CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SEZIONE I

DECISIONE

Ricorso n. 75505/12, TRAINA BERTO E ALTRI c. ITALIA

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Sezione Prima), riunitasi l’8 marzo 2022 nella camera composta da:

 Krzysztof Wojtyczek, Presidente,
 Péter Paczolay,
 Alena Poláčková,
 Erik Wennerström,
 Raffaele Sabato,
 Lorraine Schembri Orland,
 Ioannis Ktistakis, giudici,
e Renata Degener, Cancelliere di sezione,

con riferimento al ricorso di cui sopra depositato il 16 novembre 2012,

con riferimento alle osservazioni presentate dal Governo convenuto e alle osservazioni di replica presentate dai ricorrenti,

Avendo deliberato, decide quanto segue:

FATTI

1.  La lista dei ricorrenti è riportata nella scheda allegata.

2.  Il Governo italiano (“il Governo”) era rappresentato dal suo precedente Agente, Sig. E. Spatafora, e dal suo precedente co-Agente, Sig. P. Accardo.

Le circostanze del caso

3.  I fatti del caso, secondo quanto allegato dalle parti, possono essere sintetizzati come segue.

Il contesto del caso

4. Il Sig. Giuseppe Traina Berto (da qui in avanti “il primo ricorrente”) esercitava attività di vendita al dettaglio di veicoli a motore, pezzi di ricambio e manutenzione della carrozzeria. Gli altri ricorrenti sono sua moglie e i loro due figli. L’attività aveva sede nel comune di Villa San Giovanni (in provincia di Reggio Calabria).

5.  Nell’ottobre 1996 le avverse condizioni metereologiche causarono diverse alluvioni in alcune aree dell’Italia, inclusa la regione della Calabria. I locali nei quali il primo ricorrente svolgeva la propria attività furono inondati e distrutti. Di conseguenza, le sue attività commerciali subirono un arresto e nel maggio 1997 il primo ricorrente cessò del tutto di esercitare la propria attività.

6. In seguito alle alluvioni dell’ottobre 1996, mediante provvedimento dell’11 ottobre 1996 l’allora Primo Ministro dichiarò lo stato di emergenza nazionale nella regione della Calabria.

7. Il Decreto legge no. 576 del 12 Novembre 1996, convertito con modifiche nella Legge no. 677 del 31 dicembre 1996, dispose misure urgenti a vantaggio delle aree colpite. Stabilì che le autorità di governo dovessero predisporre delle misure di urgenza per ripristinare le normali condizioni di vita nelle aree colpite, e allocò conseguentemente le risorse finanziarie.

8. Mediante Ordinanza della Protezione Civile no. 2478 del 19 novembre 1996, il Presidente della regione Calabria fu nominato commissario delegato per le misure urgenti e non differibili finalizzate ad assistere la popolazione e salvaguardare la sicurezza pubblica e privata. Fu istituito un fondo di emergenza di 600,000,000 lire per promuovere l’immediata ripresa delle attività produttive che erano state gravemente colpite dalle alluvioni.

9. Mediante ordinanza 3 febbraio 1997 il commissario delegato affidò la raccolta delle richieste di accesso al fondo di emergenza alle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio di Calabria e Vibo Valentia. L’ordinanza stabilì che l’entità e l’articolazione del contributo sarebbero state determinate in una successiva ordinanza, sulla base del danno documentato e verificato e nei limiti delle risorse rese disponibili mediante il fondo di emergenza e mediante qualsiasi futura assegnazione ministeriale.

10. In seguito richiesta del primo ricorrente, la provincia di Reggio di Calabria iscrisse la sua impresa nella lista delle imprese che possedevano i requisiti per accedere al fondo di emergenza. Egli fu collocato al centoquindicesimo posto della graduatoria, per l’ammontare di 60,000,000 di lire italiane.

11.  Il 7 ottobre 1997 la provincia di Reggio di Calabria inviò al commissario delegato l’elenco delle imprese aventi titolo al contributo.

12. Dal momento che la procedura amministrativa non era approdata ad alcun esito, il primo ricorrente avanzò diverse richieste per accelerare la distribuzione delle somme assegnate al fondo di emergenza.

13.  Con lettera del 5 settembre 2000, il commissario delegato riferì che i titolari delle attività commerciali in possesso dei requisiti avevano fatto richiesta per un ammontare complessivo di 19,873,726,000 lire italiane e che le somme assegnate al fondo di emergenza non erano state distribuite in quanto di gran lunga insufficienti a soddisfare le richieste. Il commissario delegato affermò anche di aver chiesto all’Autorità di protezione Civile di assegnare ulteriori risorse finanziarie. Una volta che tali somme ulteriori fossero state assegnate, egli avrebbe informato il primo ricorrente dei criteri per la distribuzione di tali somme.

14. Con lettera 14 novembre 2000, l’Autorità di Protezione Civile riferì che il commissario delegato non aveva trasmesso alcun programma di misure di supporto alle vittime delle alluvioni dell’ottobre 1996.

15. Con lettera 28 aprile 2004, il commissario delegato informò il primo ricorrente che, poichè il fondo di emergenza era di gran lunga insufficiente a soddisfare tutte le richieste e non erano state assegnate ulteriori risorse finanziarie, il fondo di emergenza finalizzato a dare supporto alle attività produttive era stato utilizzato per finanziare misure infrastrutturali.

16.  Dietro insistenza del primo ricorrente, e a seguito del risalto dato dai media al caso, con ordinanza del 4 ottobre 2004 il commissario delegato accolse parzialmente la richiesta del primo ricorrente e gli conferì 20,500 euro per il danno che la sua attività commerciale aveva subito in conseguenza delle alluvioni dell’ottobre 1996.

I procedimenti dinanzi alle corti nazionali

17. Nel 2006 i ricorrenti convenirono in giudizio l’Autorità per la protezione civile, il Ministro dell’Interno e il commissario delegato per ottenere il risarcimento del danno causato dal prolungato ritardo nell’erogazione del contributo di emergenza. Con sentenza 19 marzo 2010, il Tribunale di Reggio Calabria ritenne che dal quadro normativo di riferimento nel caso di specie “emerge chiaramente che l’assegnazione del contributo de quo non era rapportata a parametri direttamente fissati dalla legge ma era legata ad un’operazione valutativa da parte della pubblica amministrazione”, la cui “discrezionalità investiva non solo il quantum, ma anche l’an dell’erogazione”. Poichè i ricorrenti “svolgono censure quanto alle modalità di esercizio del potere amministrativo di carattere evidentemente discrezionale”, il Tribunale Civile dichiarò che la giurisdizione sulla controversia “appartiene[va] alla competenza del giudice amministrativo, cui spetta anche la cognizione della pretesa risarcitoria consequenziale, secondo quanto previsto dall’articolo 7 comma 3 della legge n. 1034 del 1971 (come modificato dalla legge n. 205/2000)”.

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale

18. A seguito della remissione del caso da parte del Tribunale Civile, con sentenza 25 febbraio 2011 il Tribunale Amministrativo Regionale ordinò al commissario delegato e al Ministro dell’Interno di pagare al primo ricorrente la somma di 100,000 euro a titolo di risarcimento. Rilevò che le autorità amministrative erano state gravemente negligenti per non avere prontamente iniziato e adeguatamente diretto, coordinato e monitorato le attività preliminari finalizzate a distribuire le somme assegnate al fondo di emergenza, soprattutto in considerazione della natura d’urgenza delle misure volte a favorire l’immediata ripresa delle attività produttive che erano state gravemente colpite dalle inondazioni dell’ottobre 1996.

19. Il Tribunale Amministrativo Regionale rilevò che le inondazioni dell’ottobre 1996 avevano lasciato i ricorrenti in una situazione molto difficile, determinando l’assoggettamento della loro abitazione alla procedura di pignoramento immobiliare. Inoltre, il terzo e il quarto ricorrente avevano sviluppato sintomi di depressione, da cui erano scaturiti il ricovero in ospedale del primo e il tentato suicidio del secondo.

20.  Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, sebbene il danno grave subito dall’attività commerciale del primo ricorrente fosse stato immediatamente e direttamente causato dalle inondazioni dell’ottobre 1996, il pronto ed efficace intervento dello Stato avrebbe potuto prevenire la concatenazione di eventi negativi innestata dalla catastrofe naturale ed evitato l’improrogabile e irreversibile chiusura dell’attività.

21. Considerò inoltre che non vi fossero dubbi sul fatto che il primo ricorrente fosse in possesso dei requisiti di legge per accedere al fondo di emergenza. Per quanto riguarda l’ammontare del contributo, la corte nazionale considerò, prendendo in considerazione i limiti del fondo di emergenza, come non potesse ritenersi che il primo ricorrente avrebbe ottenuto l’ammontare complessivo della somma originariamente richiesta. Tuttavia, il Tribunale Amministrativo Regionale ritenne che, se la autorità amministrative avessero agito diligentemente, verosimilmente al primo ricorrente sarebbe stata attribuita una somma sufficiente ad effettuare gli iniziali lavori di manutenzione ed evitare la chiusura permanente dell’attività.

22. Vi era pertanto un nesso causale tra la condotta delle autorità amministrative e il danno allegato, e il risarcimento doveva essere calcolato sulla base delle legittime aspettative circa la pronta allocazione da parte delle autorità amministrative e delle chances che quel contributo consentisse al primo ricorrente di rimanere in attività.

Ricorso al Consiglio di Stato

23.  Le autorità amministrative impugnarono la decisione dinanzi al Consiglio di Stato. Con sentenza no. 1745 del 26 marzo 2012, il Consiglio di Stato ribaltò la sentenza di primo grado e rigettò la domanda del ricorrente

24.  Confermò che la condotta delle autorità amministrative era illegittima sotto due profili. In primo luogo, le somme assegnate al fondo di emergenza per favorire la ripresa delle attività commerciali erano state deviate per finanziare misure infrastrutturali, in violazione dell’Ordinanza no. 2478 del 19 novembre 1996 dell’Autorità per la protezione civile, che autorizzava tale uso soltanto con riferimento alle eventuali somme del fondo che residuassero. In secondo luogo, le autorità avevano illegittimamente causato un ritardo nello svolgimento delle procedure amministrative, e avevano omesso di informare i ricorrenti circa la loro conclusione, nonostante le reiterate richieste da parte di questi ultimi.

25.  Il Consiglio di Stato rilevò che negli anni successivi alla richiesta del primo ricorrente, le difficoltà economiche di quest’ultimo si erano aggravate ed egli era stato costretto ad interrompere l’attività commerciale, così andando incontro ad una situazione di crisi che aveva investito l’intera famiglia.

26.  Ciononostante, il Consiglio di Stato considerò che non vi erano prove che dimostrassero che la condotta delle autorità amministrative avesse contribuito al danno direttamente causato dalla catastrofe naturale. Nel raggiungere tale conclusione, evidenziò i limiti del fondo di emergenza e il numero complessivo di richieste presentate dai titolari delle attività commerciali interessate. Poiché durante le procedure amministrative le autorità nazionali non avevano stabilito dei criteri oggettivi in base ai quali dare priorità a certe attività rispetto ad altre, i ricorrenti avrebbero ricevuto un contributo di solo poche migliaia di euro, derivanti dalla distribuzione proporzionale delle risorse a favore di tutti coloro che avevano fatto richiesta. Stando così le cose, i ricorrenti non avevano fornito prove sufficienti per dimostrare che tale limitato ammontare, se attribuito prontamente, avrebbe avuto un impatto sulle chances che l’impresa si risollevasse dal grave danno sofferto in conseguenza delle inondazioni.

Quadro giuridico pertinente

27. L’Articolo 113 della Costituzione italiana recita come segue:

“Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa....”

28.  Nella sentenza Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy [GC], no. 38433/09, § 174, ECHR 2012, la Corte ha fatto riferimento alla differenza, di cui al sopra citato Articolo 113 della Costituzione italiana, tra un “diritto soggettivo” e un “interesse legittimo”, e ha definito il secondo come “una posizione individuale tutelata in maniera indiretta e subordinata al rispetto dell’interesse generale”. Sulla base dello stesso Articolo 113, una categoria speciale di corti (le corti amministrative) ha in principio giurisdizione sugli “interessi legittimi”, mentre le corti ordinarie in principio decidono sui “diritti soggettivi”.

29. Dopo la sentenza della Sezioni Unite della Corte di cassazione no. 500 del 22 luglio 1999, la Legge no. 205 of 2000, che ha modificato l’Articolo 7, comma 3 della Legge no. 1034 del 1971 istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali, ha riconosciuto la possibilità per un privato individuo di chiedere il risarcimento, dinanzi ad una corte amministrativa, anche nel caso in cui siano stati violati degli “interessi legittimi” – coerenti con l’interesse pubblico – a condizione che siano soddisfatti alcuni requisiti (una condotta illecita della pubblica amministrazione, la perdita di chances subita dall’individuo). L’Articolo 7 comma 3 della Legge no. 1034 del 1971, nel testo in vigore tra il 2000 e il 2010, recita come segue:

“Il tribunale amministrativo regionale, nell’ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno ...”

30.  Il Decreto Legge no. 576 del 12 novembre 1996, convertito, con emendamenti, nella Legge no. 677 del 31 dicembre 1996, prevedeva misure di urgenza a beneficio delle aree colpite dalle catastrofi naturali dell’ottobre 1996.

31. L’Articolo 1 del Decreto Legge recita come segue:

“(1) Nei territori delle province colpite da eventi calamitosi nel mese di ottobre 1996, per le quali è stato decretato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, il Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile individua, sentite le regioni interessate, i territori dei comuni o parte di essi maggiormente danneggiati.

 (2) Con ordinanze, adottate ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a determinare gli interventi di emergenza che dovranno ricomprendere l’attività di primo soccorso e di assistenza alle popolazioni e le azioni necessarie alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata, al fine del ripristino dello stato dei luoghi, eliminando, ove possibile, situazioni di pericolo preesistenti, e delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali per l’avvio della ripresa delle normali condizioni di vita delle zone colpite, compresa l’attività produttiva anche agro-industriale.

(3) Le regioni, nel cui territorio ricadano le zone colpite, provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni....”

32. L’Articolo 8 del Decreto Legge prevedeva:

“(1) Le somme assegnate con provvedimenti del Ministro per il coordinamento della protezione civile ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti possono essere revocate ...

(2) Il Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, effettua una ricognizione delle somme di cui al comma 1 e provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione ...”

33.   L’ordinanza no. 2478 del 19 novembre 1996 dell’Autorità di Protezione Civile ha disposto misure urgenti per affrontare i danni causati dalle inondazioni nella regione della Calabria. L’Articolo 1 includeva il Comune di Villa San Giovanni nella lista dei territori gravemente colpiti dai disastri naturali. L’Articolo 2 nominava il Presidente della regione Calabria commissario delegato per le misure urgenti e non differibili finalizzate ad assistere la popolazione e salvaguardare la sicurezza pubblica e privata.

34. L’Articolo 3 recitava:

“(1) Il commissario delegato, sulla base del censimento dei danni effettuato dai competenti uffici e della valutazione economica preventiva della loro entità, adotta - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - un piano di interventi infrastrutturali d’emergenza tenendo conto delle finalizzazioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, avvalendosi dei fondi assegnati con la presente ordinanza e delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla regione e dagli enti locali ...”

35.  L’Articolo 4 prevedeva:

“(1) Gli interventi di cui all’articolo 3 sono dichiarati urgenti ed indifferibili e per la loro realizzazione è assegnato, al commissario delegato, un finanziamento di complessive lire 100,762 miliardi ...

(2) Il commissario delegato, per i fini di cui all’Articolo 3, può utilizzare anche eventuali somme residue derivanti dall’attuazione di cui agli articoli 9 e 10.”

36.  L’Articolo 9 stabiliva:

“(1) Il Commissario delegato, avvalendosi dei sindaci dei comuni interessati, provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al successivo comma 3, ad erogare contributi per la sistemazione dei nuclei familiari evacuate da alloggi distrutti o dichiarati inagibili e per interventi a favore di persone che hanno subito gravi danni a beni mobili e immobili.

(2) I contributi di cui al comma 1 devono essere erogati entro 15 giorni dall’avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei sindaci.

(3) Per le finalità di cui al presente articolo è assegnata al Commissario delegato, la somma complessiva di lire 1,3 miliardi ...”

37.  L’Articolo 10 disponeva:

“(1) Per favorire l’immediata ripresa delle attività produttive nei territori di cui all’articolo 1 della presente ordinanza è assegnato alla regione Calabria un contributo di lire 600 milioni ...”

 

MOTIVI del ricorso

38. I ricorrenti hanno agito sulla base dell’Articolo 1 del Protocollo no. 1 alla Convenzione che il prolungato ritardo da parte delle autorità nazionali nel distribuire le somme allocate al fondo di emergenza equivaleva a una violazione del loro diritto a ricevere un aiuto finanziario per l’immediata ripresa della loro attività economica.

IN DIRITTO

39.  In relazione alle richieste di cui sopra, i ricorrenti si basano sull’Articolo 1 del Protocollo No. 1 alla Convenzione, che recita:

“1. Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

2. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”

40.  La Corte rileva da subito che il Governo, pur non contestando l’applicabilità dell’Articolo 1 del Protocollo No. 1, ha sottolineato che l’ordinanza dell’Autorità per la protezione civile del 19 novembre 1996 non ha conferito ai ricorrenti alcun titolo ad ottenere un definito ammontare di denaro, ma soltanto “una legittima aspettativa di ottenere un contributo”, l’ammontare del quale dipendeva dai limiti del fondo di emergenza e dal numero e entità delle richieste avanzate dagli altri titolari di attività economiche.

41.  Alla luce di quanto asserito dal Governo, la Corte ritiene di dover prima di tutto esaminare l’applicabilità dell’Articolo 1 del Protocollo No. 1 al presente caso.

 

Principi generali

42. La Corte ribadisce che l’Articolo 1 del Protocollo No. 1 non garantisce, di per sè, alcun diritto ad una prestazione sociale di uno specifico ammontare e non limita in alcun modo la libertà degli Stati contraenti di decidere se istituire o meno una qualche forma di regime di sicurezza sociale, o di scegliere la tipologia e l’ammontare dei benefici da elargire in base a tale regime (Nechayeva v. Russia, no. 18921/15, § 34, 12 maggio 2020).

43. Tuttavia, sebbene l’Articolo 1 del Protocollo No. 1 si applichi soltanto ai beni attuali di una persona e non crei un diritto ad acquisire diritti patrimoniali, in alcune circostanze anche un’“aspettativa legittima” di ottenere un valore patrimoniale può godere della tutela di cui all’Articolo 1 del Protocollo No. 1 (vedi Béláné Nagy c. Hungary [GC], no. 53080/13, § 74, 13 dicembre 2016). Una legittima aspettativa deve essere di natura più concreta di una mera speranza e deve fondarsi su una previsione di legge, un atto di rilevanza giuridica quale una decisione giudiziale o una consolidata giurisprudenza delle corti domestiche che ne confermano l’esistenza (vedi Kopecký v. Slovakia [GC], no. 44912/98, §§ 45-52, ECHR 2004IX). Inoltre, un interesse patrimoniale della specie di una pretesa può essere considerato quale “valore patrimoniale” solo qualora abbia una base sufficiente nel diritto nazionale o qualora i ricorrenti abbiano una pretesa sufficientemente fondata per essere esigibile (ibid., §§ 49 e 52).

 

Applicazione dei principi di cui sopra al presente caso

44.  Nel caso presente la Corte deve stabilire se la pretesa dei ricorrenti di ricevere l’aiuto finanziario fosse sufficientemente fondata così da giustificare l’applicazione delle garanzie di cui all’Articolo 1 del Protocollo No. 1 (vedi Nechayeva, citata sopra, § 36).

45.  La Corte rileva innanzitutto che l’ordinanza dell’Autorità di protezione civile del 19 novembre 1996 attribuiva soltanto delle risorse limitate a supporto dell’immediata ripresa delle attività economiche, cioè 600,000,000 lire italiane. L’ordinanza del 3 febbraio 1997 ha chiarito che qualsiasi contributo sarebbe stato determinato entro i limiti delle risorse rese disponibili dal fondo di emergenza e da qualsiasi ulteriore futura assegnazione ministeriale delle risorse. Pertanto, il diritto nazionale rilevante condizionava in modo chiaro il “diritto” ad ottenere aiuto finanziario alla disponibilità di sufficienti risorse (vedi a contrario Nechayeva, citato sopra, § 47). Inoltre, l’ordinanza del 3 febbraio 1997 non dettava le regole per determinare l’ammontare dei contributi, né stabiliva i criteri oggettivi per la distribuzione delle limitate risorse del fondo di emergenza. Infatti, affermava espressamente che le regole e i criteri applicabili sarebbero stati dettati con separato provvedimento da adottarsi ad una non precisata futura data. In seguito alla presentazione delle richieste da parte dei titolari di attività commerciali, pari a complessive 19,873,726,000 lire italiane, le autorità nazionali non intrapresero alcuna altra iniziativa per identificare quali fossero tra le numerose attività commerciali aventi i requisiti le effettive beneficiarie dell’aiuto finanziario e per stabilire le regole in base alle quali assegnare ciascun contributo. Alla luce di tali circostanze, la Corte ritiene che la pretesa dei ricorrenti di ricevere un aiuto finanziario dal fondo di emergenza non può ritenersi provvista di base sufficiente nel diritto nazionale per poter essere considerata un “valore patrimoniale” (vedi, mutatis mutandis, Zamoyski-Brisson e Altri c. Poland (dec.), no. 19875/13, §§ 72-75, 12 settembre 2017).

46. Tale conclusione è confermata da quanto accertato dalle corti nazionali. In particolare, la Corte osserva che i ricorrenti non hanno agito dinanzi alle corti domestiche per ottenere l’aiuto finanziario, ma soltanto per chiedere il risarcimento del danno subito per il prolungato ritardo nel concedere e distribuire tale aiuto. Pertanto, le corti domestiche non sono state chiamate a decidere direttamente sulla natura dell’interesse sostanziale in capo ai ricorrenti nel momento in cui questi ultimi hanno fatto richiesta di accedere al fondo di emergenza. Peraltro, nel decidere circa la sussistenza del nesso causale tra il comportamento delle autorità nazionali e il danno subito dai ricorrenti a causa del ritardo, le corti nazionali hanno riconosciuto che il fondo di emergenza aveva soltanto limitate risorse e che il diritto nazionale rilevante non attribuiva ai ricorrenti il diritto di ottenere aiuto finanziario per uno specifico ammontare. La Corte non può ravvisare alcuna arbitrarietà o manifesta irragionevolezza negli esiti cui le corti domestiche sono pervenute. Al contrario, tali decisioni confermano che una pretesa di ottenere aiuto finanziario avanzata mediante richiesta di un contributo ad un fondo di emergenza, come previsto dall’ordinanza del 19 novembre 1996, non implicava la garanzia di ottenere tale aiuto, considerando che le limitate risorse finanziarie del fondo dovevano essere distribuite tra tutte le imprese aventi diritto e che non era stato stabilito nessun criterio oggettivo di determinazione dell’effettivo ammontare di ciascun contributo.

47.  La Corte conclude che i ricorrenti non avevano né un diritto né una pretesa che avesse una base sufficiente nel diritto nazionale per costituire un “bene”. Essi pertanto non possono sostenere di aver avuto la titolarità di “beni” ai sensi dell’Articolo 1 del Protocollo No. 1.

They therefore cannot argue that they had “possessions”

48. Ne consegue che il ricorso dei ricorrenti fondato sull’Articolo 1 del Protocollo 1 è incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’Articolo 35 § 3 (a) e deve essere rigettato in conformità con l’Articolo 35 § 4.

Per queste ragioni, la Corte, all’unanimità,

Dichiara il ricorso inammissibile.

Redatto in inglese e comunicato il 31 marzo 2022.

 

Renata Degener       Krzysztof Wojtyczek
    Cancelliere         Presidente