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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA
salute o il suo sviluppo e, dall’altra, l’obiettivo di riunire la famiglia appena
le circostanze lo permetteranno. Pertanto, la Corte riconosce che le autorità
nazionali godono di un ampio margine di manovra per valutare la necessità
di prendere in carico un minore (si vedano, ad esempio, K. e T. c. Finlandia,
sopra citata, § 155, e Johansen, sopra citata, § 64). Tuttavia, questo margine
non è illimitato. La Corte, in alcuni casi, ha attribuito importanza alla
questione di stabilire se, prima di disporre l’affidamento di un minore, le
autorità avessero inizialmente cercato di adottare misure meno drastiche, ad
esempio di sostegno e di prevenzione, e se tali misure si fossero rivelate
inutili (si vedano, ad esempio, Olsson (n. 1), sopra citata, §§ 72-74, R.M.S.
c. Spagna, n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013, e Kutzner c. Germania, n.
46544/99, § 75, CEDU 2002-I). Si deve esercitare un controllo più rigoroso
sia sulle restrizioni supplementari, come quelle applicate dalle autorità ai
diritti e alle visite dei genitori, sia sulle garanzie destinate ad assicurare la
tutela effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita
famigliare. Tali restrizioni supplementari comportano il rischio di troncare
di fatto le relazioni famigliari tra i genitori e un figlio in giovane età (K. e T.
c. Finlandia, sopra citata, ibidem, e Johansen, sopra citata, ibidem).
212. Nelle cause in materia di presa in carico da parte della pubblica
autorità, la Corte esamina anche il processo decisionale seguito dalle
autorità, allo scopo di determinare se sia stato condotto in modo tale che
queste ultime abbiano potuto essere informate dei punti di vista e degli
interessi dei genitori biologici e tenerne debitamente conto, e che i genitori
abbiano potuto nei tempi previsti esercitare tutti i ricorsi che erano stati loro
offerti (si vedano, ad esempio, W. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, § 63, serie
A n. 121, e Elsholz, sopra citata, § 52). È dunque necessario determinare, in
funzione delle circostanze di ciascun caso di specie, e soprattutto della
gravità delle misure da adottare, se i genitori siano stati coinvolti nel
processo decisionale, considerato nel suo complesso, ad un livello
sufficiente per accordare agli stessi la tutela richiesta dei loro interessi (si
vedano, ad esempio, W. c. Regno Unito, sopra citata, § 64, T.P. e K.M. c.
Regno Unito [GC], n. 28945/95, § 72, CEDU 2001-V (estratti), Neulinger e
Shuruk, sopra citata, § 139, e Y.C. c. Regno Unito, n. 4547/10, § 138, 13
marzo 2012,). Dalle considerazioni sopra esposte deriva che l’esercizio da
parte dei genitori biologici di vie legali per ottenere il ritorno del minore
nella famiglia non può di per sé essere utilizzato contro di loro. Per di più,
in cause di questo tipo, un ritardo nella procedura rischia sempre di chiudere
la controversia con un fatto compiuto, ancora prima che il tribunale abbia
tenuto l’udienza. Ora, un rispetto effettivo della vita famigliare impone che
le relazioni future tra genitore e figlio siano disciplinate unicamente sulla
base di tutti gli elementi rilevanti, e non del mero passare del tempo (W. c.
Regno Unito, sopra citata, § 65).
213. La questione se il processo decisionale abbia sufficientemente
tutelato gli interessi di un genitore dipende dalle circostanze proprie di