© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e  
rivista da Rita Carnevali, assistente linguistico e dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario  
linguistico.  
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sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
GRANDE CAMERA  
CAUSA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
(Ricorso n. 37283/13)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
10 settembre 2019  
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
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Nella causa Strand Lobben e altri c. Norvegia,  
La Corte europea dei diritti dell'uomo, riunita in una Grande Camera  
composta da:  
Linos-Alexandre Sicilianos, presidente,  
Guido Raimondi,  
Robert Spano,  
Vincent A. De Gaetano,  
Jon Fridrik Kjølbro,  
Ganna Yudkivska,  
Egidijus Kūris,  
Carlo Ranzoni,  
Armen Harutyunyan,  
Georges Ravarani,  
Pere Pastor Vilanova,  
Alena Poláčková,  
Pauliine Koskelo,  
Péter Paczolay,  
Lado Chanturia,  
Gilberto Felici, giudici,  
Dag Bugge Nordén, giudice ad hoc,  
e da Søren Prebensen, cancelliere aggiunto della Grande Camera,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 17 ottobre 2018 e il 27  
maggio 2019,  
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:  
PROCEDURA  
1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 37283/13) proposto contro il  
Regno di Norvegia da cinque cittadini di questo Stato, la sig.ra Trude Strand  
Lobben, i suoi figli, X e Y, e i suoi genitori, la sig.ra Sissel Lobben e il sig.  
Leif Lobben, i quali hanno adito la Corte il 12 aprile 2013 ai sensi  
dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e  
delle libertà fondamentali («la Convenzione»).  
2. Dinanzi alla Corte, la prima ricorrente, sig.ra Trude Strand Lobben, e  
il secondo ricorrente, X («i ricorrenti»), che erano stati ammessi al gratuito  
patrocinio, sono stati infine rappresentati dall'avvocato G. Thuan Dit  
Dieudonné, del foro di Strasburgo. Il governo norvegese («il Governo») è  
stato rappresentato dai suoi agenti, M. Emberland e H.L. Busch, entrambi  
dell'avvocatura generale (affari civili).  
3. I ricorrenti sostenevano, in particolare, che i provvedimenti con i quali  
le autorità interne avevano respinto la richiesta di revoca dell'ordinanza che  
disponeva l'affidamento di X e, al contrario, dichiarato la decadenza dalla  
potestà genitoriale della prima ricorrente su X e autorizzato l'adozione di  
quest'ultimo da parte dei suoi genitori affidatari, avevano comportato nei  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
loro confronti la violazione del diritto al rispetto della vita famigliare  
tutelato dall'articolo 8 della Convenzione.  
4. Il ricorso è stato assegnato alla quinta sezione della Corte (articolo 52  
§ 1 del regolamento della Corte; «il regolamento»). Il 1° dicembre 2015, il  
presidente della quinta sezione ha deciso di comunicare il motivo di ricorso  
dei ricorrenti al Governo. Il 30 novembre 2017, una camera di questa  
sezione, composta da Angelika Nußberger, Erik Møse, André Potocki,  
Yonko Grozev, Síofra O’Leary, Gabriele Kucsko-Stadlmayer, Lәtif  
Hüseynov, giudici, e da Milan Blaško, cancelliere aggiunto di sezione, ha  
pronunciato una sentenza nella quale ha dichiarato, all'unanimità, il ricorso  
ricevibile per quanto riguardava le doglianze presentate dalla prima e dal  
secondo ricorrente e irricevibile per il resto, e ha dichiarato, a maggioranza,  
che non vi era stata alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione.  
Alla sentenza era allegata l'esposizione dell'opinione dissenziente comune ai  
giudici Grozev, O'Leary e Hüseynov.  
5. Il 30 gennaio 2018 i ricorrenti hanno chiesto il rinvio della causa  
dinanzi alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione. Il 9  
aprile 2018 il collegio della Grande Camera ha accolto questa richiesta.  
6. La composizione della Grande Camera è stata poi stabilita  
conformemente agli articoli 26 §§ 4 e 5 della Convenzione e 24 del  
regolamento. Nel corso delle deliberazioni finali, Jon Fridrik Kjølbro,  
giudice supplente, ha sostituito Aleš Pejchal, che non ha potuto partecipare  
(articolo 24 § 3 del regolamento).  
7. Sia i ricorrenti che il Governo hanno presentato osservazioni scritte  
(articolo 59 § 1 del regolamento) sul merito della causa.  
8. Il presidente della Grande Camera ha autorizzato ad intervenire nella  
procedura scritta i governi di Belgio, Bulgaria, Danimarca, Italia,  
Repubblica Ceca, Regno Unito e Slovacchia, nonché Alliance Defending  
Freedom (ADF) International, l’Associazione Italiana dei Magistrati per i  
Minorenni e per la Famiglia (AIMMF), il Centro AIRE e i genitori adottivi  
di X (articoli 36 § 2 della Convenzione e 44 § 3 del regolamento).  
9. Il 17 ottobre 2018 si è tenuta un'udienza pubblica nel Palazzo dei  
diritti dell'uomo a Strasburgo.  
Sono comparsi:  
per il Governo  
Sigg. F. SEJERSTED, avvocato generale, ufficio dell'avvocatura  
generale,  
M. EMBERLAND, agente, ufficio dell'avvocatura generale,  
Sigg.re H. LUND BUSCH, agente, ufficio dell'avvocatura generale, agenti;  
A. SYDNES EGELAND, avvocato, ufficio dell'avvocatura generale,  
Sigg. H. VAALER, avvocato, ufficio dell'avvocatura generale,  
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,
D.T. GISHOLT, direttore, Ministero dell'Infanzia e  
dell'Uguaglianza,  
Sigg.re C. FIVE BERG, consigliere principale, Ministero dell'Infanzia e  
dell'Uguaglianza,  
H. BAUTZ-HOLTER GEVING, Ministero dell'Infanzia e  
dell'Uguaglianza,  
L. WIDTH, avvocato comunale,  
consiglieri;  
per i ricorrenti  
Sig.  
G. THUAN DIT DIEUDONNÉ, avvocato,  
Sig.ra T. STRAND LOBBEN,  
consulente,  
prima ricorrente.  
La Corte ha sentito le dichiarazioni del sig. Thuan Dit Dieudonné e del  
sig. Sejersted e le risposte che gli stessi hanno dato alle domande poste loro  
dai giudici.  
IN FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE  
A. L'origine della causa  
10. Nel mese di maggio 2008, la prima ricorrente si rivolse ai servizi di  
assistenza all'infanzia perché era incinta e si trovava in una situazione  
difficile: non aveva una residenza fissa ed era temporaneamente alloggiata  
presso i suoi genitori.  
11. Il 10 giugno 2008, la prima ricorrente ed il futuro padre putativo, Z,  
si recarono al reparto ginecologico dell'ospedale regionale. Secondo le note  
registrate quel giorno nel fascicolo sanitario, il medico fu informato che la  
prima ricorrente aveva subìto un aborto tardivo nell'ottobre 2007 e che  
desiderava abortire anche questa volta. Furono eseguiti un test di screening  
della clamidia e un'ecografia e fu detto alla prima ricorrente e a Z che non  
sarebbe stato possibile abortire.  
12. Il 23 giugno 2008 l'ospedale confermò che il risultato del test di  
screening della clamidia eseguito il 10 giugno 2018 era positivo. Il medico  
osservò che, una delle misure che il servizio di ostetricia avrebbe adottato  
per controllare le condizioni e la situazione della prima ricorrente, sarebbe  
stato di far contattare i servizi di assistenza all'infanzia da parte di un  
assistente sociale, con il consenso dell'interessata. Il giorno successivo, J.T.,  
un'assistente sociale dell'ospedale, osservò che la prima ricorrente aveva  
espresso un forte desiderio di ottenere un posto in una struttura di  
accoglienza genitori-figli perché le sue capacità erano limitate a causa di  
una lesione cerebrale (begrensninger på grunn av hjerneskade) conseguente  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
a una crisi epilettica, perché non aveva una casa, aveva relazioni difficili  
con il padre putativo del bambino e con altri membri della sua famiglia, e  
cercava aiuto per diventare la migliore madre possibile. L'ospedale osservò  
che qualsiasi permanenza in una struttura di accoglienza genitori-figli  
sarebbe stata volontaria e che l'interessata e suo figlio avrebbero potuto  
lasciare la struttura quando lo desideravano.  
13. Il 1° luglio 2008 l'ospedale informò i servizi di assistenza all'infanzia  
che la prima ricorrente aveva bisogno di sostegno durante la gravidanza e di  
essere seguita dopo la nascita del bambino. L'ospedale indicò anche la  
necessità che fosse alloggiata presso una struttura di accoglienza genitori-  
figli. I servizi di assistenza all'infanzia presero in carico il caso, con il  
consenso della prima ricorrente. Quest'ultima accettò di alloggiare in una  
struttura di accoglienza genitori-figli per tre mesi dopo la nascita del  
bambino, affinché potesse essere valutata la sua capacità di prendersi  
adeguatamente cura del neonato.  
14. Il 16 luglio 2008 si tenne una riunione con i servizi di assistenza  
all'infanzia cui partecipò I.K.A., una psicologa dell'ufficio per l'infanzia, la  
gioventù e gli affari familiari. Secondo il verbale di questa riunione, fu  
convenuto che la prima ricorrente avrebbe ricevuto un controllo psicologico  
settimanale durante l'estate, in assenza dell'assistente sociale, e che la  
psicologa ne avrebbe poi dato conto ai servizi di assistenza all'infanzia.  
15. Con decisione formale del 16 settembre 2008, alla prima ricorrente e  
a suo figlio fu offerto un posto per tre mesi in una struttura di accoglienza  
genitori-figli. In questa decisione si affermava che i servizi di assistenza  
all'infanzia erano preoccupati per la salute mentale della prima ricorrente e  
temevano che quest'ultima non fosse in grado di capire che la responsabilità  
di un bambino era una questione seria e di comprenderne le conseguenze  
16. Pochi giorni prima, il 9 settembre 2008, i servizi di assistenza  
all'infanzia e la prima ricorrente avevano concordato un programma per la  
durata di questa permanenza. Vi era precisato che lo scopo principale del  
soggiorno sarebbe stato quello di consentire alla persona interessata di  
essere esaminata e osservata, e di guidarla al fine di fornirle sufficienti  
competenze genitoriali. Nel programma erano anche inclusi diversi obiettivi  
più specifici, in particolare l'osservazione della madre e del figlio, nonché  
l'esame della salute mentale (psyke) e della maturità della madre, della sua  
capacità di ricevere, comprendere e avvalersi dei consigli sul suo ruolo di  
madre e sul suo potenziale di sviluppo. Un altro obiettivo era la  
collaborazione con le persone vicine alla prima ricorrente.  
17. Il 25 settembre 2008 la prima ricorrente diede alla luce un bambino,  
X, il secondo ricorrente. In quel momento si rifiutò di rivelare l'identità del  
padre di X. Quattro giorni dopo, il 29 settembre 2008, lei e X si trasferirono  
nella struttura di accoglienza genitori-figli. Per i primi cinque giorni, la  
nonna materna di X rimase lì con loro.  
18. Il 10 ottobre 2008, la struttura di accoglienza genitori-figli contattò i  
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servizi di assistenza all'infanzia per comunicare loro le preoccupazioni  
espresse dal proprio personale. Secondo i fascicoli dei servizi di assistenza  
all'infanzia, il personale della struttura affermava che X non prendeva  
sufficiente peso e che era atonico. Il personale avrebbe anche riferito che, al  
momento del cambio del pannolino, più volte (gang på gang) avrebbe  
dovuto dire alla prima ricorrente che rimanevano tracce di escrementi, ma  
quest'ultima continuava a pensare solo a se stessa.  
19. Il 14 ottobre 2008, alcuni operatori della struttura di accoglienza  
genitori-figli si dichiararono molto preoccupati per lo stato di X e per il  
livello delle capacità genitoriali della prima ricorrente. Gli stessi  
affermarono che sembrava che lei non avesse dichiarato il peso reale del  
bambino e che X avesse quindi perso più peso di quanto avessero creduto in  
un primo tempo. Aggiunsero che lei non sembrava comprendere affatto le  
emozioni di suo figlio (viser ingen forståelse av gutten sine følelser) né  
essere in grado di provare empatia per lui (sette seg inn i hvordan babyen  
har det). Gli operatori avevano deciso di collocare la prima ricorrente in un  
appartamento al piano principale per poterla osservare e monitorare più da  
vicino. La riunione successiva tra la prima ricorrente, il personale della  
struttura e i servizi di assistenza all'infanzia era prevista per il 24 ottobre  
2008, ma gli operatori volevano anticipare la data perché ritenevano che  
questo problema non potesse attendere così a lungo.  
B. La procedura d'urgenza per il collocamento di X presso una  
famiglia affidataria  
20. Il 17 ottobre 2008 si svolse una riunione tra la struttura di  
accoglienza genitori-figli, la prima ricorrente e i servizi di assistenza  
all'infanzia. La prima ricorrente, che non desiderava più ricevere un  
sostegno, aveva dichiarato in tale riunione di voler lasciare la struttura con  
suo figlio. Gli operatori espressero serie preoccupazioni circa le capacità  
genitoriali della prima ricorrente, affermando che quest'ultima non si  
svegliava di notte e che il bambino aveva perso molto peso, era atonico e  
sembrava disidratato. Gli stessi dichiararono che anche l’ispettore sanitario  
era molto preoccupato, mentre la prima ricorrente non lo era, e precisarono  
che la struttura aveva messo in atto una stretta sorveglianza ventiquattro ore  
su ventiquattro, che alcuni operatori rimanevano svegli la notte per  
chiamare la prima ricorrente affinché allattasse il suo bambino, che  
andavano a vederla ogni tre ore, giorno e notte, per assicurarsi che il  
bambino fosse alimentato e pensavano che quest'ultimo non sarebbe  
sopravvissuto se non avessero messo in atto un controllo così rigoroso. Essi  
ritenevano che se la prima ricorrente avesse portato via il bambino dalla  
struttura, quest'ultimo sarebbe stato in pericolo. Precisarono che X aveva un  
peso inferiore al peso critico normale (kritisk normalvekt) e aveva bisogno  
di essere alimentato e monitorato.  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
21. Nella decisione in questione si affermava anche che la prima  
ricorrente aveva comunicato ai servizi di assistenza all'infanzia le  
informazioni riguardanti il padre del bambino, ma si era rifiutata di  
autorizzare quest'ultimo ad eseguire un test di paternità e a firmare i  
documenti in ospedale in qualità di padre. In tale decisione si precisava che  
il padre voleva assumersi la responsabilità del bambino, ma non gli era stato  
ancora riconosciuto alcun diritto come parte interessata.  
22. Nella decisione si aggiungeva che X doveva essere collocato con  
urgenza presso una famiglia affidataria e che la prima ricorrente nonché sua  
madre avrebbero avuto un diritto di visita della durata massima di un'ora e  
mezza a settimana. Per quanto riguardava le esigenze del bambino, era  
indicato che X aveva perso molto peso e che pertanto doveva essere  
controllato rigorosamente e seriamente. In particolare, si sottolineava che  
era molto importante stabilire adeguate procedure di alimentazione. Inoltre,  
si prevedeva che la prima ricorrente, i genitori cui X veniva affidato con  
urgenza, un team di specialisti (fagteam) e i servizi di assistenza all'infanzia  
avrebbero valutato costantemente il collocamento del bambino. Si precisava  
anche che i servizi comunali sarebbero dovuti rimanere in contatto con i  
genitori affidatari e che peraltro sarebbero stati responsabili di mantenere i  
contatti con la prima ricorrente e di assicurare il controllo della sua  
situazione. Il 21 ottobre 2008, il presidente dell'ufficio di assistenza sociale  
della contea (fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker) diede la sua  
approvazione preliminare.  
23. Il 22 ottobre 2008 la prima ricorrente presentò all'ufficio di  
assistenza sociale della contea un ricorso avverso la decisione di  
affidamento d'urgenza. La ricorrente affermava che poteva vivere con X  
presso i suoi genitori, e sosteneva che sua madre rimaneva a casa sua ed era  
pronta ad aiutarla a prendersi cura di X. Precisava che lei stessa e sua madre  
erano anche disposte ad accettare l'aiuto dei servizi di assistenza all'infanzia.  
24. Il 23 ottobre 2008, una terapeuta famigliare e una psicologa della  
struttura di accoglienza genitori-figli prepararono una relazione sul  
soggiorno della prima ricorrente e di sua madre nella struttura. Questa  
relazione menzionava un test di intelligenza cui era stata sottoposta la prima  
ricorrente, al quale quest'ultima aveva ottenuto un punteggio superiore a  
quello del 67% delle persone della sua età per quanto riguarda  
l'organizzazione percettiva (intesa come organizzazione degli elementi  
visivi) e inferiore a quello del 93% delle persone della sua età per quanto  
riguarda la comprensione verbale. Aggiungeva, inoltre, che la prima  
ricorrente aveva ottenuto un punteggio inferiore a quello del 99% delle  
persone della sua età per dei compiti che fanno intervenire la memoria di  
lavoro, vale a dire la capacità di prendere in considerazione ed elaborare  
informazioni complesse. Nella relazione si affermava che questi test  
confermavano l'impressione clinica prodotta dalla prima ricorrente, e si  
indicava che, attraverso il sostegno che le era stato assicurato, la struttura  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
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aveva cercato di insegnare all'interessata come soddisfare i bisogni  
elementari del suo bambino in termini di alimentazione, igiene (stell) e  
sicurezza. Si precisava che la prima ricorrente aveva ricevuto consigli orali  
e pratici e che aveva costantemente (gjennomgående) avuto bisogno che le  
fossero ricordate le istruzioni e le fosse mostrato come fare. Secondo gli  
operatori della struttura, era frequente che non comprendesse quello che le  
veniva detto o spiegato, e dimenticava rapidamente. La relazione  
concludeva, in particolare:  
«La madre non si prende cura di suo figlio in modo soddisfacente. Durante la  
permanenza della madre e del bambino [nella struttura di accoglienza genitori-figli]  
(...), il personale (...) ha davvero temuto che i bisogni del bambino fossero trascurati.  
Per garantire il soddisfacimento dei bisogni elementari del bambino in termini di  
affetto e di alimentazione, il personale è dovuto intervenire e controllare il bambino da  
vicino giorno e notte.  
La madre non è in grado di soddisfare i bisogni materiali del figlio. Non si è assunta  
la responsabilità di prendersi cura di lui in modo soddisfacente. Ha avuto bisogno di  
essere sostenuta per delle cose molto elementari e che i consigli le fossero ripetuti più  
volte.  
Durante la sua permanenza, la madre ha fatto discorsi che abbiamo trovato molto  
inquietanti. Ha manifestato una grande mancanza di empatia verso suo figlio e in  
diverse occasioni un sentimento di disgusto. La madre ha dimostrato di non cogliere  
affatto ciò che suo figlio poteva o meno comprendere, né quali comportamenti poteva  
o meno controllare.  
La madre è caratterizzata da un funzionamento mentale incoerente ed ha grandi  
difficoltà in diversi settori che sono cruciali per la sua capacità di crescere il bambino.  
La sua capacità di provvedere alle esigenze pratiche di quest'ultimo deve essere  
analizzata alla luce di questa constatazione. La salute mentale della madre è segnata  
dai sentimenti difficili e dolorosi che prova per se stessa e dal modo in cui percepisce  
gli altri. La madre sembra soffrire lei stessa di carenze considerevoli.  
Riteniamo la madre incapace di prendersi cura del bambino. Pensiamo anche che lei  
abbia bisogno di un sostegno e di essere seguita. Come abbiamo detto oralmente ai  
servizi di assistenza all'infanzia, pensiamo che sia importante che la madre riceva  
molta attenzione dopo l'affidamento d'urgenza.  
La madre è vulnerabile. Le dovrebbe essere offerta una valutazione psicologica e un  
trattamento, e probabilmente ha bisogno di essere aiutata a trovare una motivazione  
per questo. Occorrerebbe stabilire per la madre un piano di sostegno individuale in  
diversi campi. La madre ha un potenziale (si vedano i test attitudinali) e occorre  
aiutarla ad usarlo consapevolmente.»  
25. Il 27 ottobre 2008 l'ufficio di assistenza sociale esaminò il ricorso  
presentato dalla prima ricorrente contro la decisione di affidamento  
d'urgenza (paragrafi 22 e 23 supra). Fu sentita la prima ricorrente,  
accompagnata dal suo avvocato pagato grazie al gratuito patrocinio, e  
vennero sentiti anche tre testimoni.  
26. Nella sua decisione emessa lo stesso giorno, firmata dal suo  
presidente, l'ufficio di assistenza sociale concluse che doveva basarsi sugli  
elementi forniti dalla psicologa della struttura di accoglienza genitori-figli  
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che aveva redatto la relazione della struttura nonché dal rappresentante dei  
servizi comunali di assistenza all'infanzia. Secondo questi elementi, la prima  
ricorrente era incapace di prendersi adeguatamente cura (betryggende) di X  
per quanto riguardava degli aspetti assolutamente essenziali e cruciali (helt  
vesentlige og sentrale områder) e, inoltre, aveva espresso il desiderio di  
lasciare la struttura. Per l'ufficio di assistenza sociale, era ovvio che X non  
poteva esserle affidato senza esporlo ad un rischio significativo. Rilevava  
anche che i genitori della prima ricorrente avevano successivamente  
dichiarato che, se necessario, sarebbero stati in grado di vigilare affinché il  
bambino fosse cresciuto correttamente. Ritenne che la sicurezza di X non  
sarebbe stata comunque sufficientemente garantita. Indicò che, dinanzi a lui,  
la madre della prima ricorrente aveva effettivamente dichiarato che durante  
la sua permanenza nella struttura di accoglienza genitori-figli, lei non aveva  
osservato nulla di preoccupante nel modo in cui sua figlia si era occupata di  
X, affermazione che, secondo l'ufficio di assistenza sociale, contrastava  
nettamente con le osservazioni della psicologa. Concluse, inoltre, che era la  
prima ricorrente, e non sua madre, che avrebbe dovuto occuparsi  
quotidianamente di X.  
27. Lo stesso giorno, il 27 ottobre 2008, X fu portato in una clinica  
psichiatrica infantile per una valutazione.  
28. Il 30 ottobre 2008, la prima ricorrente presentò ricorso al tribunale  
distrettuale (tingrett) contro la decisione emessa il 27 ottobre 2008  
dall'ufficio di assistenza sociale (paragrafi 25-26 supra).  
29. Il 13 novembre 2008, la prima ricorrente visitò X a casa della sua  
famiglia affidataria. Secondo quanto riferito dal responsabile della  
supervisione, Z aveva ricevuto il giorno prima il risultato di un test di  
paternità che mostrava che lui non era il padre di X. La prima ricorrente  
dichiarò di non sapere chi potesse essere il padre e che non si ricordava di  
aver avuto rapporti con qualcun altro. Convenne con il consulente dei  
servizi di assistenza all'infanzia che avrebbe contattato il suo medico e gli  
avrebbe chiesto di indirizzarla da uno psicologo.  
30. Il 21 novembre 2008, una consulente incaricata degli affidi  
d'urgenza (beredskapshjemskonsulent) presso l'ufficio per l'infanzia, la  
gioventù e gli affari familiari pubblicò una relazione sull'attuazione della  
misura d'urgenza. Nelle sue conclusioni, dichiarava:  
«Quando il bambino è arrivato nella famiglia affidataria presso la quale era stato  
collocato d'urgenza il 17 ottobre, le sue braccia e le sue gambe non si muovevano ed  
emetteva pochi suoni. Non poteva aprire gli occhi, che erano rossi, gonfi e carichi di  
notevoli secrezioni. Era denutrito, pallido e debole [(slapp)]. Pochi giorni dopo, ha  
cominciato a muoversi, a emettere suoni e a riacquistare il colorito. Mangiava bene ad  
ogni pasto e gli piaceva il contatto fisico. Dopo aver ricevuto i farmaci appropriati, ha  
potuto aprire gli occhi e ha iniziato ad entrare in contatto con il suo ambiente  
circostante. Sono state messi in atto programmi adeguati, nonché un attento controllo  
sulla sua alimentazione e sul suo sviluppo.  
Durante le cinque settimane trascorse in affido famigliare d'urgenza, il bambino si è  
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sviluppato molto bene in tutti i settori. Il medico e gli ispettori sanitari sono stati  
soddisfatti del suo sviluppo e lo hanno seguito da vicino. Anche l'ospedale  
psichiatrico per bambini e adolescenti (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk,  
BUP) ha seguito il bambino e ha individuato quali potrebbero essere dei sintomi da  
stress comparsi durante la gestazione o nelle sue prime settimane di vita. I suoi  
genitori affidatari hanno fornito al bambino buone condizioni di sviluppo, e questo ha  
funzionato bene. Il bambino ha bisogno di adulti stabili che possano prendersi cura di  
lui, in funzione della sua età (aldersadekvat omsorg), e rispondere anche ai suoi  
bisogni futuri.»  
31. Il 28 novembre 2008, i servizi comunali chiesero all'ufficio di  
assistenza sociale della contea di emettere un ordinanza di affidamento, in  
quanto la prima ricorrente non aveva le competenze genitoriali necessarie  
per soddisfare le diverse esigenze del bambino. Ritenevano che X si sarebbe  
rapidamente ritrovato in una situazione di grave negligenza se fosse stato  
restituito all'interessata. Per quanto riguardava il diritto di visita, i servizi  
comunali pensavano che l'affidamento in questione sarebbe stato a lungo  
termine e che X probabilmente sarebbe cresciuto nella famiglia affidataria.  
Aggiunsero che la prima ricorrente era giovane, ma che occorreva  
presumere che le sue capacità materne fossero limitate, almeno nei confronti  
di X ([m]or er ung, men det antas at hennes kapasitet som mor vil være  
begrenset, i hvert fall i forhold til dette barnet).  
32. Il 5 dicembre 2008 l'equipe della clinica di psichiatria infantile, che  
aveva effettuato sei diverse osservazioni tra il 3 e il 24 novembre 2008,  
conformemente alle istruzioni date il 27 ottobre 2008 (paragrafo 27 supra),  
espose i suoi risultati in una relazione che comprendeva, in particolare, il  
seguente passaggio:  
«[X] era un bambino che presentava un significativo ritardo nello sviluppo quando  
ci è stato mandato per una valutazione e delle osservazioni. Oggi si comporta come un  
normale bambino di due mesi e presenta un normale potenziale di sviluppo. Da quello  
che possiamo osservare, è stato in grande pericolo. Nei bambini vulnerabili, la  
mancanza di reazione e conferma o altre interferenze nell'interazione possono portare  
a disturbi psicologici e dello sviluppo più o meno gravi se non fanno l'esperienza di  
altre relazioni che correggono queste carenze. La qualità delle prime interazioni tra un  
bambino e la persona a cui è più vicino è quindi di grande importanza per il suo  
sviluppo psicosociale e cognitivo. [X] mostra oggi i segni di un buono sviluppo  
psicosociale e cognitivo.»  
33. Il 12 gennaio 2009 il tribunale distrettuale, composto da un giudice  
di carriera, uno psicologo e un assessore, conformemente all'articolo 36-4  
del codice di procedura civile (paragrafo 133 infra), esaminò il ricorso  
presentato dalla prima ricorrente avverso la decisione adottata dall'ufficio di  
assistenza sociale nell'ambito della procedura di affidamento d'urgenza  
(paragrafi 25-26 e 28 supra). Nella sentenza emessa il 26 gennaio 2009, il  
tribunale distrettuale rammentò innanzitutto che, in applicazione del  
secondo comma dell'articolo 4-6 della legge sulla protezione dell'infanzia  
(paragrafo 122 infra), una decisione provvisoria poteva essere adottata solo  
se il rischio di danno era elevato e se il bambino sarebbe stato esposto a un  
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grave pericolo se non fosse stato immediatamente affidato. Inoltre osservò  
che la causa riguardava un bambino che era appena nato quando era stata  
emessa l'ordinanza di affidamento provvisorio e che, successivamente, tale  
provvedimento era stato più volte riesaminato in seguito a ricorsi presentati  
dalla madre.  
34. Nelle sue conclusioni, il tribunale distrettuale indicò che non vi era  
alcun dubbio che, alla data in cui era stata emessa l'ordinanza di affidamento  
provvisorio, X si trovasse in una situazione grave e mostrasse chiari segni di  
negligenza psicologica e fisica. Dichiarò pertanto che la condizione di  
rischio «elevato» (vesentlighetskravet) ai sensi del secondo comma  
dell'articolo 4-6 della legge sulla protezione dell'infanzia (paragrafo 122  
infra) era soddisfatta. Aggiunse che, al momento della sua sentenza, X era  
in uno stato di salute migliore e mostrava uno sviluppo normale grazie agli  
sforzi dei suoi genitori affidatari e alle misure di controllo. Considerando  
che le capacità genitoriali della prima ricorrente non erano cambiate,  
dichiarò di temere che X avrebbe corso un grave rischio se fosse stato  
restituito a sua madre in quel momento, anche se quest'ultima viveva con i  
suoi genitori e poteva avvalersi del loro sostegno. Osservò in effetti che la  
questione in discussione era quella della capacità della prima ricorrente di  
prendersi cura del bambino.  
35. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il tribunale distrettuale  
concluse che non vi era alcun motivo di revocare l'ordinanza di affidamento  
urgente in attesa della decisione dell'ufficio di assistenza sociale della  
contea sulla questione dell'affidamento definitivo del bambino.  
36. La prima ricorrente non si rivolse alla corte d'appello (lagmannsrett).  
C. La procedura relativa all'ordinanza di affidamento  
1. La procedura dinanzi all'ufficio di assistenza sociale della contea  
37. Il 17 e 18 febbraio 2009, l'ufficio, composto da un amministratore  
abilitato ad agire in qualità di giudice di carriera, uno psicologo e un  
assessore, conformemente all'articolo 7-5 della legge sulla protezione  
dell'infanzia (paragrafo 122 infra), tenne un'udienza avente ad oggetto la  
richiesta di emissione di ordinanza di affidamento presentata dai servizi di  
assistenza all'infanzia (paragrafo 31 supra). La prima ricorrente vi partecipò  
e fu sentita, così come altri sette testimoni, tra cui degli esperti, i suoi  
genitori, la loro vicina di casa e un amico di famiglia. Nel corso  
dell'udienza, i servizi di assistenza all'infanzia chiesero che X fosse preso in  
carico dalle autorità locali e collocato presso una famiglia affidataria, e che  
alla prima ricorrente fosse concesso un diritto di visita limitato a quattro  
visite all'anno, di due ore ciascuna, sotto sorveglianza. La prima ricorrente  
chiese che fosse respinta la richiesta di ordinanza di affidamento e che le  
fosse restituito X. In via sussidiaria, chiese di poter beneficiare di almeno  
una visita al mese, o di un diritto di visita definito a discrezione dell'ufficio  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
11  
di assistenza sociale.  
38 Nella sua decisione del 2 marzo 2009, l'ufficio di assistenza sociale  
dichiarò innanzitutto che, indipendentemente dalle argomentazioni e dalle  
richieste delle parti, spettava a lui esaminare se X dovesse essere preso in  
carico dai servizi di assistenza all'infanzia e, in caso affermativo,  
pronunciarsi sul tipo di affidamento appropriato e definire le modalità di  
visita.  
39. L'ufficio di assistenza sociale concluse che la condizione di base di  
cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 4-12 della legge sulla  
protezione dell'infanzia (paragrafo 122 infra) era stata soddisfatta in quanto,  
se X fosse tornato a vivere con la prima ricorrente, avrebbe rischiato di  
trovarsi esposto a gravi carenze nel soddisfacimento dei suoi bisogni  
psicologici e materiali.  
40. L'ufficio di assistenza sociale sottolineò che aveva basato la sua  
valutazione non sulla situazione della prima ricorrente né sui tratti della sua  
personalità, ma sulla sua capacità di crescere il figlio e sull'evoluzione del  
suo comportamento. Tuttavia, osservò che la struttura di accoglienza  
genitori-figli aveva ritenuto che l'incapacità dell'interessata di trarre profitto  
dal sostegno che le era fornito era legata ai suoi limiti cognitivi. Fece  
riferimento alle conclusioni della struttura secondo cui i risultati dei test  
pertinenti corrispondevano alle osservazioni quotidiane fatte dai suoi  
operatori (paragrafo 24 supra). Affermò anche che i risultati dei test eseguiti  
nella struttura erano ampiamente in linea con le precedenti valutazioni di cui  
la prima ricorrente era stata oggetto e corrispondevano anche alle  
preoccupazioni espresse, tra l'altro, dalla psicologa dell'ufficio per l'infanzia,  
la gioventù e gli affari di famiglia (paragrafo 14 supra) durante l'estate  
2008. Secondo l'ufficio di assistenza sociale, questi elementi facevano  
pensare che i problemi dell’interessata fossero di importanza basilare e che  
il suo potenziale di sviluppo fosse limitato. (sier noe om at mors  
problematikk er av en grunnleggende karakter og at endringspotensialet er  
begrenset).  
41. L'ufficio di assistenza sociale si ritenne obbligato a concludere che  
l'affidamento era necessario e che sarebbe stato nell'interesse superiore di X.  
Per quanto riguardava la scelta del tipo di affidamento più appropriato,  
ritenne che, tenuto conto dell'età e delle esigenze di X, il collocamento  
presso una famiglia affidataria costituisse chiaramente la soluzione migliore  
per lui in quella fase ed emise un'ordinanza in tal senso. Data l'età e la  
vulnerabilità di X, si pronunciò anche in favore di un affido famigliare  
rafforzato nel quadro del quale la famiglia affidataria avrebbe ricevuto un  
maggiore aiuto e sostegno, almeno per il primo anno.  
42. Sulla questione del diritto di visita, l'ufficio di assistenza sociale  
rammentò che in virtù dell'articolo 4-19 della legge sulla protezione  
dell'infanzia (paragrafo 122 infra), i bambini e i loro genitori avevano il  
diritto di vedersi, salvo decisione contraria. Aggiunse che, quando veniva  
12  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
emessa una ordinanza di affidamento, era sua responsabilità stabilire il  
regime di visita, e che le decisioni che vi facevano riferimento dovevano  
essere nell'interesse superiore del minore, conformemente all'articolo 4-1  
della legge sulla protezione dell'infanzia (ibidem). Precisò che anche la  
finalità e la durata dell'affidamento dovevano essere tenute in  
considerazione nelle decisioni sul regime di visita.  
43. Sulla base delle informazioni di cui disponeva al momento della sua  
decisione, l'ufficio di assistenza sociale ritenne che X sarebbe  
probabilmente cresciuto nella sua famiglia affidataria a causa (har  
sammenheng med), secondo lui, dei problemi fondamentali della prima  
ricorrente e del limitato potenziale di sviluppo (mors grunnleggende  
problematikk og begrensede endringspotensial) di quest'ultima (paragrafo  
40 supra). Ciò significava che i genitori affidatari di X sarebbero diventati i  
suoi genitori psicologici e che il regime di visita doveva essere definito in  
modo tale da non pregiudicare il processo di attaccamento, che era già ben  
avviato. A suo parere, a X occorreva offrire una vita quotidiana pacifica e  
stabile e considerare (det legges til grunn) che il bambino aveva esigenze  
particolari in questo senso. L'ufficio ritenne che lo scopo del diritto di visita  
era quello di fare in modo che X conoscesse sua madre.  
44. Sulla base di una valutazione complessiva che teneva conto di tutti i  
fattori sopra menzionati, l'ufficio di assistenza sociale decise di concedere  
sei visite all'anno, della durata di due ore ciascuna. Ammise di avere  
qualche dubbio sulla frequenza delle visite, che poteva sembrare troppo  
elevata, soprattutto rispetto alle reazioni di X. Tuttavia, a suo avviso, lo  
svolgimento degli incontri poteva essere migliorato se i servizi di assistenza  
all'infanzia avessero offerto maggiore consulenza e adattamento, ma anche  
se la frequenza delle visite fosse ridotta significativamente.  
45. Secondo l'ufficio di assistenza sociale, i servizi di assistenza  
all'infanzia dovevano essere autorizzati a eseguire un controllo durante le  
visite per assicurarsi che X fosse trattato correttamente.  
46. L'ufficio di assistenza sociale concluse la sua decisione incaricando i  
servizi di assistenza all'infanzia di fissare la data e il luogo degli incontri.  
2. La procedura dinanzi al tribunale distrettuale  
47. Il 15 aprile 2009 la prima ricorrente presentò ricorso al tribunale  
distrettuale avverso la decisione dell'ufficio di assistenza sociale che  
disponeva l'affidamento di X (paragrafi 38-46 supra) sostenendo, in  
particolare, che l'attuazione delle misure di assistenza avrebbe permesso di  
garantire delle condizioni soddisfacenti presso il suo domicilio e che  
l'ordinanza di affidamento era stata emessa senza che fossero state prima  
applicate misure sufficienti.  
48. Il 6 maggio 2009 i servizi di assistenza all'infanzia inviarono alla  
prima ricorrente una lettera con la quale la invitavano a un colloquio per  
discutere il tipo di assistenza che potevano offrirle. La lettera conteneva il  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
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seguente passaggio:  
«I servizi di assistenza all'infanzia vogliono che lei riceva l'aiuto di cui ha bisogno  
per elaborare ciò che ha passato per via dell'affidamento del suo bambino, ecc. Se  
desidera sottoporsi a un trattamento psicologico, questo servizio si farà carico delle  
spese.»  
49. Il 14 maggio 2009, la prima ricorrente partecipò a un incontro  
madre-figlio, accompagnata da due conoscenti. Secondo il resoconto, ad un  
certo punto, il responsabile della supervisione nominato dai servizi di  
assistenza all'infanzia le fece osservare che il tempo trascorso con X sarebbe  
stato più sereno se lei fosse rimasta sola con lui. L'interessata gli rispose che  
il responsabile doveva capire che, se lei desiderava essere accompagnata,  
era perché veniva trattata male. Alla fine fu deciso che solo uno dei suoi  
conoscenti avrebbe assistito. Durante l'incontro, la prima ricorrente affermò  
di aver ricevuto una lettera sgradevole (ukoselig) dai servizi di assistenza  
all'infanzia che le proponevano di vederla per discutere dell'aiuto di cui  
avrebbe potuto aver bisogno (paragrafo 48 supra). La prima ricorrente  
dichiarò di non voler alcun aiuto e di non aver certamente bisogno di  
sostegno psicologico.  
50. Il 19 agosto 2009 il tribunale distrettuale si pronunciò sulla questione  
dell'ordinanza di affidamento (paragrafo 47 supra). In primo luogo dichiarò  
di essere stato chiamato a riesaminare un'ordinanza di affidamento che era  
stata adottata dall'ufficio di assistenza sociale della contea in virtù  
dell'articolo 4-12 della legge sulla protezione dell'infanzia (paragrafo 122  
infra) e che doveva essere esaminata rispetto alle disposizioni del capitolo  
36 del codice di procedura civile. Precisò che, nell'ambito del riesame di  
tale decisione, aveva facoltà di esaminare tutti i punti, di diritto o di fatto, e  
di verificare il modo in cui l'amministrazione aveva esercitato il suo potere  
discrezionale. Rammentò che, secondo una giurisprudenza consolidata, tale  
riesame non doveva basarsi sulle circostanze che prevalevano alla data della  
decisione impugnata, ma su quelle che esistevano alla data in cui era stato  
chiamato a pronunciarsi. Aggiunse che, in linea di principio, non era quindi  
tenuto a rivedere in dettaglio i motivi addotti dall'ufficio di assistenza  
sociale per ordinare l'affidamento. Tuttavia, ritenne che vi fossero ragioni  
particolari che richiedevano in questo caso un controllo approfondito.  
51. Sulla base degli elementi di cui disponeva, il tribunale distrettuale  
concluse infine che né al momento della sua sentenza né prima era stato  
sufficientemente dimostrato che la capacità della prima ricorrente di  
occuparsi del proprio figlio presentasse carenze tali da soddisfare le  
condizioni richieste per la presa in carico di X da parte dei servizi di  
assistenza all'infanzia. In particolare, dichiarò che le difficoltà di X nel  
prendere peso potevano essere state causate da un'infezione agli occhi. Di  
conseguenza, annullò la decisione dell'ufficio di assistenza sociale della  
contea.  
52. Il tribunale distrettuale ordinò quindi che X fosse restituito alla  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
prima ricorrente, constatando che le parti erano d'accordo nel dire che il  
ritorno avrebbe dovuto svolgersi con modalità che permettessero di evitare  
di traumatizzare ulteriormente X. Il tribunale distrettuale notò che il  
bambino viveva presso i suoi genitori affidatari da dieci mesi e che si era  
affezionato a loro. In considerazione di quanto emerso nel corso del  
procedimento, presunse che i servizi di assistenza all'infanzia avrebbero  
fornito all'interessata e ai genitori affidatari di X l'assistenza di cui avevano  
bisogno. Ritenne che, tenuto conto della volontà di collaborare espressa  
dalla prima ricorrente, doveva essere possibile promuovere lo spirito di  
collaborazione necessario per consentire ai suddetti servizi di fornire al  
bambino l'aiuto di cui avrebbe potuto aver bisogno.  
53. Nei giorni successivi alla sentenza del tribunale distrettuale, ci sono  
stati diversi scambi di e-mail tra l'avvocato della prima ricorrente e i servizi  
di assistenza all'infanzia e, il 26 agosto 2009, si tenne una riunione. Il giorno  
successivo, la prima ricorrente, tramite il suo avvocato, chiese che le fosse  
fissato un appuntamento per poter immediatamente (omgående) prendere X  
dalla sua famiglia affidataria e riportarlo a casa. Propose la data di sabato 29  
agosto 2009. Disse che X avrebbe potuto esserle consegnato dalla madre  
affidataria, la quale sarebbe potuta rimanere per tutto il tempo che  
desiderava. Aggiunse che, previo suo accordo, la madre affidataria avrebbe  
potuto visitare X quando voleva. Tuttavia, precisò che i rappresentanti dei  
servizi di assistenza all'infanzia non sarebbero stati i benvenuti.  
54. I servizi di assistenza all'infanzia non diedero seguito alla richiesta  
della prima ricorrente volta ad ottenere l'immediata restituzione di X, ma gli  
incontri madre-figlio si moltiplicarono. Nei giorni 1, 3, 4 e 7 settembre 2009  
si svolsero degli incontri presso la casa dei genitori della prima ricorrente.  
La responsabile della supervisione prese degli appunti dettagliati durante  
ogni incontro, nonché durante le conversazioni con la madre affidataria, e  
preparò un resoconto sintetico di tutti gli incontri. Essa notò, tra l'altro, che  
la madre affidataria aveva dichiarato che l'incontro del 1° settembre 2009  
era «andato bene (gikk greit) sotto molti aspetti», ma che X era poi molto  
stanco. Aggiunse che si era mostrato agitato e che era stato difficile metterlo  
a letto. Alla fine dell'incontro del 3 settembre, notò che X era pallido e che  
sembrava completamente esausto. Inoltre, osservò che X aveva mostrato  
segni di stanchezza dopo gli incontri del 4 e del 7 settembre. Nei suoi  
appunti, peraltro, indicò che aveva trovato strano (underlig) che a X non  
fosse stato proposto di mangiare qualcosa, anche se la famiglia era stata  
informata che a quell'ora X mangiava. Rilevò che la prima ricorrente aveva  
preso nota di questa informazione il primo giorno, ma l'aveva dimenticata di  
nuovo il giorno successivo. Nel suo resoconto, si chiedeva se tale omissione  
potesse essere spiegata dal fatto che la prima ricorrente era poco sicura di sé  
e aveva paura di fare domande. Descriveva anche in dettaglio come X  
reagiva dopo gli incontri, soprattutto i pianti, il sonno, la digestione e il suo  
comportamento in generale.  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
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3. La procedura dinanzi alla corte d'appello  
55. Il 4 settembre 2009 i servizi comunali chiesero l'autorizzazione ad  
impugnare la sentenza del tribunale distrettuale (paragrafi 50-52 supra), la  
conferma della decisione adottata dall'ufficio di assistenza sociale della  
contea il 2 marzo 2009 (paragrafi 38-46 supra) e parallelamente cercarono  
di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza del tribunale  
distrettuale. I servizi comunali argomentarono innanzitutto che questa  
sentenza del tribunale distrettuale presentava gravi vizi. Sostennero che era  
poco probabile che l'infezione oculare avesse potuto essere all'origine delle  
difficoltà di X a prendere peso. Aggiunsero che la prima ricorrente aveva  
potuto vedere X, ma queste visite non erano andate bene, anche se lei stessa  
aveva ricevuto consigli su come migliorarle. Precisarono che X aveva avuto  
forti reazioni alla fine di queste visite. In secondo luogo, sostennero che il  
caso sollevava una questione di interesse generale relativa alle facoltà  
cognitive (kognitive ferdigheter) della prima ricorrente. Affermarono che  
quest'ultima aveva difficoltà generali di apprendimento e che dei test  
avevano rivelato che aveva anche delle difficoltà specifiche che incidevano  
sul suo funzionamento quotidiano. Argomentarono che il grado di capacità  
dell'interessata di ragionamento verbale, elaborazione delle informazioni  
complesse e reazione di fronte a situazioni nuove si rifletteva sulla sua  
capacità di prendersi correttamente cura di un bambino. A questo proposito,  
i servizi comunali menzionarono un certo numero di domande che, a loro  
avviso, richiedevano delle risposte, soprattutto sapere ciò che la prima  
ricorrente fosse capace o incapace di fare, se fosse opportuno affidarle un  
bambino in tenera età e se esistessero misure di assistenza realistiche che  
potessero compensare le sue carenze.  
56. L'8 settembre 2009 il tribunale distrettuale decise di sospendere  
l'esecuzione della sua sentenza fino alla decisione della corte d'appello.  
57. L'11 settembre 2009, nella sua risposta al ricorso presentato dai  
servizi comunali, la prima ricorrente, tramite il suo avvocato, dichiarò che  
questi ultimi erano intervenuti perché la consideravano quasi ritardata  
(nærmest er tilbakestående) e quindi incapace di occuparsi di un bambino,  
fatto che lei qualificava come un'accusa offensiva (grov beskyldning).  
Sostenne anche che non vi erano vizi nella sentenza del tribunale  
distrettuale.  
58. Con decisione del 9 ottobre 2009, i servizi di assistenza all'infanzia  
nominarono due esperti, una psicologa B.S. e una esperta in terapia  
famigliare E.W.A., e le incaricarono di esaminare X dal momento che  
quest'ultimo aveva manifestato forti reazioni alla fine del periodo in cui si  
erano svolti frequenti incontri madre-figlio a casa dei genitori della prima  
ricorrente (paragrafo 54 supra). Oltre a ricercare quali fossero le cause di  
tali reazioni, queste esperte dovevano fornire consulenza e sostegno alla  
madre affidataria per aiutarla a far fronte a tali reazioni, nonché alla prima  
ricorrente, se vi acconsentiva, per gestire queste visite.  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
59. Il 12 ottobre 2009 la corte d'appello autorizzò l'appello in quanto la  
decisione emessa dal tribunale distrettuale o il procedimento che  
quest'ultimo aveva condotto presentavano gravi vizi (paragrafi 55 supra e  
133 infra). La corte d'appello confermò anche la sospensione  
dell'esecuzione della sentenza che il tribunale distrettuale aveva pronunciato  
(paragrafo 56 supra).  
60. Il 4 novembre 2009, l'avvocato della prima ricorrente chiese ai  
servizi di assistenza all'infanzia se la loro offerta di sostegno dell'interessata  
(paragrafo 48 supra) fosse ancora valida. Nella loro risposta del 12  
novembre 2009,  
i
servizi di assistenza all'infanzia espressero  
preoccupazione per la prima ricorrente e dichiararono che era importante  
che quest'ultima si facesse aiutare. Confermarono che si sarebbero fatti  
carico di pagare gli onorari di uno psicologo o di qualsiasi altro consulente  
che la prima ricorrente avesse scelto e che non avrebbero chiesto alla  
persona scelta di fornire loro informazioni o di testimoniare nel processo in  
corso  
61. Il 15 novembre 2009 la corte d'appello incaricò una esperta  
psicologa, M.S., per valutare il caso.  
62. Il 20 febbraio 2010 le due esperte incaricate dai servizi di assistenza  
all'infanzia di esaminare gli incontri madre-figlio e i loro effetti su X  
(paragrafo 58 supra) presentarono una relazione, lunga più di diciotto  
pagine. In questa relazione, dichiararono di non aver osservato alcuna  
sessione di incontro, «perché [era] l'esperta incaricata dalla corte d'appello  
che se ne [era] fatta carico». Rilevarono, inoltre, che la prima ricorrente  
aveva rifiutato qualsiasi consiglio in merito a tali incontri. Il capitolo  
intitolato «È possibile fare ipotesi sulle competenze dei genitori nelle  
situazioni di incontro con il bambino sulla base della loro capacità di  
prendersi cura di quest'ultimo?» conteneva i seguenti passaggi:  
«Leggendo i vari documenti, osserviamo che [la struttura di accoglienza genitori-  
figli] descrive, per quanto riguarda le capacità richieste per svolgere il ruolo di madre,  
gravi carenze che corrispondono a quello che noi osserviamo più di un anno dopo  
durante gli incontri madre-figlio. Ad esempio, durante questi incontri, la madre mostra  
una incapacità di fornire l'assistenza genitoriale di base, come abbiamo descritto  
sopra. Peraltro, il modo in cui interviene come genitore nei confronti di suo figlio  
durante gli incontri è privo di sensibilità. Sembra che abbia grandi difficoltà a  
comprendere gli affetti di X, condividere la sua gioia, dargli un senso di sicurezza,  
guidarlo con conferme e dare nomi alle cose. Questo è molto grave.  
Constatiamo che la madre si scontra con problemi significativi durante tutti gli  
incontri e che non c'è dubbio che questi problemi influenzeranno anche le sue  
competenze genitoriali in generale. In una relazione datata 19 febbraio 2008, ossia due  
anni fa, [H.B.] Phd. e specialista in neurologia clinica, scriveva quanto segue:  
«Non vi sono cambiamenti significativi nei risultati dei test di intelligenza eseguiti  
prima dell'operazione e durante il controllo effettuato due anni dopo l'operazione. I  
risultati dei suoi test di intelligenza sono rimasti molto simili da quando aveva dieci  
anni e mezzo, segno che la sua intelligenza è rimasta stabile in questi anni.»  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
17  
[H.B.] dice che il suo funzionamento intellettivo è di circa due deviazioni standard  
al di sotto di quello delle persone della sua età e che ha problemi di memoria a lungo  
termine e di trasferimento dell'informazione da un argomento all'altro.  
Constatiamo che le difficoltà cognitive della madre rendono gli incontri sorvegliati  
con suo figlio più problematici di quanto non lo siano di solito perché a volte [(fra  
gang til gang)] non sa cosa fare con il bambino e si lascia ampiamente dominare dai  
suoi impulsi. La relazione di H.B. indica anche che lei ha difficoltà a comprendere il  
contenuto di ciò che legge, e abbiamo anche osservato che lei non è in grado di  
leggere e capire la situazione quando è con suo figlio. Riteniamo che questo sia un  
punto importante e fondamentale che permetta di far luce sulle competenze della  
madre nelle situazioni di incontro e sulle sue capacità genitoriali. Per quanto riguarda  
la relazione tra le sue capacità genitoriali e le sue facoltà cognitive, si presume che  
[M.S.], la psicologa esperta incaricata dalla corte d'appello, lo analizzerà in modo più  
approfondito. Pensiamo che questo elemento influisca sul comportamento della madre  
nei confronti di X durante gli incontri nonché sulle sue difficoltà ad essere  
emotivamente sensibile ai bisogni del bambino durante la crescita.  
A pagina 5 della sua relazione [(sentenza)] del 2009, il tribunale distrettuale  
sintetizzava [la situazione] come segue:  
«È noto che molte donne, soprattutto quelle che partoriscono per la prima volta,  
possono avere una reazione psicologica dopo la nascita che, in casi estremi, può  
assumere la forma di una grave depressione postnatale. Tutte le reazioni che si  
esprimono con un sentimento di alienazione e di insicurezza verso il neonato rientrano  
nei limiti della norma.»  
Riteniamo che le difficoltà incontrate dalla madre durante gli incontri madre-figlio  
non possano essere considerate causate da una grave depressione postnatale in quanto  
seguono uno schema simile da più di un anno e mezzo. Mostrano piuttosto una  
insufficiente capacità genitoriale di base che non è dovuta esclusivamente alla  
depressione postnatale. Crediamo che sia cruciale [(avgjørende viktig)] interpretare le  
difficoltà provate della madre nell'incontrare il proprio figlio nonché le sue capacità  
genitoriali in generale alla luce di modelli psicologici esplicativi più complessi relativi  
al tempo stesso ai problemi cognitivi e alle gravi esperienze traumatiche vissute sia  
nell'infanzia che nell'età adulta, la cui ricerca ha mostrato che incidono sulla capacità  
di una persona di funzionare come genitore se non si fanno sforzi considerevoli su un  
piano individuale e se non è messo in atto un trattamento. Crediamo che l'esperta  
psicologa descriverà più dettagliatamente questo aspetto.»  
63. Il 3 marzo 2010, M.S., la psicologa esperta nominata dalla corte  
d'appello (paragrafo 61 supra), presentò la sua relazione. Aveva osservato  
due incontri, uno tra il bambino e sua madre da sola e l'altro a cui avevano  
partecipato la prima ricorrente, sua madre e sua sorella. In questa relazione,  
il capitolo intitolato «Funzionamento sociale e scolastico» conteneva in  
particolare i seguenti passaggi:  
«Nel corso degli anni, lo SSE (centro nazionale di epilessia, Statens senter for  
epilepsi) ha effettuato ripetute valutazioni della [prima ricorrente] utilizzando test che  
permettono di misurare l'evoluzione della sua malattia nonché altri test volti a  
descrivere meglio il funzionamento dell'interessata. In questo caso, l'analisi era  
concentrata soprattutto sul test WISC-R, che è stato eseguito prima e dopo  
l'operazione subìta dall'interessata. I risultati ottenuti in questo test sono stati espressi  
sotto forma di punteggio di quoziente intellettivo (QI) che è stato oggetto di  
discussione nel corso della procedura relativa alle misure di protezione dell'infanzia,  
18  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
in cui rientra anche questa relazione. È pertanto opportuno formulare alcune  
osservazioni sui risultati di questo test.  
Il test WISC-R è un test ben noto e frequentemente utilizzato per misurare le  
capacità intellettuali di un bambino. Queste capacità sono associate ai risultati  
scolastici. I risultati di questo test forniscono informazioni utili sulla capacità del  
bambino di apprendere e di utilizzare l'apprendimento. Il profilo di funzionamento  
stabilito sulla base di un test WISC-R serve quindi come base per l'elaborazione di  
misure educative mirate a scuola e può anche contribuire alla preparazione di  
soluzioni educative personalizzate per bambini con bisogni specifici.  
Il risultato finale di un test di intelligenza è espresso tramite un punteggio di (QI),  
che è una definizione operativa dell'intelligenza che fornisce una espressione  
numerica del modo in cui le capacità definite come facenti parte dell'intelligenza sono  
ripartite tra gli individui in una data popolazione. Questo test è standardizzato, vale a  
dire che esiste una distribuzione statistica normale con uno scarto medio da entrambi i  
lati. Il test WISC-R è caratterizzato da un indice medio di 100 e da una deviazione  
standard di +-15. Un punteggio che si collochi nella forchetta di distribuzione di 85-  
115 punti è considerato all'interno della forchetta normale, che raggruppa il 68% della  
popolazione di riferimento, con il 98% della popolazione che ottiene un punteggio tra  
le due deviazioni standard, cioè nell'intervallo di 70-130 punti. Ai fini della  
valutazione diagnostica di un punteggio di QI, le persone che hanno ottenuto un  
risultato compreso tra 50 e 69 sono considerate soggetti con un lieve ritardo mentale. I  
risultati ottenuti con il test di intelligenza possono migliorare man mano che il  
soggetto si sviluppa se dispone delle risorse cognitive fondamentali. In questo caso,  
alcuni elementi mostrano che il punteggio di QI [della prima ricorrente] è rimasto lo  
stesso per tutta la sua infanzia e la sua adolescenza, il che significa che non ha  
recuperato il ritardo intellettivo dopo l'intervento chirurgico al cervello.  
1.3 Riepilogo  
Le informazioni anamnestiche provenienti dalla scuola, dal servizio sanitario  
specializzato e dalla famiglia forniscono un quadro generale che rivela [presso  
l'interessata] una scarsa capacità di apprendimento e un funzionamento sociale carente  
che si sono manifestati già nella prima infanzia e si sono protratti fino all'età adulta.  
[La prima ricorrente] aveva ottenuto scarsi risultati scolastici nonostante le buone  
condizioni generali di vita e le considerevoli risorse supplementari che erano state  
messe in atto per lei, e nonostante la sua motivazione e tutti gli sforzi che dispiegava.  
È quindi difficile dare per i suoi risultati una spiegazione diversa dalle difficoltà  
generali di apprendimento causate da un disturbo cognitivo fondamentale. Questa  
conclusione è supportata dai punteggi sistematicamente mediocri che la stessa ha  
ottenuto nei test di QI, sia prima che dopo l'intervento chirurgico contro l'epilessia.  
[La prima ricorrente] incontrava anche problemi di funzionamento socio-affettivo,  
che sono anch'essi riportati in maniera ricorrente in tutti i documenti relativi alla sua  
infanzia e alla sua adolescenza in cui si segnala una mancanza di capacità sociali e di  
adattamento sociale, legata principalmente a un comportamento sociale inadeguato  
per la sua età [([(ikke-aldersadekvat sosial fremtreden)] («puerile») e a uno scarso  
controllo dei suoi impulsi. Vi si afferma inoltre che [la prima ricorrente] si mostrava  
molto riservata e aveva poca fiducia in se stessa, fatto che deve essere considerato alla  
luce dei suoi problemi.»  
Nel capitolo intitolato «Valutazione del funzionamento genitoriale, delle  
competenze nelle situazione di incontro e dell'effetto delle misure di  
assistenza» la relazione contiene i seguenti passaggi:  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
19  
«5.1 Capacità di prendersi cura di un bambino  
Come risulta chiaramente da quanto esposto sopra, ho dato una particolare  
importanza alle conseguenze dello stato [della prima ricorrente] sul suo  
funzionamento generale e sul punto di verificare se abbia tutte le competenze  
necessarie per occuparsi di un bambino. È importante osservare che né [la prima  
ricorrente] né i suoi genitori credono che esista un collegamento tra il suo precedente  
stato di salute, il suo funzionamento in età adulta e le sue capacità di prendersi cura di  
suo figlio.  
Non è vero che l'epilessia priva le persone che ne sono colpite delle loro capacità di  
prendersi cura di qualcuno, come pure un punteggio basso di QI non giustifica di per  
sé l'affidamento di un bambino. Il risultato ad un test può tuttavia aiutare a  
comprendere perché la capacità di funzionamento di una persona è deficitaria, in  
particolare se è messo in relazione con altre osservazioni e constatazioni.  
[La prima ricorrente] è affetta fin da quando era bambina da una grave forma di  
epilessia refrattaria. Si tratta di una forma instabile di epilessia che modifica il  
cervello e intacca lo sviluppo di tutta la personalità. Occorre anche menzionare gli  
effetti indesiderati dei potenti medicinali che la stessa ha assunto durante tutta la sua  
infanzia. Il dottore [R.B.L.] dello SSE, che conosce molto bene i precedenti della  
[prima ricorrente], parla del «peso dell'epilessia», ossia dei problemi socio-affettivi  
che possono essere generati da una ridotta capacità di apprendimento e da una  
inadattabilità sociale. È quindi perfettamente ragionevole supporre che il peso della  
malattia sia di per sé, in una certa misura, fonte di ritardi per lei. Alcune misure  
oggettive del suo funzionamento praticate in diverse fasi della sua crescita lo  
confermano. Questi elementi, messi in relazione con delle osservazioni cliniche, fanno  
apparire [la prima ricorrente] come una giovane donna che presenta significativi  
disturbi cognitivi. Secondo me, questo è quello che i servizi della sanità pubblica  
hanno rimarcato quando [la prima ricorrente] li ha informati della sua gravidanza ed è  
quello che li ha preoccupati. Alcuni aggettivi quali «immatura» e «puerile» ricorrono  
spesso nelle descrizioni del suo comportamento durante la crescita, e sono tuttora  
utilizzati anche adesso che ha ventiquattro anni. L'apparenza della [prima ricorrente] e  
il suo comportamento spiegano ampiamente l'uso di tali aggettivi: è piccola, delicata e  
sembra ben più giovane della sua età cronologica. Vive a casa dei genitori, dove la sua  
camera è tappezzata con una carta dipinta sulla quale figurano i Mumin ed è piena di  
oggetti che ci si aspetterebbe di trovare nella camera di un adolescente.  
Sono preoccupata per la capacità della [prima ricorrente] di prendersi cura di se  
stessa. Sembra giovane, poco sicura di sé e in parte indifesa. Le sue relazioni con gli  
uomini non sembrano chiare. Ha avuto una relazione amorosa con un uomo con il  
quale ha anche convissuto per un breve periodo, ma questa relazione è stata  
burrascosa e tempestata da episodi di violenza sessuale. È rimasta incinta di X mentre  
era ancora con il suo ragazzo, senza che [la prima ricorrente] sia stata in grado di  
fornire una spiegazione al fatto che quest'ultimo non è risultato essere il padre del  
bambino. È sembrata confusa su questo punto ed ha raccontato più storie diverse. Ha  
anche contratto una malattia sessualmente trasmissibile (la clamidia) senza conoscere  
la fonte dell'infezione. [La prima ricorrente] voleva un figlio, ma si è affidata al caso  
senza pensare alle conseguenze e ai doveri che il fatto di assumersene da sola la  
responsabilità avrebbe comportato. Il 7 novembre 2007 ha dichiarato al medico dello  
SSE che non utilizzava metodi contraccettivi e che in quel momento avrebbe potuto  
essere incinta. Più tardi, nella stessa giornata, ha dichiarato che voleva essere incinta.  
Nel novembre 2007, nel corso della diciottesima settimana di gravidanza, ha subìto un  
aborto praticato presso [l'ospedale R.] sulla base di indicazioni sociali. [La prima  
ricorrente] ha scattato una foto del feto, fatto che può sembrare bizzarro. Le è stata  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
anche consegnata un impronta della mano e del piede del feto. All'[ospedale R.], è  
stata descritta come immatura e con una rete sociale limitata.  
Le circostanze che hanno accompagnato le due gravidanze rivelano il grado di  
consapevolezza che [la prima ricorrente] ha delle proprie scelte e delle loro  
conseguenze. Questo punto è importante nella valutazione della sua capacità di  
occuparsi di un bambino.  
Peraltro [la prima ricorrente] non ha terminato i suoi studi e non ha un impiego  
stabile. Ha vissuto quasi sempre a casa dei genitori, nella sua ex camera, e ha poca  
esperienza di una vita da adulta autonoma che si prenda la responsabilità di strutturare  
la sua vita, di assicurarsi un reddito e di stabilire le sue priorità economiche. Le  
relazioni con i suoi genitori sono buone in questo momento, ma vi sono stati conflitti  
in passato. Percepisco una fragilità in queste relazioni. [La prima ricorrente] esprime  
essa stessa molta ambivalenza nei confronti di sua madre perché da un lato pensa che  
quest'ultima si immischi troppo nella sua vita ma che, dall'altro, lei stessa è molto  
dipendente da sua madre, fa sue le opinioni di quest'ultima e si lascia guidare da lei.  
Tuttavia, è contrariata dal fatto che sua madre decida molte cose per lei e vorrebbe che  
quest'ultima «si metta bene in testa» che lei ha bisogno di un po’ più di intimità di  
quella che ha attualmente. La madre della [prima ricorrente] riferisce che dopo  
l'affidamento del bambino, sua figlia è semplicemente rimasta seduta nella sua camera  
e si dichiara molto preoccupata, afferma che lei «può difficilmente sopportare» di  
vederla così.  
A mio parere, [la prima ricorrente] ha problemi a controllare le sue emozioni, fatto  
che rende le relazioni interpersonali difficili per lei. Da quando il figlio è stato dato in  
affidamento, [la prima ricorrente] è vessata, ferita e in collera. Queste emozioni sono  
perfettamente comprensibili nel caso di una persona che ha l'impressione di essere  
stata trattata ingiustamente, ma in questo caso sono espresse senza alcun ritegno, al  
punto da saltare agli occhi. Qualificare l'ufficio di assistenza sociale della contea come  
«banda di donne marce al soldo dei servizi di assistenza all'infanzia» e il personale  
della struttura di accoglienza genitori-figli come «psicotici» non contribuisce a  
restituire l'immagine di una persona adulta capace di socializzare con altri adulti su un  
modo socialmente adeguato. Le crisi di lacrime intense della [ prima ricorrente], sia a  
casa con i suoi genitori quando parliamo del suo caso che durante gli incontri con suo  
figlio, costituiscono ugualmente un comportamento inconsueto per un adulto. Come  
singhiozzare sulle ginocchia di suo padre o di sua madre (come è stato riferito a  
proposito degli incontri con il figlio) non dimostra una capacità di gestire le sue  
emozioni in modo appropriato per la sua età. [La prima ricorrente] non ha neanche  
gestito con una grande maturità il comportamento di suo figlio; si è piuttosto sentita  
respinta personalmente ed ha agito di conseguenza.  
È difficile rimanere in argomento con [la prima ricorrente]. Il suo funzionamento  
cognitivo è caratterizzato da una mancanza di attitudine alle correlazioni e alle  
generalizzazioni. Riflette in maniera egocentrica quando non smette di parlare dei  
tremendi servizi di assistenza all'infanzia o quando ripete a che punto i suoi genitori e  
tutto il mondo attorno a lei trovano incomprensibile che il bambino sia stato affidato.  
Rinvio alla relazione dello psicologo della struttura di accoglienza genitori-figli che  
constata che «la madre fa dei discorsi ai quali è difficile dare un senso». L'opinione  
che mi sono fatta [della prima ricorrente] nel corso delle nostre conversazioni è che  
quest'ultima ha una visione frammentata delle situazioni, ossia che percepisce i diversi  
avvenimenti come degli episodi isolati che non hanno alcun collegamento tra loro.  
Così, l'accompagnamento è preso per una critica, i buoni consigli come un  
rimprovero, ecc. Questa incapacità di generalizzare è caratteristica del modo di  
pensare della [prima ricorrente]. È anche incapace di astrazione e di un pensiero  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
21  
operativo formale. Ha difficoltà ha proiettarsi nel futuro o a guardare il passato. È  
quindi difficile ottenere una risposta da parte sua sul modo in cui vede un eventuale  
ritorno di suo figlio. Fa discorsi d'ordine generale, dicendo ad esempio che deve  
domandare ciò che gli piace mangiare e se guarda i programmi televisivi per bambini,  
ma senza formulare una minima riflessione sulle particolari misure che bisognerebbe  
prendere di fronte allo stress emotivo che il bambino subirebbe se dovesse cambiare  
casa. Quando le ho chiesto cosa dovrebbe fare la madre affidataria per facilitare il  
processo di restituzione del bambino, [la prima ricorrente] non fornisce alcun  
suggerimento costruttivo. Ciò che lei desidera, tuttavia, è che «la madre affidataria si  
senta fallita come me dopo un anno». Discorsi di questo tipo, associati all'ostilità  
manifesta (uttalt fiendtlighet) che mostra durante gli incontri madre-figlio, non  
lasciano presagire nulla di buono per la collaborazione con la famiglia affidataria o  
con i servizi di assistenza all'infanzia se il bambino dovesse esserle restituito.  
[La prima ricorrente] usa molta energia nell'esprimere l'aggressività e nello  
sviluppare opinioni ostili. Ciò contribuisce alla sua visione stereotipata dei servizi di  
assistenza all'infanzia e di tutti gli altri aiutanti nei quali vede degli avversari. Il modo  
di pensare della prima ricorrente consiste nel dirsi «se non siete con me, siete contro  
di me», ed è incapace di cogliere le sfumature. Questo modo di pensare manicheo è  
caratteristico delle persone che presentano una capacità cognitiva limitata. Peraltro,  
percepisco [la prima ricorrente] come se fosse depressa. Interpreto la sua viva  
aggressività come una strategia che le permette di tenere psicologicamente.  
Non vi è alcun motivo per dubitare che [la prima ricorrente] desideri ardentemente  
divenire una buona madre. Lei stessa ha preso contatti con i servizi di assistenza a  
questo scopo. È tuttavia difficile sapere quali fossero le sue idee e le sue aspettative a  
questo riguardo. Sua madre ha indicato che lei e sua figlia pensavano che la struttura  
di accoglienza genitori-figli fosse una sorta di hotel in cui era possibile ricevere un  
aiuto materiale per le cure ai bambini. Nonostante tutto il lavoro di preparazione e le  
informazioni dettagliate che erano state comunicate loro preventivamente, non hanno  
compreso che un soggiorno di valutazione esigeva che il genitore mostrasse le sue  
qualità e che fosse osservato e posto in una situazione di apprendimento. [La prima  
ricorrente] si è quindi sentita in larga misura tradita e delusa, fatto che ha espresso con  
un linguaggio ingiurioso e delle minacce.  
La permanenza all'interno della struttura di accoglienza genitori-figli ha mostrato  
che [la prima ricorrente] aveva difficoltà ad analizzare e ritenere le informazioni in  
modo da potersene servire per adeguare il suo comportamento. Non è una questione di  
cattiva volontà, ma di incapacità di pianificare, organizzare e strutturare. Tali  
manifestazioni di deficit cognitivi diventeranno pervasivi nel suo modo di prendersi  
cura del bambino e potranno sfociare in negligenza.  
5.2. L’effetto delle misure di assistenza  
Il fatto che [la prima ricorrente] viva ora presso i suoi genitori e che potrà restarvi  
tutto il tempo necessario è considerato importante. Si tratta in qualche modo di una  
misura di assistenza. Ora questo potrebbe rivelarsi più problematico di quanto non  
sembri: [la prima ricorrente] ha ventiquattro anni e desidera diventare autonoma,  
desiderio che potrebbe confliggere con quello di sua madre di aiutarla. Non saranno i  
genitori né chiunque altro a poter dire alla [prima ricorrente] come organizzare la  
propria vita e quella di suo figlio. Se [la prima ricorrente] decide di sistemarsi altrove,  
può farlo in qualsiasi momento. Ciò non riguarda affatto i suoi genitori. Ogni  
decisione deve quindi tener conto del fatto che, se il bambino le venisse restituito,  
nessuno potrebbe dire con un sufficiente grado di certezza dove verrebbe cresciuto in  
futuro. La decisione deve quindi essere prima di tutto fondata sulla capacità della  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
[prima ricorrente] di prendersi cura del bambino, e non sulla capacità di farlo delle  
persone a lei vicine.  
La permanenza nella [struttura di accoglienza genitori-figli] era una misura di  
assistenza forte che non ha prodotto alcun effetto. Il controllo degli incontri madre-  
figlio da parte dei servizi di assistenza all'infanzia ha avuto una incidenza negativa  
sulla collaborazione tra la famiglia dei [ricorrenti] e questi servizi. [La prima  
ricorrente] e la sua famiglia hanno dichiarato di non voler né controllo né assistenza in  
caso di restituzione del bambino.  
5.3 Conclusioni  
A mio parere, c'è motivo di credere che vi siano state gravi carenze nel modo in cui  
la madre si è occupata del bambino nonché nei contatti personali e nella sicurezza che  
le sono stati forniti, palesemente insufficienti in considerazione della sua età e del suo  
livello di sviluppo. I disturbi cognitivi, la personalità, il modo di funzionamento e  
l'incapacità [della prima ricorrente] di intellettualizzare precludono una normale  
conversazione con lei sui bisogni fisici e psicologici dei bambini piccoli. La sua  
valutazione delle conseguenze che comporterebbe un ritorno del bambino a casa e di  
ciò che le sarebbe richiesto in quanto genitore in questo caso è molto limitata e  
puerile, e l'interessata continua a privilegiare subito i propri bisogni immediati.  
Ritengo pertanto provato che esista il rischio che queste carenze (sopra indicate)  
persistano se il bambino tornasse a vivere con sua madre.  
Sulla base degli elementi del fascicolo, ritengo anche provato che sia impossibile  
stabilire con sua madre delle condizioni soddisfacenti per il bambino attraverso le  
misure di assistenza previste dall'articolo 4-4 della legge sulla protezione dell'infanzia  
(misure di sostegno domiciliare o altre misure di sostegno parentale) a causa della  
diffidenza e della riluttanza ad accettare l'intervento delle autorità.»  
64. La corte d'appello tenne una udienza dal 23 al 25 marzo 2010. La  
prima ricorrente vi partecipò, accompagnata dal suo avvocato pagato grazie  
al gratuito patrocinio. Furono sentiti undici testimoni, oltre all'esperta  
incaricata dal tribunale, la psicologa M.S. (paragrafo 61 supra). I servizi  
comunali di assistenza all'infanzia sostennero essenzialmente che non  
doveva esserci alcuna visita tra i ricorrenti. Precisarono che se occorreva  
prevedere delle visite, la loro frequenza doveva essere limitata a due  
all'anno. Secondo loro, questo era un caso di «affidamento a lungo termine»  
(langvarig plassering av barnet).  
65. Con sentenza del 22 aprile 2010, la corte d'appello confermò la  
decisione dell'ufficio di assistenza sociale della contea volta alla presa in  
carico d'ufficio di X (paragrafi 38-46) e ridusse inoltre il diritto di visita  
della prima ricorrente a quattro visite all'anno di due ore ciascuna.  
66. La Corte d'appello tenne conto delle informazioni contenute nella  
relazione prodotta dalla struttura d'accoglienza genitori-figli il 23 ottobre  
2008 (paragrafo 24 supra), nonché della deposizione resa dinanzi ad essa  
dalla esperta in terapia famigliare, la quale aveva dichiarato che la madre  
della prima ricorrente aveva soggiornato con la figlia nella struttura per le  
prime quattro notti (si veda anche il paragrafo 17 supra). E aggiunse:  
«È soprattutto da questo momento che sono iniziate le preoccupazioni per come il  
bambino era effettivamente accudito. L'accordo era che [la prima ricorrente] riferisse  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
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su ogni cambio di pannolino, ecc., come dei pasti, ma lei non ha fatto nulla. Il  
bambino dormiva più del normale. [L'esperta in terapia famigliare] è stata chiamata  
per il modo in cui il bambino respirava e per il fatto che si addormentava durante i  
pasti. Poiché aveva perso peso, il bambino doveva essere alimentato ogni tre ore,  
giorno e notte. Il personale talvolta doveva fare pressioni sulla madre affinché nutrisse  
suo figlio.»  
67. La corte d'appello concluse che la struttura di accoglienza genitori-  
figli aveva valutato correttamente la situazione e, a differenza del tribunale  
distrettuale (paragrafo 51 supra), ritenne molto poco probabile che i risultati  
di tale valutazione sarebbero stati diversi se X non avesse contratto una  
infezione oculare.  
68. Inoltre, la corte d'appello fece riferimento alla relazione elaborata il  
5 dicembre 2008 dalla clinica psichiatrica infantile (paragrafo 32 supra).  
Prese anche in considerazione la relazione di M.S., l'esperta nominata dal  
tribunale (paragrafo 63 supra).  
69. Data la brevità del periodo di permanenza presso la struttura di  
accoglienza genitori-figli, la corte d'appello ritenne utile concentrarsi sul  
comportamento (fungering) della prima ricorrente durante gli incontri  
madre-figlio che erano stati organizzati dopo che X era stato dato ad una  
famiglia affidataria. Due persone erano state incaricate di controllare queste  
visite ed entrambe avevano redatto delle relazioni, nessuna delle quali era  
positiva. La corte d'appello dichiarò che uno dei supervisori aveva dipinto  
un «quadro totalmente negativo di questi incontri».  
70. La Corte d'appello fece anche riferimento alla relazione redatta dalla  
psicologa e dall'esperta in terapia famigliare nominate dai servizi di  
assistenza all'infanzia, le quali avevano studiato le reazioni di X dopo le  
visite della prima ricorrente (paragrafi 58 e 62 supra).  
71. Inoltre, la corte d'appello rilevò che l'esperta psicologa che aveva  
incaricato, M.S. (paragrafi 61 e 63 supra), aveva informato la corte che gli  
incontri madre-figlio erano apparsi così negativi da ritenere che la madre  
non dovesse avere il diritto di vedere suo figlio. L'esperta aveva ritenuto che  
questi incontri «non erano costruttivi per il bambino». Per quanto riguarda  
la questione delle capacità genitoriali della prima ricorrente, nella sua  
relazione (paragrafo 63) aveva scritto che la permanenza presso la struttura  
di accoglienza genitore-bambino aveva evidenziato il fatto che la prima  
ricorrente «aveva difficoltà ad analizzare e conservare le informazioni in  
modo da poterle utilizzare per adattare il suo comportamento». E aggiunse:  
«Non è una questione di cattiva volontà, ma di incapacità di pianificare, organizzare  
e strutturare. Tali manifestazioni di deficit cognitivi diventeranno pervasivi nel suo  
modo di prendersi cura del bambino e potranno sfociare in negligenza» (ibidem).  
72. La corte d'appello si dichiarò d'accordo con la conclusione  
dell'esperta M.S., poi esaminò se delle misure di assistenza potessero  
compensare sufficientemente le carenze nelle capacità genitoriale della  
prima ricorrente. A questo riguardo osservò che le ragioni che spiegavano  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
queste carenze erano determinanti. In tale fase fece riferimento alla analisi  
effettuata dall'esperta sulla storia medica della prima ricorrente, da cui  
risultava che quest'ultima aveva sofferto di una grave epilessia dalla sua  
infanzia fino all'operazione al cervello nel 2005, quando aveva 19 anni.  
73. La corte d'appello rilevò che l'esperta M.S. aveva anche fatto  
osservare chi problemi di salute della prima ricorrente avevano  
necessariamente perturbato la sua infanzia sotto vari aspetti. Basò la sua  
valutazione sulla descrizione fatta da M.S. sui problemi di salute  
dell'interessata nonché sulle ripercussioni che questi ultimi avevano avuto  
sullo sviluppo e sulle sue capacità sociali. Precisò, inoltre, che la  
permanenza in una struttura di accoglienza genitori-figli era stato un  
tentativo di fornire una misura di assistenza (paragrafo 17 supra). Aggiunse  
che questa permanenza doveva durare tre mesi, ma era stata interrotta dopo  
poco meno di tre settimane. Spiegò che, per acconsentire a rimanere più a  
lungo nella struttura, la prima ricorrente aveva chiesto di ottenere la  
garanzia che le sarebbe stato permesso di portare a casa suo figlio alla fine  
della sua permanenza, ma che, visto che i servizi di assistenza all'infanzia  
non potevano garantirle ciò, l'interessata era tornata a casa il 17 ottobre  
2008.  
74. La corte d'appello rilevò che le misure di assistenza in questione  
consistevano nel far intervenire un responsabile della supervisione e nel  
fornire alla prima ricorrente un'assistenza e una formazione supplementari  
su come prendersi cura di un bambino. Ritenne, tuttavia, che fornire alla  
prima ricorrente una formazione sufficiente avrebbe richiesto così tanto  
tempo da non potervi vedere una vera soluzione alternativa al mantenimento  
del bambino in affidamento famigliare. Aggiunse che i risultati di questa  
formazione sarebbero incerti. A tale riguardo, ritenne che le dichiarazioni  
della prima ricorrente e dei suoi familiari più stretti, che avevano dichiarato  
di non volere alcun controllo né assistenza qualora X fosse loro restituito,  
costituissero degli elementi importanti. La corte d'appello concordò con le  
conclusioni di M.S., l'esperta che aveva incaricato (paragrafo 63 supra).  
75. Nella sua sentenza del 22 aprile 2010, la corte d'appello concluse che  
era necessaria un'ordinanza di affidamento e che l'adozione delle misure di  
assistenza nei confronti della madre non sarebbe stata sufficiente per  
permettere al figlio di risiedere a casa sua. Ritenne che le condizioni  
richieste per l'emissione di tale ordinanza ai sensi del secondo comma  
dell'articolo 4-12 della legge sulla protezione dell'infanzia fossero pertanto  
soddisfatte (paragrafo 122 infra). A questo proposito, considerò che il senso  
di attaccamento che X aveva sviluppato verso i suoi genitori affidatari, e in  
particolare verso la madre affidataria, fosse un altro elemento importante.  
Per quanto riguarda il diritto di visita, rammentò che solo motivi imperiosi  
ed eccezionali potevano giustificare la privazione del diritto di visita di un  
genitore una volta che il figlio era stato dato in affidamento, in quanto le  
visite sono normalmente considerate nell'interesse superiore del bambino,  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
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soprattutto in una prospettiva di lungo termine. Nel caso di specie, anche se  
le informazioni raccolte in merito agli incontri madre-figlio non erano  
favorevoli, e l'esperta psicologa M.S. aveva raccomandato di non accordare  
un diritto di visita alla prima ricorrente, la corte d’appello ritenne che non vi  
fosse alcuna ragione eccezionale e imperiosa tale da giustificare che  
l'interessata fosse privata del suo diritto di visita, ma che gli incontri madre-  
figlio non dovessero svolgersi ad intervalli troppo ravvicinati. Precisò poi:  
«Per quanto riguarda la frequenza degli incontri madre-figlio, la corte d'appello è  
divisa tra maggioranza e minoranza.  
La maggioranza (.....) ritiene opportuno accordare un diritto di visita di due ore  
quattro volte all'anno.  
La maggioranza ritiene opportuno sottolineare che solo la madre ha un diritto visita.  
Il fatto che quest'ultima raramente sia rimasta sola durante i suoi incontri con [X] ha  
avuto delle conseguenze deplorevoli. L'atmosfera era diventata sempre più tesa tra gli  
adulti presenti. Occorre presumere che se saranno presenti più persone, il bambino  
sarà più stressato, e che se ci saranno meno partecipanti, l'atmosfera sarà più distesa.  
Ciò è confermato anche dalle osservazioni della psicologa [M.S.]. L'atmosfera tra gli  
adulti potrebbe anche calmarsi una volta che la causa sarà stata risolta dal tribunale e  
il tempo sarà trascorso. Il fatto che gli incontri diventeranno meno frequenti che in  
precedenza ridurrà anche lo stress per il bambino. Si deve presumere che, di  
conseguenza, quest’ultimo avrà reazioni emotive meno forti dopo gli incontri.  
Tuttavia, ciò dipenderà soprattutto dalla capacità della madre e, se del caso, degli altri  
famigliari, di mostrarsi più collaborativi e ad adottare preferibilmente un  
atteggiamento positivo nei confronti della madre affidataria, soprattutto durante gli  
incontri.  
La conclusione della maggioranza secondo cui il numero di incontri dovrebbe essere  
limitato a quattro all'anno trova sostegno negli elementi esposti sopra. Inoltre, è molto  
probabile che l'affidamento sarà una misura a lungo termine. Gli incontri madre-figlio  
potrebbero così essere utilizzati per mantenere i contatti tra madre e figlio affinché  
quest'ultimo conosca le sue radici. Questo punto è considerato importante per lo  
sviluppo dell'identità. Tuttavia, lo scopo di questi incontri non è quello di stabilire una  
relazione in vista di un futuro ritorno del bambino dalla madre biologica.  
I servizi di assistenza all'infanzia devono essere autorizzati a controllare l'esercizio  
del diritto di visita, fatto che è necessario per più ragioni, in particolare per limitare il  
numero di partecipanti durante gli incontri.»  
Per la minoranza della corte d'appello ossia per uno dei giudici di  
carriera , il diritto di visita doveva essere limitato a due incontri all'anno.  
76. La prima ricorrente non impugnò questa sentenza, che passò quindi  
in giudicato.  
D. La denuncia formulata dalla prima ricorrente dinanzi al  
governatore della contea  
77. Con lettera non datata, la prima ricorrente lamentava che i servizi di  
assistenza all'infanzia presso il governatore della contea (fylkesmannen)  
avevano mentito e avevano affermato che lei era ritardata, sosteneva che la  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
psicologa incaricata dalla corte d'appello (paragrafo 61 supra) era stata  
parziale e che non avrebbe mai dovuto essere autorizzata a venire a casa  
sua, che quando lei stessa era andata da sola agli incontri madre-figlio, era  
stata vessata e molestata dal responsabile della supervisione nonché dalla  
madre affidataria, e che non era più autorizzata a farsi accompagnare dai  
suoi genitori. Dichiarava che c’era piuttosto da interrogarsi sull'entità del  
ritardo mentale di questi personaggi o sul loro basso QI. Sosteneva che tutta  
la causa era basata su menzogne. Affermava anche che i servizi di  
assistenza all'infanzia negavano alle persone interessate qualsiasi capacità  
(umyndiggjør) e presentavano facilmente queste ultime come ritardate (gjør  
gjerne folk evneveike) per ottenere bambini per sé stessi o per i loro amici.  
78. Il direttore (barnevernleder) dei servizi comunali di assistenza  
all'infanzia rispose il 22 luglio 2010 che la prima ricorrente e la sua famiglia  
erano più interessate al conflitto con i servizi di assistenza all'infanzia che  
alla possibilità di instaurare relazioni buone e positive con X. Aggiungeva  
che la prima ricorrente si era da subito lamentata del personale dei servizi di  
assistenza all'infanzia, e che quest'ultimo, di rimando, aveva soddisfatto il  
desiderio da lei espresso che le fosse assegnato un nuovo responsabile della  
supervisione, ma questo non aveva minimamente modificato il suo  
atteggiamento. Egli indicava che il numero di visite era stato aumentato a  
tre alla settimana conformemente alla sentenza del tribunale distrettuale  
(paragrafo 54 supra), ma che X aveva avuto una forte reazione emotiva.  
Dichiarava che gli operatori dei servizi comprendevano che la situazione era  
difficile per la prima ricorrente e che si erano offerti di aiutarla (si veda, tra  
l'altro, il paragrafo 48 supra). Riferiva di aver sperimentato diverse  
soluzioni per gli incontri madre-figlio, organizzandole dapprima in una sala  
riunioni nei loro locali, dove il responsabile della supervisione e la madre  
affidataria potevano sedersi ad un tavolo ad una certa distanza dalla prima  
ricorrente e da X, ma in modo tale da poter intervenire in caso di necessità.  
La prima ricorrente si sarebbe lamentata di questo fatto. Alcune visite si  
sarebbero allora svolte presso i genitori affidatari, ma la madre affidataria le  
avrebbe trovate dolorose perché l'atmosfera sarebbe stata molto negativa e  
lei avrebbe voluto che la sua casa rimanesse un rifugio per X. Le parti  
interessate avrebbero poi utilizzato un appartamento destinato a riunioni di  
questo tipo, ma per la prima ricorrente anche questo non era adatto e ancora  
una volta se ne sarebbe lamentata. Le visite sarebbero quindi riprese nei  
locali dei servizi di assistenza all'infanzia, dove a tal fine sarebbe stato  
messo a loro disposizione un altro locale.  
79. Il direttore dei servizi di assistenza all'infanzia indicava anche che la  
madre affidataria era ancora presente durante gli incontri. La sua presenza  
sarebbe stata ritenuta indispensabile perché quest’ultima era considerata la  
persona a cui poter lasciare X con la massima fiducia. Inoltre, sarebbe stato  
ritenuto necessario che un responsabile della supervisione fosse presente al  
fine di assistere la prima ricorrente. Il responsabile aveva anche la facoltà di  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
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porre fine agli incontri se l'interessata avesse rifiutato i suoi consigli. Fino  
ad allora, nessun incontro sarebbe mai stato interrotto, ma il responsabile  
avrebbe cercato di far capire alla prima ricorrente che era importante  
concentrarsi su X e godersi il tempo trascorso con lui piuttosto che urlare  
contro i servizi di assistenza all'infanzia e la madre affidataria.  
80. Con lettera del 26 luglio 2010, che faceva seguito alla risposta  
inviata dai servizi di assistenza all'infanzia alla sua richiesta di informazioni,  
il governatore della contea fece sapere alla prima ricorrente di non avere  
nulla da ridire sul lavoro svolto in questo caso dai servizi di assistenza  
all'infanzia  
E. La richiesta di revoca dell'ordinanza di affidamento e la  
richiesta di decadenza dalla potestà genitoriale e di autorizzazione  
all'adozione di X  
1. Il procedimento dinanzi all'ufficio di assistenza sociale della  
contea  
a) Introduzione  
81. Il 29 aprile 2011 la prima ricorrente chiese ai servizi di assistenza  
all'infanzia la revoca dell'ordinanza di affidamento o, in subordine,  
l'estensione del suo diritto di visita nei confronti di X.  
82. Il 13 luglio 2011 i servizi comunali di assistenza all'infanzia  
inoltrarono questa richiesta all'ufficio di assistenza sociale della contea. Essi  
proposero di respingere tale richiesta, dichiarare la decadenza della prima  
ricorrente dalla potestà genitoriale su X (che sarebbe stata trasferita  
all'amministrazione), e poi accordare ai genitori affidatari di X, con i quali  
quest'ultimo viveva da quando era stato preso in carico dall'autorità pubblica  
(paragrafo 22 supra), il permesso di adottare il bambino. Dichiaravano che  
non sapevano ancora chi fosse il padre biologico di X. In subordine,  
proposero di privare la prima ricorrente del suo diritto di visita.  
83. Nel corso di un incontro che si svolse il 6 settembre 2011, il  
responsabile della supervisione notò che la prima ricorrente era incinta e le  
chiese quale fosse la data presunta del parto. Secondo le note del  
responsabile della supervisione, l'interessata rispose che pensava che il  
bambino sarebbe nato intorno al 31 dicembre. Risulta da queste note che  
l'incontro andò bene.  
84. Il 13 settembre 2011, l'avvocato della prima ricorrente incaricò uno  
specialista in neurologia clinica di verificare le capacità dell'interessata e  
fare un bilancio delle sue funzioni cognitive.  
85. Con lettere del 14 settembre e del 28 ottobre 2011, scambiate nel  
corso della procedura svoltasi dinanzi all'ufficio di assistenza sociale, i  
servizi comunali chiesero alla prima ricorrente di fornire loro ulteriori  
informazioni su suo marito perché desideravano poterlo contattare per  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
parlare con lui del ruolo che egli intendeva svolgere in futuro nella vita  
dell'interessata.  
86. Nel frattempo, il 18 ottobre 2011, la prima ricorrente aveva dato alla  
luce Y. Nell’estate dello stesso anno aveva sposato il padre di Y. La nuova  
famiglia si era trasferita in un altro comune. Quando i servizi di assistenza  
all'infanzia del comune in cui viveva precedentemente la prima ricorrente  
avevano appreso che quest'ultima aveva avuto un secondo figlio, avevano  
inviato una lettera in cui esprimevano le loro preoccupazioni al nuovo  
comune, e quest'ultimo aveva aperto un'indagine sulle capacità genitoriali  
dell'interessata.  
87. Sempre in data 18 ottobre 2011, il neurologo clinico incaricato  
dall'avvocato della prima ricorrente (paragrafo 84 supra) depositò la sua  
relazione. La sua conclusione era la seguente:  
«La scala di intelligenza Wechsler III per adulti (WAIS-III) mostra un QI di 86.  
Tenendo conto degli errori standard di misurazione, il QI della persona interessata è  
compreso con una probabilità del 95% tra 82 e 90. L'intervallo normale è compreso  
tra 85 e 115. Sul piano delle capacità, [la prima ricorrente] si trova nella parte  
inferiore della forchetta normale. Inoltre, mostra notevoli difficoltà di apprendimento  
che sono (....) [più importanti] di quanto non lasci pensare il suo QI [(betydelige  
lærevansker som er svakere enn hva hennes IQ skulle tilsi)]. Queste difficoltà sono  
considerate compatibili con un disturbo cognitivo  
Con una lettera del 27 ottobre 2011 indirizzata all'avvocato della prima  
ricorrente in risposta ad una richiesta di informazioni supplementari, questo  
stesso specialista precisò quanto segue:  
«Un QI generale compreso tra 82 e 90 non è di per sé un fattore che potrebbe  
impedire alla persona interessata di crescere un figlio. Le capacità genitoriali  
dovrebbero essere ulteriormente esaminate attraverso l'osservazione della persona e  
del bambino, sulla base di informazioni anamnestiche relative ad altre circostanze.  
Non essendo esperto in materia, penso che alcuni dei fattori determinanti da valutare  
dovrebbero includere soprattutto la capacità della persona di provare empatia e di  
andare verso il bambino, di comprendere i bisogni di quest'ultimo, di interpretare i  
segnali inviati da lui e di mettere da parte [(utsette)] i propri desideri per privilegiare i  
bisogni del bambino.  
Tale valutazione dovrebbe essere effettuata da uno psicologo qualificato con  
esperienza in questo campo.»  
88. L'8 novembre 2011, l'avvocato della prima ricorrente inviò all'ufficio  
di assistenza sociale una copia di una rivista medica datata 2 novembre 2011  
dove si poteva leggere che un medico aveva accettato di testimoniare per  
telefono durante l'imminente procedimento e che non aveva rilevato alcun  
elemento collegato all'epilessia o alle facoltà cognitive della prima  
ricorrente tale da consentirgli di indicare che quest'ultima non era in grado  
di prendersi cura di suo figlio.  
89. Nei giorni 28, 29 e 30 novembre 2011, l'ufficio di assistenza sociale  
della contea, che era composto da un giurista, uno psicologo e un assessore,  
tenne un'udienza alla quale la prima ricorrente partecipò accompagnata dal  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
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suo avvocato. Furono sentiti ventuno testimoni.  
b) La decisione dell'ufficio di assistenza sociale della contea  
90. Con decisione dell'8 dicembre 2011, l'ufficio di assistenza sociale  
della contea dichiarò la decadenza dalla potestà genitoriale della prima  
ricorrente nei confronti di X e autorizzò i genitori affidatari ad adottare il  
bambino. Concluse che nel fascicolo non vi erano elementi per indicare che  
le capacità genitoriali della prima ricorrente fossero migliorate dopo la  
sentenza della corte d'appello del 22 aprile 2010 (paragrafi 65-75 supra).  
Ritenne che l'interessata non fosse ancora capace di prendersi  
adeguatamente cura di X . Aggiunse:  
«Nella sua dichiarazione dinanzi all'ufficio di assistenza sociale della contea, la  
madre sosteneva che lei considerava l'ordinanza di affidamento come il risultato di  
una cospirazione tra i servizi di assistenza all'infanzia, [la struttura di accoglienza  
genitori-figli] e i genitori affidatari, che aveva lo scopo di «aiutare una donna che non  
può avere figli». Secondo le parole della madre, si trattava di un «bambino fatto su  
ordinazione». La madre, che non si rendeva conto di aver trascurato [X], disse di aver  
dedicato la maggior parte del suo tempo e delle sue energie alla «causa».  
Le relazioni sugli incontri tra la madre e [X] mostrano sistematicamente  
[(gjennomgående)] che lei è incapace di focalizzare la sua attenzione su [X] e su ciò  
che è meglio per lui, e che si lascia influenzare dalla opinione molto negativa che si fa  
della madre affidataria e dei servizi di assistenza all'infanzia.  
[La prima ricorrente] si è sposata e ha avuto un altro figlio questo autunno. Lo  
psicologo [K.M.] ha dichiarato all'ufficio sociale della contea che aveva constatato  
una buona interazione tra la madre e il figlio e che la madre si stava prendendo cura di  
lui. L'ufficio ne prende atto. Secondo l'ufficio di assistenza sociale della contea, questa  
osservazione non può in alcun caso portare alla conclusione che la madre è in grado di  
prendersi cura di [X].  
L'ufficio di assistenza sociale della contea ritiene ragionevole presumere che [X] sia  
un bambino particolarmente vulnerabile perché [X] durante le prime tre settimane  
della sua esistenza è stato sottoposto a negligenze gravi, tali da mettere in pericolo la  
sua vita. Osserva anche che sono stati organizzati numerosi incontri con la madre e  
che alcuni di essi sono stati molto stressanti per [X]. Nel complesso, X è stato molto  
provato. Vive nella sua famiglia affidataria da tre anni e non conosce la madre  
biologica. Se [X] dovesse essere restituito a sua madre, ciò richiederebbe, tra l'altro,  
una forte capacità di empatia e di comprensione verso [X] e i problemi che  
incontrerebbe, a partire da una forma di lutto e da un sentimento di mancanza verso i  
suoi genitori affidatari. Ora, la madre e la sua famiglia sono sembrate completamente  
prive della empatia e comprensione necessarie. Sia la madre che la nonna hanno  
dichiarato che questo non sarebbe un problema, «che sarebbe sufficiente distrarlo»,  
dando così l'impressione di non essere compatibili con il bambino e quindi di essere  
incapaci di fornirgli il sostegno psicologico di cui avrebbe bisogno in caso di ritorno a  
casa della madre.»  
91. Inoltre, l'ufficio di assistenza sociale della contea prese nota, in  
particolare, delle conclusioni dell'esperta M.S. (paragrafo 63 supra), che la  
corte d'appello aveva citato nella sua sentenza del 22 aprile 2010 (paragrafi  
65-75 supra). Ritenne che il modo in cui la prima ricorrente vi era descritta  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
rimaneva accurato. In ogni caso, il fattore decisivo, secondo lui, era che X  
aveva sviluppato un legame così forte con la famiglia affidataria che  
l'allontanamento dal suo ambiente gli avrebbe causato problemi seri e  
permanenti.  
92. L'ufficio di assistenza sociale dichiarò anche quanto segue:  
«[X] vive da tre anni con i suoi genitori affidatari come facente parte a pieno titolo  
della loro famiglia. Questi tre anni rappresentano l'intera vita del bambino. Riteniamo  
provato che è all'interno della sua famiglia affidataria che il bambino ha  
principalmente sviluppato un senso di sicurezza e di appartenenza. Percepisce i suoi  
genitori affidatari come i suoi genitori psicologici. La sua famiglia affidataria, ma  
anche la scuola dell'infanzia e gli altri famigliari dei suoi genitori affidatari,  
assicurano a [X] un controllo adeguato. Non c'è dubbio che allontanare [X] dal suo  
ambiente e restituirlo alla madre biologica lo esporrebbe a problemi importanti e  
gravi. Va ricordato che ha già incontrato notevoli problemi dopo un anno, quando il  
numero di visite è aumentato significativamente. A nostro avviso, è fondamentale per  
lo sviluppo e il benessere del bambino che continui a vivere all'interno della famiglia  
affidataria.  
In queste circostanze, spetta all'ufficio di assistenza sociale della contea decidere la  
questione della decadenza dalla potestà genitoriale e, se necessario, autorizzare  
l'adozione.  
I primi due commi dell'articolo 4-20 della legge sulla protezione dell'infanzia  
permettono di pronunciare la decadenza dalla potestà genitoriale, che è una  
condizione essenziale per la concessione dell'autorizzazione dell'adozione. Occorre  
preliminarmente che l'ufficio di assistenza sociale della contea abbia disposto  
l'affidamento del bambino.  
L'ufficio di assistenza sociale basa la sua decisione su una giurisprudenza  
consolidata che consente di far decadere i genitori biologici dalla loro potestà  
genitoriale al fine di rendere possibile un'adozione. E' soprattutto in quest'ottica che,  
nel caso di specie, i servizi di assistenza all'infanzia propongono di far decadere la  
madre dalla sua potestà genitoriale.  
La formulazione dell'articolo 4-20 della legge sulla protezione dell'infanzia  
subordina l'autorizzazione di un'adozione a condizioni molto più severe di quelle che  
regolano la decadenza dalla potestà genitoriale. Tuttavia, se una decisione adottata a  
norma del primo comma è intesa a rendere possibile un'adozione, i motivi che la  
giustificheranno saranno anche quelli che giustificheranno la decadenza dalla potestà  
genitoriale.  
Pertanto, la questione da decidere nel caso di specie è sapere se le condizioni per  
l'autorizzazione dell'adozione siano soddisfatte. Il terzo comma dell'articolo 4-20 della  
legge sulla protezione dell'infanzia è così formulato:  
«Questa autorizzazione può essere concessa:  
a) se si deve constatare che è probabile che i genitori siano definitivamente incapaci  
di occuparsi adeguatamente del bambino o se il bambino ha sviluppato con le persone  
che condividono la sua vita e il suo ambiente un attaccamento tale che, sulla base di  
una valutazione globale, appare che l'allontanamento del bambino dal suo ambiente  
potrebbe causargli gravi problemi,  
b) se l'adozione sia nell'interesse superiore del bambino,  
c) se le persone che chiedono l'adozione sono i genitori affidatari del minore e si  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
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sono dimostrate capaci di allevare il bambino come se fosse il loro, e  
d) se sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di un'adozione enunciate  
nella legge sulle adozioni.»  
L'ufficio di assistenza sociale della contea osserva in primo luogo che ci sono buone  
ragioni per far decadere la madre dalla sua potestà genitoriale nei confronti di [X],  
indipendentemente dalla questione dell'adozione. Rammenta che [X] ha trascorso  
praticamente quasi tutta la sua vita nella famiglia affidataria e che è quindi più che  
naturale che i genitori affidatari prendano in suo nome decisioni che ricadono sotto la  
potestà genitoriale. La mancanza di sensibilità di cui dà prova la madre, in particolare  
su Internet, dimostra inoltre che quest'ultima potrebbe causare molti problemi al  
bambino [(ramme ham hardt)] quando sarà abbastanza grande per capire.  
L'ufficio di assistenza sociale della contea ritiene che [(legger til grunn)] la madre  
sia definitivamente incapace di prendersi cura di [X] correttamente e che [X] abbia  
sviluppato un tale attaccamento verso i suoi genitori affidatari, il loro figlio e altri  
famigliari, che allontanarlo dal suo ambiente gli causerebbe gravi problemi. Rinviamo  
al ragionamento esposto sopra. La condizione di cui alla lettera a) [del terzo comma]  
dell'articolo 4-20 della legge sulla protezione dell'infanzia è quindi soddisfatta.  
L'adozione è una misura particolarmente invasiva per i genitori biologici e per il  
bambino. Essa deve pertanto essere giustificata da motivi particolarmente imperiosi.  
Secondo la giurisprudenza della Corte Suprema, la decisione deve essere fondata su  
una valutazione delle circostanze materiali di ciascun caso, ma anche sulle conoscenze  
generali nel campo della psicologia infantile o della psichiatria infantile. In  
particolare, rinviamo alla decisione della Corte Suprema pubblicata nella Gazzetta  
Ufficiale (Norsk Retstidende (Rt.) 2007, pagg. 561 e segg.), che cita un esperto  
giudiziario che aveva dichiarato che l'esperienza generale dimostrava che una  
relazione nell'ambito di un affidamento famigliare non era l'opzione da privilegiare  
per l'affidamento a lungo termine di bambini arrivati nella famiglia affidataria prima  
di essersi legati ai loro genitori biologici. In questi casi, l'adozione sarebbe più  
favorevole allo sviluppo del bambino. La sentenza della Corte Suprema concludeva  
che doveva essere attribuita una notevole importanza a queste conoscenze, certamente  
generali, ma sfumate.  
L'ufficio di assistenza sociale della contea basa la sua decisione [(legger til grunn)]  
sul fatto che la madre non acconsente all'adozione di [X]. Come mostrato sopra, lei  
desidera vivamente, e inopportunamente [(uhensiktsmessig)], che il bambino le venga  
restituito.  
Secondo l'ufficio sociale della contea, l'autorizzazione di un'adozione sarà  
chiaramente nell'interesse superiore di [X]. L'ufficio di assistenza sociale della contea  
non ritiene concepibile che [X] sia restituito alla madre. La sua collocazione in una  
famiglia affidataria è considerata permanente. [X] vede nei suoi genitori affidatari i  
suoi genitori psicologici e sono gli unici genitori che conosce. Un'adozione lo  
rafforzerebbe nell'idea di essere proprio il figlio dei suoi genitori adottivi.»  
93. Basandosi nuovamente su questa stessa decisione della Corte  
Suprema (Høyesteretts), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (Norsk  
Retstidende (Rt.), 2007, pag. 561; si veda anche il paragrafo 125 infra),  
l'ufficio di assistenza sociale della contea ritenne che le seguenti  
considerazioni che ne erano tratte riprodotte nella sentenza Aune c.  
Norvegia (n. 52502/07, § 37, 28 ottobre 2010) fossero applicabili anche in  
questo caso:  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
«Decidere che rimarrebbe un bambino in affidamento significherebbe dirgli che le  
persone con cui ha sempre vissuto, che sono i suoi genitori e con cui ha instaurato i  
suoi primi legami e il senso di appartenenza devono rimanere sotto il controllo dei  
servizi di assistenza all'infanzia, vale a dire delle autorità pubbliche, e che la società li  
considera non come i suoi veri genitori, ma come genitori affidatari nell'ambito di un  
accordo che può essere rescisso (...).»  
L'ufficio di assistenza sociale ritenne che questo ragionamento generale  
si applicasse altrettanto bene alla situazione di X. Considerò che  
un'adozione sarebbe stata nell'interesse superiore di X e che la condizione di  
cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 4-20 della legge sulla  
protezione dell'infanzia (paragrafo 122 infra) si potesse considerare  
soddisfatta.  
94. L'ufficio di assistenza sociale aggiunse che i genitori affidatari  
avevano allevato X da quando aveva tre settimane, prima nell'ambito di un  
affidamento famigliare urgente e poi in un affidamento regolare. Esso  
riteneva provato che i genitori affidatari si fossero presi cura molto bene di  
X, che avessero sviluppato un legame reale e stretto con il bambino e che,  
peraltro, desiderassero vivamente adottare X. Ritenne che i genitori  
affidatari si fossero dimostrati in grado di allevare X come se fosse un figlio  
proprio e constatò che le condizioni di cui alla lettera c) del terzo comma  
dell'articolo 4-20 della legge sulla protezione dell'infanzia (paragrafo 122  
infra) erano state ritenute soddisfatte.  
95. L'ufficio di assistenza sociale della contea concluse da ciò che  
l'adozione sarebbe stata nell'interesse di X. La sua decisione prendeva in  
considerazione l'articolo 8 della Convenzione.  
2. La procedura dinanzi al tribunale distrettuale  
a) Introduzione  
96. Il 19 dicembre 2011, la prima ricorrente impugnò questa decisione,  
sostenendo che l'ufficio di assistenza sociale della contea l'aveva ritenuta  
incapace di prendersi cura correttamente di X sulla base di una inadeguata  
valutazione degli elementi di prova. Riteneva nell'interesse superiore di X  
che quest'ultimo le fosse restituito e sostenne che la sua situazione nonché le  
sue capacità genitoriali erano cambiate. Dichiarò di essersi sposata e di aver  
avuto un altro figlio con suo marito. La prima ricorrente affermò che i  
servizi di assistenza all'infanzia del suo nuovo comune di residenza li  
aiutavano a prendersi cura del loro bambino. Precisò, inoltre, che  
allontanare X dalla sua famiglia affidataria avrebbe causato a quest'ultimo  
problemi soltanto a breve termine, ma non a lungo termine. Aggiunse che X  
era rimasto solo brevemente all'interno della sua famiglia affidataria e che  
l'adozione non era un desiderio dei genitori affidatari, ma piuttosto  
un'iniziativa dei servizi di assistenza all'infanzia. Affermò anche che gli  
incontri con X si erano svolti in maniera soddisfacente e che, se i servizi di  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
33  
assistenza all'infanzia fossero stati di parere contrario, sarebbe spettato loro,  
in quanto parte che si trovava in posizione di forza, adottare delle misure per  
migliorarli.  
97. I servizi comunali contestarono questo ricorso e replicarono che X,  
che all'epoca aveva tre anni e quattro mesi e viveva con la sua famiglia  
affidataria da quando aveva tre settimane, si era affezionato ai suoi genitori  
affidatari. Essi sostenevano che la sua restituzione alla madre biologica in  
quel momento sarebbe stata fonte per lui di problemi gravi e permanenti e  
che non aveva alcun ricordo del periodo in cui sua madre si era presa cura di  
lui. Essi osservarono che la capacità della prima ricorrente di prendersi cura  
di X non era cambiata dopo la sentenza della corte d'appello del 22 aprile  
2010. Aggiunsero che gli incontri tra X e la prima ricorrente non erano  
andati bene. Precisarono che durante queste visite quest'ultima aveva avuto  
delle crisi, che se ne era andata prima della fine del tempo assegnato e che al  
termine di queste visite X aveva avuto delle reazioni negative. Essi  
indicarono che la prima ricorrente e sua madre avevano mostrato un  
atteggiamento molto negativo nei confronti dei servizi di assistenza  
all'infanzia. Fecero osservare che la prima ricorrente pretendeva che i  
servizi di assistenza all'infanzia le aiutassero a prendersi cura del bambino,  
mentre in realtà avevano rifiutato loro l'accesso in casa propria e che, di  
conseguenza, non era stato possibile mettere in atto nessuna misura  
assistenziale. Riconobbero che erano stati proprio questi stessi servizi ad  
aver preso l'iniziativa di chiedere che X fosse adottato, ma aggiunsero che in  
tali casi era loro dovere. Ritennero preferibile offrire a X il solido  
attaccamento alla sua famiglia affidataria che l'adozione gli avrebbe dato.  
Sostennero che queste misure non erano motivate dall'epilessia o dal QI  
della prima ricorrente, ma dalla sua immaturità e dalle sue capacità  
genitoriali veramente carenti. Ritenevano che lo psicologo K.M., che la  
prima ricorrente aveva incaricato (paragrafo 98 infra) non doveva essere  
autorizzato a testimoniare. Spiegarono che quest'ultimo aveva filmato un  
incontro madre-figlio senza il consenso delle parti, che si era rifiutato di  
trasmettere la registrazione video ai servizi di assistenza all'infanzia e che  
non aveva mai fornito un documento scritto o del materiale rispondente alle  
stesse norme qualitative di un rapporto peritale prodotto secondo la  
procedura normale. Dissero di aver già segnalato questo punto alle autorità  
sanitarie e al comitato etico dell'associazione degli psicologi.  
98. Il 22 febbraio 2012, dopo aver tenuto un'udienza dal 13 al 15  
febbraio 2012 e sentito ventuno testimoni, il tribunale distrettuale, composto  
da un giudice di carriera, da uno psicologo e da un assessore  
conformemente all'articolo. 36-4 del codice di procedura civile (paragrafo  
133 infra), confermò la decisione impugnata. Tra i testimoni citati dai  
servizi di assistenza all'infanzia vi erano le persone incaricate di controllare  
la famiglia affidataria e gli incontri madre-figlio, S.H., dell'ospedale  
psichiatrico diurno per bambini e adolescenti, le psicologhe B.S. e M.S. (si  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
vedano, tra l'altro, i paragrafi 58, 61, 62 e 63 supra) e la terapeuta famigliare  
della struttura di accoglienza genitori-figli (si veda, ad esempio, il paragrafo  
24 supra). Tra i testimoni citati dalla prima ricorrente vi erano alcuni suoi  
famigliari, suo marito e dei famigliari di quest'ultimo, il medico dirigente  
dell'ospedale in cui la prima ricorrente era stata operata nel 2005 (paragrafo  
72 supra) e lo psicologo K.M. (paragrafo 97 supra). La prima ricorrente era  
presente all'udienza, accompagnata dal suo avvocato, pagato grazie al  
gratuito patrocinio.  
b) La motivazione della sentenza del tribunale distrettuale sulla possibilità  
di porre fine alla presa in carico di X da parte dell'autorità pubblica  
99. Nella sua sentenza, il tribunale distrettuale osservò, in primo luogo,  
che una parte dell'udienza era stata dedicata a chiarire le circostanze  
esistenti prima della decisione di affidamento di X e indicò che le avrebbe  
esaminate solo nella misura necessaria per una corretta valutazione della  
situazione alla data in cui era chiamato a pronunciarsi.  
100. Il tribunale distrettuale rilevò, poi, che la situazione della prima  
ricorrente era migliorata per certi aspetti nel corso dell'ultimo anno: si era  
sposata nell'agosto 2011, suo marito aveva un lavoro stabile e avevano  
avuto una figlia, Y. Aggiunse che i servizi di assistenza all'infanzia del  
comune in cui la coppia risiedeva a quel tempo stavano conducendo una  
indagine sulla capacità della madre di prendersi cura di Y. Indicò che un  
operatore dei servizi di assistenza all'infanzia di tale comune aveva  
testimoniato in udienza che l'amministrazione non aveva ricevuto alcuna  
segnalazione diversa da quella che era stata fatta dai servizi di assistenza  
all'infanzia del precedente comune di residenza della prima ricorrente.  
Precisò che, nel corso di questa indagine, le autorità avevano formulato  
osservazioni a casa della prima ricorrente. Riferì che le autorità avevano  
rilevato molti punti positivi, ma avevano anche notato che i genitori  
potevano avere bisogno di aiuto per stabilire delle regole e delle strutture.  
Da tutto ciò concluse che i servizi di assistenza all'infanzia del comune in  
cui la prima ricorrente si era stabilita ritenevano che i genitori potessero  
occuparsi adeguatamente di Y se aiutati a farlo. Aggiunse che Y era una  
bambina che non aveva esigenze particolari.  
101. Tuttavia, il tribunale distrettuale osservò che, visto il fascicolo, la  
situazione era diversa per X, qualificato da vari esperti come un bambino  
vulnerabile. In particolare, fece riferimento alla dichiarazione di un  
operatore sanitario dell'ospedale psichiatrico diurno per bambini e  
adolescenti che aveva spiegato che, nel dicembre 2011, X era ancora sotto  
stress e aveva bisogno di molta calma, sicurezza e sostegno. Aggiunse che  
se si voleva che X avesse uno sviluppo affettivo soddisfacente in futuro,  
sarebbe stato necessario che la persona che se ne sarebbe occupata ne fosse  
consapevole e ne tenesse conto. Osservò che, durante l'audizione in  
tribunale, la prima ricorrente aveva chiaramente dimostrato di non essere  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
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consapevole dei problemi che X avrebbe incontrato se fosse stato  
allontanato dalla sua famiglia affidataria. Indicò che l'interessata non  
percepiva la vulnerabilità del bambino e che la sua principale  
preoccupazione era di vederlo crescere «tra i suoi». Spiegò che lei pensava  
che il recupero di X non sarebbe stato un problema e che ancora non capiva  
perché i servizi di assistenza all'infanzia fossero dovuti intervenire e  
disporre l’affidamento famigliare d'urgenza. Precisò che la prima ricorrente  
non aveva voluto dire nulla di quello che pensava su come X stava  
crescendo nella sua famiglia affidataria. Ritenne che la prima ricorrente non  
sarebbe stata sufficientemente in grado di percepire o comprendere le  
esigenze particolari di X e che, se tali esigenze non fossero state soddisfatte,  
quest'ultimo correva un serio rischio di avere uno sviluppo anormale.  
102. Il tribunale distrettuale tenne anche conto della descrizione che i  
genitori affidatari e il responsabile della supervisione avevano dato delle  
reazioni emotive di X dopo gli incontri con sua madre: secondo loro, dopo  
queste visite, il bambino piangeva in modo inconsolabile e aveva bisogno di  
dormire molto. Osservò che queste persone avevano aggiunto che, durante  
le visite, X aveva ripetutamente rifiutato qualsiasi contatto con la prima  
ricorrente e che, con l'aumentare delle visite, finiva per mostrare quello che  
essi ritenevano essere una forma di rassegnazione. Considerò che questo  
atteggiamento potesse essere spiegato dalla vulnerabilità del minore di  
fronte a interazioni inopportune e a informazioni che non erano adatte né  
alla sua età né al suo funzionamento. Ritenne che le eccessive reazioni  
emotive alle quali la prima ricorrente si era lasciata andare in alcune  
situazioni durante le visite, ad esempio quando X aveva avuto un  
movimento verso la madre affidataria e l'aveva chiamata «Mamma», erano  
potenzialmente spaventose (skremmende) e poco favorevoli al corretto  
sviluppo di X.  
103 Il tribunale distrettuale dichiarò che la presentazione degli elementi  
di prova aveva «chiaramente dimostrato» che le «limitazioni fondamentali»  
(grunnleggende begrensningene) esistenti al momento in cui la corte  
d'appello aveva deciso perduravano. Aggiunse che durante il dibattimento  
non era apparso alcun elemento tale da indicare che la prima ricorrente  
avesse adottato un atteggiamento più positivo nei confronti dei servizi di  
assistenza all'infanzia o della madre affidataria, a parte la dichiarazione con  
la quale aveva detto di essere disposta a collaborare. Precisò che  
l'interessata aveva snobbato la madre affidataria quando quest'ultima l'aveva  
salutata durante le visite e che non le aveva mai chiesto informazioni su X.  
Spiegò che durante l'ultima visita, la prima ricorrente se ne era andata per  
stizza quaranta minuti prima dell'orario previsto, e che tutte le persone che  
avevano assistito a questi incontri avevano dichiarato che questi ultimi si  
svolgevano in un'atmosfera pesante. Considerò che, se gli atteggiamenti che  
manifestava la prima ricorrente durante le visite non erano migliorati, forse  
poteva essere perché lei stessa cercava di reprimere i propri sentimenti e X  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
le mancava a tal punto che non riusciva a mettersi nella prospettiva del  
bambino e a proteggerlo dalle sue eccessive reazioni emotive. Ritenne che,  
affinché ci fosse un miglioramento, la prima ricorrente avrebbe dovuto  
capire X e le sue esigenze ed essere disposta a lavorare su se stessa e sulle  
proprie debolezze. Aggiunse che nei tre anni durante i quali la prima  
ricorrente aveva avuto il diritto di visitare suo figlio, non era stato rilevato  
alcun segno di evoluzione positiva dei suoi atteggiamenti nelle situazioni di  
incontro. Inoltre, fece notare che l'atteggiamento singolarmente negativo  
mostrato dai suoi genitori nei confronti dei servizi comunali di protezione  
dell'infanzia non facilitava le cose all'interessata.  
104. Il tribunale distrettuale rilevò che la prima ricorrente aveva  
dichiarato dinanzi a lui di essere vittima di una ingiustizia e che si sarebbe  
battuta fino a quando X non le fosse stato restituito. Constatò che per far  
conoscere la sua situazione, lei aveva scelto nel giugno 2011 di mettere  
online la sua storia e illustrarla con una fotografia di se stessa in compagnia  
di X. Precisò che in questo post e nei diversi commenti pubblicati  
nell'autunno del 2011, aveva formulato gravi accuse contro i servizi di  
assistenza all'infanzia e contro i genitori affidatari, accuse di cui  
successivamente, in aula, aveva ammesso la falsità. Secondo il tribunale, la  
prima ricorrente non pensava che una visibilità mediatica, così come dei  
procedimenti giudiziari ripetuti, potessero, a lungo termine, rivelarsi  
dannosi per il bambino.  
105. Il tribunale distrettuale osservò che lo psicologo K.M. (paragrafi  
97-98 supra), che aveva esaminato e trattato la prima ricorrente, nella sua  
deposizione aveva indicato che quest'ultima non soddisfaceva i criteri per la  
diagnosi di un disturbo psichiatrico. K.M. l'avrebbe seguita per aiutarla a  
superare il trauma che lei diceva di aver subito quando le era stato portato  
via suo figlio. L'obiettivo di questo trattamento sarebbe stato quello di fare  
in modo che la prima ricorrente si percepisse come una buona madre. K.M.  
sarebbe stato convinto che le valutazioni fatte in precedenza riguardo alla  
capacità della prima ricorrente di prendersi cura di suo figlio non erano  
corrette all'epoca e avrebbe assicurato dinanzi al tribunale distrettuale che la  
cosa migliore per X sarebbe stata la sua restituzione alla madre biologica.  
Tuttavia, il tribunale distrettuale considerò che gli argomenti esposti dallo  
psicologo K.M. si basavano su ricerche condotte negli anni '60 che non  
erano coerenti con le recenti ricerche sui neonati. Egli ha osservato che gli  
altri esperti che avevano deposto, compresi le psicologhe B.S. e M.S.,  
avevano raccomandato di non restituire X a sua madre perché questo  
sarebbe stato molto dannoso per lui.  
106. A questo punto, il tribunale distrettuale condivise il parere  
dell'ufficio di assistenza sociale della contea, il quale riteneva che la prima  
ricorrente non fosse cambiata a tal punto da poter essere considerata in  
grado di occuparsi adeguatamente di X. Il tribunale fece propri i motivi  
addotti dall'ufficio di assistenza sociale, sostenendo che un regime  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
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transitorio adeguato, delle misure di assistenza o il sostegno che l'interessata  
avrebbe potuto ottenere dalle persone a lei vicine non avrebbero permesso  
di compensare le limitazioni evidenti che caratterizzavano le capacità  
genitoriali dell'interessata. Non ritenne utile esaminare ulteriormente altri  
argomenti riguardanti la sua capacità di prendersi cura del bambino, in  
quanto era in ogni caso esclusa la restituzione di X alla prima ricorrente  
tenuto conto dei gravi problemi che un allontanamento dalla sua famiglia  
affidataria avrebbe comportato per quest'ultimo. A questo punto ritenne,  
come l'ufficio di assistenza sociale della contea, che X avesse sviluppato  
con i suoi genitori affidatari, il fratello e l'ambiente della sua famiglia  
affidataria in generale, un attaccamento tale che il fatto di doverli lasciare  
gli avrebbe causato seri problemi. Il tribunale sottolineò che era all'interno  
della sua famiglia affidataria che X aveva principalmente sviluppato un  
senso di sicurezza e di appartenenza e che X vedeva nei suoi genitori  
affidatari i suoi genitori psicologici. Per questi motivi, l'ordinanza di  
affidamento non poteva essere revocata.  
c) La motivazione della sentenza del tribunale distrettuale riguardante la  
decadenza dalla potestà genitoriale su X e l'autorizzazione dell'adozione di  
quest'ultimo  
107. Per quanto riguarda la decadenza dalla potestà genitoriale e  
l'autorizzazione dell'adozione, il tribunale distrettuale rammentò  
innanzitutto che, una volta emessa un'ordinanza di affidamento, per privare i  
genitori della loro potestà genitoriale, era sufficiente, in linea di principio,  
che l'interesse superiore del bambino lo giustificasse. Indicò che diverse  
sentenze della Corte Suprema avevano tuttavia sottolineato che la revoca  
della potestà genitoriale era una decisione molto invasiva e doveva quindi  
essere dettata da motivi imperiosi (si veda, tra altri, il paragrafo 125 infra).  
Indicò che i requisiti da rispettare in materia di adozione erano ancora più  
rigorosi. Aggiunse che la questione della decadenza dalla potestà genitoriale  
e quella dell'autorizzazione dell'adozione dovevano comunque essere  
considerate congiuntamente, poiché il motivo principale per far decadere  
una persona dalla sua potestà genitoriale era quello di facilitare una  
adozione. Affermò anche che il mantenimento da parte della prima  
ricorrente della sua potestà genitoriale avrebbe rischiato in futuro di causare  
dei conflitti in merito a diritti connessi a tale autorità, ad esempio quello di  
esporre il bambino su Internet.  
108. Il tribunale distrettuale rilevò, poi, che l'adozione poteva essere  
autorizzata solo se erano soddisfatte le quattro condizioni di cui al terzo  
comma dell'articolo 4-20 della legge sulla protezione dell'infanzia  
(paragrafo 122 infra), e approvò le motivazioni in base alle quali l'ufficio di  
assistenza sociale aveva concluso che i criteri di cui alle lettere a), c) e d)  
erano soddisfatti nel caso di specie. Sostenne, in effetti, che bisognava  
considerare probabile il fatto che la prima ricorrente non sarebbe mai stata  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
capace di prendersi cura di X in modo adeguato o che X aveva sviluppato  
con la sua famiglia affidataria e il suo ambiente un legame così forte che,  
sulla base di una valutazione globale, sembrava che l'allontanamento del  
bambino dal suo ambiente avrebbe potuto causargli gravi problemi (lettera  
a). Osservò, inoltre, che i futuri genitori adottivi erano i genitori affidatari di  
X e che costoro si erano dimostrati capaci di allevare il bambino come se  
fosse il loro (lettera c)). Ritenne, peraltro, che le condizioni per  
l'autorizzazione di un'adozione stabilite nella legge sull'adozione (paragrafo  
132 infra) fossero soddisfatte (lettera d)), precisando che dinanzi al  
tribunale erano stati prodotti anche altri documenti riguardo a quest'ultimo  
punto. Aggiunse che, in questo caso, era quindi un fattore decisivo stabilire  
se l'adozione fosse nell'interesse superiore di X ai sensi della lettera b) e se  
l'autorizzazione dell'adozione dovesse essere rilasciata sulla base di una  
valutazione globale. In merito a questa valutazione il tribunale indicò che, in  
molte sentenze, la Corte Suprema aveva dichiarato che erano necessarie  
ragioni imperiose per autorizzare l'adozione contro la volontà di un genitore  
biologico e che, in particolare, era necessario stabilire con un elevato grado  
di certezza che l'adozione fosse nell'interesse superiore del bambino.  
Aggiunse che l'alta giurisdizione aveva chiaramente affermato che la  
decisione doveva fondarsi non soltanto su una valutazione del caso  
concreto, ma anche sulle conclusioni generali tratte dai lavori di ricerca in  
psicologia pediatrica e citò la sentenza della Corte Suprema, pubblicata  
nella Gazzetta Ufficiale (Rt.), 2007, pag. 561, si veda il paragrafo 125  
infra).  
109. Applicando questi principi generali al caso di specie, il tribunale  
distrettuale notò prima di tutto che X aveva all'epoca tre anni e mezzo e che  
viveva con la sua famiglia affidataria da quando aveva tre settimane.  
Aggiunse che era nei confronti dei genitori affidatari che X aveva  
sviluppato un attaccamento fondamentale, nel senso sociale e psicologico  
del termine, e che il suo affidamento sarebbe stato comunque a lungo  
termine. Indicò che X era inoltre un bambino vulnerabile e che un'adozione  
lo avrebbe aiutato a rafforzare il senso di appartenenza che nutriva nei  
confronti dei suoi genitori affidatari, che considerava come suoi genitori.  
Ritenne particolarmente importante per lo sviluppo del bambino che  
quest'ultimo fosse legato ai genitori psicologici attraverso un forte e sicuro  
senso di attaccamento. Osservò che, rispetto ad una vita in una famiglia  
affidataria, un'adozione avrebbe dato a X negli anni a venire un senso di  
appartenenza e di sicurezza che sarebbe stato più duraturo. Considerò che,  
per ragioni pratiche, le persone che avevano un bambino in affidamento, sul  
quale esercitavano la potestà, e che in realtà svolgevano il ruolo di genitori  
dovevano esercitare le funzioni proprie della potestà genitoriale.  
110. Il tribunale distrettuale osservò che l'adozione era sinonimo di  
rottura dei legami giuridici con la famiglia biologica. Ritenne che, sebbene  
avesse trascorso le prime tre settimane di vita con sua madre e fosse stato  
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con lei in occasione di molte visite, X non aveva sviluppato alcun legame  
psicologico con lei. Aggiunse che tale situazione persisteva anche quando X  
aveva successivamente appreso che la prima ricorrente lo aveva messo al  
mondo.  
111. Inoltre, il tribunale tenne conto del fatto che, anche se non erano  
stati organizzati ulteriori incontri, i genitori affidatari erano favorevoli  
all'idea che X contattasse il suo genitore biologico, se lo desiderava.  
112. Sulla base di una valutazione complessiva, il tribunale distrettuale  
concluse che era nell'interesse superiore di X che la prima ricorrente fosse  
privata della sua potestà genitoriale e che i genitori affidatari fossero  
autorizzati ad adottare X. A suo parere, nel caso di specie vi erano motivi  
particolarmente imperiosi per autorizzare l'adozione.  
113. Infine, il tribunale distrettuale aggiunse che, avendo deciso che X  
doveva essere adottato, non era competente a pronunciarsi sui diritti di visita  
della prima ricorrente, poiché questa questione dipendeva ormai dalla  
volontà dei genitori affidatari. Indicò che la base giuridica per definire i  
diritti di visita dopo l'adozione era l'articolo 4-20a della legge sulla  
protezione dei minori (si vedano il paragrafo 122 infra per la formulazione  
di questa disposizione e il paragrafo 128 infra sul sistema di «adozione  
aperta»), ma che non poteva esaminare o decidere tale questione, poiché  
poteva avere competenza in materia solo su richiesta di una delle parti in  
causa. Ora, constatò che in questo caso nessuna delle parti aveva presentato  
una richiesta in tal senso.  
3. La procedura dinanzi alla corte d'appello e alla Corte Suprema  
114. Il 14 marzo 2012, la prima ricorrente, tramite il suo avvocato,  
interpose appello avverso la sentenza del tribunale distrettuale, sostenendo  
che la conclusione di quest'ultimo, secondo cui lei era definitivamente  
incapace di prendersi cura di X, si basava su una valutazione erronea degli  
elementi di prova. L'avvocato ritenne che la corte d'appello dovesse  
incaricare un esperto per valutare l'assistenza fornita dal marito della prima  
ricorrente alla madre e al figlio nonché le capacità genitoriali di quest'ultima  
in quel momento. In risposta a una lettera della corte d'appello del 16 marzo  
2012, sostenne anche che il tribunale distrettuale avrebbe dovuto far  
valutare da un perito la capacità della prima ricorrente e di suo marito di  
occuparsi adeguatamente di un figlio.  
115. Rispondendo il 26 aprile 2012 alla tesi della prima ricorrente,  
secondo cui era necessaria una perizia vista la sua nuova situazione, i servizi  
comunali indicarono, tra l'altro, che le avevano ripetutamente chiesto  
l'autorizzazione a incontrare suo marito (si veda, ad esempio, il paragrafo 85  
supra) e che lei aveva sistematicamente scelto di non darvi alcun seguito.  
Affermarono che, non avendo potuto constatare essi stessi la situazione  
della famiglia nel loro nuovo comune di residenza, i servizi di assistenza  
all'infanzia responsabili di X potevano solo basarsi sulle informazioni  
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ricevute dai servizi di assistenza all'infanzia di questo comune, le quali non  
consentivano loro di concludere che la prima ricorrente fosse capace di  
occuparsi di X.  
116. Il 12 giugno 2012 la prima ricorrente, che aveva allora nominato un  
nuovo avvocato, presentò alla corte d'appello una dichiarazione dei servizi  
di assistenza all'infanzia del suo nuovo comune di residenza. Da questa  
dichiarazione, datata 21 marzo 2012, risultava che i suddetti servizi avevano  
effettuato cinque visite a casa della famiglia, ciascuna delle quali era durata  
un'ora e mezza. Essi ritenevano che la famiglia avesse bisogno di assistenza  
sotto forma di sostegno nell'interazione con il bambino, che avrebbe potuto  
essere fornita loro a domicilio dal locale «team per la prima infanzia»  
(spedbarnsteamet) e da un assistente sociale (miljøterapeut), in particolare  
per la creazione di regole e strutture, nonché per l'igiene. L'avvocato della  
prima ricorrente sostenne anche che la presenza della madre affidataria  
durante gli incontri madre-figlio ne aveva disturbato lo svolgimento (virket  
forstyrrende på).  
117. Il 23 agosto 2012, l'avvocato della prima ricorrente presentò una  
relazione, datata 5 giugno 2012, che era stata elaborata dai servizi di  
assistenza all'infanzia del comune in cui risiedeva ora. In questa relazione, i  
servizi di assistenza all'infanzia precisavano, tra l'altro, che i genitori  
avevano dichiarato tempestivamente che avrebbero accettato di essere  
consigliati e sostenuti se i suddetti servizi lo avessero ritenuto necessario.  
Riferivano che la madre aveva dichiarato di aver avuto una brutta  
esperienza con il «team per la prima infanzia», ma che poteva accettare  
l'assistenza di quest'ultimo a condizione che fosse nominato un altro  
interlocutore per occuparsi di lei. Indicavano, peraltro, di aver osservato due  
genitori che avevano mostrato di volere il meglio per il proprio figlio.  
Riferivano che la prima ricorrente giocava con la bambina, le parlava e  
interagiva con lei. Alla luce di tutte le informazioni ricavate dalle  
osservazioni, ritenevano che i genitori dovessero lavorare sulle regole,  
l'igiene e il loro ruolo nei confronti della figlia. Aggiungevano che i genitori  
avevano accettato che un assistente sociale fosse incaricato di aiutarli a casa  
loro.  
118. Nel frattempo, con una decisione del 22 agosto 2012, la corte  
d'appello decise di non autorizzare l'appello in quanto non erano soddisfatte  
le condizioni di cui all'articolo 36-10 del codice di procedura civile  
(paragrafo 133 infra). Ritenne che la causa non sollevasse nessun problema  
giuridico importante per l'applicazione uniforme del diritto. Per quanto  
riguarda la questione di stabilire se erano emerse nuove informazioni, essa  
notò che la valutazione datata 21 marzo 2012 era stata effettuata, tra l'altro,  
da una persona che aveva testimoniato dinanzi al tribunale distrettuale e che  
tale documento non avrebbe modificato in alcun modo l'esito della causa.  
Ritenne che le capacità genitoriali della prima ricorrente fossero state  
attentamente esaminate nel contesto della trattazione del fascicolo da parte  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
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dell'ufficio di assistenza sociale della contea e che non era emerso alcun  
elemento nuovo che indicasse un cambiamento a questo riguardo.  
Considerò, inoltre, che la motivazione del tribunale distrettuale era  
convincente e osservò che la prima ricorrente non aveva chiesto l'audizione  
di un esperto dinanzi al tribunale distrettuale e non aveva spiegato perché  
sarebbe stato necessario incaricarne uno dinanzi alla corte d'appello. Precisò  
che, come era stato appena detto, non era emerso alcun elemento nuovo che  
mostrasse un cambiamento delle capacità genitoriali dell'interessata.  
Pertanto, la corte d'appello concluse che non vi erano vizi gravi nella  
decisione del tribunale distrettuale o nel procedimento condotto dinanzi ad  
esso e che non vi era alcun motivo per autorizzare l'appello.  
119. Il 24 settembre 2012, la prima ricorrente, presentò un ricorso alla  
Corte Suprema avverso questa decisione. A tal fine produsse una  
valutazione, datata 14 agosto 2012, del lavoro svolto dall'assistente sociale  
presso la famiglia e del modo in cui i genitori si prendevano cura di Y  
(paragrafo 117 supra). Questo documento concludeva che era iniziato un  
cambiamento positivo e che l'assistente sociale doveva continuare a  
sostenere la famiglia. La prima ricorrente affermò che il tribunale  
distrettuale si era basato più su vecchi documenti che sulla situazione  
all'epoca della sua sentenza e che aveva nascosto il fatto che la sua  
decisione avrebbe avuto l'effetto di privare Y di qualsiasi contatto con X.  
Ribadì che la presenza della madre affidataria aveva disturbato lo  
svolgimento degli incontri madre-figlio (paragrafo 116 supra) e sostenne  
che i servizi di assistenza all'infanzia non avevano organizzato bene queste  
visite.  
120. Nella loro risposta del 4 ottobre 2012, i servizi comunali ritennero,  
tra l'altro, che fosse positivo che la prima ricorrente e suo marito avessero  
potuto beneficiare del sostegno fornito dall'assistente sociale, ma che X era  
un bambino vulnerabile mentre Y non aveva gli stessi problemi. Quanto  
all'argomento addotto dalla prima ricorrente, secondo cui il tribunale  
distrettuale non aveva basato la sua decisione sulla situazione alla data della  
sua sentenza, sottolineavano che cinque degli otto testimoni da loro citati a  
comparire nonché tutti i testimoni citati dalla prima ricorrente si erano  
espressi in tribunale sulla situazione a tale data. Peraltro, consideravano che  
Y non sarebbe stata privata di alcun contatto con X se la prima ricorrente  
avesse accettato la famiglia affidataria di quest'ultimo e avesse contribuito a  
fare dell'affido famigliare una esperienza positiva per i bambini. Per quanto  
riguarda il padre di Y, indicavano che dalla sua testimonianza resa dinanzi  
all'ufficio di assistenza sociale della contea e al tribunale distrettuale  
emergeva che egli sapeva poco delle circostanze dell'affidamento di X e dei  
problemi sopraggiunti durante gli incontri madre-figlio. Precisavano, infine,  
che dinanzi alla Corte Suprema avrebbero sostenuto che il diritto di X al  
rispetto della sua vita famigliare era protetto anche dall'articolo 8 della  
Convenzione e che l'adozione sarebbe stato il modo migliore per garantire  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
che fosse soddisfatto il suo bisogno di stabilità all'interno della famiglia  
affidataria e di protezione adeguata.  
121. Il 15 ottobre 2012, la commissione di selezione dei ricorsi della  
Corte Suprema (Høyesteretts ankeutvalg) respinse il ricorso proposto dalla  
prima ricorrente contro la decisione della corte d'appello.  
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI  
A. La legge sulla protezione dell'infanzia  
122. Le disposizioni pertinenti della legge sulla protezione dell'infanzia  
del 17 luglio 1992 (barnevernloven) sono così formulate:  
Articolo 4-1 Considerazione per l'interesse superiore del bambino  
«Nell'applicazione delle disposizioni del presente capitolo, deve essere attribuita una  
importanza fondamentale alla ricerca di misure che siano nell'interesse superiore del  
bambino.  
In particolare è opportuno prestare attenzione per offrire al bambino stabilità e buoni  
contatti con gli adulti, nonché un'attenzione costante.»  
Articolo 4-6 Ordinanze provvisorie in caso di urgenza  
«Quando un bambino è lasciato a se stesso a causa della malattia dei genitori o per  
qualsiasi altra ragione, i servizi di assistenza all'infanzia devono fornirgli il sostegno  
necessario nell'immediato. Queste misure non possono essere mantenute contro la  
volontà dei genitori.  
Se rimanendo a casa il bambino è esposto a un serio rischio, il responsabile  
dell'autorità per l'assistenza all'infanzia o il procuratore può emettere immediatamente  
un'ordinanza di affidamento provvisorio senza il consenso dei genitori.  
In tal caso, il responsabile delle autorità di assistenza all'infanzia può anche emettere  
un'ordinanza di affidamento provvisorio ai sensi dell'articolo 4-19.  
Qualora sia stata emessa un'ordinanza provvisoria ai sensi del secondo comma, una  
richiesta volta all'adozione delle misure di cui all'articolo 7-11 deve essere presentata  
all'ufficio di assistenza sociale della contea il più rapidamente possibile e al più tardi  
entro sei settimane, ma entro il termine due settimane nel caso si tratti di misure  
previste dall'articolo 4-24.  
Se l'ufficio di assistenza sociale della contea non viene adito entro i termini previsti  
dal quarto comma, l'ordinanza decade.»  
Articolo 4-12 Ordinanze di affidamento  
«Un'ordinanza di affidamento può essere emessa  
a) se si riscontrano gravi carenze nel modo in cui viene quotidianamente accudito il  
bambino, o gravi carenze nei contatti personali e nella sicurezza di cui ha bisogno un  
bambino della sua età e che presenta il suo grado di sviluppo,  
b) se i genitori di un bambino malato, disabile o bisognoso di assistenza speciale  
non fanno in modo che egli riceva le cure e l'educazione necessarie,  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
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c) se il bambino è maltrattato o sottoposto ad altri tipi di abusi gravi in casa, o  
d) se è molto probabile che la salute o lo sviluppo del bambino rischino di essere  
seriamente compromessi dall'incapacità dei genitori di assumersi adeguatamente la  
responsabilità del bambino.  
Un'ordinanza ai sensi della lettera a) può essere emessa solo se la situazione attuale  
del bambino lo richiede. Pertanto, non può esserlo se le misure di assistenza di cui  
all'articolo 4-4 o le misure di cui all'articolo 4-10 o all'articolo 4-11 consentono di  
instaurare delle condizioni soddisfacenti per il bambino.  
Un'ordinanza ai sensi del primo comma può essere emessa dall'ufficio di assistenza  
sociale della contea secondo quanto previsto nel capitolo 7.»  
Articolo 4-19. Diritto di visita.  
Riservatezza dell'indirizzo  
«Salvo disposizione contraria, genitori e figli hanno il diritto di incontrarsi.  
Dopo aver emesso un'ordinanza di affidamento, l'ufficio assistenza sociale della  
contea definisce il regime di visita, ma può anche decidere, per il bene del bambino,  
che non debbano esserci contatti. Può anche decidere che i genitori non abbiano il  
diritto di conoscere le coordinate del bambino.  
(...)  
Le parti private non possono chiedere che l'ufficio assistenza sociale della contea sia  
investito di un caso riguardante un diritto di visita che è già stato esaminato  
dall'ufficio assistenza sociale della contea o da un tribunale nel corso degli ultimi  
dodici mesi.  
(...)»  
Articolo 4-20 Decadenza dalla potestà genitoriale.  
Adozione  
«L'ufficio assistenza sociale della contea che ha ordinato l'affidamento di un  
bambino, può anche decidere di dichiarare i genitori interamente decaduti dalla loro  
potestà genitoriale. Qualora, in conseguenza di tale decadenza il bambino si ritrovi  
senza tutore, l'ufficio assistenza sociale della contea avvia quanto prima le pratiche  
affinché gli venga designato un nuovo tutore.  
Qualora sia disposta la decadenza dalla potestà genitoriale, l'ufficio assistenza  
sociale della contea può autorizzare l'adozione di un bambino da parte di persone  
diverse dai genitori.  
Questa autorizzazione può essere concessa:  
a) se si deve constatare che è probabile che i genitori siano definitivamente incapaci  
di occuparsi adeguatamente del bambino o se il bambino ha sviluppato con le persone  
che condividono la sua vita e il suo ambiente un attaccamento tale che, sulla base di  
una valutazione globale, appare che l'allontanamento del bambino dal suo ambiente  
potrebbe causargli gravi problemi,  
b) se l'adozione sia nell'interesse superiore del bambino,  
c) se le persone che chiedono l'adozione sono i genitori affidatari del bambino e si  
sono dimostrate capaci di allevare il bambino come se fosse il loro, e  
d) se sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di un'adozione enunciate  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
nella legge sulle adozioni.  
Quando l'ufficio di assistenza sociale della contea autorizza un'adozione, il  
Ministero [dell'Infanzia e dell'Uguaglianza] adotta un'ordinanza di adozione.»  
Articolo 4-20a. Visite tra il bambino e i suoi genitori biologici dopo l'adozione  
[aggiunto nel 2010]  
«Quando l'ufficio di assistenza sociale della contea autorizza un'adozione ai sensi  
dell'articolo 4-20, deve anche, qualora una delle parti lo richieda, decidere  
contestualmente se vi dovranno essere delle visite tra il bambino e i suoi genitori  
biologici una volta che l'adozione sia divenuta definitiva. In tali casi, se, dopo  
l'adozione, un regime di visita limitato risponde all'interesse superiore del bambino e  
se i candidati all'adozione vi acconsentono, può ordinare tali visite, nel qual caso ne  
fissa anche il regime.  
(...)  
Una ordinanza che prevede delle visite può essere rivista solo se delle ragioni  
particolari lo giustificano. Queste ragioni particolari possono essere l'opposizione del  
bambino alle visite o il mancato rispetto dell'ordinanza da parte dei genitori biologici.  
(...)»  
Articolo 4-21 Revoca delle ordinanze di affidamento  
«L'ufficio di assistenza sociale della contea revoca l'ordinanza di affidamento  
quando è molto probabile che i genitori saranno in grado di occuparsi adeguatamente  
del bambino. Tuttavia, la revoca non può essere pronunciata se il bambino ha  
sviluppato con le persone che condividono la sua vita e con il suo ambiente un  
attaccamento tale che, sulla base di una valutazione globale, l'allontanamento del  
bambino dal suo ambiente potrebbe causare a quest'ultimo gravi problemi. Prima della  
revoca di un'ordinanza di affidamento, i genitori affidatari del bambino possono  
esprimere la loro opinione.  
Le parti non possono chiedere che l'ufficio di assistenza sociale della contea sia  
investito di un caso di revoca di un'ordinanza di affidamento che l'ufficio stesso o un  
tribunale abbia già dovuto trattare negli ultimi dodici mesi. In caso di rigetto fondato  
sull'articolo 4-21, primo comma, seconda frase, della domanda di revoca di una  
precedente ordinanza o sentenza, sarà possibile richiedere una nuova procedura solo  
se sono prodotti documenti che dimostrano che sono intervenuti cambiamenti  
significativi nella situazione del bambino.»  
Articolo 7-5. Composizione dell'ufficio nelle singole cause  
«Quando gli viene sottoposto un caso, l'ufficio di assistenza sociale della contea è  
composto da un/una presidente, da un membro del comitato ordinario e da un membro  
del collegio di esperti. Qualora la complessità del caso lo richieda, il/la presidente può  
decidere che l'ufficio abbia al suo interno, oltre al/alla presidente, due membri del  
comitato ordinario e due membri del collegio di esperti.  
Con il consenso delle parti, il/la presidente può decidere da solo/a sui casi di cui al  
primo comma, a meno che la necessità di un corretto esame della causa lo escluda.  
Quando il caso riguarda la domanda di modifica di una precedente  
decisione/ordinanza o di una precedente sentenza, il/la presidente può decidere da  
solo/a qualora l'oggetto della controversia, la sua complessità, la necessità di una  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
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perizia professionale e la necessità di un adeguato esame della causa non lo  
impediscano.  
Quando il caso riguarda la proroga di una ordinanza di affidamento adottata  
dall'ufficio di assistenza sociale della contea ai sensi dell'articolo 4-29, il/la presidente  
decide da solo/a.»  
B. La giurisprudenza relativa alla legge sulla protezione  
dell'infanzia  
123. La Corte Suprema ha emesso diverse sentenze relative alla legge  
sulla protezione dell'infanzia. La sentenza del 23 maggio 1991 (Rt. 1991,  
pag. 557) è pertinente nel caso di specie. In questa sentenza, la Corte  
Suprema ha dichiarato che, la decadenza dalla potestà genitoriale nella  
prospettiva di un'adozione, dal momento che comportava una rottura  
definitiva dei legami giuridici del bambino con i suoi genitori biologici e  
con gli altri famigliari, doveva essere ordinata solo per motivi imperiosi. Ha  
aggiunto che la decadenza dalla potestà genitoriale poteva essere ordinata  
solo se le conseguenze a lungo termine delle altre misure possibili erano  
state prima attentamente studiate e considerate, sulla base delle circostanze  
materiali di ciascun caso.  
124. In una successiva sentenza, emessa il 10 gennaio 2001 (Rt. 2001,  
pag. 14), la Corte Suprema ha poi stabilito che il criterio giuridico dei  
«motivi imperiosi» in materia doveva essere interpretato conformemente  
alla giurisprudenza della Corte e in particolare alla sentenza Johansen c.  
Norvegia (7 agosto 1996, § 78, Recueil des arrêts et décisions 1996-III),  
concludendo che l'adozione poteva essere autorizzata contro la volontà dei  
genitori biologici solo in «circostanze eccezionali».  
125. La Corte Suprema ha ulteriormente sviluppato questa  
giurisprudenza, tra l'altro, nella sentenza del 20 aprile 2007 (Rt. 2007, pag.  
561), successiva alla constatazione da parte della Corte della irricevibilità di  
un secondo ricorso presentato dal ricorrente nella causa Johansen c.  
Norvegia sopra citata (Johansen c. Norvegia (dec.), 12750/02, 10 ottobre  
2002). La Corte Suprema ha rammentato che la regola secondo la quale  
l'adozione deve essere nell'interesse superiore del minore, come indicato  
nell'articolo 4-20 della legge sulla protezione dell'infanzia (paragrafo 122  
supra), implicava che vi fossero «motivi imperiosi» («sterke grunner») per  
autorizzare l'adozione contro la volontà dei genitori biologici. Inoltre, ha  
sottolineato che tale decisione doveva essere fondata sulle circostanze  
concrete di ciascun caso di specie, ma doveva anche tener conto delle  
conoscenze generali, compresi i risultati della ricerca di psicologia infantile  
o di psichiatria infantile. Dal suo esame dei principi generali enunciati nella  
giurisprudenza della Corte, la Corte Suprema ha concluso che il diritto  
interno era conforme a questi principi: un'adozione poteva essere autorizzata  
solo per «motivi particolarmente imperiosi». Investita successivamente di  
questa causa, la Corte ha concluso che non vi era stata violazione  
46  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
dell'articolo 8 della Convenzione (si veda la sentenza Aune, sopra citata, §  
37, per una sintesi dell'analisi eseguita dalla Corte Suprema dei principi  
generali sviluppati nella giurisprudenza di quest'ultima e in quella della  
Corte).  
126. In una sentenza del 30 gennaio 2015 (Rt. 2015, pag. 110), la Corte  
Suprema ha nuovamente esposto i principi generali applicabili alle cause  
riguardanti l'adozione rammentando che le adozioni forzate erano cariche di  
conseguenze e che, in genere, facevano subire profonde sofferenze morali ai  
genitori. Ha precisato che i legami familiari erano tutelati dall'articolo 8  
della Convenzione e dall'articolo 102 della Costituzione. Ha affermato che  
anche per il bambino l'adozione era una misura intrusiva che, ai sensi  
dell'articolo 21 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  
dell'infanzia (paragrafo 134 infra), poteva quindi essere decisa solo  
nell'interesse superiore del bambino. Tuttavia, ha precisato che quando  
fattori decisivi dal punto di vista del bambino militavano a favore  
dell'adozione, gli interessi dei genitori venivano meno, come previsto  
dall'articolo 104 della Costituzione e dall'articolo 3 § 1 della Convenzione  
sui diritti dell'infanzia (ibidem). La Corte Suprema ha fatto riferimento alla  
sentenza Aune (sopra citata, § 66), in cui la Corte aveva dichiarato che  
un'adozione poteva essere autorizzata solo quando «un'esigenza  
fondamentale relativa all'interesse superiore del bambino» lo giustificava,  
fatto che secondo la Corte Suprema corrispondeva al criterio dei «motivi  
particolarmente imperiosi», come quest'ultima aveva enunciato nella  
sentenza analizzata dalla Corte nella causa Aune (paragrafo 125 supra).  
127. Peraltro, il Parlamento aveva esaminato, e una maggioranza aveva  
sostenuto, una proposta di origine governativa (Ot.prp. n. 69 (2008-2009))  
che affrontava la questione del notevole calo del numero di adozioni in  
Norvegia. Da tale proposta risultava che i servizi di protezione dell'infanzia  
erano divenuti riluttanti a proporre adozioni in seguito alla constatazione da  
parte della Corte di una violazione nella causa Johansen (sopra citata),  
anche se dei lavori di ricerca avevano dimostrato che era nell'interesse  
superiore del bambino essere adottato piuttosto che continuare a vivere in  
affidamento fino al raggiungimento della maggiore età. Secondo  
l'interpretazione della Corte Suprema, questa proposta sottolineava che i  
servizi di protezione dell'infanzia dovevano vigilare per garantire che  
l'adozione fosse effettivamente proposta quando opportuno, ma non per  
questo implicava una modifica dei criteri giuridici, fondati sull'articolo 8  
della Convenzione. La Corte Suprema ha indicato che la valutazione  
concreta che permetteva di decidere se autorizzare o meno l'adozione in un  
determinato caso doveva tener conto delle informazioni generali ottenute  
dai lavori di ricerca sulle adozioni.  
128. La Corte Suprema ha anche considerato le conseguenze delle  
modifiche apportate alle norme che regolano le visite tra il bambino e i suoi  
genitori biologici, che la proposta sopra menzionata chiamava «adozione  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
47  
aperta». Ha notato che queste regole erano state incorporate nell'articolo 4-  
20a della legge sulla protezione dell'infanzia, in vigore dal 2010, ed  
enunciavano che una «adozione aperta» doveva rispondere all'interesse  
superiore del bambino ed era subordinata al consenso dei genitori adottivi  
(paragrafo 122 supra). Ha osservato che le ragioni che avevano spinto il  
legislatore a introdurre il sistema delle «adozioni aperte» erano la volontà di  
garantire al bambino un ambiente stabile e tranquillo nel quale potesse  
crescere, ma anche quella di permettergli di avere dei contatti con i suoi  
genitori biologici quando il suo interesse superiore lo richiedesse. La Corte  
Suprema ha constatato che l'aspettativa del legislatore era che il bambino  
beneficiasse in tal modo di tutti i vantaggi dell'adozione pur mantenendo il  
contatto con i suoi genitori biologici. Essa ha concluso che l'introduzione  
del sistema delle «adozioni aperte» non aveva comportato criteri giuridici  
meno rigorosi per l'autorizzazione delle adozioni. Ha aggiunto che in alcuni  
casi, tuttavia, la continuità delle visite tra il bambino e i suoi genitori  
biologici permetteva di escludere alcuni argomenti contrari all'adozione.  
Essa ha fatto riferimento alla sentenza Aune (sopra citata, § 78).  
129. In una sentenza dell'11 settembre 2018, la Corte Suprema ha  
nuovamente esaminato i principi generali relativi all'adozione. Ha osservato,  
tra l'altro, che nella sentenza Mohamed Hasan c. Norvegia (n. 27496/15, §  
148, 26 aprile 2018), la Corte aveva sottolineato le rigorose esigenze  
procedurali che le autorità decisionali nazionali dovevano soddisfare nei  
casi riguardanti l'adozione. Riassumendo l'oggetto del suo esame, ha  
dichiarato che l'interesse superiore del minore era la preoccupazione più  
importante e imperiosa nelle decisioni in materia di adozione. Ha dichiarato  
che l'adozione costituiva una misura così radicale e irreversibile che poteva  
essere giustificata, dal punto di vista del minore, solo da motivi  
particolarmente imperiosi. Ha aggiunto che questi motivi dovevano essere  
bilanciati con le conseguenze che in ciascuna causa avrebbe un'adozione  
sulle visite tra il bambino e i suoi genitori biologici. Ha ritenuto che, nei  
casi in cui le visite tra i genitori e il bambino erano rare o inesistenti, la  
preoccupazione di proteggere la loro vita famigliare potesse essere minore  
rispetto ai casi in cui esisteva una vita famigliare più normale.  
130. Un esperto giudiziario ha effettuato uno studio sullo stato attuale  
delle conoscenze e delle ricerche sui bambini adottati, che ha allegato alle  
sue osservazioni dinanzi alla Corte Suprema. Egli riteneva che la sintesi che  
ne aveva fatto l'alta giurisdizione nella sua sentenza del 20 aprile 2007 (Rt.  
2007, pag. 561, si veda il paragrafo 125 supra) fosse ancora esatta. Sulla  
base di uno studio aggiornato della ricerca pertinente e sulla sua esperienza  
professionale come psicologo, in merito al caso in questione dichiarava  
quanto segue:  
«I bambini che sono in affidamento famigliare da molto tempo e che finiscono per  
essere adottati sperimentano uno sviluppo psicosociale migliore rispetto a quello dei  
bambini in situazione analoga che non vengono adottati. È la continuità del senso di  
48  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
appartenenza che conosce il bambino a sembrare essenziale.»  
131. L'esperto precisava nelle sue osservazioni presentate alla Corte  
Suprema che si trattava di un campo di ricerca delicato, soprattutto perché  
ogni anno in Norvegia vi erano poche adozioni forzate. E riteneva, come la  
Corte Suprema nella sua sentenza del 20 aprile 2007 (Rt. 2007 pag. 561,  
paragrafo 125 supra), che per ogni caso fosse necessaria una valutazione  
individuale specifica. Egli sosteneva che, come precisato da questa stessa  
sentenza, era tuttavia necessario accordare un peso particolare alla  
percezione, fondata sulla ricerca e sull'esperienza, di ciò che era  
generalmente la cosa migliore per il bambino. Aggiungeva che la proposta  
governativa (Ot.prp. n. 69 (2008-2009)) sopra citata (paragrafo 127) aveva  
sottolineato che la ricerca mostrava che «(…) in relazione a un affido  
famigliare a lungo termine, l'adozione [poteva] offrire ad alcuni bambini  
una educazione caratterizzata da una maggiore sicurezza e prevedibilità».  
C. La legge sull’adozione  
132. La legge sull’adozione del 28 febbraio 1986, in vigore all’epoca  
considerata, conteneva nelle sue parti pertinenti le seguenti disposizioni:  
Articolo 2  
«L’ordinanza di adozione deve essere emessa soltanto nei casi in cui si può supporre  
che l’adozione sarà per il bene del minore («til gagn for barnet»). Inoltre, è necessario  
che colui che richiede l’adozione desideri accogliere il minore o lo accolga già, o che  
un’altra ragione speciale motivi l’adozione.»  
Articolo 12  
«I genitori adottivi devono, non appena sia opportuno, dire al figlio che è stato  
adottato.  
Quando il minore raggiunge l’età di 18 anni, ha il diritto di essere informato dal  
Ministero [dell’Infanzia e dell’Uguaglianza] dell’identità dei suoi genitori biologici.»  
Articolo 13  
«All’adozione, il figlio adottato e i suoi eredi acquisiscono lo stesso status giuridico  
che avrebbero se il figlio adottato fosse stato il figlio biologico dei genitori adottivi,  
salvo quanto diversamente disposto dall’articolo 14 o da qualsiasi altra legge. Inoltre,  
il legame giuridico del minore con la famiglia di origine cessa di esistere, a meno che  
una legge speciale non disponga diversamente.  
Se una persona adotta il figlio del proprio coniuge o del proprio convivente, questo  
figlio acquisisce nei riguardi di entrambi lo stesso status giuridico che avrebbe se  
fosse il loro figlio comune. Lo stesso vale per i minori adottati in applicazione del  
secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 5b.»  
Articolo 14a. Visite successive all’adozione  
«Nel caso delle adozioni basate su decisioni prese in virtù dell’articolo 4-20 della  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
49  
legge sulla protezione dell’infanzia, gli effetti dell’adozione previsti dall’articolo 13  
della presente legge si applicano, fatta salva qualsiasi limitazione che possa essere  
stata imposta da una decisione presa in applicazione dell’articolo 4-20a della legge  
sulla protezione dell’infanzia per quanto riguarda le visite tra il minore e i suoi  
genitori biologici.»  
D. Il codice di procedura civile  
133. Il primo comma dell'articolo 36-4 e il terzo comma dell'articolo 36-  
10 del codice di procedura civile del 17 giugno 2005 (tvisteloven) recitano:  
Articolo 36-4 Composizione del tribunale distrettuale. Collegio di esperti  
«1) Il tribunale distrettuale è composto da due membri non di carriera, uno dei quali  
è un semplice assessore e l'altro un esperto. In alcuni casi, può essere composto da due  
giudici di carriera e da tre assessori, tra cui uno o due esperti.»  
Articolo 36-10 Appello  
«(...) 3) Per interporre appello avverso una sentenza del tribunale distrettuale nelle  
controversie che vertono sulle decisioni adottate dall'ufficio della contea ai sensi della  
legge sulla protezione dell'infanzia, è richiesta l'autorizzazione della corte d'appello.  
L’autorizzazione sarà accordata soltanto:  
a) se l'appello riguarda questioni la cui pertinenza vada oltre l'ambito della causa in  
questione,  
b) se la causa deve essere riesaminata perché sono emersi nuovi elementi,  
c) se la decisione del tribunale distrettuale o il procedimento svoltosi dinanzi a  
quest'ultimo presenta vizi gravi («vesentlige svakheter ved tingrettens avgjørelse eller  
saksbehandling»), o  
d) se la sentenza prevede delle misure coercitive che non sono state approvate  
dall'ufficio della contea.»  
III. GLI ELEMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PERTINENTI  
A. Le Nazioni Unite  
134. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia adottata  
a New York il 20 novembre 1989 contiene, tra altre, le seguenti  
disposizioni:  
Articolo 3  
«1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni  
pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o  
degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una  
considerazione preminente.»  
Articolo 9  
50  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
« 1. Gli Stati parte vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori  
contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, con riserva di  
revisione giudiziaria e conformemente alle leggi di procedura applicabili, che questa  
separazione è necessaria nell'interesse superiore del fanciullo. Una decisione in questo  
senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori  
maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una decisione debba  
essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.  
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le parti interessate  
devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro  
opinioni  
3. Gli Stati parte rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o  
da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con  
entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse superiore del  
fanciullo.  
4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come  
la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte,  
quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o  
di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al  
fanciullo oppure, se del caso, a un altro famigliare, le informazioni essenziali  
concernenti il luogo dove si trovano il famigliare o i familiari, a meno che la  
divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del  
fanciullo. Gli Stati parte vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda  
non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone  
interessate.»  
Articolo 18  
«1. Gli Stati parte faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del  
principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per  
quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La  
responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe  
innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i quali devono essere  
guidati principalmente dall'interesse superiore del fanciullo.  
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente  
Convenzione, gli Stati parte accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali  
nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e  
provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul  
benessere del fanciullo.  
3. Gli Stati parte adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli  
i cui genitori lavorano il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza  
all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.»  
Articolo 20  
« 1. Ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente  
famigliare o che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha  
diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.  
2. Gli Stati parte prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in  
conformità con la loro legislazione nazionale.  
3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
51  
dell'affidamento famigliare, della kafala di diritto islamico, dell'adozione o, in caso di  
necessità, del collocamento in adeguati istituti per l'infanzia. Nell'effettuare una  
selezione tra queste soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una certa  
continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa,  
culturale e linguistica.»  
Articolo 21  
«Gli Stati parte che ammettono e/o autorizzano l'adozione si accertano che  
l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia e:  
a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità  
competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure  
applicabili e in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che  
l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in  
rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che, ove fosse necessario, le  
persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa,  
dopo aver acquisito i pareri necessari;  
(...)»  
135. Nel suo Commento generale n. 7 (2005) sull’attuazione dei diritti  
del fanciullo nella primissima infanzia, il Comitato delle Nazioni Unite sui  
diritti dell’infanzia ha inteso incoraggiare gli Stati parte a riconoscere che i  
bambini in tenera età godono di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione sui  
diritti del fanciullo e che la prima infanzia è un periodo determinante per la  
realizzazione di tali diritti. Il Comitato si riferisce in particolare all’interesse  
superiore del minore:  
«13. (...) L’articolo 3 della Convenzione sancisce il principio secondo il quale  
l’interesse superiore del minore è una considerazione fondamentale in tutte le  
decisioni riguardanti i minori. A causa della loro relativa mancanza di maturità, i  
bambini in tenera età dipendono dalle autorità competenti che definiscono i loro diritti  
e il loro interesse superiore e li rappresentano quando prendono decisioni e adottano  
provvedimenti che pregiudicano il loro benessere, pur tenendo conto del loro parere e  
dello sviluppo delle loro capacità. Il principio dell’interesse superiore del minore è  
menzionato molte volte nella Convenzione (in particolare negli articoli 9, 18, 20 e 21,  
che sono i più pertinenti per quanto concerne la prima infanzia). Questo principio si  
applica a tutte le decisioni riguardanti i minori e deve essere accompagnato da misure  
efficaci volte a tutelarne i diritti e a promuoverne la sopravvivenza, la crescita e il  
benessere, nonché misure volte a sostenere e aiutare i genitori e le altre persone che  
hanno la responsabilità di concretizzare giorno dopo giorno i diritti del minore:  
a) Interesse superiore del minore in quanto individuo. In qualsiasi decisione che  
riguarda in particolare la custodia, la salute o l’educazione di un minore, tra cui le  
decisioni prese dai genitori, dai professionisti che si occupano dei minori e da altre  
persone che si assumono responsabilità nei confronti di questi ultimi, deve essere  
preso in considerazione il principio dell’interesse superiore del minore. Gli Stati parei  
sono vivamente pregati di adottare disposizioni affinché i minori in tenera età siano  
rappresentati in maniera indipendente, in tutte le procedure previste dalla legge, da  
una persona che agisca nel loro interesse e affinché i minori siano sentiti in tutti i casi  
in cui sono capaci di esprimere le loro opinioni o le loro preferenze;»  
136. Nel suo Commento generale n. 14 (2013) sul diritto del minore a  
52  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
che il suo interesse superiore sia considerato preminente (art. 3, comma 1)  
del 29 maggio 2013, Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia  
cita, tra gli «elementi di cui occorre tener conto nel valutare l'interesse  
superiore del minore», i seguenti punti:  
«a) L’opinione del minore  
(...)  
b) L’identità del minore  
(...)  
c) Conservazione dell'ambiente famigliare e mantenimento delle relazioni  
(...)  
d) Presa in carico, protezione e sicurezza del minore  
(...)  
e) Situazioni di vulnerabilità  
(...)  
f) Diritto del minore alla salute  
(...)  
g) Il diritto del minore all'educazione  
(...)»  
Sotto i titoli «Bilanciamento degli elementi considerati nella valutazione  
dell'interesse superiore» e «Salvaguardie procedurali per garantire  
l'attuazione dell'interesse superiore del minore», è possibili leggere, in  
particolare, i seguenti passaggi:  
«84. Nel valutare l'interesse superiore occorre tener conto della natura evolutiva  
delle capacità del minore. I responsabili delle decisioni devono pertanto prevedere  
misure che possano essere riviste o adattate di conseguenza piuttosto che prendere  
decisioni definitive e irreversibili. Per fare questo, non solo dovrebbero valutare i  
bisogni fisici, affettivi, educativi e di altro tipo del minore al momento in cui viene  
presa la decisione, ma anche considerare i possibili scenari di sviluppo del minore e  
analizzarli a breve e a lungo termine. In questa prospettiva, i responsabili delle  
decisioni dovrebbero valutare la continuità e la stabilità della situazione attuale e  
futura del minore.  
(...)  
85. La corretta attuazione del diritto del minore a che il suo interesse superiore sia  
una considerazione preminente richiede l'istituzione e il rispetto di garanzie  
procedurali adeguate ai minori. Il concetto di interesse superiore del minore in quanto  
tale costituisce una regola di procedura (...).  
(...)  
87. Gli Stati sono tenuti a mettere in atto processi formali, con rigorose garanzie  
procedurali, volti a valutare e determinare l'interesse superiore del minore nel  
momento in cui vengono prese decisioni che lo riguardano, ivi compresi i meccanismi  
di valutazione dei risultati. Gli Stati sono tenuti a sviluppare processi trasparenti e  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
53  
obiettivi per tutte le decisioni prese da legislatori, giudici o autorità amministrative, in  
particolare nei settori che riguardano direttamente i minori.»  
B. Il Consiglio d’Europa  
137. La Convenzione europea sull’adozione dei minori (riveduta) del 27  
novembre 2008 contiene, in particolare, i seguenti passaggi:  
Articolo 3 Validità dell’adozione  
«Ladozione è valida solo se pronunciata da un tribunale o da un’autorità  
amministrativa (di seguito l’«autorità competente»).  
Articolo 4 – Concessione dell’adozione  
1. Lautorità competente concede l'adozione soltanto se ha acquisito la convinzione  
che la stessa è conforme all’interesse superiore del minore.  
2. In ogni caso, l’autorità competente presta una particolare attenzione a che  
l’adozione fornisca al minore un ambiente famigliare stabile e armonioso.  
Articolo 5 Consensi all’adozione  
1. Con riserva dei paragrafi 2-5 del presente articolo, l’adozione viene concessa  
soltanto se almeno i consensi seguenti sono stati ottenuti e non sono stati ritirati:  
a il consenso della madre e del padre; o, se non vi sono né la madre né il padre che  
possano acconsentire, il consenso della persona o dell’organismo abilitato ad  
acconsentire al posto dei genitori;  
b il consenso del minore considerato dalla legislazione come avente sufficiente  
discernimento; si considera che un minore abbia un discernimento sufficiente quando  
ha raggiunto l’età prevista dalla legge, che non deve superare i 14 anni;  
c il consenso del coniuge, o del partner registrato, dell’adottante.  
2. Le persone di cui viene richiesto il consenso per l’adozione devono essere  
assistite dai consulenti necessari e debitamente informate sulle conseguenze del loro  
consenso, in particolare sul mantenimento o la rottura, a causa di un’adozione, dei  
legami di diritto tra il minore e la sua famiglia di origine. Tale consenso deve essere  
dato liberamente nella forma richiesta dalla legge, e deve essere dato o constatato per  
iscritto.  
3. Lautorità competente non può esimersi dall’ottenere il consenso né ignorare il  
rifiuto di accordarlo da parte di una delle persone o uno degli organismi di cui al  
paragrafo 1, se non per motivi eccezionali stabiliti dalla legge. Tuttavia, è permesso  
esimersi dal consenso di un minore affetto da un handicap che gli impedisca di  
esprimere un consenso valido.  
4. Se il padre o la madre non detengono la potestà genitoriale sul minore, o in ogni  
caso il diritto di acconsentire all’adozione, la legge può prevedere che il loro consenso  
non sia richiesto.  
5. Il consenso della madre all’adozione del figlio è valido soltanto se viene dato  
dopo la nascita, allo scadere del termine prescritto dalla legge, che non deve essere  
inferiore a sei settimane o, se non è specificato alcun termine, nel momento in cui,  
secondo l’autorità competente, la madre avrà potuto riprendersi a sufficienza dalle  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
conseguenze del parto.  
6. Nella presente Convenzione, con i termini «padre» e «madre» si intendono le  
persone che, ai sensi della legge, sono i genitori del minore.»  
138. Il 22 aprile 2015, lAssemblea parlamentare del Consiglio d’Europa  
ha adottato la Risoluzione 2049. Tale risoluzione contiene, in particolare, i  
seguenti passaggi:  
«5. La povertà economica e materiale non dovrebbe mai essere l’unico motivo per  
togliere la custodia di un bambino ai genitori: dovrebbe piuttosto essere interpretata  
come il segnale che bisognerebbe dare un’assistenza appropriata alla famiglia. In più,  
non basta dimostrare che un bambino potrebbe essere collocato in un ambiente più  
benefico alla sua educazione per poterlo togliere ai suoi genitori, e ancora meno per  
poter rompere completamente i legami famigliari.  
(...)  
8. Di conseguenza, l’Assemblea raccomanda agli Stati membri:  
(...)  
8.2. di istituire delle leggi, dei regolamenti e delle procedure che diano veramente la  
priorità all’interesse superiore del bambino in merito a ogni decisione di  
collocamento, di allontanamento e di ritorno;  
8.3. di proseguire e rafforzare le iniziative prese per vigilare affinché tutte le  
procedure pertinenti siano condotte in maniera attenta ai bisogni del minore e il punto  
di vista dei minori interessati sia preso in considerazione in funzione della loro età e  
del loro grado di maturità;  
8.4. di rendere visibile l’influenza dei pregiudizi e della discriminazione nelle  
decisioni di allontanamento, al fine di eliminarli, in particolare attraverso una  
formazione appropriata di tutti i professionisti interessati;  
8.5. di dare un aiuto alle famiglie con i mezzi necessari (compresi quelli economici,  
materiali, sociali e psicologici) per, anzitutto, evitare decisioni ingiustificate di ritiro  
della custodia dei loro bambini e aumentare la percentuale di ritorni riusciti nelle  
famiglie dopo un affidamento;  
8.6. di vigilare affinché ogni affidamento (temporaneo) di un minore, quando  
diventa necessario in ultima istanza, benefici di misure volte a reintegrare  
successivamente il bambino nella sua famiglia, in particolare agevolando i contatti  
adeguati tra il bambino e la sua famiglia, e sia oggetto di un controllo periodico;  
8.7. di evitare, salvo circostanze eccezionali previste dalla legge e sottoposte a un  
controllo giurisdizionale (approfondito e in tempo utile) effettivo, di rompere  
completamente i legami famigliari, di togliere dei bambini ai loro genitori sin dalla  
nascita, di giustificare una decisione di affidamento facendo valere il tempo trascorso  
e di fare ricorso all’adozione senza il consenso dei genitori;  
8.8. di vigilare affinché il personale che interviene nelle decisioni di allontanamento  
e di affidamento sia guidato da criteri e da norme appropriati (se possibile in modo  
interdisciplinare), possegga le qualifiche richieste e sia regolarmente formato,  
disponga di risorse sufficienti per prendere le proprie decisioni in tempo utile e non  
sia sovraccaricato da un numero di pratiche troppo importante da trattare;  
(...)  
8.10. di vigilare affinché, ad eccezione delle cause urgenti, le decisioni iniziali di  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
55  
ritiro siano esclusivamente fondate su decisioni dei tribunali per evitare decisioni  
ingiustificate e prevenire valutazioni di parte.»  
139. Il 28 giugno 2018, lAssemblea parlamentare del Consiglio  
d’Europa ha adottato la Risoluzione 2232 («Assicurare un equilibrio tra  
l’interesse superiore del minore e l’esigenza di garantire l’unità delle  
famiglie»). Tale risoluzione contiene, in particolare, i passaggi seguenti:  
«4. LAssemblea riafferma che l’interesse superiore del minore dovrebbe essere  
preso in considerazione in maniera primordiale per tutte le azioni che riguardano i  
minori, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore.  
Tuttavia, l’applicazione di questo principio generale dipende in pratica dal contesto e  
dalle circostanze specifiche. È a volte più facile affermare ciò che non è nell’interesse  
superiore del minore come essere maltrattato dai genitori o essere allontanato dalla  
famiglia senza un motivo valido.  
5. Tenuto conto di questo avvertimento, l’Assemblea ribadisce le raccomandazioni  
formulate nella sua Risoluzione 2049 (2015) e invita gli Stati membri del Consiglio  
d’Europa a concentrarsi sul processo allo scopo di ottenere i migliori risultati per i  
minori e per le loro famiglie. Gli Stati membri dovrebbero:  
(...)  
5.2. fornire il sostegno necessario alle famiglie in tempo utile e in uno spirito  
positivo allo scopo di evitare di dover adottare decisioni di allontanamento in primo  
luogo, e di agevolare la riunificazione della famiglia quando ciò è possibile e  
conforme all’interesse superiore del minore; tuttavia, si deve istituire una migliore  
collaborazione con i genitori, al fine di evitare eventuali errori basati su malintesi,  
stereotipi o discriminazioni, errori che sarà difficile correggere in seguito, una volta  
persa la fiducia;  
(...)  
5.5. sforzarsi di limitare al minimo le prassi di allontanamento del bambino alla  
nascita, di giustificazione di una decisione in base al tempo trascorso e di adozione  
senza il consenso dei genitori, e farvi ricorso solo in casi estremi. Ogni volta che ciò  
obbedisce all’interesse superiore del minore, dovrebbe essere fatto il possibile per  
mantenere i legami famigliari;  
5.6. quando è stata presa la decisione di allontanare un minore dalla sua famiglia,  
garantire:  
5.6.1. che tali decisioni sono una risposta proporzionata a una valutazione  
attendibile e verificabile da parte delle autorità competenti che dimostri che vi è un  
rischio di pregiudizio reale e serio per il minore, e che possa essere oggetto di una  
revisione giudiziaria;  
5.6.2. che una decisione dettagliata sia trasmessa ai genitori e che sia conservata  
anche copia della stessa. È importante che la decisione sia spiegata al minore in una  
forma adeguata alla sua età o, in mancanza di ciò, che egli abbia accesso a tale  
decisione. È opportuno che la decisione riporti le circostanze che hanno portato a tale  
scelta e indichi i motivi dell’allontanamento;  
5.6.3. che la decisione di allontanare i minori sia presa solo in casi estremi e si  
applichi solo per il tempo necessario;  
5.6.4. che i fratelli e le sorelle siano collocati insieme in tutti i casi nei quali un tale  
affidamento non è contrario al loro interesse superiore;  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
5.6.5. che i minori, nella misura in cui ciò obbedisce al loro interesse superiore,  
siano collocati all’interno del nucleo famigliare allargato per minimizzare la rottura  
dei loro legami famigliari;  
5.6.6. che il fatto di riunire la famiglia e/o di avere accesso alla famiglia sia preso in  
considerazione a intervalli regolari, a seconda dei casi, tenendo presente l’interesse  
superiore del minore e il suo punto di vista;  
5.6.7. che le visite e i contatti siano pianificati in modo tale da mantenere il legame  
famigliare e in vista della riunificazione, salvo che ciò non sia manifestamente  
inappropriato;»  
IN DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA  
CONVENZIONE  
140. I ricorrenti vedono, nel rifiuto di porre fine alla presa in carico di X  
da parte dell’autorità pubblica, così come nella decisione di privare la prima  
ricorrente della potestà genitoriale su X e di autorizzare l’adozione di  
quest’ultimo da parte dei genitori affidatari, una violazione nei loro  
confronti del diritto al rispetto della vita famigliare tutelato dall’articolo 8  
della Convenzione, che recita:  
«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e famigliare, del  
proprio domicilio e della propria corrispondenza.  
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a  
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una  
società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al  
benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla  
protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà  
altrui.»  
141. Il Governo contesta questa tesi.  
A. Questioni preliminari  
1. Sull’oggetto della controversia dinanzi alla Grande Camera  
a) Competenza ratione temporis  
i. Tesi delle parti  
142. Il Governo afferma che non è di competenza della Grande Camera  
pronunciarsi sulla conformità con l’articolo 8 della Convenzione dei  
procedimenti interni relativi alla presa in carico di X da parte dell’autorità  
pubblica e sul diritto di visita della prima ricorrente, che sono anteriori alla  
procedura relativa all’autorizzazione dell’adozione. Il Governo ritiene che i  
ricorrenti non abbiano né esaurito le vie di ricorso interne né rispettato la  
regola dei sei mesi per quanto riguarda l’ordinanza di affidamento  
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d’urgenza del 17 ottobre 2008 e l’ordinanza di affidamento del 2 marzo  
2009, nonché le decisioni relative al diritto di visita, contravvenendo, a suo  
parere, alle disposizioni di cui all’articolo 35 § 1 della Convenzione, e  
afferma che, in ogni caso, il ricorso presentato dinanzi alla Corte il 12 aprile  
2013 si riferisce soltanto alle misure approvate dalla decisione della Corte  
Suprema del 15 ottobre 2012, ossia, a suo dire, la decadenza dalla potestà  
genitoriale e l’autorizzazione dell’adozione. Il Governo aggiunge che la  
minoranza della camera ha oltrepassato la competenza della Corte e  
ignorato l’oggetto del presente ricorso allo scopo di censurare in abstracto  
tutto un sistema di tutela dell’infanzia, e considera che i ricorrenti non  
possano ampliare l’oggetto della controversia con la loro domanda di rinvio  
dinanzi alla Grande Camera. A suo parere, la Grande Camera può tenere  
conto dei procedimenti precedenti solo nella misura in cui gli stessi sono  
stati citati e invocati nella decisione relativa alla decadenza dalla potestà  
genitoriale e all’autorizzazione delladozione.  
143. In disaccordo con il Governo, i ricorrenti affermano che la Grande  
Camera è competente per esaminare non solo la decadenza dalla potestà  
genitoriale e l’autorizzazione dell’adozione, ma anche le decisioni urgenti  
iniziali, le decisioni relative alla presa in carico di X da parte dell’autorità  
pubblica e quelle relative al diritto di visita della prima ricorrente. Essi  
ritengono che la competenza della Grande Camera ricopra la totalità dei  
procedimenti interni, anche se la Corte dovesse infine concludere che vi è  
stata violazione solo per quanto riguarda una parte degli stessi, e  
argomentano che l’autorizzazione dell’adozione deve essere considerata  
come la decisione finale che chiude una successione di fatti il cui punto di  
partenza era la decisione di urgenza. Essi vedono nella decisione di  
decadenza dalla potestà genitoriale e di autorizzazione dell’adozione una  
conseguenza dell’assenza di attaccamento tra X e la prima ricorrente, che  
sarebbe causata direttamente dalle decisioni di presa in carico a lungo  
termine pronunciate dall’autorità pubblica il 2 marzo 2009 e il 22 aprile  
2010, che avrebbero ridotto in maniera considerevole e ingiustificabile il  
diritto di visita della prima ricorrente.  
ii. Valutazione della Corte  
144. La Corte rammenta che il contenuto e l’oggetto della «causa»  
rinviata dinanzi alla Grande Camera sono delimitati dalla decisione della  
camera sulla ricevibilità. Questo significa che la Grande Camera non può  
esaminare le parti del ricorso che la camera ha dichiarato irricevibili (si  
veda, ad esempio, Ilnseher c. Germania [GC], nn. 10211/12 e 27505/14, §  
100, 4 dicembre 2018). Nella fattispecie, la Grande Camera prende atto che  
la camera ha dichiarato ricevibile la doglianza formulata dai ricorrenti  
(paragrafo 2 supra) che riguardava la decadenza dalla potestà genitoriale e  
l’autorizzazione dell’adozione, che erano state decise inizialmente  
dall’ufficio di assistenza sociale della contea l’8 dicembre 2011 e poi  
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confermate a seguito di ricorso (si vedano, tra altri, i paragrafi 3, 76, 93, 94  
e 111 della sentenza della camera).  
145. Come osserva la Grande Camera, X fu dato in affidamento  
famigliare d’urgenza nel 2008 (paragrafi 20-22 supra) e poi in affidamento  
famigliare ordinario in seguito alla decisione presa dall’ufficio di assistenza  
sociale della contea il 2 marzo 2009 (paragrafi 38-46 supra). Questa stessa  
decisione attribuiva alla prima ricorrente un diritto di visita limitato  
(paragrafi 42-46 supra). Quest’ultima presentò un ricorso avverso tale  
decisione, che in definitiva fu confermata dalla corte d’appello nella  
sentenza del 22 aprile 2010 (paragrafi 65-75 supra), che accordava  
anch’essa all’interessata un diritto di visita limitato (paragrafo 75 supra).  
Poiché la prima ricorrente non si è avvalsa della possibilità di presentare un  
ricorso, la sentenza della corte d’appello divenne definitiva allo scadere del  
termine di ricorso applicabile.  
146. Nella loro domanda di rinvio dinanzi alla Grande Camera, i  
ricorrenti cercano di estendere le loro doglianze in modo tale da includervi  
anche i procedimenti sopra menzionati condotti dal 2008 al 2010. Ora, tali  
doglianze non sono parte integrante del loro ricorso dichiarato ricevibile  
dalla camera. In ogni caso, tali doglianze sono state sottoposte per la prima  
volta alla Grande Camera più di sei mesi dopo le ultime decisioni interne  
pronunciate nell’ambito dei procedimenti in questione e, come sopra  
indicato (paragrafo 145), senza che siano state esaurite le vie di ricorso  
interne per il più recente di questi procedimenti.  
147. Pertanto, la Corte non ha competenza per esaminare la  
compatibilità con l’articolo 8 della Convenzione dei procedimenti che erano  
anteriori alla sentenza emessa dalla corte d’appello il 22 aprile 2010 o che si  
sono conclusi con tale sentenza, tra cui quello relativo alle restrizioni del  
diritto di visita (paragrafo 76 supra).  
148. Tuttavia, quando esaminerà il procedimento relativo alla decisione  
adottata dall’ufficio di assistenza sociale della contea l’8 dicembre 2011 e  
alle decisioni che deliberano sui ricorsi presentati avverso quest’ultima, in  
particolare la sentenza pronunciata dal tribunale distrettuale il 22 febbraio  
2012, la Corte dovrà ricondurre tale procedimento e tali decisioni nel loro  
contesto, il che la porterà inevitabilmente a interessarsi in una certa misura  
ai procedimenti e alle decisioni anteriori (si vedano, ad esempio, Jovanovic  
c. Svezia, n. 10592/12, § 73, 22 ottobre 2015, e Mohamed Hasan, sopra  
citata, § 151).  
b) Competenza ratione materiae  
149. La Corte osserva che il ricorso presentato il 12 aprile 2013  
riguardava espressamente soltanto la decisione di far decadere la prima  
ricorrente dalla potestà genitoriale nei confronti di X e di autorizzare  
l’adozione di quest’ultimo da parte dei genitori affidatari (si veda la  
decisione del tribunale distrettuale ai paragrafi 107-112 supra), e non la  
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conclusione pronunciata in questa stessa occasione, ossia che le condizioni  
richieste per la revoca dell’ordinanza di affidamento relativa a X non erano  
soddisfatte (paragrafi 99-106 supra).  
150. Avendo giudicato che la decisione di non revocare l’ordinanza di  
affidamento era almeno intrinsecamente legata alla decisione di far decadere  
la prima ricorrente dalla potestà genitoriale nei confronti di X e di  
autorizzare l’adozione di quest’ultimo, la camera ha esaminato nel merito  
questa prima decisione (paragrafi 113-117 della sentenza camerale),  
sebbene i ricorrenti avessero espressamente centrato il loro ricorso e le loro  
osservazioni dinanzi ad essa sulla seconda decisione.  
151. La Grande Camera osserva che, anche se il governo convenuto non  
è in disaccordo con il ragionamento della camera su questo punto, i  
ricorrenti presentano dinanzi ad essa degli argomenti che indicano che la  
loro doglianza comprende anche la decisione di non revocare l’ordinanza di  
affidamento che è stata pronunciata nel corso dello stesso procedimento.  
152. La Grande Camera osserva che il rifiuto di revocare l’ordinanza di  
presa in carico da parte dell’autorità pubblica è così strettamente legato e  
interconnesso con la decisione di far decadere la prima ricorrente dalla  
potestà genitoriale e di autorizzare l’adozione di X, che deve essere  
considerato come un elemento della doglianza inizialmente presentata dalla  
prima ricorrente dinanzi alla Corte. Del resto, ai sensi dell’articolo 4-20  
della legge sulla tutela dell’infanzia (paragrafo 122 supra), la condizione  
indispensabile per l’applicazione di tale disposizione era che la presa in  
carico da parte dell’autorità pubblica continuasse a essere giustificata. Come  
la camera, la Grande Camera terrà dunque conto della decisione di non  
revocare l’ordinanza di affidamento quando esaminerà la questione della  
violazione dei diritti previsti dall’articolo 8 nei confronti dei ricorrenti.  
2. Sulla questione di stabilire se la prima ricorrente abbia la  
qualità per presentare una doglianza a nome del secondo ricorrente  
a) La sentenza della camera  
153. Sottolineando che la doglianza riguardava la decisione di far  
decadere la prima ricorrente dalla potestà genitoriale nei confronti di X e di  
autorizzare l’adozione di quest’ultimo – che ha prodotto l’effetto di privare  
la prima ricorrente della qualità di responsabile legale di X e non dei fatti  
posteriori a tale decisione, la camera ha concluso che la prima ricorrente  
aveva la qualità per adire la Corte a nome del secondo ricorrente, X.  
b) Tesi delle parti  
154. Dinanzi alla Grande Camera, il Governo eccepisce in via  
preliminare che la prima ricorrente non aveva la qualità per presentare un  
ricorso a nome di X, e osserva che i genitori adottivi del minore sarebbero  
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stati abilitati a farlo ma non l’hanno fatto. Il Governo sostiene che, nella  
causa Scozzari e Giunta c. Italia ([GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 138,  
CEDU 2000-VIII), quando la Corte ha accettato che la madre presentasse un  
ricorso a nome di suo figlio, era alla luce delle circostanze particolari della  
causa, e argomenta che, nella fattispecie, i genitori adottivi, che sono  
intervenuti dinanzi alla Corte, difendono anch’essi gli interessi di X.  
155. I ricorrenti sostengono che, secondo la giurisprudenza costante  
della Corte, un genitore biologico che è stato privato della potestà  
genitoriale nei confronti di un minore può presentare ricorso a nome di  
quest’ultimo. A loro avviso, pertanto, la prima ricorrente ha  
indiscutibilmente il diritto di rappresentare X nel caso di specie.  
c) Valutazione della Corte  
156. La Corte osserva che la decisione controversa di decadenza dalla  
potestà genitoriale e di autorizzazione dell’adozione emessa dall’ufficio di  
assistenza sociale della contea l’8 dicembre 2011 e in seguito convalidata  
dal tribunale distrettuale nella sentenza del 22 febbraio 2012, avverso la  
quale è stata negata l’autorizzazione a proporre appello da parte delle  
giurisdizioni superiori, ha innegabilmente condotto alla rottura dei legami  
giuridici tra la prima ricorrente e il secondo ricorrente. Essa afferma che  
questo fattore non era decisivo quando si trattava di definire se un genitore  
potesse avere la qualità per adirla a nome del figlio (si veda, ad esempio,  
A.K. e L. c. Croazia, n. 37956/11, § 46, 8 gennaio 2013). In questa sentenza,  
la Corte ha aggiunto:  
«(...) le condizioni che regolano i ricorsi individuali in virtù della Convenzione non  
coincidono necessariamente con i criteri nazionali relativi al locus standi. In effetti, le  
regole interne in materia possono perseguire scopi diversi da quelli dell’articolo 34  
della Convenzione e, anche se a volte vi è analogia tra i rispettivi scopi, non è per  
forza sempre così (Norris c. Irlanda, 26 ottobre 1988, § 31, serie A n. 142).  
47. La Corte richiama l’attenzione sul principio secondo il quale l’oggetto e lo scopo  
della Convenzione, strumento di protezione degli esseri umani, portano a interpretare  
e ad applicare tali disposizioni, sia procedurali che di merito, in un modo che ne rende  
le esigenze concrete ed effettive (si veda in particolare Loizidou c. Turchia (eccezioni  
preliminari), 23 marzo 1995, §§ 70-72, serie A n. 310). La situazione dei minori  
rispetto all’articolo 34 richiede un esame attento in quanto questi ultimi dipendono  
generalmente da altre persone per sottoporre le loro doglianze e rappresentare i loro  
interessi e non hanno necessariamente l’età o la capacità richieste per autorizzare che  
altri compiano concretamente tali atti in loro nome (P.C. e S. c. Regno Unito (dec.), n.  
56547/00, 11 novembre 2001). La Corte considera che sia opportuno evitare un  
approccio restrittivo o formalistico in materia.» (ibidem, §§ 46-47).»  
157. Poiché X è stato adottato, i suoi unici rappresentanti ai sensi del  
diritto interno per qualsiasi questione relativa a fatti sopraggiunti quando  
l’adozione è divenuta definitiva sono i genitori adottivi. Tuttavia, sulla  
questione della procedura di adozione, che è stata condotta in un periodo in  
cui la prima ricorrente era ancora titolare della piena e intera potestà  
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genitoriale nei confronti di X, la giurisprudenza della Corte afferma che, in  
linea di principio, l’interesse del minore impone di preservare i legami  
famigliari, salvo quando motivi imperiosi ne giustifichino la rottura (si  
vedano, ad esempio, A.K. e L. c. Croazia, sopra citata, § 49). Inoltre, nel  
quadro dell’articolo 8 della Convenzione, la Corte ha ammesso varie volte  
che dei genitori che non avevano diritti genitoriali potessero adirla in nome  
dei loro figli minori (si veda soprattutto Scozzari e Giunta, sopra citata, §§  
138-139). Il criterio fondamentale che ha applicato in queste cause era il  
rischio che alcuni interessi dei minori non fossero portati alla sua attenzione  
e fossero privati di una protezione effettiva dei diritti dei minori derivante  
dalla Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Lambert e altri c. Francia  
[GC], n. 46043/14, § 94, CEDU 2015 (estratti)).  
158. Quando viene adita da un genitore biologico a nome del figlio, a  
volte succede che la Corte rilevi degli interessi conflittuali tra il genitore e il  
figlio. Si deve tenere conto dell’esistenza di un conflitto di interessi quando  
si tratta di decidere sulla ricevibilità di un ricorso presentato da una persona  
a nome di un’altra persona (si veda, ad esempio, Kruškić c. Croazia (dec.),  
n. 10140/13, §§ 101-102, 25 novembre 2014). Nella fattispecie, il Governo  
eccepisce l’esistenza di tali interessi conflittuali.  
159. La Corte considera che la questione dell’eventuale esistenza di un  
conflitto di interessi tra la prima ricorrente e il secondo ricorrente si  
sovrapponga e sia strettamente legata a quelle che sarà chiamata ad  
esaminare quanto analizzerà la doglianza con la quale la prima ricorrente, a  
proprio nome e in nome del secondo ricorrente, lamenta la violazione nei  
loro confronti del diritto al rispetto della vita famigliare tutelato dall’articolo  
8. Essa non rileva, nella fattispecie, un conflitto di interessi che richieda di  
respingere il ricorso presentato dalla prima ricorrente in nome del secondo  
ricorrente. Pertanto, l’eccezione sollevata dal Governo deve essere respinta.  
B. Sul merito  
1. La sentenza della camera  
160. La camera ha affermato che l’ingerenza generata dal procedimento  
interno contestato era prevista dalla legge del 1992 sulla protezione  
dell’infanzia e perseguiva gli scopi legittimi della «tutela della salute o della  
morale» e della «tutela dei diritti e delle libertà» di X, conformemente  
all’articolo 8 § 2 della Convenzione. Per quanto riguarda la questione se tale  
ingerenza fosse anche «necessaria», essa ha ritenuto che la prima ricorrente  
fosse stata pienamente coinvolta nel procedimento interno, considerato nel  
complesso, e che il processo decisionale interno fosse stato equo e di natura  
tale da preservare i diritti dei ricorrenti sanciti dall’articolo 8. La  
maggioranza della camera ha inoltre osservato che il tribunale distrettuale si  
era trovato ad affrontare il difficile e delicato compito di garantire un giusto  
equilibrio tra gli interessi conflittuali in gioco in una causa complessa. Essa  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
ha dichiarato che il tribunale aveva evidentemente tenuto conto degli  
interessi di X, soprattutto del suo particolare bisogno di sicurezza nella  
famiglia affidataria, che era motivato dalla sua vulnerabilità psicologica.  
Essa ha aggiunto che, poiché il tribunale aveva concluso che nei tre anni  
durante i quali la prima ricorrente aveva visto suo figlio avvalendosi del  
diritto di visita, non erano stati riscontrati segni di evoluzione positiva delle  
sue capacità durante gli incontri e le autorità interne avevano beneficiato di  
rapporti diretti con tutti gli interessati, il caso di specie presentava  
circostanze eccezionali idonee a giustificare le misure in questione e le  
autorità interne erano state motivate da un’esigenza fondamentale, ossia  
l’interesse superiore di X.  
2. Tesi delle parti  
a) I ricorrenti  
161. I ricorrenti affermano che la camera, nella sua sentenza, non ha  
tenuto conto delle peculiari caratteristiche del contesto norvegese, ossia  
dell’elevato numero di critiche che, secondo loro, il sistema norvegese di  
tutela dell’infanzia ha attirato sia su scala nazionale che internazionale, il  
che indica a loro parere che esiste un grave problema sistemico.  
162. I ricorrenti considerano che, nella giurisprudenza della Corte, la  
nozione di margine di apprezzamento si definisce caso per caso. Affermano  
che il margine di apprezzamento da lasciare alle autorità nazionali  
competenti varia perciò a seconda della natura delle questioni dibattute e  
della gravità degli interessi in gioco. Essi considerano accertato che, nelle  
cause relative alla presa in carico di minori da parte dell’autorità pubblica e  
all’adozione, le autorità godono di un ampio margine di apprezzamento. I  
ricorrenti aggiungono tuttavia che la Corte tende a barricarsi dietro la  
nozione di margine di apprezzamento in un modo che può nuocere in una  
certa misura al suo controllo e alla sua missione.  
163. I ricorrenti argomentano che, data la natura e la gravità  
dell’ingerenza controversa nel caso di specie, il margine di apprezzamento  
avrebbe dovuto essere particolarmente ridotto anche per quanto riguarda le  
prime misure di protezione dell’infanzia che sono state adottate. Secondo  
loro, la maggioranza della camera non ha nemmeno indagato sui motivi per  
cui il diritto di visita accordato sarebbe stato in un primo momento  
estremamente limitato.  
164. I ricorrenti affermano che, nella giurisprudenza della Corte, è  
costante che la protezione della famiglia biologica costituisce una priorità.  
La presente causa riguarderebbe un bambino in tenera età e, in tale caso, le  
autorità potrebbero agire solo per motivi straordinariamente imperiosi. La  
particolare vulnerabilità di X, che sarebbe stata evocata dalle autorità  
interne nelle loro decisioni, non sarebbe mai stata confermata da prove  
concrete e tangibili. Allo stesso modo, i bisogni particolari di X non  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
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sarebbero mai stati espressi chiaramente, come avrebbe osservato la  
minoranza della camera.  
165. I ricorrenti aggiungono che in Norvegia i diritti di visita sono  
notevolmente restrittivi, cosa che la Corte avrebbe denunciato in varie  
cause. Considerato l’impatto particolarmente pregiudizievole che un diritto  
di visita limitato avrebbe nelle prime settimane, nei primi mesi e nei primi  
anni della vita di un minore, i fatti della causa sarebbero particolarmente  
scioccanti. Il diritto di visita della prima ricorrente sarebbe stato ristretto in  
modo drastico senza ragioni oggettive e in un lasso di tempo brevissimo. Il  
carattere estremamente ridotto del diritto di visita avrebbe annullato  
qualsiasi speranza di riunificazione della famiglia e posto X nell’incapacità  
di allacciare dei legami spontanei con la prima ricorrente. Poiché le autorità  
interne erano, secondo i ricorrenti, direttamente responsabili della scissione  
della famiglia, utilizzare come argomento l’assenza di legami psicologici tra  
X e sua madre sarebbe inaccettabile.  
166. I ricorrenti affermano che un conflitto opponeva la prima  
ricorrente, la madre affidataria e i servizi di assistenza all’infanzia, e che i  
conflitti di questo tipo non hanno nulla di eccezionale e sono anche  
facilmente comprensibili. Le autorità non sarebbero mai intervenute per  
placare i rapporti tra loro e la prima ricorrente e tra quest’ultima e la madre  
affidataria. Ben al contrario, quest’ultima avrebbe assistito a tutte le visite,  
anche se la sua presenza non sarebbe stata ordinata né autorizzata da alcuna  
delle decisioni interne. Lobbligo positivo che l’articolo 8 della  
Convenzione imporrebbe alle autorità avrebbe dovuto condurre queste  
ultime a proporre di modificare le modalità di esercizio del diritto di visita o  
ad adottare delle decisioni a tal fine. L’ufficio di assistenza sociale della  
contea e il tribunale distrettuale avrebbero considerato soltanto le  
conseguenze a breve termine che avrebbe avuto una separazione tra X e i  
genitori affidatari, ma si sarebbero disinteressati degli effetti a lungo  
termine che una separazione definitiva con la madre biologica poteva avere  
sul minore. Sarebbe stato auspicabile, secondo i ricorrenti, che le autorità  
interne ricorressero a misure meno intrusive.  
167. I ricorrenti ritengono che le autorità interne non abbiano trattato la  
causa in buona fede, anzi al contrario. La presunta mancanza di capacità  
genitoriali della prima ricorrente sarebbe stata fermamente smentita dagli  
elementi del fascicolo. Non sarebbe stato giustificato rimproverarla di avere  
posto più volte le stesse domande durante il suo soggiorno nella struttura di  
accoglienza genitori-figli, e il personale della struttura l’avrebbe minacciata  
di affidare X all’autorità pubblica. Le relazioni peritali avrebbero contenuto  
formule generiche come «le competenze che richiede il ruolo di madre sono  
brutalmente assenti», «ha delle difficoltà a canalizzare le sue emozioni» e  
«non ha le capacità genitoriali elementari necessarie»; ora, tali affermazioni  
non sarebbero state suffragate da elementi di prova. Nessun elemento  
concreto e tangibile nel caso di specie permetterebbe di stabilire le  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
limitazioni fondamentali che caratterizzavano la prima ricorrente e le sue  
capacità genitoriali.  
168. Secondo i ricorrenti, le ricerche passate e recenti in materia di  
attaccamento dal parte del neonato mostrano che le autorità interne hanno  
contravvenuto ai principi elementari e fondamentali in materia, che militano  
in favore di una riunificazione della famiglia. Le autorità interne non  
avrebbero fornito la prova che una restituzione di X alla prima ricorrente  
avrebbe comportato gravi problemi per quest’ultimo.  
b) Il Governo  
169. Complessivamente, il Governo invita la Grande Camera a seguire  
l’approccio della camera, che a suo parere era giustificato e ha permesso  
una interpretazione e una applicazione esemplari del diritto della  
Convenzione. Il Governo emette invece delle riserve per quanto riguarda il  
desiderio espresso dalla minoranza della camera che la Corte «proceda a un  
esame clinico dei fatti»: a suo parere un riesame dei fatti che i giudici interni  
hanno accertato molti anni fa rischierebbe di rendere arbitrario il controllo  
operato dalla Corte e sarebbe contrario al principio secondo il quale  
quest’ultima non può svolgere un ruolo di giudice di quarto grado.  
170. Il Governo afferma che il processo decisionale interno è stato equo  
e idoneo a preservare i diritti dei ricorrenti derivanti dall’articolo 8 della  
Convenzione. Aggiunge che la causa è stata esaminata in maniera  
assolutamente indipendente e imparziale in vari gradi di giudizio.  
171. Il Governo sostiene che l’interesse superiore del minore, che a suo  
avviso si è evoluto con il passare del tempo, è fondamentale, e constata che  
la prima ricorrente cerca di affermare il suo diritto alla vita famigliare, ma  
che, anche se richiede un esame dal punto di vista dell’articolo 8 della  
Convenzione, la doglianza dalla stessa presentata si traduce essenzialmente  
nella pretesa non tanto della protezione di una «vita famigliare» che  
esisterebbe già, quanto di un diritto biologico che esisterebbe anche in  
circostanze che si caratterizzano per un attaccamento minimo, se non  
addirittura inesistente. Il Governo aggiunge che il secondo ricorrente, X,  
può anch’egli pretendere che la sua vita famigliare sia protetta ai sensi  
dell’articolo 8. A suo parere, bisogna chiedersi se la «vita famigliare» di X  
sia limitata ai suoi legami biologici con la prima ricorrente o se corrisponda  
alla sola vita famigliare che egli abbia mai avuto, ossia quella che conosce  
con le persone che si occupano di lui da quando aveva tre settimane e che,  
nella sua mente, sono i suoi veri genitori.  
172. Il Governo afferma che, nel caso di specie, sono in gioco interessi  
conflittuali, ma che non esiste tra gli Stati contraenti un consenso sulla  
portata delle intromissioni che le autorità pubbliche possono operare nella  
vita famigliare in nome del benessere di un minore, il che significa a suo  
avviso, che converrebbe accordare loro un margine di apprezzamento più  
ampio. Il Governo considera pertinenti e sufficienti i motivi addotti dalle  
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autorità interne nel caso di specie per giustificare le decisioni controverse, e  
afferma che X è stato gravemente trascurato durante le prime settimane  
della sua esistenza e che l’atteggiamento della prima ricorrente nei suoi  
confronti non è migliorato. Aggiunge che X sarebbe stato reso fragile da  
un’esposizione ripetuta agli stessi tipi di squilibri e reazioni, e considera  
che, in assenza di risposta ai suoi bisogni X era esposto a un rischio di  
ripetizione del suo trauma iniziale che lo avrebbe fatto regredire e avrebbe  
annientato i progressi realizzati sul piano del suo funzionamento. Per il  
Governo, la prima ricorrente aveva continuato a sembrare «completamente  
priva dell’empatia e della comprensione» che sarebbero state necessarie  
perché le fosse restituito X.  
173. Il Governo assicura che le autorità interne hanno adempiuto i loro  
obblighi positivi. La prima ricorrente non avrebbe accettato di farsi aiutare  
dai servizi di assistenza all’infanzia. Le autorità avrebbero anche preso atto  
del suo recente matrimonio e della nascita del suo secondo figlio, ma questi  
sviluppi non sarebbero bastati a rendere meno necessarie le misure in  
contestazione. La minoranza della camera avrebbe erroneamente supposto  
che l’inchiesta condotta dai servizi di assistenza all’infanzia nel comune in  
cui si era stabilita la prima ricorrente aveva portato a constatare «l’assenza  
di carenze».  
174. Il Governo ritiene che la minoranza della camera abbia  
contravvenuto all’articolo 35 § 1 della Convenzione e «riaperto» vecchie  
cause, e che abbia per questo motivo applicato abusivamente il criterio del  
«controllo più severo» non soltanto alla decisione di autorizzare l’adozione,  
ma anche alle decisioni anteriori relative alla presa in carico di X da parte  
dell’autorità pubblica. Aggiunge che la minoranza ha male interpretato i  
fatti, e spiega che l’ordinanza precedente che aveva accordato un diritto di  
visita legale minimo non escludeva una estensione del diritto di visita se tale  
estensione era conforme all’interesse superiore di X. Ora, tre esperti  
avrebbero concluso di non avere constatato la minima evoluzione positiva  
della relazione tra X e la prima ricorrente. Invece di approfittare delle  
misure di assistenza che le venivano proposte, la prima ricorrente avrebbe  
continuato a servirsi delle visite per rafforzare l’idea che era vittima di  
un’ingiustizia, mentre avrebbe dovuto concentrare tutta la sua attenzione su  
X. È principalmente dal punto di vista della prima ricorrente e della sua  
famiglia che esisterebbe un «conflitto» tra la prima ricorrente, i servizi di  
assistenza all’infanzia e la madre affidataria.  
175. In sintesi, il Governo afferma che le circostanze presentavano un  
carattere eccezionale e che le decisioni controverse erano evidentemente  
motivate da un’esigenza fondamentale, inerente all’interesse superiore di X.  
Per il Governo, il tribunale distrettuale ha portato a termine il proprio  
compito difficile e delicato, ossia garantire un giusto equilibrio tra gli  
interessi conflittuali in gioco in una causa complessa.  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
3. I terzi intervenienti  
a) Il governo belga  
176. Il governo belga sostiene che, se le percezioni variano per quanto  
riguarda le modalità di intervento appropriate nelle cause di tutela  
dell’infanzia, la legislazione belga non permette di disporre delle adozioni  
contro la volontà dei genitori biologici. Aggiunge che, nelle cause come la  
presente, le autorità interne devono operare un bilanciamento tra l’interesse  
superiore del minore e gli interessi dei genitori biologici. Il governo belga fa  
poi un certo numero di considerazioni in merito ai fatti esposti nella  
sentenza della camera e sottolinea che essi si distinguono da quelli della  
causa Aune, sopra citata.  
b) Il governo bulgaro  
177. Il governo bulgaro afferma che la presente causa in materia di  
tutela dell’infanzia richiede un esame su tutti i punti in quanto, a suo parere,  
le misure adottate all’inizio della causa, ad esempio l’affidamento e il diritto  
di visita, sono intrinsecamente legate alla procedura di adozione, e ritiene  
che le Parti contraenti dispongano di un ampio margine di apprezzamento  
quando ordinano una presa in carico da parte della pubblica autorità, ma che  
sia invece necessario esercitare un controllo più rigoroso sulle restrizioni  
supplementari. Il governo bulgaro afferma che in presenza di tali restrizioni  
la Corte è tenuta non solo a esaminare gli aspetti procedurali del processo  
decisionale ma anche, se necessario, ad andare oltre la mera questione della  
forma per esaminare il merito della causa. Inoltre, esso sostiene che sussiste  
l’obbligo positivo di fare sforzi tangibili per agevolare la riunificazione  
della famiglia non appena ciò sia ragionevolmente possibile, e precisa che, a  
suo parere, non è sufficiente dimostrare che un minore potrebbe essere  
collocato in un ambiente più benefico per il suo sviluppo.  
c) Il governo ceco  
178. Il governo ceco si sofferma essenzialmente sul metodo seguito  
dalle varie autorità dopo un affidamento urgente o un affidamento definitivo  
di minori presso una famiglia affidataria in quanto, a suo parere, un lavoro  
attivo e immediato presso le famiglie biologiche successivamente  
all’affidamento, nonché la frequenza delle visite tra i minori e i loro genitori  
biologici sembrano costituire dei fattori determinanti per il mantenimento  
del legame famigliare originale.  
179. Il governo ceco sottolinea inoltre che, per determinare se le autorità  
abbiano rispettato gli obblighi che imponeva loro l’articolo 8 della  
Convenzione, si deve tenere conto della situazione di tutti i famigliari, e  
indica che esiste un ampio consenso ivi compreso nel diritto  
internazionale – intorno all’idea che in tutte le decisioni che riguardano dei  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
67  
minori, il loro interesse superiore deve prevalere. Aggiunge tuttavia che il  
principio dell’«interesse superiore» non deve servire da «jolly», e ritiene  
che l’articolo 8 comprenda sia l’interesse superiore del minore che il diritto  
dei genitori di farsi aiutare dallo Stato per continuare a vivere o per essere  
ricongiunti ai loro figli. Il governo ceco afferma che i sistemi di tutela  
dell’infanzia non dovrebbero ignorare l’esistenza dei diritti dei genitori  
biologici, e che tali diritti dovrebbero essere debitamente presi in  
considerazione e bilanciati con linteresse superiore del minore invece di  
essere minimizzati a tal punto da essere ignorati.  
180. Per di più, il governo ceco insiste sull’importanza delle visite tra i  
genitori biologici e il loro figlio che è stato preso in carico dall’autorità  
pubblica e su quella di altre misure volte a riunire la famiglia, soprattutto  
facendo in modo che la presa in carico da parte dell’autorità pubblica  
rimanga una misura temporanea: a suo parere, delle restrizioni al diritto di  
visita potrebbero essere il preludio dell’allontanamento del minore dalla sua  
famiglia biologica e dunque rendere impossibile la riunificazione della  
famiglia. Il governo ceco ritiene che, affinché i tentativi di riunificazione  
della famiglia possano sembrare seri, bisognerebbe che avessero luogo delle  
visite più volte alla settimana, anche sotto sorveglianza o con  
accompagnamento, affinché la loro frequenza aumenti progressivamente  
fino a divenire quotidiana. In tal caso, è possibile a suo avviso parlare della  
lenta formazione di un legame tra il minore e i suoi genitori biologici. La  
celerità delle procedure sarebbe altrettanto obbligatoria.  
181. Per quanto riguarda l’adozione, il governo ceco sostiene che la  
Corte deve garantire un equilibrio tra i diritti dei genitori biologici e quelli  
dei genitori adottivi. A suo parere, è necessaria una valutazione ad hoc  
dellinteresse superiore del minore, che sarebbe a volte contrario ad altri  
interessi in causa: esisterebbero altri diritti di cui tenere conto quando si  
cerca di determinare se un minore debba o meno essere considerato  
adottabile.  
d) Il governo danese  
182. Il governo danese afferma che le autorità interne hanno proceduto  
ad una valutazione completa e minuziosa della questione e che la Corte  
dovrebbe limitare la sua valutazione al processo decisionale. Il suddetto  
governo ritiene che la Corte non dovrebbe, contrariamente a quanto aveva  
raccomandato la minoranza della camera, procedere a un «esame clinico dei  
fatti» e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici interni, che  
avrebbero operato un bilanciamento conforme ai criteri esposti nell’articolo  
8 della Convenzione, nonché nella giurisprudenza della Corte.  
183. Il governo danese considera che la maggioranza della camera abbia  
correttamente composto la controversia e che nessuna ragione imperiosa  
giustifichi che la Corte proceda a un nuovo esame dei fatti di causa, alla  
stregua di una giurisdizione di quarto grado, vari anni dopo i fatti e sulla  
68  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
base di documenti prodotti dinanzi ad essa. Fa riferimento all’articolo 28c)  
della Dichiarazione di Copenaghen. Esprimendo un’opinione dissenziente  
che raccomanda implicitamente una valutazione completamente nuova, la  
minoranza della camera avrebbe cercato di calarsi nel ruolo di giurisdizione  
di quarto grado. Ora, le autorità interne avrebbero chiaramente dimostrato  
che avevano proceduto ad una valutazione minuziosa della questione ed  
operato un bilanciamento esaustivo degli interesse conflittuali in gioco, ed  
avrebbero evidentemente ben compreso che la presente causa riguardava  
intromissioni di vasta portata nella vita privata e famigliare. Esse avrebbero  
anche tenuto conto dell’articolo 8 della Convenzione e applicato fedelmente  
i criteri enunciati nella giurisprudenza della Corte.  
e) Il governo italiano  
184. Il governo italiano sostiene che l’interesse della prima ricorrente  
non corrisponde necessariamente a quello di X. Aggiunge che, se vuole  
assicurarsi che l’interesse di X sia difeso, la Corte può indicare al governo  
convenuto che dovrebbe essere nominato un avvocato per il minore. Inoltre,  
osserva che le decisioni che sono state prese anteriormente alla decisione  
relativa all’adozione di X sono divenute definitive e che, se la Corte dovesse  
riesaminarle oggi in rapporto alla doglianza presentata contro la decisione di  
adozione, contravverrebbe all’articolo 35 della Convenzione. Il governo  
italiano vede in queste decisioni anteriori soltanto dei fatti che dovrebbero  
essere trattati come tali.  
185. Inoltre, il governo italiano sottolinea che non vi è, in Europa, un  
consenso in merito alla tutela dei diritti dei genitori e dei figli al rispetto  
della loro vita famigliare, e precisa che gli Stati contraenti dispongono di un  
ampio margine di apprezzamento a questo proposito. Il governo italiano  
afferma che esistono, nella giurisprudenza della Corte, cause nelle quali è  
stato adottato un approccio che contraddice i principi generali abitualmente  
espressi dalla Corte, cause nelle quali quest’ultima ha svolto il ruolo di una  
giurisdizione di quarto grado e verificato se vi fossero circostanze che  
giustificassero l’allontanamento del minore – il che a suo parere si avvicina  
all’idea di un «esame clinico dei fatti» evocata nell’opinione dissenziente  
allegata alla sentenza della camera , nonché cause nelle quali la Corte ha  
affermato che l’interesse superiore del minore coincideva con quello dei  
genitori biologici.  
186. Sulla questione dell’interesse superiore del minore, il governo  
italiano sottolinea che nei testi internazionali pertinenti il minore si  
considera trascurato quando i suoi genitori non intrattengono con lui le  
relazioni necessarie alla sua educazione o al suo sviluppo, o non gli  
forniscono alcuna assistenza psicologica e materiale. A questo proposito,  
cita i problemi che pone l’affidamento a lungo termine: a suo parere, il  
minore dato in affidamento vive nell’incertezza tra i suoi genitori biologici e  
i suoi genitori sostitutivi, il che comporta problemi quali, ad esempio, dei  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
69  
conflitti di lealtà. Fa riferimento alle sentenze Barnea e Caldararu c. Italia  
(n. 37931/15, 22 giugno 2017) e Paradiso e Campanelli c. Italia, [GC] (n.  
25358/12, 24 gennaio 2017), e argomenta che, secondo alcuni ricercatori ed  
esperti, non si può porre come regola che i legami con la famiglia di origine  
debbano essere preservati, e che dovrebbero esserlo soltanto se il minore nel  
caso in esame ne tragga beneficio. A suo parere, solo le autorità nazionali  
sono in grado di procedere alla valutazione necessaria di tale questione caso  
per caso. La Corte non disporrebbe degli strumenti richiesti per agire in  
qualità di giurisdizione di quarto grado e procedere a un «esame clinico dei  
fatti».  
f) Il governo slovacco  
187. Il governo slovacco sostiene che è perfettamente chiaro che la  
giurisprudenza della Corte tutela in primo luogo la famiglia biologica, e  
ritiene che dare un bambino in affidamento a una famiglia affidataria  
costituisca una misura estrema e che le autorità interne siano tenute ad  
adottare altre misure se queste ultime permettono di giungere allo scopo  
perseguito. Considera in particolare che, se la giustificazione data a una  
decisione è la necessità di tutelare il minore contro un pericolo, l’esistenza  
di tale pericolo deve essere realmente accertata. Al contempo, il governo  
slovacco ritiene che la presa in carico di un minore da parte dell’autorità  
pubblica debba essere considerata una misura temporanea, da sospendere  
non appena le circostanze lo permettono, e qualsiasi misura di esecuzione  
deve, a suo parere, essere conforme allo scopo ultimo di riunire il genitore  
biologico e suo figlio.  
188. Inoltre, il governo slovacco aveva fatto ulteriori osservazioni su un  
caso in cui alcuni cittadini slovacchi sarebbero stati colpiti da misure  
inerenti alla tutela dell’infanzia e sulle preoccupazioni che sarebbero  
sollevate a livello internazionale da misure di tutela dell’infanzia adottate  
dallo Stato convenuto.  
g) Il governo britannico  
189. Il governo britannico sostiene che, in cause come quella presente, la  
Corte dovrebbe, in linea di principio, esaminare l’adeguatezza delle  
procedure e verificare se i motivi addotti dalle autorità nazionali fossero  
sufficienti, invece di procedere a una nuova analisi dei fatti.  
190. Il governo britannico indica che la Corte ha elencato un certo  
numero di fattori identificabili che potrebbero presentare una certa rilevanza  
in questo tipo di cause. Osserva, in particolare, che qualsiasi decisione di  
adozione riveste intrinsecamente un carattere definitivo, e che si deve  
procedere a un bilanciamento degli interessi che, tuttavia, a suo parere,  
dovrà essere guidato dalla prevalenza dell’interesse superiore del minore.  
Da ciò conclude che si deve tenere conto dei legami allacciati dal minore  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
con la sua famiglia de facto e che l’articolo 8 della Convenzione non  
impone alle autorità interne di fare interminabili tentativi di riunificazione  
famigliare.  
191. Sulla questione della sussidiarietà, il governo britannico fa  
riferimento all’articolo 28 della Dichiarazione di Copenaghen, e afferma  
che, in cause come quella presente, si devono prendere in considerazione il  
livello di perizia e di coinvolgimento delle autorità nazionali rispetto a  
quello della Corte, il livello di partecipazione delle parti interessate dal  
processo interno nonché il livello di consenso tra gli Stati contraenti. Ritiene  
che anche la gravità dell’intervento in causa sia un fattore da prendere in  
considerazione, ma che un controllo più scrupoloso non possa comportare  
una nuova valutazione dei fatti, soprattutto se è trascorso un lasso di tempo  
considerevole dalla decisione in esame, e aggiunge che la minoranza della  
camera dà l’impressione di cercare di dimostrare che la Corte dovrebbe  
procedere alla propria valutazione dei fatti di causa invece di operare un  
controllo delle decisioni, soprattutto quando i giudici dissenzienti  
sostengono la necessità di un «esame clinico dei fatti», e suggeriscono che  
la Corte stessa dovrebbe deliberare sul «merito». Il governo britannico  
invita la Grande Camera a respingere questo approccio e aggiunge che,  
come ha precisato la maggioranza della camera, la Corte deve verificare se  
le autorità interne abbiano giustificato le loro decisioni con motivi pertinenti  
e sufficienti, ma che solo tali autorità possono decidere sull’interesse  
superiore del minore.  
h) ADF International  
192. ADF International sostiene che, su scala internazionale, la famiglia  
è riconosciuta come l’entità fondamentale della società, che riveste  
un’importanza particolare per i bambini. Questa organizzazione indica che,  
secondo la giurisprudenza della Corte, le Parti contraenti sono tenute ad  
organizzare i loro servizi di assistenza all’infanzia in modo da agevolare la  
riunificazione della famiglia, a meno che tale riunificazione non metta  
manifestamente in pericolo il benessere del minore. Inoltre, essa sottolinea il  
dovere di mantenere i contatti tra genitori e figli, e di fornire un’assistenza  
pratica alle famiglie.  
i) LAIMMF  
193. Lassociazione italiana dei magistrati per i minori e la famiglia  
(AIMMF) afferma che è importante che il genitore biologico prenda parte  
personalmente, assistito da un avvocato, ai procedimenti dinanzi alle  
autorità interne, come è avvenuto nel caso della prima ricorrente. LAIMMF  
formula delle osservazioni sulla decisione d’urgenza e sottolinea che il  
minore ha anch’egli bisogno dì farsi assistere da un avvocato affinché il suo  
interesse superiore sia tutelato.  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
71  
194. Per di più, lAIMMF afferma che la composizione multidisciplinare  
dell’ufficio di assistenza sociale della contea e del tribunale distrettuale  
costituisce un aspetto particolarmente cruciale e aggiunge che la Corte ha  
formulato un’osservazione analoga nella sentenza Paradiso e Campanelli  
(sopra citata, § 212). Essa vede nella composizione multidisciplinare degli  
organi decisionali un elemento fondamentale di un sistema giudiziario  
adatto ai minori.  
195. Inoltre, lAIMMF considera importante tenere presente che questa  
causa riguarda specificamente X, e che era necessario trovare soluzioni per  
lui tenendo conto della sua vulnerabilità e della sua storia, in particolare di  
ciò che aveva vissuto durante le visite, e dei suoi legami con i genitori  
affidatari. Lorganizzazione conclude, sulla base della sentenza della  
camera, che la maggioranza ha meglio compreso i bisogni di X rispetto ai  
giudici dissenzienti stando a quanto si evince a suo parere dal testo della  
loro opinione. Sarebbe proprio sulla base delle specificità personali e della  
storia di X che le autorità interne sarebbero giunte alla conclusione secondo  
la quale il suo interesse superiore imponeva di rafforzare i legami con i  
genitori affidatari.  
j) Il centro AIRE  
196. Il Centro AIRE invita la Corte a rammentare che la Convenzione è  
uno «strumento vivo» e che si deve tenere conto della natura evolutiva dei  
diritti dei minori come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui  
diritti dell’infanzia.  
197. Per quanto riguarda la valutazione dell’interesse superiore del  
minore, il centro AIRE insiste sull’importanza dell’unità famigliare, nonché  
sul diritto del minore di essere sentito, che sarebbe tutelato dall’articolo 12  
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia. Per quanto  
riguarda le condizioni per l’allontanamento di un minore dai suoi genitori e  
la sua adozione, il centro rammenta i principi pertinenti in materia di  
necessità e proporzionalità, e menziona inoltre il bisogno sia di sicurezza  
che di flessibilità nel diritto, indicando «l’adozione semplice» o  
l’affidamento famigliare a lungo termine come soluzioni sostitutive di una  
«adozione chiusa». Afferma che, in circostanze molto eccezionali, rimanere  
in contatto con i genitori biologici non è nell’interesse superiore del minore  
(ad esempio quando i genitori sono stati a capo di una rete di pedofilia o  
hanno commesso attività di tratta di minori o maltrattamenti seriali su  
minori), ma ritiene che tale conclusione non dovrebbe derivare  
automaticamente dalla decisione che indica che il minore ha bisogno di un  
nucleo famigliare stabile e permanente diverso da quello dei suoi genitori  
biologici.  
198. Il Centro AIRE indica peraltro che i figli di genitori con deficit  
intellettivi vengono in genere allontanati da questi ultimi mentre sono  
ancora lattanti, e che segni di trascuratezza come difficoltà a prendere peso,  
72  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
un ritardo generale nello sviluppo o una incomprensione delle necessità dei  
minori costituiscono a suo parere i più importanti indici di allerta. Aggiunge  
che i genitori che presentano deficit intellettivi hanno diritto a ricevere  
assistenza e precisa che il Commento generale n. 14 (2013) del Comitato dei  
diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite sul diritto del minore a che il suo  
interesse superiore sia una considerazione fondamentale, in particolare,  
sottolinea questo obbligo positivo.  
k) I genitori adottivi  
199. I genitori adottivi di X affermano che la rappresentanza di  
quest’ultimo dinanzi alla Corte solleva una questione fondamentale nel caso  
di specie. Essi argomentano che il principio dell’interesse superiore del  
minore si applica anche alle norme processuali in materia di rappresentanza,  
e indicano che, nella giurisprudenza della Corte, le norme che regolano la  
rappresentanza dei minori sono flessibili e applicate in modo tale che tutti  
gli interessi in gioco siano portati all’attenzione della Corte. Essi ritengono  
che, autorizzare i genitori biologici a rappresentare un minore la cui vita  
famigliare con i genitori affidatari o con i genitori adottivi è protetta, non  
permetta di salvaguardare in maniera effettiva i diritti del minore derivanti  
dalla Convenzione.  
200. I genitori adottivi considerano che la giurisprudenza della Corte  
preveda essenzialmente la «vita famigliare» come una questione di fatto, e  
affermano che, secondo la Corte, è particolarmente importante garantire un  
giusto equilibrio tra l’interesse generale e i numerosi interessi privati in  
gioco quando il minore ha intessuto dei legami famigliari con due famiglie  
diverse. Essi rinviano soprattutto alla sentenza Moretti e Benedetti c. Italia  
(n. 16318/07, 27 aprile 2010). A loro avviso, conviene tenere debitamente  
conto anche degli altri legami che sono sorti tra il minore e, ad esempio i  
suoi fratelli e sorelle.  
201. I genitori adottivi ritengono inoltre che la Corte, nella sua  
giurisprudenza, abbia fatto del principio dell’interesse superiore del minore  
la considerazione principale, nonché l’elemento decisivo nelle cause in  
materia di presa in carico di minori da parte dell’autorità pubblica e di  
adozione. Essi pensano che la Grande Camera dovrebbe, nella fattispecie,  
cercare di combinare la giurisprudenza relativa alla vita famigliare tra il  
minore e i genitori affidatari e quella relativa alla preminenza dell’interesse  
superiore del minore.  
4. Valutazione della Corte  
a) Principi generali  
202. Il primo paragrafo dell’articolo 8 della Convenzione garantisce a  
ogni persona il diritto al rispetto della sua vita famigliare. Secondo la  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
73  
giurisprudenza costante della Corte, per un genitore e suo figlio stare  
insieme rappresenta un elemento fondamentale della vita famigliare, e delle  
misure interne che glielo impediscano costituiscono una ingerenza nel  
diritto tutelato da tale disposizione. Tale ingerenza è incompatibile con  
questo articolo, a meno che non sia «prevista dalla legge», non persegua uno  
o più scopi legittimi con riguardo al paragrafo 2 dell’articolo 8 e non possa  
passare per «necessaria in una società democratica» (si vedano, tra altre, K.  
e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 151, CEDU 2001-VII, e Johansen,  
sopra citata, § 52).  
203. Nel determinare se quest’ultima condizione sia stata rispettata, la  
Corte deve esaminare, alla luce della causa nel suo complesso, se i motivi  
addotti per giustificare il provvedimento contestato fossero pertinenti e  
sufficienti ai fini del paragrafo 2 dell’articolo 8 (si veda, tra molte altre,  
Paradiso e Campanelli, sopra citata, § 179). La nozione di necessità  
implica, inoltre, che l’ingerenza corrisponda a un bisogno sociale imperioso  
e, in particolare, che sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito tenuto  
conto del giusto equilibrio da mantenere tra gli interessi concomitanti in  
gioco (ibidem, § 181).  
204. Per quanto riguarda la vita famigliare di un minore, la Corte  
rammenta che esiste attualmente un ampio consenso anche nel diritto  
internazionale – intorno all’idea che in tutte le decisioni che riguardano dei  
minori il loro interesse superiore debba prevalere (si veda, tra altre,  
Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 135, CEDU 2010).  
Essa sottolinea del resto che, nelle cause in cui sono in gioco questioni di  
affidamento di minori e di restrizioni del diritto di visita, l’interesse del  
minore deve prevalere su qualsiasi altra considerazione (Jovanovic, sopra  
citata, § 77, e Gnahoré c. Francia, n. 40031/98, § 59, CEDU 2000-IX).  
205. Nel contempo, si deve osservare che la ricerca dell’unità famigliare  
e quella del ricongiungimento famigliare in caso di separazione  
costituiscono delle considerazioni inerenti al diritto al rispetto della vita  
famigliare sancito dall’articolo 8. Di conseguenza, qualsiasi autorità  
pubblica che ordini un affidamento avente l’effetto di limitare la vita  
famigliare ha l’obbligo positivo di adottare delle misure volte ad agevolare  
il ricongiungimento della famiglia non appena ciò sia realmente possibile  
(K. e T. c. Finlandia, sopra citata, § 178).  
206. Nelle cause in cui gli interessi del minore e quelli dei suoi genitori  
siano in conflitto, l’articolo 8 esige che le autorità nazionali garantiscano un  
giusto equilibrio tra tutti questi interessi e che, nel farlo, attribuiscano una  
particolare importanza all’interesse superiore del minore che, a seconda  
della sua natura e complessità, può avere la precedenza su quello dei  
genitori (si vedano, ad esempio, Sommerfeld c. Germania [GC], n.  
31871/96, § 64, CEDU 2003-VIII (estratti), e i riferimenti ivi citati).  
207. In generale, da un lato, l’interesse superiore del minore impone che  
i legami tra lo stesso e la sua famiglia siano mantenuti, salvo nei casi in cui  
74  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
quest’ultima si sia dimostrata particolarmente indegna: rompere tale legame  
significa tagliare al figlio le sue radici. Di conseguenza, solo circostanze del  
tutto eccezionali possono portare a una rottura del legame famigliare, e deve  
essere fatto il possibile per mantenere le relazioni personali e, se del caso, al  
momento opportuno, «ricostruire» la famiglia (Gnahoré, sopra citata, § 59).  
Daltra parte, è evidente che garantire al minore uno sviluppo in un  
ambiente sano rientra in tale interesse, e che l’articolo 8 non può autorizzare  
un genitore ad adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo di  
suo figlio (si vedano, tra molte altre, Neulinger e Shuruk, sopra citata, §  
136, Elsholz c. Germania [GC], n. 25735/94, § 50, CEDU 2000-VIII, e  
Maršálek c. Repubblica ceca, n. 8153/04, § 71, 4 aprile 2006). Esiste un  
importante consenso internazionale intorno all’idea che il minore non debba  
essere separato dai genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità  
competenti non decidano, con riserva di revisione giudiziaria e  
conformemente alle leggi e alle procedure applicabili, che tale separazione è  
necessaria nell’interesse superiore del minore (si veda l’articolo 9 § 1 della  
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, riportato nel  
paragrafo 134 supra). Inoltre, sono gli Stati contraenti a dover istituire delle  
garanzie procedurali pratiche ed effettive che permettano di vigilare sulla  
tutela e l’attuazione dell’interesse superiore del minore (si veda  
lOsservazione generale n. 14 (2013) del Comitato dei diritti dell’infanzia  
delle Nazioni Unite sul diritto del minore a che il suo interesse superiore sia  
una considerazione di primaria importanza, paragrafi 85 e 87, citati nel  
paragrafo 136 supra).  
208. Peraltro, in linea di principio, la decisione di presa in carico deve  
essere considerata una misura temporanea, da sospendere non appena le  
circostanze lo permettano, e qualsiasi atto di esecuzione deve essere  
coerente con uno scopo ultimo: unire nuovamente il genitore consanguineo  
e il figlio (si veda, ad esempio, Olsson c. Svezia (n. 1), 24 marzo 1988, § 81,  
serie A n. 130). Lobbligo positivo sopra menzionato di adottare delle  
misure allo scopo di agevolare la riunione della famiglia appena ciò sia  
veramente possibile si impone alle autorità competenti fin dall’inizio del  
periodo di presa in carico e con forza sempre maggiore, ma deve essere  
sempre bilanciato con il dovere di considerare l’interesse superiore del  
minore (si veda, ad esempio, K. e T. c. Finlandia, sopra citata, § 178). In  
questo tipo di cause, l’adeguatezza di una misura si valuta in base alla  
rapidità della sua attuazione, in quanto il passare del tempo può avere  
conseguenze irrimediabili sui rapporti tra il minore e il genitore che non  
vive con lui (si veda, tra altre, S.H. c. Italia, n. 52557/14, § 42, 13 ottobre  
2015). Perciò, un’autorità che sia responsabile di una situazione di rottura  
famigliare in quanto si è sottratta all’obbligo sopra menzionato non può  
fondare la decisione di autorizzazione di un’adozione invocando l’assenza  
di legami tra i genitori e il figlio (Pontes c. Portogallo, n. 19554/09, §§ 92 e  
99, 10 aprile 2012). Per di più, i legami tra i famigliari e le chance di  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
75  
ricongiungimento con esito positivo saranno per forza di cose indeboliti se  
si pongono degli ostacoli che impediscono incontri facili e regolari tra gli  
interessati (Scozzari e Giunta, sopra citata, § 174, e Olsson (n. 1), sopra  
citata, § 81). Tuttavia, quando è trascorso un lasso di tempo considerevole  
da quando il minore è stato preso per la prima volta in carico dall’assistenza,  
linteresse del minore a che la sua situazione famigliare de facto non cambi  
nuovamente può prevalere sull’interesse dei genitori a che la famiglia sia di  
nuovo riunita (K. e T. c. Finlandia, sopra citata, § 155).  
209. Per quanto riguarda la sostituzione dell’affidamento famigliare con  
una misura più severa come la decadenza dalla potestà genitoriale  
accompagnata da una autorizzazione di adozione, che comporta la rottura  
definitiva dei legami giuridici dei genitori con il figlio, si deve rammentare  
che «tali misure devono essere applicate solo in circostanze eccezionali, e se  
giustificate da un’esigenza primaria che riguarda l’interesse superiore del  
minore» (si vedano, ad esempio, Johansen, sopra citata, § 78, e Aune, sopra  
citata, § 66). La natura stessa dell’adozione implica che qualsiasi prospettiva  
reale di reinserimento nella famiglia o di riunificazione della famiglia sia  
esclusa e che l’interesse superiore del minore imponga invece che  
quest’ultimo sia collocato in modo permanente presso una nuova famiglia  
(R. e H. c. Regno Unito, n. 35348/06, § 88, 31 maggio 2011).  
210. Nel determinare se i motivi che hanno giustificato le misure  
controverse fossero pertinenti e sufficienti ai fini del paragrafo 2  
dell’articolo 8 della Convenzione, la Corte terrà conto del fatto che la  
concezione che si ha del carattere opportuno di un intervento delle autorità  
pubbliche nelle cure da prestare a un minore varia da uno Stato all’altro in  
funzione di elementi come le tradizioni relative al ruolo della famiglia e  
all’intervento dello Stato negli affari famigliari, nonché delle risorse che si  
possono destinare a misure pubbliche in questo settore particolare. Resta il  
fatto che la considerazione per linteresse superiore del minore è in ciascuna  
causa di fondamentale importanza. Del resto, non si deve perdere di vista  
che le autorità nazionali beneficiano di rapporti diretti con tutti gli  
interessati, spesso fin da quando le misure di affidamento vengono previste  
o immediatamente dopo la loro attuazione. Da queste considerazioni deriva  
che la Corte non ha il compito di sostituirsi alle autorità nazionali  
nell’esercizio delle loro responsabilità in materia di regolamentazione delle  
questioni inerenti alla presa in carico di minori da parte della pubblica  
autorità e ai diritti dei genitori i cui figli sono stati presi in carico, ma di  
controllare dal punto di vista della Convenzione i provvedimenti emessi da  
tali autorità nell’esercizio del loro potere discrezionale (si vedano, ad  
esempio, K. e T. c. Finlandia, § 154, e Johansen, sopra citata, § 64).  
211. Il margine di apprezzamento lasciato alle autorità nazionali  
competenti varierà così a seconda della natura delle questioni dibattute e  
della gravità degli interessi in gioco come, da una parte, l’importanza di  
proteggere un minore in una situazione ritenuta molto pericolosa per la sua  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
salute o il suo sviluppo e, dall’altra, l’obiettivo di riunire la famiglia appena  
le circostanze lo permetteranno. Pertanto, la Corte riconosce che le autorità  
nazionali godono di un ampio margine di manovra per valutare la necessità  
di prendere in carico un minore (si vedano, ad esempio, K. e T. c. Finlandia,  
sopra citata, § 155, e Johansen, sopra citata, § 64). Tuttavia, questo margine  
non è illimitato. La Corte, in alcuni casi, ha attribuito importanza alla  
questione di stabilire se, prima di disporre l’affidamento di un minore, le  
autorità avessero inizialmente cercato di adottare misure meno drastiche, ad  
esempio di sostegno e di prevenzione, e se tali misure si fossero rivelate  
inutili (si vedano, ad esempio, Olsson (n. 1), sopra citata, §§ 72-74, R.M.S.  
c. Spagna, n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013, e Kutzner c. Germania, n.  
46544/99, § 75, CEDU 2002-I). Si deve esercitare un controllo più rigoroso  
sia sulle restrizioni supplementari, come quelle applicate dalle autorità ai  
diritti e alle visite dei genitori, sia sulle garanzie destinate ad assicurare la  
tutela effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita  
famigliare. Tali restrizioni supplementari comportano il rischio di troncare  
di fatto le relazioni famigliari tra i genitori e un figlio in giovane età (K. e T.  
c. Finlandia, sopra citata, ibidem, e Johansen, sopra citata, ibidem).  
212. Nelle cause in materia di presa in carico da parte della pubblica  
autorità, la Corte esamina anche il processo decisionale seguito dalle  
autorità, allo scopo di determinare se sia stato condotto in modo tale che  
queste ultime abbiano potuto essere informate dei punti di vista e degli  
interessi dei genitori biologici e tenerne debitamente conto, e che i genitori  
abbiano potuto nei tempi previsti esercitare tutti i ricorsi che erano stati loro  
offerti (si vedano, ad esempio, W. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, § 63, serie  
A n. 121, e Elsholz, sopra citata, § 52). È dunque necessario determinare, in  
funzione delle circostanze di ciascun caso di specie, e soprattutto della  
gravità delle misure da adottare, se i genitori siano stati coinvolti nel  
processo decisionale, considerato nel suo complesso, ad un livello  
sufficiente per accordare agli stessi la tutela richiesta dei loro interessi (si  
vedano, ad esempio, W. c. Regno Unito, sopra citata, § 64, T.P. e K.M. c.  
Regno Unito [GC], n. 28945/95, § 72, CEDU 2001-V (estratti), Neulinger e  
Shuruk, sopra citata, § 139, e Y.C. c. Regno Unito, n. 4547/10, § 138, 13  
marzo 2012,). Dalle considerazioni sopra esposte deriva che l’esercizio da  
parte dei genitori biologici di vie legali per ottenere il ritorno del minore  
nella famiglia non può di per sé essere utilizzato contro di loro. Per di più,  
in cause di questo tipo, un ritardo nella procedura rischia sempre di chiudere  
la controversia con un fatto compiuto, ancora prima che il tribunale abbia  
tenuto l’udienza. Ora, un rispetto effettivo della vita famigliare impone che  
le relazioni future tra genitore e figlio siano disciplinate unicamente sulla  
base di tutti gli elementi rilevanti, e non del mero passare del tempo (W. c.  
Regno Unito, sopra citata, § 65).  
213. La questione se il processo decisionale abbia sufficientemente  
tutelato gli interessi di un genitore dipende dalle circostanze proprie di  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
77  
ciascuna causa (si veda, ad esempio, Sommerfeld, sopra citata, § 68). Ai fini  
del suo esame del caso di specie, la Corte osserva che, in quest’ultima  
causa, era chiamata a determinare se fosse necessario disporre una perizia  
psicologica per vagliare la possibilità di fissare delle visite tra il minore e il  
ricorrente. Essa ha osservato che erano in linea di principio le giurisdizioni  
nazionali a dover valutare gli elementi da esse raccolti, compreso il modo in  
cui sono stati accertati i fatti pertinenti (Vidal c. Belgio, 22 aprile 1992, §  
33, serie A n. 235-B). Affermare che le giurisdizioni interne sono sempre  
tenute a chiedere il parere di uno psicologo sulla questione di stabilire se  
accordare un diritto di visita a un genitore che non ha la custodia sarebbe  
andare troppo lontano. In effetti, la risposta a tale questione dipende dalle  
circostanze di ciascuna causa e deve tenere debitamente conto dell’età e  
della maturità del minore interessato (Sommerfeld, sopra citata, § 71).  
b) Applicazione al caso di specie dei principi sopra menzionati  
214. Le parti non contestano e la Corte ritiene stabilito in modo  
inequivocabile che le decisioni controverse pronunciate nel corso del  
procedimento intentato dalla prima ricorrente il 29 aprile 2011 (paragrafo 81  
supra), dalla decisione dell’ufficio di assistenza sociale della contea dell’8  
dicembre 2011 fino a quella del comitato di selezione dei ricorsi della Corte  
Suprema del 15 ottobre 2012, si traducono in una ingerenza nell’esercizio,  
da parte dei ricorrenti, del diritto al rispetto della vita famigliare sancito dal  
paragrafo 1 dell’articolo 8 della Convenzione. Del resto, non viene  
contestato nemmeno che tali decisioni fossero previste dalla legge, ossia la  
legge sulla protezione dell’infanzia (paragrafo 122 supra), e che  
perseguissero degli scopi legittimi, ossia la «tutela della salute o della  
morale» e «dei diritti e delle libertà» di X. La Corte non vede alcun motivo  
per decidere diversamente. Tale ingerenza soddisfaceva dunque due delle  
tre condizioni che permettono, rispetto al paragrafo 2 dell’articolo 8, di  
considerarla come giustificata. Nella fattispecie, la controversia riguarda la  
terza condizione, ossia la questione di stabilire se l’ingerenza fosse  
«necessaria in una società democratica».  
215. Tenendo presenti le limitazioni della portata del suo esame descritte  
nei paragrafi 147 e 148 supra, la Corte si concentrerà sul controllo  
effettuato dal tribunale distrettuale, come esposto nella sua sentenza del 22  
febbraio 2012, divenuta definitiva il 15 ottobre 2012, data in cui il comitato  
di selezione dei ricorsi della Corte Suprema ha respinto il ricorso presentato  
dalla prima ricorrente (paragrafi 98-113, 118 e 121 supra).  
216. La Corte rileva anzitutto che il tribunale distrettuale era composto  
da un giudice di carriera, da un assessore e da uno psicologo. Il tribunale ha  
tenuto un’udienza durata tre giorni, alla quale la prima ricorrente ha  
assistito, accompagnata dal suo avvocato retribuito grazie all’assistenza  
giudiziaria gratuita, e durante la quale sono stati sentiti ventuno testimoni,  
tra cui dei periti (paragrafo 98 supra). Peraltro, il tribunale ha deliberato in  
78  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
qualità di giudice di appello e una procedura simile a quella condotta  
dinanzi a lui si era svolta in precedenza dinanzi all’ufficio di assistenza  
sociale della contea, che aveva una composizione simile alla sua e aveva  
fatto un ragionamento dettagliato quanto il suo (paragrafi 89-95 supra). La  
sua sentenza è stata oggetto di un controllo nell’ambito della procedura di  
autorizzazione di appello intentata dinanzi alla corte d’appello (paragrafi  
114-118 supra), e poi dell’esame operato dal comitato di selezione dei  
ricorsi della Corte Suprema (paragrafi 119-121 supra).  
217. Nella sua sentenza, il tribunale distrettuale ha deciso di non  
revocare l’ordinanza di affidamento di X, di privare la prima ricorrente della  
sua potestà genitoriale nei confronti di X e di autorizzare l’adozione di  
quest’ultimo da parte dei suoi genitori affidatari, sulla base rispettivamente  
degli articoli 4-21 e 4-20 della legge sulla protezione dell’infanzia  
(paragrafo 122 supra). Pur osservando che ha giustificato le sue decisioni  
con una pluralità di motivi, la Corte nota che, in virtù delle disposizioni  
sopra menzionate, l’imposizione delle misure contestate dipendeva in gran  
parte dal grado di capacità del genitore biologico di occuparsi del figlio.  
Perciò, l’articolo 4-21 poneva come condizione preliminare per la revoca  
dell’ordinanza di affidamento la forte probabilità che il genitore fosse  
capace di occuparsi correttamente del figlio. Inoltre, larticolo 4-20  
disponeva che l’adozione poteva essere autorizzata se si riteneva probabile  
che il genitore sarebbe stato definitivamente incapace di occuparsi  
correttamente del figlio.  
218. Il tribunale distrettuale ha analizzato la questione principalmente  
nella parte delle sue motivazioni dedicata alla domanda della ricorrente  
volta a ottenere la revoca dell’ordinanza di affidamento. In sintesi, il  
tribunale ha dichiarato che la situazione dell’interessata era migliorata per  
alcuni aspetti (paragrafo 100 supra), ma ha precisato che X era un bambino  
vulnerabile che aveva reagito in maniera emotiva nelle situazioni di incontro  
madre-figlio (paragrafi 101-102 supra), e ha aggiunto che gli elementi di  
prova raccolti avevano chiaramente dimostrato la persistenza delle  
limitazioni fondamentali presentate dalla prima ricorrente all’epoca in cui la  
corte d’appello aveva deliberato nel quadro del precedente procedimento.  
Ha ritenuto che la capacità dell’interessata di gestire le visite non era  
migliorata: la stessa aveva dichiarato che si sarebbe battuta fino a quando il  
figlio le fosse stato restituito e che non considerava che una visibilità  
mediatica e dei procedimenti giudiziari a ripetizione potessero rivelarsi  
nocivi per il minore (paragrafi 103-104 supra). Inoltre, gli esperti diversi  
dallo psicologo K.M. che avevano deposto dinanzi al tribunale avevano  
raccomandato di non restituire X a sua madre (paragrafo 105 supra).  
Secondo il tribunale distrettuale, nulla giustificava che fossero analizzati in  
modo più approfondito ulteriori argomenti riguardanti la capacità della  
prima ricorrente di occuparsi del figlio dal momento che era in ogni caso  
escluso che X le venisse restituito tenuto conto dei gravi problemi che  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
79  
avrebbe comportato per lui un allontanamento dalla sua famiglia affidataria  
(paragrafo 106 supra).  
219. Deliberando sulla domanda dei servizi di assistenza all’infanzia  
volta a ottenere la decadenza dalla potestà genitoriale della prima ricorrente  
e a far pronunciare l’autorizzazione dell’adozione di X, il tribunale  
distrettuale ha fatto propri i motivi che l’ufficio di assistenza sociale aveva  
esposto a proposito dei criteri alternativi espressi al punto a) dell’articolo 4-  
20 della legge sulla protezione dell’infanzia, ossia che si doveva considerare  
probabile che la prima ricorrente sarebbe stata definitivamente incapace di  
occuparsi correttamente di X o che X avesse sviluppato un attaccamento  
tale nei confronti della sua famiglia affidataria e del suo ambiente che, sulla  
base di una valutazione complessiva, appariva che un allontanamento del  
minore dal suo ambiente avrebbe potuto comportare gravi problemi per  
quest’ultimo (paragrafo 108 supra). Per quanto riguarda le capacità  
genitoriali, si devono rammentare le constatazioni seguenti che aveva fatto  
l’ufficio di assistenza sociale. Tale ufficio aveva concluso che nulla nel  
fascicolo indicava che le capacità genitoriali della prima ricorrente fossero  
migliorate da quando la corte d’appello aveva emesso la sentenza del 22  
aprile 2010, e aveva indicato che l’interessata non si rendeva conto di avere  
trascurato X, e che era incapace di concentrarsi sul figlio e su ciò che era  
meglio per lui. L’ufficio aveva preso atto delle informazioni secondo le  
quali la prima ricorrente si era sposata e aveva avuto un secondo figlio, ma  
non aveva considerato che questo elemento fosse decisivo per quanto  
riguarda la capacità dell’interessata di occuparsi di X, e aveva aggiunto che  
quest’ultimo era un bambino particolarmente vulnerabile che, durante le  
prime tre settimane della sua esistenza era stato vittima di gravi negligenze,  
tali da mettere la sua vita in pericolo. Aveva tenuto conto anche del modo in  
cui si erano svolti gli incontri madre-figlio. Inoltre, poiché X viveva nella  
sua famiglia affidataria da tre anni e non conosceva la prima ricorrente,  
aveva concluso che se X fosse stato restituito alla madre, si sarebbe dovuto  
dimostrare una grande capacità di empatia e di comprensione verso di lui e i  
problemi che avrebbe incontrato. Ora, l’ufficio aveva ritenuto che la prima  
ricorrente e la sua famiglia fossero completamente prive dell’empatia e della  
comprensione richieste (paragrafo 90 supra).  
220. La Corte è perfettamente consapevole dell’interesse superiore del  
minore nel processo decisionale. Il processo che ha portato alla revoca della  
potestà genitoriale e all’autorizzazione dell’adozione dimostra tuttavia che  
le autorità interne non hanno cercato di compiere un vero e proprio esercizio  
di bilanciamento tra gli interessi del minore e quelli della sua famiglia  
biologica (paragrafi 207 e 208 supra), ma si sono concentrate sugli interessi  
del minore invece di sforzarsi di conciliare i due gruppi di interessi in gioco  
e che, per di più, non hanno seriamente previsto la possibilità di una  
riunione tra il minore e la sua famiglia biologica. In questo contesto, la  
Corte, in particolare, non è convinta che le autorità interne competenti  
80  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
abbiano debitamente tenuto conto della potenziale influenza del fatto che,  
nel momento in cui la prima ricorrente aveva chiesto la revoca  
dell’ordinanza di affidamento o, in alternativa, un’estensione del suo diritto  
di visita, stavano avvenendo importanti cambiamenti nella sua vita: durante  
l’estate e l’autunno in cui era stato avviato il procedimento controverso,  
l’interessata si era sposata e aveva avuto un secondo figlio. A questo  
proposito, poiché la decisione del tribunale distrettuale si basa in gran parte  
su una valutazione della mancanza di capacità genitoriali della prima  
ricorrente, la base fattuale dalla quale è stata tratta tale valutazione fa  
emergere parecchie lacune nel processo decisionale.  
221. La Corte osserva che le decisioni in causa sono state prese in un  
contesto in cui vi erano stati pochissimi incontri tra la prima ricorrente e X.  
L’ufficio di assistenza sociale, nella sua decisione del 2 marzo 2009, e la  
corte d’appello, nella sua sentenza del 22 aprile 2010 (che annullava la  
sentenza emessa dal tribunale distrettuale il 19 agosto 2009), si sono basati  
sull’idea che molto probabilmente l’affidamento si sarebbe protratto a lungo  
e che X sarebbe cresciuto nella sua famiglia affidataria (paragrafi 31, 43 e  
75 supra). La corte d’appello ha dichiarato che gli incontri madre-figlio  
potevano perciò servire per mantenere il contatto tra i due affinché  
quest’ultimo conoscesse le sue radici. A suo parere, lo scopo degli incontri  
non era di instaurare una relazione finalizzata a un futuro ritorno del minore  
presso la madre biologica (ibidem). Per quanto riguarda il regime di visita,  
la Corte osserva inoltre che le modalità non erano particolarmente idonee a  
permettere alla prima ricorrente di allacciare liberamente dei legami con X,  
ad esempio per quanto riguarda i luoghi in cui venivano organizzate le visite  
e le persone che vi assistevano. Sebbene spesso tali visite non andassero  
bene, sembra che non sia stato fatto quasi nulla per provare altre modalità di  
organizzazione. In sintesi, la Corte considera che i rari incontri che si sono  
svolti tra i ricorrenti da quando X è stato dato in affidamento famigliare  
abbiano fornito solo pochi elementi che permettano di trarre delle  
conclusioni chiare sulle capacità genitoriali della prima ricorrente.  
222. Inoltre, la Corte ritiene significativo che non sia stato prodotto  
alcun rapporto peritale aggiornato dopo quelli che erano stati ordinati nel  
corso dei procedimenti condotti tra il 2009 e il 2010 riguardanti la presa in  
carico del minore da parte dell’autorità pubblica, ossia il rapporto redatto  
dalla psicologa B.S. e dalla terapeuta famigliare E.W.A., che i servizi di  
assistenza all’infanzia avevano richiesto e che aveva ad oggetto le reazioni  
di X agli incontri madre-figlio dall’inizio del mese di settembre 2009  
(paragrafo 58 supra), nonché il rapporto della psicologa M.S., che la corte  
d’appello aveva incaricato il 15 novembre 2009 (paragrafo 61 supra). Il  
primo rapporto risaliva al 20 febbraio 2010 e il secondo al 3 marzo 2010  
(paragrafi 62 e 63 supra rispettivamente). All’epoca in cui è stata  
pronunciata la sentenza del tribunale distrettuale, il 22 febbraio 2012, questi  
due rapporti datavano di due anni. Certamente, a fianco di altri testimoni, tra  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
81  
cui alcuni famigliari, le psicologhe B.S. e M.S. avevano anch’esse fatto  
delle deposizioni all’udienza tenuta dal tribunale distrettuale nel 2012  
(paragrafo 98 supra). Tuttavia, le due psicologhe in questione non avevano  
proceduto ad alcun esame dopo quelli che erano stati effettuati prima della  
redazione dei loro rapporti, che risalivano all’inizio del 2010, e soltanto uno  
di tali rapporti, quello della psicologa M.S., era basato sulle osservazioni  
dell’interazione tra i ricorrenti, fatte in occasione di due sole visite  
(paragrafo 63 supra).  
223. La Corte non perde di vista il fatto che i servizi di assistenza  
all’infanzia hanno chiesto alla prima ricorrente, a proposito della sua nuova  
famiglia, delle informazioni che l’interessata si è apparentemente rifiutata di  
fornire (paragrafi 85 e 115 supra). Ciò premesso, essa osserva che  
l’avvocato della prima ricorrente aveva espressamente chiesto una nuova  
perizia, ma che la corte d’appello ha respinto la domanda (paragrafi 114 e  
118 supra). Nemmeno il tribunale distrettuale aveva ordinato d’ufficio una  
nuova perizia nel corso del procedimento condotto dinanzi ad esso. Anche  
se, in linea di principio, spetta alle autorità interne pronunciarsi sulla  
necessità dei rapporti peritali (si veda, ad esempio, Sommerfeld, sopra citata,  
§ 71), la Corte ritiene che l’assenza di una perizia recente abbia  
notevolmente ristretto la valutazione dei fatti della nuova situazione della  
prima ricorrente, e delle sue capacità genitoriali all’epoca considerata. In  
queste condizioni, contrariamente a quanto il tribunale distrettuale sembra  
lasciar intendere, non si può ragionevolmente rimproverare all’interessata di  
non avere compreso che dei procedimenti giudiziari a ripetizione potevano,  
a lungo termine, rivelarsi dannosi per il minore (paragrafi 104 e 218 supra).  
224. Inoltre, dal ragionamento esposto dal tribunale distrettuale risulta  
che quest’ultimo ha valutato le capacità genitoriali della prima ricorrente  
tenendo conto in modo particolare dei bisogni di cure speciali di X in  
considerazione della vulnerabilità di quest’ultimo. Ora, se la vulnerabilità di  
X era stato un motivo fondamentale nella decisione iniziale di collocarlo in  
una famiglia affidataria (si vedano, ad esempio, i paragrafi 31 e 42 supra),  
la sentenza del tribunale distrettuale non indicava in che modo la  
vulnerabilità fosse potuta perdurare sebbene X vivesse presso la famiglia  
affidataria da quando aveva solo tre settimane di vita. Inoltre, nella sentenza  
veniva analizzata solo in maniera sibillina la natura di tale vulnerabilità, in  
quanto il tribunale si era limitato alla breve descrizione che ne avevano fatto  
i periti, ossia che X era sottoposto a stress, che aveva bisogno di molta  
calma, sicurezza e sostegno, e che esprimeva una certa resistenza e  
rassegnazione quando doveva incontrare la prima ricorrente, in particolare  
di fronte agli eccessi emotivi di quest’ultima (paragrafi 101 102 supra).  
Secondo la Corte, alla luce della gravità degli interessi in gioco, spettava  
alle autorità competenti valutare la vulnerabilità di X in maniera più  
approfondita nel corso del procedimento in questione.  
225. In queste condizioni, tenuto conto in particolare del carattere  
82  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
limitato degli elementi che si possono ricavare dagli incontri madre-figlio  
che sono stati organizzati (paragrafo 221 supra), e del fatto che, nonostante  
la nuova situazione famigliare della prima ricorrente, non è stata richiesta  
alcuna nuova perizia sulle capacità genitoriali, anche se si trattava di un  
punto fondamentale della valutazione del tribunale distrettuale (paragrafi  
222 223 supra), e vista altresì l’assenza di motivazione sulla persistenza  
della vulnerabilità di X (paragrafo 224 supra), la Corte considera che il  
processo all’origine della decisione controversa del 22 febbraio 2012 non  
sia stato condotto in modo tale da tenere debitamente conto di tutti i punti di  
vista e gli interessi dei ricorrenti. Essa ritiene pertanto che il procedimento  
in causa non abbia presentato garanzie proporzionate alla gravità  
dell’ingerenza e degli interessi in gioco.  
226. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte conclude che vi è stata  
violazione dell’articolo 8 della Convenzione nei confronti dei due ricorrenti.  
II. SULL’APPLICAZIONE  
DELL’ARTICOLO  
41  
DELLA  
CONVENZIONE  
227. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in  
modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se  
del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»  
A. Danno  
228. I ricorrenti chiedono ciascuno la somma di 25.000 euro (EUR) per  
il danno morale.  
229. Il Governo prega la Corte, se dovesse constatare una violazione, di  
accordare un’equa soddisfazione entro i limiti fissati dall’articolo 41 della  
Convenzione.  
230. La Corte ritiene appropriato, nel caso di specie, accordare alla  
prima ricorrente una somma per l’angoscia e lo sconforto che deve avere  
provato a causa della procedura con cui aveva cercato di ottenere la  
restituzione di X e della procedura con la quale i servizi di assistenza  
all’infanzia avevano chiesto la decadenza dalla sua potestà genitoriale nei  
confronti di X, nonché l’autorizzazione dell’adozione di quest’ultimo. Essa  
accorda alla prima ricorrente la somma di 25.000 EUR a questo titolo. Per  
quanto riguarda X, avuto riguardo all’età che aveva all’epoca considerata e  
al fatto che egli non ha vissuto le procedure in questione allo stesso modo  
della prima ricorrente, la Corte ritiene che una constatazione di violazione  
possa costituire un’equa soddisfazione sufficiente.  
B. Spese  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
83  
231. I ricorrenti chiedono inoltre 50.000 EUR per le spese sostenute  
dinanzi ai giudici interni e dinanzi alla camera, e 9.564 EUR per quelle  
sostenute dinanzi alla Grande Camera.  
232. Il Governo prega la Corte, se dovesse constatare che vi è stata una  
violazione, di accordare un’equa soddisfazione entro i limiti fissati  
dall’articolo 41 della Convenzione.  
233. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il  
rimborso delle spese solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la  
necessità, e il loro importo sia ragionevole.  
234. Nella fattispecie, tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei  
criteri sopra esposti, la Corte respinge la domanda presentata a titolo delle  
spese sostenute nell’ambito dei procedimenti interni e del procedimento  
dinanzi alla camera, in quanto i ricorrenti non hanno dimostrato la realtà di  
tali spese. Per quanto riguarda quelle sostenute dinanzi alla Grande Camera,  
essa osserva che, ad eccezione delle spese di viaggio, la domanda è fondata  
su un patto di quota litis ai sensi del quale la prima ricorrente si è impegnata  
a versare al suo avvocato 9.000 EUR in caso di «esito positivo dinanzi alla  
Corte europea dei diritti dell’uomo». Questo tipo di accordi, che fanno  
nascere obblighi soltanto tra l’avvocato e il suo cliente, non possono  
vincolare la Corte, che deve valutare il livello delle spese da rimborsare non  
soltanto rispetto alla realtà delle spese sostenute, ma anche rispetto al  
carattere ragionevole delle stesse (si veda, ad esempio, Iatridis c. Grecia  
(equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 55, CEDU 2000-XI). Perciò la  
Corte fonderà la propria valutazione sull’esame degli altri elementi forniti  
dai ricorrenti a sostegno delle loro pretese. Ai sensi dell’articolo 60 § 2 del  
regolamento, qualsiasi richiesta presentata a titolo dell’articolo 41 della  
Convenzione deve essere quantificata, ripartita per voci e accompagnata dai  
necessari documenti giustificativi; in caso contrario, la Corte può respingere  
in tutto o in parte la domanda (si vedano, tra altre, A, B e C c. Irlanda [GC],  
n. 25579/05, § 281, CEDU 2010). Nel caso di specie, non essendo stata  
contestata la richiesta, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di  
9.350 EUR per il procedimento dinanzi alla Grande Camera. Tenuto conto  
delle circostanze, essa ritiene opportuno versare tale somma soltanto alla  
prima ricorrente.  
C. Interessi moratori  
235. . La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori  
sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della  
Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,  
1. Respinge, con quindici voti contro due, l’eccezione preliminare sollevata  
84  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
dal Governo;  
2. Dichiara, con tredici voti contro quattro, che vi è stata violazione  
dell’articolo 8 della Convenzione nei confronti dei due ricorrenti;  
3. Dichiara, con sedici voti contro uno, che la constatazione di una  
violazione costituisce di per sé un’equa soddisfazione sufficiente per il  
danno morale subito dal secondo ricorrente;  
4. Dichiara, con tredici voti contro quattro,  
a) che lo Stato convenuto deve versare alla prima ricorrente, entro tre  
mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva  
conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme  
seguenti, da convertire in corone norvegesi (NOK) al tasso  
applicabile alla data del pagamento:  
i. 25.000 EUR (venticinquemila euro), più l’importo  
eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma, per  
danno morale;  
ii. 9.350 EUR (novemilatrecentocinquanta euro), più l’importo  
eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma, per le  
spese;  
b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento,  
tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad  
un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento  
marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel  
periodo, aumentato di tre punti percentuali;  
5. Respinge, all’unanimità, la domanda di equa soddisfazione per il resto.  
Fatta in francese e in inglese, poi pronunciata in pubblica udienza al  
Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 10 settembre 2019.  
Søren Prebensen  
Cancelliere aggiunto  
Linos-Alexandre Sicilianos  
Presidente  
Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2  
della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione delle opinioni  
separate seguenti:  
opinione concordante del giudice Ranzoni, alla quale aderiscono i  
giudici Yudkivska, Kūris, Harutyunyan, Paczolay e Chanturia;  
opinione concordante del giudice Kūris;  
opinione dissenziente comune ai giudici Kjølbro, Poláčková, Koskelo  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA  
85  
e Nordén;  
opinione dissenziente comune ai giudici Koskelo e Nordén.  
L.A.S.  
S.C.P.  
86  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE  
OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE RANZONI,  
ALLA QUALE ADERISCONO I GIUDICI YUDKIVSKA,  
KŪRIS, HARUTYUNYAN, PACZOLAY E CHANTURIA  
(Traduzione)  
I. Introduzione  
1. Ho votato con la maggioranza per la constatazione di una violazione  
dell'articolo 8 della Convenzione. Tuttavia, sono parzialmente in disaccordo  
con la motivazione che, a mio parere, non analizza sufficientemente le  
principali problematiche che hanno giustificato il rinvio della causa dinanzi  
alla Grande Camera. A questo proposito, la maggioranza ha optato per un  
approccio eccessivamente ristretto, che sfocia in una constatazione di  
violazione «procedurale» molto limitata.  
2. Il presente caso può essere sintetizzato come segue. Il 25 settembre  
2008 la prima ricorrente diede alla luce un figlio, X, il secondo ricorrente.  
La stessa visse poi insieme a lui in un centro famigliare. Il 17 ottobre 2008  
le autorità disposero l’affidamento urgente del bambino ad una famiglia e  
decisero di accordare alla madre un diritto di visita per un massimo di  
un’ora e mezza a settimana. Con una decisione dell'ufficio di assistenza  
sociale della contea del 2 marzo 2009, il bambino fu posto in affidamento  
famigliare ordinario e il regime di visita della madre fu portato a sei visite di  
due ore all'anno. Tale decisione fu annullata dal tribunale distrettuale ma,  
con sentenza del 22 aprile 2010, la corte d'appello confermò la decisione di  
affidamento d’ufficio che era stata presa dall'ufficio di assistenza sociale  
della contea e ridusse il diritto di visita della madre a quattro visite di due  
ore all'anno. Il minore rimase in affidamento famigliare fino a quando  
l'ufficio di assistenza sociale decise, l'8 dicembre 2011, di far decadere la  
madre dalla potestà genitoriale e di autorizzare i genitori affidatari ad  
adottare il bambino. La prima ricorrente interpose appello dinanzi al  
tribunale distrettuale, che confermò la decisione il 22 febbraio 2012, e  
quest’ultima divenne definitiva con la decisione del comitato di selezione  
dei ricorsi della Corte Suprema in data 15 ottobre 2012.  
3. Mentre la maggioranza concentra la propria motivazione sul  
procedimento che ha portato alla decisione dell'ufficio di assistenza sociale  
della contea dell'8 dicembre 2011 e, in particolare, sulla sentenza emessa dal  
tribunale distrettuale il 22 febbraio 2012, le «vere» questioni che a mio  
parere dovevano essere affrontate riguardavano il procedimento anteriore a  
tali decisioni e la situazione giuridica della Norvegia.  
II. Le carenze che hanno caratterizzato il periodo anteriore a  
dicembre 2011  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE  
87  
4. Secondo la giurisprudenza della Corte, una decisione di presa in  
carico deve essere considerata una misura temporanea e, in linea di  
principio, deve essere coerente con uno scopo ultimo: unire nuovamente il  
genitore consanguineo e il figlio (paragrafi 207 208 della sentenza). Nel  
caso di specie, tuttavia, il procedimento interno ha ignorato fin dall’inizio  
questo scopo ultimo. Il 21 novembre 2008, due mesi dopo la nascita del  
bambino e un mese dopo l'emissione dell'ordinanza di affidamento  
d’urgenza, l'ufficio per l'infanzia, la gioventù e gli affari di famiglia dichiarò  
che il bambino aveva bisogno di «adulti stabili che potessero prendersi cura  
di lui» (paragrafo 30). Sette giorni dopo il comune, nella sua richiesta di  
ordinanza di affidamento, ipotizzò «che l’affidamento in questione sarebbe  
diventato a lungo termine e che X sarebbe probabilmente cresciuto nella  
famiglia affidataria» e, inoltre, che le capacità materne della prima  
ricorrente sarebbero rimaste «limitate» (paragrafo 31).  
5. Anche in questa fase iniziale, le autorità non perseguivano lo scopo di  
riunire il minore e sua madre. Nella sua decisione del 2 marzo 2009, ossia  
quattro mesi e mezzo dopo l'emissione dell'ordinanza di affidamento  
d’urgenza, l'ufficio prevedeva che il minore sarebbe cresciuto presso la sua  
famiglia affidataria, e sottolineava che ciò significava «che i genitori  
affidatari di X sarebbero diventati suoi genitori psicologici e che il regime di  
visita avrebbe dovuto essere definito in modo tale da evitare di pregiudicare  
il processo di attaccamento [tra i genitori affidatari e il minore], che era già  
ben avviato» (paragrafo 43). Il 22 aprile 2010 diciotto mesi dopo  
l'emissione dell’ordinanza di affidamento d’urgenza – la maggioranza della  
corte d'appello ha confermato che lo scopo delle visite non era quello di  
stabilire una relazione finalizzata al futuro ritorno del bambino presso la  
madre biologica (paragrafo 75).  
6. Per di più, le autorità non hanno minimamente agevolato  
l'instaurazione di buoni rapporti tra madre e figlio. Al contrario, le visite  
erano estremamente limitate inizialmente sei e poi quattro visite di due ore  
all'anno e dovevano avvenire sotto sorveglianza e in presenza della madre  
affidataria, a volte anche a casa della famiglia affidataria. In tali circostanze,  
è chiaro che questi incontri non hanno permesso di instaurare un clima  
positivo né di agevolare il minimo riavvicinamento tra madre e figlio.  
L'argomentazione delle autorità secondo la quale il minore reagirebbe in  
maniera meno emotiva e la qualità dei contatti migliorerebbe se gli incontri  
diventassero meno frequenti (paragrafo 75) non può che essere cinica.  
7. Le autorità nazionali non hanno mai considerato il collocamento del  
minore nella famiglia affidataria come una misura temporanea che  
perseguiva lo scopo ultimo di riunire madre e figlio, e non si sono  
seriamente impegnate a sostenere la prima ricorrente al fine di migliorare le  
sue capacità materne. A questo riguardo, esse hanno ignorato la  
giurisprudenza della Corte e si sono sottratte agli obblighi cui erano  
rispettivamente tenute.  
88  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE  
8. La posizione delle autorità è coerente con il diritto interno, che  
stabilisce una soglia molto bassa per la decisione di affidare un bambino  
all'autorità pubblica, ma una soglia estremamente alta per quella di porre  
fine alla presa in carico (si veda, in particolare, l'articolo 4-21 della legge  
sulla protezione dell'infanzia, menzionata al paragrafo 122). Affinché  
l'ordinanza che dispone l’affidamento sia revocata, i genitori devono  
dimostrare che è «molto probabile» che saranno in grado di prendersi cura  
adeguatamente del bambino. Tale requisito è problematico alla luce della  
giurisprudenza della Corte e dell'obbligo che ha lo Stato di adottare misure  
per agevolare il ricongiungimento famigliare non appena ciò sia realmente  
possibile (paragrafo 208). Per di più, la legge sulla protezione dell'infanzia  
sembra conferire alle autorità un potere discrezionale illimitato. Inoltre,  
anche se in un caso specifico i genitori riuscissero a soddisfare questo  
requisito, i loro tentativi sarebbero inutili se «il bambino avesse sviluppato  
con le persone che condividono la sua vita e con il suo ambiente circostante  
un attaccamento tale (...) che un allontanamento (...) dal suo ambiente  
potrebbe causargli gravi problemi (si veda, anche in questo caso, l'articolo  
4-21 della legge). In altre parole, il semplice passare del tempo rende più  
improbabile la prospettiva di una revoca dell'ordinanza di affidamento.  
III. Lapproccio della maggioranza e la mia opinione sulla causa  
9. La maggioranza basa la propria motivazione sull’analisi del  
procedimento del 2011-2012 che ha portato alla decadenza dalla potestà  
genitoriale della prima ricorrente sul figlio e all’autorizzazione  
dell’adozione di quest’ultimo. Più precisamente, la maggioranza centra il  
suo esame sul controllo effettuato dal tribunale distrettuale, che ha portato  
alla sua decisione del 22 febbraio 2012 (paragrafo 215). La sentenza,  
tuttavia, non esamina le carenze relative al periodo compreso tra l'emissione  
dell'ordinanza di affidamento d'urgenza nell'ottobre 2008 e la decisione  
dell'ufficio di assistenza sociale della contea nel dicembre 2011. Le cita  
brevemente nei paragrafi 220 e 221, ma solo per spiegare le lacune che  
hanno caratterizzato il procedimento dinanzi al tribunale distrettuale nel  
2012, compreso il fatto che i rari incontri che avevano avuto luogo tra i  
ricorrenti hanno fornito solo pochi elementi da cui trarre conclusioni chiare  
sulle capacità genitoriali della madre. Questo aspetto, unitamente alla  
mancanza di relazioni peritali aggiornate, ha portato la maggioranza a  
concludere che il processo decisionale che ha condotto alla decisione del  
tribunale distrettuale del 22 febbraio 2012 è stato lacunoso, e che vi è stata  
pertanto una violazione procedurale dell’articolo 8 della Convenzione.  
10. Ritengo che la constatazione di una violazione dell'articolo 8 non sia  
facilmente conciliabile con un approccio così ristretto e avrei preferito una  
valutazione della causa più ampia, che consenta di analizzare il «quadro  
generale».  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE  
89  
11. La sentenza si limita a esaminare il processo decisionale dinanzi al  
tribunale distrettuale che, il 22 febbraio 2012, ha confermato la decisione  
dell'ufficio di assistenza sociale della contea di privare la prima ricorrente  
della sua potestà genitoriale e di autorizzare l'adozione. Tuttavia, sebbene il  
processo decisionale dinanzi al tribunale distrettuale possa essere stato  
lacunoso, dovrebbe essere riconosciuto che in questa fase anche se il  
bambino viveva già da tre anni e quattro mesi presso i suoi genitori  
affidatari l’organo giudiziario interno era in una certa misura vincolato, a  
causa dei fatti e dei procedimenti precedenti, e per effetto del semplice  
passare del tempo. In un certo senso, si trovava di fronte ad un fatto  
compiuto. In quel momento, un esercizio di bilanciamento tra gli interessi  
del minore e quelli della sua famiglia biologica avrebbe inevitabilmente  
portato a lasciare il minore presso la famiglia affidataria. Come confermato  
dagli esperti e come ammesso dal tribunale, il bambino aveva sviluppato nei  
confronti dei suoi genitori affidatari, del fratello e dell'ambiente della sua  
famiglia affidataria un attaccamento tale che doverli lasciare gli avrebbe  
causato seri problemi, poiché era all'interno della sua famiglia affidataria  
che aveva principalmente sviluppato un senso di sicurezza e appartenenza, e  
vedeva nei genitori affidatari i suoi genitori psicologici (si veda, in  
particolare, il paragrafo 106 della sentenza).  
12. La Corte non dovrebbe ignorare la realtà della vita e non dovrebbe  
optare per una valutazione formalistica della decisione del tribunale  
distrettuale del 22 febbraio 2012, né esagerare l'importanza, in particolare,  
della mancanza di relazioni peritali aggiornate. Si può infatti dubitare  
seriamente che un nuovo rapporto sulle capacità della madre, all’epoca,  
avrebbe potuto prevalere sull’interesse superiore del minore a rimanere a  
vivere presso i genitori affidatari. Le principali carenze, che sono di  
responsabilità delle autorità, non si sono verificate durante il procedimento  
condotto nel 2011-2012, ma piuttosto nelle fasi precedenti.  
13. La sentenza non esamina direttamente queste lacune principali, in  
quanto manca la competenza richiesta (paragrafo 147). Se, a rigor di  
termini, è vero che la Corte non è competente per esaminare in quanto tale  
la compatibilità con l'articolo 8 della Convenzione delle decisioni che erano  
anteriori alla sentenza della corte d'appello del 22 aprile 2010 o che sono  
stati controllate da questa sentenza, ciò non esclude comunque la possibilità  
che queste lacune precedenti siano esaminate direttamente.  
14. La maggioranza (rinviando a Jovanovic c. Svezia, n. 10592/12, § 73,  
22 ottobre 2015, e a Mohamed Hasan c. Norvegia, n. 27496/15, § 121, 26  
aprile 2018) ammette nel paragrafo 148 che, nel suo controllo della  
procedura relativa alle decisioni emesse nel 2011-2012, la Corte era tenuta a  
ricollocare tale procedura e tali decisioni nel loro contesto, il che significa  
per forza di cose che essa ha dovuto, in una certa misura, interessarsi alle  
procedure e alle decisioni anteriori. Se accetto questa affermazione in  
quanto tale, non sono d'accordo con la visione ristretta che ha la  
90  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE  
maggioranza dei «procedimenti connessi» e la sua interpretazione restrittiva  
dell’espressione «una certa misur.  
15. La sentenza limita il suo esame al processo decisionale che riguarda  
direttamente la decisione del tribunale distrettuale del 22 febbraio 2012. A  
mio avviso, la Corte avrebbe dovuto analizzare l'intero processo nel corso  
del quale i vari procedimenti si sono concatenati per portare infine alla  
decisione impugnata. In una causa come questa in particolare, questo  
«processo» dovrebbe essere considerato in modo più ampio. Riguarda non  
solo il procedimento giudiziario definitivo, ma anche i precedenti  
procedimenti dinanzi alle autorità amministrative che erano intrinsecamente  
collegati alla procedura che avrebbe portato in seguito alla decisione  
impugnata. Pertanto, i « procedimenti connessi» dovrebbero comprendere  
tutti gli atti, le omissioni e le decisioni pertinenti delle autorità che hanno  
aperto la strada alle decisioni giudiziarie definitive, hanno costituito la base  
fattuale e/o giuridica da cui tali decisioni non possono essere separate e in  
larga misura ne hanno predeterminato l’esito.  
16. A questo riguardo, la Corte ha dichiarato in cause precedenti che la  
necessità dell’ingerenza doveva essere esaminata alla luce della causa nel  
suo complesso (si veda, ad esempio, Paradiso e Campanelli c. Italia [GC],  
n. 25358/12, § 179, 24 gennaio 2017). La Corte non può accontentarsi di  
esaminare isolatamente le decisioni censurate (Olsson c. Svezia (n. 1), 24  
marzo 1988, § 68, serie A n. 130). Le decisioni relative alla revoca della  
potestà genitoriale della prima ricorrente e all'autorizzazione dell'adozione  
devono pertanto essere ricontestualizzate, il che significa, a mio avviso, che  
devono essere direttamente ricondotte al procedimento precedente, nonché  
ai fatti corrispondenti. Mi sembra che l'espressione «la causa nel suo  
complesso» dovrebbe, almeno nelle circostanze del caso di specie, essere  
intesa in questo senso ampio, vale a dire che non si limita al procedimento  
giudiziario definitivo, ma comprende, invece, l’intero processo che riguarda  
una determinata causa e le conseguenze effettive delle decisioni prese  
durante tale processo.  
17. Questo approccio trova sostegno nella giurisprudenza della Corte.  
Esaminiamo dunque in quale misura, in altre cause, la Corte si è interessata  
ai «procedimenti connessi».  
18. Nella causa Gnahoré c. Francia (n. 40031/98, CEDU 2000-IX), il  
ricorso è stato presentato nel 1997 e riguardava, tra l'altro, la doglianza di un  
padre che lamentava che la sua domanda di revoca di una ordinanza di  
affidamento fosse stata respinta, con decisione adottata nel 1996. Ora,  
l’esame della Corte non si è limitato a questa procedura, ma ha incluso  
espressamente anche l'ordinanza di affidamento iniziale, del 1992, le misure  
successive e vari rinnovi dell'ordinanza di affidamento (ibidem, §§ 56-58).  
19. Nella causa K. e T. c. Finlandia ([GC], n. 25702/94, CEDU  
2001-VII), due minori sono stati oggetto di una presa in carico d’urgenza  
nel giugno 1993 e, un mese dopo, di una presa in carico «ordinaria» da parte  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE  
91  
dell'autorità pubblica. Se queste ultime decisioni sono state confermate dai  
tribunali, nessun ricorso è stato invece presentato contro le prime. La Corte  
ha ammesso che le decisioni di presa in carico d'urgenza erano state  
confermate nel momento in cui erano state commutate in decisioni di presa  
in carico ordinaria, il che aveva dispensato i ricorrenti dal presentare un  
ricorso separato (ibidem, § 145). Pertanto, essa ha anche esaminato le  
decisioni di affidamento d'urgenza, anche se era stata investita del ricorso  
più di un anno dopo l'emissione di tali decisioni, e anche se ha ritenuto che  
esistessero delle differenze di merito e di procedura tra questi due  
procedimenti, e nonostante le relative decisioni fossero di natura diversa.  
20. Nella causa Zhou c. Italia (n. 33773/11, 21 gennaio 2014), la  
ricorrente contestava l’adozione di suo figlio, che era stata disposta dai  
tribunali nel 2010. La Corte ha tuttavia considerato che la questione decisiva  
nella fattispecie consistesse nel determinare se, prima di troncare il legame  
di filiazione materna, le autorità nazionali avessero adottato tutte le misure  
necessarie e appropriate che si potevano ragionevolmente esigere dalle  
stesse affinché il minore potesse condurre una vita famigliare normale  
all’interno della propria famiglia (ibidem, § 49). Essa ha dunque esaminato  
tutte le decisioni che avevano precedentemente preso le autorità  
relativamente al collocamento del minore nella famiglia affidataria e al  
diritto di visita della madre.  
21. Nella causa Jovanovic (sopra citata), la Corte ha iniziato dichiarando  
irricevibili le doglianze relative alla decisione di affidare il minore  
all'autorità pubblica. Tuttavia, nella sua valutazione delle doglianze relative  
alla successiva decisione di non porre fine alla presa in carico, la Corte ha  
comunque esaminato in dettaglio il procedimento che aveva portato alla  
prima ordinanza di affidamento e ha concluso che la decisione delle autorità  
nazionali di dare in affidamento il minore d’ufficio era «chiaramente  
giustificata» (ibidem, § 78). Pertanto, la Corte non si è limitata a ricollocare  
queste ultime decisioni nel semplice contesto del precedente procedimento,  
ma ha preso una posizione esplicita per quanto riguarda la giustificazione  
delle decisioni anteriori, anche se aveva dichiarato irricevibili le relative  
doglianze.  
22. Infine, recentemente, nella causa Mohamed Hasan (sopra citata), la  
Corte ha innanzitutto limitato il proprio esame al procedimento relativo alla  
decadenza dalla potestà genitoriale e all'adozione, dichiarando che il  
precedente procedimento relativo all’affidamento era pertinente solo nella  
misura in cui la Corte doveva analizzarlo ai fini del suo esame della  
procedura successiva. Tuttavia, in una sorta di obiter dictum, la Corte ha  
dichiarato che non vi era alcun motivo per supporre che le questioni  
procedurali sollevate dalla precedente procedura di affidamento avessero  
avuto conseguenze tali sulla successiva procedura di adozione «o [sul]la  
causa nel suo complesso, che fosse stato necessario per la Corte esaminarle  
successivamente, durante l’esame delle doglianze formulate dalla ricorrente  
92  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE  
contro la decadenza dalla potestà genitoriale e l'adozione» (ibidem, § 151).  
23. Il criterio sopra menzionato, invece, viene rispettato nel caso di  
specie. Il precedente procedimento di affidamento, condotto dal 2008 al  
2011, ha effettivamente avuto un impatto significativo sulle decisioni che  
sono state prese nel successivo procedimento del 2011-2012, e la Corte ha  
dovuto pertanto esaminarli in seguito, nella fase dell’esame delle doglianze  
presentate dai ricorrenti contro la decadenza dalla potestà genitoriale e  
l’adozione.  
24. In una situazione di questo tipo, la Corte è tenuta a verificare  
attentamente, come indicato tra l'altro nella causa Zhou sopra menzionata,  
se le autorità interne, prima di troncare il legame di filiazione tra il genitore  
e il figlio, abbiano adottato tutte le misure necessarie e adeguate che ci si  
poteva ragionevolmente aspettare dalle stesse affinché il minore potesse  
condurre una normale vita famigliare all'interno della propria famiglia. Nel  
fare ciò, essa deve tenere conto di tutti i procedimenti precedenti che erano  
intrinsecamente collegati a tale decisione finale, indipendentemente dal fatto  
che tali decisioni precedenti siano state ufficialmente adottate nello stesso  
quadro formale della procedura di adozione o, al contrario, in un  
procedimento separato anteriore a quest’ultima.  
25. Come sopra indicato, nel caso di specie le autorità fin dall’inizio non  
hanno perseguito l'obiettivo di riunire il bambino e sua madre, pensando  
invece fin da subito che il bambino sarebbe cresciuto nella sua famiglia  
affidataria. Questa ipotesi implicita si ritrova come un filo conduttore in  
tutte le fasi del procedimento a partire dall'emissione dell'ordinanza di  
affidamento d'urgenza. La decisione adottata dal tribunale distrettuale il 22  
febbraio 2012 quando il minore viveva già da tre anni e quattro mesi con i  
genitori affidatari sembra essere stata semplicemente la conseguenza  
«automatica» e «inevitabile» di tutti i fatti e le decisioni precedenti. In altri  
termini, le lacune che si sono verificate a partire dall'ottobre 2008 hanno  
portato a concludere de facto nel 2011-2012 che la relazione tra i ricorrenti  
fosse stata interrotta.  
26. Questo aspetto costituisce anche un elemento fondamentale  
dell’opinione dissenziente allegata alla sentenza della camera. La minoranza  
sottolineava che le decisioni di dare il minore in affidamento avevano  
«inesorabilmente portato a quelle che [avevano] condotto all'adozione, che  
[erano] la causa del tempo trascorso che [era] talmente pregiudizievole per  
la riunificazione di un nucleo famigliare, che [avevano] influenzato nel  
tempo la determinazione dell'interesse superiore del minore e [avevano]  
posto la prima ricorrente in una posizione che era inevitabilmente in  
contrasto con quella delle autorità che avevano disposto e successivamente  
prorogato l’affidamento, e anche con quella dei genitori affidatari, che  
avevano interesse a favorire la loro relazione con il bambino con la  
prospettiva, alla fine, di adottarlo». Anche se non ha rimesso in questione le  
decisioni prese dalle autorità interne in merito all’affidamento, la minoranza  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE  
93  
ha affermato che non era «possibile ignorare la serie concatenata di eventi  
che [avevano] preceduto l'adozione e [avevano] portato alla stessa»  
(paragrafo 18 dell’opinione separata). Sottoscrivo pienamente queste  
considerazioni.  
27. Inoltre, va sottolineato che valutare il «processo» condotto a livello  
nazionale e i motivi addotti dalle autorità interne non significa concentrarsi  
esclusivamente sugli atti procedurali, come hanno fatto la maggioranza della  
camera e, in una certa misura, quella della Grande Camera. I requisiti  
procedurali non perseguono un obiettivo in sé, ma sono concepiti piuttosto  
come un mezzo per proteggere un individuo da atti arbitrari da parte delle  
autorità pubbliche. Si tratta quindi di esaminare cosa ci sia dietro e oltre le  
formalità di una procedura. Allo stesso modo, devono essere esaminati la  
condotta e gli obiettivi delle autorità. Lesame della procedura non può  
ridursi in tutto e per tutto a una valutazione della forma che hanno assunto le  
decisioni finali. Se a livello nazionale, come nel caso di specie, le autorità si  
sono subito limitate a una valutazione «formalistica», senza cercare di  
tenere conto, su un piano concreto e materiale, di tutti gli interessi in gioco e  
senza bilanciare tali interessi alla luce della giurisprudenza della Corte  
relativa all’articolo 8 della Convenzione, il procedimento considerato «nel  
complesso», con i relativi atti e decisioni, non è stato condotto in maniera  
soddisfacente e non ha presentato garanzie proporzionate alla gravità delle  
ingerenze e degli interessi in gioco.  
IV. Conclusione  
28. Avrei esitato molto a votare in favore di una constatazione di  
violazione dell’articolo 8 della Convenzione se fossi stato costretto a seguire  
l’approccio della maggioranza e limitare il mio esame formale alla  
procedura di controllo che ha condotto alla decisione emessa dal tribunale  
distrettuale il 22 febbraio 2012, in un momento in cui il minore viveva già  
con i genitori affidatari da tre anni e quattro mesi. Tuttavia, esaminando la  
causa sottoposta alla Corte da una prospettiva più ampia, e interessandomi  
alle «vere» questioni legate ai procedimenti che hanno preceduto tale  
decisione, e che costituivano la vera radice del problema, non ho avuto  
difficoltà ad aderire alla maggioranza per quanto riguarda l’esito del  
presente ricorso e a concludere che vi è stata violazione dell’articolo 8 nei  
confronti dei due ricorrenti.  
94  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE  
OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE KŪRIS  
(Traduzione)  
1. Come altri colleghi, ho aderito all’opinione concordante del giudice  
Ranzoni. Mi limiterò a formulare qui alcune osservazioni supplementari.  
2. Sono numerosi coloro che rilevano che la giurisprudenza in generale  
(non soltanto quella della Corte di Strasburgo) sta prendendo una svolta  
sempre più «analitica» nel senso sconcertante del termine, in quanto i fatti  
lamentati dalle persone sottoposte alla giustizia e, di conseguenza,  
l’applicazione del diritto a tali fatti, tendono a essere frazionati in piccoli  
sottoinsiemi che vengono poi trattati separatamente. In una causa della  
Grande Camera recente (avente un oggetto diverso), io e due colleghi  
abbiamo espresso il nostro disaccordo con la decisione presa dalla  
maggioranza di dividere, in maniera artificiale e molto formalistica, il  
periodo considerato in due parti e di far vertere l’esame della stessa solo  
sulla seconda, trattandola come un periodo distinto, mentre tutto ciò che era  
potuto accadere durante questo secondo «periodo» trovava la propria  
origine nel periodo precedente (rinvio all’opinione separata, co-firmata da  
me e dai giudici Yudkivska e Vehabović, allegata alla sentenza Radomilja e  
altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, 20 marzo 2018). Nella  
presente causa, è stato creato un problema strutturale simile.  
3. A prescindere dal punto di vista sotto il quale l’analizziamo, la realtà  
forma un insieme. È un fatto, e una questione di principio. Se la presente  
sentenza ammette che «quando esaminerà il procedimento relativo alla  
decisione adottata dall’ufficio di assistenza sociale della contea l’8 dicembre  
2011 e alle decisioni che deliberano sui ricorsi presentati avverso  
quest’ultima, in particolare la sentenza pronunciata dal tribunale distrettuale  
il 22 febbraio 2012, la Corte dovrà ricondurre tale procedimento e tali  
decisioni nel loro contesto, il che la porterà inevitabilmente a interessarsi in  
una certa misura ai procedimenti e alle decisioni anteriori» (paragrafo 148,  
corsivo aggiunto), ed è difficile dire a cosa corrisponda tale «misura» e che  
cosa si intenda per «interessarsi».  
I giudici non devono lasciare ambiguità nelle loro sentenze. In questo  
caso è stata deliberatamente introdotta un’ambigui.  
4. Presumo che tale ambiguità abbia a che fare con la formula ripetuta e  
utilizzata in molte cause, secondo la quale «il contenuto e l’oggetto della  
«causa» rinviata dinanzi alla Grande Camera sono delimitati dalla decisione  
della camera sulla ricevibilità» (paragrafo 144 della presente sentenza). Se,  
molto spesso, non vi sono problemi di coincidenza di vedute tra la camera e  
la Grande Camera per quanto riguarda l’oggetto – temporale o materiale –  
di una causa, non è sempre così (su questo punto, rinvio alla mia opinione  
separata allegata alla sentenza Parrocchia greco-cattolica Lupeni e altri c.  
Romania [GC], n. 76943/11, 29 novembre 2016). Questa «sfrondatura»  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE  
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della doglianza dei ricorrenti è eccessivamente meccanica, e viene operata  
senza che la Grande Camera abbia essa stessa esaminato la questione. Per di  
più, la sentenza della camera che conclude che una parte della doglianza di  
un ricorrente è irricevibile, non diventa mai definitiva. Perciò, per questa  
«sfrondatura» non viene mai creata, in realtà, alcuna base giuridica.  
Sebbene la volontà della Corte di «interessarsi [in una misura non  
precisata] alle procedure e alle decisioni anteriori» (le quali, almeno  
formalmente, non sono esaminate sotto il profilo della loro conformità con  
l’articolo 8 della Convenzione) permetta di superare i limiti rigorosi imposti  
alla Grande Camera dalla camera (per mezzo della sua sentenza, che non  
diverrà mai definitiva), non sarebbe razionale e giusto, a un certo punto,  
verificare se tali limiti siano essi stessi giustificati? In effetti, fintantoché  
tale questione non sarà correttamente posta ed esaminata, la Grande Camera  
si troverà costantemente obbligata a inventare delle formula ingegnose per  
aggirare l’ostacolo che essa stessa ha eretto. Ciò che è in gioco in tal caso, è  
l’esaustività dell’esame della causa effettuato dalla Corte.  
Forse si deve a una felice coincidenza che, nel caso di specie, sia stata  
trovata una soluzione accettabile (una constatazione di violazione  
dell’articolo 8), nonostante il fatto che un processo che avrebbe dovuto  
essere esaminato nel suo insieme sia stato scisso in due parti, di cui una è  
stata oggetto di un’analisi formale mentre l’altra suscitava solo un semplice  
«interesse».  
5. Se il processo in questione fosse stato esaminato nel suo insieme  
(ossia se non ci si fosse limitati a «interessarsi» al periodo iniziale), sarebbe  
emerso in modo ancora più evidente che il problema fondamentale nel caso  
di specie non risiedeva soltanto e in modo così marcato nelle circostanze  
concrete della causa della ricorrente, ma piuttosto, per utilizzare una  
formula moderata, in alcune specificità della politica norvegese cui si  
ispirano le decisioni controverse e il processo nel suo insieme.  
È difficile vedere una coincidenza nel fatto che tante terze parti siano  
intervenute nella causa. Tra queste vi sono degli Stati le cui autorità hanno  
dovuto gestire le conseguenze per i loro cittadini minorenni di decisioni  
prese dal Barnevernet (servizio di protezione dell’infanzia) norvegese.  
Sapienti sat.  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE  
OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE AI GIUDICI  
KJØLBRO, POLÁČKOVÁ, KOSKELO E NORDÉN  
RELATIVA AL MERITO DELLA CAUSA  
(Traduzione)  
1. Ci dispiace ma non possiamo concordare con la conclusione della  
maggioranza secondo la quale nel caso di specie vi è stata violazione  
dell’articolo 8.  
2. Le nostre rispettive posizioni divergono per quanto riguarda la  
ricevibilità del ricorso laddove quest’ultimo verte sul diritto della prima  
ricorrente di presentare la doglianza a nome del secondo ricorrente. Per  
quanto riguarda il merito della causa dichiarata ricevibile dalla  
maggioranza, invece, condividiamo lo stesso punto di vista.  
3. Essenzialmente, ci ritroviamo nella posizione adottata dalla  
maggioranza nella sentenza della camera, che è secondo noi ben ponderata e  
accuratamente motivata, e concordiamo anche con quello che deve essere il  
ruolo di questa Corte (paragrafi 111-130 della sentenza della camera).  
4. Nei paragrafi che seguono, vorremmo tuttavia fare alcune riflessioni  
supplementari sull’oggetto della presente causa e sull’approccio adottato  
dalla maggioranza.  
Alcune osservazioni sui principi generali della Corte  
5. Osserviamo anzitutto che la presente causa solleva questioni alle quali  
la Corte dedica da molto tempo dei principi generali nella sua  
giurisprudenza. La storia di tali principi è in parte influenzata  
dall’evoluzione della società e del quadro giuridico a cui si ispira  
l’approccio adottato dalla Corte relativamente ai diritti delle persone in  
quanto individui, membri di una famiglia e bambini. La complessità di  
queste problematiche, la dinamica degli sviluppi fattuali e giuridici sottesi e  
la diversità dei valori e delle circostanze contestuali che prevalgono in  
materia sono altrettanti elementi che hanno contribuito a creare una  
situazione nella quale, oggi, i principi generali enunciati dalla Corte sono  
pieni non soltanto di alcune inevitabili ambiguità, ma anche di contrasti  
innegabili e di vere e proprie contraddizioni, sia «all’interno» che con gli  
strumenti giuridici specializzati rilevanti, in particolare la Convenzione  
internazionale sui diritti del bambino (CIDE).  
6. Questi contrasti e contraddizioni riguardano soprattutto la questione di  
stabilire come conciliare il carattere «sacro» della famiglia biologica e  
l’interesse superiore del minore, come sancito dalla CIDE e in numerose  
disposizioni costituzionali adottate successivamente a livello nazionale,  
nonché nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. È indubbio,  
infatti, che non si può, per giustificare l’allontanamento di un minore dai  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE  
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suoi genitori naturali, argomentare che una tale misura permetterebbe allo  
stesso di essere collocato in un ambiente più benefico per la sua educazione.  
È un principio indiscutibile: la sottrazione di un minore alle cure del suo o  
dei suoi genitori naturali risponde a un criterio di necessità valutato sulla  
base dell’interesse superiore del minore, e deve essere prevista solo in casi  
estremi. È altrettanto innegabile che le autorità interne debbano disporre di  
un ampio margine di apprezzamento quando si tratta di determinare se  
l’interesse superiore del minore imponga di affidarlo alla pubblica autorità.  
A questo proposito, le difficoltà e i contrasti sorgono soprattutto quando  
vengono previste delle misure a lungo termine.  
7. Nei principi generali enunciati nella sentenza della camera, si  
rammenta, a titolo di principio guida, che la decisione di presa in carico  
deve essere considerata una misura temporanea, da sospendere non appena  
le circostanze lo permettano, e qualsiasi atto di esecuzione deve essere  
coerente con uno scopo ultimo: unire nuovamente il genitore consanguineo  
e il figlio. L’obbligo positivo di adottare delle misure allo scopo di  
agevolare la riunione della famiglia appena ciò sia veramente possibile si  
impone alle autorità competenti fin dall’inizio del periodo di presa in carico  
e con forza sempre maggiore, ma deve essere in ogni caso bilanciato con il  
dovere di considerare l’interesse superiore del minore (paragrafo 105 della  
sentenza della camera). Parimenti, secondo la presente sentenza, «la ricerca  
dell’unità famigliare e quella del ricongiungimento famigliare (…)  
costituiscono delle considerazioni inerenti al diritto al rispetto della vita  
famigliare sancito dall’articolo 8», e «qualsiasi autorità pubblica che ordini  
un affidamento avente l’effetto di limitare la vita famigliare ha l’obbligo  
positivo di adottare delle misure volte ad agevolare il ricongiungimento  
della famiglia non appena ciò sia realmente possibile» (paragrafo 205).  
8. Il modo in cui la sentenza della camera formula tale posizione illustra  
bene questo dilemma. In tale approccio, la riunione del o dei genitori  
naturali con il figlio costituisce lo scopo «intrinseco» e «ultimo» e il  
«principio» guida da seguire. Questo principio guida è subordinato alla  
condizione che lo «scopo ultimo» (riunire la famiglia biologica) sia  
«bilanciato» con il dovere di considerare l’interesse superiore del minore.  
Ciò dà l’impressione che lo «scopo ultimo» di riunire la famiglia biologica  
possa soppiantare l’interesse superiore del minore. Con la CIDE e con le  
altre disposizioni analoghe, soprattutto costituzionali, ormai presenti in  
molti ordinamenti giuridici interni, questa posizione si è tuttavia evoluta e  
l’interesse superiore del minore è ora riconosciuto come una considerazione  
di primo piano, o fondamentale, basata sul bisogno di protezione particolare  
che hanno i minori in quanto esseri umani dipendenti e vulnerabili. Questo  
implica che l’interesse superiore del minore possa, quando le circostanze lo  
richiedono, prevalere sullo scopo di riunire il minore e il suo o i suoi  
genitori biologici.  
9. Questi due approcci, senza dubbio, traggono origine nella storia e nel  
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SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE  
contesto propri a ciascuno di tali strumenti giuridici. La Convenzione  
europea dei diritti dell’uomo (CEDU) è radicata nella tutela e nel  
bilanciamento dei diritti di ogni persona sottoposta alla giurisdizione di uno  
Stato, comprese quelle che formano una famiglia, mentre la CIDE è volta a  
rafforzare e a tutelare i minori in quanto titolari di diritti individuali distinti.  
Si deve evitare di esagerare o, al contrario, di ignorare i suddetti contrasti tra  
tali strumenti. In tutti i casi, conviene fare il possibile per conciliare i diritti  
di ciascuno degli individui interessati. Le possibilità esistenti in materia,  
tuttavia, sono inevitabilmente limitate, e a volte è necessario decidere quale  
sia la considerazione prevalente. In tal senso, la scelta sarà diversa a  
seconda se il precetto determinante sia che riunire la famiglia biologica può  
prevalere sull’interesse superiore del minore o, al contrario, che l’interesse  
superiore del minore può essere prioritario, anche se questo presuppone di  
rinunciare allo scopo di riunire il minore e il suo o i suoi genitori biologici.  
10. Indubbiamente, questa questione di principio rimane uno scoglio per  
la Corte che, di conseguenza, fatica a formulare dei principi generali che  
presentino tutta la chiarezza e la coerenza necessarie.  
11. I contrasti sopra menzionati si manifestano anche in altro modo. Da  
un lato, la Corte, giustamente, si preoccupa dell’impatto che può avere il  
passare del tempo sulle prospettive di riunire la famiglia. Perciò, essa  
afferma che l’obbligo positivo di adottare misure allo scopo di agevolare la  
riunione della famiglia non appena ciò sia veramente possibile si impone  
alle autorità competenti fin dall’inizio del periodo di presa in carico e con  
forza sempre maggiore, ma in ogni caso deve essere bilanciato con il dovere  
di considerare l’interesse superiore del minore (paragrafo 209 della presente  
sentenza). Dall’altro lato, la Corte ammette anche che il passare del tempo  
può agire contro tale riunificazione, e afferma perciò che quando è trascorso  
un lasso di tempo considerevole dal momento in cui il minore è stato posto  
per la prima sotto assistenza, l’interesse di quest’ultimo a che la sua  
situazione famigliare de facto non cambi nuovamente può prevalere  
sull’interesse dei genitori alla riunione della famiglia (K. e T. c. Finlandia  
[GC], n. 25702/94, § 155, CEDU 2001-VII). In questo contesto, la Corte  
esprime dunque chiaramente che l’interesse superiore del minore può finire  
per prevalere sullo «scopo legittimo» della riunificazione.  
12. I contrasti sopra menzionati si manifestano anche quando la Corte  
afferma che «in linea di principio, l’interesse del minore impone di  
preservare i legami famigliari, salvo quando dei motivi imperiosi ne  
giustifichino la rottura» (paragrafo 157 della presente sentenza). Ora,  
soprattutto quando la situazione impone che un neonato sia preso in carico  
dall’autorità pubblica e mantenuto in famiglia affidataria per un lungo  
periodo, può accadere che la vita famigliare de facto e i legami famigliari  
del minore siano quasi esclusivamente quelli che gli vengono offerti dalla  
sua famiglia affidataria piuttosto che dal suo o dai suoi genitori biologici.  
Anche in questo caso, la questione ultima può essere quella di stabilire  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE  
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quale prospettiva, tra quella del minore e quella dei genitori biologici, e (di  
conseguenza) quale vita famigliare, debba essere privilegiata.  
13. Questi contrasti, a livello dei principi generali, costituiscono  
inevitabilmente una fonte di difficoltà reali per le autorità interne in vari  
Stati contraenti, a cominciare da quelli la cui Costituzione fa dell’interesse  
superiore del minore una considerazione fondamentale.  
Lapproccio della maggioranza  
14. Nel caso di specie, la posizione scelta dalla maggioranza viene  
presentata come attenta al processo decisionale a livello interno. Il paragrafo  
chiave (paragrafo 220) rivela tuttavia che il problema latente come lo  
percepisce effettivamente la maggioranza è un problema di merito, ossia il  
fatto che le autorità interne «si sono concentrate sugli interessi del minore»  
e «non hanno seriamente previsto» la possibilità di una riunione del minore  
con la sua famiglia biologica. Tale passaggio chiave illustra e mette in  
evidenza i contrasti sopra menzionati, pur traducendo il punto di vista  
adottato dalla maggioranza attuale sulla questione dei principi.  
15. Riteniamo problematico che la Corte proceda in questo modo,  
sostituendo in realtà le proprie preferenze alla valutazione effettuata dalle  
autorità interne, mentre queste ultime hanno proceduto a un esame  
minuzioso della causa nell’ambito dei procedimenti condotti da organi  
giudiziari composti da magistrati ed esperti del settore e che si sono fondati  
su abbondanti elementi di prova. Il fatto che la Corte non si trovi nella  
migliore posizione per assumere il ruolo di «quarto grado di giudizio» in  
questo tipo di situazione non costituisce l’unico aspetto problematico. Un  
problema più profondo riguarda il fatto che, dando la priorità alle proprie  
preferenze con riguardo alle modalità di presa in considerazione e di  
bilanciamento degli interessi conflittuali in gioco, la Corte riduce  
concretamente il margine di apprezzamento che è importante preservare,  
soprattutto nei casi in cui le autorità interne devono tenere conto dei diritti e  
degli interessi individuali che potrebbero rivelarsi contraddittori e in cui i  
pareri possono differire sul modo di conciliare al meglio, date le  
circostanze, i valori e i principi pertinenti, e delle considerazioni  
contrapposte. Questa constatazione è tanto più valida in circostanze come  
quelle della presente causa, in cui le autorità interne hanno degli obblighi  
positivi nei confronti di un minore vulnerabile.  
16. Nel caso di specie, sembra evidente che il modo in cui la  
maggioranza ha rilevato delle «insufficienze procedurali» deriva in realtà  
dal punto di vista adottato sul merito, che porta a rimproverare alle autorità  
nazionali di essersi «concentrate sugli interessi del minore» invece di  
privilegiare il suo ritorno presso la famiglia biologica. La maggioranza si  
considera perciò in grado di concludere che «l’assenza di una perizia  
recente abbia notevolmente ristretto la valutazione dei fatti» (paragrafo 223  
100 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE  
della presente sentenza) e che gli elementi che si possono ricavare dagli  
incontri madre-figlio presentavano un carattere «limitato» (paragrafo 225).  
17. Per di più, la maggioranza rimette in discussione anche le  
conclusioni delle giurisdizioni interne riguardanti la vulnerabilità  
(particolare) di X (il minore). Su questo punto, rinviamo al paragrafo 224  
della sentenza, laddove la maggioranza lascia percepire i propri dubbi sul  
modo in cui «la vulnerabilità potesse perdurare sebbene X vivesse presso la  
famiglia affidataria da quando aveva solo tre settimane di vita», passaggio  
che deve essere confrontato con la conclusione formulata in proposito  
dall’ufficio di assistenza sociale della contea riportata al paragrafo 90, che  
menziona le «negligenze gravi, tali da mettere la sua vita in pericolo» di cui  
è stato oggetto il minore durante «le prime tre settimane di vita». Su questo  
piano, le nostre riserve vanno oltre il problema del funzionamento della  
Corte come «quarto grado di giudizio». Non si può esigere dai membri della  
Corte che abbiano familiarità con la psicologia del bambino in generale o  
con i lavori di ricerca dedicati agli effetti a lungo termine delle negligenze  
subite in particolare dai lattanti. Per di più, riteniamo che sia molto  
problematico che la Corte rimetta in discussione le conclusioni sulla  
vulnerabilità particolare del minore che le autorità nazionali, in virtù di una  
perizia professionale che manca evidentemente a questa Corte, hanno  
emesso dopo aver raccolto le relative prove, a maggior ragione visto che la  
maggioranza non ha sollevato la questione nel corso del procedimento  
dinanzi alla Corte, e non ha dunque offerto alle parti la possibilità di fare  
luce sulla «natura della vulnerabilità» di X (il minore), che la Corte è in  
apparenza incapace di circoscrivere o alla quale non crede affatto. La Corte  
dovrebbe vigilare affinché le questioni che sono considerate particolarmente  
importanti siano oggetto di un dibattimento in contraddittorio.  
18. In sintesi, nel caso di specie, è difficile non concludere che la  
maggioranza non apprezzi affatto l’esito che la causa ha avuto a livello  
interno e cerchi di rispondere alle obiezioni o alle riserve sul merito  
adducendo come pretesto delle lacune processuali. Ora, i giudizi di valore e  
le preferenze latenti meritano di essere esposti con maggiore trasparenza.  
La nostra posizione  
19. In primo luogo, limitandoci qui al contesto specifico delle decisioni  
controverse (rigetto della domanda di revoca dell’ordinanza di affidamento,  
decadenza dai diritti genitoriali, autorizzazione ad adottare il minore data ai  
genitori affidatari), aderiamo alla giurisprudenza della Corte secondo la  
quale delle misure che privano completamente un genitore della sua vita  
famigliare con il figlio e rinunciano in tal modo allo scopo di riunire la  
famiglia non dovrebbero «essere applicate se non in circostanze eccezionali  
e, pertanto, possono essere giustificate soltanto se ispirate da un’esigenza  
fondamentale inerente all’interesse superiore del minore» (si vedano, ad  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE 101  
esempio Jansen c. Norvegia, n. 2822/16, § 93, 6 settembre 2018, e Aune c.  
Norvegia, n. 52502/07, § 66, 28 ottobre 2010).  
20. A nostro parere, non esiste alcuna base che permetta alla Corte di  
concludere che le decisioni controverse non fossero conformi alle esigenze  
sopra menzionate o di affermare che il processo decisionale interno fosse  
viziato da lacune significative.  
21. Sebbene la Corte esamini soltanto la serie di decisioni più recente, a  
partire dal 2012, non si deve dimenticare che la causa è ben più datata ed è  
iniziata con le misure di sostegno messe in atto prima ancora della nascita di  
X (il minore), che sono state seguite da misure di assistenza intensive dopo  
la nascita, destinate a insegnare alla madre come assumersi la responsabilità  
del neonato e come occuparsi di lui. Non bisogna nemmeno dimenticare che  
la presa in carico è stata decisa in quanto l’assistenza così prestata, sebbene  
intensiva, non ha dato i risultati aspettati. In effetti, sono accaduti fatti  
estremamente gravi, che hanno giustificato l’adozione delle misure di presa  
in carico in nome della tutela della vita e della salute del minore.  
Lesposizione dei fatti nella presente sentenza permette ampiamente di farsi  
un’idea della difficoltà di quello che è stato il compito delle autorità interne.  
In particolare, si deve osservare che benché la prima ricorrente non abbia  
contestato la conferma dell’ordinanza di affidamento emessa dalla corte  
d’appello nel 2010, sembra che la stessa non abbia compreso perché le  
misure imposte fossero state ritenute necessarie e abbia continuato a  
percepire l’azione delle autorità come una «cospirazione» contro di lei  
(paragrafi 77, 90 e 101 della presente sentenza). Sembra altresì che tali  
difficoltà siano ricadute sugli incontri madre-figlio, in quanto l’ostilità della  
prima ricorrente nei confronti dei servizi di assistenza all’infanzia e della  
madre affidataria tende a prevalere sull’attenzione prestata al figlio  
(paragrafi 90 e 101-103).  
22. Per quanto riguarda in particolare il fatto che non sia stata richiesta  
una nuova perizia in merito ai recenti presunti miglioramenti della  
situazione della madre e delle sue capacità genitoriali (paragrafo 223 della  
presente sentenza), non consideriamo che le circostanze della causa  
giustificassero il fatto di discostarsi dall’approccio consueto, secondo il  
quale sono gli organi giudiziari nazionali a valutare gli elementi dagli stessi  
raccolti, compresi i mezzi per accertare i fatti pertinenti (si veda, in  
particolare, Sommerfeld c. Germania [GC], n. 31871/96, § 71, CEDU  
2003-VIII (estratti)). Riteniamo che sia piuttosto aberrante rimproverare,  
come fa la maggioranza, al tribunale distrettuale di non aver disposto una  
nuova perizia. Il tribunale distrettuale era informato dell’evoluzione  
favorevole della situazione della madre e non veniva contestato che, accanto  
al marito e con l’aiuto di un operatore sociale, quest’ultima fosse capace di  
allevare sua figlia. Tuttavia, data l’evidente mancanza di empatia e di  
comprensione da parte della madre nei confronti di X, che era stata  
constatata dall’ufficio di assistenza sociale della contea e dal tribunale  
102 SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA - OPINIONI SEPARATE  
distrettuale, e visti i problemi che il minore avrebbe incontrato, a loro  
parere, se avesse dovuto essere restituito alla madre (paragrafi 90 e 101  
della presente sentenza), combinati con il forte senso di attaccamento  
sociale e psicologico che il minore aveva sviluppato nei confronti dei  
genitori affidatari, non possiamo condividere la conclusione secondo la  
quale, nelle circostanze della presente causa, l’assenza di una nuova perizia  
può essere considerata una lacuna significativa del processo decisionale  
interno.  
23. Alla luce dei fatti di causa esposti nella presente sentenza, è chiaro  
che le autorità interne hanno dovuto affrontare gravi questioni riguardanti il  
minore e il suo interesse superiore. La Corte farebbe male a sottovalutare la  
complessità e la difficoltà generate da tali circostanze. In questo contesto, a  
nostro parere, è necessario evitare di rimproverare alle autorità di essersi  
«concentrate sugli interessi del minore». Non siamo in grado di trovare una  
base sufficiente che permetta alla Corte di concludere che, nelle circostanze  
particolari della causa, le autorità si sono sbagliate o si sono astenute, in  
maniera ingiustificata, dal cercare di riunire il minore e la sua famiglia  
biologica (la madre). Se è vero che le misure controverse erano fondate su  
una valutazione di ciò che era necessario per rispondere all’interesse  
superiore del minore, possiamo ammettere che, nella fattispecie, alla luce  
dei fatti di causa e dell’esame minuzioso di cui sono stati oggetto durante il  
procedimento interno, le misure pesanti che sono state adottate fossero  
giustificate da circostanze eccezionali, per motivi inerenti all’esigenza  
fondamentale di tutelare l’interesse superiore del minore (paragrafo 19  
supra).  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA OPINIONI SEPARATE  
103  
OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE AI GIUDICI  
KOSKELO E NORDÉN SULLA QUESTIONE DEL DIRITTO  
DELLA PRIMA RICORRENTE DI RAPPRESENTARE IL  
SECONDO RICORRENTE  
(Traduzione)  
1. Nella presente sentenza abbiamo votato contro il punto 1 del  
dispositivo, con il quale la maggioranza ha rigettato l’eccezione preliminare  
sollevata dal Governo in relazione alla capacità della prima ricorrente (la  
madre) di agire dinanzi alla Corte anche in nome del secondo ricorrente (il  
figlio). Riteniamo che vi sia, nelle circostanze del caso di specie, un  
conflitto tra gli interessi della madre e quelli del figlio di natura tale da non  
consentire alla madre di rappresentare suo figlio nel procedimento dinanzi  
alla Corte. A questo proposito, il caso di specie esemplifica problematiche,  
che, secondo il nostro parere, richiedono modifiche alla prassi seguita dalla  
Corte fino ad oggi.  
Osservazioni generali  
2. I minori sono titolari di diritti riconosciuti dalla Convenzione, ma  
l’applicazione delle garanzie procedurali a tali diritti pone delle particolari  
difficoltà perché, in quanto minori, sono incapaci di agire da soli in qualità  
di ricorrenti dinanzi alla Corte. La giurisprudenza riconosce che la posizione  
dei minori, rispetto all’articolo 34, richiede un esame attento visto che i  
minori dipendono generalmente da altre persone per presentare i loro ricorsi  
e rappresentare i loro interessi e possono non avere l’età o la capacità  
richiesta per autorizzare che vengano avviate concretamente delle azioni in  
loro nome (A.K. e L. c. Croazia, n. 37956/11, § 47, 8 gennaio 2013, e P., C.  
e S. c. Regno Unito (dec.), n. 56547/00, 11 dicembre 2001). La Corte ha  
concluso che era necessario evitare un approccio restrittivo e puramente  
tecnico in questo ambito: in particolare, deve essere prestata attenzione ai  
legami tra il minore in questione e i suoi «rappresentanti», all’oggetto e allo  
scopo del ricorso e alla eventuale esistenza di un conflitto di interessi (S.P.,  
D.P., A.T. c. Regno Unito, n. 23715/94, decisione della Commissione del 20  
maggio 1996, non pubblicata, Giusto, Bornacin e V. c. Italia (dec.), n.  
38972/06, CEDU 2007-V, e Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, § 32,  
27 aprile 2010). Nella causa N.Ts. e altri c. Georgia, n. 71776/12, §§ 55-59,  
2 febbraio 2016, ad esempio, la Corte ha ritenuto che la situazione dei  
minori giustificasse il riconoscimento della qualità per agire (locus standi)  
di un parente che aveva presentato un ricorso solamente in nome dei minori  
in questione e non a suo proprio nome.  
3. Nelle situazioni di presa in carico da parte dell’autorità pubblica, la  
104  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA OPINIONI SEPARATE  
Corte teme che esista il rischio che l’interesse del minore non venga portato  
alla sua attenzione e che il minore pertanto sia privato di una effettiva tutela  
dei diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione. Nel caso di un  
conflitto tra un genitore biologico e lo Stato sugli interessi del minore in  
relazione alla questione della privazione del diritto di custodia, lo Stato, in  
qualità di titolare dei diritti di custodia non può essere considerato il garante  
dei diritti del minore riconosciuti dalla Convenzione che è il motivo per il  
quale al genitore naturale è stata riconosciuta la qualità per agire (locus  
standi) dinanzi alla Corte in nome di suo figlio, anche se il genitore non è  
più titolare di diritti genitoriali secondo il diritto interno (Lambert e altri c.  
Francia [GC], n. 46043/14, § 94, CEDU 2015 (estratti), Scozzari e Giunta  
c. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 138, CEDU 2000-VIII, e Sahin c.  
Germania (dec.), n. 30943/96, 12 dicembre 2000).  
4. Se tale approccio è comprensibile e giustificabile alla luce della  
preoccupazione essenziale di assicurare ai minori l’accesso alla Corte,  
tuttavia esso solleva problemi in situazioni in cui il genitore biologico che  
vuole agire in nome del minore è egli stesso coinvolto nei fatti di causa in  
modo tale che gli interessi del genitore e quelli del minore non risultano  
allineati, ma, al contrario, confliggono.  
5. Questo ci porta al cuore del problema. La necessità di assicurare tutela  
effettiva ai diritti dei minori riconosciuti dalla Convenzione si accompagna  
a due esigenze essenziali: in primo luogo, deve essere possibile portare  
dinanzi alla Corte doglianze relative a una dedotta violazione dei diritti del  
minore garantiti dalla Convenzione; in secondo luogo, gli interessi del  
minore devono essere rappresentati in modo corretto nei procedimenti  
portati dinanzi alla Corte in suo nome. Concentrarsi sul primo aspetto non è  
sufficiente per la tutela effettiva dei diritti dei minori. Il secondo aspetto  
acquista tutta la sua importanza proprio nelle situazioni in cui le circostanze  
della causa indicano che potrebbe esservi un conflitto tra gli interessi della  
persona che agisce in nome del minore, sia essa un genitore biologico o  
chiunque altro, e quelli del minore stesso.  
6. Soprattutto nei casi in cui sono intervenuti i servizi di assistenza  
all’infanzia è particolarmente necessario distinguere le posizioni del  
genitore e del minore, visto che le loro prospettive possono divergere. Dal  
punto di vista del genitore ogni misura adottata, in particolare laddove essa  
sia stata imposta contro la sua volontà, costituisce una ingerenza nella vita  
famigliare tra genitore e figlio, mentre dal punto di vista del figlio tali  
misure rappresentano il rispetto degli obblighi positivi che le autorità dello  
Stato devono osservare nei suoi confronti al fine di tutelare i suoi diritti e  
interessi vitali, pur comportando una ingerenza nella sua vita famigliare  
esistente. Lo stesso contesto e la sua complessa natura indicano pertanto che  
le due prospettive, quella del genitore e quella del minore, possono non  
essere allineate sulla questione della necessità e della giustificazione delle  
misure contestate.  
SENTENZA STRAND LOBBEN E ALTRI c. NORVEGIA OPINIONI SEPARATE  
105  
7. È della massima importanza garantire che il minore sia debitamente  
rappresentato nei procedimenti dinanzi alla Corte quando, come spesso  
accade, le questioni da risolvere ci portano a valutare se l’interesse superiore  
del minore sia stato adeguatamente garantito a livello interno. Il concetto  
dell’interesse superiore del minore è ampio, pluridimensionale e complesso.  
Comprende vari elementi che, nelle circostanze specifiche di un determinato  
caso, possono essere in una relazione di tensione o conflitto l’uno con  
l’altro. La percezione di dove risieda l’interesse superiore del minore in una  
specifica situazione può dipendere dalla prospettiva adottata, specialmente  
per le persone coinvolte, ed essere determinato dall’interesse della persona  
coinvolta. Quando un grave conflitto sugli interessi del minore è sorto tra un  
genitore biologico e i servizi di assistenza all’infanzia, la realtà è che né tali  
autorità né il genitore, i cui atti o omissioni sono in causa, possono essere  
considerati separatamente da tale conflitto. Se i diritti e gli interessi  
superiori del minore devono essere presi sul serio, il minore necessita di  
essere rappresentato in modo indipendente da una persona che non sia  
coinvolta nel conflitto sottostante e che sia capace di adottare la prospettiva  
del minore nella causa.  
8. La Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, adottata già tre  
decenni or sono e in vigore pressoché dallo stesso momento, stabilisce che il  
minore è un soggetto di diritti individuali distinti. Come enunciato nel suo  
preambolo, «il fanciullo a causa della sua mancanza di maturità fisica e  
intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa  
una protezione legale appropriata» (citando la Dichiarazione dei diritti  
dell’infanzia adottata dall’Assemblea generale della Nazioni Unite il 20  
novembre 1959). Di conseguenza, la norma essenziale dell’interesse  
superiore del minore contiene una importante componente procedurale che  
si trova ugualmente enunciata nel Commento generale n. 14 (2013) sul  
diritto del minore a che il suo interesse superiore sia considerato  
preminente. In questo documento il comitato dei diritti del fanciullo della  
Nazioni Unite, stabilisce, tra le altre cose: «il minore ha bisogno di essere  
rappresentato legalmente in modo adeguato quando il suo interesse  
superiore deve essere valutato e determinato ufficialmente dai tribunali o  
dagli organi equivalenti. In particolare, quando si sottopone un minore a un  
procedimento giudiziario o amministrativo che comporti la determinazione  
del suo interesse superiore, il minore deve disporre di una rappresentanza  
legale, oltre che di un tutore o rappresentante delle sue opinioni, quando  
possa esservi un conflitto tra le parti coinvolte nella decisione.»  
9. Dinanzi a questa Corte, la necessità che un minore sia rappresentato  
individualmente e in maniera indipendente quando esista un conflitto di  
interessi tra il minore e il genitore che intenda agire sia a nome proprio che  
in nome del minore non ha ricevuto finora l’attenzione che merita. La causa  
X, Y e Z c. Regno Unito (22 aprile 1997, Recueil des arrêts et décisions  
1997-II) è la prima ad essere stata esaminata dalla Corte nella quale, in un  
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contesto diverso dal caso di specie, si è fatto riferimento a situazioni di  
conflitto di interessi tra genitori e figli; nella sua opinione concordante il  
giudice Pettiti, ha osservato che se in futuro si fossero presentati casi simili,  
«sarebbe stato senza dubbio auspicabile [per la Commissione] e per la Corte  
suggerire alle parti l’intervento di un avvocato specificamente incaricato di  
rappresentare i soli interessi del minore». Tale suggerimento, tuttavia, è  
rimasto senza conseguenze sulla prassi della Corte.  
10. Ci sembra evidente che dei cambiamenti siano necessari a tale  
proposito, ma anche che l’attuale quadro giuridico che regolamenta i  
procedimenti dinanzi alla Corte non sia adeguato per rispondere alla  
necessità di garantire che i minori possano avere sia l’accesso al  
procedimento che una rappresentanza adeguata e indipendente nei  
procedimenti dinanzi alla Corte. A questo proposito, sembra sensato  
compiere una distinzione tra la ricevibilità di un ricorso presentato in nome  
di un minore da un genitore biologico (o da altra persona) da una parte, e il  
diritto di rappresentare il minore al fine di sottoporre osservazioni relative  
alla fondatezza delle dedotte violazioni dei diritti garantiti dalla  
Convenzione a quel dato minore dall’altra.  
11. La questione merita la considerazione della Corte e delle Parti  
contraenti al fine di elaborare soluzioni e prassi adeguate, prendendo in  
considerazione anche la necessità di rispettare le condizioni enunciate  
dall’articolo 35 § 1 della Convenzione (si veda, a questo proposito, la  
recente opinione concordante comune ai giudici Koskelo, Eicke e Ilievski  
nella causa A e B c. Croazia, n. 7144/15, 20 giugno 2019).  
La nostra valutazione sul caso di specie  
12. Venendo al caso di specie, la maggioranza «non rileva, nella  
fattispecie, un conflitto di interessi che richieda di respingere il ricorso  
presentato dalla [madre] ricorrente in nome del [figlio]» (paragrafo 159  
della sentenza). Non possiamo essere d’accordo con tale valutazione che,  
inoltre, non è accompagnata da nessuna spiegazione o motivazione.  
13. Al contrario, l’esistenza di un conflitto di interessi è a nostro avviso  
ovvia alla luce dei fatti della causa. Quando si analizza tale questione  
specifica e nonostante la posizione adottata relativamente alla portata  
dell’esame della Corte sul merito (con la quale siamo d’accordo), vale a dire  
che esso deve essere limitato al procedimento che è sfociato nella sentenza  
interna del tribunale distrettuale del 22 febbraio 2012, successivamente  
diventata irrevocabile è anche pertinente prendere in considerazione il  
contesto nel quale sono state adottate le misure dai servizi di assistenza  
all’infanzia rispetto al secondo ricorrente. I fatti della causa come stabiliti  
dai tribunali interni mostrano che durante la sua prima gravidanza è stato  
stabilito che la prima ricorrente avrebbe avuto bisogno di assistenza e di  
sostegno una volta nato il bambino. Dopo la nascita, fu accolta in una  
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struttura specializzata al fine di ricevere tale assistenza e sostegno per un  
periodo di tre mesi. Già dai primi giorni della sua permanenza i responsabili  
della struttura espressero una crescente preoccupazione sulla capacità della  
madre di accudire il bambino e di soddisfare i suoi bisogni primari,  
compresi l’alimentazione e l’igiene. La situazione era grave visto che il  
bambino aveva subito un importante calo di peso. Al fine di proteggere il  
bambino, gli operatori furono costretti a mettere in atto una sorveglianza  
ventiquattro ore su ventiquattro, e in particolare a chiamare la madre  
affinché allattasse il suo bambino (paragrafo 20 della presente sentenza).  
Tuttavia, meno di tre settimane dopo l’inizio di una permanenza che doveva  
durare tre mesi, la madre annunciò la sua intenzione di lasciare la struttura  
con il bambino, ed è questo il motivo per il quale è stata allora disposta la  
misura di affidamento d’urgenza iniziale (ibidem).  
14. Pertanto, i fatti dai quali ha avuto origine la presente causa si  
collocano in una situazione in cui l’assistenza e il sostegno dati alla madre  
hanno dovuto essere sostituiti da misure di presa in carico d’urgenza, perché  
il comportamento della madre e la sua intenzione di rinunciare al sostegno e  
all’assistenza a lei forniti, comportavano un rischio reale di maltrattamento  
che potenzialmente minacciava la vita del neonato. Eppure, i fatti che  
emergono dal fascicolo della causa mostrano anche che la madre era  
incapace di comprendere, anche al momento del procedimento impugnato  
dinanzi al tribunale distrettuale, perché le misure fossero state adottate e non  
era consapevole che vi fosse stata da parte sua alcuna negligenza nella cura  
del neonato (paragrafi 101 e 220 della presente sentenza). Al contrario,  
aveva l’impressione che le misure imposte fossero basate su menzogne  
(come risulta dalle doglianze presentate dinanzi al governatore della contea,  
paragrafo 77 della sentenza) e le aveva qualificate come una cospirazione  
ordita contro di lei (dichiarazione dinanzi all’ufficio di assistenza sociale  
della contea del 2011, paragrafo 90 della sentenza).  
15. Se una circostanza come questa non costituisce un conflitto  
sufficiente per impedire alla madre di agire dinanzi alla Corte per  
rappresentare non solo la propria posizione, ma anche gli interessi del suo  
bambino, è difficile immaginare quale potrebbe essere tale circostanza. Gli  
interessi in gioco da entrambe le parti non sono assimilabili ma, al contrario  
sono fortemente contrapposti. Né il fatto che la questione sollevata dinanzi  
alla Corte riguardi una decisione interna di troncare i legami giuridici tra la  
madre e il figlio, né la giurisprudenza della Corte secondo la quale è in  
principio nell’interesse del minore conservare i legami familiari, né il fatto  
che i procedimenti interni siano stati condotti mentre la madre era titolare  
dei suoi diritti genitoriali sul minore (paragrafi 156 157) possono  
prevalere sull’esistenza di un conflitto di interessi derivante dalle specifiche  
circostanze della causa. Secondo il nostro parere, tale conflitto non può  
essere ignorato nel momento in cui si deve stabilire se il genitore possa  
agire in nome del minore nel corso del procedimento dinanzi alla Corte.  
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Conclusione  
16. A nostro avviso i fatti mostrano l’esistenza di un chiaro e grave  
conflitto di interessi. In tali circostanze, la prima ricorrente non avrebbe  
dovuto essere autorizzata a rappresentare suo figlio dinanzi a questa Corte.  
17. È giunto il momento che la Corte riconsideri il suo approccio e le  
sue prassi sulla questione se permettere a un genitore biologico di agire in  
nome di suo figlio anche quando le circostanze della causa indicano  
l’esistenza di un conflitto effettivo o potenziale tra gli interessi dell’uno e  
dell’altro. Se la Corte, conformemente alla Convenzione internazionale sui  
diritti dell’infanzia, intende veramente fare propria l’idea che i minori sono  
soggetti di diritti individuali distinti e che è necessario fare del loro interesse  
superiore una considerazione fondamentale, sembra utile apportare dei  
cambiamenti anche nelle prassi procedurali.