Y.Y. c. Turchia - 14793/08 - Sentenza 10.3.2015 [Sezione II]

 

In fatto – Il ricorrente, Y.Y, era registrato al momento della richiesta come persona di sesso femminile. In età precoce Y.Y. diveniva consapevole di sentirsi a suo agio più come ragazzo che come ragazza, a prescindere dalle caratteristiche anatomiche. Y.Y. pertanto presentava domanda di autorizzazione per sottoporsi ad un’operazione di riassegnazione sessuale, ma nel 2006 tale autorizzazione veniva negata da una corte nazionale, in applicazione dell’art. 40 del codice civile, per il solo motivo che Y.Y. non fosse permanentemente incapace di procreare.

Il ricorrente, infine, otteneva l’autorizzazione per sottoporsi all’intervento nel 2013, cinque anni e sette mesi dopo che la sua prima richiesta era stata rigettata. Le corti nazionali in seguito accoglievano la richiesta senza considerare se il ricorrente fosse o meno definitivamente incapace di procreare.

In diritto – Articolo 8: La possibilità per i transessuali di sottoporsi ad interventi chirurgici di riassegnazione di genere esiste in molti Stati del Consiglio d’Europa, così come il riconoscimento giuridico della loro nuova identità sessuale. In alcuni Stati il riconoscimento giuridico del nuovo genere è rimasto soggetto alla riassegnazione chirurgica e/o all’incapacità di procreare.

In alcuni Stati la sterilità o l’infertilità sono valutati dopo il processo di riassegnazione medica o chirurgica del sesso.

Nel caso di specie, era stato stabilito che l’incapacità di procreare fosse un requisito che doveva essere soddisfatto anteriormente all’operazione di conversione del sesso e costituiva perciò un prerequisito per l’intervento in questione. La corte nazionale aveva fatto affidamento a quella condizione negando al ricorrente l’autorizzazione a sottoporsi al cambiamento fisico richiesto, malgrado il fatto che il ricorrente avesse già intrapreso un processo di transizione di genere, come poteva essere osservato dal continuo supporto psicologico e dal comportamento sociale maschile.

La Corte non ha potuto comprendere il motivo per cui l’incapacità di procreare di una persona che desidera essere sottoposta ad intervento chirurgico di riassegnazione del sesso dovesse essere stabilita ancor prima che il processo di conversione fisica del sesso fosse incominciato.

Il Governo, pur difendendo la conformità delle decisioni della corte nazionale alla legge, ha sostenuto che né la legislazione in questione né le condizioni della sua attuazione richiedessero al ricorrente di sottoporsi a preliminari procedure mediche di sterilizzazione o a terapie ormonali. La Corte non ha compreso in quale modo, se non ricorrendo alla sterilizzazione, il ricorrente avrebbe potuto soddisfare il requisito di infertilità permanente avendo egli la capacità biologica di procreare.

In ogni caso, la Corte non ha ritenuto necessario pronunciarsi sulla questione riguardante l’accesso al trattamento medico del ricorrente che gli avrebbe consentito di soddisfare quel requisito. La Corte ha ritenuto ad ogni modo che il principio del rispetto dell’integrità fisica del ricorrente gli precludesse qualsiasi obbligo di sottoporsi ad un tale trattamento finalizzato alla permanente sterilizzazione.

Nelle circostanze del caso e tenendo conto della formulazione del ricorso del ricorrente, è bastato per la Corte osservare che egli avesse impugnato, sia dinanzi alla corte nazionale che alla presente Corte, l’indicazione, contenuta nella legislazione, che un’inabilità permanente a procreare fosse un requisito per l’autorizzazione a sottoporsi a cambiamento del sesso.

Tale prerequisito non appariva necessario, come il Governo invece aveva sostenuto, per tutelare l’interesse generale e gli interessi della persona, al fine di giustificare la regolamentazione degli interventi di cambiamento del sesso. Conseguentemente, anche supponendo che il rigetto della richiesta iniziale di accesso a tale chirurgia poggiasse su motivazioni rilevanti, queste non erano sufficienti. L’interferenza risultante con il diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata non poteva dunque essere considerata “necessaria” in una società democratica.

Il cambio di approccio del giudice nazionale che, nel maggio 2013, aveva concesso al candidato l’autorizzazione a sottoporsi ad un intervento chirurgico di mutamento di sesso, anche se aveva ancora la capacità di procreare, confermava quella conclusione.

Nel negare al ricorrente, per molti anni, la possibilità di sottoporsi ad una tale operazione, lo Stato ha quindi violato il diritto dello stesso al rispetto della sua vita privata.

Conclusione: violazione (all’unanimità).

Articolo 41: EUR 7.500,00 a titolo di danno non patrimoniale.

(Il presente caso riguarda la compatibilità con l’articolo 8 delle condizioni imposte ad una persona che desidera cambiare sesso. Per i casi precedenti, in cui è stato chiesto alla Corte di accertare se le restrizioni imposte su transessuali operati nell’esercizio dei loro diritti sanciti dall’articolo fossero o meno giustificate, si veda, ad esempio, Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], 28957/95, 11 luglio 2002, Nota d’informazione 44; Van Kück c. Germania, 35968/97, 12 giugno 2003, Nota d’informazione 54; e Hämäläinen c. Finlandia [GC], 37359/09, 16 luglio 2014, Nota d’informazione 176.)