Sanader c. Croazia - 66408/12 - Sentenza 12.2.2015 [Sezione I]
In fatto – Nel 1992, il ricorrente viveva in una di quelle zone della Croazia che sarebbe stata in seguito occupata, veniva accusato dalle autorità inquirenti croate di crimini nei confronti di prigionieri di guerra. Giudicato in contumacia e risultato colpevole come da accusa, veniva condannato a 20 anni di detenzione. Il giudizio venne confermato dalla Corte suprema nel 2000 e venne emesso un ordine di arresto. Nel 2009, dopo aver appreso della condanna inflitta, il ricorrente chiese ai tribunali croati la riapertura del procedimento, ma la richiesta venne respinta poiché questi viveva al momento in Serbia e non era a disposizione delle autorità croate.
In diritto – Articolo 6 § 1: Al momento in cui era stato emesso il primo ordine d’arresto e consentito il processo in contumacia, non era stato possibile rintracciare il ricorrente. A causa dell’inasprimento dello stato di guerra nel Paese, e per il fatto che l’attore vivesse nella zona della Croazia in seguito occupata, che non era più sotto il controllo delle autorità nazionali, era stato impossibile informarlo del procedimento o assicurarne la presenza. In queste circostanze è improbabile che il ricorrente fosse venuto a conoscenza del procedimento, o che la ragione della sua assenza stesse nel tentativo di sottrarsi al processo. Il processo in contumacia era stato tenuto nel pubblico interesse per assicurare l’effettiva persecuzione dei crimini di guerra, e ciò secondo la giurisprudenza della Corte, non è incompatibile con l’articolo 6, a condizione che al soggetto in questione sia garantito un nuovo processo una volta informato del procedimento. Il Governo suggeriva due rimedi che il ricorrente poteva utilizzare, che gli avrebbero permesso di ottenere dal tribunale un nuovo accertamento delle accuse a suo carico, nel pieno rispetto dei suoi diritti di difesa.
Il primo rimedio consisteva in uno strumento che permetteva l’automatica riapertura del procedimento in contumacia, basata su una richiesta dell’accusato e che dipendeva dalla "possibilità di ottenere un nuovo processo in presenza [dell’accusato]". Secondo l’interpretazione interna data alla norma, per essere in grado di ottenere un nuovo processo, la persona coinvolta doveva apparire dinanzi alle autorità nazionali e fornire un indirizzo di residenza croato dove avrebbe potuto risiedere durante il periodo in cui il processo pendente avrebbe avuto luogo. Al contrario, una richiesta di un nuovo processo da parte di un accusato non residente in Croazia, e perciò non soggetta alla giurisdizione delle autorità croate, non poteva portare alla riapertura del procedimento, e le autorità non erano propense a ritenere sufficiente alcuna promessa o garanzia riguardo alla partecipazione alle udienze di una persona non residente in Croazia. Il rimedio indicato appariva pertanto sproporzionato perché, in primo luogo esso normalmente porterebbe alla detenzione del ricorrente sulla base della condanna in contumacia, il che va contro al principio secondo cui non possono essere prese in considerazione misure coercitive al fine di garantire all’accusato il proprio diritto di essere giudicato in osservanza dei principi dell’articolo 6; e perché, in secondo luogo, era certamente irragionevole da un punto di vista procedurale, dato che l’accusa del ricorrente, in quanto tale, non sarebbe stata interessata dall’ordine di istituire un nuovo processo.
Il secondo rimedio suggerito dal Governo si riferiva ad una generica alternativa legale per richiedere un nuovo processo una volta che il giudizio fosse divenuto definitivo ed esecutivo. Ma questo rimedio, di carattere secondario e sussidiario, è applicabile solo ad una ristretta categoria di casi decisi in contumacia, ossia quando l’accusato è in grado di presentare nuove prove o fatti capaci di portare ad una assoluzione od un alleggerimento della pena. Il ricorrente non era in condizione di avvalersi di questo rimedio poiché era stato processato in contumacia senza l’opportunità di controbattere ai rilievi probatori del giudizio da cui ne era risultata la condanna. Tale richiesta è apparsa quindi sproporzionata rispetto al presupposto fondamentale dell’articolo 6, per cui ad un accusato deve essere data l’opportunità di partecipare al processo e garantito il suo diritto alla contestazione delle prove a suo carico.
In sintesi, al ricorrente non è stata fornita con sufficiente certezza l’opportunità di ottenere da un tribunale un nuovo accertamento delle accuse a suo carico, nel pieno rispetto dei suoi diritti di difesa.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 41: EUR 4.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
(Si veda anche Sejdovic c. Italia [GC], 56581/00, 1 marzo 2006, Nota d’informazione 84; e Krombach c. Francia, 29731/96, 13 febbraio 2001)