Il Governo respinse le accuse del ricorrente, affermando che lo stesso soffriva di una malattia mentale i cui effetti
potevano essere durevoli indipendentemente dal fatto che l’interessato risiedesse nel Regno Unito o in Algeria; il
governo, inoltre, evidenziò che il ricorrente avrebbe potuto raggiungere di giorno in sicurezza l’ospedale di Blida e che,
secondo quando indicato dal professor Ridouth dell’ospedale in questione, avrebbe potuto beneficiare del farmaco
gratuitamente, se ricoverato, o avere diritto al rimborso in caso di visita esterna, se iscritto al sistema nazionale di
sicurezza sociale. Secondo il Governo era dunque da escludere che il ritorno in Algeria avrebbe esposto il ricorrente al
rischio di trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione.
Diritto:
Sulla violazione dell’art. 3 – Proibizione della tortura
La Corte Europea ricorda anzitutto che gli Stati contraenti, in virtù di un principio di diritto internazionale ben preciso, e
fatti salvi gli impegni assunti con i trattati internazionali, tra cu ila Convenzione, hanno diritto di controllare l'ingresso, il
soggiorno e l'espulsione degli stranieri. Quando esercitano il loro diritto di espulsione, tuttavia, essi devono tener
presente l'articolo 3 della Convenzione, che sancisce uno dei valori fondamentali di una società democratica. Per questo
motivo, la Corte ha ripetutamente sottolineato, nelle precedenti sentenze in materia di estradizione, espulsione o
allontanamento di persone verso paesi terzi, che l'articolo 3 vieta in termini assoluti la tortura, le pene o i trattamenti
inumani o degradanti, benché possa considerarsi sbagliato il comportamento del soggetto interessato (vedi, ad esempio,
la sentenza Ahmed c. Austria del 17 dicembre 1996 e la sentenza Chahal c. Regno Unito del 15 novembre 1996).
La Corte, quindi, afferma che detto principio trova applicazione anche in relazione all’espulsione del ricorrente,
sottolineando che lo stesso si trovava fisicamente nel Regno Unito dal 1989 e godeva in questo Stato delle cure mediche
e dell’assistenza per i disturbi mentali dal 1994-1995.
Secondo la Corte, benché l'articolo 3 venga frequentemente applicato nei casi in cui il rischio che la persona venga
sottoposta ad un trattamento vietato sia il risultato di atti intenzionali delle autorità pubbliche del Paese di destinazione,
data l'importanza fondamentale della norma, la stessa non può non venire in rilievo altresì quando detto rischio derivi da
fattori che non coinvolgono, direttamente o indirettamente, la responsabilità delle autorità pubbliche di tale Paese o che,
presi singolarmente, non violano le norme di questo articolo. In tali contesti, tuttavia, secondo la Corte deve procedersi
ad un esame rigoroso di tutte le circostanze del caso, compresa la situazione personale del richiedente nello Stato che lo
espelle (sentenza D. c. Regno Unito dal 2 maggio 1997).
La Corte passa, quindi, ad esaminare se vi è un rischio reale che l’espulsione del ricorrente sia contraria alle norme di
cui all'articolo3 inconsiderazione del suo stato di salute attuale.
La Corte osserva che il ricorrente può avere una ricaduta anche se rimane nel Regno Unito, dato che la sua malattia è di
lunga durata e richiede un monitoraggio costante e, ancora, che il ricorrente ha diritto a cure mediche anche in Algeria. Il
fatto che la situazione in questo Paese sia meno favorevole di quella riscontrabile nel Regno Unito non è determinante
dal punto di vista dell’art. 3 della Convenzione. La Corte, pertanto, ritiene che il rischio che il ricorrente, se rimpatriato in
Algeria, possa vedere il suo stato di salute deteriorarsi o possa non ricevere l’assistenza o le cure adeguate sia in gran
parte speculativo, così come gli argomenti relativi all'atteggiamento della sua famiglia, alle difficoltà di recarsi a Blida e
agli effetti che questi fattori possono avere sulla sua salute. La Corte rileva, altresì, che, dalle informazioni fornite dalle
parti, non sia chiaro se la situazione presente nella regione impedisca effettivamente di recarsi in ospedale; in ogni caso
ritiene che il ricorrente non sia un probabile bersaglio di atti terroristici. Secondo la Corte, inoltre, il fatto che la famiglia
del sig. Bensaid non possegga un’automobile non esclude la possibilità di organizzarsi in altro modo.
La Corte, in conclusione, pur ammettendo che lo stato di salute del sig. Bensaid sia grave, ritiene non sussistere, in
queste circostanze, il rischio concreto che la sua espulsione risulti incompatibile con le norme di cui all'articolo 3.
I giudici di Strasburgo, pertanto, escludono che l'esecuzione della decisione di rinviare il ricorrente in Algeria violi
l'articolo 3 della Convenzione.
Diritti Umani in Italia
ISSN 2240 – 2861