Strasburgo, tuttavia, ne respingono un’interpretazione eccessivamente rigida, secondo la quale basterebbe un parere
proveniente da periti psichiatrici che attestasse la cessazione della malattia mentale che ha condotto all’internamento a
far sorgere immediatamente e incondizionatamente l’obbligo di liberare l’individuo. Tale interpretazione accrescerebbe
eccessivamente il potere decisionale dei periti tecnici, a discapito della discrezionalità dell’autorità giurisdizionale,
investita del compito di bilanciare l’interesse individuale di chi è sottoposto a restrizioni della libertà con quello alla
sicurezza della comunità in cui avverrà il reinserimento. Tale autorità, a parere dei giudici di Strasburgo, può – qualora
se ne riscontri l’opportunità – sottoporre legittimamente le dimissioni di un paziente a condizioni. Ciò non toglie, tuttavia,
che non siano tollerabili ritardi eccessivi ed irragionevoli, contro i quali occorre esigere garanzie.
Nel caso di specie, la Corte rileva che il Mental Health Review Tribunal, allorquando nel giugno 1989 con buone ragioni,
considerò prematuro rilasciare incondizionatamente il sig. Johnson e prorogò il suo internamento, era legittimato a farlo. I
giudici inglesi presero giustamente in considerazione il fatto che il disturbo mentale del ricorrente si fosse manifestato in
atti di immotivata violenza contro passanti; la previsione di un periodo di riabilitazione controllata in un ostello pubblico,
prima di un completo rilascio in società, non era affatto una condizione irragionevole e le stesse perizie psichiatriche lo
consigliavano. Riguardo a ciò non si può, dunque, parlare di violazione dell’art. 5 par. 1 della Convenzione. Ciò non
significa, tuttavia, a parere della Corte, che il rilascio potesse legittimamente essere prorogato a tempo indeterminato,
come di fatto è avvenuto nel caso in questione. Alla pubblica autorità spettava l’obbligo di garantire che il ricorrente
trovasse una adeguata sistemazione in tempi rapidi, il che avrebbe significato rendere realizzabile la condizione imposta
al suo rilascio. Il Mental Health Review Tribunal, tuttavia, non disponeva del potere di imporre agli ostelli locali di
accogliere il sig. Johnson e non poteva, dunque, impegnarsi affinché le condizioni poste alla scarcerazione si
verificassero in tempi rapidi.
In queste circostanze, la Corte sottolinea che la condizione imposta da parte dei giudici nel giugno 1989 ha di fatto
comportato un differimento a tempo indeterminato del rilascio del ricorrente. Tale reclusione continuata, tuttavia, non può
trovare giustificazione nell'articolo 5 par. 1 lett. e) della Convenzione, tradendone lo scopo di tutela dell’individuo da
abusi di potere. Per questi motivi, la Corte conclude all’unanimità che vi è stata violazione dell'articolo 5 par. 1 della
Convenzione.
Sulla violazione dell’art. 5 par. 4 della Convenzione
Il ricorrente aveva altresì lamentato la violazione dell’art. 5 par.4 della Convenzione, che recita: «Ogni persona privata
della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve
termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima». A parere del sig.
Johnson, il Mental Health Review Tribunalavrebbe violato anche la suddetta norma. La Corte EDU, tuttavia, reputa che
la trattazione di tale doglianza sia assorbita nella trattazione relativa alla violazione dell’articolo 5 par. 1 e dichiara,
dunque, non sussistere un’ulteriore autonoma questione.
Equa soddisfazione:
Il ricorrente aveva chiesto che il governo convenuto fosse condannato al risarcimento del danno non patrimoniale per un
ammontare di 100.000 sterline. La Corte, tuttavia decide di accordargli una somma sensibilmente inferiore, vale a dire
10.000 sterline. Ciò perché le difficoltà incontrate nel trovare un ostello non sono dipese dal comportamento delle
autorità, tenuto in considerazione che anzi il sig. Johnson, con le proprie intemperanze, abbia contribuito, a darvi causa.
Informazioni aggiuntive
Tipo di decisione:Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)
Emessa da:Camera
Stato convenuto:Regno Unito
Numero ricorso:45508/99
Data:05.10.2004
Diritti Umani in Italia
ISSN 2240 – 2861