© Traduzione eseguita da Eduardo De Cunto  
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Jonhson c. Regno Unito  
Salvo situazioni d’emergenza, dovrà essere considerata illegittima la misura  
restrittiva della libertà disposta a causa di un’infermità psichica quando la malattia  
mentale del destinatario della misura non sia stata diagnosticata in maniera  
appropriata. Il disturbo diagnosticato dovrà essere di natura o di gravità tale da  
richiedere misure restrittive della libertà. La legittimità del perdurare di tali misure  
sarà condizionata dalla permanenza del disturbo diagnosticato.  
In merito a quest’ultimo requisito, la Corte non giudica sufficiente la circostanza  
della cessazione della malattia mentale, seppure comprovata da perizia psichiatrica,  
perché il mancato rilascio immediato del paziente si traduca automaticamente in  
una violazione dell’art. 5 par. 1 CEDU: il reinserimento in società ben può essere  
sottoposto a condizioni e dilazioni se ciò è richiesto da un equo e ragionevole  
bilanciamento tra l’interesse individuale del soggetto alla libertà e l’interesse  
collettivo della comunità ad essere preservata da comportamenti violenti, che pur  
merita considerazione. Ci sarà violazione dell’art. 5 par. 1, tuttavia, qualora la  
detenzione si protragga per un tempo eccessivo, al punto da divenire irragionevole  
(nel caso di specie quasi 4 anni).  
Fatto:  
Nell’agosto 1984 il sig. Johnson (il ricorrente) subì una condanna penale per aver aggredito una passante. Per tale reato  
la legge inglese prevedeva un massimo di 5 anni di reclusione. All’epoca, il sig. Johnson aveva quattro precedenti penali  
per reati violenti, per lo più aggressioni immotivate ed indiscriminate.  
Durante la custodia cautelare nel carcere di Leicester fu diagnosticato al ricorrente un disturbo psichiatrico; questi  
manifestava manie di persecuzione e un'ossessione paranoica per le influenze astrali. Due psichiatri attestarono che  
Johnson fosse affetto da schizofrenia venuta a sovrapporsi a personalità psicopatica. Il ricorrente aveva alle spalle una  
storia di abuso di alcool e droga, ma fino ad allora non gli era mai stata diagnosticata alcuna malattia mentale, almeno  
non secondo il significato che il Mental Health Act del 1983 attribuisce a tale espressione.  
La Crown Court, a fronte dei suddetti riscontri medici, ordinò il ricovero ospedaliero coattivo del ricorrente, sulla base  
dell’art. 37 della legge del 1983. In base all’art. 41 della stessa legge, questi fu sottoposto anche a misura restrittiva della  
libertà dalla durata indeterminata, avendo il giudice stimato tale provvedimento necessario per tutelare la collettività da  
un pericolo grave. Il 15 agosto 1984 il sig. Johnson fu internato al Rampton Hospital, un istituto psichiatrico di massima  
sicurezza.  
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Il suo caso fu riesaminato dal Mental Health Review Tribunal nel giugno del 1989. Una perizia attestava che il ricorrente  
non presentasse più nessuno dei sintomi che avevano portato alla sua reclusione; tuttavia, si aggiungeva, lo stesso non  
era pronto per una dimissione affrettata, essendo necessario un periodo di riabilitazione presso un’apposita struttura di  
ricovero. Uno psichiatra indipendente confermò tale parere. La Corte, dunque, pur considerando che il ricorrente non  
fosse più affetto da malattia mentale, ritenne che una sua dimissione senza riabilitazione, dopo quasi cinque anni di  
internamento in ospedale, avrebbe potuto portare ad una ricaduta nella malattia; per tale motivo i giudici vincolarono il  
suo rilascio alla condizione che vivesse in una struttura di accoglienza sotto la supervisione di un medico psichiatra e di  
un assistente sociale. Le dimissioni del ricorrente furono, dunque, differite in attesa dell’individuazione di una struttura  
adeguata e disponibile ad ospitarlo.  
Nel maggio 1990 il Mental Health Review Tribunal riesaminò nuovamente il caso perché nonostante i tentativi delle  
autorità ancora non era stato trovato un ricovero. Gli ostelli della zona, infatti, non erano disposti ad ospitare il sig.  
Johnson a causa della sua storia di abuso di alcol e di comportamenti violenti. Tale situazione veniva peggiorata  
dall’atteggiamento del sig. Johnson, che pare si presentasse in maniera negativa, con lo scopo di ottenere una  
dimissione non condizionata. Il Tribunale, tuttavia, restando dell’avviso che fosse nell’interesse pubblico e in quello del  
ricorrente stesso che quest’ultimo ricevesse un’adeguata assistenza e un ulteriore monitoraggio, differì ulteriormente il  
momento della dimissione a quando non si fosse trovata adeguata sistemazione.  
Il 10 settembre 1990 il sig. Johnson ottenne di essere trasferito, in prova, ad un ospedale psichiatrico di minore  
sicurezza. Il 9 ottobre 1990, dopo aver visitato una pubblico ostello locale, il ricorrente aggredì un altro paziente e fu così  
ricondotto al Rampton Hospital.  
Il 9 aprile 1991 il caso fu riesaminato ancora dal Mental Health Review Tribunal. I referti medici presentati ai giudici  
attestavano che Johnson non fosse malato di mente e che non necessitasse di internamento in un ospedale di massima  
sicurezza come il Rampton; fermo restando che l’abuso di alcool e droghe avrebbe potuto minare nuovamente il suo  
equilibrio psichico e si sottolineava come già in passato egli avesse rifiutato terapie disintossicanti. I giudici ordinarono  
ancora una volta che le dimissioni di Johnson fossero posticipate e subordinate alle medesime condizioni stabilite in  
precedenza.  
Il 12 gennaio 1993 il Tribunale ordinò finalmente il congedo incondizionato del ricorrente, avendo esaminato un ultimo  
rapporto medico in cui si dichiarava che Johnson non soffrisse di disturbi psichiatrici sin dal 1987 e che non necessitasse  
di internamento ospedaliero. Johnson fu dimesso dunque dall’ospedale e da allora non mostrò più problemi di tipo  
psichiatrico.  
Diritto:  
Con ricorso n. 22520/93 dell'8 luglio 1993 il sig. Johnson si rivolse alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, affermando  
che la detenzione continuata subita dal giugno 1989 al gennaio 1993 costituisse una violazione dell'articolo 5 par.1 e 5  
par. 4 della Convenzione.  
Sulla violazione dell’art. 5 par. 1 della Convenzione  
La Corte sottolinea che la legittimità della detenzione scontata dal ricorrente dopo il 15 giugno 1989 deve essere valutata  
secondo i parametri dettati dall’art. 5 par.1 della Convenzione, la cui lettera e) contempla l’internamento motivato da  
ragioni psichiatriche, pur non essendo in discussione la legittimità della stessa rispetto al Mental Health Act del 1983. Al  
riguardo, la Corte ricorda che, secondo la propria costante giurisprudenza, un individuo non può essere considerato  
infermo di mente e privato della propria libertà a meno che non siano soddisfatte tre condizioni: la malattia mentale  
adeguatamente accertata; il disturbo mentale di tipo o intensità tale da richiedere un ricovero coattivo; infine la legittimità  
della detenzione prolungata che dipende dalla persistenza del disturbo mentale (cfr. ex multis Winterwerp c. Paesi Bassi,  
ric. n. 6301/73). La Corte rileva che, delle tre condizioni, solo la terza è rilevante per il caso di specie. I giudici di  
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Strasburgo, tuttavia, ne respingono un’interpretazione eccessivamente rigida, secondo la quale basterebbe un parere  
proveniente da periti psichiatrici che attestasse la cessazione della malattia mentale che ha condotto all’internamento a  
far sorgere immediatamente e incondizionatamente l’obbligo di liberare l’individuo. Tale interpretazione accrescerebbe  
eccessivamente il potere decisionale dei periti tecnici, a discapito della discrezionalità dell’autorità giurisdizionale,  
investita del compito di bilanciare l’interesse individuale di chi è sottoposto a restrizioni della libertà con quello alla  
sicurezza della comunità in cui avverrà il reinserimento. Tale autorità, a parere dei giudici di Strasburgo, può qualora  
se ne riscontri l’opportunità – sottoporre legittimamente le dimissioni di un paziente a condizioni. Ciò non toglie, tuttavia,  
che non siano tollerabili ritardi eccessivi ed irragionevoli, contro i quali occorre esigere garanzie.  
Nel caso di specie, la Corte rileva che il Mental Health Review Tribunal, allorquando nel giugno 1989 con buone ragioni,  
considerò prematuro rilasciare incondizionatamente il sig. Johnson e prorogò il suo internamento, era legittimato a farlo. I  
giudici inglesi presero giustamente in considerazione il fatto che il disturbo mentale del ricorrente si fosse manifestato in  
atti di immotivata violenza contro passanti; la previsione di un periodo di riabilitazione controllata in un ostello pubblico,  
prima di un completo rilascio in società, non era affatto una condizione irragionevole e le stesse perizie psichiatriche lo  
consigliavano. Riguardo a ciò non si può, dunque, parlare di violazione dell’art. 5 par. 1 della Convenzione. Ciò non  
significa, tuttavia, a parere della Corte, che il rilascio potesse legittimamente essere prorogato a tempo indeterminato,  
come di fatto è avvenuto nel caso in questione. Alla pubblica autorità spettava l’obbligo di garantire che il ricorrente  
trovasse una adeguata sistemazione in tempi rapidi, il che avrebbe significato rendere realizzabile la condizione imposta  
al suo rilascio. Il Mental Health Review Tribunal, tuttavia, non disponeva del potere di imporre agli ostelli locali di  
accogliere il sig. Johnson e non poteva, dunque, impegnarsi affinché le condizioni poste alla scarcerazione si  
verificassero in tempi rapidi.  
In queste circostanze, la Corte sottolinea che la condizione imposta da parte dei giudici nel giugno 1989 ha di fatto  
comportato un differimento a tempo indeterminato del rilascio del ricorrente. Tale reclusione continuata, tuttavia, non può  
trovare giustificazione nell'articolo 5 par. 1 lett. e) della Convenzione, tradendone lo scopo di tutela dell’individuo da  
abusi di potere. Per questi motivi, la Corte conclude all’unanimità che vi è stata violazione dell'articolo 5 par. 1 della  
Convenzione.  
Sulla violazione dell’art. 5 par. 4 della Convenzione  
Il ricorrente aveva altresì lamentato la violazione dell’art. 5 par.4 della Convenzione, che recita: «Ogni persona privata  
della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve  
termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima». A parere del sig.  
Johnson, il Mental Health Review Tribunalavrebbe violato anche la suddetta norma. La Corte EDU, tuttavia, reputa che  
la trattazione di tale doglianza sia assorbita nella trattazione relativa alla violazione dell’articolo 5 par. 1 e dichiara,  
dunque, non sussistere un’ulteriore autonoma questione.  
Equa soddisfazione:  
Il ricorrente aveva chiesto che il governo convenuto fosse condannato al risarcimento del danno non patrimoniale per un  
ammontare di 100.000 sterline. La Corte, tuttavia decide di accordargli una somma sensibilmente inferiore, vale a dire  
10.000 sterline. Ciò perché le difficoltà incontrate nel trovare un ostello non sono dipese dal comportamento delle  
autorità, tenuto in considerazione che anzi il sig. Johnson, con le proprie intemperanze, abbia contribuito, a darvi causa.  
Informazioni aggiuntive  
Tipo di decisione:Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)  
Emessa da:Camera  
Stato convenuto:Regno Unito  
Numero ricorso:45508/99  
Data:05.10.2004  
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Articoli:5-1 ; 5-4 ; 41  
Op. separate:No  
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