avendo tentato la fuga. Nel settembre 1997 H. L. impugnò in tribunale la decisione di ricovero presa dall’ospedale. La
High Court rigettò la sua istanza, considerando che egli non fosse stato “detenuto” bensì semplicemente ricoverato in
maniera informale conformemente all’istituto di common law dello stato di necessità. La decisione fu impugnata dal
ricorrente. Stimando probabile, sulla base di alcuni pareri esternati dalla Corte di appello, la vittoria in appello del
ricorrente, il 29 ottobre 1997 i medici curanti del sig. H. L. decisero di disporre il suo ricovero coattivo ai sensi delMental
Healt Act. La Corte di appello, intanto, stimò che il sig. H. L. fosse stato “detenuto” nel giugno 1997. La detenzione
motivata da disturbo mentale e disposta contro la volontà del paziente è legittima, per la legge inglese, solo se disposta
sulla base e seguendo le procedure del Mental Healt Act; i giudici, pertanto, dichiararono l’illegittimità del trattamento
riservato al ricorrente. Tale decisione fu a sua volta appellata dalle autorità sanitarie competenti. H.L., nel frattempo,
ricorse innanzi al Mental Healt Rewiew Tribunal per contestare il ricovero coattivo disposto in ottobre. Nel corso di tale
procedimento, grazie a quanto raccomandato da una perizia psichiatrica redatta da un consulente super partes, H. L.
riuscì ad essere dimesso su ordine giurisdizionale. Il ricorrente uscì dall’ospedale il 5 dicembre 1997 e fu ufficialmente
affidato alle cure delle proprie badanti il 12 dicembre 1997. Il 25 giugno 1998 la House of Lords riformò la sentenza
emessa dalla Corte d’appello, statuendo, a maggioranza, che nel giugno 1997 il sig. non avesse subito alcuna
detenzione, bensì fosse stato legittimamente ricoverato in qualità di “paziente informale” sulla base di uno stato di
necessità.
Il sig. H.L. si rivolse dunque alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, lamentando: che il ricovero disposto nei suoi
confronti in qualità di “paziente informale” costituisse in realtà una detenzione illegittima ai sensi dell’art. 5 comma 1
(diritto alla libertà e alla sicurezza) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; di non aver potuto disporre di
procedure di controllo giurisdizionale sulla legittimità della detenzione subita che soddisfacessero i requisiti dettati dall’art
5 comma 4 della Convenzione; che il trattamento riservatogli, infine, fosse stato discriminatorio, in violazione dell’art 14
Cedu (proibizione di trattamenti discriminatori).
Diritto:
Sulla violazione dell’art. 5 comma 1 - illegittimità della detenzione
La questione che la Corte tratta preliminarmente riguarda la possibile qualificazione come “detenzione” del ricovero
informale disposto nei confronti del ricorrente. Il sig. H. L., osservano i giudici di Strasburgo, è stato sottoposto, tra il 22
luglio e il 29 ottobre 1997, ad un controllo continuo, senza possibilità di allontanarsi dalla struttura ospedaliera. Tanto
basta, per i giudici di Strasburgo, a concludere che egli sia stato “privato della libertà” durante tale periodo ai sensi
dell’art. 5 comma 1 della Convenzione, non rilevando, ai fini della definizione di specie, la circostanza che le stanze
dell’ospedale non fossero chiuse a chiave. Resta dunque da stabilire se tale detenzione possa dirsi legittima.
I giudici reputano fuor di dubbio che il giorno del 22 luglio 1997 il ricorrente versasse in una condizione emergenziale: è
pacifico che fosse affetto da un disturbo mentale che lo rendeva agitato, pericoloso per la propria incolumità, sedabile
con difficoltà. Relativamente a tale giornata, vi sono ragionevoli motivi per ritenere adeguatamente giustificata la
decisione di ricoverare il sig. H. L.; dello stesso parere, del resto, sono tutti i medici che si sono trovati coinvolti nella
faccenda e che sono stati interpellati al riguardo. Lo stato patologico del ricorrente, inoltre, è perdurato durante l’intero
periodo di detenzione. La Corte, ciononostante, è dell’avviso che sia mancato un ulteriore elemento affinchè la
detenzione, relativamente al suo intero arco di durata, potesse dirsi legittima ai sensi dell’art. 5.1 della Convenzione: il
requisito della non arbitrarietà. Per il periodo che va dal 22 luglio al 29 ottobre 1997 la base legale dell’internamento del
sig. H. L. è stata offerta dalla dottrina di common law dello stato di necessità, imperniata sul criterio del best
interest (miglior interesse) per il paziente incapace di fornire il consenso alle cure. Nessuna regola procedurale
precostituita e chiaramente fissata per legge ha accompagnato il provvedimento di ricovero informale. Non è stato
previsto, ad esempio, un limite di durata oltre il quale il ricovero coatto non potesse protrarsi, così come non si è
proceduto alla nomina di un rappresentante legale che potesse esprimere un consenso informato al progetto di cura e,
stimandolo opportuno, fare opposizione a determinati trattamenti in luogo del ricorrente, impossibilitato a fornire un
consenso o un dissenso valido. Una tale carenza di regole di salvaguardia per il paziente, ad avviso della Corte, è
ancora più grave se raffrontata alla precisione e alla ricchezza di garanzie che caratterizzano la procedura prescritta
dal Mental Healt Act del 1983 per il ricovero coattivo. L’assenza di garanzie ha determinato una situazione per la quale i
Diritti Umani in Italia
ISSN 2240 – 2861