© Traduzione eseguita da Eduardo De Cunto  
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H.L. c. Regno Unito  
In presenza di diverse misure di controllo che limitino la libertà del paziente, un  
ricovero coattivo può essere considerato “detenzione”, ai sensi dell’art. 5 della  
Convenzione, anche qualora la degenza sia condotta in stanze non chiuse a chiave.  
La disposizione di un ricovero coattivo deve essere sempre accompagnata da  
garanzie procedurali, prefissate dalla legge, che salvaguardino dall’arbitrio. Qualora  
tale misura sia disposta sulla base di poteri eccessivamente discrezionali, si è in  
presenza di un’illegittima detenzione e, di conseguenza, di una violazione dell’art. 5  
comma 1 della convenzione.  
Costituisce violazione dell’art. 5.4 della Convenzione il mancato approntamento di  
una procedura giurisdizionale volta al controllo di legittimità su di un ricovero  
coattivo che rivesta le caratteristiche di una “detenzione”.  
Nel caso in cui l’illegittimità della detenzione dipenda esclusivamente dalla carenza  
di garanzie procedurali che ne accompagnino la disposizione, la dichiarazione della  
sussistenza di una violazione della Convenzione costituisce ristoro adeguato e  
sufficiente ai fini del risarcimento, a titolo di equa soddisfazione, del danno non  
patrimoniale sofferto dalla vittima.  
Fatto:  
H. L. (il ricorrente) è un cittadino britannico, nato nel 1949, residente a Surrey, in Inghilterra. Egli ha insufficienze mentali,  
è affetto da autismo e mutismo, ha di frequente comportamenti agitati ed autolesionisti. Le sue condizioni non gli  
permettono di prestare un consenso o un dissenso consapevole ai trattamenti terapeutici di cui necessita. Per oltre 30  
anni fu curato nell’ospedale pubblico di Bournewood, nella cui unità intensiva comportamentale (Intensive Behavioural  
Unit, IBU) è stato ricoverato in maniera continuativa dal 1987 al marzo 1994, finché, sulla base di un provvedimento  
giurisdizionale, non fu dimesso e affidato alle cure di badanti professioniste. Grazie all’adeguata assistenza di  
quest’ultime, frequentando settimanalmente, dal 1995, un centro di assistenza diurna, H. L. visse all’esterno delle mura  
ospedaliere sino al 22 luglio 1997. In tale data, mentre era al centro di assistenza, il ricorrente ebbe una crisi: cominciò  
ad agitarsi notevolmente, a colpirsi sul capo e a sbattere la testa contro le pareti. Non riuscendo a contattare le sue  
badanti, lo staff del centro chiamò il medico locale, il quale gli somministrò un sedativo; ciò non fu sufficiente a calmare il  
ricorrente, che fu dunque portato in ospedale. Qui lo psichiatra di servizio stabilì che il paziente necessitasse di un  
trattamento medico in regime di ricovero. H. L. fu trasferito all’unità intensiva comportamentale, dove fu ricoverato in  
qualità di “paziente informale”. In un primo momento, il sig. M., medico curante responsabile del sig. H. L. sin dal 1977,  
prese in considerazione l’ipotesi del ricovero coatto, disponibile sulla base del Mental Healt Act del 1983, ma  
successivamente concluse che ciò non fosse necessario, non avendo il ricorrente opposto resistenza al ricovero né  
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avendo tentato la fuga. Nel settembre 1997 H. L. impugnò in tribunale la decisione di ricovero presa dall’ospedale. La  
High Court rigettò la sua istanza, considerando che egli non fosse stato “detenuto” bensì semplicemente ricoverato in  
maniera informale conformemente all’istituto di common law dello stato di necessità. La decisione fu impugnata dal  
ricorrente. Stimando probabile, sulla base di alcuni pareri esternati dalla Corte di appello, la vittoria in appello del  
ricorrente, il 29 ottobre 1997 i medici curanti del sig. H. L. decisero di disporre il suo ricovero coattivo ai sensi delMental  
Healt Act. La Corte di appello, intanto, stimò che il sig. H. L. fosse stato “detenuto” nel giugno 1997. La detenzione  
motivata da disturbo mentale e disposta contro la volontà del paziente è legittima, per la legge inglese, solo se disposta  
sulla base e seguendo le procedure del Mental Healt Act; i giudici, pertanto, dichiararono l’illegittimità del trattamento  
riservato al ricorrente. Tale decisione fu a sua volta appellata dalle autorità sanitarie competenti. H.L., nel frattempo,  
ricorse innanzi al Mental Healt Rewiew Tribunal per contestare il ricovero coattivo disposto in ottobre. Nel corso di tale  
procedimento, grazie a quanto raccomandato da una perizia psichiatrica redatta da un consulente super partes, H. L.  
riuscì ad essere dimesso su ordine giurisdizionale. Il ricorrente uscì dall’ospedale il 5 dicembre 1997 e fu ufficialmente  
affidato alle cure delle proprie badanti il 12 dicembre 1997. Il 25 giugno 1998 la House of Lords riformò la sentenza  
emessa dalla Corte d’appello, statuendo, a maggioranza, che nel giugno 1997 il sig. non avesse subito alcuna  
detenzione, bensì fosse stato legittimamente ricoverato in qualità di “paziente informale” sulla base di uno stato di  
necessità.  
Il sig. H.L. si rivolse dunque alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, lamentando: che il ricovero disposto nei suoi  
confronti in qualità di “paziente informale” costituisse in realtà una detenzione illegittima ai sensi dell’art. 5 comma 1  
(diritto alla libertà e alla sicurezza) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; di non aver potuto disporre di  
procedure di controllo giurisdizionale sulla legittimità della detenzione subita che soddisfacessero i requisiti dettati dall’art  
5 comma 4 della Convenzione; che il trattamento riservatogli, infine, fosse stato discriminatorio, in violazione dell’art 14  
Cedu (proibizione di trattamenti discriminatori).  
Diritto:  
Sulla violazione dell’art. 5 comma 1 - illegittimità della detenzione  
La questione che la Corte tratta preliminarmente riguarda la possibile qualificazione come “detenzione” del ricovero  
informale disposto nei confronti del ricorrente. Il sig. H. L., osservano i giudici di Strasburgo, è stato sottoposto, tra il 22  
luglio e il 29 ottobre 1997, ad un controllo continuo, senza possibilità di allontanarsi dalla struttura ospedaliera. Tanto  
basta, per i giudici di Strasburgo, a concludere che egli sia stato “privato della libertà” durante tale periodo ai sensi  
dell’art. 5 comma 1 della Convenzione, non rilevando, ai fini della definizione di specie, la circostanza che le stanze  
dell’ospedale non fossero chiuse a chiave. Resta dunque da stabilire se tale detenzione possa dirsi legittima.  
I giudici reputano fuor di dubbio che il giorno del 22 luglio 1997 il ricorrente versasse in una condizione emergenziale: è  
pacifico che fosse affetto da un disturbo mentale che lo rendeva agitato, pericoloso per la propria incolumità, sedabile  
con difficoltà. Relativamente a tale giornata, vi sono ragionevoli motivi per ritenere adeguatamente giustificata la  
decisione di ricoverare il sig. H. L.; dello stesso parere, del resto, sono tutti i medici che si sono trovati coinvolti nella  
faccenda e che sono stati interpellati al riguardo. Lo stato patologico del ricorrente, inoltre, è perdurato durante l’intero  
periodo di detenzione. La Corte, ciononostante, è dell’avviso che sia mancato un ulteriore elemento affinchè la  
detenzione, relativamente al suo intero arco di durata, potesse dirsi legittima ai sensi dell’art. 5.1 della Convenzione: il  
requisito della non arbitrarietà. Per il periodo che va dal 22 luglio al 29 ottobre 1997 la base legale dell’internamento del  
sig. H. L. è stata offerta dalla dottrina di common law dello stato di necessità, imperniata sul criterio del best  
interest (miglior interesse) per il paziente incapace di fornire il consenso alle cure. Nessuna regola procedurale  
precostituita e chiaramente fissata per legge ha accompagnato il provvedimento di ricovero informale. Non è stato  
previsto, ad esempio, un limite di durata oltre il quale il ricovero coatto non potesse protrarsi, così come non si è  
proceduto alla nomina di un rappresentante legale che potesse esprimere un consenso informato al progetto di cura e,  
stimandolo opportuno, fare opposizione a determinati trattamenti in luogo del ricorrente, impossibilitato a fornire un  
consenso o un dissenso valido. Una tale carenza di regole di salvaguardia per il paziente, ad avviso della Corte, è  
ancora più grave se raffrontata alla precisione e alla ricchezza di garanzie che caratterizzano la procedura prescritta  
dal Mental Healt Act del 1983 per il ricovero coattivo. L’assenza di garanzie ha determinato una situazione per la quale i  
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medici e i responsabili dell’ospedale hanno assunto un potere decisionale completo e illimitato circa le questioni  
riguardanti la terapia e la libertà personale di H. L., persona peraltro incapace di esercitare autonomamente un controllo  
ed un’adesione alle scelte prese nei propri riguardi. La Corte non mette in discussione la buona fede degli operatori  
sanitari nelle decisioni adottate, sicuramente volte al “miglior interesse” del ricorrente; ciò, tuttavia, non basta a  
giustificare l’assenza di misure di controllo e garanzia. I giudici di Strasburgo, pertanto, dichiarano all’unanimità che vi è  
stata violazione dell’art. 5 comma 1 della Convenzione, riscontrando nella vicenda sottoposta al loro esame un’ipotesi di  
privazione illegittima della libertà. L’assenza delle su menzionate garanzie procedurali, in altri termini, consente di  
considerare arbitraria la disposizione di ricovero informale che ha riguardato il sig. H.L., ricovero qualificabile come  
“detenzione” ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Convenzione.  
Sulla violazione dell’art. 5 comma 4 - controllo di legittimità della detenzione.  
Ad avviso della Corte, la sostanziale assenza di regolamentazione della procedura di ricovero informale si riverbera sul  
controllo di legittimità su di essa esercitabile: non è stato sufficientemente dimostrato dal governo convenuto che il  
ricorrente abbia avuto la possibilità di adire un tribunale per chiedere di verificare se la detenzione subita fosse stata  
disposta nel rispetto della legge e di ordinare la cessazione della detenzione qualora essa fosse risultata illegittima. I  
giudici, di conseguenza, dichiarano all’unanimità l’avvenuta violazione dell’art. 5 comma 4 della Convenzione.  
Sulla violazione dell’art. 14 - divieto di trattamenti discriminatori (questione assorbita)  
Il ricorrente aveva lamentato che la disposizione del ricovero informale avesse determinato un trattamento  
discriminatorio rispetto a quello prescritto dalle procedure di cui al Mental Healt Act. La Corte giudica tale questione  
assorbita nella trattazione riguardante l’art. 5 comma 1 e 4 della Convenzione.  
Equa soddisfazione:  
La Corte, citando il precedente Nikolova c. Bulgaria, afferma che, nel caso in cui l’illegittimità della detenzione dipenda  
esclusivamente dalla carenza di garanzie procedurali che ne accompagnino la disposizione, la dichiarazione della  
sussistenza di una violazione della Convenzione costituisce ristoro adeguato e sufficiente ai fini del risarcimento del  
danno non patrimoniale sofferto dalla vittima.  
Informazioni aggiuntive  
Tipo di decisione:Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)  
Emessa da:Camera  
Stato convenuto:Regno Unito  
Numero ricorso:45508/99  
Data:05.10.2004  
Articoli:5-1 ; 5-1-e ; 5-4 ; 41  
Op. separate:No  
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