detenuti. Al ricorrente non era possibile ricorrere alle cure di un medico o di un farmacista. Le uniche visite ammesse
erano quelle da parte dei familiari e, a quanto risulta, gli stranieri, in pratica, non ne ricevevano affatto. Il ricorrente era
impossibilitato a contattare i servizi sociali o un pubblico ministero. Episodi di maltrattamenti da parte delle guardie
carcerarie non erano infrequenti.
Il 28 novembre 1997 il sig. Dougoz presentò istanza al Ministro dell’Ordine Pubblico al fine di ottenere la scarcerazione e
l’espulsione verso un Paese diverso dalla Siria, ove, a suo dire, rischiava nuovamente la pena di morte. Tale richiesta
non sortì alcun effetto.
Nel febbraio del 1998 il ricorrente propose appello giurisdizionale contro l’ordine di espulsione, invocando, tra l’altro, il
proprio status di rifugiato e le disposizione della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti
inumani o degradanti. Egli inoltre contestò l’illegittimità della detenzione patita, contrastante con l'articolo 5 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il rappresentante dell’Alto Commissariato per i rifugiati dell’Onu di Atene
chiese alle autorità greche di non espellere il ricorrente finché il suo ricorso non fosse stato esaminato.
Nel successivo mese di maggio la richiesta di annullamento dell’ordine di espulsione fu rigettata, sulla base del fatto che
il sig. Dougoz aveva precedentemente dichiarato di non essere più oggetto di persecuzioni in Siria. Il giudice,
tuttavia, omise di esprimersi sulla legittimità della detenzione da questi subita.
Nel luglio 1998 il ricorrente propose nuovamente istanza ai Ministri della Giustizia e dell’Ordine Pubblico affinché l’ordine
di espulsione fosse revocato e per ottenere la scarcerazione, anche stavolta senza alcun esito positivo.
Nell’aprile del 1998 il sig. Dougoz fu trasferito presso la questura di Alexandras Avenue, dove, sempre secondo la sua
testimonianza, ricevette un trattamento analogo a quello subito a Drapetsona, salvo la migliore areazione delle celle e la
presenza di luce naturale e acqua calda. Qui rimase fino al 3 dicembre 1998, data della sua espulsione verso la Siria.
Diritto:
Il ricorrente si rivolge alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione degli artt. 3 (proibizione della tortura), 5.1 e 5.4
(Diritto alla libertà e alla sicurezza) della Convenzione. In particolare il sig. Dougoz denuncia l'illegittimità e l'eccessiva
durata della detenzione patita, nonché la mancanza di rimedi giurisdizionali di diritto interno volti a un controllo di
legittimità
sulle
misure
adottate
nei
suoi
confronti.
Sulla presunta violazione dell'art. 3
La Corte, richiamando la pregressa giurisprudenza in materia, ricorda che, perché si possa parlare di “trattamento
inumano e degradante” ai sensi dell’art. 3, i patimenti inflitti devono superare una certa soglia di gravità. Tale soglia è
variabile e dipende dalle circostanze concrete del caso, quali la durata dei maltrattamenti, le loro conseguenze sul corpo
e sulla psiche delle vittime, nonché, in alcuni casi, le qualità soggettive di queste ultime, quali il sesso, l’età, le condizioni
di salute (cfr. Irlanda c. Regno Unito, ric. n. 5310/71 e Costello e Roberts c. Regno Unito, ric. n. 13134/87). Occorre
dunque ricostruire il quadro complessivo della situazione in cui, nel caso di specie, il ricorrente si è venuto a trovare
durante il periodo di reclusione in attesa di espulsione protrattosi dal luglio 1997 al dicembre 1998.
La Corte rileva che le affermazioni del sig. Dougoz circa le condizioni di detenzione sopportate (riportate nella
ricostruzione in fatto, vedi supra) abbiano trovato conferma da parte del Comitato europeo per la prevenzione della
tortura (CPT), il quale operò ispezioni ai centri di detenzione di Drapetsona e di Alexandras Avenue nel 1997 e nel 1999.
Per quanto riguarda la Questura di Alexandras Avenue, il CPT, già con relazione del 29 novembre 1994, ne aveva
sottolineato l’eccessivo sovraffollamento e le pessime condizioni sanitarie delle celle, definendo gli alloggi inadeguati a
periodi di permanenza superiori a un paio di giorni. A parere della Corte, vi sono elementi sufficienti a ritenere che anche
le doglianze relative al centro detentivo di Drapetsona siano veritiere. Ad avviso dei giudici di Strasburgo il quadro
complessivamente emerso, tenuto conto, in particolare, della situazione di grave sovraffollamento delle celle, della
mancanza di attrezzature per il riposo, della durata eccessiva della detenzione, configura un vero e proprio trattamento
inumano e degradante. Vi è stata, di conseguenza, violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
Diritti Umani in Italia
ISSN 2240 – 2861