© Traduzione eseguita da Eduardo De Cunto  
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Dougoz c. Grecia  
Perché si possa parlare di “trattamento inumano e degradante” ai sensi  
dell’art. 3, i patimenti inflitti devono superare una certa soglia di gravità.  
Tale soglia è variabile e dipende dalle circostanze concrete del caso, quali  
la durata dei maltrattamenti, le loro conseguenze sul corpo e sulla psiche  
delle vittime, nonché, in alcuni casi, le qualità soggettive di queste ultime,  
quali il sesso, l’età, le condizioni di salute. (Nel caso di specie è stata  
qualificata come “trattamento inumano e degradante” una detenzione  
protrattasi per circa un anno e mezzo in condizioni di sovraffollamento,  
assenza di suppellettili, scarso igiene, assenza di attività ricreative,  
difficoltà di comunicazione con l’esterno).  
Ai sensi dell’art. 5.4, un ricorso non può essere considerato “rimedio  
effettivo” ai fini del controllo di legittimità sulle detenzioni se l’autorità  
interpellata (amministrativa o giurisdizionale che sia) non ha l’obbligo di  
esprimersi.  
Fatto:  
Il ricorrente, il sig. Mohamed Dougoz, è un cittadino siriano condannato a morte dalle autorità del proprio Paese per  
attentato contro la sicurezza nazionale. Secondo le accuse, egli aveva fatto trapelare notizie riservate durante lo  
svolgimento del servizio militare. La sentenza di condanna fu pronunciata in contumacia, giacché il ricorrente fuggì in  
Grecia prima della conclusione del procedimento a suo carico. Il convenuto governo greco afferma che il sig. Dougoz sia  
entrato nel territorio ellenico clandestinamente, probabilmente nel luglio del 1983; la circostanza è contestata  
dall’interessato.  
Una volta in Grecia, il sig. Dougoz scontò diversi periodi di carcerazione: fu in più occasioni arrestato per reati connessi  
all’uso e allo spaccio di droga. Nel 1987 l’Alto Commissariato per i rifugiati dell’Onu gli riconobbe lo status di rifugiato.  
Il 9 luglio 1995 il ricorrente fu condannato alla pena di tre anni di reclusione, sempre per reati correlati agli stupefacenti.  
Nel giugno 1997 il ricorrente chiese di essere rilasciato dal carcere, dove stava scontando la pena comminatagli, ed  
espulso in Siria, dove, secondo le sue affermazioni, gli era stata concessa la grazia dalla pena capitale. Le autorità  
greche acconsentirono alle sue richieste, decretandone il rilascio e l’espulsione.  
Il sig. Dougoz venne dunque affidato alle autorità di pubblica sicurezza. Fu trattenuto per diversi mesi presso il centro di  
detenzione per stranieri di Drapetsona, rinchiuso stando a quanto egli asserisce in una cella sovraffollata, sporca,  
dotata di insufficienti servizi igienici e posti letto, con poca acqua calda, senza né aria fresca né luce naturale né uno  
spazio dove poter svolgere attività fisica. Il centro non prevedeva nessuna attività ricreativa, o di altro genere, per i  
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detenuti. Al ricorrente non era possibile ricorrere alle cure di un medico o di un farmacista. Le uniche visite ammesse  
erano quelle da parte dei familiari e, a quanto risulta, gli stranieri, in pratica, non ne ricevevano affatto. Il ricorrente era  
impossibilitato a contattare i servizi sociali o un pubblico ministero. Episodi di maltrattamenti da parte delle guardie  
carcerarie non erano infrequenti.  
Il 28 novembre 1997 il sig. Dougoz presentò istanza al Ministro dell’Ordine Pubblico al fine di ottenere la scarcerazione e  
l’espulsione verso un Paese diverso dalla Siria, ove, a suo dire, rischiava nuovamente la pena di morte. Tale richiesta  
non sortì alcun effetto.  
Nel febbraio del 1998 il ricorrente propose appello giurisdizionale contro l’ordine di espulsione, invocando, tra l’altro, il  
proprio status di rifugiato e le disposizione della Convenzione europea per la prevenzione della tortura e dei trattamenti  
inumani o degradanti. Egli inoltre contestò l’illegittimità della detenzione patita, contrastante con l'articolo 5 della  
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il rappresentante dell’Alto Commissariato per i rifugiati dell’Onu di Atene  
chiese alle autorità greche di non espellere il ricorrente finché il suo ricorso non fosse stato esaminato.  
Nel successivo mese di maggio la richiesta di annullamento dell’ordine di espulsione fu rigettata, sulla base del fatto che  
il sig. Dougoz aveva precedentemente dichiarato di non essere più oggetto di persecuzioni in Siria. Il giudice,  
tuttavia, omise di esprimersi sulla legittimità della detenzione da questi subita.  
Nel luglio 1998 il ricorrente propose nuovamente istanza ai Ministri della Giustizia e dell’Ordine Pubblico affinché l’ordine  
di espulsione fosse revocato e per ottenere la scarcerazione, anche stavolta senza alcun esito positivo.  
Nell’aprile del 1998 il sig. Dougoz fu trasferito presso la questura di Alexandras Avenue, dove, sempre secondo la sua  
testimonianza, ricevette un trattamento analogo a quello subito a Drapetsona, salvo la migliore areazione delle celle e la  
presenza di luce naturale e acqua calda. Qui rimase fino al 3 dicembre 1998, data della sua espulsione verso la Siria.  
Diritto:  
Il ricorrente si rivolge alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione degli artt. 3 (proibizione della tortura), 5.1 e 5.4  
(Diritto alla libertà e alla sicurezza) della Convenzione. In particolare il sig. Dougoz denuncia l'illegittimità e l'eccessiva  
durata della detenzione patita, nonché la mancanza di rimedi giurisdizionali di diritto interno volti a un controllo di  
legittimità  
sulle  
misure  
adottate  
nei  
suoi  
confronti.  
Sulla presunta violazione dell'art. 3  
La Corte, richiamando la pregressa giurisprudenza in materia, ricorda che, perché si possa parlare di “trattamento  
inumano e degradante” ai sensi dell’art. 3, i patimenti inflitti devono superare una certa soglia di gravità. Tale soglia è  
variabile e dipende dalle circostanze concrete del caso, quali la durata dei maltrattamenti, le loro conseguenze sul corpo  
e sulla psiche delle vittime, nonché, in alcuni casi, le qualità soggettive di queste ultime, quali il sesso, l’età, le condizioni  
di salute (cfr. Irlanda c. Regno Unito, ric. n. 5310/71 e Costello e Roberts c. Regno Unito, ric. n. 13134/87). Occorre  
dunque ricostruire il quadro complessivo della situazione in cui, nel caso di specie, il ricorrente si è venuto a trovare  
durante il periodo di reclusione in attesa di espulsione protrattosi dal luglio 1997 al dicembre 1998.  
La Corte rileva che le affermazioni del sig. Dougoz circa le condizioni di detenzione sopportate (riportate nella  
ricostruzione in fatto, vedi supra) abbiano trovato conferma da parte del Comitato europeo per la prevenzione della  
tortura (CPT), il quale operò ispezioni ai centri di detenzione di Drapetsona e di Alexandras Avenue nel 1997 e nel 1999.  
Per quanto riguarda la Questura di Alexandras Avenue, il CPT, già con relazione del 29 novembre 1994, ne aveva  
sottolineato l’eccessivo sovraffollamento e le pessime condizioni sanitarie delle celle, definendo gli alloggi inadeguati a  
periodi di permanenza superiori a un paio di giorni. A parere della Corte, vi sono elementi sufficienti a ritenere che anche  
le doglianze relative al centro detentivo di Drapetsona siano veritiere. Ad avviso dei giudici di Strasburgo il quadro  
complessivamente emerso, tenuto conto, in particolare, della situazione di grave sovraffollamento delle celle, della  
mancanza di attrezzature per il riposo, della durata eccessiva della detenzione, configura un vero e proprio trattamento  
inumano e degradante. Vi è stata, di conseguenza, violazione dell’articolo 3 della Convenzione.  
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Sulla presunta violazione dell’art. 5 della Convenzione  
L’art. 5.1 della Convenzione stabilisce, tra le altre cose, che nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e  
nei modi previsti dalla legge. La norma stabilisce un elenco tassativo di ipotesi in cui è permesso il ricorso alla  
detenzione: tra questi rientra il caso «di una persona contro la quale è in corso un procedimento d’espulsione o  
d’estradizione» (art. 5.1, lettera f). Il comma 4 dell’art. 5, da canto suo, stabilisce: «Ogni persona privata della libertà  
mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine  
sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima».  
Nell’operare un vaglio di legittimità circa la detenzione subita dal ricorrente alla luce dei criteri dettati dall’art. 5.1, la  
Corte osserva che la legge greca ammette la detenzione degli stranieri in attesa di espulsione solo qualora siano  
soddisfatte due condizioni: che sia pendente un ordine di espulsione, di natura amministrativa, emesso dal Ministro  
dell'Ordine Pubblico, e che lo straniero sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico o si ritenga possa tentare la fuga.  
Nel caso di specie, l'ordine di espulsione nei confronti del ricorrente era stato emesso da un organo giurisdizionale, non  
da un’autorità amministrativa; non era stato ritenuto, inoltre, che il ricorrente potesse costituire un pericolo per l'ordine  
pubblico o che potesse fuggire. Ciò ha determinato, a parere dei giudici, la violazione dell’at. 5.1 della Convenzione.  
In merito alle doglianze relative all’art. 5.4, la Corte osserva che le istanze di scarcerazione presentate dal ricorrente al  
Ministro dell’Ordine Pubblico nel novembre 1997 e nel luglio 1998 non possano essere considerate, ai sensi dell’art. 5.4,  
“rimedi effettivi” contro detenzioni illegittime. Il Ministro interpellato, infatti, aveva la facoltà non solo di rigettare, ma  
anche di non esprimersi affatto sulle questioni sottoposte alla sua attenzione. La pronuncia giurisdizionale del maggio  
1998, d’altro canto, omise di trattare la questione – pur sollevata relativa alla legittimità della detenzione.  
Il sistema giuridico greco, concludono i giudici di Strasburgo, nel suo complesso non offrì al ricorrente alcun rimedio per  
contestare la legittimità della detenzione sofferta in attesa dell’esecuzione del provvedimento di espulsione,  
determinando una violazione dell’art. 5.4 della Convenzione .  
Equa soddisfazione:  
A titolo di equa compensazione, in considerazione dell’importanza del danno non patrimoniale sofferto dal sig. Dougoz,  
la Corte condanna il convenuto governo Greco alla corresponsione di 5.000.000 dracme in favore del ricorrente.  
Informazioni aggiuntive  
Tipo di decisione:Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)  
Emessa da:Camera  
Stato convenuto:Grecia  
Numero ricorso:40907/98  
Data:06.03.2001  
Articoli:3 ; 5.1 ; 5.4  
Op. separate:No  
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