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Megyeri c. Germania
Alla persona non imputabile ricoverata coattivamente in un istituto
psichiatrico in ragione della commissione di atti costituenti reato deve
essere assicurata un’assistenza legale nei procedimenti relativi alla
sospensione, alla prosecuzione o alla cessazione della misura di
detenzione (internamento), pena la violazione dell’art. 5 par. 4 della
Convenzione.
Fatto:
Il 14 marzo 1983 la Corte Regionaledi Colonia accertò la commissione da parte del sig. Megyeri (il ricorrente), cittadino
ungherese residente in Germania dal 1975, di alcune azioni costituenti reato (ingiurie, aggressioni, resistenza ad agenti
di polizia, allontanamento non autorizzato dalla scena di un incidente automobilistico da egli stesso provocato per guida
pericolosa). A causa delle proprie condizioni di salute mentale, il ricorrente fu dichiarato non imputabile, quindi non
punibile con la detenzione in un carcere: Megyeri era affetto da schizofrenia e da crisi di tipo psicotico, disturbi
confermati da numerosi referti medici. In base all’art. 63 del codice penale tedesco, il sig. Megyeri, stimato non
responsabile per le proprie azioni ma comunque pericoloso per la collettività, fu ricoverato coattivamente in un ospedale
psichiatrico. Nel 1986 il ricorrente impugnò più volte, innanzi a più tribunali, il provvedimento di internamento disposto nei
propri confronti. Nel corso dei procedimenti giurisdizionali che ne seguirono il sig. Megyeri non fu assistito da alcun
avvocato; il ricorrente sollevò in giudizio la questione della mancata assistenza legale, ma omise di presentare specifica
e formale richiesta alle Corti perché gli venisse assegnato un difensore. Tale omissione fu considerata dai giudici
tedeschi un motivo sufficiente a escludere che la mancanza di assistenza legale inficiasse la regolarità dei procedimenti:
le richieste di dimissioni dall’ospedale vennero rigettate con la addotta motivazione che le condizioni di salute mentale
del ricorrente fossero ancora critiche. Nel marzo del 1987 il sig. Megyeri fu interdetto e posto sotto tutela su
provvedimento della Corte Distrettuale di Colonia; nel 1989 gli fu accordata la libertà vigilata.
Nel 1986 il sig. Megyeri si rivolse alla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo lamentando la violazione di numerose
norme della Convenzione (art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art.
17, art. 18, art. 1 prot. 1, art. 2 prot. 1, art. 2 prot. 4).La Commissione, nel 1991, dichiarò il ricorso ammissibile solamente
riguardo all’asserita infrazione dell’art. 5 par.4, in riferimento alla mancanza di assistenza legale nel corso dei
procedimenti circa la legittimità dell’internamento del sig. Megyeri.
Diritto:
Sulla violazione dell’art. 5 par. 4
Prima di procedere alla disamina del caso di specie,la Cortedi Strasburgo passa in rassegna alcuni principi, desumibili
dalla propria giurisprudenza pregressa, riguardanti l’art. 5 par. 4 della Convenzione e ritenuti rilevanti per la presente
controversia. Essi possono essere sintetizzati come segue:
a)
Una persona con disturbi mentali, la quale sia ricoverata coattivamente in un istituto psichiatrico per un lasso di
tempo non predeterminato, a maggior ragione quando la misura di internamento non sia sottoposta a revisione
periodica, ha diritto ad azionare procedimenti finalizzati al controllo di legittimità della detenzione (cfr., ex aliis, X. c.
Regno Unito, ricorso n. 7215/75).
Diritti Umani in Italia
ISSN 2240 – 2861