Per ciò che attiene al diritto di critica nei confronti di politici o governanti, la sentenza relativa al caso Lingens chiarisce
che questa modalità di espressione del pensiero è sì limitabile da parte dello Stato, ma con strumenti che godono di un
margine di apprezzamento limitato.
In quest’occasione, la CEDU puntualizza che il diritto di critica politica è il cuore stesso di una società democratica, il suo
baricentro, e che, quindi, ogni limitazione di tale diritto deve essere valutata assai attentamente. In quest’ottica, il limite
della critica nei confronti dei politici deve intendersi ancora più ampio che nei confronti degli altri cittadini, e,
correlativamente, il margine di apprezzamento dello Stato per la sua limitazione deve intendersi proporzionalmente più
ristretto.
La libertà di stampa, si argomenta, costituisce uno dei migliori mezzi per conoscere e valutare le idee e gli orientamenti
dei dirigenti politici, ed è per questo che i limiti della critica esercitabile nei confronti di essi sono più ampi di quelli relativi
ai semplici privati. È pur vero che anche gli uomini politici fruiscono della tutela della propria reputazione, e non soltanto
nella sfera privata, ma i doveri connessi a tale protezione vanno bilanciati con gli interessi collegati alla libera
discussione sui problemi politici.
Nel caso di specie, la Corte ribadisce la possibilità di configurare un margine di apprezzamento nella limitazione della
libertà in capo allo Stato convenuto, ma, al contempo, nell’esercizio della sua funzione di supervisione delle misure
adottate, le ritiene sproporzionate e non necessarie in una società democratica. La Corte afferma che la condanna per
diffamazione di un giornalista per gli apprezzamenti espressi sul conto di un uomo politico costituisce effettivamente
violazione della sua libertà di opinione, la quale rappresenta un elemento fondamentale del diritto garantito dall’articolo
10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
Viene pertanto riscontrata una violazione dell’art. 10 CEDU, essendo state considerate le misure adottate dallo Stato
austriaco per limitare la libertà di informazione (condanna del giornalista ricorrente) come sproporzionate rispetto agli
interessi in gioco (libertà di informazione Vs tutela della reputazione e della riservatezza) e prive del carattere della
necessarietà.
In forza di questa sentenza il governo austriaco è condannato a rifondere al giornalista ricorrente le somme da questi
versate per il pagamento dell’ammenda e delle spese processuali cui era stato condannato. Al governo austriaco è
inoltre imposto il versamento di un’indennità forfetaria per le spese occorse per la pubblicazione della sentenza cui il
giornalista era stato condannato, oltre che la rifusione delle spese dei giudizi penali da quest’ultimo subiti dinanzi ai
giudici austriaci e delle spese di comparizione e di difesa dinanzi alla Corte.
Informazioni aggiuntive
Tipo di decisione:Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)
Emessa da:Camera
Stato convenuto:Austria
Numero ricorso:9815/82
Data:08.07.1986
Articoli:10 ; 41
Op. separate:Si
Diritti Umani in Italia
ISSN 2240 – 2861