© Traduzione eseguita da Eduardo De Cunto  
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Lingens c. Austria  
In virtù dell’importanza cruciale assunta dalla libertà di stampa nel far  
conoscere e valutare ai cittadini le idee e gli orientamenti di chi partecipa  
alla vita politica, i limiti della critica esercitabile nei confronti di dirigenti  
politici sono più ampi di quelli relativi ai semplici privati.  
Fatto:  
Il caso si riferisce a fatti accaduti nel 1975. Quattro giorni dopo le elezioni politiche svoltesi in quell’anno in Austria, il  
signor Simon Wiesenthal, Presidente del Centro Ebraico di documentazione, accusò il Presidente del Partito Liberale  
Austriaco, il sig. Friedrich Peter, di aver prestato servizio presso la prima brigata di fanteria delle SS durante la seconda  
guerra mondiale, una brigata che si era macchiata, notoriamente, di crimini atroci. Le affermazioni erano in effetti  
veritiere.  
Il sig. Bruno Kreisky, segretario generale del partito socialdemocratico austriaco, nonché primo ministro uscente ancora  
provvisoriamente in carica al tempo dei fatti, prese vigorosamente le difese del sig. Peter e definì l’organizzazione del  
sig. Wiesenthal alla stregua di una “mafia politica” che agisce secondo “metodi mafiosi”.  
Il sig. Peter Michael Lingens (il ricorrente), giornalista ed editore di una rivista, commentò l’accaduto criticando  
duramente il cancelliere Kreisky. Lingens scrisse e pubblicò un articolo in cui le parole di Kreisky erano definite come  
“del più vile opportunismo”. In un altro articolo il comportamento del capo del governo era descritto come “immorale,  
indegno”.  
Il sig. Kreisky trascinò l’autore degli articoli appena citati, ovvero il sig. Lingens, in tribunale, accusandolo di diffamazione.  
La Corte Regionale di Vienna dichiarò il giornalista responsabile di diffamazione, per aver utilizzato le espressioni  
riportate poco sopra, condannò lo stesso al pagamento di una multa di 20.000 Scellini e ordinò il ritiro degli articoli  
incriminati dal commercio nonché la pubblicazione della sentenza di condanna. In tale occasione i giudici sottolinearono  
che il sig. Lingens non aveva in alcun modo dato prova della veridicità delle espressioni adoperate nei suoi articoli. La  
Corte d’Appello ridusse l’ammenda a 15.000 Scellini; per il resto, però, confermò in pieno il giudizio di primo grado.  
Ritenendosi vittima di una violazione dell’art. 10 CEDU, posto a tutela della libertà di espressione, il sig. Lingens si  
rivolse alla Corte di Strasburgo con ricorso n. 9815/82.  
Diritto:  
Diritti Umani in Italia  
ISSN 2240 2861  
Per ciò che attiene al diritto di critica nei confronti di politici o governanti, la sentenza relativa al caso Lingens chiarisce  
che questa modalità di espressione del pensiero è sì limitabile da parte dello Stato, ma con strumenti che godono di un  
margine di apprezzamento limitato.  
In quest’occasione, la CEDU puntualizza che il diritto di critica politica è il cuore stesso di una società democratica, il suo  
baricentro, e che, quindi, ogni limitazione di tale diritto deve essere valutata assai attentamente. In quest’ottica, il limite  
della critica nei confronti dei politici deve intendersi ancora più ampio che nei confronti degli altri cittadini, e,  
correlativamente, il margine di apprezzamento dello Stato per la sua limitazione deve intendersi proporzionalmente più  
ristretto.  
La libertà di stampa, si argomenta, costituisce uno dei migliori mezzi per conoscere e valutare le idee e gli orientamenti  
dei dirigenti politici, ed è per questo che i limiti della critica esercitabile nei confronti di essi sono più ampi di quelli relativi  
ai semplici privati. È pur vero che anche gli uomini politici fruiscono della tutela della propria reputazione, e non soltanto  
nella sfera privata, ma i doveri connessi a tale protezione vanno bilanciati con gli interessi collegati alla libera  
discussione sui problemi politici.  
Nel caso di specie, la Corte ribadisce la possibilità di configurare un margine di apprezzamento nella limitazione della  
libertà in capo allo Stato convenuto, ma, al contempo, nell’esercizio della sua funzione di supervisione delle misure  
adottate, le ritiene sproporzionate e non necessarie in una società democratica. La Corte afferma che la condanna per  
diffamazione di un giornalista per gli apprezzamenti espressi sul conto di un uomo politico costituisce effettivamente  
violazione della sua libertà di opinione, la quale rappresenta un elemento fondamentale del diritto garantito dall’articolo  
10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.  
Viene pertanto riscontrata una violazione dell’art. 10 CEDU, essendo state considerate le misure adottate dallo Stato  
austriaco per limitare la libertà di informazione (condanna del giornalista ricorrente) come sproporzionate rispetto agli  
interessi in gioco (libertà di informazione Vs tutela della reputazione e della riservatezza) e prive del carattere della  
necessarietà.  
In forza di questa sentenza il governo austriaco è condannato a rifondere al giornalista ricorrente le somme da questi  
versate per il pagamento dell’ammenda e delle spese processuali cui era stato condannato. Al governo austriaco è  
inoltre imposto il versamento di un’indennità forfetaria per le spese occorse per la pubblicazione della sentenza cui il  
giornalista era stato condannato, oltre che la rifusione delle spese dei giudizi penali da quest’ultimo subiti dinanzi ai  
giudici austriaci e delle spese di comparizione e di difesa dinanzi alla Corte.  
Informazioni aggiuntive  
Tipo di decisione:Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)  
Emessa da:Camera  
Stato convenuto:Austria  
Numero ricorso:9815/82  
Data:08.07.1986  
Articoli:10 ; 41  
Op. separate:Si  
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ISSN 2240 2861