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CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
Decisione sull’ammissibilità
del ricorso n. 39758/98
presentato da Y contro l’Italia
La Corte europea dei Diritti dell’Uomo (prima sezione), riunita il 23 ottobre 2003 in una camera composta da:
C.L. ROZAKIS,presidente,
P. LORENZEN,
G. BONELLO,
A. KOVLER,
V. ZAGREBELSKY,
E. STEINER,
K. HAJIYEV, giudici,
e daS. NIELSEN, cancelliere aggiunto di sezione,
Visto il ricorso sopra indicato, presentato dinanzi alla Commissione europea dei Diritti dell’Uomo il 7 ottobre 1997,
Visto l’articolo 5 § 2 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, che ha trasferito alla Corte la competenza per esaminare il ricorso,
Viste le osservazioni presentate dal Governo convenuto e quelle presentate in risposta dal ricorrente,
Dopo aver deliberato pronuncia la seguente decisione:
IN FATTO
Il ricorrente, il sig. Y un cittadino italiano, nato nel &..residente a ..............
È rappresentato dinanzi alla Corte dall’avv................ del foro di...................
Il governo convenuto è rappresentato dal suo agente, U. Leanza, e dal suo co-agente, V. Esposito.
MOTIVO
Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente lamenta la durata del procedimento.
IN DIRITTO
Il ricorrente ritiene di essere vittima di una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita:
"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (&) entro un termine ragionevole, da un tribunale (&) il quale sia chiamato a pronunciarsi (&) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti (&)".
Il Governo si oppone a questa tesi. Poiché la durata complessiva del procedimento non è stata eccessiva, il ricorso deve, secondo lo stesso, essere respinto.
La Corte ricorda che il carattere ragionevole della durata di un procedimento si valuta a seconda delle circostanze di causa e con riguardo ai criteri confermati dalla giurisprudenza della Corte, in particolare alla complessità della causa, al comportamento del ricorrente e a quello delle autorità competenti (v., tra molte altre, la sentenza Pélissier e Sassi c/Francia [GC], n. 25444/94, § 67, CEDU 1999-II).
La Corte nota che il procedimento in questione è iniziato il 7 settembre 1994, data in cui il ricorrente è stato informato delle accuse mosse nei suoi confronti, e si è concluso il 22 maggio 1997, quando la decisione del giudice per le indagini preliminari di è passata in giudicato.
Pertanto esso è durato circa due anni e otto mesi per un grado di giurisdizione.
La Corte rileva che la causa non era particolarmente complessa. Tuttavia, essa osserva che il 19 maggio 1995, il 21 giugno 1995 e il 2 novembre 1995 la causa fu rinviata a causa di uno sciopero degli avvocati che ha causato un ritardo di circa cinque mesi. Inoltre, la Corte osserva che l’udienza del 2 novembre 1995 è stata rinviata per questioni formali relative al mandato del difensore di alcuni coimputati. La Corte rileva in tal caso un ritardo di circa tre mesi. Questi eventi, che hanno causato un ritardo complessivo di circa otto mesi, costituiscono dei fatti oggettivi, non imputabili allo Stato e da tenere in considerazione per stabilire se il procedimento abbia o meno superato il termine ragionevole di cui all’articolo 6 § 1 (v. sentenza Maurano c/Italia, n. 43350/98, del 26 aprile 2001). Inoltre, non si può imputare allo Stato il periodo di circa un mese trascorso tra la data in cui è stata pronunciata la sentenza (17 aprile 1997) e il momento in cui questa passata in giudicato (22 maggio 1997) (v., mutatis mutandis, la sentenza Scopelliti c/Italia, sentenza del 23 novembre 1993, serie A n. 278, p. 9, § 22).
Alla luce di quanto sopra esposto e tenuto conto delle circostanze particolari della fattispecie la Corte ritiene, conformemente alla propria giurisprudenza in materia, che una durata complessiva di due anni e otto mesi per un grado di giurisdizione non possa essere considerata irragionevole (v. Brizi c/Italia (dec.), n. 39743/98 e 39746/98, 29 febbraio 2001). Pertanto, la Corte ritiene che la decisione della corte d’appello di Perugia sia conforme alla giurisprudenza europea.
Ne consegue che il ricorso è manifestamente infondato e deve essere respinto in applicazione dell’articolo 35, §§ 3 e 4.
Per questi motivi la Corte, all’unanimità,
Dichiara il ricorso inammissibile.
Cancelliere aggiunto
firma illeggibile
Presidente
firma illeggibile