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La Corte europea dei Diritti dell’Uomo (Prima Sezione), costituita il 27 gennaio 2005, in una camera composta da:
C.L. ROZAKIS, presidente
L. LOUCAIDES
F. TULKENS
P. LORENZEN
V. ZAGREBELSKY
D. SPIELMANN
S.E. JEBENS, giudici
e da S. NIELSEN, cancelliere di sezione,
Visto il ricorso suddetto presentato dinanzi alla Commissione europea dei Diritti dell’Uomo il . && &. ,
Visto l’articolo 5 par. 2 del Protocollo n. 11 alla Convenzione, che ha trasferito alla Corte la competenza per esaminare il ricorso,
Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto e quelle presentate in risposta dal ricorrente,
Dopo aver deliberato, ha emesso la seguente decisione:
IN FATTO
Il ricorrente, &.. &&&. , è un cittadino italiano, nato nel &. e residente a . &...
Il governo convenuto è stato rappresentato rispettivamente dai suoi agenti U. Leanza e I. M. Braguglia, e dai suoi co-agenti successivi V. Esposito e F. Crisafulli.
MOTIVI
Invocando l’art. 6 par. 1 della Convenzione, il ricorrente lamenta la durata di un procedimento penale.
Il ricorrente lamenta, inoltre, il fatto che la durata del procedimento ha violato il suo diritto al libero godimento dei suoi risparmi.
IN DIRITTO
Il ricorrente lamenta la durata del procedimento penale. Lo stesso invoca l’articolo 6 par. 1 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, prevede:
"Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) in un tempo ragionevole, da un tribunale (...), il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti (...)."
Il ricorrente lamenta, inoltre, il fatto che la durata del procedimento ha violato il suo diritto al libero godimento dei suoi risparmi. La Corte ritiene che questo motivo di ricorso debba essere esaminato sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, che dispone:"Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende."
A seguito dell’entrata in vigore della "legge Pinto", il Governo sostiene, quanto alla durata del procedimento, che il ricorrente non ha esperito le vie di ricorso interne.
Per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo al sequestro conservativo, lo stesso afferma che si tratta di una misura necessaria al fine di regolamentare l’uso dei beni per renderli conformi all’interesse generale di repressione dei reati al fine di assicurare alle parti lese il diritto al rimborso dei danni causati con il reato.
La Corte osserva che ai sensi della legge n. 89 del 24 marzo 2001 (detta "legge Pinto") le persone che hanno subito un danno patrimoniale o non patrimoniale possono adire la corte d’appello competente al fine di far constatare la violazione della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo quanto al rispetto del termine ragionevole dell’articolo 6 par. 1, e chiedere l’assegnazione di una somma di denaro a titolo di equo indennizzo.
La Corte ricorda di aver già constatato in molte decisioni sulla ricevibilità (vedere, tra l’altro, Brusco c. Italia (dec.), n. 69789/01, CEDU 2001-IX, e Giacometti e altri c. Italia (dec.), n. 34969/97, CEDU 2001-XII) che il rimedio introdotto con la "legge Pinto" è un ricorso che il ricorrente deve tentare prima che la Corte si pronunci sulla ricevibilità del ricorso e ciò indipendentemente dalla data di presentazione del ricorso dinanzi alla Corte.
Peraltro, la Corte ricorda, altresì, che le ripercussioni patrimoniali negative eventualmente provocate dalla durata eccessiva del procedimento vanno analizzate come la conseguenza della violazione del diritto garantito dall’articolo 6 par. 1 della Convenzione e possono essere prese in considerazione solo a titolo di equa soddisfazione, che il ricorrente può ottenere a seguito della constatazione di tale violazione (vedere, mutatis mutandis, Varipati c. Grecia, n. 38459/97, par. 32, 26.10.1999).
Inoltre, la Corte ritiene che, nella misura in cui la violazione del diritto di proprietà è strettamente legato alla durata del procedimento costituendone una conseguenza indiretta, la "legge Pinto" permette di chiedere una decisione che può inserirsi nella logica della giurisprudenza della Corte quanto all’articolo 1 del Protocollo n. 1 (vedere, mutatis mutandis, Provvedi c. Italia (dec.), n. 66644/01, 02.12.2004).
Non risulta, dal fascicolo di causa, che il ricorrente abbia utilizzato il rimedio "Pinto".
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto per mancato esperimento delle vie di ricorso interne, ai sensi dell’articolo 35 paragrafi 1 e 4 della Convenzione.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Dichiara
il ricorso irricevibile.
Soren NIELSEN
Cancelliere
Christos ROZAKIS
Presidente