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DECISIONE SULLA RICEVIBILITA’
del ricorso nº 38897/04 presentato da Edoardo MACRI’ contro l’Italia
La Corte europea dei Diritti dell’Uomo (seconda sezione) riunita il 12 giugno 2007 in una camera composta da:
F. TULKENS, presidente,
A.B. BAKA,
I. CABRAL BARRETO,
R. TÜRMEN,
M. UGREKHELIDZE,
V. ZAGREBELSKY,
A. MULARONI, giudici
e da S. DOLLÉ, cancelliere di sezione,
Visto il ricorso sopra citato introdotto il 14 ottobre 2004,
Vista la decisione della Corte di far valere l’articolo 29 § 3 dela Convenzione e di esaminare congiuntamente la ricevibilità ed il merito della causa,
Viste le osservazioni sottoposte dal governo convenuto e quelle di risposta presentate dal ricorrente,
Dopo averne deliberato, emette la seguente decisione:
IN FATTO
Il ricorrente, il signor Edoardo Macri, è un cittadino italiano, nato nel 1934 e residente a Milazzo. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, I. M. Braguglia, e dal suo cogente aggiunto N. Lettieri.
MOTIVI DI RICORSO
Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, il ricorrente lamenta l’impossibilità di ottenere l’annullamento della sua condanna al pagamento delle spese di giustizia a causa delle opposte decisioni della corte d’appello di Messina e della Corte di cassazione.
IN DIRITTO
Il ricorrente lamenta un diniego di accesso ad un tribunale ed invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione, le cui disposizioni pertinenti sono così formulate:
«Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata (&) in un tempo ragionevola, da parte di un tribunale (&) che deciderà (&) in ordine alle controversie sui suoi diritti ed obbligazioni di natura civile (&).»
Il ricorrente ammette che il procedimento principale da lui avviato innanzi alle autorità giudiziarie nazionali non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in quanto non riguardava una contestazione su un diritto di natura civile. Tuttavia egli afferma che il procedimento riguardante le spese rientra nel campo di applicazione di questa disposizione in particolare per il suo aspetto patrimoniale.
Egli sostiene che la sua condanna al pagamento è il risultato di un errore del tribunale di Pozzo di Gotto che ha deciso sulle spese come se si trattasse di un contenzioso civile tra due parti. Ora, nonostante tale errore sia stato riconosciuto dalla corte d’appello di Messina, le autorità giudiziarie non hanno deciso il merito della questione, ma hanno soltanto dato interpretazioni contraddittorie del diritto nazionale.
Il Governo sostiene che la controversia non aveva ad oggetto una contestazione su un diritto di natura civile. Di conseguenza, il procedimento relativo alle spese, avendo carattere incidentale, sfugge anche al campo di applicazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
A titolo sussidiario il Governo afferma che a prima vista spetta alle autorità nazionali interpretare il diritto interno. Esso ritiene che la decisione del tribunale di Pozzo di Gotto di condannare il ricorrente al pagamento delle spese, lungi dall’essere arbitraria, era ragionevole e rispondeva all’esigenza di imputare agli attori le spese sostenute nell’ambito di richieste prive di qualsiasi fondamento. Infine, il fatto che la corte d’appello e la Corte di cassazione abbiano interpretato in maniera differente una questione controversa di diritto non può aver comportato un diniego di accesso alla giustizia.
La Corte ricorda la sua consolidata giurisprudenza, secondo la quale l’articolo 6 § 1 si applica quando esiste una "contestazione" su un "diritto" "di natura civile" che si possa considerare, almeno in maniera difendibile, riconosciuto nel diritto interno. Deve trattarsi di una "contestazione" reale e seria; essa può riguardare sia l’esistenza stessa di un diritto che la sua estensione o il modo in cui viene esercitato (vedere, fra molte altre, Fayed c. Regno Unito, sentenza del 21 settembre 1994, serie A no 294-B, p. 45-46, § 56 ; Masson e Van Zon c. Paesi Bassi, sentenza del 28 settembre 1995, serie A no 327-A, p. 17, § 44 ; Balmer-Schafroth e altri c. Suisse, sentenza del 26 agosto 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1357, § 32).
Peraltro, i procedimenti relativi alle spese di giustizia, benché condotti separtamente, devono essere considerati come una continuazione di quello principale. Pertanto, i procedimenti sulle spese di giustizia rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 6 § 1 quando il processo principale tende a decidere una "controversia sui diritti e sugli obblighi di natura civile" (vedere, Robins c. Regno Unito, sentenza del 23 settembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1809, § 29 ; Beer c. Austria, no 30428/96, §§ 12-13, sentenza del 6 febbraio 2001).
Nella fattispecie, la condanna a pagare le spese di giustizia è stata decisa al termine di un procedimento che riguardava la nomina giudiziaria di un amministratore per la gestione dell’immobile in cui il ricorrente abitava in condominio. La Corte osserva che l’inapplicabilità dell’articolo 6 § 1 alla citata procedura non viene contestata dalle parti. Ben al contrario, l’inesistenza di un contenzioso fra cittadini su un diritto civile era il fondamento stesso del reclamo del ricorrente teso ad ottenere l’annullamento della sua condanna a sopportare le spese.
Di conseguenza, alla luce della sua giurisprudenza in materia, la Corte è del parere che l’articolo 6 § 1 non trova applicazione nella procedura relativa alle spese (vedere, mutatis mutandis, Lamprecht c. Austria, no 71888/01, decisione del 25 marzo 2004).
Ne consegue che il motivo di ricorso è incompatibile ratione materiae con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3 e deve essere rigettato in applicazione dell’articolo 35 § 4.
Per questi motivi, la Corte, all’unanimità,
Dichiara il ricorso irricevibile.
S. DOLLÉ
Cancelliere
F. TULKENS
Presidente