Entrambi i ricorrenti chiesero la revoca dei provvedimenti pendenti sulle rispettive proprietà, ma le loro richieste non
vennero accolte dalla P.A.
La legge svedese prevedeva la possibilità, per i destinatari dei provvedimenti illustrati, di ottenere un risarcimento danni
solo allorquando l’autorità locale avesse dato impulso ad un procedimento per la fissazione di un indennizzo da
espropriazione e lo stesso non fosse portato a termine: nessun risarcimento era previsto in caso di emissione di
permesso di espropriazione non seguito da alcun procedimento per la fissazione dell’indennizzo, né in caso di
emanazione di divieto di costruzione.
I ricorrenti lamentavano, invece, di aver ricevuto un danno effettivo, dovuto principalmente all’eccessiva durata dei
provvedimenti di cui sopra. In particolar modo si sostenne che il provvedimento di “permesso di espropriazione”, pur non
determinando la perdita del bene oggetto di proprietà (di contro, non comportando di per sé il diritto all’indennizzo),
avesse comportato un incertezza notevole e duratura circa la possibilità di rimanere nella titolarità della proprietà in
oggetto, incertezza che si traduceva, tra l’altro, nella svalutazione del valore del bene nel caso lo si avesse voluto
alienare, nella difficoltà di trovare acquirenti o anche affittuari, nella difficoltà di ottenere un congruo apprezzamento del
bene allorquando lo si offrisse in garanzia, nella difficoltà di ottenere mutui, nella difficoltà di prendere decisioni in merito
alle spese da effettuare, col rischio di investire in un bene che poteva, di lì a breve, essere espropriato. La carenza di
azioni esperibili per ottenere un risarcimento, ovviamente, non poteva che peggiorare la situazione.
Diritto:
L’importanza della storica sentenza Sporrong & Lönnroth c. Svezia risiede nell’aver pionieristicamente tracciato un
inquadramento dogmatico dell’art. 1 prot. 1, relativo al diritto di proprietà, nonché nell’aver esplicitato la disciplina sottesa
alle norme contenute in questo articolo. In quella sede la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, infatti, precisa che l’art. 1
prot. 1 contiene tre norme distinte: la prima, di ordine generale, espressa nella prima frase del comma 1, enuncia il
principio del rispetto della proprietà; la seconda, contenuta nella seconda parte dello stesso comma, riguarda la
privazione della proprietà e la sottopone a determinate condizioni; la terza, infine, di cui al comma 2, riconosce agli Stati
il potere, tra gli altri, di disciplinare l’uso dei beni in conformità all’interesse generale. Con la suddetta sentenza si
puntualizza, inoltre, che l’esercizio di ciascuno dei poteri riconosciuti in capo alle autorità degli Stati in ordine alla
possibilità di comprimere il diritto individuale di proprietà trova dei limiti ben precisi.
I ricorrenti si rivolgono alla Corte di Strasburgo lamentando: la violazione dell’art. 1 prot. 1 CEDU a causa dell’indebita
interferenza avvenuta nel pacifico godimento delle loro proprietà; dell’art. 6 par. 1 e dell’art. 13 CEDU, essendo stata
negata loro la possibilità di ricorrere a rimedi di diritto interno; dell’art. 14, avendo essi ricevuto un trattamento
discriminatorio e degli artt. 17 e 18, poiché lo stato svedese ha, a loro avviso, violato i principi affermati dalla
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e travalicato i limiti da essa imposti.
I giudici della CEDU ravvisano che nel caso di specie si è effettivamente verificata una violazione degli art. 1 prot. 1 e
dell’art. 6 CEDU, mente non si constata alcuna violazione dell’art. 14 CEDU. I restanti motivi di ricorso vengono
considerati assorbiti.
Per quanto riguarda l’art. 1 prot. 1 i giudici stabiliscono che il caso di specie non va giudicato né sulla base della seconda
frase del comma 1, non trovandosi in presenza di un caso di effettiva espropriazione, né sulla base del comma 2, non
potendosi considerare i provvedimenti emanati dalle autorità svedesi come “volti a disciplinare l’uso dei beni” di proprietà
dei ricorrenti.
La controversia va decisa dunque sulla base della prima frase del comma 1, che fa generico richiamo al rispetto delle
proprietà delle persone fisiche e giuridiche. Tale rispetto, per i giudici, sussiste quando lo Stato – al quale è riconosciuto
dalla CEDU il potere di limitare il diritto di proprietà dei singoli cittadini al fine di perseguire l’interesse pubblico –, nel suo
agire, opera un attento ed equo bilanciamento tra l’interesse del singolo e l’interesse pubblico, avendo premura di evitare
al singolo proprietario sacrifici sproporzionati.
Diritti Umani in Italia
ISSN 2240 – 2861