© Traduzione eseguita da Eduardo De Cunto  
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Shmalko c. Ucraina  
La previsione di cui all’art. 6 § 1 è soddisfatta solo allorquando i rimedi  
giurisdizionali approntati dallo Stato contraente sono rimedi effettivi. Deve  
essere garantita, a tal fine, anche l’effettività della fase esecutiva del  
processo. Qualora non fosse data concreta attuazione alle sentenze rese  
dai tribunali degli Stati membri, infatti, verrebbero vanificate anche le  
garanzie predisposte per l’equo svolgimento del processo.  
La mancata soddisfazione di una pretesa risarcitoria suscettibile di  
esecuzione può costituire violazione dell’art. 1 Prot. 1 della Convenzione in  
quanto indebita interferenza nel diritto al pacifico godimento dei propri  
beni.  
Fatto:  
Il cittadino ucraino Anatoliy Afanasiyovych Shmalko (il ricorrente), nato nel 1930, veterano della seconda guerra  
mondiale in pensione, versava in condizioni di disabilità perché affetto da miastenia. Nel marzo del 1999 il sig. Shmalko  
agì contro il Dipartimento Cittadino per la Protezione della Salute di Dnepropetrovsk (“HPD”) e contro l’ospedale n. 1  
della città di Dnepropetrovsk chiedendo il risarcimento dei danni morali e materiali da lui sofferti a causa della mancata  
prescrizione e, di conseguenza, della mancata gratuita somministrazione, da parte degli enti convenuti, del farmaco  
“Kalimin-60”, necessario per curare la malattia di cui era affetto. Il sig. Shmalko chiese, inoltre, il rimborso delle spese  
sostenute per procurarsi il farmaco in Russia, in Germania e nel Regno Unito, nell’impossibilità di procurarselo in patria.  
Dopo un lungo e travagliato iter processuale, il 29 novembre 2001 la Corte d’Appello di Dnepropetrovsk accolse  
parzialmente le richieste del sig. Shmalko condannando l’HPD al risarcimento dei danni morali e materiali per un  
ammontare complessivo di 1.509,95 Grivnie (UAH) pari ad € 237,37 –, stessa cosa dicasi per l’ospedale di  
Dnepropetrovsk, condannato a corrispondere una somma di 1.165,9 UAh – pari ad € 183,28 –. Nell’aprile del 2002  
furono avviati procedimenti esecutivi al fine di ottenere il pagamento di tali somme. Gli enti debitori, tuttavia, ritardarono  
notevolmente il pagamento del debito, imputando la propria inadempienza alla carenza di fondi. L’ospedale saldò  
totalmente il suo debito nei confronti del ricorrente soltanto a fine novembre 2002, mentre l’HPD solo il 2 febbraio 2003.  
Nel maggio del 2003 il tribunale di Babushkinsky rigettò un’ulteriore richiesta avanzata dal sig. Shmalko avente ad  
oggetto il risarcimento dei danni morali sofferti a causa del lungo periodo di non esecutività della sentenza del 29  
novembre 2001. Avverso tale provvedimento non fu proposto appello, pertanto passò in giudicato.  
Diritto:  
Il sig. Shmalko ricorre alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sostenendo che l’intempestiva esecuzione della sentenza  
della Corte d’Appello di Dnepropetrovsk del 29 novembre 2001 abbia costituito una violazione dell’art. 6 § 1 nella parte in  
cui esso prevede: «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un  
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ISSN 2240 2861  
termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi  
sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile […]».  
Il governo ucraino sostiene che, dopo la soddisfazione del suo credito, il ricorrente non si possa più considerare vittima  
di una violazione della Convenzione. La Corte rigetta tale considerazione, notando che proprio la asserita tardività di tale  
adempimento deve costituire uno degli oggetti del giudizio di merito. La Corte dà poi ragione al ricorrente sul punto in cui  
questi afferma di non avere a disposizione alcun rimedio di diritto interno per far valere il suo diritto, considerato che i  
procedimenti esecutivi si sono dimostrati inefficaci. La previsione di cui all’art. 6 § 1, infatti, a parere dei giudici europei, è  
soddisfatta solo allorquando il rimedio giurisdizionale approntato dallo Stato è un rimedio effettivo e quando alle  
sentenze dei tribunali domestici è data concreta esecuzione (cosa che nel caso di specie non è avvenuta perché i  
procedimenti esecutivi si sono rivelati per lungo tempo inefficaci). La ragion d’essere delle garanzie alla base del corretto  
svolgimento del processo, infatti, a parere della Cedu, viene mortificata nel momento in cui il sistema legale di uno Stato  
contraente permette che una sentenza definitiva e vincolante rimanga non operante a detrimento di una parte. Tale  
rimedio deve essere inoltre tempestivo. Nel caso di specie, il tempo intercorso tra l’emanazione della sentenza definitiva  
della Corte d’Appello di Dnepropetrovsk e l’esecuzione della stessa (1 anno, 2 mesi e 8 giorni) è stimato eccessivo dalla  
Corte Europea. Per questi motivi la Corte ravvisa che lo Stato ucraino ha contravvenuto alle disposizioni poste a  
garanzia del diritto all’equo processo e vi è stata violazione dell’art. 6 § 1.  
Il ricorrente inoltre, non avendo potuto disporre per un lungo periodo di tempo delle somme che gli spettavano, lamenta  
innanzi alla Cedu un’ingiustificata interferenza nel godimento del proprio diritto alla proprietà garantito dall’art. 1 prot. 1  
della Cedu («Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua  
proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto  
internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi  
ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento  
delle imposte o di altri contributi o delle ammende»). Il governo ucraino obietta che la pretesa risarcitoria avanzata dal  
sig. Shmalko sia cosa affatto diversa dalla situazione di effettivo possesso del bene garantita dall’art. 1 prot. 1. Anche  
sotto questo profilo la Corte dà ragione al ricorrente rigettando l’interpretazione che il governo ucraino dà alla norma di  
cui all’art. 1 prot. 1. Al contrario la Corte sostiene che la mancata soddisfazione di una pretesa risarcitoria può costituire  
violazione dell’art. 1 prot. 1 della Convenzione qualora la pretesa in questione sia stata dichiarata fondata con decisione  
giurisdizionale definitiva e sia suscettibile di esecuzione. Pertanto, nel caso di cui si discute, la Corte statuisce che  
l’impossibilità, protrattasi per 5 mesi, di ottenere l’esecuzione di quanto stabilito dai giudici, si configura, per il ricorrente,  
come un’indebita interferenza nel diritto al pacifico godimento dei suoi averi così come descritta dal primo paragrafo  
dell’art. 1 prot. 1. Si ravvisa dunque la violazione anche del suddetto articolo.  
Equa soddisfazione:  
La Corte, infine, in base a quanto stabilito dall’art. 41 della Cedu («Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della  
Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto  
di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa»)  
condanna l’Ucraina a corrispondere al sig. Shmalko la somma di € 1.000 a titolo di equa soddisfazione.  
Informazioni aggiuntive  
Tipo di decisione:Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)  
Emessa da:Camera  
Stato convenuto:Ucraina  
Numero ricorso:60750/00  
Data:20.10.2004  
Articoli:6-1 ; 29-3 ; 34 ; 35-1 ; 41 ; P1-1  
Op. separate:No  
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