termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi
sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile […]».
Il governo ucraino sostiene che, dopo la soddisfazione del suo credito, il ricorrente non si possa più considerare vittima
di una violazione della Convenzione. La Corte rigetta tale considerazione, notando che proprio la asserita tardività di tale
adempimento deve costituire uno degli oggetti del giudizio di merito. La Corte dà poi ragione al ricorrente sul punto in cui
questi afferma di non avere a disposizione alcun rimedio di diritto interno per far valere il suo diritto, considerato che i
procedimenti esecutivi si sono dimostrati inefficaci. La previsione di cui all’art. 6 § 1, infatti, a parere dei giudici europei, è
soddisfatta solo allorquando il rimedio giurisdizionale approntato dallo Stato è un rimedio effettivo e quando alle
sentenze dei tribunali domestici è data concreta esecuzione (cosa che nel caso di specie non è avvenuta perché i
procedimenti esecutivi si sono rivelati per lungo tempo inefficaci). La ragion d’essere delle garanzie alla base del corretto
svolgimento del processo, infatti, a parere della Cedu, viene mortificata nel momento in cui il sistema legale di uno Stato
contraente permette che una sentenza definitiva e vincolante rimanga non operante a detrimento di una parte. Tale
rimedio deve essere inoltre tempestivo. Nel caso di specie, il tempo intercorso tra l’emanazione della sentenza definitiva
della Corte d’Appello di Dnepropetrovsk e l’esecuzione della stessa (1 anno, 2 mesi e 8 giorni) è stimato eccessivo dalla
Corte Europea. Per questi motivi la Corte ravvisa che lo Stato ucraino ha contravvenuto alle disposizioni poste a
garanzia del diritto all’equo processo e vi è stata violazione dell’art. 6 § 1.
Il ricorrente inoltre, non avendo potuto disporre per un lungo periodo di tempo delle somme che gli spettavano, lamenta
innanzi alla Cedu un’ingiustificata interferenza nel godimento del proprio diritto alla proprietà garantito dall’art. 1 prot. 1
della Cedu («Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua
proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto
internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi
ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento
delle imposte o di altri contributi o delle ammende»). Il governo ucraino obietta che la pretesa risarcitoria avanzata dal
sig. Shmalko sia cosa affatto diversa dalla situazione di effettivo possesso del bene garantita dall’art. 1 prot. 1. Anche
sotto questo profilo la Corte dà ragione al ricorrente rigettando l’interpretazione che il governo ucraino dà alla norma di
cui all’art. 1 prot. 1. Al contrario la Corte sostiene che la mancata soddisfazione di una pretesa risarcitoria può costituire
violazione dell’art. 1 prot. 1 della Convenzione qualora la pretesa in questione sia stata dichiarata fondata con decisione
giurisdizionale definitiva e sia suscettibile di esecuzione. Pertanto, nel caso di cui si discute, la Corte statuisce che
l’impossibilità, protrattasi per 5 mesi, di ottenere l’esecuzione di quanto stabilito dai giudici, si configura, per il ricorrente,
come un’indebita interferenza nel diritto al pacifico godimento dei suoi averi così come descritta dal primo paragrafo
dell’art. 1 prot. 1. Si ravvisa dunque la violazione anche del suddetto articolo.
Equa soddisfazione:
La Corte, infine, in base a quanto stabilito dall’art. 41 della Cedu («Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della
Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto
di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa»)
condanna l’Ucraina a corrispondere al sig. Shmalko la somma di € 1.000 a titolo di equa soddisfazione.
Informazioni aggiuntive
Tipo di decisione:Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)
Emessa da:Camera
Stato convenuto:Ucraina
Numero ricorso:60750/00
Data:20.10.2004
Articoli:6-1 ; 29-3 ; 34 ; 35-1 ; 41 ; P1-1
Op. separate:No
Diritti Umani in Italia
ISSN 2240 – 2861