CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
SECONDA SEZIONE  
SELLEM c. ITALIA  
(Ricorso n. 12584/09)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
5 maggio 2009  
DEFINITIVA  
06/11/2009  
Questa sentenza può subire dei ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani  
Sentenza Sellem c. Italia  
Nel caso Sellem c. Italia,  
La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione) riunita in una camera  
composta da:  
Ireneu Cabral Barreto, presidente,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Danutė Jočienė,  
Dragoljub Popović,  
András Sajó,  
Nona Tsotsoria,  
Işıl Karakaş, giudici,  
e da Françoise Elens-Pasos, cancelliere aggiunto di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera del consiglio il 14 aprile 2009,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale data:  
PROCEDURA  
1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 12584/08) diretto contro la Repubblica  
italiana con il quale un cittadino tunisino, il signor Ezzedine Ben Edris Sellem (« il  
ricorrente »), ha adito la Corte il 13 marzo 2008 in virtù dell'articolo 34 della  
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (« la  
Convenzione »).  
2. Il ricorrente è rappresentato dall’avvocato G. de Carlo, del foro di Milano. Il  
governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo  
co-agente aggiunto, N. Lettieri.  
3. Il ricorrente allega in particolare che l’esecuzione della decisione di espellerlo  
verso la Tunisia costituirebbe una violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione.  
4. Il 18 agosto 2008, il presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare il  
ricorso al Governo. Come previsto dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, egli ha  
inoltre deciso di esaminare congiuntamente la ricevibilità ed il merito della causa.  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE  
5. Il ricorrente è nato nel 1967 e risiede a Milano.  
A. Le indagini a carico del ricorrente in Italia e il tentativo di espellerlo  
1. Il ricorrente risiede in Italia dal 1990. È coniugato con una cittadina tunisina e  
padre di due bambini in tenera età nati in Italia.  
2. Il 23 marzo 2003, presentò alla questura di Milano una richiesta di carta di  
soggiorno permanente. Il 25 novembre 2004, sollecitò la concessione di un permesso di  
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Sentenza Sellem c. Italia  
soggiorno temporaneo che la questura gli rilasciò il 3 marzo 2005. Il suddetto permesso  
aveva una validità di due anni..  
3. Il 6 novembre 2007, nel corso di una perquisizione presso il suo domicilio, il  
ricorrente apprese che la procura di Milano aveva avviato a suo carico un'inchiesta  
penale per terrorismo (articolo 270 bis del codice penale). Il procedimento penale  
diretto contro di lui è tuttora pendente.  
9. Il 26 febbraio 2008, tramite l’avvocato De Carlo, il ricorrente invitò la questura a  
rilasciargli la carta di soggiorno richiesta nel marzo 2003.  
4. Il 3 marzo 2008, l’Ufficio immigrazione della prefettura informò l’avvocato De  
Carlo che la consegna del permesso di soggiorno al suo cliente, il 3 marzo 2005, aveva  
chiuso le procedure amministrative avviate dall’interessato il 23 marzo 2003 ed il 25  
novembre 2004.  
5. Il 4 marzo 2008, l’Ufficio immigrazione informò per lettera l’avvocato De Carlo  
che il suo cliente doveva presentarsi in prefettura il 13 marzo.  
6. Il 13 marzo 2008, la prefettura constatò che il ricorrente non aveva chiesto il  
rinnovo del suo permesso di soggiorno, scaduto dal 1° marzo 2007, e che quindi  
soggiornava irregolarmente in Italia. Gli notificò un decreto di espulsione adottato lo  
stesso giorno.  
7. Il giorno stesso, l’avvocato De Carlo richiese alla Corte di adottare, in base  
all’articolo 39 del suo regolamento, « tutte le misure che avrebbe ritenuto utili  
nell’interesse del ricorrente » per evitare che questo ultimo venisse espulso. Precisando  
che il 30 gennaio 2002, il tribunale militare di Tunisi aveva condannato in contumacia il  
signor Sellem e altre nove persone a dieci anni di reclusione « per avere costituito in  
tempo di pace un'organizzazione terroristica operante all'estero », sostenne che  
l’espulsione del suo cliente avrebbe esposto quest’ultimo al rischio di essere torturato,  
avrebbe violato il suo diritto al rispetto della sua vita familiare ed avrebbe impedito a  
sua figlia di sei anni di proseguire la sua scolarità.  
14. Il 14 marzo 2008, il presidente della seconda sezione decise di indicare al  
governo italiano, in applicazione dell'articolo 39 già citato, che era auspicabile,  
nell'interesse delle parti e del buon svolgimento della procedura innanzi alla Corte, di  
non espellere il ricorrente verso la Tunisia fino a nuovo ordine. Richiamò l'attenzione  
del Governo sul fatto che, quando uno Stato contraente non si conforma ad una misura  
indicata a titolo dell'articolo 39 del regolamento, ciò può comportare una violazione  
dell'articolo 34 della Convenzione (si veda Mamatkoulov e Askarov c. Turchia [GC], n .  
46827/99 e 46951/99, §§ 128-129 e punto 5 del dispositivo, CEDH 2005-I).  
8. Il 4 aprile 2008, il Governo depositò in cancelleria una nota dell’Ufficio  
immigrazione che attestava che l’espulsione del ricorrente era stata sospesa il 14 marzo,  
conformemente alla decisione della Corte di applicare l'articolo 39 del suo regolamento.  
9. Il 15 aprile 2008, il ricorrente impugnò l'ordinanza d’espulsione innanzi al giudice  
di pace di Milano. Con una decisione del 28 aprile 2008, il giudice di pace accolse la  
domanda introdotta dal ricorrente e sospese l’espulsione in attesa della conclusione  
della procedura a Strasburgo.  
B. Le assicurazioni diplomatiche ottenute dalle autorità italiane  
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10. Il 10 dicembre 2008, l’Ambasciata d’Italia a Tunisi inviò al ministero tunisino  
degli Affari Esteri la seguente nota verbale (no 4566):  
« « L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al ministero degli Affari Esteri e fa  
riferimento alle proprie note verbali precedenti ed alla visita in Tunisia della delegazione dei  
rappresentanti dei ministeri italiani dell'Interno e della Giustizia, svoltasi il 24 luglio scorso,  
concernenti l'esame delle procedure da seguire in merito ai ricorsi pendenti innanzi alla Corte  
europea dei diritti dell'uomo, presentati da cittadini tunisini, nei cui confronti sono stati emessi o  
potrebbero essere emessi decreti di espulsione.  
L’Ambasciata d’Italia ringrazia il ministero degli Affari Esteri e per suo tramite il ministero della  
Giustizia e dei diritti dell’uomo per la concreta collaborazione mostrata nei casi già trattati.  
Conformemente a quanto convenuto nella riunione del 24 luglio, le autorità italiane si pregiano  
sottoporre per via diplomatica la loro richiesta di elementi addizionali specifici che risultano  
necessari nel contenzioso pendente innanzi alla Corte di Strasburgo tra l’Italia e i cittadini tunisini  
qui di seguito citati (…)  
A tale scopo, l’Ambasciata d'Italia si pregia domandare al ministero degli Affari Esteri di voler  
adire le autorità tunisine competenti affinché esse possano fornire per via diplomatica le seguenti  
assicurazioni specifiche sul cittadino tunisino SELLEM Ezzedine Ben Idris in relazione ai seguenti  
argomenti :  
- che in caso di espulsione verso la Tunisia l’appellante non venga sottoposto a torture né a pene o  
trattamenti inumani o degradanti ;  
- che possa essere giudicato da un tribunale indipendente ed imparziale, secondo procedure che,  
nel complesso, siano conformi ai principi di un processo equo e pubblico; e, in caso di condanna in  
contumacia, possa ottenere la riapertura del processo penale a suo carico e, a tale proposito, possa  
produrre tutti gli elementi pertinenti;  
- che durante la sua detenzione, possa ricevere le visite dei suoi avvocati, dei suoi familiari e di un  
medico.  
Tenuto conto che la scadenza per la presentazione delle osservazioni del governo italiano a  
Strasburgo per i suddetti casi è fissata al prossimo 16 dicembre, l’Ambasciata d'Italia sarebbe grata  
al ministero degli Affari Esteri se volesse farle pervenire al più presto gli elementi richiesti,  
fondamentali per la strategia difensiva del governo italiano e suggerisce che l'avvocato Costantini,  
primo segretario dell'ambasciata, possa recarsi al ministero della Giustizia e dei diritti umani per  
fornire tutti i chiarimenti ritenuti utili.  
L'ambasciata d'Italia ringrazia anticipatamente il ministero degli Affari Esteri per l’attenzione che  
vorrà riservare alla presente nota e coglie l’occasione per rinnovargli i sensi della sua alta  
considerazione. »  
11. Il 3 gennaio 2009, le autorità tunisine fecero pervenire la loro risposta, firmata  
dall’avvocato generale alla direzione generale dei servizi giudiziari. Nelle sue parti  
pertinenti questa risposta è così formulata :  
« Nella sua nota verbale del 10 dicembre 2008, l’ambasciata d’Italia a Tunisi ha richiesto, alle  
autorità tunisine, le assicurazioni qui di seguito riportate, riguardanti il cittadino tunisino Ezzedine  
SELLEM qualora dovesse essere espulso verso la Tunisia.  
(...)  
II. E’ opportuno prima di tutto precisare che la persona interessata è stata oggetto di un giudizio in  
contumacia per adesione ad una organizzazione terroristica operante all’estero oltre che per le sue  
attività finalizzate al reclutamento di membri per questa organizzazione  
Se l’interessato venisse espulso verso la Tunisia, non appena giunto in Tunisia sarà portato innanzi  
ad un giudice. Potrà quindi esercitare il suo diritto all’opposizione; naturalmente, ai sensi  
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dell’articolo 182 del codice di procedura penale, l’ammissibilità formale dell’opposizione produce  
l’annullamento delle sentenze impugnate e permette all’interessato di essere giudicato nuovamente e  
di presentare i mezzi difensivi che riterrà utili.  
Al momento della sua comparizione innanzi al giudice, l’interessato beneficerà obbligatoriamente  
dell'assistenza di avvocati di fiducia. Se dovesse risultare che non ha i mezzi, gli verranno nominati  
avvocati d’ufficio e le spese saranno a carico dello Stato. In seguito il giudice disporrà la liberazione  
dell’imputato oppure il suo arresto. Durante tutto il processo, egli fruirà delle seguenti garanzie:  
1. La garanzia del rispetto della dignità dell’interessato:  
Il rispetto della dignità dell’interessato è garantito, esso trae origine dal principio del rispetto della  
dignità della persona, in qualunque stato si trovi, principio fondamentale riconosciuto dal diritto  
tunisino e garantito a tutte le persone e più particolarmente ai detenuti il cui status è minuziosamente  
disciplinato.  
È utile a tale proposito ricordare che l'articolo 13, comma 2, della Costituzione tunisina dispone  
che « ogni individuo che ha perduto la sua libertà è trattato umanamente, nel rispetto della sua  
dignità ».  
La Tunisia ha peraltro ratificato senza alcuna riserva la Convenzione delle Nazioni Unite contro la  
tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Essa ha così riconosciuto la  
competenza del comitato contro la tortura a ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da o  
per conto dei cittadini che sono sottoposti alla sua giurisdizione e che sostengono di essere vittime di  
violazioni delle disposizioni della Convenzione (ratificata dalla legge 88-79 dell'11 luglio 1988.  
Gazzetta Ufficiale della Repubblica tunisina n. 48 del 12-15 luglio 1988, pagina 1035).  
Le disposizioni di detta Convenzione sono state trasposte nel diritto interno, l'articolo 101 bis del  
codice penale definisce la tortura come « un atto con il quale, sono intenzionalmente inflitti ad una  
persona un dolore o delle sofferenze acute, fisiche o mentali, al fine di ottenere dalla medesima o da  
una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha  
commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o far pressioni su lei o di intimidire o far  
pressioni su una terza persona, o quando il dolore o le sofferenze acute sono inflitte per qualsiasi  
altro motivo fondato su una forma qualunque di discriminazione. »  
Il legislatore ha previsto pene severe per questo genere di violazioni, così il già citato articolo 101  
bis dispone che « è punito con otto anni di reclusione il funzionario o un suo assimilato che,  
nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, sottopone una persona a tortura.»  
Occorre segnalare che, secondo l'articolo 12 della Costituzione, la misura del fermo di polizia è  
soggetta al controllo giudiziario e che la detenzione preventiva può essere disposta soltanto con  
provvedimento giudiziario. È vietato sottoporre una persona a detenzione arbitraria. La procedura di  
fermo prevede parecchie garanzie che tendono ad assicurare il rispetto dell'integrità fisica e morale  
del detenuto fra cui in particolare:  
- Il diritto della persona sottoposta a fermo di informare, al momento del suo arresto, i membri  
della sua famiglia.  
- Il diritto di domandare durante il fermo di polizia o alla scadere del suo termine di essere  
sottoposto a visita medica. Questo diritto può eventualmente essere esercitato dai membri della  
famiglia.  
- La durata della detenzione preventiva è disciplinata, la sua proroga è eccezionale e deve essere  
motivata dal giudice.  
Occorre anche notare che la legge del 14 maggio 2001 relativa all'organizzazione carceraria  
all’articolo primo sancisce che l’obiettivo della medesima legge è la disciplina delle «condizioni  
detentive nelle carceri al fine di assicurare l'integrità fisica e morale del detenuto, di prepararlo alla  
vita in libertà e di aiutarlo nel suo reinserimento. »  
Questa disposizione legislativa è rafforzata dall'attuazione di un sistema di controllo destinato ad  
assicurare l’effettivo rispetto della dignità dei detenuti. Si tratta di parecchi tipi di controlli eseguiti  
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da diversi organi e istituzioni:  
- Vi è dapprima un controllo giudiziario assicurato dal giudice dell'esecuzione delle pene che,  
secondo la formulazione dell'articolo 342-3 del codice di procedura penale tunisino, è tenuto a  
visitare l'istituto penitenziario sito nel distretto di sua competenza, per conoscere le condizioni dei  
detenuti, dette visite sono in pratica effettuate mediamente due volte a settimana.  
- Vi è poi il controllo effettuato dal comitato superiore dei diritti umani e delle libertà  
fondamentali, il presidente di questo istituto nazionale indipendente può effettuare visite improvvise  
negli istituti penitenziari per informarsi sullo stato delle condizioni dei detenuti.  
- Vi è anche il controllo amministrativo interno effettuato dai servizi dell'ispettorato generale del  
ministero della Giustizia e dei diritti dell'uomo e dell'ispettorato generale che dipende dalla direzione  
generale delle carceri e della rieducazione. È da notare in questo quadro che l'amministrazione  
penitenziaria fa parte del ministero della Giustizia e che gli ispettori di detto ministero sono  
magistrati di carriera fatto che costituisce una garanzia supplementare ai fini di un controllo rigoroso  
delle condizioni detentive.  
- Occorre infine segnalare che il comitato internazionale della Croce Rossa è abilitato dal 2005  
ad effettuare visite nei luoghi di detenzione, nelle prigioni e nei locali della polizia abilitati ad  
accogliere i detenuti in stato di fermo. Al termine di queste visite sono redatti dei rapporti dettagliati  
e vengono organizzati incontri con i servizi interessati per mettere in atto le raccomandazioni  
formulate dal comitato sullo stato dei detenuti.  
Le autorità tunisine ricordano che esse non esitano affatto ad indagare su tutte le allegazioni di  
tortura ogni qualvolta vi siano ragionevoli motivi per credere che siano stati commessi  
maltrattamenti. Si citano due esempi:  
- il primo riguarda tre agenti dell'amministrazione penitenziaria che hanno maltrattato un detenuto,  
l'inchiesta aperta a tale proposito ha portato alla condanna dei tre agenti carcerari alla pena di quattro  
anni di reclusione ciascuno (sentenza della corte d'appello di Tunisi emessa il 25 gennaio 2002).  
- Il secondo esempio riguarda un agente di polizia che è stato condannato a 15 anni di reclusione  
per lesioni volontarie che hanno preterintenzionalmente provocato la morte (sentenza emessa dalla  
corte d'appello di Tunisi il 2 aprile 2002).  
Questi due esempi dimostrano come le autorità tunisine non tollerino alcun maltrattamento e non  
esitino ad intraprendere le azioni necessarie contro i pubblici ufficiali ogni qualvolta vi siano motivi  
ragionevoli per ritenere che siano stati commessi atti di tale natura.  
I pochi casi di condanna per maltrattamenti segnalati nel rapporto presentato dalla Tunisia al  
Consiglio dei diritti dell'uomo ed al Comitato dei diritti dell'uomo denotano così la volontà politica  
dello Stato nel perseguire e reprimere qualsiasi tortura o maltrattamento, e questo permette di  
respingere qualsiasi allegazione di violazione sistematica dei diritti dell'uomo.  
In conclusione, è evidente che:  
- Se Ezzedine SELLEM verrà espulso verso la Tunisia, sarà presentato ad un giudice e beneficerà  
dell'assistenza di un avvocato.  
- L’interessato potrà esercitare il suo diritto di opposizione avverso la sentenza emessa nei suoi  
confronti. Se l'opposizione è ammissibile gli effetti della sentenza vengono annullati e la causa è  
giudicata nuovamente.  
- L'autorità giudiziaria competente deciderà sulla scarcerazione o sull’arresto della persona  
interessata.  
- Ad ogni modo, l’interessato beneficerà di tutte le garanzie offerte dalla legislazione tunisina.  
2. La garanzia di un processo equo alla persona interessata:  
Se verrà espulso in Tunisia, l’interessato beneficerà di procedimenti, azioni penali, istruzioni e  
giudizi che offrano tutte le garanzie necessarie ad un processo equo, e in particolare:  
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- Il rispetto del principio della separazione tra le autorità dell'accusa, dell'istruzione e del giudizio.  
- L'istruzione in materia di crimini è obbligatoria. Obbedisce al principio del doppio grado di  
giurisdizione (giudice istruttore e sezione istruttoria),  
- Le udienze sono pubbliche e rispettano il principio del contraddittorio.  
- Ogni persona sospettata di crimine ha diritto all'assistenza di uno o più avvocati. Se necessario le  
viene nominato un avvocato di ufficio e le spese sono a carico dello Stato. L'assistenza dell'avvocato  
prosegue per tutte le tappe del procedimento: istruzione preparatoria e fase di giudizio.  
- L'esame dei crimini è di competenza delle corti criminali che sono formate da cinque magistrati,  
questa formazione allargata rafforza le garanzie dell'imputato.  
- Il principio del doppio grado di giurisdizione in materia criminale è sancito dal diritto tunisino. Il  
diritto di proporre appello avverso le sentenze di condanna è quindi un diritto fondamentale per  
l'imputato.  
- La condanna può essere resa soltanto sulla base di prove solide che sono state oggetto di  
dibattimento in contraddittorio innanzi alla autorità giudiziaria competente. Anche la confessione  
dell'imputato non è considerata prova determinante. Questa posizione sarà confermata dalla sentenza  
della Corte di cassazione tunisina n. 12150 del 26 gennaio 2005 con la quale la Corte ha affermato  
che la confessione estorta con violenza è nulla ed è considerata come non avvenuta e questo, in  
applicazione dell'articolo 152 del codice di procedura penale che dispone che: « la confessione,  
come qualsiasi altro elemento di prova, è lasciata alla libera valutazione dei giudici ». Il giudice  
deve quindi valutare tutte le prove che gli sono presentare al fine di decidere la forza probante da  
conferire a dette prove secondo la sua intima convinzione.  
3. La Garanzia del diritto di ricevere visite:  
Se l'arresto della persona interessata viene deciso dall'autorità giudiziaria competente, essa  
beneficerà dei diritti garantiti ai detenuti previsti dalla legge del 14 maggio 2001 relativa  
all'organizzazione carceraria. Questa legge sancisce il diritto di ogni imputato di ricevere la visita  
dell'avvocato incaricato della sua difesa, senza la presenza di un agente carcerario, nonché la visita  
dei familiari. Se viene deciso il suo arresto, l’interessato godrà di questo diritto conformemente alla  
legislazione vigente e senza alcuna restrizione.  
4. La garanzia del diritto di beneficiare di cure mediche:  
La legge precitata relativa all'organizzazione carceraria dispone che ogni detenuto ha diritto  
gratuitamente a cure e medicinali all'interno delle prigioni e, in mancanza, nelle strutture  
ospedaliere. Inoltre, l'articolo 336 del codice di procedura penale autorizza il giudice dell'esecuzione  
delle pene a sottoporre il condannato a esame medico.  
Se viene deciso l'arresto della persona interessata, essa sarà sottoposta a esame medico non appena  
entrata nell’istituto penitenziario. Potrà, peraltro, fruire successivamente di un controllo medico  
nell'ambito di esami periodici. In conclusione l’interessato fruirà di un regolare controllo medico  
come ogni detenuto e di conseguenza non occorre autorizzare un altro medico a visitarlo.  
Le autorità tunisine reiterano la loro volontà di cooperare pienamente con la parte italiana  
fornendole tutte le informazioni e i dati utili alla sua difesa nella procedura pendente dinanzi alla  
Corte europea dei diritti dell'uomo».  
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE  
12. I ricorsi che in Italia è possibile proporre avverso un decreto di espulsione e le  
regole che in Tunisia disciplinano la riapertura di un processo in contumacia sono  
descritte nella sentenza Saadi c. Italia ([GC], n. 37201/06, §§ 58-60, 28 febbraio 2008).  
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III. TESTI E DOCUMENTI INTERNAZIONALI  
13. Nella sentenza Saadi già citata si trova la descrizione dei seguenti testi,  
documenti, internazionali e fonti di informazioni: l'accordo di cooperazione in materia  
di lotta contro la criminalità firmato dall'Italia e dalla Tunisia e l'accordo di  
collaborazione tra la Tunisia, l’Unione europea ed i suoi Stati membri (§§ 61-62); gli  
articoli 1, 32 e 33 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status di  
rifugiato (§ 63) ; le linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (§ 64);  
i rapporti di Amnesty International (§§ 65-72) e di Human Rights Watch (§§ 73-  
79) riguardanti la Tunisia; le attività del Comitato internazionale della Croce Rossa (§§  
80-81); il rapporto del Dipartimento di Stato americano sui diritti umani in Tunisia (§§  
82-93); le altre fonti di informazioni relative al rispetto dei diritti umani in Tunisia (§  
94).  
14. Dopo l'adozione della sentenza Saadi, Amnesty International ha pubblicato il  
suo rapporto annuale 2008. Le parti pertinenti della sezione di questo rapporto  
consacrato alla Tunisia sono riferite nella sentenza Ben Khemais c. Italia, no 246/07,  
§ 34, ... 2009).  
15. Nella sua risoluzione 1433 (2005), relativa alla legalità della detenzione di  
persone da parte degli Stati Uniti a Guantánamo Bay, l’Assemblea parlamentare del  
Consiglio d’Europa ha chiesto al governo americano, tra l’altro, « di non rinviare o  
trasferire i detenuti basandosi sulle « assicurazioni diplomatiche » di paesi che  
notoriamente ricorrono con sistematicità alla tortura e in tutti i casi in cui la mancanza  
del rischio di maltrattamenti non sia fermamente provata ».  
DIRITTO  
I. SULLA  
DEDOTTA  
VIOLAZIONE  
DELL’ARTICOLO  
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DELLA  
CONVENZIONE  
16. Il ricorrente ritiene che l’esecuzione della sua espulsione lo esporrebbe al rischio  
di trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione. Questa norma recita :  
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« Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. »  
17. Il Governo si oppone a questa tesi.  
A. Ricevibilità  
18. La Corte constata che questo motivo non è manifestamente infondato ai sensi  
dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e che non contrasta con nessun altro motivo di  
irricevibilità. E’ quindi opportuno dichiararlo ricevibile.  
B. Merito  
1. Argomentazioni delle parti  
19. Il ricorrente rinvia alle indagini condotte da Amnesty International e dal  
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, che dimostrerebbero che in caso di  
espulsione verso la Tunisia sarebbe esposto ad un rischio concreto e serio di violazione  
dei diritti garantiti dall’articolo 3 della Convenzione.  
20. Il Governo sottolinea che la Tunisia ha ratificato i più importanti strumenti  
internazionali in materia di tutela dei diritti dell'uomo, ivi compresi il Patto  
internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale relativo ai diritti  
economici sociali culturali, e la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti  
crudeli, inumani o degradanti. Ricorda anche che nel 1995 la Tunisia ha firmato con  
l’Unione Europea un accordo in virtù del quale la questione del rispetto delle libertà  
fondamentali e dei principi democratici è un elemento del dialogo politico tra i  
firmatari. Esso sottolinea del resto che le autorità tunisine permettono alla Croce Rossa  
internazionale di visitare le prigioni.  
21. Secondo il parere del Governo, si può presumere che la Tunisia non si tirerà  
indietro dagli obblighi che le spettano in virtù dei trattati internazionali.  
22. Inoltre, il sistema giuridico italiano prevederebbe delle garanzie per la persona -  
ivi compresa la possibilità di ottenere lo status di rifugiato - che renderebbero  
« praticamente impossibile » un rimpatrio contrario alle esigenze della Convenzione.  
23. Il Governo argomenta ancora che le allegazioni relative ad un pericolo di morte  
o al rischio di essere esposto alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti devono  
essere sostenute da adeguati elementi di prova; e, che nella fattispecie, il ricorrente non  
ha né prodotto elementi precisi a tale proposito né ha fornito spiegazioni dettagliate, ma  
si è limitato a descrivere una situazione che si pretende generalizzata in Tunisia. Le  
« fonti internazionali » citate dal ricorrente sarebbero vaghe e non pertinenti, come pure  
gli articoli di stampa prodotti dall'interessato.  
24. Il Governo rinvia alle assicurazioni diplomatiche fornite dalle autorità tunisine  
nelle quali vede il risultato di un dialogo intergovernativo molto fruttuoso. Queste  
assicurazioni garantirebbero una protezione adeguata del ricorrente contro il rischio di  
subire, in Tunisia, trattamenti vietati dalla Convenzione.  
25. Esso sottolinea che le autorità tunisine hanno accompagnato dette assicurazioni  
con una « lunga e rassicurante spiegazione, in fatto ed in diritto, delle ragioni per le  
quali occorre credervi », e ritiene che la loro buona fede non dovrebbe essere messa in  
dubbio. Esso aggiunge che l’effettivo rispetto di queste assicurazioni potrà essere  
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verificato al momento dei controlli del Comitato superiore dei diritti dell’uomo e della  
Croce Rossa, nonché durante le visite degli avvocati e dei parenti del ricorrente.  
26. Secondo il Governo, l’impossibilità per il rappresentante del ricorrente innanzi  
alla Corte di visitare il suo cliente se detenuto in Tunisia si spiega con il fatto che questo  
Stato non ha aderito alla Convenzione. Sarebbe quindi ragionevole non permettere le  
visite di avvocati stranieri che operano al di fuori del quadro nazionale e internazionale  
nel quale si iscrive la Tunisia. A tale proposito, il Governo osserva che l’interessato  
potrà, se lo desidera, dare mandato ad avvocati tunisini da lui scelti affinché procedano,  
in collaborazione con i loro omologhi italiani, alla preparazione della sua difesa innanzi  
alla Corte.  
27. Secondo il Governo, le assicurazioni date dalla Tunisia sono tranquillizzanti per  
quanto riguarda la sicurezza ed il benessere del ricorrente come pure per quanto  
riguarda il rispetto del suo diritto ad un processo equo. Sottolineando che la Corte  
stessa, nella causa Saadi prima citata, ha domandato se assicurazioni di questo tipo  
fossero state richieste ed ottenute, il Governo ritiene che, senza che vengano rimesse in  
discussione, i principi affermati dalla Grande Camera devono essere adattati alle  
particolari circostanze fattuali del caso di specie..  
2. Valutazione della Corte  
28. I principi generali relativi alla responsabilità degli Stati contraenti in caso di  
espulsione, agli elementi da considerare per valutare il rischio di esposizione a  
trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione e alla nozione di « tortura » e di  
« trattamenti inumani e degradanti » sono riassunti nella sentenza Saadi (cit., §§ 124-  
136), nella quale la Corte ha anche riaffermato l’impossibilità di valutare il rischio di  
maltrattamenti ed i motivi invocati per l’espulsione al fine di determinare se la  
responsabilità di uno Stato è coinvolta sul terreno dell’articolo 3 (§§ 137-141).  
29. La Corte ricorda le conclusioni alle quali essa è pervenuta nella causa Saadi già  
citata (§§ 143-146), che erano le seguenti :  
- i testi internazionali pertinenti documentano casi numerosi e regolari di tortura e di  
maltrattamenti inflitti in Tunisia a persone sospettate o riconosciute colpevoli di  
terrorismo ;  
- questi testi descrivono una situazione preoccupante ;  
- le visite del Comitato internazionale della Corte Rossa nei luoghi di detenzione  
tunisini non possono eliminare il rischio di sottomissione a trattamenti contrari  
all’articolo 3 della Convenzione.  
30. La Corte non scorge nella fattispecie alcuna ragione per ritornare su queste  
conclusioni che sono peraltro confermate dal rapporto 2008 di Amnesty International  
relativo alla Tunisia (si veda il paragrafo 20, supra). Essa nota inoltre che in Italia, il  
ricorrente è stato accusato di far parte di un’organizzazione terroristica integralista (si  
veda il paragrafo 8, supra). Inoltre, il ricorrente è stato condannato in Tunisia per  
appartenenza, in tempo di pace, ad una organizzazione terroristica. (si veda il paragrafo  
13, supra).  
31. In queste condizioni, la Corte ritiene che nel caso di specie, fatti seri e accertati  
portano a concludere che esiste un rischio reale di vedere l’interessato subire trattamenti  
contrari all’articolo 3 della Convenzione se venisse espulso verso la Tunisia. (si veda,  
mutatis mutandis, Saadi, cit., § 146). Rimane da verificare che se le assicurazioni  
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diplomatiche fornite della autorità tunisine siano sufficienti per eliminare questo rischio.  
32. A tale proposito la Corte ricorda, in primo luogo, che l’esistenza di testi interni e  
l’accettazione di trattati internazionali che garantiscono, in linea di principio, il rispetto  
dei diritti fondamentali non sono da sole sufficienti ad assicurare una adeguata  
protezione dal rischio di maltrattamenti quando, come nella fattispecie, fonti affidabili  
documentano pratiche delle autorità – o tollerate da queste ultime – manifestamente  
contrarie ai principi della Convenzione (Saadi, cit., § 147 in fine). In secondo luogo,  
spetta alla Corte esaminare se le assicurazioni fornite dallo Stato di destinazione  
forniscano, nella loro effettiva applicazione, una sufficiente garanzia per la protezione  
del ricorrente dal rischio di trattamenti vietati dalla Convenzione (Chahal c. Regno  
Unito, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 105, 15 novembre 1996). L’importanza  
da attribuire alle assicurazioni provenienti dallo Stato di destinazione dipende in effetti,  
in ogni caso, dalle circostanze prevalenti all’epoca considerata. (Saadi, cit., § 148 in  
fine).  
33. Nel presente caso di specie, l’avvocato generale della direzione generale dei  
servizi giudiziari ha assicurato che la dignità umana del ricorrente verrebbe rispettata in  
Tunisia, che non sarebbe sottoposto a tortura, a trattamenti inumani o degradanti o ad  
una detenzione arbitraria, che beneficerebbe di cure sanitarie appropriate e che potrebbe  
ricevere le visite del suo avvocato e dei membri della sua famiglia. Oltre alle leggi  
tunisine pertinenti ed ai trattati internazionali firmati dalla Tunisia, queste assicurazione  
si basano sui seguenti elementi :  
- i controlli praticati dal giudice dell’esecuzione delle pene, dal comitato superiore  
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (istituzione nazionale indipendente) e  
dal servizio dell’ispettorato generale del ministero della Giustizia e dei Diritti  
dell’uomo ;  
- due casi di condanna di agenti dell’amministrazione penitenziaria e di un agente di  
polizia per maltrattamenti ;  
- la giurisprudenza interna ai sensi della quale una confessione estorta con  
costrizione è nulla e considerata come non avvenuta  
34. La Corte nota, tuttavia, che non è certo che l'avvocato generale della direzione  
generale dei servizi giudiziari fosse competente per fornire queste assicurazioni in nome  
dello Stato (si veda, mutatis mutandis, Soldatenko c. Ucraina, no 2440/07, § 73,  
23 ottobre 2008). Inoltre, tenuto conto del fatto che fonti internazionali serie e affidabili  
hanno indicato che le allegazioni di maltrattamenti non venivano esaminate dall'autorità  
tunisine competenti (Saadi, cit., § 143), il semplice richiamo di due casi di condanna di  
agenti dello Stato per lesioni su detenuti non sarebbe sufficiente a eliminare il rischio di  
simili trattamenti né a convincere la Corte dell’esistenza di un effettivo sistema di  
protezione contro la tortura, in mancanza del quale è difficile verificare che le  
assicurazioni date saranno rispettate. A tale proposito, la Corte ricorda che nel suo  
rapporto 2008 relativo alla Tunisia, Amnesty International ha precisato soprattutto che,  
benché numerosi detenuti si siano lamentati di essere stati torturati mentre si trovavano  
sottoposti a fermo di polizia, « le autorità non hanno praticamente mai condotto  
inchieste né preso misure per portare innanzi alla giustizia i presunti torturatori ».  
35. Inoltre, nella sentenza Saadi già citata (§ 146), la Corte ha constatato una  
reticenza delle autorità tunisine a cooperare con le organizzazioni indipendenti che  
difendono i diritti dell’uomo, quali Human Rights Watch. Nel suo rapporto 2008 prima  
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citato, Amnesty International ha peraltro notato che benché sia stato aumentato il  
numero dei membri del comitato superiore dei diritti umani, quest’ultimo « non  
includerebbe organizzazioni indipendenti di difesa dei diritti fondamentali ».  
L’impossibilità per il rappresentante del ricorrente innanzi alla Corte di rendere visita al  
suo cliente se detenuto in Tunisia conferma la difficoltà di accesso dei prigionieri  
tunisini a legali stranieri indipendenti anche quando essi sono parti nei procedimenti  
giudiziari pendenti innanzi alle giurisdizioni internazionali. Queste ultime rischiano  
dunque, una volta che un ricorrente è espulso in Tunisia, di trovarsi nell’impossibilità di  
verificare la sua situazione e di conoscere eventuali doglianze che potrebbe sollevare in  
merito ai trattamenti ai quali viene sottoposto (Ben Khemais, cit., § 63).  
36. In queste circostanze la Corte non può sottoscrivere la tesi del Governo secondo  
la quale le assicurazioni fornite nel presente caso di specie offrono una efficace  
protezione contro il serio rischio che corre il ricorrente di essere sottoposto a trattamenti  
contrari all’articolo 3 della Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Soldatenko, cit.,  
§§ 73-74). Essa ricorda invece il principio affermato dall’Assemblea parlamentare del  
Consiglio d’Europa nella sua risoluzione 1433(2005), secondo il quale le assicurazioni  
diplomatiche non possono essere sufficienti quando la mancanza di pericolo di  
maltrattamenti non sia seriamente documentata (si veda il paragrafo 22, supra).  
37. Pertanto la decisione di espellere l’interessato verso la Tunisia violerebbe  
l’articolo 3 della Convenzione se venisse eseguita.  
II. SULLA  
DEDOTTA  
VIOLAZIONE  
DELL’ARTICOLO  
6
DELLA  
CONVENZIONE  
38. Il ricorrente lamenta la mancanza di equità del processo penale a suo carico in  
Tunisia. Invoca l’articolo 6 della Convenzione.  
39. Il Governo ritiene che questo motivo di ricorso non possa essere tenuto in  
considerazione.  
40. La Corte considera che questo motivo di ricorso è ricevibile (Saadi, cit., § 152).  
Tuttavia, avendo constatato che l’espulsione del ricorrente verso la Tunisia costituirebbe  
una violazione dell’articolo 3 della Convenzione (si veda il paragrafo 44, supra) e non  
avendo alcun motivo di dubitare che il governo convenuto si conformerà alla presente  
decisione, essa non ritiene necessario esaminare la questione ipotetica di sapere se, in  
caso di espulsione verso la Tunisia, si configurerebbe anche la violazione dell’articolo 6  
della Convenzione (Saadi, cit., § 160).  
II. SULLA  
DEDOTTA  
VIOLAZIONE  
DELL’ARTICOLO  
8
DELLA  
CONVENZIONE  
41. Il ricorrente sostiene che la sua espulsione verso la Tunisia lo priverebbe dei  
legami affettivi con sua moglie e con i suoi due figli residenti in Italia. Esso invoca  
l’articolo 8 della Convenzione che è così formulato:  
« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio  
e della propria corrispondenza.  
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale  
ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è  
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necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla  
difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della saluto o della morale, o alla  
protezione dei diritti e delle libertà altrui. »  
42. Il Governo ritiene che questo motivo di ricorso non possa essere preso in  
considerazione.  
43. La Corte considera ricevibile questo motivo di ricorso (Saadi, cit., § 163).  
Tuttavia, avendo constatato che l’espulsione del ricorrente verso la Tunisia costituirebbe  
una violazione dell’articolo 3 della Convenzione (si veda il paragrafo 44, supra) e non  
avendo alcun motivo di dubitare che il governo convenuto si conformerà alla presente  
decisione, essa non ritiene necessario esaminare la questione ipotetica di sapere se, in  
caso di espulsione verso la Tunisia, si configurerebbe anche la violazione dell’articolo 6  
della Convenzione (Saadi, cit., § 170).  
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE  
77. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  
“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Pro-tocolli e se il  
diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della  
violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un’equa soddisfazione.”  
A. Danno  
44. Il ricorrente domanda 25.000 euro (EURO) per il danno materiale che ritiene  
aver subito. Egli sostiene che questa somma copre il mancato guadagno derivante dalla  
sua situazione irregolare a seguito del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti.  
Egli domanda inoltre 10.000 euro per il danno morale.  
45. Il Governo vi si oppone.  
46. La Corte ricorda che essa è in grado di concedere somme a titolo di equa  
soddisfazione previste dall’articolo 41 quando la perdita o i danni reclamati sono stati  
causati dalla violazione constatata, in quanto non si ritiene che lo Stato versi somme per  
danni che non sono a lui imputabili (Perote Pellon c. Spagna, no 45238/99, § 57,  
25 luglio 2002).  
47. Nella fattispecie, la Corte ha constatato che l’esecuzione dell’espulsione del  
ricorrente verso la Tunisia violerebbe l’articolo 3 della Convenzione. Tuttavia, non ha  
rilevato violazioni della Convenzione in ragione della sua situazione irregolare. Quindi  
essa non scorge alcun nesso di causalità tra la violazione constatata nella presente  
sentenza ed il pregiudizio materiale allegato dal ricorrente (Saadi, cit., § 187).  
48. Per quanto riguarda il pregiudizio morale subito dal ricorrente, la Corte ritiene  
che la constatazione che l’espulsione, se fosse eseguita, configurerebbe una violazione  
dell’articolo 3 della Convenzione, rappresenti un’equa soddisfazione sufficiente (Saadi,  
cit., § 188).  
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B. Spese e costi  
49. Il ricorrente domanda il rimborso delle spese affrontate innanzi al giudice di  
pace di Milano che quantizza in 1.623 EURO. Ha anche chiesto il rimborso delle spese  
che si riferiscono alla procedura innanzi alla Corte che secondo lui ammontano a 22.700  
EURO.  
50. Il Governo considera eccessive queste somme.  
51. La Corte ricorda che, quando constata una violazione della Convenzione, essa  
può accordare ai ricorrenti il pagamento delle spese da loro affrontate innanzi alle  
autorità giudiziarie nazionali per prevenire o far correggere la citata violazione. Occorre  
anche che di tali spese ne venga provata la realtà, la necessità e la congruità del loro  
ammontare (si veda, in particolare, la sentenza Zimmermann e Steiner c. Svizzera del 13  
luglio 1983, serie A no 66, § 36, e la sentenza Hertel c. Svizzera, del 25 agosto 1998,  
Recueil 1998-VI, § 63). La Corte considera che le spese che si riferiscono al ricorso  
innanzi al giudice di pace di Milano sono state affrontate per prevenire le violazioni  
derivanti dall’eventuale esecuzione del decreto di espulsione. La Corte concede quindi  
la somma domandata dal ricorrente a questo titolo.  
52. Per quanto riguarda le spese legali che si riferiscono alla presente procedura, la  
Corte giudica eccessiva la domanda del ricorrente e, decidendo secondo equità, decide  
di concedergli 5.000 EURO a questo titolo.  
C. Interessi moratori  
53. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso  
d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea  
maggiorato di tre punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÁ  
1. Dichiara il ricorso ricevibile;  
2. Dichiara che nell’eventualità che venga eseguita la decisione di espellere il  
ricorrente verso la Tunisia, vi sarebbe violazione dell’articolo 3 della Convenzione;  
3. Dichiara che non è ugualmente necessario esaminare se l’esecuzione della decisione  
di espellere il ricorrente verso la Tunisia violerebbe anche gli articoli 6 e 8 della  
Convenzione ;  
4. Dichiara che la constatazione di violazione rappresenta un’equa soddisfazione  
sufficiente per qualsiasi pregiudizio morale subito dal ricorrente;  
5. Dichiara  
a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal  
giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’articolo 44 § 2  
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della Convenzione 6.623 EURO (seimilaseicentoventitre euro), per le spese legali,  
più qualsiasi altra somma che potrà essere dovuta a titolo di imposta dal ricorrente ;  
b) che a decorrere dalla scadenza del suddetto termine e fino al versamento, questa  
somma dovrà essere maggiorata di un interesse semplice a un tasso uguale a quello  
dell’agevolazione del prestito marginale della Banca centrale europea applicabile  
durante questo periodo, maggiorato di tre punti percentuali;  
6. Rigetta nel resto la domanda di equa soddisfazione per il resto.  
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 maggio 2009, in applicazione  
dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Françoise Elens-Pasos  
Cancelliere aggiunta  
Ireneu Cabral Barreto  
Presidente  
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