Sentenza Sellem c. Italia
diplomatiche fornite della autorità tunisine siano sufficienti per eliminare questo rischio.
32. A tale proposito la Corte ricorda, in primo luogo, che l’esistenza di testi interni e
l’accettazione di trattati internazionali che garantiscono, in linea di principio, il rispetto
dei diritti fondamentali non sono da sole sufficienti ad assicurare una adeguata
protezione dal rischio di maltrattamenti quando, come nella fattispecie, fonti affidabili
documentano pratiche delle autorità – o tollerate da queste ultime – manifestamente
contrarie ai principi della Convenzione (Saadi, cit., § 147 in fine). In secondo luogo,
spetta alla Corte esaminare se le assicurazioni fornite dallo Stato di destinazione
forniscano, nella loro effettiva applicazione, una sufficiente garanzia per la protezione
del ricorrente dal rischio di trattamenti vietati dalla Convenzione (Chahal c. Regno
Unito, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 105, 15 novembre 1996). L’importanza
da attribuire alle assicurazioni provenienti dallo Stato di destinazione dipende in effetti,
in ogni caso, dalle circostanze prevalenti all’epoca considerata. (Saadi, cit., § 148 in
fine).
33. Nel presente caso di specie, l’avvocato generale della direzione generale dei
servizi giudiziari ha assicurato che la dignità umana del ricorrente verrebbe rispettata in
Tunisia, che non sarebbe sottoposto a tortura, a trattamenti inumani o degradanti o ad
una detenzione arbitraria, che beneficerebbe di cure sanitarie appropriate e che potrebbe
ricevere le visite del suo avvocato e dei membri della sua famiglia. Oltre alle leggi
tunisine pertinenti ed ai trattati internazionali firmati dalla Tunisia, queste assicurazione
si basano sui seguenti elementi :
- i controlli praticati dal giudice dell’esecuzione delle pene, dal comitato superiore
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (istituzione nazionale indipendente) e
dal servizio dell’ispettorato generale del ministero della Giustizia e dei Diritti
dell’uomo ;
- due casi di condanna di agenti dell’amministrazione penitenziaria e di un agente di
polizia per maltrattamenti ;
- la giurisprudenza interna ai sensi della quale una confessione estorta con
costrizione è nulla e considerata come non avvenuta
34. La Corte nota, tuttavia, che non è certo che l'avvocato generale della direzione
generale dei servizi giudiziari fosse competente per fornire queste assicurazioni in nome
dello Stato (si veda, mutatis mutandis, Soldatenko c. Ucraina, no 2440/07, § 73,
23 ottobre 2008). Inoltre, tenuto conto del fatto che fonti internazionali serie e affidabili
hanno indicato che le allegazioni di maltrattamenti non venivano esaminate dall'autorità
tunisine competenti (Saadi, cit., § 143), il semplice richiamo di due casi di condanna di
agenti dello Stato per lesioni su detenuti non sarebbe sufficiente a eliminare il rischio di
simili trattamenti né a convincere la Corte dell’esistenza di un effettivo sistema di
protezione contro la tortura, in mancanza del quale è difficile verificare che le
assicurazioni date saranno rispettate. A tale proposito, la Corte ricorda che nel suo
rapporto 2008 relativo alla Tunisia, Amnesty International ha precisato soprattutto che,
benché numerosi detenuti si siano lamentati di essere stati torturati mentre si trovavano
sottoposti a fermo di polizia, « le autorità non hanno praticamente mai condotto
inchieste né preso misure per portare innanzi alla giustizia i presunti torturatori ».
35. Inoltre, nella sentenza Saadi già citata (§ 146), la Corte ha constatato una
reticenza delle autorità tunisine a cooperare con le organizzazioni indipendenti che
difendono i diritti dell’uomo, quali Human Rights Watch. Nel suo rapporto 2008 prima
11
Copyright © 2010 UFTDU