CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
SECONDA SEZIONE  
NICOLA SILVESTRI c. ITALIE  
(Ricorso no 16861/02)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
9 giugno 2009  
DEFINITIVA  
09/09/2009  
Questa sentenza può subire dei ritocchi di forma  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani  
Nicola Silvestri c. Italia  
Nel caso Nicola Silvestri c. Italia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una Camera  
composta da:  
Françoise Tulkens, presidente,  
Ireneu Cabral Barreto,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Danutė Jočienė,  
Dragoljub Popović,  
András Sajó,  
Işıl Karakaş, giudici,  
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 25 settembre 2007 e il 19 maggio  
2009,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (no 16861/02) diretto contro la Repubblica  
Italiana con cui un ricorrente di quello Stato, il signor Nicola Silvestri (« il ricorrente »),  
ha adito la Corte il 15 marzo 2002 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione europea  
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione  
»).  
2. Il ricorrente è rappresentato da A.G. Lana, avvocato del foro di Roma. Il Governo  
italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente E. Spatafora, e dal suo co-  
agente, F. Crisafulli.  
3. Con una decisione del 25 settembre 2007, la camera ha dichiarato il ricorso  
ricevibile.  
4. Tanto il ricorrente, quanto il Governo, hanno depositato delle osservazioni scritte  
complementari (articolo 59 § 1 del regolamento).  
FATTO  
LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
5. Il ricorrente è nato nel 1948 e risiede a Casalguidi.  
6. Il ricorrente fa parte del personale di direzione dei servizi penitenziari dal 1977.  
Ha svolto funzioni di vice direttore e in seguito di direttore di un certo numero di  
penitenziari. Il suo contratto di lavoro è giunto a termine il 10 aprile 2002.  
1. I trasferimenti d’ufficio e i procedimenti di annullamento  
5. Il 9 settembre 1996, il ricorrente fu nominato direttore del penitenziario  
femminile di Empoli, destinato ad accogliere detenute tossicomani. Era stato classificato  
nella nona categoria professionale.  
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Con una decisione del 21 marzo 1997, il direttore generale dell’amministrazione  
penitenziaria decise di trasferire il ricorrente presso il Provveditorato regionale della  
Toscana, con sede a Firenze, a causa di un’incompatibilità « ambientale ». Il  
trasferimento d’ufficio era stato giustificato alla luce dei problemi di gestione della  
prigione legati, in particolare, alle difficoltà del ricorrente di relazionarsi tanto con i suoi  
collaboratori diretti, quanto con gli operatori esterni.  
8. Il ricorrente impugnò la decisione davanti al tribunale amministrativo regionale (  
«il TAR» ) della Toscana.  
9. Con una decisione del 29 ottobre 1997, depositata in cancelleria il 29 gennaio  
1998, il TAR accolse il ricorso del ricorrente e annullò la decisione del 21 marzo 1997  
per mancato rispetto del principio del contraddittorio. In particolare ravvisò che il  
ricorrente non era stato avvisato dell’inizio della procedura di trasferimento d’ufficio  
del 20 marzo 1997, vale a dire alla vigilia della decisione del direttore generale  
della’amministrazione penitenziaria. In conseguenza di ciò, l’amministrazione non  
aveva dato al ricorrente la possibilità di partecipare alla procedura e di presentare le  
proprie argomentazioni avverso la sanzione.  
10. L’amministrazione penitenziaria non propose appello e la decisione del TAR  
divenne definitiva.  
11. Il 9 febbraio 1998, il ricorrente intimò all’amministrazione penitenziaria di dare  
esecuzione alla decisione del TAR. Domandò di essere reintegrato nel proprio ufficio di  
direttore del penitenziario di Empoli o, «a titolo alternativo e sussidiario», di essere  
assegnato alla direzione del carcere di Pistoia.  
12. Il 23 marzo 1998, il ricorrente fu assegnato a titolo provvisorio alla direzione del  
carcere di Pistoia.  
13. Il 4 novembre 1998, il ricorrente introdusse un giudizio di ottemperanza davanti  
al TAR della Toscana. Egli addusse che l’amministrazione non si era ancora conformata  
(alla decisione del TAR) e domandò la reintegrazione nelle sue funzioni di direttore del  
penitenziario femminile di Empoli.  
14. Con una decisione del 9 febbraio 1999, depositata in cancelleria il 22 aprile 1999,  
il TAR accolse la domanda del ricorrente ed ordinò il suo trasferimento ad Empoli. Con  
la medesima decisione, il capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria fu  
nominato commissario ad acta ed incaricato di sorvegliare l’esecuzione della decisione  
del 29 ottobre 1997.  
15. Con una nota del 1° marzo 1999, l’ufficio centrale del personale penitenziario  
informò il ricorrente dell’apertura nei suoi confronti di una nuova procedura di  
trasferimento d’ufficio in ragione dei problemi sopravvenuti nella gestione della  
prigione di Pistoia, alla quale era stato provvisoriamente assegnato il 23 marzo 1998.  
16. Con una decisione del 31 marzo 1999, il direttore generale dell’amministrazione  
penitenziaria decise di trasferire nuovamente il ricorrente presso il Provveditorato  
regionale della Toscana.  
17. Nel frattempo, il decreto legislativo n° 80 del 31 marzo 1998 aveva stabilito la  
competenza del giudice ordinario per il contenzioso in materia di impiego pubblico  
posteriore al 30 giugno 1998.  
18. Il ricorrente adì quindi il tribunale ordinario di Empoli con una domanda di  
provvedimenti urgenti.  
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19. Con un’ordinanza provvisoria del 22 aprile 1999, il tribunale ordinario,  
accogliendo la domanda del ricorrente, ordinò la sospensione del trasferimento presso il  
Provveditorato regionale della Toscana, considerandolo una semplice reiterazione del  
provvedimento del 21 marzo 1997, e la reintegrazione dell’interessato nelle funzioni di  
direttore del penitenziario femminile di Empoli. Invitò inoltre le parti ad iniziare una  
procedura nel merito entro trenta giorni.  
Risulta dagli atti che il ricorrente non introdusse alcuna procedura nel merito nel  
termine fissato.  
20. A seguito dell’ordinanza del 22 aprile 1999, l’amministrazione penitenziaria  
sospese la propria decisione di trasferire d’ufficio il ricorrente e, con una decisione dell’  
11 maggio 1999, lo destinò provvisoriamente alla direzione del carcere di Empoli.  
21. L’11 novembre 1999, il ricorrente, lamentando che le funzioni esercitate nel  
penitenziario femminile di Empoli non corrispondevano che all’ottava categoria e  
costituivano un’offesa al suo prestigio professionale, domandò di essere trasferito al  
provveditorato regionale della Toscana svolgendo le mansioni corrispondenti alla  
propria categoria.  
22. il direttore generale accolse tale domanda e, con decisione del 22 novembre  
1999, trasferì il ricorrente a Firenze.  
23. il 5 giugno 2000, il ricorrente introdusse un ricorso dinnanzi al TAR della  
Toscana. Egli lamentava che l’amministrazione penitenziaria non aveva ancora dato  
esecuzione alla decisione del 29 ottobre 1997 né all’ordinanza del 22 aprile 1999, e  
domandò la nomina di un nuovo commissario ad acta.  
24. Il 21 settembre 2000 il TAR accolse tale domanda e designò a tale funzione il  
Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
25. Il ministero della Giustizia propose appello davanti al Consiglio di Stato.  
Con una sentenza depositata in cancelleria il 30 settembre 2002, l’alta corte dichiarò  
l’appello irricevibile, poiché la decisione del 21 settembre 2000 non poteva essere  
messa in discussione.  
26. Nel frattempo, l’8 giugno 2000, il ricorrente aveva investito il tribunale ordinario  
di Firenze di un’istanza volta ad ottenere l’annullamento della decisione di  
trasferimento del 31 marzo 1999 e la reintegrazione nelle sue funzioni nella prigione di  
Empoli.  
27. Con una sentenza del 28 dicembre 2000, il tribunale ordinario rigettò il ricorso  
del ricorrente. Esso rilevò che quest’ultimo nel frattempo aveva richiesto ed ottenuto il  
trasferimento preso il Provveditorato regionale della Toscana e che, pertanto, non aveva  
più alcun interesse a chiedere l’annullamento della decisione del 31 marzo 1999. Esso  
affermò che, per le medesime ragioni, l’ordinanza del 22 aprile 1999 aveva perduto la  
sua efficacia.  
2. La procedura di risarcimento  
28. Nel frattempo, il 29 luglio 1998, il ricorrente aveva convenuto l’amministrazione  
penitenziaria dinnanzi il tribunale ordinario di Firenze in funzione del giudice del lavoro  
al fine di ottenere un risarcimento di 170 000 000 lire italiane (ITL), ossia all’incirca  
85 000 EUR per il pregiudizio subito in ragione del suo trasferimento e della mancata  
esecuzione della sentenza del TAR del 29 ottobre 1997.  
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29. Con una sentenza del 19 novembre 1998, il tribunale ordinario accolse la  
domanda del ricorrente e gli liquidò 150 000 000 ITL. Dichiarò la competenza della  
giurisdizione ordinaria stante il carattere patrimoniale della controversia e ritenne che il  
trasferimento in causa così come la mancata esecuzione della sentenza del TAR  
costituissero un pregiudizio per l’immagine e la personalità del ricorrente.  
30. A seguito dell’Appello proposto dall’amministrazione, il tribunale di Firenze e la  
Corte di Cassazione con decisioni rispettivamente del 12 maggio 1999 e del 25 ottobre  
2001, annullarono la sentenza del tribunale di primo grado, affermando in particolare  
che il giudice competente per la decisione era il giudice amministrativo e non il giudice  
ordinario, conformemente all’articolo 45 del decreto n° 80 del 1998.  
31. Con lettera del 7 aprile 2000, il ministero della Giustizia domandò al ricorrente la  
restituzione della somma di 186 500 000 ITL, ossia 96 060 EUR , che nel frattempo gli  
erano stati versati in esecuzione della sentenza del 19 novembre 1998.  
32. Rileva dal fascicolo che il ricorrente non restituì la detta somma e non adì il  
tribunale amministrativo per una procedura di risarcimento.  
3. Le pretese economiche del ricorrente legate alla cessazione del suo contratto di  
lavoro e alla procedura di esecuzione  
33. Il 10 aprile 2002, l’amministrazione penitenziaria pose fine al contratto di lavoro  
del ricorrente per motivi di salute.  
Con un atto amministrativo del 3 settembre 2002, il capo dell’amministrazione  
penitenziaria stabilì che il ricorrente aveva diritto ad un indennità di 9 985,76 EUR, pari  
a quattro mesi di stipendio, poiché il preavviso di fine contratto non era stato rispettato.  
34. Il 4 ottobre 2002, l’ufficio del bilancio del ministero della Giustizia diede il suo  
assenso e trasmise l’ordine di pagamento alla Direzione provinciale del Tesoro di  
Firenze.  
35. Il 18 gennaio ed il 4 febbraio 2003, il ricorrente diffidò la Direzione provinciale  
del Tesoro a corrispondergli la somma a lui dovuta.  
36. Il 12 marzo 2003, il ricorrente adì il tribunale di Firenze in funzione di giudice  
del lavoro con una domanda d’ingiunzione di pagamento, in virtù degli articoli 633 e  
seguenti del codice di procedura civile.  
37. Il 29 marzo 2003, il tribunale intimò al Capo della Direzione provinciale del  
Tesoro di Firenze di pagare il credito in questione, aumentato a 11 615 EUR. Il  
tribunale decise che tale decisione era immediatamente esecutiva.  
38. Il 19 novembre 2003 il ricorrente iniziò un pignoramento presso terzi.  
39. Il 30 giugno 2004, il ministero dell’Economia si oppose alla procedura di  
esecuzione forzata iniziata dal ricorrente, facendo valere che quest’ultimo non vantava  
alcun diritto di credito dal momento che era debitore verso l’amministrazione di una  
somma superiore, pari a 102 527, 57 EUR. Il ministero sollevò l’eccezione di  
compensazione dei crediti e domandò al tribunale di Pistoia di sospendere la procedura  
di esecuzione.  
40. Con un’ordinanza del 12 ottobre 2004, il giudice dell’esecuzione accolse la  
domanda di sospensione del ministero e sospese la procedura di esecuzione.  
41. Con una sentenza del 23 novembre 2005, il tribunale affermò che il ministero  
avrebbe dovuto far valere l’esistenza del suo credito verso il ricorrente con  
un’opposizione all’ingiunzione di pagamento. Osservò che l’amministrazione aveva già  
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reclamato la somma dal ricorrente il 7 aprile 2000 e che nulla le aveva impedito di  
sollevare l’eccezione di compensazione nell’ambito della procedura d’ingiunzione. Il  
giudice revocò la sospensione della procedura di esecuzione e, affermando sul credito  
del ricorrente non vi era alcun dubbio, rigettò il ricorso del ministro della Giustizia.  
42. Con una nota del 23 gennaio 2006 il ministero della Giustizia stabilì il fermo  
amministrativo di tutte le somme di cui il ministero poteva essere debitore nei confronti  
del ricorrente, riconosciuto debitore verso lo Stato per 102 527, 57 EUR.  
43. Il 30 gennaio 2006, l’avvocato dello Stato produsse dinanzi al giudice  
dell’esecuzione la decisione del ministero della Giustizia del 23 gennaio 2006.  
44. Il giudice dell’esecuzione rinviò all’udienza del 20 febbraio 2006 al fine di  
consentire alle parti di predisporre delle memorie. La procedura è tutt’ora pendente.  
DIRITTO  
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA  
CONVENZIONE CONVENTION  
45. Il ricorrente si lamenta del rifiuto dell’amministrazione di dare esecuzione alla  
sentenza del TAR del 29 ottobre 1997, depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998, e di  
reintegrarlo nelle sue funzioni di direttore del penitenziario femminile di Empoli. Egli  
invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione che, nelle parti che qui rilevano, così recita:  
« Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…), il  
quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile »  
46. La Corte innanzitutto ricorda che nella decisione sulla ricevibilità del presente  
caso, resa il 25 settembre 2007, essa ha ritenuto che l’eccezione del Governo tratta  
dall’inapplicabilità dell’articolo 6 doveva essere unita all’esame del caso nel merito.  
47. Il Governo eccepisce la non applicabilità dell’articolo 6 alla luce della  
giurisprudenza Pellegrin (Pellegrin c. Francia, [GC], n°28541/95, CEDU 1999 VIII).  
Esso afferma che il ricorrente, in qualità di direttore di una struttura penitenziaria, rientri  
a tale titolo nella categoria dei funzionari che partecipano all’esercizio dell’autorità  
pubblica e che detengono una porzione delle potere dello Stato.  
48. Il Governo chiede alla Corte di risolvere la questione dell’applicabilità  
dell’articolo 6 sulla base della giurisprudenza Pellegrin in vigore all’epoca della  
comunicazione della richiesta e di non applicare la giurisprudenza Eskelinen (Vilho  
Eskelinen e altri c. Finlandia, ([GC], no 63235/00, § 62, CEDU 2007-...). Alla luce di  
tutto ciò, esso sostiene che il diritto invocato dal ricorrente, vale a dire l’inamovibilità  
dalla sua posizione di funzionario amministrativo, non potrebbe essere considerato alla  
stregua di un « diritto » ai sensi della Convenzione.  
49. Quanto al merito, il Governo afferma che il ricorrente non possa dolersi di non  
essere stato reintegrato direttamente nel carcere femminile di Empoli, avendo  
l’amministrazione accolto la sua domanda di assegnazione al carcere di Pistoia. Esso  
sostiene che il ricorrente, a titolo alternativo e sussidiario, aveva espressamente richiesto  
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tale destinazione nella sua richiesta del 9 febbraio 1998 (paragrafo 11, supra). Inoltre, il  
ricorrente fu in seguito riassegnato a Empoli, sebbene nell’esercizio di funzioni diverse  
da quelle precedentemente esercitate (paragrafi 20 e 21).  
L’amministrazione avrebbe pertanto dato esecuzione alla decisione giudiziaria in  
una forma alternativa e conforme alle richieste dell’interessato. L’ulteriore sviluppo  
della procedura giudiziaria, proseguita dal ricorrente malgrado l’assenza di oggetto e di  
ragion d’essere, non potrebbe mettere in discussione tale circostanza.  
50. Il Governo afferma inoltre che non si può rimproverare all’amministrazione di  
essersi sottratta al suo obbligo di dare esecuzione alla sentenza del TAR adottando la  
seconda decisione di trasferimento (paragrafo 9, supra). Di conseguenza, in mancanza  
di una sentenza che affermasse che il ricorrente non poteva essere trasferito,  
l’amministrazione rimaneva, in principio, libera di giungere ad una decisione fondata  
sui medesimi fatti, a condizione di rispettare le regole procedurali.  
51. Il ricorrente ritiene l’articolo 6 applicabile al suo caso. Egli fa notare  
innanzitutto che l’oggetto della sua richiesta non concerne né lo sviluppo della sua  
carriera né il trasferimento d’ufficio deciso nei suoi confronti, ma la non esecuzione da  
parte dello Stato di una decisione giudiziaria definitiva.  
52. Egli deduce inoltre che la legislazione nazionale gli riconosceva il diritto di adire  
il giudice amministrativo contro una decisione dell’amministrazione che egli  
considerava illegittima. Per di più, quel giudice ha accolto le sue richieste ed ha  
annullato, attraverso una decisione giudiziaria vincolante, la sanzione amministrativa.  
53. Per quanto riguarda la fondatezza della sua doglianza, il ricorrente contesta le  
argomentazioni del Governo secondo le quali l’amministrazione si sarebbe conformata  
ai suoi obblighi decidendo sul suo trasferimento prima a Pistoia e quindi a Firenze. Egli  
fa valere che la mancata esecuzione della sentenza del 29 ottobre 1997 è stata  
riconosciuta in due occasioni dalle giurisdizioni amministrative e qualunque altra  
considerazione non potrebbe rimettere in discussione tale constatazione. D’altronde,  
egli sottolinea che nessuna assegnazione decisa dall’amministrazione nel corso degli  
anni può essere considerata alla stregua di un’ esecuzione, anche parziale, del suo  
obbligo. Egli fa osservare, a tale proposito, che se pure è vero che domandò di essere  
assegnato alla direzione del carcere di Pistoia, non vi fu trasferito, il 23 marzo 1998, che  
a titolo provvisorio.  
54. Trattandosi innanzitutto dell’eccezione tratta dall’incompatibilità ratione  
materiae del presente ricorso, la Corte ricorda che ebbe l’occasione di far evolvere la  
propria giurisprudenza relativa all’applicabilità dell’articolo 6 §1 alle cause tra lo Stato  
ed i suoi agenti. In particolare, nel caso Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia già citato,  
essa ha ritenuto che due condizioni dovessero essere soddisfatte perché lo Stato potesse  
far valere la condizione di funzionario di un ricorrente al fine di sottrarlo alla protezione  
offerta dall’articolo 6. In primo luogo, il diritto interno dello stato coinvolto deve  
espressamente escludere l’accesso ad un tribunale nei casi relativi ad una posizione o ad  
una categoria di salari in questione. In secondo luogo, tale deroga deve fondarsi su  
motivi oggettivi legati all’interesse dello Stato (sentenza precitata, § 62).  
55. Nel caso di specie non è in dubbio che il ricorrente avesse accesso a un tribunale  
in virtù del diritto nazionale. D’altro canto, tenendo conto delle circostanze del caso,  
non si potrebbe affermare che le obiezioni del ricorrente, reali e serie, non si fondassero  
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su un « diritto » che si poteva far valere nel diritto interno (Neves e Silvia c. Portogallo,  
27 aprile 1989, §37, serie A n° 153-A).  
56. Di conseguenza, l’articolo 6 si applica al caso di specie.  
57. La Corte ricorda inoltre che nella sentenza Hornsby c. Grecia, essa ha ritenuto  
che l’esecuzione di una sentenza o di una decisione, quale che sia la giurisdizione, deve  
considerarsi come facente parte integrante del «processo » ai sensi dell’articolo 6. Se  
l’amministrazione rifiuta o omette di porla in essere, o ritardi a farlo, le garanzie  
dell’articolo 6 di cui ha beneficiato l’avente diritto durante il processo perderebbero  
ogni ragion d’essere (sentenza del 19 marzo 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni  
1997-II, p. 511, §§ 40-41).  
58. Essa riconosce che il giudizio del TAR della Toscana del 29 ottobre 1997,  
annullando la decisione dell’amministrazione penitenziaria di trasferire d’ufficio il  
ricorrente, acquisì autorità di cosa giudicata dal momento che l’amministrazione  
rinunciò a proporre appello. Tuttavia il ricorrente tentò in vano a due riprese di ottenere  
l’esecuzione di tale sentenza, malgrado gli esiti positivi delle procedure di esecuzione  
intentate.  
59. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, l’obbligo di conformarsi ad  
una sentenza non si limita al suo dispositivo; in effetti, allo stesso tempo il merito della  
sentenza deve essere rispettato e applicato. Inoltre, essa sottolinea l’importanza  
peculiare che riveste l’esecuzione di una decisione nel contesto del contenzioso  
amministrativo (Hornsby c. Grecia, cit., §41). Introducendo un ricorso per  
l’annullamento dinnanzi una giurisdizione amministrativa dello Stato, l’avente diritto  
mira ad ottenere non solo l’eliminazione dell’atto o dell’omissione contesa, ma anche e  
soprattutto la rimozione dei suoi effetti (Zazanis e altri c. Grecia, n° 68138/01, § 36, 18  
novembre 2004).  
60. La Corte non può condividere l’argomentazione del Governo secondo la quale il  
ricorrente avrebbe beneficiato di una esecuzione alternativa della sentenza controversa  
per il fatto di essere stato trasferito prima a Pistoia, destinazione che aveva indicato lui  
stesso a titolo alternativo, ed in seguito ad Empoli, sebbene nell’esercizio di funzioni  
inferiori alle sue.  
61. Essa considera che nessuna di tali soluzioni riflettesse né il merito della sentenza  
del TAR, né le aspettative dell’interessato. L’annullamento della sanzione disciplinare  
inizialmente inflitta al ricorrente avrebbe dovuto comportare la reintegrazione  
dell’interessato nell’esercizio delle sue funzioni di direttore presso il penitenziario di  
Empoli, come venne affermato a due riprese dalle giurisdizioni dell’esecuzione (si  
vedano i paragrafi 15 e 20 supra).  
62. Sebbene la Corte ammetta che esistono delle circostanze che giustificano la  
mancata esecuzione in forma di obbligazione imposta da una decisione giudiziaria  
definitiva (Costin c, Romania, n° 57810/00, § 57, 26 maggio 2005), essa osserva che le  
giurisdizioni interne non hanno rilevato né delle circostanze di fatto tali da renderne  
impossibile l’esecuzione, né degli ostacoli giuridici all’attuazione della sentenza  
controversa (si veda, mutatis mutandis Costin, cit., § 28; SC Ruxandra Trading SRL,  
28333/02, § 57, sentenza del 12 luglio 2007; Stefanescu c. Romania, n° 9555/03, §§ 25,  
26, 11 ottobre 2007).  
63. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che l’omissione  
dell’amministrazione di conformarsi al giudizio del TAR del 29 ottobre 1997, ha  
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minacciato il diritto del ricorrente ad una protezione giudiziaria effettiva garantita  
dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.  
Pertanto, c’è stata violazione di tale disposizione.  
III.  
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO  
PROTOCOLLO No 1  
1
DEL  
64. Il ricorrente lamenta inoltre una minaccia al suo diritto al rispetto dei propri beni  
per il fatto di non poter ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto. Egli  
invoca l’articolo 1 del Protocollo n°1 che, nelle sue parti rilevanti, così recita:  
« Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato  
della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai  
principi generali del diritto internazionale.  
65. Il ricorrente fa valere che la somma che percepì in esecuzione della sentenza del  
tribunale ordinario di Firenze del 19 novembre 1998 non concerne affatto il contenzioso  
concernente la cessazione del suo contratto di lavoro. In più, sostiene che l’esistenza del  
suo debito nei confronti dell’amministrazione non è provata, nella misura in cui nessuna  
decisione giudiziaria ha riconosciuto che non aveva diritto alla somma contestata a  
titolo di risarcimento del danno. In effetti, il tribunale Firenze e la Corte di Cassazione  
annullarono la sentenza del tribunale di primo grado del 19 novembre 1998  
esclusivamente per motivi legati alla competenza. Non esclusero il suo diritto ad essere  
risarcito del danno e un’azione dinnanzi alla giurisdizione amministrativa rimane  
sempre possibile.  
66. D’altro canto, l’amministrazione non ha iniziato alcuna procedura giudiziaria di  
esecuzione al fine di recuperare la somma contesa.  
67. Egli osserva che il sequestro conservativo disposto dall’amministrazione nel  
corso della procedura di esecuzione forzata non fu che un mezzo per guadagnare tempo  
e un modo per l’amministrazione di sottrarsi alla sua obbligazione di dare esecuzione  
alla sentenza del tribunale amministrativo.  
68. Il Governo fa rilevare che il ricorrente è debitore nei confronti dello Stato di circa  
100 000 euro (EUR), vale a dire della somma indebitamente percepita a titolo di  
risarcimento del danno sulla base di un titolo giudiziario provvisoriamente esecutivo e  
annullato in seguito.  
69. Egli sostiene che tale somma, ampiamente superiore a quella che sarebbe dovuta  
al ricorrente a titolo di indennità, di 11 000 EUR circa, possa essere recuperata  
dall’amministrazione attraverso la compensazione dei crediti reciproci. Orbene, essendo  
attualmente pendente una procedura dinnanzi al giudice dell’esecuzione relativamente  
al se l’amministrazione sia tenuta al pagamento della somma contestata, il Governo  
afferma che il ricorrente non può reclamare di avere un credito certo ed esigibile nei  
confronti dell’amministrazione.  
70. La Corte ricorda che un « credito » può rappresentare un « bene » ai sensi  
dell’articolo 1 Protocollo n°1, a condizione che sia sufficientemente individuato per  
essere esigibile (sentenza Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia,  
sentenza del 9 dicembre 1994, serie A no 301-B, p. 84, § 59).  
71. La Corte rileva innanzitutto che né l’esistenza né l’ammontare del credito del  
ricorrente sono mai stati oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione, avendo  
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questa affermato con atto del 3 settembre 2002 che il ricorrente aveva diritto ad un  
indennità di fine rapporto pari a quattro mesi di salario.  
Essa osserva inoltre che il 29 marzo 2003 il tribunale di Firenze ingiunse  
all’amministrazione penitenziaria, con una decisione immediatamente esecutiva, di  
corrispondere al ricorrente l’indennità contesa.  
72. Al fine di giustificare il mancato pagamento della detta somma, il Governo  
deduce la questione della compensazione dei crediti, già sollevata dall’amministrazione  
debitrice nel corso della procedura di esecuzione. A tale proposito, si deve constatare  
che tale questione fu esaminata dal tribunale di Pistoia, in funzione di giudice  
dell’esecuzione, che decise di dichiararla irricevibile e di rigettare il ricorso in  
opposizione presentato dall’amministrazione (si veda paragrafo 42, supra).  
73. In tali circostanze, la Corte ritiene che il ricorrente disponesse di un credito  
sufficientemente stabilito e di un diritto incontestato alla somma oggetto di  
controversia. Essa osserva d’altro canto che la dichiarazione del ministero della  
Giustizia del 2 gennaio 2006, che ebbe per effetto la riapertura della procedura di  
esecuzione forzata, tuttora pendente, non potrebbe rimettere in discussione la validità  
dell’ingiunzione del 29 marzo 2003, confermata dal tribunale di Pistoia il 23 novembre  
2005.  
La Corte rammenta che la primazia del diritto, uno dei principi fondamentali di una  
società democratica, è inerente all’insieme degli articoli della Convenzione (sentenza  
Amuur c. Francia del 25 giugno 1996, Raccolta 1996-III, pp. 850-851, § 50) ed implica  
il diritto dello Stato o di un’autorità pubblica di conformarsi ad un giudizio o una  
sentenza resi nei loro confronti (si veda, mutatis mutandis, la sentenza Hornsby cit.,  
p. 511, § 41).  
74. La Corte di qui ritiene che rifiutando al ricorrente il pagamento della somma  
dovuta, nonostante l’ingiunzione del 29 marzo 2003 e il giudizio del 23 novembre 2005,  
le autorità competenti hanno minacciato il suo diritto al rispetto dei suoi beni ai sensi  
della prima frase del primo comma dell’articolo 1 Protocollo n° 1. Secondo la Corte,  
tale ingerenza non si fondava su alcuna valida giustificazione; essa fu dunque arbitraria  
comportando una violazione del principio della legalità. Una tale conclusione dispensa  
di ricercare se un giusto equilibrio fu mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale  
della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti individuali (si veda Iatridis  
c. Grecia [GC], no 31107/96, § 62, CEDU 1999–II ; Karahalios c. Grecia, cit., § 35).  
Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 1 Protocollo n° 1.  
IV. SUlL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE  
756. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il  
diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le  
conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa »  
A. Danno  
76. A titolo di risarcimento del danno materiale per la violazione dell’articolo 1  
Protocollo no 1, il ricorrente richiede il versamnento di una somma corrispondente alla  
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sua indennità di fine raporto, vale a dire di 11 615 EUR, più gli interessi legali a  
decorrere dal 29 marzo 2003, data in cui il suo credito fu dichiarato esigibile.  
Richiede parimenti 150 000 EUR per il pregiudizio morale subito in ragione della  
violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.  
77. Il Governo si oppone alle pretese del ricorrente. Ritiene mal fondata la domanda  
a titolo di danno materiale e stima eccessiva la somma richiesta per il pregiudizio  
morale.  
78. La Corte ricorda che una sentenza di accertamento di una violazione implica per  
lo Stato convenuto l’obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di cancellarne le  
conseguenze in modo tale da ristabilire per quanto possibile la situazione anteriore a  
questa (alla pronuncia) (Metaxas, cit., § 35 e Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione)  
[GC], no 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI).  
79. Quanto al pregiudizio materiale, la Corte nota che nel caso di specie essa ha  
riconosciuto la violazione dell’articolo 1 Protocollo no 1 in ragione del mancato  
pagamento da parte dell’amministrazione della somma accordata dalla decisione  
esecutiva del 29 marzo 2003 e osserva che il debito fondato su tale decisione non è stato  
ancora pagato.  
807. Essa ritiene che vi sia motivo di riconoscere al ricorrente l’integralità della  
detta somma. Per ciò che concerne l’attribuzione degli interessi, la Corte ricorda che  
l’adeguatezza di un risarcimento del danno diminuirebbe se il pagamento di questo  
facesse astrazione degli elementi suscettibili di ridurne il valore, come il trascorrere di  
un lasso di tempo che non potrebbe qualificarsi come ragionevole (Akkuş c. Turchiae,  
sentenza del 9 luglio 1997, Raccolta 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29). Essa ritiene  
dunque di dover ugualmente accogliere quella parte della domanda del ricorrente.  
Pertanto, la Corte decide di riconoscere al ricorrente 13 000 EUR a titolo di  
pregiudizio materiale.  
81. Trattandosi del pregiudizio morale derivante dalla non esecuzione della  
decisione giudiziaria che comandava all’amministrazione di reintegrarlo nel suo posto  
di lavoro, la Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un pregiudizio morale certo,  
specificamente legato alla frustrazione determinata dall’impossibilità di vedere eseguita  
la decisione resa in suo favore e che tale pregiudizio non sia sufficientemente  
compensato da una constatazione di violazione.  
82. Ricorrendo tali circostanze, avuto riguardo di tutto l’insieme degli elementi in  
suo possesso e giudicando secondo equità, così come previsto dall’articolo 41 della  
Convenzione, essa attribuisce al ricorrente 5 000 EUR a questo titolo.  
B. Spese e costi  
83. Il ricorrente domanda 26 027,57 EUR per le spese ed i costi sostenuti dinnanzi  
alle giurisdizioni interne. Produce dei documenti giustificativi relativi a più procedure,  
compresa una procedura di risarcimento del danno contro terzi, una procedura di sfratto  
e delle procedure penali.  
84. Richiede ugualmente il rimborso delle spese e dei costi relativi alla procedura  
dinnanzi alla Corte, che stima pari a 15 023,15 EUR.  
85. Il Governo afferma che le spese ed i costi relativi alle procedure interne non  
sono dovuti al ricorrente, trattandosi di spese ordinarie di giustizia che non solo  
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connesse alle violazioni lamentate. Inoltre, ritiene esorbitanti i costi concernenti la  
procedura dinnanzi alla Corte.  
86. La Corte ricorda che, dal momento che essa accerta una violazione della  
Convenzione, può accordare ai ricorrenti il pagamento delle spese e dei costi che essi  
hanno sostenuto dinnanzi alle giurisdizioni nazionali per prevenire o far correggere la  
detta violazione (si veda, in particolare, la sentenza Zimmermann e Steiner c. Svizzera,  
del 13 luglio 1983, serie A no 66, § 36, e la sentenza Hertel c. Svizzera, del 25 agosto  
1998, Raccolta 1998-VI, § 63). Essa osserva che nel caso di specie, vi sia motivo per  
rimborsare unicamente i costi e le spese sostenute dal ricorrente per prevenire o far  
correggere le violazioni derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza del TAR  
della Toscana del 29 ottobre 1997 e del mancato pagamento dell’indennità di fine  
rapporto.  
In conseguenza, sulla base degli elementi in suo possesso e giudicando secondo  
equità, decide di riconoscere al ricorrente 10 000 EUR a questo titolo.  
87. Per quel che riguarda le spese ed i costi relativi alla presente procedura, la Corte  
giudica eccessiva la domanda del ricorrente e, statuendo secondo equità, decide di  
accordargli 3 500 EUR a questo titolo.  
C. Interessi moratori  
88. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso  
d’interessi pari a quello dell’agevolazione del prestito marginale della Banca Centrale  
Europea, maggiorato di tre punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, A L’UNANIMITÀ,  
1. Rigetta l’eccezione preliminare del Governo ;  
2. Ritiene che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione ;  
3. Ritiene che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ;  
4. Ritiene  
a) che lo Stato convenuto debba corrispondere al ricorrente, entro tre mesi a  
decorrere dal giorno in cui la sentenza diverrà definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2  
della Convenzione, le somme seguenti :  
i. 13 000 EUR (tredicimila euro), oltre ogni importo che possa essere dovuto a  
titolo di imposta, per danno materiale ;  
ii. 5 000 EUR (cinquemila euro), oltre ogni importo che possa essere dovuto a  
titolo di imposta, per danno morale ;  
iii. 13 500 EUR (tredicimilacinquecento euro), oltre ogni importo che possa  
essere dovuto a titolo di imposta per il ricorrente, per spese e costi ;  
b) che a far data dalla scadenza del detto termine e fino al versamento,  
quell’ammontare sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a quello  
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dell’agevolazione del prestito marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato  
di tre punti percentuali ;  
5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per la parte restante.  
Redatta in francese, e comunicata per iscritto il 9 giugno 2009, in applicazione  
dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Sally Dollé  
Cancelliere  
Françoise Tulkens  
Presidente  
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