Nicola Silvestri c. Italia
su un « diritto » che si poteva far valere nel diritto interno (Neves e Silvia c. Portogallo,
27 aprile 1989, §37, serie A n° 153-A).
56. Di conseguenza, l’articolo 6 si applica al caso di specie.
57. La Corte ricorda inoltre che nella sentenza Hornsby c. Grecia, essa ha ritenuto
che l’esecuzione di una sentenza o di una decisione, quale che sia la giurisdizione, deve
considerarsi come facente parte integrante del «processo » ai sensi dell’articolo 6. Se
l’amministrazione rifiuta o omette di porla in essere, o ritardi a farlo, le garanzie
dell’articolo 6 di cui ha beneficiato l’avente diritto durante il processo perderebbero
ogni ragion d’essere (sentenza del 19 marzo 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni
1997-II, p. 511, §§ 40-41).
58. Essa riconosce che il giudizio del TAR della Toscana del 29 ottobre 1997,
annullando la decisione dell’amministrazione penitenziaria di trasferire d’ufficio il
ricorrente, acquisì autorità di cosa giudicata dal momento che l’amministrazione
rinunciò a proporre appello. Tuttavia il ricorrente tentò in vano a due riprese di ottenere
l’esecuzione di tale sentenza, malgrado gli esiti positivi delle procedure di esecuzione
intentate.
59. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, l’obbligo di conformarsi ad
una sentenza non si limita al suo dispositivo; in effetti, allo stesso tempo il merito della
sentenza deve essere rispettato e applicato. Inoltre, essa sottolinea l’importanza
peculiare che riveste l’esecuzione di una decisione nel contesto del contenzioso
amministrativo (Hornsby c. Grecia, cit., §41). Introducendo un ricorso per
l’annullamento dinnanzi una giurisdizione amministrativa dello Stato, l’avente diritto
mira ad ottenere non solo l’eliminazione dell’atto o dell’omissione contesa, ma anche e
soprattutto la rimozione dei suoi effetti (Zazanis e altri c. Grecia, n° 68138/01, § 36, 18
novembre 2004).
60. La Corte non può condividere l’argomentazione del Governo secondo la quale il
ricorrente avrebbe beneficiato di una esecuzione alternativa della sentenza controversa
per il fatto di essere stato trasferito prima a Pistoia, destinazione che aveva indicato lui
stesso a titolo alternativo, ed in seguito ad Empoli, sebbene nell’esercizio di funzioni
inferiori alle sue.
61. Essa considera che nessuna di tali soluzioni riflettesse né il merito della sentenza
del TAR, né le aspettative dell’interessato. L’annullamento della sanzione disciplinare
inizialmente inflitta al ricorrente avrebbe dovuto comportare la reintegrazione
dell’interessato nell’esercizio delle sue funzioni di direttore presso il penitenziario di
Empoli, come venne affermato a due riprese dalle giurisdizioni dell’esecuzione (si
vedano i paragrafi 15 e 20 supra).
62. Sebbene la Corte ammetta che esistono delle circostanze che giustificano la
mancata esecuzione in forma di obbligazione imposta da una decisione giudiziaria
definitiva (Costin c, Romania, n° 57810/00, § 57, 26 maggio 2005), essa osserva che le
giurisdizioni interne non hanno rilevato né delle circostanze di fatto tali da renderne
impossibile l’esecuzione, né degli ostacoli giuridici all’attuazione della sentenza
controversa (si veda, mutatis mutandis Costin, cit., § 28; SC Ruxandra Trading SRL,
28333/02, § 57, sentenza del 12 luglio 2007; Stefanescu c. Romania, n° 9555/03, §§ 25,
26, 11 ottobre 2007).
63. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che l’omissione
dell’amministrazione di conformarsi al giudizio del TAR del 29 ottobre 1997, ha
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