Sulejmanovic C. Italia
dovrebbe essere quello di assicurare che i detenuti negli istituti penitenziari di custodia
cautelare possano trascorrere una ragionevole parte della giornata (otto ore o più) fuori
della cella, occupati in attività motivanti di vario tipo. Negli istituti per detenuti
condannati, ovviamente, i regimi dovrebbero essere di livello ancora più elevato ».
Peraltro, esso aggiunge che « i detenuti devono potere svolgere ogni giorno almeno
un’ora di esercizio all’aria aperta » e che « l’accesso, al momento opportuno, a servizi
igienici adeguati ed il mantenimento di buone condizioni igieniche sono elementi
essenziali di un ambiente umano ».
Ciò premesso, riscontro che durante la giornata il ricorrente aveva accesso alla
passeggiata dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Dalle ore 16.00
alle ore 18.50 egli aveva accesso alle docce e alla sala da tennis-tavolo e poteva
dedicarsi alla preparazione della cena. Peraltro, dalle ore 18.50 alle ore 20.20, pare che
egli potesse trattenersi in celle diverse dalla sua per « momenti di convivialità » (si veda
il paragrafo 16, supra). E’ evidente, pertanto, che il ricorrente avesse la possibilità di
lasciare la cella per periodi più lunghi di quelli ritenuti auspicabili dal CPT.
Se si prendono in considerazione i casi in cui la Corte ha concluso per la violazione
dell’articolo 3 a causa del numero eccessivo di detenuti rispetto alle dimensioni della
loro cella, si osserva che l’esiguità dello spazio a disposizione di un detenuto non ha
rappresentato un criterio esclusivo. La Corte ha preso in considerazione altri fattori,
quali un accesso insufficiente alla luce e all’aria naturali, condizioni igieniche precarie,
calore eccessivo associato a mancanza di ventilazione, rischio concreto di propagazione
di malattie, assenza di acqua potabile o corrente, condivisione dei letti da parte dei
detenuti, passeggiata di brevissima durata – una o due ore al giorno –, il fatto che i
servizi igienici si trovassero nella cella ed erano visibili, l’assenza di cure adeguate per
le patologie di un ricorrente (si vedano, in particolare, le sentenze Aleksandr Makarov
c/Russia, n. 15217/07, §§ 94-100, 12 marzo 2009; Gagiu c/Romania, n. 63258/00, §§
76-82, 24 febbraio 2009; Moisseiev c/Russia, n. 62936/00, §§ 121-127, 9 ottobre 2008;
Lind c/Russia, n. 25664/05, §§ 58-63, 6 dicembre 2007; Grichine c/Russia, n. 30983/02,
§§ 85-97, 15 novembre 2007; Babouchkine c/Russia, n. 67253/01, §§ 40-51, 18 ottobre
2007; Trepachkine c/Russia, n. 36898/03, §§ 84-95, 19 luglio 2007; Andreï Frolov
c/Russia, n. 205/02, §§ 43-51, 29 marzo 2007; Kantyrev c/Russia, n. 37213/02, §§ 46-
54, 21 giugno 2007; Mamedova c/Russia, n. 7064/05, §§ 61-67, 1° giugno 2006;
Kadiķis c/Lettonia (n. 2), n. 62393/00, §§ 51-56, 4 maggio 2006; Khoudoïorov c/Russia,
n. 6847/02, §§ 104-109, CEDU 2005-X; Novosselov c/Russia, n. 66460/01, §§ 40-46, 2
giugno 2005; Mayzit c/Russia, n. 63378/00, §§ 39-43, 20 gennaio 2005; Poltoratskiy
c/Ucraina, n. 38812/97, §§ 134-149, CEDU 2003-V; Kalachnikov c/Russia,
n. 47095/99, §§ 96-103, CEDU 2002-VI; Peers c/Grecia, n. 28524/95, §§ 69-75, CEDU
2001-III, e Dougoz c/Grecia, n. 40907/98, §§ 45-49, CEDU 2001-II).
Detto questo, è vero che, alla luce della giurisprudenza della Corte, l’esiguità dello
spazio personale a disposizione di un detenuto può, da sola, giustificare una
constatazione di violazione ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, in particolare
quando il ricorrente disponga di meno di 3 m2 (si veda, tra le sentenze più recenti,
Aleksandr Makarov, succitata, § 93). Tuttavia, questo principio è smentito
dall’applicazione pratica che ne è stata fatta dalla Corte. A titolo di esempio, nel caso
Valašinas c/Lituania (n. 44558/98, §§ 107-112, 24 luglio 2001), essa si è pronunciata
per la non violazione dell’articolo 3 sebbene lo spazio personale fosse compreso tra 2,70
16
Copyright © 2010 UFTDU