Vrioni e Altri c. Albania e Italia
(a) Argomenti delle parti
52. Il Governo ha rimarcato che le autorità non potevano essere ritenute responsabili
per la non esecuzione della sentenza della Suprema Corte del 15 giugno 2004, dal
momento che la sua esecuzione dipendeva dall’ avvio di opportune azioni da parte dei
ricorrenti e segnatamente dalla proposizione di un’azione al fine di ottenerne
l’osservanza. Il Governo ha fatto riferimento alle precedenti argomentazioni inerenti
l’esaurimento dei rimedi interni.
53. I ricorrenti hanno contestato l’argomentazione avanzata dal Governo.
(b) Valutazione della Corte
54. Il diritto di accesso ad un tribunale, garantito dall’articolo 6 § 1 della
Convenzione, sarebbe illusorio se il sistema legale di uno Stato contraente permettesse
che una decisione definitiva e vincolante resti inattuata, a detrimento di una delle parti.
L’attuazione di una sentenza emessa da qualsiasi tribunale deve pertanto essere
considerata come parte integrante del “processo” ai sensi dell’articolo 6 (si veda, inter
alia, Beshiri e Altri, cit., § 60).
55. La Convenzione non può essere interpretata nel senso di imporre un generico
obbligo in capo agli Stati contraenti di restituire la proprietà che era stata loro trasferita
prima che questi avessero ratificato la Convenzione (si veda Kopecký c. Slovakia [GC],
no. 44912/98, § 35, and Von Maltzan e Altri c. Germania (dec.) [GC], nn. 71916/01,
71917/01 e 10260/02, § 74, CEDU 2005-V). Né, ai sensi della Convenzione, sussiste
alcun generico obbligo di introdurre procedimenti legali attraverso i quali la restituzione
della proprietà possa essere ottenuta. Tuttavia, una volta che una Parte contraente decida
di introdurre procedimenti legali di tale natura, non può esimersi dall’obbligo di onorare
tutte le opportune garanzie previste dalla Convenzione, in particolare dall’articolo 6 § 1.
56. La Corte richiama le proprie conclusioni esposte nel paragrafo 38 supra. La
decisione della Corte Suprema del 15 giugno 2004, che ha supportato la pronuncia della
Corte d’Appello del 29 ottobre 2002, deve essere interpretata come se prevedesse
l’ordine rivolto alle autorità di riconoscere ai ricorrenti un risarcimento in luogo della
restituzione dell’originale proprietà.
57. La Corte osserva che una volta pronunciata la sentenza nel 2004, le autorità non
hanno prospettato ai ricorrenti la possibilità di ottenere un congruo risarcimento (in
senso contrario Užkurėlienė e Altri c. Lithuania, n. 62988/00, § 36, 7 aprile 2005).
Pertanto, i ricorrenti non hanno avuto la possibilità di considerare un’offerta di
risarcimento in luogo della restituzione della proprietà che era stata loro
precedentemente assegnata (si veda Driza, cit., § 90.)
58. Peraltro, il Governo non ha chiarito il motivo per cui la sentenza del 15 giugno
2004 non fosse stata ancora eseguita dopo cinque anni dalla sua emissione. E non pare
che le autorità amministrative abbiano adottato ogni misura possibile per eseguire
siffatta pronuncia.
59. Conseguentemente, la Corte ritiene che il problema persista e rimanga irrisolto,
nonostante le indicazioni fornite in Beshiri c. Altri secondo cui “per quanto riguarda
l’esecuzione delle sentenze in cui allo Stato veniva ordinato di effettuare un pagamento,
una persona che avesse ottenuto un credito verso lo Stato in forza di una sentenza non
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