CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
SECONDA SEZIONE  
HOKIC E HRUSTIC c. ITALIA  
(Ricorso n. 3449/05)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
1° dicembre 2009  
DEFINITIVA  
01/03/2010  
Questa sentenza diverrà definitiva in base alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della  
Convenzione. Può subire ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani  
Hokic e Hrustic c. Italia  
Nel Caso Hokic e Hrustic c. Italia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una Camera  
composta da:  
Françoise Tulkens, presidente,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Danutė Jočienė,  
Dragoljub Popović,  
András Sajó,  
Nona Tsotsoria,  
Kristina Pardalos, giudici,  
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,  
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 24 giugno 2008,  
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data :  
PROCEDIMENTO  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 31122/05) presentato contro la Repubblica  
italiana. I ricorrenti, signori Ferid Hokic e Djulsa Hrustic (« i ricorrenti »), hanno adito  
la Corte il 25 gennaio 2005 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la  
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).  
2. I ricorrenti sono rappresentati dall’Avv. N. Paoletti, del foro di Roma. Il governo  
italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente, la signora E. Spatafora, e dal  
suo precedente co-agente, il signor F. Crisafulli.  
3. I ricorrenti sollevano in particolare delle doglianze portanti sulla regolarità della  
loro detenzione in vista dell’espulsione, invocando gli articoli 3, 5 e 8 della  
Convenzione.  
4. Il 25 aprile 2008, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo.  
Avvalendosi delle disposizioni dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, essa ha deciso  
che saranno esaminati congiuntamente la ricevibilità e il merito del caso.  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE  
5. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1952 e nel 1957. Al momento della  
proposizione del ricorso, essi risiedevano a Roma con i loro figli in un campo nomadi.  
Si tratta di una coppia rom originaria della Bosnia-Herzegovina.  
6. L’11 gennaio 2005, la polizia si presentò al campo, prese i due ricorrenti, che  
erano sprovvisti di un valido titolo di soggiorno, e li portò alla questura, dove notificò a  
ciascuno di loro un decreto di espulsione. I provvedimenti di espulsione si fondavano su  
due ragioni : da una parte, sul fatto che gli interessati, dopo il loro arrivo in Italia, non  
avevano richiesto ed ottenuto permessi di soggiorno ; dall’altra, sul fatto che i ricorrenti  
erano entrati in Italia « sottraendosi ai controlli di frontiera ».  
2
Copyright © 2010 UFTDU  
Hokic e Hrustic c. Italia  
7. Lo stesso giorno, il questore ordinò l’arresto dei ricorrenti nel centro di  
permanenza temporanea di Ponte Galeria. Il 14 gennaio 2005, il giudice di pace di  
Roma convalidò l’arresto.  
8. Il 2 febbraio 2005, ciascuno dei ricorrenti presentò un ricorso davanti al giudice di  
pace. Essi sostenevano che i decreti di espulsione erano motivati in maniera  
contraddittoria: la presenza di una pluralità di ragioni rendeva impossibile sapere quale  
di quelli fosse alla base dell’espulsione. Essi deducevano poi di aver ottenuto un  
permesso di soggiorno per ragioni umanitarie al loro arrivo in Italia, perché fuggivano  
dalla guerra nei Balcani e che questo era noto al Comune di Roma, che aveva  
organizzato un censimento nel 1995. Inoltre, l’ottenimento di un permesso di soggiorno  
dimostrava che non erano entrati in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera.  
9. Il 7 febbraio 2005, il giudice di pace di Roma prorogò di un mese la detenzione del  
ricorrente. Quanto alla ricorrente, ella fu rimessa in libertà il 15 febbraio 2005 per  
motivi di salute.  
10. Relativamente al procedimento intentato dalla ricorrente, con una sentenza del 24  
febbraio 2005, il giudice di pace di Roma annullò il decreto di espulsione. Il giudice  
constatò che il decreto di espulsione menzionava il fatto che la ricorrente non aveva  
richiesto un permesso di soggiorno una volta entrata in Italia. In realtà, le indagini  
effettuate avevano dimostrato che la ricorrente aveva ottenuto un permesso e che lo  
stesso era scaduto il 29 gennaio 1997. La menzione che figura sul decreto in causa era  
dunque errata, nella misura in cui avrebbe piuttosto dovuto fare riferimento al fatto che  
la ricorrente non aveva mai richiesto il rinnovo del suo titolo di soggiorno. Inoltre, il  
decreto di espulsione menzionava che la ricorrente era entrata in Italia « sottraendosi ai  
controlli di frontiera », cosa che rendeva contraddittoria la motivazione dello stesso. Di  
conseguenza, il decreto era un atto amministrativo illegittimo e doveva essere annullato.  
11. In merito al ricorrente, il 22 febbraio 2005 il giudice di pace di Roma annullò il  
decreto di espulsione per ragioni analoghe. Nello stesso tempo, egli ordinò di rimettere  
in libertà il ricorrente. Tale decisione doveva essere comunicata alle parti ai sensi  
dell’articolo 134 del codice di procedura civile (che prevede che il cancelliere  
comunichi alle parti la decisione presa al di fuori di un’udienza).  
12. In data non nota, la decisione del giudice di pace fu depositata in cancelleria.  
Secondo il ricorrente, il deposito ebbe luogo di mattina; secondo il Governo, il deposito  
in questione ebbe luogo nel corso della giornata.  
13. Dal fascicolo risulta che la decisione del giudice di pace fu comunicata  
all’ufficio immigrazione della polizia di Roma in data 3 marzo 2005.  
14. Il 3 marzo 2005, il ricorrente era ancora detenuto presso il centro di permanenza  
temporanea di Ponte Galeria. L’avvocato del ricorrente inviò quindi una lettera al  
direttore dell’ufficio immigrazione della polizia di Roma, facendo presente la sua  
perplessità.  
15. Il 3 marzo alle ore 20.00, il ricorrente fu rimesso in libertà.  
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI  
16. Le disposizioni nazionali sull’immigrazione applicabili nel caso di specie sono  
essenzialmente contenute nel decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico  
3
Copyright © 2010 UFTDU  
Hokic e Hrustic c. Italia  
sull'immigrazione), come modificato dalla legge n. 189 del 2002. Le disposizioni  
relative all’espulsione degli stranieri sono enunciate nel titolo II di detto decreto.  
Ai sensi dell’articolo 13, il questore ordina l’espulsione di uno straniero quando  
questi:  
a) è entrato clandestinamente nel paese;  
b) ha soggiornato nel paese senza un titolo di soggiorno valido, sia perché egli non  
ha mai avuto permessi di soggiorno sia perché non ne ha richiesto il rinnovo;  
c) si sospetta che sia dedito ad attività illegali che consentano l’applicazione di  
misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423 del 1956 o n. 575 del 1965.  
Ogni espulsione è ordinata con decreto motivato che deve essere redatto in italiano e  
nella lingua straniera conosciuta dall’interessato o, qualora questo non sia possibile, in  
francese, in inglese o in spagnolo. Il decreto deve menzionare la possibilità di proporre  
ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria competente.  
Quando l’espulsione è ordinata nei confronti di una persona che non abbia mai  
ottenuto un permesso di soggiorno o che abbia ottenuto un permesso di soggiorno che  
non è più valido e che non è stato rinnovato, le autorità ne ordinano l’accompagnamento  
immediato alla frontiera se ci sono ragioni oggettive per temere che egli possa sottrarsi  
all’ordine di espulsione. Il questore può allora ordinare la custodia dell’interessato in un  
centro di permanenza temporanea se non è possibile porre in essere immediatamente la  
misura (articolo 14 della legge).  
DIRITTO  
I. SULLA  
DEDOTTA  
VIOLAZIONE  
DELL’ARTICOLO  
5
DELLA  
CONVENZIONE  
17. I ricorrenti sollevano due distinte doglianze sulla base di tale disposizione. In  
primo luogo, essi deducono che la loro detenzione in vista dell’espulsione è  
incompatibile con l’articolo 5 della Convenzione dato che i decreti di espulsione sono  
stati annullati. In secondo luogo, il ricorrente lamenta di essere stato rimesso in libertà  
tardivamente. L’articolo 5, nelle sue parti pertinenti, dispone:  
« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se  
non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (...)  
(…)  
f) se si tratta dell.arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare  
illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento  
d’espulsione o d’estradizione. »  
18. La Corte ritiene che al fine di esaminare la compatibilità della detenzione dei  
ricorrenti con l’articolo 5 § 1 è opportuno distinguere due periodi:  
a) il periodo di detenzione ordinato in vista della loro espulsione, ossia, per la  
ricorrente, dall’11 gennaio 2005 (giorno del suo arresto) al 15 febbraio 2005 (giorno in  
cui fu rimessa in libertà); per il ricorrente, dall’11 gennaio 2005 (giorno del suo arresto)  
4
Copyright © 2010 UFTDU  
Hokic e Hrustic c. Italia  
al 1° marzo 2005 (data di deposito della decisione che annullava il decreto di  
espulsione);  
b) il periodo di detenzione successivo all’annullamento del decreto di espulsione, che  
concerne unicamente il ricorrente (dal 1° al 3 marzo 2005).  
A. Sulla privazione della libertà dei ricorrenti in vista della loro espulsione  
Sulla ricevibilità  
19. Per i ricorrenti, la loro detenzione in vista dell’espulsione è incompatibile con  
l’articolo 5 della Convenzione dato che l’ordine di espulsione è stato annullato con una  
decisione del 1° marzo 2005.  
20. Il Governo si appone a questa tesi.  
21. La Corte osserva innanzitutto che i ricorrenti sono stati arrestati l’11 gennaio  
2005 su ordine del questore di Roma e che il loro arresto è stato convalidato dal giudice  
competente. Tale privazione della libertà si inquadra nella detenzione di due persone in  
vista di essere espulse, ai sensi della lettera f) del primo paragrafo dell’articolo 5 della  
Convenzione. Ad ogni modo, rispettivamente il 22 e il 24 febbraio 2005, il giudice di  
pace di pace di Roma ha dichiarato nulli i decreti di espulsione. I motivi  
dell’annullamento risiedono nel fatto che tali decreti indicavano che i ricorrenti non  
avevano mai ottenuto permesso di soggiorno, mentre invece essi si trovavano in una  
situazione irregolare per non aver rinnovato il loro permesso scaduto, poi nel fatto che i  
decreti in questione menzionavano un secondo motivo ( ossia che gli interessati erano  
entrati clandestinamente in Italia) rendendo la loro motivazione contraddittoria.  
22. La Corte ricorda che nell’esigere che una detenzione sia conforme ai « modi  
previsti dalla legge » e abbia un carattere regolare, l’articolo 5 § 1 della Convenzione  
rinvia per l’essenziale alla legislazione nazionale, e consacra l’obbligo di osservarne le  
norme tanto sostanziali quanto processuali. Esso esige inoltre la conformità di qualsiasi  
privazione della libertà allo scopo dell’articolo 5: proteggere l’individuo contro  
l’arbitrario (Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III,  
§ 50; Scott c. Spagna, 18 dicembre 1996, Recueil 1996-VI, § 56). Di conseguenza,  
qualsiasi decisione adottata dalle giurisdizioni interne nella sfera di applicazione  
dell’articolo 5 deve essere conforme alle esigenze procedurali e sostanziali stabilite da  
una legge preesistente. Se è vero che spetta in primo luogo alle autorità nazionali, in  
particolare ai tribunali, interpretare e applicare il diritto interno nel rispetto dell’articolo  
5 § 1, l’inosservanza del diritto interno implica una violazione della Convenzione e la  
Corte può e deve verificare se tale diritto è stato rispettato (Benham c. Regno Unito, 10  
giugno 1996, Recueil 1996-III, § 41 ; Giulia Manzoni c. Italia, 1° luglio 1997, Recueil  
1997-IV, § 21 ; Assanidzé c. Georgia [GC], n. 71503/01, § 171, CEDU 2004-II).  
Un periodo di detenzione è da principio regolare se esso ha luogo in esecuzione di  
una decisione giudiziaria. La constatazione ulteriore di una violazione da parte del  
giudice può non viziare, nel diritto interno, la validità della detenzione subita nel lasso  
di tempo. E’ per questo che gli organi della Convenzione rifiutano sempre di accogliere  
ricorsi proposti da persone riconosciute colpevoli di reati e che asseriscono che le  
giurisdizioni d’appello hanno riconosciuto che la sentenza di colpevolezza o la pena si  
basava su errori di fatto o di diritto (Benham, cit., § 42).  
5
Copyright © 2010 UFTDU  
Hokic e Hrustic c. Italia  
La Corte ricorda infine che la conformità all’articolo 5 § 1 presuppone un legame  
« tra, da una parte, il motivo invocato per la privazione di libertà autorizzata e,  
dall’altra, il luogo e il regime di detenzione » (Mubilanzila Mayeka t Kaniki Mitunga c.  
Belgio, n. 13178/03, (§ 102), CEDU 2006-...). Tale disposizione non esige che la  
detenzione di una persona contro la quale è in corso una procedura di espulsione sia  
considerata ragionevolmente necessaria, per esempio per impedirle di commettere  
un’infrazione o di fuggire; a tale riguardo, l’articolo 5 par. 1 f) non prevede la stessa  
protezione dell’articolo 5 par. 1 c) (Chahal, cit., § 112). Per non essere tacciata di  
arbitrarietà, la messa in atto della stessa misura di detenzione deve dunque farsi in  
buona fede; essa deve anche essere strettamente connessa allo scopo che consiste di  
impedire ad una persona di entrare irregolarmente nel territorio; inoltre, il luogo e le  
condizioni di detenzione devono essere appropriate; infine, la durata della detenzione  
non deve eccedere il termine ragionevole necessario per raggiungere lo scopo  
perseguito (Saadi c. Regno Unito [GC], n. 13229/03, §§ 72-74, CEDU 2008-....).  
23. Nel presente caso, la Corte deve basarsi sulla questione di sapere se l’ordine di  
arresto del questore di Roma fondato sui decreti di espulsione costituiva una base legale  
per la privazione di libertà dei ricorrenti fino all’annullamento di detti decreti. La sola  
circostanza che tali decreti siano stati successivamente annullati non vizia, come tale, la  
legalità della detenzione per il periodo precedente. Per determinare se l’articolo 5 § 1  
della Convenzione sia stato rispettato, è opportuno fare una distinzione fondamentale tra  
i titoli di detenzione manifestamente invalidi – per esempio, quelli che sono emessi da  
un tribunale al di fuori della sua competenza – e i titoli di detenzione che sono prima  
facie validi ed efficaci fino al momento in cui sono annullati da un’altra giurisdizione  
interna (Benham, cit., §§ 43 e 46 ; Lloyd e altri c. Regno Unito, nn. 29798/96 e seguenti,  
§§ 83, 108, 113 e 116, 1° marzo 2005; Khudoyorov c. Russia, n. 6847/02, §§ 128-129, 8  
novembre 2005).  
24. Nel caso di specie, non è stato dedotto che il questore di Roma abbia agito al di  
fuori delle sue competenze. Ai sensi del diritto interno, aveva il potere di arrestare i  
ricorrenti. I decreti di espulsione sono stati annullati unicamente perché il giudice di  
pace ha constatato, nel corso del procedimento, che i ricorrenti erano nei fatti stati  
titolari di un permesso di soggiorno ma che dopo la sua scadenza, in difetto del suo  
rinnovo, essi soggiornavano irregolarmente sul territorio italiano. La Corte ritiene che  
tale situazione non si inquadra in un’irregolarità grave e manifesta ai sensi della sua  
giurisprudenza (si veda, mutatis mutandis, Liu e Liu c. Russia, n. 42086/05, § 81, 6  
dicembre 2007).  
La Corte non ritiene che le autorità abbiano agito in malafede o che non si siano  
impegnate ad applicare correttamente la legislazione pertinente (Benham, cit., § 47).  
Chiaramente, un malinteso ha indotto le autorità interne a temere che i ricorrenti  
avessero sempre avuto una situazione irregolare. Questo non significa, comunque, che  
la detenzione fosse illegale o che il provvedimento che ordinava la privazione di libertà  
fosse invalido o che i decreti di espulsione sui quali tale provvedimento si basava  
fossero prima facie invalidi (si veda, mutatis mutandis, Gaidjurgis c. Lituania (déc.),  
n. 49098/99, 16 gennaio 2001; Khudoyorov, cit., § 132; Liu e Liu, cit., § 82; Marturana  
c. Italia, n. 63154/00, § 78, 4 marzo 2008).  
25. In tali circostanze, la Corte non potrebbe concludere che la detenzione dei  
ricorrenti in vista della loro espulsione non era conforme ai modi previsti dalla legge o  
6
Copyright © 2010 UFTDU  
Hokic e Hrustic c. Italia  
che fosse stata o altrimenti contraria all’articolo 5 § 1 della Convenzione. Ne consegue  
che questa parte del ricorso è manifestamente infondata e deve essere rigettata  
conformemente all’articolo 35 § 3 e 4 della Convenzione  
B. Sulla privazione di libertà del ricorrente dopo l’annullamento del decreto di  
espulsione  
26. Il ricorrente lamenta il ritardo con il quale è stato rimesso in libertà.  
1. Sulla ricevibilità  
27. La Corte constata che tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi  
dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non osta nessun  
altro motivo di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.  
2. Sul merito  
28. Il ricorrente osserva che la decisione del giudice di pace che annullava il decreto  
di espulsione e ordinava la sua liberazione è stato depositato in cancelleria il 1° marzo  
2005 di mattina e che egli è stato liberato soltanto il 3 marzo alle ore 20.00, ossia più di  
48 ore più tardi. Egli considera che tale periodo si inquadri in una detenzione non  
conforme con l’articolo 5 della Convenzione.  
29. Il Governo sosteneva che il ritardo incriminato fosse solamente di « 24 ore  
circa » e che in ogni caso, la privazione di libertà in questione non sia grave perché ha  
avuto luogo in un centro di permanenza temporanea e non in uno stabilimento  
penitenziario. Per altro, esso ammette che, ove si trattasse di una detenzione grave, il  
ritardo in questione sarebbe incompatibile con l’articolo 5 della Convenzione. Risulta  
da una nota del ministero dell’Interno allegata alle osservazioni del Governo che  
l’ordine di liberazione fu trasmesso all’ufficio immigrazione della polizia solo il 3  
marzo 2005. Secondo tale nota, visto che l’amministrazione prese conoscenza di questa  
decisone il 3 marzo e la eseguì immediatamente, non ci sarebbe stato alcun ritardo  
nell’esecuzione dell’ordine di liberazione, e l’intervallo di tempo intercorso tra il  
deposito della decisione e la trasmissione dell’ordine non dovrebbe essere tenuto in  
considerazione. Secondo una nota del ministero della Giustizia allegata alle  
osservazioni del Governo, vi è stato un ritardo nell’esecuzione dell’ordine di  
liberazione, ma è stato solo di circa 24 ore; esso si sarebbe giustificato dalla necessità di  
adempiere a tutte le debite formalità.  
30. La Corte ricorda che la lista delle eccezioni al diritto alla libertà che è contenuta  
nell’articolo 5 § 1 rivela una natura tassativa e solo un’interpretazione restrittiva risulta  
compatibile con lo scopo di tale disposizione: assicurare che nessuno sia arbitrariamente  
privato della sua libertà (Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, § 170, CEDU 2000-IV).  
Quindi spetta alla Corte esaminare doglianze relative a ritardi di esecuzione di una  
decisione di liberazione con una particolare vigilanza (Bojinov c. Bulgaria, n. 47799/99,  
§ 36, 28 ottobre 2004). Sebbene la Corte riconosca che un certo ritardo nell’esecuzione  
di una decisione di liberazione è spesso inevitabile, tale ritardo deve comunque essere  
ridotto al minimo (Giulia Manzoni c. Italia, 1° luglio 1997, Recueil 1997-IV, p. 1191, §  
7
Copyright © 2010 UFTDU  
Hokic e Hrustic c. Italia  
25 in fine). Spetta al Governo fornire un resoconto dettagliato di tutti i fatti pertinenti  
(Nikolov c. Bulgaria, n. 38884/97, § 80, 30 gennaio 2003).  
31. Nel caso di specie, il fascicolo non indica l’ora in cui la decisione del giudice di  
pace di Roma che ordinava la liberazione del ricorrente fu depositata in cancelleria il 1°  
marzo 2005. Secondo la tesi del Governo, il deposito ha avuto luogo durante la giornata,  
secondo il ricorrente alle ore 8.00 del mattino. Per quanto concerne la liberazione del  
ricorrente, essa è avvenuta il 3 marzo alle ore 20.00. Stando così le cose, la Corte può  
valutare in maniera approssimativa il lasso di tempo intercorso tra questi due eventi: il  
ritardo è stato di minimo 48 ore e massimo 60 ore.  
32. La Corte nota inoltre che il ricorrente era detenuto in un centro di permanenza  
temporanea a Roma, città della giurisdizione che aveva ordinato la liberazione  
dell’interessato (a contrario, Bogdanovski c. Italia, n. 72177/01, § 78, 14 dicembre  
2006).  
33. Inoltre, la sola formalità prevista dopo il deposito della decisione del giudice di  
pace era la comunicazione alle parti. Il ritardo osservato è dovuto alla autorità  
giudiziaria e la trasmissione tardiva della decisione non è giustificata dalla necessità di  
chiarire questioni fondamentali sulla sua interpretazione (a contrario, Picaro c. Italia, n.  
42644/02, §§ 57-60, 9 giugno 2005).  
34. Ancora, la Corte sottolinea che tra la data della decisione del giudice di pace e  
quella del suo deposito in cancelleria sono passati non meno di sei giorni (paragrafi 11-  
12 supra).  
35. Di conseguenza, vi è stata una violazione dell’articolo 5 § 1 della Convenzione.  
II. ALTRE DOGLIANZE  
36. Invocando l’articolo 3 della Convenzione, i ricorrenti lamentano di essere stati  
oggetto di un decreto di espulsione in vista di essere respinti in Bosnia-Herzegovina  
dove sarebbero stati esposti al pericolo di persecuzioni.  
La Corte evidenzia che all’esito dei procedimenti intentati dai ricorrenti, i decreti di  
espulsione sono stati annullati. Essa per conseguenza stima che i ricorrenti non  
potrebbero più pretendersi vittime della violazione dedotta. Tale doglianza deve quindi  
essere rigettata in quanto manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 e 4 della  
Convenzione.  
37. Invocando gli articolo 3 e 8 della Convenzione, i ricorrenti deducono inoltre che  
la loro detenzione al centro di Ponte Galeria era ingiustificato alla luce della decisione  
di annullare i decreti di espulsione, che le condizioni di vita in questo centro era precarie  
e che, durante la loro detenzione, non hanno avuto la possibilità di incontrare i loro figli.  
Nella misura in cui sono state supportate tali deduzioni, la Corte non ha rilevato nessuna  
apparenza di violazione di tale disposizione. Ne consegue che tali doglianze sono  
manifestamente infondate e devono essere rigettate conformemente all’articolo 35 §§ 3  
e 4 della Convenzione.  
III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE  
38. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  
8
Copyright © 2010 UFTDU  
Hokic e Hrustic c. Italia  
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto  
interno dell.Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di  
tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un.equa soddisfazione alla parte lesa. »  
A. Danno  
39. I ricorrenti chiedono la corresponsione di 8 000 EURO ciascuno a titolo di  
pregiudizio morale.  
40. Il Governo osserva che la sola doglianza che è stata comunicata è la doglianza  
sollevata dal ricorrente e concernente la sua liberazione tardiva. In merito a questo, non  
si pone al riguardo della ricorrente nesuna questione relativa all’articolo 41. Per quanto  
riguarda il ricorrente, la somma richiesta a titolo di danno morale è eccessiva e  
sproporzionata in rapporto all’insieme di doglianze sollevate.  
41. La Corte ricorda che essa ha ravvisato la violazione della Convenzione  
unicamente per quanto concerne la liberazione tardiva del ricorrente (paragrafo 34  
supra). Essa giudica che il ricorrente ha subito un un danno morale certo. Con riguardo  
alle circostanze del caso e statuendo con equità come vuole l’articolo 41 della  
Convenzione, essa decide di concedergli la somma di 1 500 EURO.  
B. Spese e costi  
42. I ricorrenti chiedono 4 000 EURO per spese legali sostenute nel procedimento  
dinanzi alla Corte.  
43. Il Governo osserva che tale somma è eccessiva e non adeguatamente supportata.  
Esso si rimette alla decisione della Corte.  
44. Secondo la giurisprudenza della Corte, l’allocazione delle spese e competenze  
affrontate dal ricorrente può intervenire solo nella misura in cui esse siano reali,  
necessarie e congrue nel loro ammontare. Nel caso di specie i ricorrenti non ha prodotto  
nessuna ricevuta a sostegno della loro domanda di rimborso. La Corte di conseguenza  
decide di rigettarla.  
C. Interessi moratori  
La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso  
d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea  
maggiorato di tre punti percentuali.  
.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÁ,  
1. Dichiara il ricorso ricevibile quanto alla doglianza relativa alla liberazione tardiva  
del ricorrente ed irricevibile per il resto;  
9
Copyright © 2010 UFTDU  
Hokic e Hrustic c. Italia  
2. Dice che vi è stata violazione dell’articolo 5 della Convenzione in ragione del ritardo  
nella liberazione del ricorrente;  
3. Dice  
a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal  
giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitivaconformemente all’articolo 44 § 2  
della Convenzione, 1 500 EURO (millecinquecento euro) per danno morale;  
b) che a partire dalla decorrenza di tale termine e fino al versamento, tali somme  
saranno maggiorate di un interesse semplice a un tasso uguale a quello  
dell’agevolazione del prestito marginale della Banca centrale europea applicabile  
durante questo periodo, maggiorato di tre punti percentuali;  
4. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.  
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 1° dicembre 2009, in applicazione  
dell’articolo 77 § 2 e 3 del regolamento.  
Sally Dollé  
Cancelliere  
Françoise Tulkens  
Presidente  
10  
Copyright © 2010 UFTDU