CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
QUINTA SEZIONE  
CASO KOUZMIN c. RUSSIA  
(Ricorso no 58939/00)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
18 marzo 2010  
Richiesta di rinvio davanti alla Grande Camera in corso  
Questa sentenza diventerà definitiva conformemente alle disposizioni dell’Articolo 44 §  
2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani  
KOUZMIN C. RUSSIA  
Nel caso Kouzmin c. Russia,  
La Corte Europea dei diritti dell’uomo (quinta sezione) riunita in una Camera  
composta da:  
Peer Lorenzen, presidente,  
Renate Jaeger,  
Karel Jungwiert,  
Rait Maruste,  
Anatoly Kovler,  
Isabelle Berro-Lefèvre,  
Mirjana Lazarova Trajkovska, giudici,  
e Claudia Westerdiek, Cancelliere di sezione  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 30 Giugno 2005 e il  
9 Febbraio 2010  
Rende la seguente sentenza, adottata in quest’ultima data :  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (no 58939/00) diretto contro la Federazione Russa il  
cui cittadino, il Sig. Anatolii Viktorovitch Kouzmin (« il ricorrente »), il 24 ottobre  
1999 ha adito la Corte in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia  
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).  
2. Il 7 dicembre 2005, il ricorrente, che difende i suoi esclusivi interessi, ha designato  
V.T.Nemitichev, avvocato a Krasnoïarsk, come suo rappresentante davanti alla  
Corte. Il governo russo ( « il Governo») è stato rappresentato dal Sig. M. P. Laptev,  
ex rappresentante della Federazione Russa presso la Corte europea dei diritti  
dell’uomo.  
3. Il ricorrente in particolare asseriva di essere stato detenuto in cattive condizioni in  
un istituto di custodia cautelare , di non aver beneficiato della presunzione  
d’innocenza e di non essersi visto riconosciuto il suo diritto a convocare e  
interrogare dei testimoni a suo discarico.  
4. Con una decisione del 30 giugno 2005, la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente  
ricevibile.  
5. Tanto il ricorrente quanto il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte  
complementari (articolo 59 § 1 del regolamento).  
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IL FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
6. Il ricorrente è nato nel 1964 e risiede a Motyguino, regione di Krasnoïarsk  
(Federazione Russa).  
1. Procedimento penale diretto contro il ricorrente  
7. Il 21 Aprile 1998, una minore di 17 anni, per intercessione di sua madre, ha  
sporto denuncia sostenendo che il ricorrente, procuratore del distretto di Motyguino  
l’avesse picchiata e violentata nel suo ufficio dove era stata condotta la sera del 20  
Aprile 1998. Il 22 aprile 1998 è stata avviata un’azione legale.  
8. Il 7, 12 e 13 maggio 1998, durante delle interviste e dei dibattiti televisivi  
trasmessi sui canali nazionali « RTR» e «ORT» e sul canale locale «RTRK», il Sig.  
Alexandre Lebed, candidato al posto di governatore della regione di KrasnoÏarsk e  
figura pubblica molto conosciuta, (generale in pensione dell’armata russa, deputato  
eletto alla Duma nel 1995, candidato alle elezioni presidenziali nel 1996, segretario del  
Consiglio di sicurezza nazionale durante la presidenza di B. Eltsin, negoziatore degli  
accordi di Khassavyourt con i ribelli ceceni, presidente del partito Onore e Patria da lui  
fondato nel febbraio 1998, etc.) additò il ricorrente di essere «criminale», affermando  
che la persona in questione avrebbe dovuto essere rinchiusa in prigione da molto tempo,  
e promise che quella specie di «carogna» («cyka») si sarebbe presto ritrovata «sul  
pavimento di una prigione».  
Il ricorrente sostiene anche che, anche in seguito, M. A. Lebed, eletto governatore della  
regione il 17 maggio 1998 e avendo occupato questo posto fino alla sua morte nel 2002,  
abbia influenzato la procura regionale nella condotta dell’istruzione del suo caso.  
9. Il 18 maggio 1998, il sostituto procuratore della regione decise di sollevare il  
ricorrente dalle sue funzioni durante la fase d’istruzione del caso di stupro. Secondo il  
paragrafo pertinente della parte «fatti» di questa decisione :  
« Il 21 Aprile 1998, la Sig.ra (…) si rivolse ai servizi locali del Ministero dell’Interno informandoli di un  
atto di stupro presumibilmente commesso sulla sua figlia minore di 17 anni nei locali della procura del  
distretto di Motyguino nella notte tra il 20 e il 21 aprile 1998 e dell’implicazione nella vicenda del Sig.  
M. A. Kouzmin, procuratore del distretto. (…) »  
10. Il 22 maggio 1998, il ricorrente fu arrestato e posto in custodia cautelare. Il 27  
maggio 1998 fu accusato di stupro.  
11. Il 25 maggio 1998, il procuratore regionale indirizzò al procuratore generale  
della Federazione Russa una richiesta di revoca del ricorrente. Per motivare la sua  
richiesta, fece valere:  
« (…) come stabilito dall’inchiesta, il 20 aprile 1998, (…), il Sig. Kouzmin, rimasto solo con la Sig.na  
(..), commise una violenza sessuale e altri atti a carattere sessuale (…) . Interrogato il 22 Maggio 1998, il  
Sig. Kouzmin depose che, effettivamente la sera del 20 aprile 1998, consumò dell’alcol nel suo ufficio in  
compagnia della vittima, che tentò di avere un rapporto sessuale forzato con la vittima ma che a causa del  
suo stato di ebbrezza, non poté portare a buon fine il suo tentativo. Le carte del dossier confermano la  
colpevolezza del Sig. Kouzmin nel commettere il reato.(…)  
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12. L’11 giugno 1998, fondandosi sui fatti esposti in questa richiesta, il procuratore  
generale decise la revoca del ricorrente dalla procura. Le parti pertinenti di questa  
sentenza sono redatte in tal modo :  
«Il 21 aprile 1998, il procuratore del distretto di Motyguino, (…), in stato di ebbrezza, stupra la  
Sign.na (…) e commette su di lei altri atti a carattere sessuale . Il Sig. Kouzmin è perseguito penalmente e  
messo sotto custodia cautelare. Un tale comportamento attenta all’immagine di un procuratore, di  
conseguenza il Sig. Kouzmin dovrà essere revocato. (..) Che il Sig. Kouzmin sia dunque revocato per  
condotta indegna e che questa decisione sia portata a conoscenza di tutti gli agenti della procura della  
regione di Krasnoïarsk.»  
13. Il 26 agosto 1998, l’indagine preliminare fu chiusa. Il 6 novembre 1998, l’atto di  
accusa fu notificato al ricorrente che afferma di non aver avuto accesso, in tempo  
debito, alla versione integrale di questo documento (vedere il paragrafo 70 di seguito)  
14. Condotto da Kirovskii davanti al tribunale di primo grado di Krasnoïarsk, il  
ricorrente rivendicò la sua innocenza, affermando che alcun atto di violenza sessuale o  
di tentativo di violenza sessuale fosse stato commesso e che, trovandosi in stato di  
ebbrezza, avesse solo schiaffeggiato la vittima. Emerge dalle deposizioni del ricorrente  
e della madre della vittima che, all’indomani del reato, il ricorrente le inviò 20 000  
rubli , come risarcimento per lo schiaffo dato a sua figlia. Inizialmente la madre della  
vittima non aveva voluto subito sporgere denuncia e aveva chiamato il commissariato  
solo in tarda serata, affermando che la figlia fosse stata picchiata e violentata dal  
ricorrente. Davanti ai giudici il ricorrente fece valere che la madre della vittima avesse  
infine sporto denuncia su pressione della polizia e delle autorità incaricate delle  
indagini preliminari.  
15. Alle udienze del 19 e 26 novembre 1998, furono interrogati tutti i testimoni, tra  
cui il poliziotto che aveva registrato telefonicamente la denuncia della madre della  
vittima, numerosi poliziotti che avevano in seguito ricevuto la doglianza al  
commissariato in presenza della vittima e di sua madre e avevano proceduto  
all’interrogatorio, l’esperto medico che aveva esaminato la vittima, il giudice incaricato  
per le indagini preliminari e il suo vice, la madre della vittima, l’autista del ricorrente  
con cui quest’ultimo, la sera del 20 aprile 1998, aveva prelevato la vittima e la sua  
amica B-ein prima di condurle in procura, i colleghi e i membri della famiglia del  
ricorrente. Il ricorrente, il procuratore e la vittima formularono delle domande a ciascun  
testimone alla conclusione della loro udienza.  
16. Accusato ai sensi dell’Articolo 131 § 2 del codice penale (stupro su minore), il  
ricorrente fu giudicato in base all’articolo 131 § 1 del codice penale ( stupro con  
violenza o minaccia di violenza), con la motivazione che non fosse a conoscenza  
dell’età della vittima. Fu in particolare dimostrato che la sera del 20 aprile 1998, il  
ricorrente avesse più volte picchiato e violentato in diversi modi la vittima. Il 7  
dicembre 1998 il ricorrente fu condannato a tre anni e sei mesi di prigione.  
17. Il ricorrente presentò ricorso in cassazione richiedendo una nuova valutazione  
giuridica dei fatti, motivandola con la sua impossibilità a portare a buon fine il tentativo  
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di stupro. Il 16 marzo 1999, il tribunale regionale di Krasnoïarsk lo respinse. La  
sentenza della Cassazione fu notificata al ricorrente il 13 luglio 1999.  
18. Detenuto prima della sua condanna in un istituto di custodia cautelare 24/1 nella  
città di Krasnoïarsk («SIZO»-24/1»), il 10 aprile 1999, il ricorrente fu trasferito nel  
carcere penitenziario OUCHTCH – 349/13 di Ninjii Taguil allo scopo di scontare la sua  
pena. Il 23 settembre 1999, il ricorrente beneficiò di un’amnistia e fu liberato  
nell’ottobre 2000.  
2. Le condizioni di detenzioni  
19. Secondo il Governo, il 1 giugno 1998 il ricorrente indirizzò una richiesta scritta  
al capo della SIZO- 24/1 sollecitando la sua sistemazione in una cella d’isolamento. In  
seguito all’esame di questa richiesta, e conformemente alle esigenze dell’Articolo 32  
della legge federale relativa alla detenzione degli indagati e imputati ( « legge del 15  
luglio 1995», vedere il paragrafo 27 qui di seguito), il ricorrente fu trasferito nel box n °  
5 della cella d’isolamento n° 173.  
20. Il 19 settembre 1999, mentre era detenuto a Nijnii Taguil, il ricorrente ha adito le  
autorità giudiziarie, denunciando le sue precedenti condizioni di detenzione nella SIZO-  
24/1. In seguito a tale denuncia, la procura regionale procedette a un’inchiesta e rese il  
suo rapporto il 6 ottobre 1999. Secondo questo rapporto, nel box n° 5 della cella  
d’isolamento n° 173 mancavano un tavolo, una panca, delle grucce per i vestiti, un  
ripiano per i prodotti da toeletta e un diffusore radio. I bagni « non rispondendo alle  
elementari esigenze sanitarie e d’igiene » furono ugualmente contestati. Il rubinetto  
d’acqua non era presente nel box, ma solamente nel corridoio e non vi era alcun sistema  
d’aerazione nel box. Ciascuno dei sei box di questa cella misurava 3,7 m² ospitava, in  
violazione della legge, due persone. Secondo il rapporto, in uno dei box un certo M. O-  
ii era detenuto da un anno, in violazione della legge (vedere il paragrafo 40 qui sotto).  
21. Il 14 ottobre 1999, il capo della SIZO -24/1 informò la procura regionale che, in  
seguito al suo rapporto del 6 ottobre 1999, tutti i box della cella d’isolamento n° 173  
erano stati ritinteggiati e vi erano stati sistemati dei tavoli, delle panche, dei ripiani,  
delle grucce, degli specchi, delle prese elettriche e della casse radio. Inoltre era stato  
installato un sistema d’aereazione.  
22. A una data indeterminata, in virtù della legge del 27 aprile 1993, relativa ai  
ricorsi giudiziari contro le azioni e decisioni che attentano ai diritti e alle libertà dei  
cittadini («legge del 27 aprile 1993»), il ricorrente ha adito il tribunale di primo grado di  
Jéléznodorjnii a KrasnoÏarsk denunciando l’illiceità delle azioni delle amministrazioni  
della SIZO-24/1. Sostenne che, al suo arrivo in questo istituto, avvenuto il 31 maggio  
1998, era stato sistemato su ordine diretto del capo dello stabile in una cella sotterranea  
(cella n° 79) e che il relativo regime di detenzione gli era stato applicato (limitata  
corrispondenza con l’esterno, impossibilità di presentare denunce, etc..). Nessuna  
decisione ufficiale di collocamento in una cella sotterranea era stata presa. In seguito,  
sarebbe stato collocato nella cella n° 121 facente parte del corridoio speciale, luogo di  
detenzione delle persone condannate alla pena capitale. Essendo solamente sotto accusa  
e non essendo stato ancora condannato, il ricorrente riteneva che questa sistemazione  
comportasse la violazione dei suoi diritti garantiti dall’Articolo 33 della legge del 15  
luglio 1995. Secondo lui, la stessa legge era stata disconosciuta in ragione del suo  
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trattenimento, fino al 16 dicembre 1998, nella cella d’isolamento n°173 vicino ad un  
certo M. O-ii, affetto da tubercolosi. Il ricorrente ha messo in evidenza che il box n° 5  
della cella d’isolamento n° 173 si trovasse nei sotterranei, non avesse né una finestra  
né aerazione e che a causa della bassa temperatura (tra i 5 e i 7 gradi), si fosse spesso  
ammalato. Non essendo stato isolato dagli altri detenuti in quanto ex procuratore  
(articolo 33 della legge del 15 luglio 1995), il ricorrente affermava che la sua vita fosse  
stata messa in pericolo  
23. Un rappresentante della SIZO 24/1, parte avversa, riconobbe davanti al tribunale  
che, in effetti, a causa del sovraffollamento dello stabile e della mancanza di effettivi, le  
condizioni «materiali» di detenzione del ricorrente non erano state sempre conformi  
alla legge. In compenso, un suo trasferimento da una cella all’altra si era sempre basato  
sulla decisione del capo dello stabile. Le celle erano attrezzate in maniera conforme alle  
istruzioni del ministero dell’Interno e la temperatura era sufficientemente elevata.  
24. Nella sentenza del 20 settembre 2001, il tribunale ricordava che un detenuto  
poteva essere posto in una cella sotterranea solo se le circostanze definite dall’articolo  
40 della legge del 15 luglio 1995 fossero riunite (vedere il paragrafo 27 qui di seguito).  
Contrariamente alle esigenze dell’Articolo 6 della legge del 27 aprile 1993, il  
rappresentante della SIZO 24/1 non aveva presentato delle prove valide relative alla  
necessità di sistemazione del ricorrente nelle celle n°7 e n°173 che costituivano delle  
celle sotterranee e non aveva dimostrato che queste misure fossero state prese allo scopo  
di garantire la sicurezza dell’interessato. Il tribunale concluse che questi trasferimenti  
avevano avuto luogo senza alcun fondamento, senza una decisione ufficiale del capo  
dello stabile e in assenza di un rapporto medico, contrariamente alle esigenze della  
legge del 15 luglio 1995. Peraltro dedusse una violazione dell’articolo 33 di questa  
legge che impone la detenzione separata dei funzionari del tribunale e di altre autorità  
incaricate della protezione della legge.  
25. Constatando che, in virtù del regime particolare di detenzione al quale era  
sottoposto nella cella sotterranea, il richiedente non avesse potuto sporgere denuncia  
nel termine legale di tre mesi (Articolo 5 della legge del 27 aprile 1993), il tribunale non  
considerò la sua azione decaduta, e avendolo riconosciuto vittima delle azioni illecite  
dell’amministrazione della SIZO-24/1, gli allocò una somma di 3 000 rubli (109 (EUR)  
circa al momento dei fatti) a titolo di danno morale.  
II IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE  
26. Codice di procedura penale della RSFSR, in vigore al momento dei fatti  
Articolo 223 § 3 – esame delle istanze di procedimento da parte del tribunale (  
nella fase preliminare del processo)  
« Le istanze di procedimento relative alla convocazione di testimoni supplementari (…)  
sono accolte in tutte le circostanze»  
Articolo 237- Trasmissione dell’atto d’accusa all’imputato  
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«Il tribunale deve notificare all’ imputato l’atto della sua accusa. (…)»  
Articolo 276 §§ 1, 2 e 3 – Istanze di procedimento e loro esame (durante il  
processo)  
«Il presidente di sezione si rivolge al pubblico ministero, all’imputato e al suo rappresentante, oltre che  
alla parte civile e al suo rappresentante (…), per sapere se desiderano formulare delle richieste di  
convocazione di nuovi testimoni, di esperti o di specialisti, oltre che delle richieste di ottenimento di  
prove materiali o documentarie. La parte che ha formulato una di queste richieste è tenuta a indicare le  
circostanze precise di cui l’istituto esige le prove complementari.  
Dopo aver ascoltato le altre parti, il tribunale deve esaminare ciascuna istanza di procedimento e  
accoglierla allorché le circostanze che devono essere stabilite, rivestono d’importanza per il caso, o le  
rigettare esprimendosi con un’ordinanza motivata.  
Il rigetto da parte del tribunale di un’istanza di procedimento non priva la parte che l’ha formulata di  
rinnovarla ulteriormente in funzione dell’avanzamento nella valutazione del caso.»  
27. Legge federale relativa alla detenzione degli indagati e imputati in data 15  
luglio 1995, tale che in vigore al momento dei fatti  
Ai termini dell’Articolo 23 §§ 2 e 5 ( in vigore dal 1 gennaio 1998), ogni detenuto ha il  
diritto di disporre di un letto singolo e lo spazio di ogni singola cella non deve essere  
inferiore a 4 m² per persona. Secondo l’Articolo 24, l’amministrazione penitenziaria è  
tenuta a rispettare le norme sanitarie e igieniche per la salvaguardia della salute dei  
detenuti.  
Secondo gli Articoli 32 § 1 e 33 §§ 1 e 2, gli indagati, imputati e condannati sono  
detenuti in maniera separata. I detenuti affetti da malattie contagiose o che necessitano  
di cure o controlli medici particolari sono sistemati in maniera separata e questa regola  
si applica alle celle comuni e alle celle d’isolamento. Inoltre i detenuti che sono o sono  
stati magistrati, funzionari delle autorità incaricate di far rispettare la legge (…) devono  
ugualmente essere separati dagli altri detenuti.  
Secondo l’Articolo 32, i detenuti possono essere sistemati in celle d’isolamento per una  
durata superiore a 24 ore su decisione motivata del capo dell’istituto, fermo restando  
che questa decisione deve essere avvallata dal procuratore. L’avvallo del procuratore  
non è necessaria allorché sia altrimenti impossibile rispettare le regole sopramenzionate  
di sistemazione separata dei detenuti, allorché gli interessi della protezione della vita e  
della salute del detenuto l’esigano o ancora allorché il detenuto formuli per iscritto una  
richiesta di sistemazione in una cella di isolamento.  
Secondo l’Articolo 38, in caso di non rispetto dei loro obblighi, gli indagati e  
imputati possono essere oggetto delle seguenti sanzioni: richiami, sistemazione in una  
cella sotterranea o in una cella di isolamento per una durata massima di 15 giorni.  
Conformemente all’Articolo 40, i detenuti possono essere sistemati in una cella di  
isolamento o in una cella sotterranea per avere importunato o insultato gli altri detenuti ;  
per aver aggredito gli agenti dello stabile di detenzione o altre persone; per non avere  
ottemperato agli ordini legali o aver insultato gli agenti dello stabile di detenzione; per  
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aver disconosciuto le regole d’isolamento; per ricettazione, per produzione o consumo  
di bevande alcoliche, di prodotti psicotropi o altri prodotti il cui utilizzo e possesso sono  
vietati; per partecipazione ai giochi o per adescamento di minori. Il dislocamento in una  
cella sotterranea è disposto dal capo dello stabile, sulla base di una relazione medica  
favorevole alla possibilità di un tale dislocamento a tutela della salute del detenuto  
interessato. Nella cella sotterranea i detenuti dispongono di un letto singolo oltre che di  
lenzuola per la durata legale di sonno. I detenuti non hanno diritto alla corrispondenza,  
agli incontri (fatta eccezione per i loro legali), all’acquisto di prodotti alimentari e da  
toeletta, ad invio e ritiro di pacchi postali ed a libri, giornali, riviste e altra letteratura e  
alle emissioni televisive. Essi hanno diritto a una passeggiata quotidiana di 30 minuti.  
28. Legge federale del 17 gennaio 1992 relativa alla procura, come in vigore al  
momento dei fatti.  
Articolo 13 §1  
« (…) I procuratori delle entità federali della Federazione Russa sono subordinati e rendono conto al  
procuratore generale della Federazione Russa. Da quest’ultimo possono essere sollevati dalle loro  
funzioni.»  
Articolo 17 § 1  
«Il Procuratore generale dirige il sistema della procura della Federazione Russa , emette gli ordini, le  
indicazioni, le istruzioni e le disposizioni che trattano delle questioni organizzative delle attività della  
procura, la cui esecuzione è obbligatoria per tutti gli agenti degli organi e sezioni della procura.»  
DIRITTO  
I. SULLA  
DEDOTTA  
VIOLAZIONE  
DELL’ARTICOLO  
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DELLA  
CONVENZIONE  
29. Il ricorrente lamenta le sue condizioni di detenzione avvenuta dal 31 maggio al  
16 dicembre 1998 nella SIZO–24/1. Considerato che soffriva d’osteocondrite acuta,  
ritiene che tali condizioni di detenzione fossero contrarie all’Articolo 3 della  
Convenzione che si legge nel modo seguente  
« Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o  
degradanti.»  
1. Quanto all’eccezione preliminare del Governo  
30. Il Governo ricorda che, durante la sua detenzione nella SIZO -24/1, il ricorrente  
non ha adito le autorità della Procura delle sue condizioni di detenzione in questo  
istituto e che lo ha fatto solo durante la sua detenzione nella prigione di Nijnii Taguil  
(vedere il paragrafo 20 sopracitato). Inoltre, il 20 settembre 2001 il tribunale di primo  
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grado di Jéléznodorjnii riconobbe il carattere insoddisfacente delle condizioni di  
detenzione del ricorrente nella SIZO – 24/1 e assegnò all’interessato 3000 rubli a titolo  
di danno morale ( vedere i paragrafi 24 e 25). In queste condizioni, secondo il Governo,  
il ricorrente non avrebbe dovuto proclamarsi «vittima» ai sensi dell’Articolo 34 della  
Convenzione.  
31. Il ricorrente rigetta questa tesi definendo ridicola la somma assegnatagli e  
sostenendo che il giudizio in questione intervenne dopo due anni di processo, in seguito  
a una serie di rinvii del caso tra le differenti istanze.  
32. Considerata una parte delle sopracitate argomentazioni del Governo, la Corte  
ricorda che l’eccezione derivante dal mancato esaurimento di tutte le vie di ricorso  
interne è stata dovutamente esaminata e rigettata dalla decisione del 30 giugno 2005  
sulla ricevibilità della presente richiesta. Ai sensi di questa decisione,  
« nella misura in cui il ricorrente si avvale dei ricorsi disponibili in diritto interno per denunciare le  
sue condizioni di detenzione e, tenendo conto del fatto che questi ricorsi hanno fatto l’oggetto d’un  
esame da parte delle autorità e giurisdizioni competenti, la Corte ritiene che nel momento in cui egli si  
avvale di questi ricorsi, posteriori alla detenzione contestata, ciò non lo priva del loro carattere  
pertinente ai sensi degli articoli 3 e 35 § 1 della Convenzione.»  
Considerato che niente giustifica di giungere a questa conclusione, la Corte non ritiene  
che questa parte della richiesta contrasti con l’esaurimento delle vie di ricorso interne.  
33. La Corte ricorda inoltre che ai termini dell’Articolo 55 del suo regolamento, se  
la difesa intende sollevare un’eccezione di irricevibilità, lo deve fare nelle sue  
osservazioni scritte o orali sulla ricevibilità della richiesta; in caso contrario, vi è  
decadenza. Nel caso di specie era quindi permesso al Governo di formulare le sue  
argomentazioni relative alla qualità di vittima del ricorrente durante la fase di  
ricevibilità, ciò che non è stato fatto. Vista l’assenza di motivi particolari giustificanti  
tale omissione, la Corte ritiene che il Governo sia considerato escluso dal farlo oggi. (  
Kornakovs c. Lettonia, n° 61005/00, § 83, 15 giugno 2006; mutatis mutandis, Partito  
della libertà e della democrazia (ÖZDEP) contro Turchia (GC), n° 23885/94, § 25,  
CEDU 1999-VIII).  
34. In ogni caso, anche se il giudizio del 20 settembre 2001 contiene un  
riconoscimento della violazione dei diritti del ricorrente, agli occhi della Corte, non è  
abilitato a fornire all’interessato una «sufficiente» rettifica tale da privarlo dello status di  
vittima ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione ( Cocchiarella c. Italia (GC), n°  
64886/01, § 72, CEDU 2006- V; Holzinger c. Austria (n° 1), n° 23459/94, § 21,  
CEDU 2001-I ; Trepachkine c. Russia, n° 36898/03, §§ 69-74, 19 luglio 2007). In  
effetti, questo riconoscimento della violazione riguarda solo la liceità e l’opportunità di  
dislocamento del ricorrente nelle celle di isolamento che costituiscono delle celle  
sotterranee e non sulle sue condizioni di detenzione in quanto tali nelle differenti tre  
celle nelle quali l’interessato aveva soggiornato (vedere il paragrafo 24 sopracitato).  
Inoltre vista la sua giurisprudenza in materia ( vedere, tra gli altri, Mayzit c. Russia, n°  
63378/00, §§ 39-42 e 88, 20 gennaio 2005; Trepachkine, summenzionato, §§ 95 e 101 ;  
Starokadomoski contro Russia, n° 42239/02, § 91, 31 luglio 2008; Novosselov c.  
Russia, n° 66460/01, § 50, 2 giugno 2005), la Corte non ritiene che una somma di 109  
Euro abbia potuto offrire al ricorrente una soddisfazione intera e sufficiente a titolo di  
danno morale subito. Di conseguenza, anche se non bisognerà perdere di vista  
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quest’aspetto del caso nell’apprezzamento dell’estensione del pregiudizio subito  
dall’interessato (vedere, mutatis mutandis , Eckle c. Germania, sentenza del 15 luglio  
1982, serie A n° 51,§ 66 : oltre che il paragrafo 87 qui di seguito), la Corte conclude che  
il ricorrente può sempre reclamarsi vittima di una violazione dei suoi diritti garantiti  
dall’Articolo 3 della Convenzione.  
35. Con riguardo all’insieme delle precedenti considerazioni, l’eccezione del  
Governo non può essere ritenuta e deve quindi essere rigettata.  
2. Sul merito del caso  
a. Argomenti delle parti  
36. Il Governo afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, questo  
non fu mai posto in una cella sotterranea durante la sua detenzione nella SIZO – 24/1  
prolungatasi fino al 10 aprile 1999.  
37. Secondo il Governo, in questo istituto, il ricorrente fu prima tenuto in una cella  
di 10, 2 m² (n° 121). Il Governo ha prodotto un video mostrando questa cella nella quale  
erano stati sistemati due letti in metallo, un tavolo e due sedie. I bagni sono di tipo  
aperto, senza separazione dal resto dello spazio. Secondo il commento che accompagna  
il video, nella cella vi è il riscaldamento, l’aerazione e le casse radio.  
38. Secondo il Governo, il ricorrente fu posto nel box n° 5 della cella di isolamento  
n° 173 in conformità alla sua propria richiesta scritta del 1 giugno 1998 (vedere il  
paragrafo 19). Egli vi fu detenuto da solo.  
Il Governo sostiene che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non fu detenuto  
in questa cella con altri detenuti che soffrono di tubercolosi.  
I diversi box di questa cella erano inoltre separati da muri in mattoni. Nel box del  
ricorrente vi era una finestra e il riscaldamento. E la temperatura era mantenuta sempre  
al livello richiesto. Le misure sanitarie ed epidemiologiche erano state regolarmente  
prese. La registrazione video prodotta dal Governo mostra ugualmente il box n° 5 nel  
quale erano stati sistemati un letto, un tavolo e un mobiletto. Si può vedere un lavabo  
senza poter tuttavia rilevare se vi è un rubinetto. A quanto pare il box non dispone di  
toilette. Invece una bacinella (un vaso da notte), abbastanza grande, è visibile sotto il  
letto. La luce naturale non raggiunge il box. Se si suppone che l’apertura visibile nel  
muro sia una finestra che dà sull’esterno, è totalmente condannabile. Questo box è  
separato dai box vicini da alcuni muri massicci. Secondo il commento che accompagna  
la registrazione, il box misura 4,5m² .  
39. Per ciò che riguarda la malattia del ricorrente, il Governo ammette che in effetti,  
l’interessato si era più volte rivolto al servizio medico della SIZO- 24/1 per lamentarsi  
dell’osteocondrite dei lombari. In seguito ad una delle sue lamentele, il 4 febbraio 1999  
il ricorrente fu trasferito all’ospedale interregionale dove fu confermata la diagnosi di  
osteocondrite dei lombari (certificato medico del 21 giugno 1999). L’11 febbraio 1999,  
il ricorrente fu ricondotto alla SIZO – 24/1, con la motivazione che il trattamento  
stazionario non fosse più necessario (certificato medico del 10 settembre 2002). In  
seguito, durante la sua detenzione a Nijnii Taguil, il ricorrente fu ugualmente seguito  
dal punto di vista medico. Due volte, dal 21 giugno al 10 luglio 1999 e dal 15 marzo al  
19 aprile 2000, fu sistemato nell’ospedale somatico presso l’interessato stabile  
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penitenziario allo scopo di seguire un trattamento. Visto il trattamento dispensato  
all’interessato, il Governo ritiene che il fatto di soffrire d’osteocondrite non sia  
sufficiente da solo per conferire alla sua detenzione nella SIZO- 24/1 un carattere  
inumano.  
40. Il ricorrente rigetta la tesi del Governo e ribadisce le sue argomentazioni  
presentate davanti al tribunale di primo grado di Jéléznodorjnii (vedere il paragrafo 22).  
Rileva inoltre che il Governo non ha prodotto alcuna informazione riguardo alla cella n°  
7, una cella sotterranea, nella quale fu detenuto fin dal suo arrivo nella SIZO -24/1. In  
questa cella, nella quale non penetrava la luce naturale, le condizioni sarebbero state le  
stesse di quelle del box n° 5 nella cella n° 173.  
Il ricorrente ribadisce che, in quest’ultima cella, fu detenuto con M.O-ii che era affetto  
da tubercolosi e insieme a cui era stato portato a fare il bagno e le passeggiate. Il  
ricorrente rigetta la tesi del Governo secondo cui fu posto nel box n°5 sopramenzionato  
su sua propria richiesta (vedere i paragrafi 19 e 38). Ritiene che tale sistemazione  
intervenne su ordine di un vice- procuratore regionale.  
b) Apprezzamento della Corte  
41. La Corte ritiene che l’Articolo 3 consacri uno dei valori fondamentali delle  
società democratiche e che non ammetta alcuna eccezione (Selmouni c. Francia [GC], n  
25803/94, § 95, ECHR 1999-V).  
L’Articolo 3 della Convenzione impone allo Stato di vigilare affinché tutti i prigionieri  
siano detenuti in condizioni di detenzione che risultino compatibili con il rispetto della  
dignità umana e che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano  
l’interessato a uno stato di afflizione o a una prova di un’intensità tale che ecceda un  
livello inevitabile di sofferenza connesso alla detenzione. (vedere, tra gli altri, Ostrovar  
c. Moldavia, n° 35207/03, § 79, 13 settembre 2005 ; Kafkaris c. Cipro [GC], n°  
21906/04, § 96, CEDU 2008-…). Peraltro, oltre alla salute del detenuto , è il suo  
benessere che deve essere assicurato in maniera adeguata con riguardo per le esigenze  
pratiche della reclusione ( Sakkopoulos c. Grecia, n 61828/00, § 38, 15 gennaio 2004 ;  
Kudka c. Polonia [GC], n 30210/96, § 94, CEDU 2000-XI).  
Lo Stato è così tenuto, nonostante i problemi logistici e finanziari, a organizzare il suo  
sistema penitenziario di maniera tale da assicurare ai detenuti il rispetto della loro  
dignità umana (Soukhovoy c. Russia, n 63955/00, § 31, 27 marzo 2008; Benediktov c.  
Russia , n° 106/02, § 37, 10 maggio 2007).  
Allorché si valutano le condizioni di detenzione, è necessario prendere in conto i loro  
effetti cumulativi oltre che le asserzioni specifiche del richiedente (Dougoz c. Grecia, n  
40907/98, § 46 CEDU 2001-II).  
42. La Corte ricorda ugualmente che, per cadere nell’ambito dell’Articolo 3, un  
trattamento inumano deve raggiungere una soglia minima di gravità.  
L’apprezzamento di questo minimo è relativo nella sostanza e dipende dall’insieme  
degli elementi della causa (Labita c. Italia, sentenza del 6 aprile 200, Raccolta 2000-IV,  
§ 120), e soprattutto dalla natura e dal contesto del trattamento, dalla sua durata e dai  
suoi effetti fisici e mentali, oltre, a volte , dal sesso, l’età, e dallo stato di salute della  
vittima (Price c. Regno Unito, n 33394/96, § 24, CEDU 2001-VII; Mikadzé c. Russia,  
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n° 52697/99, § 108, 7 giugno 2007). Per apprezzare le prove, la Corte adotta il criterio  
della prova «al di là di ogni ragionevole dubbio» ( vedere, tra gli altri, Chamaiev e altri  
c. Georgia e Russia, n° 36378/02, § 338, CEDU 2005- III).  
43. Nel caso di specie, il ricorrente mette in discussione le sue condizioni di  
detenzione nella SIZO-24/1 nel periodo che va dal 31 maggio al 16 dicembre 1998.  
Questo periodo corrisponde alla fase di indagine preliminare, essendo le contestate  
condizioni di detenzione rette dalla legge del 15 luglio 1995 (vedere il paragrafo 27).  
44. Secondo il ricorrente, dal suo arrivo nella SIZO -24/1, egli fu sistemato, su  
ordine personale del capo dello stabile, nella cella n° 7 che costituisce una cella  
sotterranea. Il regime di detenzione corrispondente gli fu applicato (limitata  
corrispondenza con l’esterno, impossibilità di depositare delle doglianze, etc.…). Non è  
stata presa nessuna decisione ufficiale sul suo trasferimento nella cella sotterranea. Il  
Governo passò sotto silenzio questo periodo di detenzione del ricorrente. Di  
conseguenza, e viste nell’insieme le condizioni materiali della detenzione nell’istituto  
interessato (vedere il paragrafo 23), la Corte ritiene che le condizioni nelle quali il  
ricorrente fu sottoposto nella cella sotterranea n° 7 non avrebbero potuto differire da  
quelle sussistenti nel box n° 5 della cella n° 173, che era ugualmente una cella  
sotterranea. La Corte inoltre non condivide la tesi del Governo secondo cui, in nessun  
momento della sua detenzione all’interno della SIZO- 24/1, il ricorrente fu mai  
sistemato in una cella sotterranea. In effetti i fatti stabiliti dal tribunale di primo grado di  
Jéléznodorojnii dimostrano il contrario (vedere il paragrafo 24).  
45. Dopo la cella d’isolamento n° 7, il ricorrente fu sistemato nella cella n° 121 che,  
secondo l’interessato, faceva parte del corridoio speciale, luogo di detenzione delle  
persone condannate alla pena capitale. La registrazione sottoposta dal Governo mostra  
una cella abbastanza ampia con all’interno due letti. Il ricorrente non si lamentò di un  
sovraffollamento in questa cella. In compenso la Corte si interroga seriamente se i bagni  
aperti, senza alcuna separazione dal resto della cella, fossero tali da offrire una reale  
intimità al ricorrente. ( Aliev c. Georgia, n° 522/04, § 79, 13 Gennaio 2009 ;  
Kalachnikov c. Russia, n 47095/99, § 99, CEDU 2002-VI e , a contrario, Valasinas  
contro Lituania, n 44558/98, § 104, CEDH 2001-VIII) e potessero quindi risultare  
conformi alle esigenze dell’Articolo 3 della Convenzione.  
46. Infine, fino al 16 dicembre 1998, il ricorrente fu detenuto nel box n° 5 della  
cella d’isolamento n° 173 che, come stabilito dal tribunale di primo grado di  
Jéléznodorjinii ( vedere il paragrafo 24), costituiva una cella sotterranea. Il Governo  
afferma che questa sistemazione ebbe luogo in seguito a una richiesta scritta  
dell’interessato presentata il 1 giugno 1998. Tuttavia non è stata prodotta alcuna copia  
di questa richiesta. In ogni caso, secondo il tribunale summenzionato, questa  
sistemazione non si fondava su una decisione ufficiale del capo dello stabile e non era  
peraltro né conforme alla legge né giustificata.  
47. La Corte sottolinea che, secondo l’inchiesta condotta dalla Procura nell’ottobre  
del 1999 (vedere il paragrafo 20), nel box n° 5 della cella d’isolamento n° 173, non  
erano presenti né un tavolo, né una panca, né delle grucce per gli abiti, né dei ripiani  
per i prodotti da toeletta, né dei diffusori radio, né dei rubinetti d’acqua e né dei sistemi  
d’aerazione. I bagni non rispondevano alle elementari esigenze sanitarie e d’igiene.  
Secondo i risultati di questa inchiesta il box in questione come gli altri box della stessa  
cella, misuravano 3,7 m² (contrariamente ai 4,5 m² sostenuti dal Governo).  
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Conformemente alla legge del 15 luglio 1995, lo spazio nelle celle non deve essere  
inferiore a 4 m² per persona. A tale riguardo, conviene ricordare che il Comitato per la  
prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) ha  
fissato a 7 m² per persona la superficie minima approssimativa per una cella di  
detenzione (vedere il secondo rapporto generale- CPT/Inf (92) 3, § 43).  
48. Inoltre, allorché, in seguito ad un’inchiesta della Procura, l’amministrazione  
della SIZO- 24/1 ha intrapreso nell’ottobre 1999 i lavori di miglioramento delle  
condizioni di detenzione nel box n° 5, tra cui l’installazione di un sistema d’aerazione,  
il ricorrente non vi era più detenuto dal 10 aprile 1999. Di conseguenza, il video  
prodotto dal Governo in seguito alla comunicazione della richiesta mostra lo stato del  
box dopo questi lavori. Tuttavia, anche dopo questi lavori, la luce naturale non penetra  
nell’ambiente. Non vi sono bagni e si può dedurre che il vaso che si vede sotto il letto  
serva a sostituirlo. Al di là di un problema d’igiene che tale sistema pone, esso non  
offre al detenuto la possibilità di soddisfare i suoi bisogni naturali in delle condizioni di  
decenza. Se si suppone invece che non sia questa l’utilità del vaso in questione, la  
persona detenuta nel box non ha allora alcuna possibilità di soddisfare i propri bisogni  
al momento opportuno.  
49. In tal modo, la promiscuità nella quale il ricorrente fu evidentemente detenuto,  
unitamente al regime d’isolamento al quale era stato sottoposto e l’assenza di un sistema  
d’aerazione, di acqua e di luce naturale permette di concludere che il ricorrente fu  
detenuto nel box n° 5 della cella d’isolamento n° 173 in delle condizioni non conformi  
all’Articolo 3 della Convenzione. Sulla base di questa constatazione, la Corte non  
ritiene necessario appurare se M. O-ii fosse malato di tubercolosi, se condividesse con  
il ricorrente questa cella o vi entrasse in contatto in altri momenti della vita  
quotidiana.(vedere i paragrafi 20 in fine, 22 e 40 ).  
50. Tenendo conto dell’insieme delle considerazioni precedenti, la Corte ritiene che,  
durante la sua contestata detenzione nella SIZO -24/1, il ricorrente fu sottoposto a delle  
condizioni di natura tali da costituire un trattamento degradante.  
51. Vi è stata dunque violazione dell’Articolo 3 della Convenzione.  
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 & 2 DELLA  
CONVENZIONE  
52. Il ricorrente ritiene che le parole proferite dal Sig. Alexandre Lebed oltre che i  
termini utilizzati nella richiesta e nell’ordinanza della sua revoca del 25 maggio e  
dell’11 giugno 1998 implicano violazione dell’articolo 6 § 2 della Convenzione che è  
stata così redatto:  
« 2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la  
sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.»  
1. Argomenti delle parti  
a) Parole proferite dal Sig. M. A. Lebed  
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53. La Corte ricorda che il Governo ha opposto a questa rimostranza un’eccezione  
tratta dal mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. In particolare ammettendo  
che, durante le sue interviste televisive del 7, 12 e 13 maggio 1998, M. A. Lebed si era  
permesso di proferire le parole poi denunciate dal ricorrente (il Governo parla della  
parola «cane» e non «carogna»), il Governo ha fatto valere che, al momento dei fatti, M.  
A. Lebed non fosse governatore della regione di KrasnoÏarsk, ma conduceva  
semplicemente una campagna in vista della sua elezione a questo posto. Avendo vinto  
queste elezioni solo il 17 maggio 1998, M. A. Lebed era, secondo il Governo, una  
persona privata al momento delle interviste in questione. Di conseguenza, il ricorrente  
avrebbe dovuto citare il medesimo in giudizio per far valere il suo diritto all’onore e  
alla dignità, ciò che avrebbe invece omesso di fare.  
54. Considerando che questa eccezione fosse direttamente legata con il merito del  
caso, la Corte l’ha allegata al merito nella sua decisione sulla ricevibilità del ricorso.  
55. Quanto al merito del caso, il Governo sostiene che le espressioni utilizzate da M.  
A. Lebed non abbiano avuto alcun impatto sull’istruzione e l’esame giudiziario del  
caso.  
56. Il ricorrente rigetta gli argomenti del Governo.  
b) Termini contenuti nei documenti della Procura  
57. Il Governo sostiene che i documenti della procura in questione non furono  
utilizzati come elementi di prova durante l’esame del caso e che non ebbero da allora  
alcun impatto sull’apprezzamento dei fatti da parte delle autorità interne.  
58. Il ricorrente ha continuato a sostenere la sua doglianza senza tuttavia  
controbattere a questa argomentazione.  
2. Apprezzamento della Corte  
I. Principi generali  
59. La Corte ricorda che, se il principio della presunzione d’innocenza consacrato  
dal paragrafo 2 dell’Articolo 6 figura tra gli elementi di un equo processo penale  
richiesto dal paragrafo 1 della stessa disposizione (Kamasinski c. Austria, sentenza del  
19 dicembre 1989, serie A n° 168, pp. 31-32, § 62), non si limita ad una semplice  
garanzia procedurale in materia penale. La sua portata è più estesa ed esige che nessun  
rappresentante dello Stato o di un’autorità pubblica dichiari una persona colpevole di un  
reato prima che la sua colpevolezza sia stata appurata da parte di un tribunale.(Viorel  
Burzo c Romania, n° 75109/01 e 12639/02, §156, 30 giugno 2009; Moullet c Francia  
(dec.), n° 27521/04, 13 settembre 2007). Tuttavia una distinzione deve essere fatta tra le  
decisioni o le dichiarazioni che riflettono un sentimento di colpevolezza della persona in  
questione e quelle che si limitano a descrivere uno stato di sospetto. Le prime violano la  
presunzione d’innocenza, mentre le seconde sono state più volte considerate come  
conformi allo spirito dell’articolo 6 della Convenzione (Marziano c. Italia, n 45313/99,  
§ 31, 28 novembre 2002). Inoltre una violazione della presunzione d’innocenza può  
provenire non solo da un giudice o da un tribunale, ma anche da altri agenti dello Stato  
(Allenet de Ribemont c. Francia, sentenza del 10 febbraio 1995, serie A n° 308, § 36;  
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Daktaras c. Lituania, n° 42095/98, §§ 41-42, CEDU 2000-X) e da personalità pubbliche  
( pubblici ufficiali, Buktevičius c. Lituania, n° 48297/99, § 53, CEDU 2002- II  
(estratti)).  
II. Parole proferite da M. A Lebed  
60. La Corte sottolinea che M. A. Lebed formulò le dichiarazioni incriminate  
durante delle interviste accordate ai media e diffuse il 7, 12 e 13 maggio 1998 su dei  
canali televisivi nazionali e locali. All’epoca, il processo nel caso di stupro  
presumibilmente commesso dal ricorrente era stato istruito da una ventina di giorni e il  
ricorrente figurava solo come indagato. Il Governo conferma che M. A. Lebed proferì le  
parole in questione, ma sostiene che, in compenso, al momento dei fatti, questa persona  
fosse solo un candidato alle elezioni per governatore della regione di KrasnoÏarsk, in  
altre parole, una persona privata e che la sua azione non potesse ingaggiare la  
responsabilità dello Stato.  
61. La Corte rileva che il ricorrente era il procuratore del distretto nella regione di  
KrasnoÏarsk e che il caso di stupro in questione era stato istruito dalla procura di questa  
regione. Considera che da quel momento l’opinione pubblica locale manifestò un certo  
interesse verso questa questione morale e se ne interessò, in piena campagna elettorale,  
in seguito alla notifica dei candidati che concorrevano per il posto di governatore della  
regione. Conviene quindi ricordare che l’Articolo 6 § 2 non impedisce alle autorità di  
informare il pubblico su delle inchieste penali in corso, ma richiede che esse lo facciano  
con tutta la discrezione e tutta la riservatezza che impone il rispetto della presunzione  
d’innocenza (Allenet de Ribemont, soprammenzionato, § 38). Un’importanza  
considerevole si accorda quindi alla scelta dei termini impiegati. Tuttavia, la questione  
di sapere se una dichiarazione implichi una violazione del principio di presunzione  
d’innocenza deve essere adottata tenendo conto delle circostanze particolari nelle quali  
questa dichiarazione è stata formulata (vedere,tra gli altri, Daktaras, sopramenzionato,  
§§ 41 e 43).  
62. Nel caso di specie, non bisogna perdere di vista che al di fuori del suo stato di  
candidato per il posto di governatore della regione di KrasnoÏarsk, M. A. Lebed era, al  
momento dei fatti, un generale dell’esercito in pensione, una figura importante della  
società russa che aveva occupato diversi posti di alto funzionario e un uomo politico  
molto conosciuto (vedere il paragrafo 8 ). A differenza del Governo, la Corte non  
ritiene che il 7, 12 e 13 maggio 1998, esprimendosi in televisione, M. A. Lebed abbia  
proferito le parole incriminate in qualità di «persona privata». Il Governo inoltre non ha  
affermato che, additando il ricorrente come «criminale», che già da molto tempo  
meritava la «gattabuia», e promettendo agli elettori di sbattere presto questa «carogna»  
sul «pavimento di una prigione», M. A. Lebed non facesse riferimento al procedimento  
penale relativo al ricorso nel caso di stupro diretto contro il ricorrente in data 22 aprile  
1998 (Geerings c. Paesi Bassi, n° 30810/03, 1 marzo 2007, § 43, CEDU 2007-III). La  
Corte ricorda a tal riguardo che una campagna mediatica virulenta è in certi casi  
suscettibile di nuocere all’equità del processo, influenzando l’opinione pubblica e,  
attraverso la medesima, le giurisdizioni chiamate a pronunciarsi sulla colpevolezza di un  
imputato.(vedere mutatis mutandis, Viorel Burzo, sopracitato, § 158). Secondo la  
Corte, le dichiarazioni di M. A. Lebed contenenti, tra le altre cose, una promessa di  
arresto del ricorrente, potevano essere ben interpretate come conferma che, secondo lui,  
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il ricorrente avesse commesso il reato di cui era sospettato. D’altronde, quando qualche  
giorno dopo le interviste contestate, M. A.Lebed fu eletto governatore, il ricorrente,  
indagato fino a quel momento, fu rapidamente arrestato e messo sotto accusa di stupro  
su minore(confrontare mutatis mutandis, Mircea c. Romania, n 41250/02, §§ 74 et 75,  
29 marzo 2007). Di particolare importanza era dunque in questa fase preliminare, ossia  
prima della stessa messa sotto accusa del ricorrente nell’ambito della procedura diretta  
contro di lui, di non formulare delle dichiarazioni pubbliche suscettibili di essere  
interpretate come conferma che degli alti vertici ritenessero il ricorrente colpevole.  
63. Così, visto il contesto delle circostanze molto particolari nelle quali le  
controverse dichiarazioni di M. A. Lebed furono formulate durante delle interviste  
televisive, la Corte ritiene che si trattasse di dichiarazioni di una personalità pubblica  
(«public official ») che ebbero come effetto d’incoraggiare il pubblico a credere nella  
colpevolezza del ricorrente e pregiudicarono l’apprezzamento dei fatti che le autorità  
competenti si apprestavano a compiere (confrontare Butkevičius, soprammenzionato, §  
53).  
64. In considerazione di tutte le motivazioni soprammenzionate, la Corte ritiene che  
le dichiarazioni incriminate non rilevassero dalla protezione contro la diffamazione ad  
opera di una «persona privata» e dal diritto di adire i tribunali per una contestazione che  
porta su dei diritti di carattere civile. (vedere , al contrario, Zollman c. Regno Unito  
(dec.), n 62902/00, CEDU 2003 – XII), supponendo ovviamente che una tale via di  
ricorso esistesse in diritto interno. (v. Marchiani contro Francia) (dec.), n 30392/03,  
CEDU 2008-… (estratti), relativi alla pubblicazione sul giornale Le Monde). In ogni  
caso, il Governo non spiegò né la natura esatta della via di ricorso di cui rimprovera al  
ricorrente il mancato esaurimento né le modalità del suo utilizzo. La sua eccezione  
dedotta dal non esaurimento delle vie di ricorso deve essere allora rigettata.  
65. In conclusione, su questo punto si è verificata una violazione dell’Articolo 6 § 2  
della Convenzione  
III. Termini contenuti nei documenti della Procura  
66. Quanto alla richiesta di revoca del ricorrente, indirizzata dal procuratore  
regionale al procuratore generale della Federazione Russa, la Corte ritiene che la frase  
«come l’inchiesta ha stabilito, (…) il Sig. Kouzmin commise(…) uno stupro e altri atti  
di carattere sessuale » serviva a esporre la sostanza dell’accusa diretta contro il  
ricorrente, mentre la conclusione secondo la quale i documenti del dossier  
confermavano «la sua colpevolezza» nell’aver commesso il reato, erano finalizzate a  
indicare che delle sufficienti prove di colpevolezza fossero state raccolte affinché la  
revoca del ricorrente fosse giustificata. Secondo la Corte, anche se il tono affermativo  
adottato dal procuratore regionale suscitò qualche preoccupazione, la controversa  
richiesta descriveva piuttosto uno stato di sospetto, facendo appello alla revoca  
dell’interessato e non implicava una constatazione di colpevolezza (confrontare  
Daktaras, sopramenzionato §§ 13 e 44; Viorel Burzo sopramenzionato, § 163 in fine;  
Buktevičius, sopramenzionato § 52; Marchiani, decisione soprammenzionata, relativa al  
rapporto di un procuratore generale francese trasmesso al presidente del Parlamento  
europeo).  
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67. Per ciò che riguarda l’ordinanza di revoca del ricorrente, emessa dal procuratore  
generale, la Corte ritiene che i frammenti di frase tale che «stuprò», «commise su di lei  
altri atti di carattere sessuale», «un tale comportamento attenta all’immagine del  
procuratore» e «deve essere revocato in ragione di un inadempimento indegno»  
costituiscono delle affermazioni prive di qualsiasi sfumatura e di precauzioni e che il  
loro uso fu inappropriato. Nondimeno, conviene tener conto del contesto specifico nel  
quale questi termini furono usati e che in realtà questi ultimi non erano finalizzati a  
dichiarare il ricorrente colpevole, ma a farlo dimettere dalle sue funzioni di garante del  
rispetto della legge in ragione di procedimenti penali diretti contro di lui e della sua  
messa sotto accusa per stupro intervenuta nel frattempo (vedere i paragrafi 10 e 12  
sopracitati) In effetti, con riguardo all’Articolo 6 § 2 della Convenzione, ciò che conta è  
il senso reale delle dichiarazioni in questione, e non la loro forma letterale (Lavents  
contro Lettonia, n° 58442/00, § 126, 28 novembre 2002). La Corte attribuisce  
importanza al fatto che queste affermazioni non furono formulate dal Procuratore  
generale nella sua qualità di alto funzionario che informa il pubblico sul caso penale in  
corso. In effetti il procuratore generale utilizzò dei termini controversi nel quadro di una  
decisione motivata, a uso interno della Procura, nella sua qualità di superiore gerarchico  
del ricorrente e di dirigente dell’insieme delle procure della Federazione Russa. (vedere  
il paragrafo 28). E poiché questa ordinanza non era destinata al pubblico, non risulta  
dal dossier che i suoi termini siano potuti divenire di dominio pubblico.  
68. In queste condizioni, la Corte ritiene che, anche se fu incauto l’impiego di  
termini controversi nella richiesta e nell’ordinanza di revoca del ricorrente, non erano,  
nelle circostanze specifiche del caso, di natura tale da indurre l’opinione pubblica a  
credere nella colpevolezza del ricorrente o a pregiudicare l’apprezzamento dei fatti da  
parte delle giurisdizioni competenti (v. a contrario, Samoila e Cionca c. Romania, n  
33065/03,§§ 93-95, 4 marzo 2008; Ismoilov e altri c. Russia, n° 2947706, §168, 24  
aprile 2008).  
69. Non vi è stata dunque violazione dell’Articolo 6 § 2 della Convenzione su  
questo punto.  
IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 3 d) DELLA  
CONVENZIONE  
70. Affermando di non aver ricevuto, prima dell’inizio del processo, l’atto di accusa  
completo che comportava infine la lista dei testimoni che i giudici avrebbero dovuto  
convocare, il ricorrente ritiene che i suoi diritti garantiti dall’Articolo 6 § 3 d) della  
Convenzione non furono riconosciuti.  
71. Considerato che i diversi diritti enumerati all’Articolo 6 § 3 in termini non  
esaustivi rappresentano degli aspetti, tra gli altri, della nozione di processo equo in  
materia penale (Georgios Papageorgiou c. Grecia, n 59506/00, § 35, CEDU 2003- VI  
(estratti), la Corte esaminerà il ricorso del ricorrente sotto l’angolo dei paragrafi 1 e 3  
dell’Articolo 6 della Convenzione (vedere, tra molti altri, Lucà c. Italia, n ° 333354/96,  
§ 37, CEDU 2001-II) le cui disposizioni pertinenti si leggono così:  
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…) il quale  
sia chiamato a pronunciarsi (…) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti ;  
(…)»  
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3. Ogni accusato ha diritto di : (…)  
d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a  
discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; (…)»  
1. Argomenti delle parti  
72. Il 6 novembre 1998 il Governo presentò una ricevuta di consegna firmata dal  
ricorrente per dimostrare che, conformemente all’Articolo 237 del codice di procedura  
penale (CPP), una copia integrale dell’ atto d’accusa era stato trasmesso all’interessato  
nei termini stabiliti. Il ricorrente avrebbe lui stesso confermato questo fatto durante la  
prima udienza di giudizio. E dunque non si sarebbe mai lamentato, né prima né dopo il  
suo rinvio a giudizio, riguardo alla trasmissione di un atto di accusa incompleto. Alla  
prima udienza di giudizio, riprendendo la lista dei testimoni allegata all’atto di accusa, il  
tribunale avrebbe enumerato nella sua ordinanza i nomi dei testimoni da convocare e  
tutti questi sarebbero dovuti essere interrogati in seguito. In nessun momento, il  
ricorrente e il suo rappresentante avrebbero richiesto la convocazione di testimoni  
supplementari (Articolo 223 § 3 del CPP). A sostegno delle sue affermazioni, il  
Governo produsse i processi verbali delle udienze tenute davanti ai primi giudici.  
73. Il ricorrente spiega che l’atto di accusa completo prodotto davanti alla Corte  
oltre che la ricevuta di consegna risultano essere dei documenti diversi da quelli da lui  
ricevuti. Alla conclusione dell’istruzione gli era stato trasmessa solo la prima pagina  
dell’atto di accusa , e in seguito alle sue reiterate richieste, durante un’udienza di  
giudizio aveva ricevuto la versione completa di questo documento accompagnato dalla  
lista dei testimoni. Il ricorrente produsse davanti alla Corte copia di un’ordinanza  
manoscritta risultante di pessima qualità e quasi illeggibile. La data non era visibile. Si  
tratterebbe di un’ordinanza attraverso la quale, probabilmente durante l’istruzione il  
processo( vedere il paragrafo 26 ), il tribunale di primo grado attira l’attenzione delle  
autorità d’istruzione su certe irregolarità commesse durante l’indagine preliminare. Vi si  
potrebbe effettivamente leggere che l’atto di accusa preparato dalle autorità d’istruzione  
non portasse l’avvallo del procuratore e che non fosse stata allegata la lista dei testimoni  
che i giudici avrebbero dovuto convocare. Il ricorrente ne deduce che il fatto di non  
aver a disposizione , alla chiusura dell’indagine preliminare, la lista dei testimoni da  
convocare davanti ai giudici gli impedì di far interrogare molteplici testimoni a  
discarico, ossia la Sign.ra O.A.b-ein (vedere il paragrafo 15), la Sign.ra I. V. P-va  
(persona presso cui il ricorrente e il suo autista si recarono nella notte in questione dopo  
che il ricorrente aveva commesso i fatti incriminati), il Sig. A. V. V-kh (capo del  
commissariato di polizia che ha registrato la doglianza della madre della vittima), le  
Signore S.G. S-va (persona presso cui l’autista del ricorrente si recò, cosa che permise  
al ricorrente di rimanere solo con la vittima nel palazzo della Procura) e E. A. L- va  
(sorella della vittima), oltre che quattro persone che avevano assistito, in qualità di  
testimoni, all’ispezione del luogo del reato. Il ricorrente sostiene che, durante l’esame  
giudiziario del caso, formulò per iscritto e oralmente diverse richieste di convocazione  
di questi testimoni. Il tribunale avrebbe, ogni volta, rinviato l’esame delle sue richieste a  
una fase ulteriore della procedura senza mai esaminarlo.  
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74. Nelle sue osservazioni complementari, il ricorrente aggiunse alla lista dei  
testimoni sopracitati, i nomi di K-in, C-ov, C-va e K-va, rinviando una pagina del suo  
dossier penale che li riguardava, lamentandosi dell’assenza della loro convocazione.  
2. Apprezzamento della Corte  
75. La Corte ricorda, da una parte, che l’Articolo 6 § 3 della Convenzione lascia alle  
autorità interne il compito di giudicare l’utilità di un’offerta di prova da parte dei  
testimoni nel senso «autonomo» del termine, e che dall’altra parte, non esige la  
convocazione e l’interrogatorio di ogni testimone a discarico (Vidal c. Belgio, sentenza  
del 22 aprile 1992, serie A n° 235-B, § 33). L’Articolo 6 § 3 ha come scopo essenziale  
una «completa uguaglianza delle armi» e ciò che risulta rilevante è di apprezzare se la  
procedura contestata dal ricorrente, considerata nel suo insieme, rivesta il carattere di  
equità richiesto dal paragrafo 1 dello stesso Articolo.  
76. La Corte sottolinea che , secondo la ricevuta di consegna prodotta dal Governo,  
l’atto di accusa è stato trasmesso al ricorrente il 6 novembre 1998. Né davanti alle  
giurisdizioni interne né davanti alla Corte, il ricorrente ha messo in discussione  
l’autenticità della firma apposta su questo documento. In queste condizioni, la Corte  
dubita che l’interessato possa aver ricevuto unicamente, come egli afferma , la prima  
pagina dell’ atto di accusa senza formulare commenti appropriati sull’avviso di  
consegna corrispondente o senza semplicemente rifiutare di ricevere un documento così  
importante che risultava incompleto. Inoltre, dal processo verbale dell’udienza del 19  
novembre 1998, risulta che il presidente di sezione rese noti diversi elementi del caso  
penale, compresa la data di trasmissione dell’atto di accusa al ricorrente. Quest’ultimo  
non si oppose a una tale affermazione né denunciò che il documento che gli era stato  
trasmesso il 6 novembre 1998 fosse incompleto. Allo stesso tempo, nel dossier figura  
l’ordinanza manoscritta, menzionata al paragrafo 73, la quale, da quello che si può  
leggere, mostrerebbe che la lista dei testimoni non fosse effettivamente allegata all’atto  
di accusa preparato dalle autorità d’istruzione. Tuttavia, agli occhi della Corte, il fatto  
che, durante il rinvio del caso a giudizio, il tribunale si sia visto trasmettere dalle  
autorità d’istruzione un atto d’accusa incompleto non dimostra affatto che questo stesso  
tribunale, mentre egli denunciava questa irregolarità, notificò al ricorrente la versione  
difettosa del documento in questione (Articolo 237 del CPP).  
77. Quale che sia la verità su questo punto, la Corte accorda un’importanza decisiva  
ai due aspetti seguenti. In primo luogo, perfino in caso di ricevuta di un atto di accusa  
senza la lista dei testimoni da convocare, né il diritto né la pratica giudiziaria interni  
impedivano al ricorrente d’indirizzare, per iscritto o oralmente, al tribunale adito del  
caso tutte le richieste di convocazione dei testimoni le cui deposizioni potevano ,  
secondo lui, rivestire una certa importanza per la determinazione della fondatezza  
dell’accusa diretta contro di lui (Articoli 222 § 3 e 276 CPP). Ma nessuna richiesta  
scritta di questo genere fu presentata davanti alla Corte. I processi verbali delle udienze  
non menzionano richieste orali di convocazione dei testimoni che il ricorrente avrebbe  
formulato davanti ai giudici. Se è vero che, secondo questi processi verbali, ad un certo  
punto, il ricorrente richiese ai giudici di includere nel dossier una «richiesta di  
procedura scritta» che aveva loro trasmesso, niente prova che si trattasse di una richiesta  
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di convocazione dei testimoni. In ogni caso, il presidente della sezione dichiarò seduta  
stante che la richiesta di procedura in questione era, come lo desiderava il ricorrente,  
inclusa nel dossier. Il ricorrente non formulò , né in questo momento né in seguito, una  
rivendicazione specifica riguardo a tale decisione. Da allora, secondo i documenti del  
dossier in suo possesso, la Corte non ha stabilito che, aditi di una richiesta da parte del  
ricorrente di convocare dei testimoni, i giudici non reagirono . In secondo luogo, il  
ricorrente non spiegò quale fosse l’utilità delle prove che i testimoni in questione  
potessero fornire (vedere i paragrafi seguenti).  
78. Risulta dall’atto di accusa prodotto dal Governo che le autorità d’istruzione  
ritenevano necessaria la convocazione da parte dei giudici di 36 testimoni, tra cui le  
signore O. A. B-ein, S.G. S-va e E.- A. L.va e il Sig. A. V. V-kh (vedere il paragrafo  
73). Di conseguenza, pur supponendo perfino che il ricorrente, prima dell’inizio del  
processo, sia entrato in possesso solo della prima pagina dell’atto di accusa, ciò non  
impedisce che, nei fatti, la convocazione dei quattro testimoni della difesa che egli  
voleva fossero interrogati sia stata prevista a partire da questa fase del procedimento.  
Secondo i documenti del dossier, la Sig.ra O.A. B-ein, il Sig. a.V. V-kh, le signore S. G.  
S-va furono effettivamente convocati dai giudici in conformità all’avviso delle autorità  
d’istruzione ed è in presenza del ricorrente, nell’udienza del 19 novembre 1998, che il  
presidente della sezione notificò alle parti la mancata comparizione di questi testimoni  
in ragione della loro lontananza geografica, motivazione legittima secondo la pratica  
giudiziaria interna. Non risulta dal dossier che il ricorrente abbia contestato tale  
motivazione di non comparizione e che abbia chiesto che il tribunale ordinasse di  
condurre queste persone, spiegando l’importanza delle deposizioni che avrebbero potuto  
rendere in suo favore (Articolo 73 del CPP). D’altronde, perfino alla Corte, il ricorrente  
non ha spiegato l’utilità delle prove che i testimoni in questione sarebbero stati chiamati  
a fornire in vista della dimostrazione della verità (Tarau c. Romani, n 3584/02, § 71, 24  
febbraio 2009).  
79. In ragione dell’assenza dei tre testimoni sopramenzionati, i giudici nazionali  
furono portati a fondarsi sulle deposizioni fatte da queste persone davanti alle autorità  
d’istruzione. Secondo queste deposizioni, la signora O. A. B-ein confermava soprattutto  
il fatto che, la sera in questione, lei stessa e la vittima erano salite sulla macchina di  
servizio del ricorrente, guidata dall’autista della Procura; che in seguito si erano recati  
tutti e quattro in Procura per consumare dell’alcol; che ella stessa e l’autista erano andati  
via abbastanza presto e che la vittima e il ricorrente erano rimasti soli. La Sig.ra S.G. S-  
va confermò che, la sera in questione, l’autista si era recato nel suo negozio prima di  
ritornare in procura. Ed è durante questa assenza dell’autista che il ricorrente era rimasto  
solo con la vittima. Né davanti alle giurisdizioni interne né davanti alla Corte, i fatti qui  
soprammenzionati furono smentiti dal ricorrente. L’autista e la vittima, ascoltati dai  
giudici e confrontati con il ricorrente, confermarono d’altro canto questi fatti. In queste  
condizioni, resta sconosciuta quale offerta di prova supplementare l’interessato volesse  
ottenere da questi testimoni durante la fase di giudizio. Nessuna precisione a tale  
proposito fu fornita dall’interessato alla Corte. Il Sig. M.A.V.-kh confermò il fatto che  
passando dal commissariato, la madre della vittima non avesse subito voluto sporgere  
denuncia ma l’avesse fatto qualche ora più tardi.  
80. Per ciò che riguarda la sorella della vittima e delle persone che avevano assistito  
all’ispezione dei luoghi del reato, come precedentemente indicato, niente impediva al  
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ricorrente di richiedere la loro convocazione alla prima udienza di giudizio o in seguito  
e ciò anche in assenza della versione completa dell’atto di accusa. Non risulta dal  
dossier che il ricorrente richiese ai giudici di ascoltare queste persone. Davanti alla  
Corte, non spiegò in cosa la loro audizione fosse importante per la dimostrazione della  
verità (Perna c. Italia (GC), n 48898/99 §§ 29 e 32, CEDH 2003-V).  
81. Per ciò che riguarda i testimoni K-in, C-ov, C-ova e K-va (vedere il paragrafo  
74), il ricorrente sollevava la rimostranza che li riguardava solo nelle osservazioni  
complementari senza spiegare il ruolo di queste persone nel caso penale in questione e  
l’utilità delle prove che esse avrebbero potuto offrire (Patsouria c. Georgia n°  
30779/04, § 89, 6 novembre 2007). Rinviò semplicemente a una pagina di dossier  
penale che li riguardava e che non produsse davanti alla Corte. Niente dimostra che  
richiese la convocazione di questi testimoni alle giurisdizioni interne motivandone la  
richiesta o che questi rigettarono questa richiesta senza averla dovutamente esaminata.  
82. In assenza di spiegazioni sull’utilità delle prove che i testimoni menzionati ai  
paragrafi precedenti potevano offrire, la Corte può solo supporre che, in vista delle  
preoccupazioni formulate dalla difesa alle giurisdizioni interne (vedere il paragrafo 14  
in fine qui sopra), il ricorrente desiderava fare interrogare alcuni di loro, in particolare  
M.A.V. V-kh, per motivare la sua tesi secondo la quale la polizia e l’istruttore avevano  
fatto pressioni sulla madre della vittima per farle sporgere denuncia e, in seguito alla  
falsificazione di certi documenti, queste autorità erano riuscite a fare imprigionare il  
ricorrente per stupro. Tuttavia ciò che conta a tale proposito è che, secondo i processi  
verbali figuranti nel dossier, queste richieste furono esaminate durante le udienze, il  
ricorrente fu confrontato a un certo numero di poliziotti direttamente implicati nella  
registrazione della denuncia, al magistrato incaricato delle indagini preliminari oltre  
che al vice di quest’ultimo e poté, nel rispetto dell’uguaglianza d’armi, difendere la sua  
posizione.  
83. Con riguardo all’insieme delle considerazioni precedenti, la Corte ritiene che  
nel caso di specie non vi sia stata violazione dell’Articolo 6 §§ 1 e 3 d) della  
Convenzione.  
V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE  
84. Ai sensi dell’Articolo 41 della Convenzione,  
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se  
il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le  
conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa»  
85. Il 7 luglio 2005, informandolo della ricevibilità parziale del suo ricorso, la Corte  
invitò il ricorrente a sottoporre, prima del 12 settembre 2005, le sue richieste a titolo di  
riparazione equa nel caso di specie. Il ricorrente non rispose. Tuttavia dopo aver  
ricevuto le osservazioni complementari del Governo, affermò che,secondo lui, lo Stato  
russo doveva versargli un’indennità per riparare il pregiudizio causato. Non richiese  
alcuna somma a titolo di spese e costi.  
86. La Corte ribadisce che non riconosce alcuna somma a titolo di soddisfazione  
equa se non dal momento in cui le cifre pretese e i giustificativi necessari non siano stati  
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sottoposti nel termine impartito a tal proposito dall’Articolo 60 § 1 del regolamento  
(Fadil Yilmz c. Turchia, n 28171/02, § 26, 21 luglio 2005)  
87. In applicazione di questi principi, la Corte ritiene che non vi sia motivo di allocare  
una somma a titolo di soddisfazione equa nel caso di specie.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,  
1. Rigetta , all’unanimità, le eccezioni preliminari del Governo;  
2. Dichiara, all’unanimità, che vi sia stata violazione dell’Articolo 3 della  
Convenzione;  
3. Dichiara, con quattro voti contro tre, che vi sia stata violazione dell’Articolo 6 § 2  
della Convenzione quanto alle dichiarazioni pubbliche fatte da M. A. Lebed;  
4. Dichiara, all’unanimità, che non vi sia stata violazione dell’Articolo 6 § 2 della  
Convenzione quanto ai termini contenuti nei documenti della Procura;  
5. Dichiara, all’unanimità, che non vi sia stata violazione dell’Articolo 6 §§ 1 e 3 d)  
della Convenzione;  
6. Dichiara, all’unanimità, che non vi siano le basi per allocare una somma a titolo di  
soddisfazione equa nel caso di specie.  
Redatto in francese, poi comunicato per iscritto il 18 marzo 2010, in applicazione  
dell’Articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Claudia Westerdiek  
Presidente  
Peer Lorenzen Cancelliere  
Alla presente sentenza si trova allegata, conformemente agli Articoli 45 § 2 della  
Convenzione e 74 § 2 del regolamento, la spiegazione delle seguenti opinioni separate:  
- Opinione in parte discordante del giudice Lorenzen a cui  
aderiscono i giudici Maruste e Lazarova Trajkovska;  
- Opinione in parte discordante del giudice Maruste  
PL  
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OPINIONE IN PARTE DISCORDANTE DEL GIUDICE LORENZEN A CUI  
ADERISCONO I GIUDICI MARUSTE E LAZAROVA TRAJKOVSKA  
(Traduzione)  
Nel caso di specie, non posso sottoscrivere la conclusione della maggioranza  
secondo la quale vi sia stata violazione dell’Articolo 6 § 2 in ragione delle dichiarazioni  
fatte da M. A. Lebed. Eccone la motivazione:  
Nella sua giurisprudenza, la Corte è spesso giunta ad una violazione di questa  
disposizione allorché delle dichiarazioni erano state fatte riguardo alla colpevolezza del  
ricorrente prima della sua condanna definitiva, per un’ reato penale, da parte di un  
tribunale, ma queste soluzioni si sono fino ad ora sempre limitate alle dichiarazioni di  
“agenti dello Stato”. Nella maggior parte dei casi, si trattava di proposte formulate sia  
dai tribunali prima di una condanna nel quadro del processo diretto contro un ricorrente  
o nel quadro di un’altra procedimento, sia da persone appartenenti all’amministrazione  
pubblica, alla polizia o ad altre autorità intervenute nel procedimento penale. Le  
dichiarazioni fatte da altri agenti dello Stato hanno ugualmente dato luogo talvolta a una  
constatazione della violazione dell’Articolo 6 § 2 allorché vi era un legame tra l’agente  
dello Stato e il procedimento penale diretto contro il ricorrente. Il caso Butkevicius c.  
Lituania citato al paragrafo 63 della sentenza ne costituisce un esempio.  
Nel caso di specie, M. A. Lebed deve senza alcun dubbio essere considerato come  
una personalità molto conosciuta in Russia, ma ciò da solo non lo rende un agente dello  
Stato. Egli ha formulato le sue dichiarazioni relative al ricorrente nell’ambito della sua  
campagna elettorale al posto di governatore a un’epoca in cui non era stato ancora eletto  
e niente indica che le sue proposte fossero legate ad altre funzioni ufficiali che avrebbe  
esercitato in quel momento.  
Di conseguenza la constatazione di una violazione in ragione delle dichiarazioni  
fatte da M. A. Lebed va al di là della giurisprudenza della Corte. Si potrebbe certo  
pensare di estendere questa giurisprudenza, ma a parte il fatto che tale giurisprudenza  
dovrebbe emanare da una Grande Camera, non vi sarei comunque favorevole.  
Prima di tutto, ne risulterebbe un’insicurezza giuridica, perché apparirebbe  
difficile dare una definizione sufficientemente precisa del tipo di persone che  
quest’estensione dovrebbe inglobare. In secondo luogo, non vedo come si possa  
attribuire ad uno Stato una responsabilità per delle dichiarazioni formulate da persone  
che non appartengono all’ amministrazione pubblica. In terzo luogo, una tale estensione  
non è necessaria, poiché le disposizioni che reggono la diffamazione offrono una  
protezione sufficiente contro delle dichiarazioni incriminanti fatte dai particolari e che,  
a dispetto dell’applicazione di queste regole da parte delle giurisdizioni nazionali, è  
possibile invocare l’Articolo 8 o -secondo le circostanze- l’Articolo 6 § 2 della  
Convenzione relativamente ai motivi di una decisione giudiziaria. Il ricorrente non ha  
mai rimesso in discussione le dichiarazioni di M. A. Lebed nel quadro di una  
procedimento per diffamazione davanti ai tribunali russi.  
OPINIONE IN PARTE DISCORDANTE DEL GIUDICE MARUSTE  
(Traduzione)  
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Approvo senza riserve i motivi esposti dal giudice Lorenzen nella sua opinione in  
parte discordante, ma tengo ad apportare una precisazione, ossia che M. A. Lebed ha  
fatto la sua dichiarazione durante un dibattito o una campagna politica pubblica, nel  
quadro delle quali i limiti della libertà d’espressione e d’opinione sono manifestamente  
più estesi che per le dichiarazioni e opinioni formulate da agenti dello Stato su una  
procedura giudiziaria pendente e sulla colpevolezza di una persona.  
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