Mancel e Branquart c. Francia
di presunzione d’innocenza nonché al carattere imparziale del tribunale correzionale. Egli
invocò l’articolo 6 §§ 1 e 2 della Convenzione.
12.
Il 26 ottobre 2000 il tribunale correzionale rigettò l’eccezione di nullità
sollevata, rilevando che non fosse stato adito per i fatti di concessione di benefici
ingiustificati e che non vi fosse stata alcuna violazione delle disposizioni convenzionali
invocate. Aggiunse di non essere legato dai motivi dell’ordinanza di rinvio e che i giudici
istruttori, così come il procuratore della Repubblica, fossero liberi di fornire, sui fatti
istruiti, l’apprezzamento che desideravano. Il tribunale condannò i Sig.ri Mancel e
Branquart, alla pena rispettivamente di sei e quattro mesi di prigione con la condizionale,
ciascuno al pagamento di ammende penali di 200 000 franchi francesi (FRF), oltre che alla
perdita dei loro diritti civili per un periodo di due anni. Dichiarò irricevibili le costituzioni
delle diciassette parti civili.
In particolare ritenne che il reato di acquisizione illegale di interessi fosse definito agli
articoli 432-12 del codice penale come essendo segnatamente il fatto commesso da una
persona investita di un mandato elettorale pubblico, di acquisire o ricevere, direttamente o
indirettamente, un qualunque beneficio in un’impresa di cui abbia, integralmente o in
parte, l’incarico di assicurare il pagamento. Mise in rilievo che nella fattispecie, François
Mancel, in qualità di presidente del consiglio generale dell’Oise, assicurava il pagamento
(la solvibilità???) della società E. poiché lo stesso era colui che ordinava le spese le spese
destinate a suo favore in qualità di incaricato del mercato della comunicazione del
dipartimento. Sottolineò che partecipando al capitale di S. e poi di A. e accordando, in
particolare nel 1995 e nel 1997, delle spese finanziarie a beneficio di queste due imprese,
la società E. aveva permesso loro di sopravvivere in un momento di grande difficoltà. La
società E. aveva così permesso loro di assicurarsi la ripresa in maniera abbastanza
spettacolare da permettere a Roland Branquart di rivelare in udienza che E. aveva venduto
le sue parti e ne aveva ricavato un «plusvalore sostanziale» di 1 200 000 FRF. Il tribunale
constatò che Jean François Mancel era amministratore delle due società S. e A. e vi aveva
investito delle somme importanti, e che era incontestabile che avesse indirettamente tratto
un vantaggio dagli aiuti finanziari provenienti dalla società E. Il tribunale ricordò che Jean
François Mancel era membro del consiglio di amministrazione delle due società e
possedeva una parte sostanziale del loro capitale. Inoltre era stato associato a tutte le
decisioni importanti ed esercitava da allora un reale potere di controllo su queste due
imprese. Il tribunale ritenne che, affinché il reato fosse commesso, fosse necessario un
provvedimento di assistenza finanziaria tra l‘impresa, a cui l’eletto assicura la diretta, e
l’impresa controllata, a titolo privato, dall’eletto medesimo. Ne concluse che il reato di
specie fosse stato commesso, poiché Jean Francois Mancel aveva tratto o ricevuto, in
maniera indiretta, un beneficio in seno all’impresa E., impresa di cui ne assicurava il
pagamento (la solvibilità?). Quanto a Roland Branquart, il tribunale considerò che
conoscesse le responsabilità di Jean Francois Mancel in seno alla S. e A. e che l’avesse
consapevolmente aiutato nel commettere il reato di acquisizione illegale di interessi.
13.
Il 29 novembre 2001 la Corte d’appello d’Amiens confermò il giudizio sul
rigetto dell’eccezione di nullità e sull’irricevibilità delle costituzioni delle parti civili.
Ritenendo che gli elementi costitutivi del reato di acquisizione illegale di interessi non
fossero stati riuniti, la Corte d’appello invalidò il giudizio per il surplus e rinviò i
ricorrenti ai fini del perseguimento(???). Rilevò anche che le società S. e A., nelle quali il
primo ricorrente deteneva una partecipazione, non avessero alcun rapporto diretto o
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