CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
QUINTA SEZIONE  
CASO MANCEL E BRANQUART C. FRANCIA  
(Ricorso n ° 22349/06)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
24 giugno 2010  
DEFINITIVA  
22/11/2010  
La sentenza diventerà definitiva conformemente alle disposizioni dell’Articolo 44 § 2  
della Convenzione. È suscettibile di subire ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani  
Mancel e Branquart c. Francia  
Nel caso Mancel e Branquart c. Francia  
La Corte Europea dei diritti dell’uomo (quinta sezione) riunita in una Camera composta  
da:  
Peer Lorenzen, presidente,  
Jean-Paul Costa,  
Karel Jungwiert,  
Rait Maruste,  
Mark Villiger,  
Isabelle Berro-Lefèvre,  
Mirjana Lazarova Trajkovska, giudici,  
e da Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione.  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 25 maggio 2010,  
Emette la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n 22349/06) diretto contro la Repubblica francese i cui  
cittadini, i Sig.ri Jean François Mancel e Roland Branquart («i ricorrenti»), il 26 maggio  
2006 hanno adito la Corte ai sensi dell’Articolo 34 della Convenzione dei diritti  
dell’uomo («la Convenzione»)  
2. I ricorrenti sono rappresentati da B. Vatier, avvocato di Parigi. Il governo francese («il  
Governo») è rappresentato dal suo agente, la Sig.ra E. Belliard, direttrice degli affari  
giuridici presso il Ministero degli Affari Esteri.  
3. I ricorrenti adducevano in particolare la violazione del loro diritto a un processo equo  
garantito dall’Articolo 6 § 1 della Convenzione.  
4. Con una decisione del 3 novembre 2009, la Corte ha dichiarato la richiesta parzialmente  
ricevibile.  
5. Tanto i ricorrenti quanto il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte sul merito  
del caso (Articolo 59 § 1 del regolamento).  
2
Copyright © 2010 UFTDU  
Mancel e Branquart c. Francia  
IL FATTO  
I.  
LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
6.  
Parigi.  
7.  
I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1948 e nel 1950 e sono residenti a  
Il 2 dicembre 1996, il commissario del governo presso la camera regionale dei  
conti di Picardie inviò un corriere al procuratore della Repubblica di Beauvais, criticando  
la gestione delle spese di comunicazione del dipartimento dell’Oise, in particolare il  
budget destinato dal dipartimento alla società E.  
8.  
Si contestava al primo ricorrente, presidente del consiglio generale dell’Oise,  
di aver ricevuto, dalla società E., di cui il secondo ricorrente ne era dirigente, dei benefici  
indiretti, consistenti nel sostegno finanziario a due società anonime (S. e A.) in cui egli  
risultava avere interessi in qualità di azionario, titolare del conto corrente e  
amministratore, mentre in qualità di presidente del consiglio generale dell’Oise, era  
responsabile delle spese sostenute a favore della società E., beneficiaria del mercato di  
comunicazione del menzionato consiglio generale.  
9.  
Il 29 luglio 1997, il procuratore della Repubblica interpellato, ritenendo che i  
fatti descritti fossero suscettibili di costituire un reato di favoreggiamento o di  
acquisizione illegale di interessi, affidò al servizio regionale della polizia giudiziaria di  
Lille l’incarico di avviare un’inchiesta preliminare.  
10.  
Il 4 maggio 1998, i ricorrenti furono posti sotto sorveglianza nell’ambito di  
questa inchiesta. Il 6 maggio 1998 un’inchiesta giudiziaria fu aperta contro di loro. Il  
primo ricorrente fu posto sotto esame per concessione di benefici ingiustificati e per  
acquisizione illegale di interessi e il secondo ricorrente per dissimulazione del primo reato  
e favoreggiamento nel secondo. Nella sua requisitoria del 25 maggio 2000, il procuratore  
della Repubblica di Beauvais ritenne che dall’indagine preliminare risultassero, a carico  
del primo ricorrente, delle sufficienti prove di aver commesso il reato di favoreggiamento,  
e per il secondo quello di dissimulazione del secondo reato. Tuttavia constatò la  
prescrizione dei fatti per quei reati. Richiese il rinvio dei ricorrenti davanti al tribunale  
correzionale per acquisizione illegale d’interessi e favoreggiamento in questo reato. Con  
ordinanza del 13 giugno 2000, il giudice per le indagini preliminari della Corte di appello  
di Beauvais, adottando i motivi della requisitoria di di non luogo parziale e di rinvio,  
confermò la prescrizione dei fatti costitutivi la concessione di benefici ingiustificati, e  
pronunciò un non luogo a procedere per questo reato. Il giudice per le indagini preliminari  
rinviò il primo ricorrente davanti al tribunale correzionale di Beauvais per acquisizione  
illegale di interessi da un da parte di un eletto pubblico (reato previsto dall’articolo 32-12  
del codice penale) e il secondo ricorrente per favoreggiamento in questo reato.  
11.  
Davanti al tribunale correzionale, il secondo ricorrente sollevò un’eccezione  
derivante dall’invalidità dell’ordinanza di rinvio. Egli contestò al giudice per le indagini  
preliminari di avere adottato i motivi della requisitoria definitiva del procuratore della  
Repubblica il quale aveva richiesto, il non luogo a procedere per il reato di concessione di  
vantaggi ingiustificati in quanto caduto in prescrizione, considerando comunque il reato  
come commesso. Di conseguenza, ritenne che l’ordinanza di rinvio attentava al suo diritto  
3
Copyright © 2010 UFTDU  
Mancel e Branquart c. Francia  
di presunzione d’innocenza nonché al carattere imparziale del tribunale correzionale. Egli  
invocò l’articolo 6 §§ 1 e 2 della Convenzione.  
12.  
Il 26 ottobre 2000 il tribunale correzionale rigettò l’eccezione di nullità  
sollevata, rilevando che non fosse stato adito per i fatti di concessione di benefici  
ingiustificati e che non vi fosse stata alcuna violazione delle disposizioni convenzionali  
invocate. Aggiunse di non essere legato dai motivi dell’ordinanza di rinvio e che i giudici  
istruttori, così come il procuratore della Repubblica, fossero liberi di fornire, sui fatti  
istruiti, l’apprezzamento che desideravano. Il tribunale condannò i Sig.ri Mancel e  
Branquart, alla pena rispettivamente di sei e quattro mesi di prigione con la condizionale,  
ciascuno al pagamento di ammende penali di 200 000 franchi francesi (FRF), oltre che alla  
perdita dei loro diritti civili per un periodo di due anni. Dichiarò irricevibili le costituzioni  
delle diciassette parti civili.  
In particolare ritenne che il reato di acquisizione illegale di interessi fosse definito agli  
articoli 432-12 del codice penale come essendo segnatamente il fatto commesso da una  
persona investita di un mandato elettorale pubblico, di acquisire o ricevere, direttamente o  
indirettamente, un qualunque beneficio in un’impresa di cui abbia, integralmente o in  
parte, l’incarico di assicurare il pagamento. Mise in rilievo che nella fattispecie, François  
Mancel, in qualità di presidente del consiglio generale dell’Oise, assicurava il pagamento  
(la solvibilità???) della società E. poiché lo stesso era colui che ordinava le spese le spese  
destinate a suo favore in qualità di incaricato del mercato della comunicazione del  
dipartimento. Sottolineò che partecipando al capitale di S. e poi di A. e accordando, in  
particolare nel 1995 e nel 1997, delle spese finanziarie a beneficio di queste due imprese,  
la società E. aveva permesso loro di sopravvivere in un momento di grande difficoltà. La  
società E. aveva così permesso loro di assicurarsi la ripresa in maniera abbastanza  
spettacolare da permettere a Roland Branquart di rivelare in udienza che E. aveva venduto  
le sue parti e ne aveva ricavato un «plusvalore sostanziale» di 1 200 000 FRF. Il tribunale  
constatò che Jean François Mancel era amministratore delle due società S. e A. e vi aveva  
investito delle somme importanti, e che era incontestabile che avesse indirettamente tratto  
un vantaggio dagli aiuti finanziari provenienti dalla società E. Il tribunale ricordò che Jean  
François Mancel era membro del consiglio di amministrazione delle due società e  
possedeva una parte sostanziale del loro capitale. Inoltre era stato associato a tutte le  
decisioni importanti ed esercitava da allora un reale potere di controllo su queste due  
imprese. Il tribunale ritenne che, affinché il reato fosse commesso, fosse necessario un  
provvedimento di assistenza finanziaria tra l‘impresa, a cui l’eletto assicura la diretta, e  
l’impresa controllata, a titolo privato, dall’eletto medesimo. Ne concluse che il reato di  
specie fosse stato commesso, poiché Jean Francois Mancel aveva tratto o ricevuto, in  
maniera indiretta, un beneficio in seno all’impresa E., impresa di cui ne assicurava il  
pagamento (la solvibilità?). Quanto a Roland Branquart, il tribunale considerò che  
conoscesse le responsabilità di Jean Francois Mancel in seno alla S. e A. e che l’avesse  
consapevolmente aiutato nel commettere il reato di acquisizione illegale di interessi.  
13.  
Il 29 novembre 2001 la Corte d’appello d’Amiens confermò il giudizio sul  
rigetto dell’eccezione di nullità e sull’irricevibilità delle costituzioni delle parti civili.  
Ritenendo che gli elementi costitutivi del reato di acquisizione illegale di interessi non  
fossero stati riuniti, la Corte d’appello invalidò il giudizio per il surplus e rinviò i  
ricorrenti ai fini del perseguimento(???). Rilevò anche che le società S. e A., nelle quali il  
primo ricorrente deteneva una partecipazione, non avessero alcun rapporto diretto o  
4
Copyright © 2010 UFTDU  
Mancel e Branquart c. Francia  
indiretto con il consiglio generale dell’Oise e che l’imputato non avesse potuto acquisire,  
ricevere o conservare alcun beneficio nella società E. poiché non aveva alcun legame  
diretto con essa. La Corte d’appello considerò ugualmente che se il sostegno finanziario  
della società E verso la società S. fosse stato analizzato, «al limite», come un vantaggio  
indiretto per Jean François Mancel, questa realtà non corrispondeva alla stretta  
interpretazione fornita per il reato di acquisizione illegale di interessi, interpretazione  
secondo la quale si esigeva che i benefici fossero acquisiti nell’impresa stessa. I giudici  
d’appello ritennero infine che mancasse l’elemento intenzionale del reato, nella misura in  
cui Jean François Mancel aveva sollecitato i suoi avvocati affinché gli indicassero se la  
sua situazione personale potesse porre dei problemi e se lo studio della giurisprudenza  
avesse permesso di trovare una sentenza di condanna in una situazione analoga alla sua.  
14.  
Il procuratore generale della Corte d’appello d’Amiens presentò ricorso in  
cassazione contro la sentenza.  
15.  
Il 27 novembre 2002 la Corte di cassazione cassò e annullò la sentenza della  
Corte d’appello d’Amiens e rinviò il caso davanti alla Corte d’appello di Parigi. Ritenne  
che la corte d’appello avesse disconosciuto l’articolo 432-1 del codice penale. Da una  
parte considerò che risultava, dalle sue proprie constatazioni, che Jean François Mancel,  
che aveva ordinato le spese di comunicazione del dipartimento dell’Oise pagate alla  
società E, avesse tratto un interesse indiretto nell’operazione di cui era stato incaricato di  
assicurarne il controllo, in ragione del considerevole sostegno finanziario accordato dalla  
società E. alle società S. e A. di cui l’interessato era azionario e amministratore, e  
dall’altra parte che l’intento colpevole fosse caratterizzato dal solo fatto che l’autore  
avesse compiuto scientemente l’azione che costituiva l’elemento materiale del reato.  
16.  
Durante l’udienza e la delibera di questa istanza , la camera criminale era  
presieduta dal Sig. Cotte e composta dal Sig. Challe, giudice referendario, dai Sig.ri  
Pibouleau, Roger, Dulin, dalle Sig.re Thin e Desgrange e dai Sig.ri Rognon e Chanut,  
referendari della camera.  
17.  
Il 14 aprile 2005, la Corte d’appello di Parigi confermò il giudizio del  
tribunale correzionale di Beauvais relativo alle dichiarazioni di colpevolezza e condannò il  
primo ricorrente a una pena di diciotto mesi di prigione con la condizionale e ad una multa  
di 30 000 euro (EUR) e il secondo ricorrente a una pena di un mese di prigione con la  
condizionale ed a 20000 euro(EUR) di multa.Trattandosi dell’elemento materiale del reato  
di acquisizione illegale di interessi e di favoreggiamento, la Corte d’appello considerò che  
Jean François Mancel avesse tratto un beneficio indiretto dall’operazione di cui aveva, al  
momento del provvedimento, l’incarico di assicurarne il controllo ed il pagamento, nella  
fattispecie la realizzazione del mercato di comunicazione di cui la società E. era  
attributaria. Ricordò che, in qualità di presidente del consiglio generale, egli fosse senza  
dubbio l’amministratore principale delle spese, motivo per cui non aveva partecipato alla  
commissione per la gara d’appalto e non aveva firmato personalmente le impegnative  
delle spese, essendo inoperante nella misura in cui il pagamento dei servizi era eseguito  
dai funzionari territoriali, su delega di firma di Jean François Mancel. Rilevò che avesse  
ordinato delle spese a favore di una società che apportava, allo stesso tempo, un  
importante sostegno finanziario a due imprese sulle quali egli esercitava un reale potere  
di controllo, nella misura in cui, secondo le sue proprie dichiarazioni, era associato a tutte  
le decisioni importanti. Ne concluse che il sostegno apportato dalla società E. avesse  
5
Copyright © 2010 UFTDU  
Mancel e Branquart c. Francia  
procurato all’imputato un vantaggio notevole, preservando il valore delle sue azioni e  
quindi i suoi interessi personali in seno alle società A. e S.  
18.  
Riguardo a Roland Branquart, la corte considerò che fosse stato stabilito che  
gli aiuti finanziari concessi da Roland Branquart alla società S., il cui carattere anormale  
era stato sottolineato sia dallo stesso revisore dei conti della società E., sia  
dall’amministrazione fiscale, non potevano spiegarsi che con la volontà di Roland  
Branquart di venire in aiuto di una società di cui era azionario e amministratore il  
presidente de consiglio generale dell’Oise, che peraltro assicurava il pagamento dei servizi  
di comunicazione del dipartimento. Dichiarò che mantenendo in vita delle società in gran  
difficoltà attraverso l’apporto di considerevoli somme e permettendo quindi a Jean  
François Mancel di salvaguardare i suoi interessi privati, Roland Branquart avesse aiutato  
e assistito il primo ricorrente nel commettere il reato di acquisizione illegale di interessi.  
19.  
Trattandosi dell’elemento intenzionale, la Corte d’appello di Parigi giudicò  
l’intento colpevole caratterizzato dal solo fatto che Jean François Mancel e Roland  
Branquart avessero compiuto scientemente l’atto costitutivo l’elemento materiale del  
reato.  
20.  
I ricorrenti presentarono ricorso in Cassazione contro questa decisione. La  
memoria ampliata del secondo ricorrente fu notificata al procuratore generale presso la  
Corte d’appello di Parigi. Quest’ultimo non rispose alle argomentazioni del ricorrente e  
non intervenne durante il processo in Cassazione.  
21.  
Il 9 novembre 2005, il primo ricorrente ha adito la camera penale della Corte  
di cassazione di una richiesta di ricusazione dei magistrati che avevano deliberato durante  
il primo ricorso del 27 novembre 2002. Precisò che egli desiderava assicurarsi che  
nessuno dei magistrati che aveva partecipato alla prima decisione della Corte di  
cassazione facesse parte della formazione che avrebbe deliberato sul secondo ricorso. Il  
22 novembre 2005 la camera penale rigettò questa richiesta di ricusazione, con il motivo  
che la specificità del ruolo della corte di cassazione e la natura del controllo che essa  
esercita sulla legalità delle decisioni, oltre che il suo controllo giuridico  
sull’apprezzamento dei fatti svolto dai giudici di merito, non costituiscono un ostacolo a  
che gli stessi magistrati compongano la camera penale durante l’esame dei successivi  
ricorsi presentati nell’ambito dello stesso procedimento  
22.  
Con una sentenza del 30 novembre 2000, la Corte di cassazione rigettò i  
ricorsi dei due ricorrenti.  
23. Relativamente all’unica eccezione sollevata dal primo ricorrente, derivata dalla  
violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione e contestando l’apprezzamento degli  
elementi costitutivi del reato di acquisizione illegale di interessi operato dalla Corte  
d’appello di Parigi, la Corte di cassazione rilevò che, per dichiarare Jean François Mancel  
colpevole del reato di acquisizione illegale di interessi, la sentenza avesse rilevato che  
l’imputato aveva autorizzato, tra  
luglio 1994 e maggio 1998, delle spese di  
comunicazione a favore della società E., che apportava «allo stesso tempo» un  
considerevole sostegno finanziario alle società S. e A. sulle quali egli esercitava un reale  
potere di controllo. La Corte sottolineò che i giudici ritenevano che il contributo apportato  
dalla società E. avesse procurato all’imputato un vantaggio notevole, preservando il valore  
delle sue azioni e quindi i suoi interessi personali in seno alle due società menzionate.  
Osservò che i giudici d’appello aggiungevano che rivestisse poca importanza che Jean  
François Mancel non avesse fatto parte della commissione d’appalto e non avesse firmato  
6
Copyright © 2010 UFTDU  
Mancel e Branquart c. Francia  
personalmente le impegnative di spese, dal momento che il pagamento dei servizi era  
operato dai funzionari territoriali, su delega di firma.  
La Corte di cassazione ritenne che nella misura in cui era stato stabilito che Jean François  
Mancel avesse tratto un beneficio dall’operazione di autorizzazione delle spese di  
comunicazione pagate alla società E., di cui aveva, allo stesso tempo, l’incarico di  
assicurarne il controllo, e che, ai sensi del’articolo L. 3221-3 comma 3 del codice generale  
delle collettività territoriali, il presidente del consiglio generale conserva il controllo o, ai  
sensi dell’articolo 432-12 del codice penale, l’amministrazione delle operazioni, per le  
quali ha dato delega di firma, la corte d’appello avesse giustificato la sua decisione, senza  
disconoscere le disposizioni convenzionali invocate.  
24.  
Relativamente alle eccezioni sollevate dal secondo ricorrente, derivate dalla  
violazione dell’Articolo 6 § 3 a) della Convenzione e finalizzate a contestare in particolare  
la realtà del sostegno finanziario apportato dalla società E. alla società S, l’utilizzo da  
parte della Corte d’appello di Parigi dei fatti prescritti e la sua implicazione in qualità di  
complice, la Corte considerò che per dichiarare Roland Branquart colpevole di  
favoreggiamento nel reato di acquisizione illegale di interessi, la sentenza avesse rilevato  
che gli aiuti finanziari concessi da quest’ultimo alla società S., il cui carattere anormale  
era stato sottolineato tanto dal proprio revisore dei conti che dall’amministrazione fiscale,  
non potesse spiegarsi che per la volontà di Roland Branquart di venire in aiuto di una  
società di cui era azionario e amministratore il presidente del consiglio generale dell’Oise  
che assicurava,peraltro, il pagamento dei servizi di comunicazione del dipartimento a  
favore della stessa società E.. Osservò che i giudici aggiungevano che, mantenendo in vita  
delle società in grande difficoltà con l’apporto di considerevoli somme e permettendo  
quindi a Jean François Mancel di salvaguardare i suoi interessi privati, Roland Branquart  
avesse aiutato e assistito quest’ultimo nel commettere il reato di acquisizione illegale di  
interessi. Ne concluse che, in considerazione di questi motivi, procedendo dal suo  
apprezzamento, la Crte d’appello, che non aveva ecceduto oltre i limiti della sua  
competenza e si era fondata su fatti non prescritti, avesse caratterizzato in tutti i suoi  
elementi, tanto materiali che intenzionali, il reato per cui aveva dichiarato l’imputato  
colpevole.  
25.  
Per l’esame di questo secondo ricorso, la formazione giudicante della Corte di  
cassazione era presieduta dal Sig. Cotte e composta dalla Sig.ra Labrousse, giudice  
referendaria,dai sig.ri . Challe et Dulin, dalle Sign.re Thin et Desgrange, dai Sign.ri  
Rognon, Chanut et dalla sign.ra Nocquet, consiglieri della camera.  
II. LA PRATICA INTERNA PERTINENTE  
26.  
La Corte di cassazione è composta da camere tra cui vengono ripartiti i ricorsi  
da esaminare, in funzione di criteri revisionabili che sono definiti dall’Ufficio della Corte.  
Alle tre camere civili stricto sensu si aggiungono una camera commerciale, economica e  
finanziaria, una camera sociale e una camera penale. Ciascuna camera ha un presidente. Il  
primo presidente assegna loro dei referendari, in numero ineguale per tenere conto della  
rispettiva importanza dei casi che sono chiamati ad esaminare.  
7
Copyright © 2010 UFTDU  
Mancel e Branquart c. Francia  
Ciascuna camera è divisa in sezioni, in seno alle quali le formazioni giudicanti sono esse  
stesse variabili. Un caso è giudicato da tre magistrati quando il ricorso è irricevibile o non  
è fondato su delle serie motivazione Negli altri casi, il caso deve essere giudicato da una  
formazione che comprenda almeno cinque membri aventi potere di voto deliberativo. Su  
decisione del suo presidente, la Camera può riunirsi in seduta plenaria, per esempio se la  
decisione da prendere su un dossier potrebbe dar luogo a un’inversione giurisprudenziale  
o se deve pronunciarsi su una questione sensibile.La camera penale è attualmente  
composta da un presidente, un decano, 28 referendari, 8 consiglieri referendari, un  
dirigente avvocato generale e nove avvocati generali. (fonte: www.courdecassation.fr).  
8
Copyright © 2010 UFTDU  
Mancel e Branquart c. Francia  
DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE  
27. I ricorrenti lamentano la mancanza di imparzialità della camera penale della  
Corte di cassazione in ragione della presenza, durante l’esame dei loro ricorsi contro la  
sentenza della Corte d’appello di Parigi del 14 aprile 2005, di sette dei nove referendari  
che avevano deliberato in occasione del ricorso presentato dal procuratore generale presso  
la Corte d’appello d’Amiens contro la sentenza di questa giurisdizione del 29 novembre  
2001. Sostengono che la Corte di cassazione dovrebbe essere composta diversamente  
allorché esamina un ricorso presentato contro una sentenza resa dopo una prima  
cassazione.  
Essi invocano le disposizioni dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione:  
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,(…) da un tribunale indipendente e  
imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) sulla fondatezza di ogni accusa  
penale formulata nei suoi confronti.»  
A. Tesi delle parti  
28.  
I ricorrenti fanno valere che avevano il diritto di aspettarsi che il loro ricorso  
fosse esaminato da una camera composta da magistrati diversi da coloro che avevano  
deliberato durante il loro primo ricorso e attirano l’attenzione sulla circostanza che nella  
fattispecie, sette magistrati su nove, ne avessero già fatto parte nell’ambito di questo caso.  
Essi ritengono che i giudici di cassazione si siano pronunciati sui fatti facendo una lettura  
personale delle disposizioni della Corte d’appello d’Amiens e fornendo alla corte  
d’appello di rinvio delle indicazioni sul modo di interpretare i fatti.  
29.  
Il Governo sostiene che i timori dei ricorrenti non possono essere considerati  
oggettivamente giustificati in ragione del ruolo specifico rivestito dal giudice di  
cassazione, implicante una particolare applicazione delle esigenze di imparzialità.  
Sottolinea che, come l’ha ricordato la Corte nella sentenza D.P. c. Francia (n 53971/00 §§  
36-37, CEDU 2004-I), il ricorso in cassazione costituisce una via di ricorso con una  
finalità diversa da quella dell’appello e che il ruolo della Corte di cassazione e il controllo  
che essa esercita sono specifici. In particolar, la conoscenza giuridica di un caso  
precedente non dovrebbe in sé giustificare delle apprensioni relative all’imparzialità di chi  
è incaricato di applicare la legge.  
30.  
Egli la Corte a prendere in conto la specificità del controllo esercitato dalla  
Corte di cassazione, il quale presenta un carattere astratto e oggettivo. Secondo il  
Governo, il suo ruolo è di rimettere ai giudici di merito la soluzione d’apportare alle  
controversie attraverso il meccanismo di rinvio; questo ruolo può essere eluso solo quando  
non resti più nulla da giudicare o se i fatti, così come constatati o apprezzati dai giudici di  
merito, gli permettono di applicare la regola di diritto appropriata (ciò che non può  
confondersi con un apprezzamento degli elementi puramente fattuali). Peraltro sottolinea  
la specializzazione delle camere e dei magistrati che le compongono. Dichiara che  
sarebbe «contrario sia alla sicurezza giuridica che al principio di prevedibilità del diritto,  
9
Copyright © 2010 UFTDU  
Mancel e Branquart c. Francia  
costringere la Corte di cassazione a creare delle formazioni al momento dell’arrivo di  
ricorsi successivamente presentati dalle parti di uno stesso litigio».  
31.  
Il Governo fa in seguito valere, riferendosi, mutatis mutandis, alle sentenze D.  
P. (sopracitato, §§ 38-41) e Golinelli e Freymuth c. Francia, (n° 65823/01 e n°65273/01  
§§ 41-43, 22 novembre 2005) che la Corte di cassazione non ha mai valutato la fondatezza  
dell’accusa diretta contro i ricorrenti, e che era stata chiamata ad esaminare delle questioni  
di diritto diverse in ciascuno dei due ricorsi. In effetti, secondo il Governo, il primo  
ricorso verteva sulla «caratterizzazione in quanto tale del conflitto di interessi in  
un’operazione», il secondo verteva sulla «concomitanza o non tra il controllare e il trarre  
dei vantaggi, ossia tra la predisposizione delle spese di comunicazione in favore della  
società E e gli acconti concessi da questa società alle società S. e A.»  
B. Apprezzamento della Corte  
32.  
La Corte ricorda che l’imparzialità ai sensi dell’Articolo 6 § 1 della  
Convenzione si apprezza secondo un doppio approccio: il primo consiste nel provare a  
determinare la convinzione personale di tale o tal’altro giudice nell’occasione; il secondo  
richiede di assicurarsi che tale imparzialità offra delle garanzie sufficienti per escludere  
qualsiasi legittimo dubbio a tale riguardo (Guatrin e altri c. Francia, 20 maggio 1998, §  
58, Raccolta delle sentenze e decisioni 1998-III).  
33.  
Quanto al primo approccio, l’imparzialità personale di un magistrato si  
presume fino a prova contraria (vedere, per esempio, Padovani c. Italia, 26 febbraio 1993,  
§ 26, serie A n° 257-B). Nella fattispecie, i ricorrenti non contestano l’imparzialità  
soggettiva dei giudici.  
34.  
Quanto al secondo approccio, conduce a chiedersi, allorché una giurisdizione  
collegiale è in causa, se, indipendentemente dall’attitudine personale di uno dei suoi  
membri, certi fatti verificabili autorizzino a rimettere in discussione l’imparzialità della  
giurisdizione medesima. In materia, perfino le apparenze possono rivestire una certa  
importanza.  
35.  
Trattandosi dell’imparzialità oggettiva ai sensi dell’Articolo 6 § 1 della  
Convenzione, la Corte si riferisce ai principi richiamati nel casi D.P.(sopracitato, §§ 31-  
37) e Golinelli e Freymuth (menzionati §§ 39-42).Nel primo caso, si trattava di due ricorsi  
in cassazione consecutivi. La Corte ha ritenuto che non ci fosse stata violazione  
dell’Articolo 6 § 1 poiché le questioni sollevate dal primo ricorso vertevano sulla liceità  
dell’istruzione del caso, mentre quelle sollevate nell’ambito del secondo riguardavano la  
liceità del giudizio. Nel secondo caso, la Corte ha constatato che la Corte di cassazione  
non aveva preso alcuna decisione sulla colpevolezza dei ricorrenti e si era limitata ad  
apprezzare degli elementi di pura legittimità.  
36.  
Nel caso di specie, il timore di una mancanza di imparzialità era legato al fatto  
che sette dei nove giudici che avevano fatto parte della camera penale che aveva  
deliberato il 30 novembre 2005 sul ricorso presentato dai ricorrenti contro la sentenza di  
condanna, avessero precedentemente fatto parte della camera che si era pronunciata il 27  
novembre 2002 sul ricorso presentato dal procuratore generale presso la Corte d’appello  
d’Amiens contro la sentenza di rilascio ???. Tale situazione, la Corte ne conviene, poteva  
suscitare dei dubbi nei ricorrenti quanto all’imparzialità della Corte di cassazione. Tuttavia  
10  
Copyright © 2010 UFTDU  
Mancel e Branquart c. Francia  
le appartiene di esaminare se questi dubbi si rivelino oggettivamente giustificati (Morel c.  
Francia, n 34130/96, § 44, CEDU 2000- VI).  
37.  
Da quel momento la Corte è chiamata a decidere se, tenuto conto della natura  
e dell’estensione del controllo giurisdizionale incombente a questi magistrati nell’ambito  
del ricorso presentato contro la sentenza di rilascio ?????????, questi ultimi abbiano dato  
prova, o siano legittimamente apparsi come aventi fatto prova, di partito preso quanto alla  
decisione che hanno in seguito reso nell’ambito del ricorso contro la sentenza di  
condanna. In particolare ciò sarebbe il caso se le questioni trattate in occasione del  
secondo ricorso fossero state analoghe a quelle sulle quali avevano deliberato durante il  
primo ricorso (Saraiva de Carvalho c. Portogallo, 2 aprile 1994, § 38, serie A n° 286-B; e  
Morel, sopracitato, § 47).  
38.  
La Corte ritiene di dover deliberare tenendo conto della peculiarità del ruolo e  
della natura del controllo esercitato dalla Corte di cassazione. La Corte ricorda che il  
ricorso in cassazione costituisce una via di ricorso a finalità diverse da quelle dell’appello  
(Civet c. Francia (GC), n 29340/95, § 43, CEDU 1999-VI) e che il ruolo della Corte di  
cassazione e il controllo che essa esercita sono specifici. E poiché le possibilità di ricorrere  
in cassazione sono limitate, dalle disposizioni dell’articolo 91 del codice procedura penale,  
alle violazioni della legge, non rientra nelle competenze della Corte di cassazione di  
rivenire, come fa una corte d’appello, sull’apprezzamento degli elementi puramente  
fattuali. Il controllo esercitato dalla Corte di cassazione è un controllo di legittimità, da un  
certo punto di vista misto ad un controllo di fatto, allorché esercita un controllo giuridico  
dell’apprezzamento dei fatti. La Corte di cassazione «non ha di meno per missione di  
controllare l’adeguamento tra, una parte, i fatti stabiliti dai giudici di merito e, dall’altra  
parte, la conclusione alla quale questi ultimi sono giunti sulla base di queste  
constatazioni(Civet, sopramenzionato, §43). Al di là di un esame della regolarità della  
sentenza che le è deferita, verifica che la decisione sia giustificata e adeguatamente  
motivata.  
39. In seguito al primo ricorso, la Corte di cassazione, effettuando un controllo di  
legittimità della sentenza della Corte d’appello del 29 novembre 2001, si è pronunciata  
relativamente agli elementi di fatto sull’effettività del reato di acquisizione illegale di  
interessi contestato ai ricorrenti, definendo sia l’elemento materiale che morale del reato.  
Da quel momento, la Corte ammette che i ricorrenti abbiano potuto nutrire dei sospetti  
quanto al carattere imparziale della Corte di cassazione, la quale, adita del secondo  
ricorso, era stata ancora una volta chiamata a verificare l’apprezzamento, tramite la Corte  
d’appello di rinvio, degli elementi costitutivi il reato.  
40. La Corte ritiene che, in queste circostanze, esistevano dei motivi obiettivi per  
temere che la Corte di cassazione avesse fatto prova di un partito preso o di pregiudizi  
quanto alla decisione che essa avrebbe dovuto rendere nell’ambito del secondo ricorso  
presentato dai ricorrenti.  
41. Pertanto vi è stata violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione quale garante  
del diritto ad un tribunale imparziale.  
II. SULL’APPLICAZIONE DEL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE  
42. Ai sensi dell’Articolo 41 della Convenzione,  
11  
Copyright © 2010 UFTDU  
Mancel e Branquart c. Francia  
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno  
dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale  
violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»  
A. Danno  
43.  
Il primo ricorrente, il Sig. Mancel, reclama 30 000 EUR a titolo di danno  
materiale e 30 000 EUR a titolo di danno morale. Il secondo ricorrente, il Sig Branquart,  
reclama 20 000 EURO a titolo di danno materiale e 50 000 EUR a titolo di danno morale.  
44.  
Il Governo ritiene queste richieste eccessive. Considera che la sola  
constatazione di violazione costituirebbe un risarcimento adeguato al pregiudizio  
eventualmente subito dai ricorrenti.  
45.  
La Corte non riconosce alcun legame di casualità tra la violazione constatata e  
il danno materiale reclamato dai ricorrenti e rigetta la loro richiesta. Peraltro, trattandosi  
del danno morale, la Corte lo ritiene sufficientemente risarcito dalla constatazione di  
violazione alla quale è giunta.  
B. Spese e costi  
46.  
I ricorrenti chiedono 10 000 EUR ciascuno per le spese e i costi sostenuti  
durante la procedura davanti alla Corte, e producono due parcelle di un montante di 11  
960 EUR ciascuna.  
47.  
Il Governo ritiene che i giustificativi forniti non siano sufficientemente precisi  
relativamente alla natura delle diligenze compiute dall’avvocato e non possono essere  
considerati come prova del carattere oggettivo, necessario o ragionevole dei costi e delle  
spese. In conclusione, sollecita il rigetto dell’integralità delle spese e dei costi.  
48.  
Trattandosi delle spese sostenute nella procedura  
davanti la Corte,  
quest’ultima ha nuovamente ricordato che un ricorrente può ottenere il rimborso delle sue  
spese e dei suoi costi solo nella misura in cui vengano riconosciuti l’ oggettività, necessità  
e ragionevolezza dei loro tassi. Nel caso di specie, tenuto conto del carattere impreciso dei  
giustificativi e del fatto che le motivazioni dei ricorrenti siano stati parzialmente accolti, la  
Corte riconosce a ciascuno dei ricorrenti un montante di 3 000 EUR a titolo di spese e  
costi.  
C. Interessi di mora  
49.  
La Corte ritiene appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso  
d’interesse dell’agevolazione del prestito marginale della Banca centrale europea,  
maggiorato di tre punti percentuali.  
12  
Copyright © 2010 UFTDU  
Mancel e Branquart c. Francia  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,  
1. Dichiara, con quattro voti contro tre, che vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della  
Convenzione;  
2. Dichiara, con quattro voti contro tre, che la constatazione di violazione dell’articolo 6 § 1  
della Convenzione fornisca in sé una sufficiente soddisfazione equa del danno subito dai  
ricorrenti;  
3. Dichiara, con quattro voti contro tre,  
a) che lo Stato convenuto debba versare a ciascuno dei ricorrenti, nei tre mesi a contare dal  
giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’ Articolo 44 § 2 della  
Convenzione, 3 000 EURO (tremila euro) al tasso applicabile alla data del regolamento, a  
titolo di spese e costi, maggiorati di qualsiasi somma dovuta dai ricorrenti a titolo di  
imposta;  
b) che, a contare dalla scadenza di tale termine e fino al versamento, questo montante sia da  
maggiorare da un interesse semplice a un tasso uguale a quello dell’agevolazione del  
prestito marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo,  
maggiorato di tre punti percentuali;  
c) Rigetta, all’unanimità, la richiesta di soddisfazione equa per il surplus.  
13  
Copyright © 2010 UFTDU  
Mancel e Branquart c. Francia  
Redatto in francese, poi comunicato per iscritto il 24 giugno 2010, in applicazione  
all’Articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento  
Claudia Westerdick  
Cancelliere  
Peer Lorenzen  
Presidente  
Alla presente sentenza si trova allegata, conformemente agli Articoli 45 § 2 della  
Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione separata del giudice  
Berro-Lefèvre al quale si aggiungono i giudici Maruste e Villiger  
P.L  
C.W  
14  
Copyright © 2010 UFTDU  
Mancel e Branquart c. Francia  
OPINIONE DISCORDANTE DEL GIUDICE BERRO-LFEVRE A CUI ADERISCONO  
I GIUDICI MARUSTE E VILLIGER  
Sono rammaricata di non poter sottoscrivere la conclusione adottata dalla maggioranza  
della camera, secondo la quale vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione  
in quanto garante del diritto a un tribunale imparziale.  
Come affermato nel paragrafo 32 della sentenza, non è in ballo l’aspetto soggettivo  
dell’imparzialità dei giudici, ma l’imparzialità oggettiva della camera penale della Corte  
di cassazione.  
In effetti, il timore di un’assenza di imparzialità era attinente al fatto che sette dei nove  
referendari («i giudici»), già membri della camera penale della Corte di cassazione che  
aveva deliberato sul ricorso dei ricorrenti contro la sentenza di condanna, avessero  
precedentemente fatto parte della camera che si era pronunciata tre anni prima sul ricorso  
presentato dal procuratore generale presso la corte d’appello contro la sentenza di rilascio.  
La Corte ha già ricordato in dei casi relativi all’imparzialità delle giurisdizioni  
ordinarie, che “non si può leggere un motivo di sospetto legittimo in una circostanza che  
tre dei sette giudici della sezione disciplinare abbiano preso parte alla prima decisione  
(…). Inoltre, anche se redatta diversamente, la seconda decisione avrebbe necessariamente  
avuto lo stesso presupposto poiché non vi erano elementi nuovi. Le apprensioni  
dell’imputato non possono quindi essere considerate oggettivamente giustificate» (Diennet  
c. Francia, sentenza del 31 agosto 1995, §38, serie A n° 325-A). In un altro caso di specie,  
la Corte ha ritenuto che la questione del numero dei giudici venuti a conoscenza  
nuovamente del caso (quattro su cinque) non potesse essere la sola ed unica determinante  
(Vaillant c. Francia, 18 dicembre 2008, n 30609/04, § 33).  
Come in materia di indipendenza, le apparenze possono rivestire una certa  
importanza, ma per pronunciarsi sull’esistenza di un legittimo motivo di dubitare  
dell’imparzialità di una giurisdizione, il punto essenziale è sapere se le questioni che i  
giudici dovevano trattare in occasione del secondo esame del caso fossero analoghe a  
quelle sulle quali si erano già pronunciati durante il primo (vedere, nello stesso senso,  
Saraiva de Carvalho c. Portogallo, 22 aprile 1994 § 38, serie A n° 286-B e Morel c.  
Francia, n° 34139/96 § 47, CEDU 2000-IV). In definitiva, i referendari della camera  
penale della Corte di cassazione che si erano riuniti nel 2002 avevano sulla colpevolezza  
dei ricorrenti, dei pregiudizi tali che i ricorrenti abbiano potuto nutrire dei sospetti verso  
questi stessi giudici che hanno esaminato il secondo ricorso del 2005?  
La Corte ha sempre considerato che l’imparzialità debba essere valutata tenendo  
conto della specificità di una particolare funzione esercitata dalla giurisdizione o dal  
giudici in questione (D.P. Francia, 10 febbraio 2004, n 53971/00, § 40).  
Se la maggioranza della camera, nel suo paragrafo 37, enuncia, a giusto titolo, che sia  
necessario tener conto della peculiarità del ruolo e della natura del controllo esercitato  
dalla Corte di cassazione, considero tuttavia che essa non ne tragga le dovute  
conseguenze.  
In ragione della sua posizione al vertice della gerarchia giudiziaria , per il fatto che  
sia unica, e della sua vocazione primaria, la Corte di cassazione riveste un ruolo essenziale  
nell’unificazione della giurisprudenza su tutto il territorio francese. Questa funzione  
spiega la specializzazione di questa Corte, che non giudica mai i fatti. È così chiamata a  
interpretare esclusivamente la regola di diritto, e a verificare, per ciascun dossier, la  
15  
Copyright © 2010 UFTDU  
Mancel e Branquart c. Francia  
corretta applicazione della legge nella relativa sentenza. La Corte di cassazione esercita  
una funzione di giudice del diritto che presenta un carattere astratto e obiettivo. Non  
costituisce un terzo grado di giurisdizione, ma non è chiamata essenzialmente a giudicare  
il merito, ma ad affermare se, in funzione dei fatti sovranamente valutati dalle decisioni  
che le sono state deferite, le regole di diritto siano state correttamente applicate. Essa non  
controlla i fatti che rilevano dal potere sovrano del giudice di merito. Nella maggioranza  
dei casi, la sentenza di cassazione rinvia il caso davanti ad una giurisdizione della stessa  
natura che quella la cui decisone sia stata cassata, o davanti alla stessa giurisdizione  
composta diversamente.  
Nel caso di specie, durante il primo ricorso, la camera penale fondandosi  
esclusivamente sui fatti sovranamente valutati dalla Corte d’appello d’Amiens, ha  
concluso che questa giurisdizione non avesse eseguito una corretta applicazione della  
legge, relativamente agli elementi costitutivi del reato. Essa effettivamente ha ricordato gli  
elementi costitutivi del reato di acquisizione illegale di interessi, e ha constatato che la  
stessa Corte d’appello avesse rilevato che uno dei gli imputati aveva tratto un vantaggio  
indiretto facendo passare, attraverso la collettività territoriale, un contratto con un’impresa  
che aveva ugualmente concesso dei benefici ad altre società di cui era azionario. La  
cassazione era fondata su un errore di diritto relativo all’interpretazione dell’Articolo 432-  
1 del codice penale, poiché la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che, da una parte,  
solo un vantaggio diretto potesse costituire il reato, e dall’altra parte che mancasse  
l’elemento intenzionale. Basandosi ugualmente sulle constatazioni effettuate dalla Corte  
d’appello, la camera penale ha ricordato la definizione dell’elemento morale  
dell’infrazione in questione, ossia che l’intento colpevole è caratterizzato dal fatto che  
l’autore abbia compiuto scientemente l’atto costitutivo l’elemento materiale del reato  
contestato. In nessun momento delle loro analisi, i giudici della Corte di cassazione hanno  
apprezzato il fondamento dell’accusa diretta contro i ricorrenti.  
Durante il secondo ricorso, la camera penale ha esaminato le eccezioni sollevate dai  
ricorrenti, e si è limitata a constatare che la Corte d’appello avesse correttamente  
interpretato la regola di diritto, e l’avesse applicata a dei fatti che ella stessa aveva  
sovranamente constatato. Anche in tale circostanza, i giudici della camera penale non si  
sono lanciati in una valutazione dei fatti.  
Non vi erano dunque, a mio avviso, delle ragioni obiettive di temere che i giudici  
che componevano la camera penale della Corte di cassazione avessero fatto prova di  
partito preso o di pregiudizi quanto alla decisione che dovevano rendere durante il  
secondo ricorso. Non vi è stata dunque violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione.  
Al di là della mancata presa in conto, da parte della maggioranza, della specificità  
del controllo esercitato dalla più alta giurisdizione francese, la posizione adottata è  
suscettibile di implicare delle conseguenze importanti quanto all’organizzazione e alla  
composizione delle giurisdizioni supreme in certi Stati membri, il cui numero, limitato, di  
magistrati non permette di costituire numerose formazioni di giudizio. Le apparenze  
hanno i loro propri limiti, e devono basarsi su fatti obiettivi, ciò che non può essere  
considerato il caso di specie. Portando all’eccesso il principio di imparzialità, guardiamoci  
dal far diventare la teoria delle apparenze, secondo la conosciuta formula del professore  
Paul Artens, la tirannia delle apparenze.  
16  
Copyright © 2010 UFTDU