ritenuto che le autorità slovene si fossero persistentemente rifiutate di disciplinare la condizione
dei ricorrenti in modo conforme alle decisioni della Corte Costituzionale. In particolare, esse
avevano mancato di approvare un’adeguata legislazione e di rilasciare permessi di residenza
permanente ai ricorrenti ed avevano così interferito con il loro diritto al rispetto della vita
privata e/o familiare, specialmente quando i ricorrenti erano divenuti apolidi.
Esaminando, inoltre, se l’ingerenza fosse nella specie legittima, la Corte ha osservato che la
Corte Costituzionale slovena aveva dichiarato incostituzionale l’articolo 81 della Legge poiché
esso non definiva le condizioni per l’acquisto della residenza permanente per i cittadini delle
altre ex repubbliche della RSFJ, i quali avevano mantenuto la residenza permanente in Slovenia,
vivevano sul territorio sloveno all’epoca dei fatti e non avevano richiesto la cittadinanza slovena
o si erano viste respingere le loro domande. Anche la Legge sulla condizione giuridica era stata,
peraltro, dichiarata incostituzionale perché non concedeva ai “cancellati” permessi di residenza
permanente retroattivi e perché non disciplinava la condizione di quelli espulsi. Una
conseguenza della mancata disciplina della condizione giuridica, secondo la Corte
Costituzionale, era stato il trasferimento dei nomi dei ricorrenti nel registro degli stranieri, senza
alcuna notificazione né base legale per un tale trasferimento.
La Corte non ha riscontrato alcuna ragione per discostarsi dalle decisioni della Corte
Costituzionale. Essa ha ritenuto che la situazione illegittima, risultante dalla mancanza di base
legale al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per la Slovenia, è durata poi per più
di 15 anni per la maggior parte dei ricorrenti dato che le autorità legislative e amministrative
non hanno osservato le decisioni giurisdizionali.
La Corte ha, infine, notato che l’8 marzo 2010 erano state approvate modifiche dal parlamento
alla Legge sulla condizione giuridica, ma, all’epoca della sentenza in esame tali modifiche non erano
ancora entrate in vigore.
Di conseguenza, vi è stata violazione dell’articolo 8 CEDU.
Ricorso effettivo (articolo 13 CEDU) rispetto alla vita privata e familiare
La Corte ha ricordato che, a dispetto degli sforzi legislativi e amministrativi fatti per
conformarsi alle principali decisioni della Corte Costituzionale del 1999 e del 2003, queste non
erano state ancora pienamente attuate. Conseguentemente, la Slovenia non aveva dimostrato
che i rimedi a disposizione dei ricorrenti potessero essere considerati effettivi.
Di conseguenza, vi è stata violazione dell’articolo 13 CEDU.
La Corte ha ritenuto non necessario occuparsi della lamentata violazione dell’articolo 14 CEDU
(divieto di discriminazione).
Equa soddisfazione (articolo 41 CEDU)
La questione è stata riservata in decisione a data successiva.
Esecuzione della sentenza (articolo 46 CEDU)