Comunicato stampa rilasciato dalla Cancelleria della Camera  
INOSSERVANZA DA PARTE DELLE AUTORITA’ SLOVENE DELLE  
DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE PERSONE  
“CANCELLATE”  
All’unanimità  
Violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)  
Violazione dell’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo)  
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo  
Fatti principali  
Nel caso Kurić et al c. Slovenia i ricorrenti hanno accusato le autorità slovene di aver loro  
impedito di acquisire la cittadinanza del nuovo Stato della Slovenia (costituitosi nel 1991, a  
seguito della dichiarazione di indipendenza dalla ex Jugoslavia), e/o di aver loro impedito di  
mantenere lo status di residenti permanenti. In conseguenza di ciò, essi hanno lamentato di aver  
affrontato, per oltre 20 anni, estreme difficoltà.  
Gli 11 ricorrenti – Mustafa Kurić, Ljubomir Petreš, Velimir Dabetić, Ilfan Sadik Ademi  
(apolidi); Milan Makuc (ora deceduto) e Ana Mezga (entrambi di cittadinanza croata); Jovan  
Jovanović e Tripun Ristanović, (entrambi di cittadinanza bosniaca); Ljubenka Ristanović, Ali  
Berisha e Zoran Minić (di cittadinanza serba) – sono conosciuti come “I cancellati”.  
Ex-cittadini della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (la “RSFJ”), prima della  
dichiarazione di indipendenza della Slovenia (nel 1991), avevano tutti la propria residenza  
permanente in tale Stato. In seguito a tale dichiarazione di indipendenza, non avendo i  
ricorrenti richiesto la cittadinanza slovena entro i termini prescritti dalle autorità slovene o non  
essendo stata la loro domanda in merito accolta, il 26 febbraio 1992 i loro nomi sono stati  
“cancellati” dal Registro della Slovenia dei Residenti Permanenti. All’epoca, circa 200.000  
residenti in Slovenia, compresi i ricorrenti, erano cittadini delle altre repubbliche della ex  
Jugoslavia. In base ai dati ufficiali, 171.132 persone avevano richiesto e ottenuto la cittadinanza  
del nuovo Stato sloveno entro i termini prescritti, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in  
vigore del Citizenship Act (il 25 dicembre 1991); altri 11.000 circa avevano invece lasciato la  
Slovenia.  
Le persone che non avevano fatto richiesta entro tale scadenza, o le cui domande non erano  
state accolte, divenivano dunque stranieri. Il 26 febbraio 1992, le autorità municipali avevano  
infatti cancellato i loro nomi dal Registro dei Residenti Permanenti ed il Governo sloveno li  
aveva trasferiti nel Registro degli Stranieri, destinato alle persone senza permesso di soggiorno.  
Secondo il Governo, la popolazione era stata informata del cambiamento tramite i media ed  
alcuni avvisi, ed in alcuni comuni gli interessati erano stati contattati anche personalmente. I  
ricorrenti negavano di aver mai ricevuto notifica del fatto che i loro nomi fossero stati rimossi  
dal primo registro e trasferiti nel secondo. Essi avevano solo successivamente appreso di essere  
divenuti stranieri, quando, ad esempio, avevano provato a rinnovare i loro documenti personali.  
Secondo i ricorrenti, la cancellazione dei loro nomi dal Registro dei Residenti Permanenti aveva  
avuto gravi e durature conseguenze negative: alcuni erano stati, infatti, sfrattati dalle proprie  
abitazioni, altri non avevano più potuto lavorare o viaggiare, avevano perso tutti i beni personali  
(documenti inclusi), avevano vissuto per anni in rifugi o in parchi comunali con gravi effetti  
pregiudizievoli per la salute. Altri erano stati sottoposti a misure privative della libertà ed espulsi  
dalla Slovenia.  
Nel 1999 la Corte Costituzionale slovena aveva dichiarato incostituzionali le disposizioni della  
legge applicabile a decorrere dal giorno della “cancellazione” (la Legge sugli stranieri), poiché  
questa non aveva disciplinato la condizione dei “cancellati” che non avevano ricevuto una  
notifica ufficiale circa il cambiamento del loro status. In seguito a questa decisione della Corte  
Costituzionale, veniva approvata una Legge sulla condizione giuridica, per regolare la situazione dei  
“cancellati”. Tuttavia, nel 2003 la Corte Costituzionale slovena aveva reiterato la sua decisione  
di incostituzionalità anche nei confronti di quest’ulteriore atto legislativo, affermando, in  
particolare, che esso non concedeva ai “cancellati” un permesso di residenza permanente con  
effetto retroattivo e non disciplinava la situazione degli espulsi.  
Secondo i dati ufficiali, dal 2002 il numero degli ex-cittadini della RSFJ che avevano perso il  
loro status di residenti permanenti il 26 febbraio 1992 ammontava a 18.305: a circa 2.400 di  
questi era stata respinta la richiesta di cittadinanza. Gradualmente tale numero è diminuito,  
poiché alcuni hanno volontariamente lasciato la Slovenia e ad altri è stato concesso il permesso  
di residenza, a seguito delle menzionate decisioni della Corte Costituzionale. Attualmente si  
ritiene vi siano potenzialmente ancora diverse migliaia di persone nella categoria dei  
“cancellati”.  
Doglianze, procedura e composizione della Corte  
I ricorrenti lamentavano, in particolare, di essere stati arbitrariamente privati della possibilità di  
acquistare la cittadinanza del nuovo Stato sloveno costituito nel 1991 e/o di non aver  
mantenuto il loro status di residenti permanenti. In particolari essi hanno invocato l’articolo 8  
CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), l’articolo 13 CEDU (diritto ad un  
ricorso effettivo) e l’articolo 14 CEDU (divieto di discriminazione).  
Il ricorso è stato inoltrato alla Corte europea dei diritti dell’uomo il 4 luglio 2006.  
La sentenza è stata emessa da una Camera di sette giudici, così composta:  
Josep Casadevall (Andorra), Presidente,  
Elisabet Fura (Svezia),  
Corneliu Bîrsan (Romania),  
Boštjan M. Zupančič (Slovenia),  
Alvina Gyulumyan (Armenia),  
Egbert Myjer (Olanda),  
Ineta Ziemele (Lettonia), giudici,  
e Santiago Quesada, cancelliere di sezione.  
Decisione della Corte  
Sulla ricevibilità  
Il Governo sloveno ha sostenuto che i ricorsi dovessero essere dichiarati irricevibili poiché:  
riguardavano il diritto di cittadinanza che non è, in quanto tale, protetto dalla  
Convenzione;  
si riferivano ad un periodo di tempo antecedente all’entrata in vigore della Convenzione  
in Slovenia (28 giugno 1994) e pertanto sarebbero stati irricevibili ratione temporis;  
i ricorrenti non avevano esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, prima di adire la Corte.  
La Corte ha riconosciuto che il diritto di acquisire o di conservare una particolare nazionalità  
non è compreso fra i diritti e le libertà garantite dalla Convenzione. Allo stesso tempo essa ha  
ritenuto che i legami sociali instaurati da immigrati stabiliti come i ricorrenti (la maggior parte  
dei quali risiedeva legalmente in Slovenia da diversi decenni) costituiscano vita privata ai sensi  
dell’articolo 8 e siano pertanto protetti dalla Convenzione. Essa ha, inoltre, concluso che,  
sebbene la cancellazione fosse avvenuta prima del 28 giugno 1994, data in cui la Convenzione  
era entrata in vigore per la Slovenia, in quella data i ricorrenti erano – e continuano ad essere –  
pregiudicati dal fatto che i loro nomi fossero stati cancellati dal registro. Con riguardo  
all’esaurimento dei ricorsi interni, la Corte ha ricordato che la Corte Costituzionale slovena  
aveva dichiarato la cancellazione incostituzionale e che i ricorrenti lamentavano il fatto che le  
autorità slovene non avessero rispettato tali decisioni.  
La Corte ha, comunque, notato che a Petres ed a Jovanovic erano stati rilasciati permessi di  
residenza nel marzo 2009 e che, dunque, essi non potevano più ritenersi vittime delle dedotte  
violazioni. Essendo Makuc deceduto, si è ritenuto inoltre che suo cugino non avesse interesse  
alla prosecuzione del ricorso. I ricorsi degli altri otto ricorrenti sono stati invece dichiarati  
ricevibili.  
Vita privata e familiare (articolo 8 CEDU)  
La Corte ha notato che i nomi dei ricorrenti erano stati “cancellati” dal registro il 26 febbraio  
1992 quando era divenuta applicabile la Legge sugli stranieri. I ricorrenti, che avevano tutti speso  
una parte notevole delle loro vite in Slovenia, avevano ivi sviluppato le loro relazioni personali,  
sociali, culturali, linguistiche ed economiche. Pertanto, all’epoca dei fatti, essi godevano di una  
vita privata in Slovenia ai sensi dell’articolo 8 § 1 della Convenzione. La Corte ha, inoltre,  
ritenuto che le autorità slovene si fossero persistentemente rifiutate di disciplinare la condizione  
dei ricorrenti in modo conforme alle decisioni della Corte Costituzionale. In particolare, esse  
avevano mancato di approvare un’adeguata legislazione e di rilasciare permessi di residenza  
permanente ai ricorrenti ed avevano così interferito con il loro diritto al rispetto della vita  
privata e/o familiare, specialmente quando i ricorrenti erano divenuti apolidi.  
Esaminando, inoltre, se l’ingerenza fosse nella specie legittima, la Corte ha osservato che la  
Corte Costituzionale slovena aveva dichiarato incostituzionale l’articolo 81 della Legge poiché  
esso non definiva le condizioni per l’acquisto della residenza permanente per i cittadini delle  
altre ex repubbliche della RSFJ, i quali avevano mantenuto la residenza permanente in Slovenia,  
vivevano sul territorio sloveno all’epoca dei fatti e non avevano richiesto la cittadinanza slovena  
o si erano viste respingere le loro domande. Anche la Legge sulla condizione giuridica era stata,  
peraltro, dichiarata incostituzionale perché non concedeva ai “cancellati” permessi di residenza  
permanente retroattivi e perché non disciplinava la condizione di quelli espulsi. Una  
conseguenza della mancata disciplina della condizione giuridica, secondo la Corte  
Costituzionale, era stato il trasferimento dei nomi dei ricorrenti nel registro degli stranieri, senza  
alcuna notificazione né base legale per un tale trasferimento.  
La Corte non ha riscontrato alcuna ragione per discostarsi dalle decisioni della Corte  
Costituzionale. Essa ha ritenuto che la situazione illegittima, risultante dalla mancanza di base  
legale al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per la Slovenia, è durata poi per più  
di 15 anni per la maggior parte dei ricorrenti dato che le autorità legislative e amministrative  
non hanno osservato le decisioni giurisdizionali.  
La Corte ha, infine, notato che l’8 marzo 2010 erano state approvate modifiche dal parlamento  
alla Legge sulla condizione giuridica, ma, all’epoca della sentenza in esame tali modifiche non erano  
ancora entrate in vigore.  
Di conseguenza, vi è stata violazione dell’articolo 8 CEDU.  
Ricorso effettivo (articolo 13 CEDU) rispetto alla vita privata e familiare  
La Corte ha ricordato che, a dispetto degli sforzi legislativi e amministrativi fatti per  
conformarsi alle principali decisioni della Corte Costituzionale del 1999 e del 2003, queste non  
erano state ancora pienamente attuate. Conseguentemente, la Slovenia non aveva dimostrato  
che i rimedi a disposizione dei ricorrenti potessero essere considerati effettivi.  
Di conseguenza, vi è stata violazione dell’articolo 13 CEDU.  
La Corte ha ritenuto non necessario occuparsi della lamentata violazione dell’articolo 14 CEDU  
(divieto di discriminazione).  
Equa soddisfazione (articolo 41 CEDU)  
La questione è stata riservata in decisione a data successiva.  
Esecuzione della sentenza (articolo 46 CEDU)  
La Corte ha ricordato che, in linea di principio, non spetta alla Corte stabilire quali misure  
riparatorie siano adeguate per adempiere all’obbligo della Slovenia di conformarsi alla sentenza  
della Corte, in quanto ad occuparsi della sorveglianza sull’esecuzione delle sentenze è il braccio  
esecutivo del Consiglio d’Europa (il Comitato dei Ministri). Tuttavia, essa ha osservato che la  
violazione accertata indicava chiaramente le misure generali e individuali che necessitavano di  
essere adottate in Slovenia affinché le violazioni potessero essere rimediate. La Corte ha dunque  
concluso che fosse necessario legiferare e disciplinare adeguatamente la situazione dei ricorrenti  
rilasciando loro permessi di residenza permanente con effetto retroattivo.