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CORTE (CAMERA)

CAUSA STRAN GREEK REFINERIES e STRATIS ANDREADIS c. GRECIA

(Ricorso n° 13427/87)

SENTENZA

STRASBOURGO

9 dicembre 1994


Nella causa Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Greece*,

La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita, in conformità all’articolo 43 (art. 43) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (”la Convenzione”) nonché alle pertinenti disposizioni delle Regole della Corte A**, in una camera composta dai seguenti giudici:

R. Ryssdal, Presidente,

B. Walsh,

R. Macdonald,

C. Russo,

N. Valticos,

S.K. Martens,

R. Pekkanen,

F. Bigi,

L. Wildhaber,

e da H. Petzold, cancelliere,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 22 aprile e il 21 novembre 1994,

Pronuncia la seguente sentenza, emessa in quest’ultima data:

 

PROCEDURA

1. La causa veniva deferita alla Corte dalla Commissione europea dei diritti dell’uomo (”la Commissione”) il 12 luglio 1993, nel rispetto del termine di tre mesi stabilito dagli articoli 32 paragrafo 1 e 47 (artt. 32-1 e 47) della Convenzione. All’origine vi è un ricorso (n° 13427/87), presentato contro la Repubblica ellenica, con cui una società a responsabilità limitata sita in tale Stato, la Stran Greek Refineries, ed il suo unico socio azionista, il sig. Stratis Andreadis, il 20 novembre 1987 adivano la Commissione in applicazione dell’art. 25 della Convenzione. Morto il secondo ricorrente nel 1989, suo figlio ed erede, il sig. Petros Andreadis, manifestava il proprio interesse alla prosecuzione dell’azione.

La richiesta della Commissione si fondava sugli articoli 44 e 48 (artt. 44 e 48) e sulla dichiarazione con cui la Grecia aveva riconosciuto la giurisdizione obbligatoria della Corte (articolo 46) (art. 46). Essa mirava ad ottenere una decisione la quale accertasse se dai fatti di causa risultasse che lo Stato convenuto era venuto meno ai suoi obblighi di cui all’articolo 6 (art. 6) della Convenzione e all’articolo 1 del Protocollo n° 1 (P1-1).

2. In risposta all’indagine espletata conformemente alla regola 33 paragrafo 3, lettera d, delle Regole della Corte A, i ricorrenti manifestavano l’intenzione di prendere parte alla procedura e designavano l’avvocato che li avrebbe rappresentati in giudizio (regola 30).

3. La costituenda Camera si componeva del sig. N. Valticos, nominato ex officio, il giudice eletto di nazionalità greca (articolo 43 della Convenzione) (art. 43), ed il sig. R. Ryssdal, presidente della Corte (regola 21 paragrafo 3, lettera b). Il 25 agosto 1993, alla presenza del cancelliere, il presidente estraeva a sorte i nomi degli altri sette membri, e cioè il sig. B. Walsh, il sig. R. Macdonald, il sig. C. Russo, il sig. S.K. Martens, il sig. R. Pekkanen, il sig. F. Bigi e il sig. L. Wildhaber (articolo 43 in fine della Convenzione e regola 21 paragrafo 4) (art. 43).

4. In veste di presidente della Camera (regola 21, paragrafo 5), il sig. Ryssdal, si confrontava, per mezzo della persona del cancelliere, con l’agente del governo greco (”il Governo”), gli avvocati dei ricorrenti ed il delegato della Commissione al fine di organizzare la procedura (regole 37 paragrafo 11 e 38). Conformemente a quanto così predisposto, il cancelliere riceveva, il 13 gennaio 1994, la memoria del Governo ed, il 19 gennaio, quella dei ricorrenti. Il 21 febbraio 1994 il segretario della Commissione informava il cancelliere del fatto che il delegato avrebbe presentato le sue osservazioni in udienza.

5. Conformemente alla decisione del Presidente, un’udienza a porte aperte si svolgeva il 19 aprile 1994 nell’edificio cd. “Human Rights” di Strasburgo. La Corte, in precedenza, aveva tenuto una riunione preparatoria.

Apparivano davanti alla Corte:

- per il Governo

il sig. P. Georgakopoulos, difensore principale,

Consiglio di Stato, delegato dell’agente,

la sig.ra K. Grigoriou, assistente legale,

Consiglio di Stato, avvocato;

- per la Commissione

il sig. C.L. Rozakis, Delegato;

- per il ricorrente

il sig. M. Beloff, avvocato (QC),

il sig. P. Martyr, avvocato (solicitor),

la sig.ra T. Foster, avvocato (solicitor),

il sig. K.D. Kerameus, docente di diritto

presso l’Università di Atene, consulenti legali.

La Corte prendeva atto delle osservazioni orali presentate dal sig. Georgakopoulos, dal sig. Rozakis e dal sig. Beloff, nonché delle risposte date alle domande loro poste.

 

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DELLA CAUSA

6. La Stran Greek Refineries (”Stran”) è una società attualmente in liquidazione. La sua sede sociale è sita in Atene ed il sig. Stratis Andreadis era il suo unico azionista.

A. Antefatti della causa

7. Ai termini del contratto, stipulato il 22 luglio 1972 con lo Stato greco, il quale, a quel tempo, era governato da una giunta militare, il sig. Andreadis si impegnava a costruire una raffineria di petrolio greggio nella regione di Megara, vicino ad Atene. La raffineria doveva essere costruita, ad un costo stimato di 76.000.000 dollari USA, ad opera di una società ancora da costituire, la raffineria greca Stran, della quale il secondo ricorrente doveva essere l’unico proprietario. Una volta espletata la procedura di incorporazione, tutti i diritti e gli obblighi di quest’ultimo dovevano essere automaticamente trasferiti alla Stran.

Il governo ratificava il contratto con decreto legislativo n° 1211/1972, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 26 luglio 1972. Conformemente all’articolo 21 del contratto, lo Stato si impegnava ad acquistare, entro il 31 dicembre 1972, un appezzamento di terreno in Megara, adatto per la costruzione della raffineria. Il 27 luglio 1972, lo Stato, con regio decreto (n° 450), adottato in applicazione del decreto legislativo n° 2687/1953 concernente “l’investimento e la protezione dei capitali provenienti dall’estero”, autorizzava il sig. Andreadis ad importare 58 milioni di dollari USA per finanziare il progetto.

8. Tuttavia, il progetto si bloccava perché lo Stato non teneva fede agli impegni presi. Il 28 novembre 1973, nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Megara, i Ministri dell’industria e dell’agricoltura, annunciavano la decisione del Governo di restituire ai proprietari il terreno già espropriato in ossequio all’articolo 21 del contratto. Il giorno successivo la polizia di Megara ordinava la cessazione dei lavori.

Nel dicembre 1973, la Stran protestava con le autorità competenti e presentava richiesta di autorizzazione per la prosecuzione dei lavori. Inoltre, il 27 febbraio 1974, con atto di convocazione stragiudiziale, invitava lo Stato a ratificare l’acquisto del terreno in questione. Da parte sua, lo Stato rifiutava di revocare l’ordine con il quale la polizia aveva proibito la continuazione dei lavori.

9. Ristabilito il regime democratico, il Governo riteneva che il contratto ed il decreto n° 450 arrecassero un pregiudizio all’economia nazionale; questa conclusione trovava il proprio fondamento giuridico nell’articolo 2 paragrafo 5 della legge n° 141/1975 sulla risoluzione dei contratti preferenziali (kharistikes symvasseis) stipulati nell’ambito del regime militare (1967-74). Detta legge, adottata in forza di autorizzazione speciale di cui alla costituzione del 1975 (articolo 107 - infra paragrafo 24), godeva di forza sovraordinata.

I ricorrenti non rispondevano ad una proposta inviata loro il 19 novembre 1975 dal Ministro per il coordinamento che li invitava a negoziare la revisione o la risoluzione del contratto. Conseguentemente, il 14 ottobre 1977, il comitato ministeriale per l’economia risolveva il contratto. Questa decisione non veniva impugnata dai ricorrenti.

B. Il procedimento davanti al Tribunale di primo grado di Atene

10. Prima della risoluzione del contratto, la Stran aveva sostenuto alcune spese legate al progetto. In particolare, aveva stipulato dei contratti per la fornitura di beni e di servizi con imprese straniere e greche ed aveva contratto dei prestiti.

Insorgeva così una controversia tra la Stran e lo Stato. Il 10 novembre 1978 la Stran intentava un’azione civile (agogi di anagnoristiki) davanti al Tribunale di primo grado di Atene al fine di far dichiarare che lo Stato doveva risarcirla di una somma pari a 251.113.978 dracme, 22.799.782 dollari USA e 877.466 franchi francesi. A giustificazione della sua pretesa, osservava che lo Stato, in vigenza del contratto, non aveva adempiuto ai suoi obblighi, in particolare in quanto a partire dal 27 novembre 1973 aveva proibito la continuazione dei lavori di costruzione della raffineria a Megara e, fino al 9 febbraio 1974, non aveva preso alcuna misura atta a espropriare il terreno individuato per la costruzione. Domandava, inoltre, la restituzione di un assegno del valore di 240 milioni di dracme che aveva depositato presso il Ministero dell’economia nazionale a garanzia della corretta esecuzione del contratto; infine, reclamava il rimborso della commissione e della tassa di bollo pagati alla Banca commerciale della Grecia.

Lo Stato eccepiva l’assenza di giurisdizione del Tribunale. Riteneva che la controversia dovesse essere riferita ad arbitri in ossequio all’articolo 27 del contratto, i paragrafi rilevanti del quale erano formulati come segue:

“1. Qualsiasi divergenza, discussione o disaccordo che dovesse insorgere tra lo Stato ed il concessionario in merito all’applicazione del presente accordo e relativi all’interpretazione di termini e condizioni nonché alla portata di diritti e obblighi saranno rimessi esclusivamente alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri secondo la seguente procedura, non essendo richiesto nessun altro accordo arbitrale.

9. Il lodo arbitrale sarà definitivo, conclusivo ed irrevocabile, e costituirà titolo esecutivo, non esigendo a tal fine alcuna ulteriore azione ovvero altra formalità. Non sarà sottoposto ad alcun ricorso giudiziario ordinario o straordinario, né sarà passibile di annullamento o sospensione davanti agli ordinari organi giudiziari. La parte che non sarà in grado di ottemperare alle disposizioni del lodo arbitrale dovrà risarcire qualunque nonché tutto il danno (damnum emergens o lucrum cessans) causato all’altra parte.”

11. Con decisione preliminare (n. 13910/1979) del 29 settembre 1979, il Tribunale di primo grado di Atene rigettava l’argomento principale dello Stato. Riteneva che la clausola compromissoria riguardasse esclusivamente la composizione di controversie nascenti in sede di esecuzione del contratto e non di mancato adempimento di una delle parti. Considerava inoltre che, posto che il comitato ministeriale per l’economia aveva risolto il contratto in questione nella sua interezza (vedi, supra, paragrafo 9), la clausola compromissoria, in quanto disposizione non autonoma, era da considerarsi senza effetto. Inoltre, il Tribunale rigettava l’argomento dello Stato in forza del quale due delle condizioni previste nel contratto, cioè il deposito di un assegno in garanzia ed il pagamento della seconda parte del capitale sociale minimo, non erano state soddisfatte. Infine, il Tribunale ordinava misure istruttorie supplementari, compresa un’udienza di escussione di cinque testimoni, al fine di accertare sussistenza ed entità del danno addotto da Stran.

C. Il procedimento arbitrale

12. Il 12 giugno 1980 lo Stato predisponeva una petizione arbitrale e nominava un arbitro. In detta sede, domandava al Tribunale arbitrale di dichiarare prive di fondamento tutte le pretese risarcitorie avanzate da Stran contro lo Stato greco davanti al Tribunale di primo grado di Atene (vedi, supra, paragrafo 10).

Nella sua memoria del 28 giugno 1980 la Stran – la quale aveva nominato come arbitro un docente di diritto presso l’università di Atene – sosteneva, in via principale, che il Tribunale arbitrale non aveva giurisdizione e chiedeva che la procedura arbitrale venisse sospesa in attesa che l’azione intentata il 10 novembre 1978 arrivasse a giudizio; in via subordinata, e al solo fine di confutare gli argomenti addotti dallo Stato in punto di merito, rinviava alle argomentazioni sviluppate davanti al Tribunale di primo grado di Atene.

13. Il Tribunale arbitrale veniva istituito il 3 luglio 1980; il suo presidente veniva scelto di comune accordo dagli altri due arbitri (articolo 27 paragrafo 3 del contratto). Il lodo veniva pronunciato il 27 febbraio 1984.

Il Tribunale arbitrale riteneva di essere dotato di giurisdizione in quanto, secondo il suo parere, anche le controversie ingenerate dalla totale mancata esecuzione del contratto erano soggette a procedura arbitrale, la quale, come addotto dallo Stato, non poteva dirsi limitata a quelle derivanti dall’inadempimento di singole clausole. La formulazione della clausola compromissoria di cui all’articolo 27 (vedi, supra, paragrafo 10) era sufficientemente generale e chiara per escludere una tale distinzione.

Quanto al merito della causa, il Tribunale arbitrale fondava le proprie conclusioni sulle argomentazioni addotte dalle parti, il 10 novembre 1978, davanti al Tribunale di primo grado di Atene (vedi, supra, paragrafo 10). Riteneva che la responsabilità per le perdite subite dalla Stran dovesse essere attribuita ad entrambe – per il 70% allo Stato e per il 30% alla società. Quest’ultima aveva iniziato i lavori su un terreno oggetto di un contestato ordine di espropriazione e senza prima ottenere le necessarie autorizzazioni. Concludeva, dunque, che le richieste di Stran erano fondate in una misura non eccedente 116.273.442 dracme, 16.054.165 dollari USA e 614.627 franchi francesi, più gli interessi pari al 6% dal 10 novembre 1978; tuttavia, questo riferimento all’interesse non trovava spazio nel dispositivo della decisione. Infine, il Tribunale dichiarava che lo Stato stava trattenendo illegalmente l’assegno depositato in garanzia (vedi, supra, paragrafo 10).

14. Il 24 luglio 1984 la società ricorrente si rivolgeva al Tribunale di primo grado di Atene al fine di ottenere, a carico dello Stato, un ordine di restituzione della garanzia, ma il Tribunale sospendeva la procedura in attesa che si concludesse quella introdotta il 10 novembre 1978 (vedi, supra, paragrafo 10).

D. I procedimenti di appello contro il giudizio arbitrale del 27 febbraio 1984

1. Il procedimento davanti al Tribunale di primo grado di Atene

15. Il 2 maggio 1984 lo Stato domandava al Tribunale di primo grado di Atene di annullare il lodo arbitrale del 27 febbraio 1984.

Affermava che il Tribunale arbitrale non aveva giurisdizione, in quanto non poteva decidere delle controversie generate dal contratto in questione e delle pretese economiche avanzate da Stran contro lo Stato. In subordine, asseriva che le parti contraenti avevano inteso limitare la giurisdizione del Tribunale arbitrale alle sole controversie riguardanti l’adempimento e l’interpretazione delle clausole del contratto nonché il campo d’applicazione di diritti e obblighi da esso derivanti; la sua giurisdizione non potrebbe, dunque, estendersi a controversie generate dall’omissione totale di eseguire il contratto. Ne risultava che la controversia in questione spettava alla competenza dei tribunali civili ordinari, come il Tribunale di primo grado di Atene aveva concluso nella sua decisione n. 13910/1979. In via di ulteriore subordine, lo Stato osservava che l’insussistenza della giurisdizione del Tribunale arbitrale trovava la propria conferma nel fatto che le richieste avanzate dalla Stran contro di esso erano, in seguito alla risoluzione dello contratto, diventate prive di ogni fondamento giuridico. Infine, sottolineava la natura dichiarativa dell’azione intentata da Stran il 10 novembre 1978 (vedi, supra, paragrafo 10).

16. Con decisione (n. 5526/1985) del 21 aprile 1985 il Tribunale di primo grado di Atene respingeva la pretesa dello Stato, in quanto riteneva che dalla decisione di risolvere il contratto non derivava l’inefficacia della clausola compromissoria. Detta clausola continuava a produrre i suoi effetti relativamente alle controversie che fossero insorte in vigenza del contratto.

17. Il 19 dicembre 1986 la società ricorrente rinunciava alla prima azione intentata innanzi al Tribunale di primo grado di Atene (vedi, supra, paragrafo 9), ma si prodigava per proseguire quella volta alla restituzione dell’assegno depositato in garanzia (vedi, supra, paragrafo 14).

Il 6 febbraio 1987, quando quest’azione arrivava davanti al Tribunale di primo grado di Atene, lo Stato, facendo leva sull’articolo 294 del Codice di procedura civile, si opponeva alla rinuncia della prima azione. Riteneva, infatti, che detta azione si sarebbe conclusa con una sentenza sfavorevole a Stran e che lo Stato avesse, dunque, un interesse legittimo ad ottenere una decisione definitiva.

Tuttavia, il Tribunale decideva nuovamente di sospendere la procedura (decisione n. 2877/1987) in considerazione del fatto che un giudizio di appello su punti di diritto era ancora pendente (vedi, infra, paragrafo 19).

2. Il procedimento davanti alla Corte d’appello di Atene

18. Con decisione (n. 9336/1986) del 4 novembre 1986, la Corte d’appello di Atene, fondando la propria decisione sugli stessi motivi, confermava il giudizio del 21 aprile 1985.

Questa statuiva, inter alia:

“Nel diritto Greco moderno prevale il principio di autonomia di una clausola compromissoria rispetto al contratto. La risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione, non comporta il venir meno del potere degli arbitri designati a conoscere delle controversie insorte durante il periodo di vigenza del contratto … La decisione del comitato ministeriale dell’economia non ha annullato la clausola compromissoria contenuta nell’articolo 27 del contratto e, conseguentemente, questa non preclude agli arbitri l’esame del merito della controversia.”

3. Il procedimento davanti alla Corte di Cassazione

19. Il 15 dicembre 1986 lo Stato proponeva appello davanti alla Corte di Cassazione.

L’udienza veniva inizialmente fissata al 4 maggio 1987, ma in quella data, su richiesta dello Stato, veniva rinviata al 1° giugno 1987, in quanto un progetto di legge rilevante per la soluzione della causa in questione era all’esame del Parlamento.

In risposta ad una domanda posta dalla Corte europea all’udienza del 19 aprile 1994, l’avvocato dei ricorrenti rilevava che il giudice relatore della Corte di Cassazione aveva comunicato alle parti, prima del 4 maggio, il suo parere, favorevole alla posizione dei ricorrenti, e quest’affermazione non faceva oggetto di contestazione da parte del Governo.

20. Il 22 maggio 1987 il Parlamento approvava la legge n. 1701/1987 sulla “partecipazione obbligatoria dello Stato in imprese private … e sul riscatto delle azioni”, la quale entrava in vigore il 25 maggio 1987 con la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. Questa legge si occupava principalmente della rinegoziazione di una concessione per la prospezione e l’estrazione di petrolio e di gas naturale in un settore del mare della Tracia. Tuttavia, l’articolo 12 della legge era formulato come segue:

“1. Il vero e legittimo significato di quanto previsto all’articolo 2 paragrafo 1 della legge n. 141/1975, riguardante la risoluzione dei contratti conclusi tra il 21 aprile 1967 ed il 24 luglio 1974, è che, con la risoluzione di questi contratti, tutti i loro termini, condizioni e clausole, compresa la clausola compromissoria, sono ipso iure abrogati e il Tribunale arbitrale non ha più giurisdizione.

2. I lodi coperti dal paragrafo 1 non sono più validi o applicabili.

3. Qualsiasi pretesa principale ovvero accessoria nei confronti dello Stato greco, espressa sia in valuta straniera che locale, e che trovi il proprio fondamento in contratti conclusi tra il 21 aprile 1967 ed il 24 luglio 1974, ratificati con legge e risolti in virtù della legge n. 141/1975, va ora considerata prescritta.

4. Qualsiasi procedimento giudiziario, a qualsiasi livello, che sia pendente al tempo della promulgazione di questa legge e che abbia ad oggetto le pretese di cui al precedente paragrafo, va dichiarato estinto.”

21. Il 10 luglio 1987, dopo avere ascoltato il parere del giudice relatore il quale proponeva di rigettare il ricorso, la prima sezione della Corte di Cassazione rendeva la propria decisione (n. 1387/1987). Questa concludeva che l’articolo 12 era incostituzionale per i seguenti motivi:

“…

Non solo [l’articolo 107] della Costituzione attribuisce forza sovraordinata alla legge n. 141/1975, ma in aggiunta proibisce emendamenti o aggiunte successive, o perfino la sua interpretazione data nella forma di legge ordinaria. Lo scopo di questa forza nonché di quella disposizione della Costituzione che richiede che una data legge sia adottata in via definitiva entro tre mesi dall’entrata in vigore della Costituzione era quello di assicurare la stabilità dell’ordine legale e la fiducia internazionale per gli investimenti in Grecia. Questo parere si fonda sull’unico significato che si possa attribuire all’espressione “una legge da adottare in via definitiva” e sulla facilità con la quale detta disposizione verrebbe dileggiata se emendamenti, aggiunte ovvero un’interpretazione autorevole fossero permessi…

Ne consegue che … quanto previsto all’articolo 12 della legge n. 1701/1987 che pretende di fornire un’interpretazione autorevole e di modificare e completare l’articolo 2 paragrafo 1 della legge n. 141/1975 e che è stato adottato dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 107 paragrafo 2 della Costituzione è contrario a quello strumento. Conformemente all’articolo 93 paragrafo 4 della Costituzione la Corte, dunque, non deve applicarlo. La sezione si rifiuta di applicare disposizioni incostituzionali e, in ossequio all’articolo 563 paragrafo 2 del Codice di procedura civile, ritiene di essere obbligata a rinviare la causa alla seduta plenaria della Corte di Cassazione…”

22. L’udienza davanti alla Corte di Cassazione riunita in seduta plenaria veniva aperta il 19 novembre 1987, ma, a seguito della morte di uno dei suoi membri, la Stran faceva richiesta di nuova udienza, la quale si teneva il 25 febbraio 1988.

La Corte di Cassazione rendeva la sua decisione (n. 4/1989) il 16 marzo 1989. Questa statuiva, inter alia:

“… [La Costituzione] prevede la promulgazione di “una legge da adottare in via definitiva” la quale, per definizione, possiede forza superiore, in quanto questa non può essere né completata né modificata con legge ordinaria … Tuttavia, il fatto di proibire il completamento ovvero la modifica del contenuto di [dette] leggi non significa che queste non possano mai essere interpretate. Il fatto che siano da ritenersi sui generis, carattere che attribuisce loro la supremazia rispetto alla legge ordinaria … non esclude la loro interpretazione laddove le circostanze lo richiedano. Lo scopo di una tale interpretazione non è quello di modificare la sostanza della legge interpretata, ma di chiarirne il significato originale e di risolvere le controversie che siano insorte in relazione alla sua applicazione o che possano sorgere in futuro. [La necessità di una tale interpretazione] sarà infine vagliata dalla Corte la quale dovrà stabilire se il significato della legge interpretata abbia effettivamente dato luogo a dei dubbi che giustifichino l’intervento del legislatore … In conseguenza, l’interpretazione della legge n. 141/1975 non è contraria alla Costituzione solo perché questa è una legge sovraordinata. Nondimeno, occorre determinare, da un lato, se l’interpretazione era nella specie necessaria e, dall’altro, se le disposizioni non interpretative di questa legge, che rilevano per la soluzione del caso in questione, siano contrarie alla Costituzione … La lettera [dell'articolo 2 paragrafo 5 della legge n. 141/1975] non è chiara e fa sorgere dei dubbi circa la sopravvivenza della clausola compromissoria alla risoluzione del contratto … e riguardo alla giurisdizione del Tribunale arbitrale. Nel caso di specie, il dubbio si è dapprima manifestato nel corso dell’azione intentata dai ricorrenti davanti al Tribunale civile ordinario e nuovamente - in seguito alla decisione preliminare del Tribunale di primo grado di Atene - quando questa azione è stata ritirata e si è fatto ricorso allo strumento dell’arbitrato, sede in cui sono stati presentati argomenti diametralmente contrari … Indipendentemente da questi dubbi, la questione principale va ricondotta alla accettazione ovvero al rifiuto del principio del carattere autonomo della clausola compromissoria e della sua portata. Per molto tempo questa materia è stata oggetto di significative divergenze d’opinione nella giurisprudenza internazionale e in dottrina. In alcuni paesi prevale il principio della sopravvivenza della clausola rispetto alla composizione delle controversie che siano insorte prima della risoluzione dei contratti … In altri paesi è opinione prevalente che la risoluzione del contratto comporti l’annullamento della clausola e, per l’effetto, il rinvio di tutte le controversie ai tribunali ordinari. In altri paesi ancora, la posizione accolta è quella che il carattere autonomo della clausola compromissoria si manifesti soltanto rispetto a certi tipi di controversie. Fornire una interpretazione della legge n. 141/1975 era dunque necessario e questa interpretazione ha risolto il problema nell’ambito del sistema giuridico greco, optando per l’annullamento delle clausole compromissorie … nonché per la revoca della giurisdizione al Tribunale arbitrale. Il fatto che il legislatore sia intervenuto … cinque giorni prima dell’udienza davanti alla prima sezione di questa Corte ed in seguito ad un precedente rinvio non significa che questo intervento non era necessario e non è tale da renderlo contrario all’articolo 26 paragrafi 1 e 3 e agli articoli 77 e 87 della Costituzione. La controversia in questione ha fornito l’occasione per risolvere un problema che era già sorto. Conseguentemente, non si può concludere che, nel dare una tale interpretazione nel caso in esame, il legislatore abbia interferito con la giurisdizione dei tribunali ordinari e abbia usurpato questa giurisdizione. Ne consegue che, contrariamente a quanto statuito dalla prima sezione, l’articolo 12 paragrafo 1 della legge n. 1701/1987 non viola la Costituzione …”

La Corte di Cassazione riteneva che il paragrafo 2 dell’articolo 12 non fosse incostituzionale in quanto, in sostanza, completava il paragrafo 1 e rendeva privo di effetto qualsiasi lodo che fosse stato proclamato dopo la risoluzione dei contratti e che non sarebbe stato proclamato se il significato della legge n. 141/1975 fosse stato chiarito per tempo. Inoltre, la Corte rifiutava di esaminare la costituzionalità del paragrafo 3, in quanto riteneva che fosse irrilevante per la soluzione della causa davanti ad lei pendente. Infine, sosteneva che l’adozione del paragrafo 4 poco prima dell’udienza mirava a privare i tribunali della possibilità di decidere della validità del contestato lodo. Quella norma, dunque, costituiva una violazione del principio della separazione dei poteri.

23. La Corte di Cassazione rimetteva la causa alla prima sezione, la quale l’11 aprile 1990 cassava la decisione della Corte di Appello del 4 novembre 1986 (vedi, supra, paragrafo 18) e dichiarava nullo il lodo del 27 febbraio 1984 (vedi, supra, paragrafo 13).

 

II. LA NORMATIVA NAZIONALE RILEVANTE

A. La Costituzione

24. Nel caso di specie assumono rilievo le seguenti disposizioni della Costituzione del 1975:

Articolo 77

“1. L’interpretazione autentica delle leggi spetta al potere legislativo.

2. Una legge, salvo quella avente carattere esclusivamente interpretativo, entra in vigore solo a partire dalla sua pubblicazione.”

Articolo 93 paragrafo 4

” I tribunali sono tenuti a non applicare le leggi con contenuto contrario alla Costituzione.”

Articolo 107

“1. Le leggi e gli atti aventi forza di legge, adottati prima del 21 aprile 1967 e miranti alla protezione del capitale straniero, conservano il loro valore e, d’ora in poi, si applicano al capitale importato.

2. Una legge, la quale debba essere adottata, in via definitiva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa Costituzione, precisa i termini e la procedura per la risoluzione ovvero la modifica degli accordi o provvedimenti amministrativi preferenziali, conclusi o adottati tra il 21 aprile 1967 ed il 23 luglio 1974 in conformità al decreto legislativo n. 2687/1953, se ed in quanto detti accordi o provvedimenti riguardino l’investimento di capitale straniero …”

Secondo la dottrina specialistica, il rinvio effettuato dall’107 della Costituzione al decreto n. 2687/1953 – il quale stabilisce, inter alia, che l’arbitrato costituisce il solo mezzo di risoluzione delle controversie insorte in relazione agli investimenti esteri – permette di attribuire valore costituzionale a questa forma di arbitrato (Introduction to Greek Law, edita da K.D. Kerameus e P.J. Kozyris, Deventer/Athens, Kluwer/Sakkoulas, 1988, p. 263).

B. Il codice di procedura civile

25. Il Codice di procedura civile statuisce, inter alia, come segue:

Articolo 294

“L’attore può rinunciare all’azione senza il consenso del convenuto prima che quest’ultimo abbia preso posizione sul merito della causa in sede di memoria di costituzione e risposta. Non può, allo stesso modo, farlo in seguito, se il convenuto si oppone, dimostrando di avere un legittimo interesse a che l’azione si concluda con sentenza definitiva.”

Articolo 295 paragrafo 1

“A seguito di rinuncia, l’azione deve considerarsi come mai introdotta …”

La sezione XII del Codice di procedura civile (Articoli 867-903) è dedicata all’arbitrato. Le norme rilevanti dispongono come segue:

Articolo 893 paragrafo 2

“L’arbitro …, salvo che la clausola compromissoria disponga diversamente, deposita l’originale del lodo alla cancelleria del Tribunale di primo grado nella cui giurisdizione la decisione è stata resa …”

Articolo 895

“1. Gli ordinari mezzi di impugnazione non possono essere impiegati contro i lodi arbitrali.

2. La convenzione d’arbitrato può indicare quale mezzo di impugnazione del lodo l’appello davanti ad arbitri diversi …, ma, allo stesso tempo, deve definire le condizioni, il termine e la procedura da seguire per l’esercizio di un tale rimedio e per la decisione”

Articolo 896

” Se la convenzione d’arbitrato non predispone la disciplina dell’appello di cui all’articolo 895, paragrafo 2, ovvero se il termine per presentare detto appello è scaduto, il lodo diventa definitivo …”

Articolo 897

“Il lodo può essere annullato, in tutto o in parte, solo con decisione giudiziaria e per le seguenti ragioni:

(1) se la convenzione d’arbitrato è invalida;

(2) se è stato pronunciato dopo che la convenzione d’arbitrato abbia cessato i propri effetti;

(3) se gli arbitri sono stati nominati in violazione dei termini della convenzione arbitrale ovvero di norme di legge …;

(4) se gli arbitri sono andati al di là dei poteri ad essi conferiti dalla convenzione arbitrale ovvero dalla legge;

(5) se le disposizioni degli articoli 886 paragrafo 2, 891 e 892 sono state violate;

(6) se è contrario all’ordine pubblico e alla morale;

(7) se è non è chiaro o se contiene disposizioni contraddittorie;

…”

Articolo 904

“1. L’esecuzione forzata può avere luogo esclusivamente in virtù di una decisione esecutiva.

2. Le decisioni che seguono sono esecutive:

(b) i lodi arbitrali;

…”

Articolo 918

“1. L’esecuzione forzata può avere luogo esclusivamente sulla base della copia della decisione esecutiva munita del timbro che le conferisce forma esecutiva …

2. L’apposizione del timbro che conferisce alla decisione forma esecutiva spetta:

(d) per quanto riguarda i lodi arbitrali, al Tribunale di primo grado …;

…”

C. La legge n. 141/1975 “sulla … modifica o risoluzione degli accordi … stipulati nel periodo della dittatura”

26. La legge n. 141/1975, adottata in forza dell’art. 107 paragrafo 2 della Costituzione, ha reso possibile la modifica o la risoluzione di tutti i provvedimenti amministrativi di ratifica adottati tra il 21 aprile 1967 e il 23 luglio 1974 e di tutti i contratti conclusi dallo Stato durante detto periodo con una persona fisica o giuridica ed aventi ad oggetto gli investimenti disciplinati con decreto legislativo n. 2687/1953. Detti provvedimenti o contratti dovevano essere modificati ovvero risolti ogni qual volta questi fossero risultati incompatibili con la Costituzione o altre leggi ovvero contrari alla morale, e pregiudizievoli per gli interessi dello Stato, dei consumatori e dell’economia nazionale.

I contratti dovevano essere risolti ogni qual volta una loro modifica totale fosse risultata impossibile. La risoluzione poteva essere disposta su istanza scritta della parte interessata ovvero unilateralmente dal comitato ministeriale per l’economia.

L’articolo 2 paragrafo 5 della legge descriveva gli effetti della risoluzione nei termini seguenti:

“A seguito della risoluzione di un contratto … privilegi e accordi speciali smettono di produrre effetti e l’obbligo o investimento è soggetto alle leggi ordinarie che governano le obbligazioni e gli investimenti ordinari …”

 

IL PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA COMMISSIONE

27. La Stran Greek Refineries e il sig. Stratis Andreadis inoltravano il ricorso alla Commissione il 20 novembre 1987. Questi ritenevano che si fosse verificata una violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Costituzione dal momento che non avevano avuto un equo processo in un termine ragionevole. Essi affermavano, inoltre, che in ragione della durata e della natura dilatoria della procedura nonché delle disposizioni dell’articolo 12 della legge n. 1701/1987 il loro diritto di proprietà tutelato in forza dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (P1-1) era stato violato.

28. Il 4 luglio 1991, la Commissione dichiarava il ricorso (n. 13427/87) ricevibile. Nel suo rapporto del 12 maggio 1993 (Articolo 31) (art. 31) esprimeva il seguente parere:

(a) c’era stata una violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione con riferimento al diritto ad un processo equo (all’unanimità), ma non per quanto riguarda la durata della procedura (dodici voti a due);

(b) c’era stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (P1-1) (all’unanimità).

Il testo integrale del parere della Commissione e delle due opinioni distinte contenute nella relazione è riprodotto in allegato alla presente decisione *.

 

LE RICHIESTE FINALI PRESENTATE ALLA CORTE

29. Nella sua memoria il Governo chiedeva alla Corte:

“[di dichiarare] irricevibile la domanda proposta dalla Stran Greek Refineries …, da un lato, e [inoltre che non c’era stata] alcuna violazione dei diritti dei ricorrenti quali tutelati dall’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione … e dall’articolo 1 del primo Protocollo (P1-1)”.

30. I ricorrenti chiedevano alla Corte di dichiarare:

“(1) che c’era stata una violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) con riferimento al diritto dei ricorrenti ad un processo equo davanti ad un tribunale;

(2) che c’era stata una violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) con riferimento al rispetto della condizione del termine ragionevole;

(3) che c’era stata e continuava a esserci la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (P1-1);

(4) che lo Stato convenuto deve pagare ai ricorrenti … la somma richiesta a titolo di equa soddisfazione “.

 

DIRITTO

I. LE ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO

31. Il Governo ha affermato che i ricorrenti non hanno esaurito i rimedi interni. Se il Tribunale di primo grado di Atene non accogliesse la domanda di rinuncia presentata dai ricorrenti il 19 dicembre 1986 (vedi, supra, paragrafo 17), l’esame della causa che questi avevano introdotto il 10 novembre 1978 proseguirebbe e loro sarebbero nella posizione di poter sollevare la questione della incompatibilità con la Costituzione e con la Convenzione dell’articolo 12 paragrafo 3 della legge n. 1701/1987, la cui costituzionalità non è stata sottoposta al vaglio dalla seduta plenaria della Corte di Cassazione (vedi, supra, paragrafo 22).

Se, d’altra parte, il Tribunale di primo grado accogliesse la rinuncia, nulla impedirebbe ai ricorrenti di intentare una nuova azione per far valere le stesse pretese; il diritto nazionale, nello specifico gli articoli 4, 5, 20 paragrafo 2, 28 e 93 paragrafo 4 della Costituzione, garantirebbe loro una sufficiente tutela giurisdizionale.

32. La Corte ricorda che procede all’esame delle eccezioni preliminari solo se ed in quanto lo Stato interessato le abbia già sollevate, almeno nell’essenziale e in modo sufficientemente chiaro, di fronte alla Commissione, in linea di massima nella fase dell’esame preliminare sulla ricevibilità.

33. Davanti alla Commissione, il Governo ha affermato essenzialmente che i ricorrenti avrebbero dovuto introdurre un’azione amministrativa nel 1977 contro la decisione di risolvere il contratto adottata il 14 ottobre 1977 dal comitato ministeriale per l’economia.

La Commissione non ha accolto questa eccezione in quanto il Governo non aveva dimostrato che questo procedimento avrebbe garantito in qualsiasi caso una compensazione per l’entrata in vigore della legge n. 1701/1987, la sua applicazione ai ricorrenti o per la durata della procedura davanti ai tribunali nazionali.

34. Nella memoria presentata alla Corte il Governo ha fatto rinvio al seguente estratto delle osservazioni addizionali datate 6 maggio 1991 relative alla ricevibilità della domanda: i ricorrenti “scelgono di perseguire i loro interessi per mezzo di una procedura … che non è disciplinata dal sistema giuridico greco – l’arbitrato – e, conseguentemente, la domanda è irricevibile in quanto questi non hanno esaurito i rimedi messi per legge a loro disposizione in situazioni analoghe”.

35. Dal punto di vista della Corte, una tale considerazione non può bastare per fondare l’eccezione sollevata dal Governo in questa fase della procedura. Quando uno Stato fa riferimento alla regola dell’esaurimento deve indicare con sufficiente chiarezza i rimedi effettivi ai quali i ricorrenti non hanno fatto ricorso; in questo campo non spetta agli organi della Convenzione rimediare di propria iniziativa a qualsiasi lacuna ovvero mancanza di precisione degli argomenti addotti dallo Stato convenuto (vedi, tra molte altre, Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, sentenza del 6 dicembre 1988, serie A n. 146, p. 27, paragrafo 56).

Inoltre, la Corte osserva che era il Governo che inizialmente aveva contestato la giurisdizione dei Tribunali ordinari e aveva suggerito l’arbitrato quale mezzo di risoluzione della controversia (vedi, supra, paragrafi 10 e 12).

36. Sussiste, dunque, un motivo di inammissibilità per quanto riguarda l’eccezione preliminare.

 

II. LE PRESUNTE VIOLAZIONI DELL’ARTICOLO 6 PARAGRAFO 1 (art. 6-1) DELLA CONVENZIONE

37. I ricorrenti hanno addotto due violazioni dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) della Convenzione, il quale dispone come segue:

“Al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile …, ogni persona ha diritto ad un’equa … udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale …”

In primo luogo, hanno sostenuto, l’adozione dell’articolo 12 della legge n. 1701/1987 e la sua applicazione ad opera della Corte di Cassazione nel loro caso li aveva privati di un processo equo. In secondo luogo, la durata del procedimento volto a statuire circa la validità del lodo del 27 febbraio 1984 aveva superato il “termine ragionevole”.

A. Sull’applicabilità dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1)

38. All’udienza il Governo ha negato che l’articolo 6 (art. 6) fosse applicabile nel caso di specie. A suo avviso, l’oggetto della “contestazione” (controversia) sollevato davanti ai giudici nazionali era stato la validità della clausola compromissoria e, conseguentemente, quella dello stesso lodo. Non aveva dunque riguardato “un diritto civile” ai sensi dell’articolo 6 (art. 6). La clausola in questione era stata accordata come privilegio in un contesto normativo molto particolare e si era occupata esclusivamente dei rapporti contrattuali intercorrenti tra il regime militare ed i ricorrenti.

Perché questi rapporti potessero produrre effetto dovevano essere ratificati con una legge ad hoc, nella specie il decreto legislativo n. 1211/1972 (vedi, supra, paragrafo 7). Inoltre, tutta la normativa sugli investimenti esteri in Grecia (vedi, supra, paragrafo 7) perseguiva uno scopo di pubblico interesse, cioè lo sviluppo economico del paese.

39. Secondo la giurisprudenza della Corte, il concetto di “diritti civili e di obblighi” non deve essere interpretato soltanto alla luce del diritto interno dello Stato convenuto. L’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) si applica indipendentemente dallo status delle parti, dalla natura della normativa che disciplina il modo di risoluzione della controversia e dal tipo di autorità giudiziaria competente nella materia; è sufficiente che la decisione che conclude l’azione possa risultare decisiva per i diritti e gli obblighi privati (vedi, fra molte altre, Allan Jacobsson c. Svezia, sentenza del 25 ottobre 1989, serie A n. 163, p. 20, paragrafo 72).

40. La Corte osserva che, in seguito alla risoluzione del contratto stipulato tra loro e lo Stato greco, i ricorrenti hanno intentato un’azione davanti al Tribunale di primo grado di Atene per far dichiarare che lo Stato doveva risarcirli delle spese fino a quel momento sostenute ai fini dell’adempimento del contratto (vedi, supra, paragrafo 10). La loro richiesta, che era essenzialmente una richiesta di danni, si basava soprattutto sulla considerazione che lo Stato aveva già violato i suoi obblighi derivanti dal contratto prima della sua risoluzione. Nella procedura arbitrale la loro richiesta si fondava su un argomento analogo. Il Tribunale arbitrale accoglieva in parte le richieste dei ricorrenti (vedi, supra, paragrafo 13) con una decisione che era definitiva, irrevocabile ed immediatamente applicabile sia in forza del contratto stesso (l’articolo 27 paragrafo 9 del contratto - vedi, supra, paragrafo 10) che in virtù della normativa greca (articolo 904 del codice di procedura civile - vedi, supra, paragrafo 25).

La Corte nota che il diritto dei ricorrenti accertato con lodo arbitrale aveva natura “pecuniaria”, come lo era stata la loro richiesta di risarcimento danni accolta dal Tribunale arbitrale. Il loro diritto di ottenere le somme riconosciute loro dal Tribunale arbitrale era dunque un “diritto civile” ai sensi dell’articolo 6 (art. 6), qualunque fosse, secondo la legge greca, la natura del contratto concluso tra i ricorrenti e lo Stato greco (vedi, mutatis mutandis, Editions Périscope c. Francia, sentenza del 26 marzo 1992, serie A n. 234-B, p. 66, paragrafo 40). Ne consegue che il risultato dell’azione intentata dallo Stato innanzi ai tribunali ordinari al fine di ottenere l’annullamento del lodo era decisivo per un “diritto civile”.

41. Conseguentemente, l’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1) è applicabile.

 

 

 

 

 

B. Sull’osservanza dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1)

1. Sull’equo processo

42. I ricorrenti hanno sostenuto di essere stati privati di un processo equo e perfino del loro diritto di accesso alla giustizia. A tal fine, hanno fatto riferimento, in particolare, a Golder c. Regno Unito, sentenza del 21 febbraio 1975 (serie A n. 18).

Adottando ed applicando nei confronti dei ricorrenti l’articolo 12 della legge n. 1701/1987, lo Stato aveva in effetti privato della giurisdizione i tribunali chiamati a decidere della validità del lodo arbitrale nonché impedito l’espletamento di un’adeguata indagine giudiziaria rispetto all’oggetto della controversia. Una tale interferenza era, nelle parole della sentenza Golder, “indissociabile dal pericolo di esercizio arbitrario del potere” nonché incompatibile con i principi generali del diritto internazionale e la nozione di Stato di diritto inerente alla Convenzione. Lo Stato aveva deciso delle sorti del caso di cui era parte mediante l’azione legislativa. “Raggiri legislativi” avevano provocato, nell’azione in questione, una disparità delle armi su vasta scala.

43. Il Governo ha contestato queste argomentazioni. Il Parlamento, fonte di ogni potere, è stato ampiamente giustificato ad interpretare autorevolmente le leggi che adottava, ove queste risultassero ambigue. Inoltre, il potere di fare ciò gli è stato espressamente attribuito dall’articolo 77 della Costituzione. Chiaramente una tale interpretazione doveva applicarsi a tutti i casi esistenti, a prescindere dalla circostanza che fossero pendenti davanti ai tribunali, in quanto non introduceva regole nuove e non modificava la disposizione in questione, ma semplicemente chiariva il suo reale significato.

Tale intervento da parte del legislatore non potrebbe dirsi una illegittima interferenza con il potere giudiziario, specialmente se quest’ultimo aveva a propria disposizione i mezzi necessari per garantire che non si verificasse alcuna arbitrarietà. Questo era il caso dell’ordinamento giuridico greco. L’articolo 93 della Costituzione proibiva ai Tribunali di applicare le leggi il cui contenuto fosse contrario a detto strumento. Nel caso di specie, quando l’articolo 12 della legge n. 1701/1987 è entrato in vigore, la controversia circa la validità del lodo era ancora pendente davanti alla Corte di Cassazione. Quella Corte poteva dunque accertare se le condizioni che giustificano l’interpretazione autorevole da parte del legislatore della legge n. 141/1975 sussistessero e se una tale interpretazione violasse il principio della separazione dei poteri.

44. La Corte ritiene che le azioni introdotte successivamente all’entrata in vigore della legge n. 1701/1987, quando il caso era pendente davanti alla Corte di Cassazione, siano di importanza decisiva ai fini delle sue indagini. Tuttavia, per valutare se i ricorrenti abbiano avuto un processo equo innanzi a quella Corte, è necessario tener conto delle precedenti azioni, ciò che mettevano in gioco e l’atteggiamento delle parti.

La controversia, che è stata portata il 10 novembre 1978 davanti al Tribunale di primo grado di Atene dai ricorrenti (vedi, supra, paragrafo 10), aveva ad oggetto la loro pretesa ad essere riconosciuti titolari di un diritto al risarcimento dei danni, dal momento che lo Stato aveva violato i suoi obblighi derivanti dal contratto già prima della sua risoluzione. Questa è stata deferita al Tribunale arbitrale su iniziativa dello Stato, il quale aveva ritenuto che la clausola compromissoria fosse ancora valida ed aveva così eccepito l’assenza di giurisdizione dei tribunali ordinari (vedi, supra, paragrafo 10).

I ricorrenti, anche se in subordine, hanno accettato la giurisdizione del Tribunale arbitrale e, quando quest’ultimo aveva parzialmente accolto le loro richieste, hanno manifestato chiaramente che intendevano attenersi alla sua decisione (vedi, supra, paragrafo 17). Lo Stato, tuttavia, ha poi cambiato la sua posizione, e ha portato la controversia innanzi agli ordinari tribunali civili, davanti ai quali, in quest’occasione, ha contestato la validità della clausola compromissoria e, per l’effetto, quella del lodo (vedi, supra, paragrafi 15 e 18).

La promulgazione da parte del Parlamento della legge n. 1701/1987 ha, incontestabilmente, rappresentato una svolta importante per il corso dell’azione, che fino a quel momento era stato sfavorevole allo Stato.

45. Il Governo ha affermato che adottare la legge in questione era stato necessario a causa delle contrapposte posizioni assunte da eminenti professori di diritto, delle decisioni giudiziarie contraddittorie, della formulazione di opinioni dissenzienti da parte dei giudici nonché degli atteggiamento delle parti, le quali avevano cambiato alternativamente le loro posizioni rispetto alla questione della validità della clausola compromissoria. Il crescente dibattito e ragioni di ordine pubblico avevano dunque reso necessario un chiarimento del legislatore, attraverso lo strumento dell’interpretazione autorevole - anche dopo dodici anni - della legge n. 141/1975. La legislatura democratica aveva il dovere di sradicare, a partire dalla vita pubblica, ogni residua taccia delle misure adottate dal regime militare. Il sig. Andreadis era stato un gigante dell’economia e, a quel tempo, aveva ideato uno schema in una scala molto larga per un paese delle dimensioni della Grecia. Inoltre, la comunicazione dello schema aveva condotto, prima della caduta del regime militare, ad una delle più vaste manifestazioni contro la dittatura.

46. La Corte non discute dell’intenzione del Governo di dimostrarsi reattivo rispetto all’ansia del popolo greco di ristabilire la legalità democratica.

Tuttavia, ricongiungendosi al Consiglio d’Europa il 28 novembre 1974 e ratificando la Convenzione, la Grecia si è impegnata a rispettare il principio dello stato di diritto. Questo principio, che è custodito nell’articolo 3 dello statuto del Consiglio d’Europa, trova una sua manifestazione, tra gli altri, nell’articolo 6 (art. 6) della Convenzione. Quella disposizione assicura, in particolare, il diritto ad un processo equo e illustra, in modo dettagliato, le principali garanzie inerenti a questa nozione che trovano applicazione nell’azione penale. Per quanto riguarda le controversie riguardanti i diritti civili e gli obblighi, la giurisprudenza della Corte ha enucleato il principio della parità delle armi, da intendersi nel senso di un giusto equilibrio tra le parti. Nei contenziosi che coinvolgono interessi privati opposti, detta parità comporta che ad ogni parte debba essere garantita una possibilità ragionevole di presentare il proprio caso - a condizioni che non la pongano in una posizione di svantaggio sostanziale rispetto al suo oppositore (vedi Dombo Beheer B.V. c. Regno dei Paesi Bassi, sentenza del 27 ottobre 1993, serie A n. 274, p. 19, paragrafo 33).

47. A questo proposito, la Corte ha avuto un occhio di riguardo tanto per le tempistiche che per le modalità di adozione dell’articolo 12 della legge n. 1701/1987. Poco tempo prima dell’udienza davanti alla Corte di Cassazione, inizialmente fissata per il 4 maggio 1987, e dopo che le parti avevano ricevuto il parere del giudice relatore che raccomandava il rigetto del ricorso presentato dallo Stato, quest’ultimo otteneva il rinvio dell’udienza per la ragione che un progetto di legge rilevante per il caso in questione era all’esame del Parlamento (vedi, supra, paragrafo 19).

Questo progetto di legge è stato approvato il 22 maggio 1987 ed è entrato in vigore il 25 maggio dopo la sua pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (vedi, supra, paragrafo 20). L’udienza si è tenuta il 1° giugno (vedi, supra, paragrafo 19). Inoltre, se la legge n. 1701/1987 riguardava principalmente la rinegoziazione dei termini di un contratto avente ad oggetto la prospezione e l’estrazione di petrolio e di gas - parimenti concluso durante la dittatura tra lo Stato e società diverse da Stran -, l’articolo 12 era una disposizione complementare rispetto a quella legge ed era in realtà pensata per la società ricorrente - sebbene quest’ultima non fosse citata per nome (vedi, supra, paragrafo 20).

La Corte è ben consapevole che per rispondere alle pressanti richieste di urgenti interventi legislativi e per evitare ritardi della macchina legislativa, al giorno d’oggi il legislatore si occupa sovente di materie simili nella stessa legge.

È nondimeno un fatto inevitabile che l’intervento del legislatore nel caso di specie abbia avuto luogo in un momento in cui l’azione giudiziaria nella quale lo Stato era parte in causa era pendente.

48. Il Governo ha cercato di minimizzare l’effetto di quest’intervento. In primo luogo i ricorrenti avrebbero potuto richiedere un ulteriore rinvio dell’udienza al fine di poter disporre di più tempo per preparare le loro difese. In secondo luogo, il paragrafo 2 dell’articolo 12 non era una disposizione autonoma e, di per sé, non poteva rendere nullo il lodo arbitrale, in quanto presupponeva il vaglio giudiziario della nullità contemplato al paragrafo 1. Infine, i ricorrenti avevano avuto l’opportunità di presentare i loro argomenti davanti alla prima sezione della Corte di Cassazione, la quale aveva esaminato il merito della causa alla luce della decisione della Corte plenaria.

49. La Corte non è persuasa da questo ragionamento. Il principio dell’equità si applica ai procedimenti nel loro complesso; non è confinata alle udienze inter partes. Non sussiste alcun dubbio che nel caso di specie le apparenze di giustizia siano state preservate, ed, effettivamente, i ricorrenti non hanno contestato di essere stati privati delle facilitazioni necessarie per la preparazione delle loro difese.

Il principio dello Stato di diritto e la nozione di processo equo custodita nell’articolo 6 (l’art. 6) precludono qualsiasi interferenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia che sia atta a influenzare la soluzione giudiziaria di una controversia. La formulazione dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 12, considerata nell’insieme, ha in realtà escluso qualsiasi esame significativo del caso di specie da parte della prima sezione della Corte di Cassazione. Una volta che la costituzionalità di quei paragrafi era stata confermata dalla Corte di Cassazione nella seduta plenaria, la decisione della prima sezione della Corte diventava inevitabile.

50. In conclusione, lo Stato, intervenendo in modo decisivo al fine di assicurare che l’esito - imminente - della procedura nella quale era parte fosse a lui favorevole, ha violato i diritti dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1). C’è stata dunque una violazione di quell’articolo (art. 6-1).

2. Sulla durata della procedura

51. Resta da stabilire se, come hanno sostenuto i ricorrenti, il “termine ragionevole” sia stato superato.

Il Governo e la Commissione hanno affermato che non è stato superato.

(a) Il periodo di riferimento

52. Il periodo di riferimento è cominciato a decorrere il 20 novembre 1985 quando la dichiarazione con la quale la Grecia ha accettato il diritto di ricorso individuale è entrata in vigore. Al fine di statuire circa la ragionevolezza del periodo di tempo trascorso dopo quella data, occorre comunque avere riguardo allo stato in cui si trovava la procedura a quel tempo (vedi, il più recente, Billi c. Italia, sentenza del 26 febbraio 1993, serie A n. 257-G, p. 89, paragrafo 16). Ne consegue che soltanto l’azione avente ad oggetto la validità del lodo arbitrale, che è cominciata il 2 maggio 1985, può essere presa in considerazione.

53. Nella sua memoria, il Governo ha sostenuto che il “termine” di riferimento dovrebbe includere soltanto il totale dei periodi che sono trascorsi tra ogni udienza ed ogni sentenza - approssimativamente due anni e due mesi e mezzo – in quanto, in considerazione della natura delle domande oggetto della controversia, ciascun tribunale, dopo aver reso la sua decisione, non aveva più la competenza per proseguire l’esame del caso. All’udienza il delegato dell’agente ha osservato che il periodo rilevante era terminato il 20 novembre 1987, data in cui i ricorrenti hanno inoltrato il loro ricorso alla Commissione. Parte della procedura innanzi alla Cassazione, ancora in corso, aveva avuto luogo dopo quella data.

54. La Corte condivide il parere della Commissione e dei ricorrenti che il periodo in questione debba essere preso in considerazione nella sua totalità. Ha avuto termine l’11 aprile 1990, quando la sentenza della Corte di Cassazione che dichiara nullo il lodo arbitrale è stata depositata (vedi, supra, paragrafo 23). Il periodo rilevante è, dunque, durato quattro anni, quattro mesi e venti giorni.

(b) La ragionevolezza della durata della procedura

55. La ragionevolezza della durata della procedura deve essere vagliata facendo riferimento ai criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte e alla luce delle circostanze del caso concreto, le quali, nella specie, impongono un esame complessivo.

I procedimenti davanti al Tribunale di primo grado di Atene e alla Corte d’appello di Atene sono durati diciotto mesi, circa sei dei quali erano antecedenti alla dichiarazione resa dalla Grecia in conformità all’articolo 25 (art. 25) della Convenzione. Questi procedimenti non sono contestati. Il procedimento davanti alla Corte di Cassazione è durato più di tre anni, un periodo che si giustifica in considerazione della necessità di tenere conto della legge n. 1701/1987, e soprattutto del fatto che l’articolo 563 paragrafo 2 del Codice di procedura civile impone ad una sezione della Corte di Cassazione di rinviare la causa alla corte plenaria ogni qual volta la prima si rifiuti di applicare una legge incostituzionale (vedi, supra, paragrafo 21 in fine).

56. Ne consegue che su questo punto non c’è stata alcuna violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 (art. 6-1).

 

III. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 (P1-1)

57. I ricorrenti hanno affermato inoltre di essere vittime di una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (P1-1), il quale è formulato come segue:

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”

Nelle loro allegazioni, l’adozione e l’applicazione dell’articolo 12 della legge n. 1701/1987 ha avuto l’effetto di privarli del loro diritto di proprietà, in particolare in relazione al debito accertato in loro favore con sentenza n. 13910/79 del Tribunale di primo grado di Atene e, in particolare, dal lodo del 27 febbraio 1984 (vedi, supra, paragrafi 11 e13).

1. Sull’esistenza di un diritto di “proprietà” ai sensi dell’articolo 1 (P1-1)

58. L’obiezione principale del Governo è stata che nessun diritto di proprietà dei ricorrenti, ai termini dell’articolo 1 (P1-1), aveva costituito oggetto di interferenza ad opera della legge n. 1701/1987.

Dal suo punto di vista, né la decisione n. 13910/79 né il lodo potevano dirsi sufficienti per concludere circa la sussistenza di un diritto da far valere contro lo Stato. Una decisione giudiziaria che non era ancora diventata definitiva, o un lodo, non potevano essere messi sullo stesso piano del diritto riconoscibile con detta decisione o lodo.

In particolare, per quanto riguarda il lodo, una procedura invalida non poteva produrre effetti validi. I ricorrenti erano perfettamente a conoscenza del fatto che fino a quando la questione circa la validità del lodo arbitrale non fosse stata irrevocabilmente risolta, questo sarebbe stato una base giuridica precaria per le loro pretese risarcitorie. Le decisioni n. 5526/85 del Tribunale di primo grado di Atene (vedi, supra, paragrafo 16) e n. 9336/86 della Corte d’appello di Atene (vedi, supra, paragrafo 18), le quali inizialmente avevano concluso in senso favorevole ai ricorrenti, avevano fatto oggetto di ricorso davanti alla Corte di Cassazione e, prima della decisione definitiva di quest’ultima, non potevano costituire la base su cui fondare ragionevoli aspettative circa la sussistenza del diritto di proprietà. Inoltre, i ricorrenti hanno avevano essi stessi scelto di introdurre un’azione dinnanzi agli ordinari tribunali civili e si erano energicamente opposti alla giurisdizione del Tribunale arbitrale.

Infine, il Governo ha affermato che le istituzioni di Strasburgo non dovrebbero esse stesse condurre un’indagine sulle pretese dei ricorrenti senza prendere in considerazione tutti gli argomenti addotti dalle parti nonché il comportamento da loro tenuto davanti al Tribunale arbitrale. Lo Stato non aveva riconosciuto alcun fondamento alla richiesta della Stran, il merito della quale aveva dunque contestato, prima davanti al Tribunale di primo grado di Atene e poi davanti al Tribunale arbitrale. Anche il procedimento intentato per ottenere l’annullamento del lodo aveva necessariamente comportato una contestazione indiretta ma implicita del merito della decisione.

59. Al fine di determinare se i ricorrenti siano titolari di un diritto di “proprietà” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (P1-1), la Corte deve accertare se la decisione n. 13910/79 del Tribunale di primo grado di Atene e il lodo arbitrale abbiano fatto sorgere un debito in loro favore sufficientemente certo per poter dar luogo ad esecuzione.

60. Nella natura delle cose, una decisione preliminare, laddove ordini una misura istruttoria, pregiudica il merito di una controversia. Sebbene il Tribunale di primo grado di Atene sembrasse avere accettato che lo Stato era debitore nei confronti dei ricorrenti - come anche la Commissione ha notato -, tuttavia, prima di decidere dell’esistenza e dell’entità del presunto danno, ha ordinato che fossero sentiti dei testimoni (vedi, supra, paragrafo 11). L’effetto di una tale decisione è stato soltanto quello di insinuare nei ricorrenti la speranza di vedere soddisfatta la pretesa avanzata. La questione se il risultante debito sia esecutivo dipende da qualunque riesame condotto dai due organi giudiziari superiori.

61. La situazione è diversa per quanto riguarda il lodo, il quale ha chiaramente riconosciuto la responsabilità dello Stato fino ad un massimo di importi precisati in tre valute differenti (vedi, supra, paragrafo 13).

La Corte concorda con il Governo che approvare o disapprovare la sostanza del lodo non è di sua competenza. Essa, tuttavia, ha il dovere di prendere nota della valore giuridico di quella decisione rispetto alle parti.

Conformemente alla sua lettera, il lodo era definitivo e vincolante; non richiedeva alcuna ulteriore misura di esecuzione e nessun appello ordinario o speciale era pendente contro di esso (vedi, supra, paragrafo 10). A norma della legislazione greca i lodi arbitrali hanno la forza di decisioni definitive e viene loro riconosciuto valore di titoli esecutivi. I motivi per ricorrere in appello contro di questi sono esaurientemente elencati all’articolo 897 del Codice di procedura civile (vedi, supra, paragrafo 25); nessuna disposizione disciplina l’appello del merito.

62. Al tempo in cui la legge n. 1701/1987 veniva approvata il lodo del 27 febbraio 1984, dunque, riconosceva ai ricorrenti un diritto alle somme assegnate. Evidentemente, quel diritto era revocabile, poiché il lodo poteva ancora essere annullato, ma, fino ad allora, gli organi giudiziari ordinari avevano concluso già due volte - in primo grado e in appello - che non sussisteva alcuna ragione per tale annullamento. Conseguentemente, ad avviso della Corte, quel diritto costituiva un diritto di “proprietà” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (P1-1).

 

2. Sulla sussistenza di un’interferenza

63. Nelle allegazioni dei ricorrenti, sebbene nessuna proprietà fosse trasferita allo Stato, il combinato disposto dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 12 ha comportato una privazione di fatto del loro diritto di proprietà, in quanto il risultato era letteralmente quello di annullare il debito accertato con lodo definitivo e vincolante.

64. La Commissione ha osservato che questa costituiva una violazione del diritto al libero esercizio del diritto di proprietà ai sensi della prima frase del primo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (P1-1).

65. Il Governo non ha accettato nessuna di queste posizioni. Ha affermato che il paragrafo 2 dell’articolo 12 prevedeva semplicemente una conseguenza inevitabile del paragrafo 1 e non aveva alcun autonomo significato. A questo proposito ha citato gli argomenti proposti in relazione all’articolo 6 (art. 6) della Convenzione (vedi, supra, paragrafo 48), in forza dei quali, più specificatamente, il paragrafo 2 dell’articolo 12 non era dotato di una esistenza autonoma in quanto presupponeva il controllo giudiziario sulla nullità di cui al paragrafo 1 e precisava solo le chiare conseguenze di tale nullità. Il Governo ha aggiunto che il paragrafo 3 ha introdotto una misura la cui costituzionalità non era stata accertata dai tribunali nazionali innanzi ai quali l’azione proposta dai ricorrenti era ancora pendente, e che una nuova azione era sempre possibile se la rinuncia alla prima da parte dei ricorrenti ha condotto alla sua cessazione (vedi, supra, paragrafo 17). Tuttavia, in quest’ultimo caso i ricorrenti si scontrerebbero con il mancato esaurimento dei rimedi interni.

66. La Corte ritiene che si sia verificata una interferenza con il diritto di proprietà dei ricorrenti come garantito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 (P1-1). Il paragrafo 2 dell’articolo 12 della legge n. 1701/1987 dichiarava il lodo nullo ed inapplicabile. Il paragrafo 3 prevedeva che qualsiasi pretesa nei confronti dello Stato risultante da contratti come quelli conclusi dai ricorrenti fosse prescritta. Evidentemente la Corte di Cassazione ha lasciato in sospeso la questione della costituzionalità del paragrafo 3 ed i ricorrenti, teoricamente, hanno la possibilità, come il Governo ha sostenuto, di proseguire l’azione intentata nel 1978 ovvero di proporne una nuova. Tuttavia, le prospettive di successo di un tale passo sembrano minime. In effetti la domanda da porsi è se un Tribunale di primo grado si spingerebbe fino a considerare questo paragrafo incostituzionale sulla base di disposizioni generali ed astratte della Costituzione (vedi, supra, paragrafo 31 in fine) e, in particolare, alla luce della decisione presa il 16 marzo 1989 dalla Corte di Cassazione, riunita in seduta plenaria, e riguardante i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 12 (vedi, supra, paragrafo 22). Entrambe, sia la decisione che la sentenza della Corte di Cassazione dell’11 aprile 1990 (vedi, supra, paragrafo 23) hanno prodotto l’effetto di chiudere definitivamente il procedimento in questione, ciò che era che il vero obiettivo perseguito dal legislatore con il varo dell’articolo 12. Questo può essere desunto dalla attuale formulazione del paragrafo 4, il quale era nato per portare ad una conclusione l’unica controversia di questa natura allora pendente davanti ai tribunali, cioè quella tra i ricorrenti e lo Stato, nonché dalla lettera del paragrafo 3, il quale doveva impedire qualsiasi azione futura.

67. Ne consegue l’impossibilità per i ricorrenti di procedere all’esecuzione di un lodo definitivo, in forza del quale lo Stato è stato condannato a pagare loro precise somme relative alle spese che questi avevano sostenuto a fine di ottemperare ai loro obblighi contrattuali ovvero perfino di prendere ulteriori provvedimenti al fine di recuperare le somme in questione per vie giudiziarie.

In conclusione, sussisteva una interferenza con il diritto di proprietà dei ricorrenti.

3. Sulla giustificabilità dell’interferenza

68. L’interferenza in questione non è consistita né in una espropriazione né in una misura atta a controllare l’utilizzo di beni in proprietà; questa ricadeva nell’ambito di applicabilità della prima frase del primo paragrafo dell’articolo 1 (P1-1).

69. La Corte deve dunque valutare se si sia proceduto ad un corretto bilanciamento tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e della tutela dei diritti fondamentali dell’individuo (vedi Sporrong e Lönnroth c. Svezia, sentenza del 23 settembre 1982, serie A n. 52, p. 26, paragrafo 69).

70. Secondo il Governo, le leggi nn. 141/1975 e 1701/1987 perseguivano un obiettivo d’interesse pubblico il quale, nel contesto specifico, aveva un significato ben più ampio rispetto alla mera eliminazione delle conseguenze economiche della dittatura. Queste leggi facevano parte di un pacchetto di misure volte a ripulire la vita pubblica dal discredito collegato al regime militare e ad esprimere il potere e la volontà del popolo greco di difendere le istituzioni democratiche. Le richieste dei ricorrenti hanno trovato il proprio fondamento in un contratto preferenziale, pregiudizievole all’economia nazionale, il quale aveva permesso di sostenere il regime e di dare l’impressione, tanto a livello nazionale che internazionale, che questo godeva dell’appoggio di esponenti eminenti del mondo degli affari greco. Nel lasso di tempo intercorso tra il ristabilimento della democrazia e la promulgazione della legge n. 1701/1987, la decisione dello Stato di optare per l’arbitrato - passo di natura puramente tecnica - ed il fatto che le richieste di Stran si riferissero esclusivamente al rimborso delle sue spese erano irrilevanti.

71. I ricorrenti non hanno contestato l’affermazione del Governo secondo la quale le brutali pratiche del regime militare avevano nella scala dell’interesse pubblico un peso maggiore rispetto ai diritti derivanti da transazioni concluse con detto regime. Tuttavia, l’interesse pubblico che la Corte era chiamata ad accertare nel caso portato di fronte a lei era diverso. Non sarebbe giusto se ogni rapporto giuridico concluso con un regime dittatoriale dovesse essere considerato invalido al venir meno del regime stesso. Inoltre, il contratto in questione aveva ad oggetto la costruzione di una raffineria di petrolio, la quale ha avuto un effetto positivo per l’infrastruttura economica del paese.

72. La Corte non dubita che per lo Stato democratico greco fosse necessario risolvere un contratto pregiudizievole per i suoi interessi economici. In effetti, secondo la giurisprudenza dei tribunali internazionali e arbitrali, ogni Stato detiene il potere sovrano di modificare o perfino risolvere un contratto stipulato con soggetti privati, a condizione che corrisponda un indennizzo (lodo Shufeldt del 24 luglio 1930, Reports of International Arbitral Awards, Società delle Nazioni, vol. II, p. 1095). Questa conclusione, da un lato, riflette il riconoscimento che gli interessi superiori dello Stato hanno la precedenza sugli obblighi contrattuali e, dall’altro, tiene conto della necessità di preservare il giusto equilibrio in un rapporto contrattuale. Tuttavia, la risoluzione unilaterale di un contratto non ha effetto rispetto a certe clausole sue essenziali, come la clausola compromissoria. Alterare il meccanismo eretto, attraverso l’approvazione di un emendamento obbligatorio a detta clausola, consentirebbe ad una delle parti di eludere la giurisdizione in una controversia rispetto alla quale specifiche disposizioni hanno previsto il deferimento ad arbitri (decisione Losinger del 11 ottobre 1935, Corte permanente di giustizia internazionale, serie C n. 78, p. 110, e lodo Lena Goldfields Company Ltd c. Governo sovietico, in Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, vol. 5 (1929-1930) (causa n. 258), e Texaco Overseas Petroleum Company and California Asiatic Oil Company c. Governo della Repubblica araba di Libia, decisione preliminare del 27 novembre 1975, in International Law Reports, vol. 53, 1979, p. 393).

73. A questo proposito, la Corte nota che il sistema giuridico greco riconosce il principio in base al quale le clausole compromissorie hanno valore autonomo (vedi, supra, paragrafo 18) e che il Tribunale di primo grado di Atene (vedi, supra, paragrafo 16), la Corte d’appello di Atene (vedi, supra, paragrafo 18) e, sembrerebbe, il giudice relatore della Corte di Cassazione (vedi, supra, paragrafo 19) hanno applicato questo principio nel caso di specie. Inoltre, le due Corti hanno ritenuto che le pretese dei ricorrenti, originate prima della risoluzione del contratto, non fossero pertanto invalidate.

Lo Stato aveva dunque il dovere di pagare ai ricorrenti le somme poste a suo carico al termine della procedura arbitrale, una procedura che lui stesso aveva scelto e la validità della quale era stata accettata fino al giorno dell’udienza davanti alla Corte di Cassazione.

74. Scegliendo di intervenire in pendenza della procedura davanti alla Corte di Cassazione con una legge che disponeva la risoluzione del contratto in questione al fine di dichiarare la nullità della clausola compromissoria ed di annullare il lodo del 27 febbraio 1984, il legislatore ha turbato, a detrimento dei ricorrenti, l’equilibrio che deve essere trovato tra la tutela del diritto di proprietà e le esigenze d’interesse pubblico.

75. Conseguentemente, c’è stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (P1-1).

 

IV. SULLA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 50 (art. 50) DELLA CONVENZIONE

76. Ai sensi dell’articolo 50 (art. 50) della Convenzione,

“Se la Corte dichiara che una decisione o una misura adottata da un’autorità giudiziaria ovvero da qualsiasi altra autorità di un’Alta Parte Contraente si pone completamente o parzialmente in conflitto con gli obblighi risultanti … dalla Convenzione, e se il diritto interno di detta Parte non permette che una parziale riparazione delle conseguenze derivanti da questa decisione o misura, la decisione della Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un’equa soddisfazione.”

I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale nonché il rimborso di spese e onorari.

A. Danno patrimoniale

77. I ricorrenti hanno affermato che il solo pagamento integrale della soma stabilita in sede di giudizio arbitrale sia tale da garantire la restitutio in integrum prevista dall’articolo 50 (art. 50).

Per questo motivo hanno chiesto, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, quella somma (“la somma principale”) maggiorata di un tasso di interessi pari al 6% - che ritengono debba ritenersi incluso nella decisione arbitrale – dal 10 novembre 1978 fino alla data della violazione, che ammonta ad un totale di 175,869,155.78 dracme, 24,282,694.28 dollari USA e 929,652.81 franchi francesi. Inoltre, i ricorrenti hanno chiesto gli interessi maturati sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno patrimoniale dalla data della violazione a quella della sentenza della Corte.

In subordine, i ricorrenti hanno chiesto, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma principale maggiorata di un tasso di interesse pari al 6% dal 10 novembre 1978 alla data della sentenza della Corte. Alla data fissata per l’udienza davanti alla Corte gli interessi maturati sulla somma principale ammontavano approssimativamente a 106.898.000 dracme, 14.790.000 dollari USA e 567.000 franchi francesi.

78. Da parte sua, il Governo ha affermato che i ricorrenti non avevano diritto ad alcun risarcimento ai termini dell’articolo 50 (art. 50) in ragione del fatto che questi potevano ottenere soddisfazione attraverso i rimedi nazionali disponibili. Anche a voler supporre che l’applicazione dell’articolo 12 della legge n. 1701/1987 avesse violato il diritto dei ricorrenti ad un processo equo, questa non ha inciso in alcun modo sulle loro pretese risarcitorie. L’annullamento del lodo non ha impedito loro di proseguire l’azione del 1978 o di intentarne una nuova.

In ogni caso, il lodo non ha fornito una base soddisfacente per valutare il quantum del risarcimento richiesto in quanto si era occupato erroneamente del merito della causa. L’azione per l’annullamento del lodo intentata dallo Stato si è fatta portatrice di una precisa critica alla sua equità.

Se, d’altra parte, la Corte ritenesse che vi è stata una violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 (P1-1), questa conclusione costituirebbe una sufficiente equa soddisfazione; in nessun caso tale soddisfazione dovrebbe superare un milione di dracme per il danno non patrimoniale.

Infine, il Governo ha contestato la richiesta dei ricorrenti relativamente agli interessi. A questo fine, potendo contare sulla normativa greca e sulla costante giurisprudenza, ha affermato che né la decisione n. 13910/1987 né il lodo potrebbero far scattare il pagamento degli interessi in quanto queste erano per natura dichiarative. Più specificamente, il riferimento all’interesse del 6% è comparso solo nella parte motiva del lodo (vedi, supra, paragrafo 13) e si è trattato di un mero obiter dictum completamente sbagliato. Il Tribunale arbitrale, per una buona ragione, non lo ha più menzionato nel dispositivo della sua decisione. Una tale pretesa non era stata avanzata innanzi a lui e dal momento che la questione era stata deferita ad arbitrato dallo Stato, gli arbitri non avrebbero potuto ordinare a quest’ultimo di corrispondere gli interessi.

79. Il delegato della Commissione, in primo luogo, ha sottolineato che l’articolo 50 (art. 50) esigeva un’equa soddisfazione e non necessariamente una soddisfazione completa. Inoltre, ha attirato l’attenzione sul fatto che le somme menzionate nel lodo non erano state sottoposte al vaglio dei tribunali nazionali. Questa ha invitato la Corte a sottoporre le somme richieste ad un accurato esame.

80. La Corte ribadisce che essa concede l’”equa soddisfazione” soltanto “se necessario”, senza essere vincolata, a tal riguardo, alle normative nazionali (vedi Sunday Times c. Regno Unito (n. 1), sentenza del 6 novembre 1980, serie A n. 38, p. 9, paragrafo 15).

81. Osserva che il dispositivo del lodo ha statuito che le pretese di Stran contro lo Stato non sono fondate per la misura eccedente i 116.273.442 dracme, 16.054.165 dollari USA e 614.627 franchi francesi. Avuto riguardo a quanto constatato al paragrafo 75, la Corte conclude che i ricorrenti hanno diritto al risarcimento di queste somme.

82. Per quanto riguarda gli interessi, la Corte ritiene che il Tribunale arbitrale non li abbia considerati quale elemento necessario per la composizione della controversia (vedi, supra, paragrafo 13); perciò non sono stati inclusi nel diritto al risarcimento riconosciuto nel dispositivo.

Tuttavia, l’adeguatezza del risarcimento verrebbe diminuita se dovesse essere corrisposto senza tenere conto delle diverse circostanze che ne possono ridurre il valore, come il fatto che sono passati dieci anni da quando il lodo è stato pronunciato.

83. La richiesta dei ricorrenti deve, dunque, trovare accoglimento parziale e ad essi deve essere corrisposto l’interesse semplice del 6% sulle soprammenzionate somme (vedi, supra, paragrafo 81) per il periodo che va dal 27 febbraio 1984 alla data della sentenza.

B. Spese e onorari

84. I ricorrenti non hanno avanzato alcuna pretesa rispetto alle spese sostenute nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione dopo l’entrata in vigore della legge n. 1701/1987.

D’altra parte, hanno chiesto il rimborso di spese e onorari sostenuti davanti agli organi della Convenzione nell’ammontare di £171,041 sterline, maggiorato dell’interesse dalla data della sentenza della Corte all’effettivo pagamento.

Una settimana dopo l’udienza del 19 aprile 1994, gli avvocati dei ricorrenti hanno presentato alla Corte una richiesta per un ulteriore somma pari a £34,709.05 sterline a titolo di costi supplementari sostenuti tra la data in cui la loro memoria è stata depositata e quella dell’udienza.

85. Il Governo ha manifestato dubbi circa la necessarietà e la ragionevolezza dei costi sostenuti. Ha affermato che era disposto a pagare 2.800.000 dracme.

86. Il delegato della Commissione non si è espresso su questo punto.

87. La Corte nota che conformemente alla regola 50 delle regole della Corte A le richieste devono essere formulate almeno un mese prima della data fissata per l’udienza. In casi recenti ha fatto un’applicazione rigida di questa regola (vedi Vendittelli c. Italia, decisione del 18 luglio 1994, serie A n. 293-A, p. 13, paragrafi 42-43).

Nel caso in esame, la Corte non trova alcuna traccia nella memoria dei ricorrenti o nel verbale d’udienza della richiesta supplementare o perfino dell’intenzione di presentare una tale richiesta dopo l’udienza. Perciò, la rigetta in quanto tardiva.

Facendo una stima in via equitativa e alla luce dei criteri che applica in questo campo, la Corte ritiene opportuno ridurre la somma richiesta inizialmente dai ricorrenti. Assegna loro £125,000 sterline, importo che non va maggiorato degli interessi.

 

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ

1. Respinge le eccezioni preliminari sollevate dal Governo;

2. Dichiara che l’articolo 6, paragrafo 1 (art. 6-1), della Convenzione è applicabile al caso di specie;

3. Dichiara che c’è stata una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1 (art. 6-1), della Convenzione con riferimento al diritto ad un processo equo;

4. Dichiara che c’è stata una violazione dell’articolo 6, paragrafo 1 (art. 6-1), della Convenzione con riferimento alla lunghezza della procedura;

5. Dichiara che c’è stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (P1-1);

6. Dichiara che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro il termine di tre mesi:

(a) per i danni patrimoniali: 116,273,442 (centosedici milioni duecentosettantatre mila quattrocentoquarantadue) dracme, 16,054,165 (sedici milioni cinquantaquattro mila centosessantacinque) dollari USA e 614,627 (seicentoquattordici mila seicentoventisette) franchi francesi, maggiorati di un tasso semplice di interesse pari a 6% dal 27 febbraio 1984 alla data della sentenza (vedi paragrafo 83 della sentenza);

(b) per spese e onorari sostenuti a Strasburgo: £125,000 (centoventicinque mila) sterline;

7. Respinge la richiesta di equa soddisfazione per il resto.

Fatto in inglese e in francese, e comunicato in pubblica udienza nell’edificio dei diritti dell’uomo a Strasburgo, il 9 dicembre 1994.

Rolv RYSSDAL

Presidente

Herbert PETZOLD

Cancelliere

Al caso è stato assegnato numero di ruolo 22/1993/417/496. Il primo numero rappresenta la collocazione del caso rispetto alla lista dei casi trasmessi alla Corte nel corso dell’anno di riferimento (secondo numero). Gli ultimi due numeri indicano la posizione occupata dal caso nella lista dei casi trasmessi alla Corte a partire dalla sua creazione e nella lista delle corrispondenti domande inviate alla Commissione.

 Le regole A si applicano a tutti i casi trasmessi alla Corte prima dell’entrata in vigore del Protocollo n. 9 (P9) e, a partire da quella data, solo ai casi aventi come parti Stati non soggetti all’applicazione del Protocollo n. 9 (P9). Queste regole coincidono con le regole entrate in vigore il 1° gennaio 1983 così come successivamente modificate a più riprese.

Nota del Cancelliere: Per ragioni di ordine pratico questo allegato comparirà solo nella versione stampata della sentenza (volume 301-B della Serie A delle pubblicazioni della Corte), ma una copia della relazione della Commissione sarà reperibile nella cancelleria.