© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Daniela Riga, funzionario linguistico. Revisione a cura della dott.ssa Martina Scantamburlo.

 

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

 

TERZA SEZIONE

 

 

 

 

 

CAUSA HANU c. ROMANIA

 

(Ricorso n. 10890/04)

 

 

 

 

 

SENTENZA

 

 

 

STRASBURGO

 

4 giugno 2013

 

 

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.


Nella causa Hanu c. Romania,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (terza sezione), riunita in una camera composta da:

 Josep Casadevall, presidente,
 Alvina Gyulumyan,
 Luis López Guerra,
 Nona Tsotsoria,
 Kristina Pardalos,
 Johannes Silvis,
 Valeriu Griţco, giudici,

e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 14 maggio 2013,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 10890/04) proposto contro la Romania con il quale un cittadino di tale Stato, il sig. Marius Hanu («il ricorrente»), ha adito la Corte il 6 gennaio 2004 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2. Il ricorrente è rappresentato dall’avvocato A. Hanu, del foro di Costanza. Il Governo rumeno («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, Răzvan-Horaţiu Radu e da Irina Cambrea del Ministero degli Affari Esteri.

3. Il ricorrente lamenta, in particolare, di non essere stato sottoposto a un procedimento penale equo in quanto i tribunali nazionali competenti per l’appello non hanno sentito direttamente le testimonianze, giungendo a decisioni completamente diverse sulla base delle stesse deposizioni.

4. Il 20 ottobre 2010 sono stati comunicati al Governo i motivi di ricorso. Come consentito dall’articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la camera si sarebbe pronunciata contestualmente sulla ricevibilità e sul merito della causa.

5. Visto che Corneliu Bîrsan, il giudice eletto per la Romania si è ritirato dalla causa (Articolo 28 del Regolamento della Corte), il Presidente della camera designa in sua vece Kristina Pardalos come giudice ad hoc (articolo 26 § 4 della Convenzione e articolo 29 § 1 del Regolamento della Corte).

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

6. Il ricorrente è nato nel 1973 e vive a Costanza.

7. Il 22 marzo 2000 venne avviato un procedimento penale nei confronti del ricorrente che esercitava la professione di ufficiale giudiziario. Venne accusato di corruzione, abuso di potere e di falsità sulla base di una denuncia presentata contro di lui da M.M. e G.A (di seguito «i querelanti»), due persone che egli aveva assistito in qualità di ufficiale giudiziario in procedimenti di esecuzione. M.M. asserì che il ricorrente le aveva chiesto del denaro offrendosi di intercedere a suo favore presso il giudice per l’esecuzione di un atto di proprietà, mentre G.A. affermò che il ricorrente gli aveva chiesto un certa somma di denaro per aiutarlo nella esecuzione di una sentenza.

8. Il 22 marzo 2000 venne organizzata una operazione di polizia nei confronti del ricorrente: vennero dati un registratore e del denaro contrassegnato con una sostanza fluorescente a M.M. che, insieme al cugino, avrebbe incontrato il ricorrente in un bar. Secondo il verbale dell’operazione, M.M. avrebbe voluto consegnare il denaro nelle mani del ricorrente, ma egli le fece segno di metterlo dentro a una valigetta. Mentre accadeva questo suo cugino non si trovava lì. Dopo che la busta contenente il denaro fu messa nella valigetta del ricorrente, arrivò la polizia. Il verbale dell’operazione riporta che non venne trovata alcuna sostanza fluorescente sulle mani del ricorrente, ma che nella sua valigetta venne rinvenuto il denaro.

9. Il ricorrente è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare dal 30 novembre 2001 al 27 dicembre 2001, data in cui è stato posto in libertà a seguito di una ordinanza del tribunale che rigettava una richiesta da parte del pubblico ministero di continuare ad applicare tale misura.

10. Il 3 dicembre 2001 il pubblico ministero assegnato alla Corte di Appello di Costanza («Corte di Appello») chiese il rinvio a giudizio del ricorrente per corruzione e abuso di potere. Le imputazioni formulate nei suoi confronti si basavano sulle deposizioni dei querelanti e di altri testimoni e sul verbale dell’operazione.

11. Il 24 settembre 2002 il Tribunale Distrettuale di Costanza assolse il ricorrente da tutte le imputazioni dopo aver sentito le deposizioni dei testimoni, dei querelanti e dello stesso ricorrente.

12. Nelle motivazioni della decisione, il tribunale osservò che le uniche testimonianze a carico erano le deposizioni dei querelanti e di altri testimoni, alcuni dei quali erano parenti dei querelanti che potevano solamente dichiarare quanto era stato riferito loro dagli stessi. Inoltre, nessuno dei testimoni aveva effettivamente visto il denaro passare nelle mani del ricorrente. In secondo luogo il tribunale osservò che non si faceva menzione in nessuna delle testimonianze sottoposte alla sua attenzione del registratore che era stato usato durante l’operazione di polizia. Ritenne, pertanto, che nessuna delle testimonianze costituisse la prova determinante per stabilire la colpevolezza del ricorrente.

13. Il pubblico ministero presentò appello. Nell’udienza del 10 gennaio 2003 dinanzi alla Corte di Appello, il pubblico ministero richiese la condanna del ricorrente, mentre il difensore del ricorrente chiese che l’appello venisse rigettato. Il ricorrente non rese la sua testimonianza dinanzi al tribunale, ma gli venne data l’opportunità di rivolgersi al tribunale alla fine dell’udienza, occasione nella quale egli protestò la sua innocenza. Non vennero sentiti testimoni e nessuna ulteriore deposizione venne presentata in questo grado del procedimento. Né il ricorrente né il suo avvocato presentarono delle osservazioni scritte.

14. In una decisione del 23 gennaio 2003, la Corte di Appello riformò l’assoluzione e ritenne il ricorrente colpevole di entrambe le imputazioni, condannandolo a tre anni di reclusione con sospensione della pena. Giunse alla conclusione che le deposizioni dei testimoni costituivano le prove che il ricorrente aveva commesso i reati imputati.

15. Il ricorrente presentò appello su una questione di diritto, asserendo, tra le altre cose, che il tribunale competente per l’appello non aveva sentito direttamente le testimonianze relative alle dichiarazioni sulle quali si era basato e non aveva preso in considerazione altre testimonianze della difesa; che il pubblico ministero aveva trattenuto le registrazioni dell’operazione dal fascicolo della causa anche se il ricorrente aveva chiesto che venissero sottoposte ai tribunali e lo stesso pubblico ministero aveva autorizzato la registrazione; e che nessuna delle testimonianze presentate costituiva una prova determinante del fatto che egli avesse commesso i reati imputati.

16. Il 27 giugno 2003 si tenne un’altra udienza dinanzi alla Suprema Corte di Giustizia («la Corte Suprema»). Il ricorrente non si presentò all’udienza, ma era presente il suo avvocato. Non venne sentito alcun testimone e non venne resa alcuna nuova testimonianza durante l’udienza. Quello stesso giorno il tribunale concluse il procedimento e fissò la data per la lettura pubblica della sua decisione finale.

17. Alla successiva udienza del 4 luglio 2003, la Corte Suprema rigettò definitivamente l’appello del ricorrente sulla questione di diritto. Giunse alla conclusione che la Corte di Appello avesse valutato correttamente le testimonianze e che le osservazioni del ricorrente non fossero comprovate da nessuna delle altre testimonianze rese. Evidenziava che, oltre che sulle deposizioni dei querelanti, la Corte di Appello si basava anche sulle deposizioni dei testimoni che sapevano che G.A. aveva tentato di procurarsi il denaro per pagare il ricorrente. Osservava, inoltre, che il fatto che non fosse stata rinvenuta alcuna sostanza fluorescente sulle mani del ricorrente fosse irrilevante, visto che era stato lui a chiedere il denaro che era stato trovato nella sua valigetta. Nessun riferimento veniva fatto alle osservazioni del ricorrente relative al registratore o al fatto che il tribunale competente per l’appello non avesse sentito direttamente i querelanti né i testimoni.

II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

18. Le disposizioni pertinenti del codice di procedura penale della Romania relative ai poteri dei tribunali competenti per l’appello, come in vigore all’epoca dei fatti, recitano quanto segue:

Articolo 378

«(1) Nel decidere l’appello, la corte esamina la decisione impugnata sulla base del fascicolo della causa e di ogni nuovo documento scritto ad esso allegato.

(2) Nel decidere l’appello, la corte può procede a una nuova valutazione della testimonianza nel fascicolo e può disporre che vengano rese le testimonianze che ritenga necessarie...»

Articolo 379

«Nel decidere l’appello la corte decide di:

...

(2) confermare l’appello e:

(a) annullare la decisione del tribunale di primo grado, pronunciare una nuova decisione e procedere ai sensi dell’articolo 345 e succ. alla sua sentenza sul merito... »

19.  Le disposizioni pertinenti del codice di procedura penale relative ai poteri dei tribunali competenti per l’appello sulle questioni di diritto, come in vigore all’epoca dei fatti nonché a seguito degli emendamenti introdotti nel settembre 2006, sono descritti nella causa Găitănaru c. Romania (n. 26082/05, §§ 17-18, 26 giugno 2012). In particolare, l’articolo 38515 del Codice, come in vigore all’epoca dei fatti, prevedeva che la Corte Suprema di Giustizia, nell’accogliere un appello su questioni di diritto, rinviasse la causa al tribunale di grado inferiore ove ritenesse necessario sentire le testimonianze della causa.

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

20. Il ricorrente lamenta che il procedimento penale nei suoi confronti non è stato equo in quanto i tribunali nazionali non hanno sentito direttamente le testimonianze e sono giunti a decisioni completamente diverse sulla base delle stesse testimonianze. Invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione che, per quanto di interesse, recita quanto segue:

 «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente da un tribunale ....il quale sia chiamato a pronunciarsi ....sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti...»

A. Sulla ricevibilità

21. Il Governo ha sollevato l’eccezione preliminare della non osservanza della regola dei sei mesi. Afferma che il ricorrente nella sua lettera iniziale alla Corte non ha lamentato alcuna iniquità nel procedimento penale a suo carico e che la prima volta che ha menzionato questo aspetto della sua doglianza era nella lettera indirizzata alla Corte il 24 febbraio 2010.

22. Il ricorrente ha contestato tale argomento. Ha fatto riferimento alla sua lettera iniziale e al modulo di domanda asserendo di aver lamentato ripetutamente l’iniquità del procedimento in quanto i tribunali nazionali non avevano considerato nessuna delle testimonianze in sua difesa.

23.  La Corte ribadisce di poter decidere autonomamente la qualificazione giuridica da dare ai fatti di causa e di non essere legata dalla qualificazione data ai fatti da un ricorrente o da un Governo (si veda Guerra e altri c. Italia, 19 febbraio 1998, § 44, Reports of Judgments and Decisions 1998I). Inoltre, un ricorso è qualificato giuridicamente dai fatti in esso esposti e non semplicemente dai fondamenti o argomenti giuridici su cui si basa (si veda Powell e Rayner c. Regno Unito, 21 febbraio 1990, § 29, Serie A n. 172).

24. Volgendosi ai fatti della presente causa, la Corte osserva che in una parte del modulo di ricorso, il ricorrente invoca l’articolo 6 § 1 asserendo che il procedimento contro di lui era stato iniquo e immotivatamente lungo. In un’altra parte del suo ricorso espone l’esatta natura della sua doglianza, richiedendo, tra le altre cose, che il procedimento nei suoi confronti sia dichiarato iniquo sulla base del fatto che tutte le testimonianze a suo favore sono state ignorate e che i tribunali nazionali hanno pronunciato diverse decisioni sulla base delle stesse testimonianze. Pertanto la Corte si ritiene soddisfatta del fatto che il ricorrente abbia illustrato dettagliatamente la presente doglianza nel suo modulo di ricorso.

25. Ne consegue che l’eccezione del Governo debba essere respinta.

26. La Corte osserva che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 (a) della Convenzione e rileva peraltro che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. È quindi opportuno dichiararlo ricevibile.

B. Sul merito

1. Le osservazioni delle parti

27. Il ricorrente afferma che il procedimento penale a suo carico non ha rispettato i requisiti del processo equo. Riferendosi alle cause Constantinescu c. Romania (n. 28871/95, CEDU 2000VIII) e Dănilă c. Romania (n. 53897/00, 8 marzo 2007), egli lamenta che la Corte di Appello non ha sentito né lui né i testimoni e che la condanna pronunciata nei suoi confronti si è basata sulle stesse testimonianze che avevano portato alla sua assoluzione da parte del tribunale di primo grado. Egli sostiene che, in qualità di tribunale di appello definitivo, la Corte Suprema avrebbe dovuto trattare con maggiore attenzione la sua causa e disporre che egli stesso e gli altri testimoni venissero sentiti ancora una volta.

28.  Inoltre, invocando il principio che le autorità giudiziarie devono svolgere un ruolo attivo (rolul activ al instanţei), il ricorrente ha sostenuto che i tribunali erano obbligati a sentire tutte le testimonianze necessarie alla causa anche se le parti non aveva espressamente richiesto che fossero esaminate testimonianze specifiche. In conclusione, egli afferma che il suo diritto a un equo processo sia stato violato.

29.  Il Governo sostiene che il caso in esame differisce dalla causa Constantinescu (sopra citata, § 55) in quanto il ricorrente è stato debitamente sentito dal Tribunale Distrettuale di Costanza, che agiva in qualità di tribunale di primo grado, e che la trascrizione della sua deposizione era stata allegata al fascicolo di causa. Il ricorrente non ha chiesto alla Corte di Appello che la testimonianza venisse sentita direttamente. Per di più, visto che la Corte Suprema si era pronunciata sull’appello del ricorrente su questioni di diritto, la sua competenza era stata limitata a tali questioni e non era stato possibile esaminare i fatti di causa.

30.  Inoltre, il Governo insiste sul fatto che né il ricorrente né il suo avvocato abbiano specificatamente richiesto che venissero sentite ulteriori testimonianze dal tribunale competente per l’appello. In considerazione di ciò evidenzia che la causa del ricorrente non rivela circostanze particolari che potrebbero aver richiesto ulteriori testimonianze da escutere di ufficio. In conclusione, il Governo afferma che non vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione nella causa di specie.

2.  Le osservazioni della Corte

31.  La Corte ribadisce che il modo in cui si applica l’articolo 6 ai procedimenti dinanzi ai tribunali competenti per l’appello dipende dalle particolari caratteristiche dei procedimenti interessati; è necessario prendere in considerazione il procedimento nel suo complesso nell’ambito dell’ordinamento giuridico e del ruolo che il tribunale competente per l’appello svolge al suo interno.

32.  La Corte ha ritenuto che laddove un tribunale competente per l’appello è chiamato a esaminare una causa sulle questioni di fatto e di diritto e a compiere una valutazione complessiva sulla colpevolezza o innocenza del ricorrente, non può, per il processo equo, determinare in modo corretto tali questioni senza una diretta valutazione delle testimonianze rese personalmente dall’imputato che dichiara di non aver commesso il fatto passibile di costituire reato (si vedano Ekbatani c. Svezia, 26 maggio 1988, § 32, Serie A n. 134, Constantinescu, sopra citata, § 55, e Lacadena Calero c. Spagna, n. 23002/07, § 36, 22 novembre 2011).

33.   L’articolo 6 della Convenzione non prevede alcuna regola sull’ammissibilità delle testimonianze o sul modo in cui debbano essere valutate. Questi aspetti costituiscono pertanto materie primarie che devono essere disciplinate dalle legislazioni nazionali e dai tribunali nazionali, e il compito della Corte è quello di verificare l’equità dei procedimenti interni, nel loro insieme, e dunque anche il modo in cui le testimonianze vengono valutate (García Ruiz c. Spagna [GC], n. 30544/96, § 28, CEDU 1999I). Inoltre, sebbene normalmente siano i tribunali nazionali a decidere se è necessario o consigliabile chiamare un testimone, circostanze eccezionali potrebbero spingere la Corte a concludere che non aver sentito una persona come testimone sia incompatibile con l’articolo 6 (Bricmont c. Belgio, 7 luglio 1989, § 89, Serie A n. 158).

34. Tornando al caso di specie, la Corte ritiene che non viene contestata l’assoluzione iniziale del ricorrente da parte del Tribunale Distrettuale ma la successiva condanna da parte della Corte di Appello e della Corte Suprema sebbene nessuna delle due corti avesse attivamente sentito direttamente la sua testimonianza o quella di altri. Benché la Corte di Appello abbia permesso al ricorrente di effettuare una dichiarazione alla fine dell’udienza, si osserva che la Corte ha già ritenuto che l’uso che si fa di tale opportunità non è sufficiente ai fini di cui all’articolo 6 della Convenzione (Constantinescu, sopra citata, § 58). Di conseguenza, al fine di determinare se vi sia stata una violazione dell’articolo 6, deve essere compiuto un esame del ruolo di questi due gradi di giudizio e della natura delle questioni sulle quali essi sono chiamati a pronunciarsi (si veda Popa e Tănăsescu c. Romania, n. 19946/04, § 47, 10 aprile 2012).

35. In primo luogo la Corte osserva che le disposizioni del codice di procedura penale in vigore nel periodo materiale dei fatti non richiedeva al tribunale competente per l’appello di pronunciarsi sul merito della causa, ma che essa nondimeno aveva la possibilità di farlo (paragrafo 18 supra). Nel caso di specie, la Corte di Appello si è avvalsa di tale facoltà e, basandosi unicamente sulle deposizioni che il ricorrente e i testimoni avevano reso dinanzi al Tribunale Distrettuale, ha annullato l’assoluzione del ricorrente. Le questioni che la Corte di Appello ha esaminato al fine di decidere se il ricorrente fosse colpevole erano di natura fattuale cosa che avrebbe giustificato un nuovo esame delle testimonianze soprattutto visto che era il primo tribunale a condannarlo.

36.  In secondo luogo, la procedura in vigore all’epoca dei fatti permetteva alla Corte Suprema di emettere una nuova sentenza sul merito anche se esaminava un appello su questioni di diritto. Nelle cause Popa e Tănăsescu (supra, § 48) e Găitănaru (supra, § 30), la Corte ha già avuto l’opportunità di esaminare l’ambito dei poteri della Corte Suprema e ha ritenuto che i procedimenti dinanzi ad essa fossero procedimenti completi, disciplinati dalle stesse norme di un processo sul merito, nel quale al tribunale fosse richiesto di esaminare sia i fatti di causa che le questioni di diritto. La Corte Suprema poteva decidere o di confermare l’assoluzione dei ricorrenti o di condannarli dopo aver compiuto un approfondito esame della questione della loro colpevolezza o innocenza. Se fosse emersa dalle circostanze della causa la necessità di sentire testimonianze direttamente, la Corte Suprema avrebbe potuto rinviare la causa a un tribunale di grado inferiore ai sensi di quanto previsto dalle norme del codice di procedura penale in vigore all’epoca dei fatti (paragrafo 19 supra).

37.  Nel caso di specie, la Corte Suprema non si è avvalsa di tali facoltà ma ha giudicato la causa sulla base delle testimonianze rese dinanzi al pubblico ministero e al Tribunale Distrettuale. Inoltre, le questioni che la Corte Suprema ha esaminato al fine di dichiarare il ricorrente colpevole erano di natura fattuale: la Corte Suprema ha dovuto stabilire se il ricorrente avesse richiesto denaro ai querelanti al fine di assisterli nei loro procedimenti di esecuzione (paragrafo 17 supra). Contrariamente a quanto asserito nelle osservazioni del Governo (paragrafo 29 supra), la Corte osserva che la Corte Suprema ha dato la sua interpretazione della situazione fattuale della causa. La sua decisione non è stata pertanto limitata alle questioni di diritto.

38. Inoltre, per quanto riguarda l’osservazione del Governo secondo la quale né il ricorrente né il suo avvocato avevano chiesto specificatamente ai tribunali interni di sentire il ricorrente o i testimoni, la Corte osserva che egli ha basato il suo appello sulla questione di diritto relativa alla mancata diretta escussione delle testimonianze e sul rifiuto del pubblico ministero di ammettere al fascicolo di causa la registrazione dell’operazione (paragrafo 15 supra). La Corte è dell’opinione che il ricorrente abbia dato ai tribunali interni sufficienti informazioni per giustificare un nuovo esame delle testimonianze, in particolare visto che era stato assolto dal Tribunale Distrettuale. In ogni caso, la Corte ribadisce che i tribunali interni hanno l’obbligo di adottare misure positive a tale fine, anche nel caso in cui il ricorrente non ne faccia richiesta (si vedano Dănilă c. Romania, n. 53897/00, § 41, 8 marzo 2007, e Găitănaru, sopra citata, § 34).

39. Risulta pertanto che quando hanno condannato il ricorrente né la Corte di Appello né la Corte Suprema si sono basate su alcuna nuova testimonianza. Al contrario, esse hanno basato le loro decisioni sulle deposizioni rese dal ricorrente e dai testimoni dinanzi al pubblico ministero e al Tribunale Distrettuale. Tuttavia, quest’ultimo, dopo aver sentito i testimoni di persona ha ritenuto che nessuna delle testimonianza costituisse la prova determinante per stabilire la colpevolezza del ricorrente e lo ha assolto (paragrafo 12 supra). Anche se il tribunale competente per l’appello poteva, in linea di principio, aver dato la sua propria interpretazione della testimonianza presentata dinanzi a esso, nel caso di specie il ricorrente è stato ritenuto colpevole sulla base delle deposizioni dei testimoni che erano state ritenute insufficienti dal Tribunale Distrettuale e che avevano motivato la sua assoluzione.

40.  In tali circostanze, il fatto che la Corte di Appello non abbia sentito le testimonianze di persona e il fatto che la Corte Suprema non abbia rimediato alla situazione rinviando il caso alla Corte di Appello per un nuovo esame delle testimonianze, sostanzialmente riduce il diritto di difesa del ricorrente (Destrehem c. Francia, n. 56651/00, § 45, 18 maggio 2004 e Găitănaru, sopra citata, § 32). La Corte ribadisce che secondo la propria giurisprudenza uno dei requisiti per un processo equo è che l’imputato abbia la possibilità di confrontarsi con i testimoni alla presenza di un giudice chiamato, alla fine, a decidere la causa, in quanto l’osservazione diretta da parte del giudice dell’atteggiamento e della credibilità di un determinato testimone può essere determinante per l’imputato (si vedano P.K. c. Finlandia (dec.), n. 37442/97, 9 luglio 2002; mutatis mutandis, Pitkänen c. Finlandia, n. 30508/96, §§ 62-65, 9 marzo 2004; e Milan c. Italia (dec.), n. 32219/02, 4 dicembre 2003).

41.  Le precedenti considerazioni sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che, nel caso di specie, i tribunali interni non hanno rispettato nel caso del ricorrente i requisiti per un processo equo.

42.  Visto che i requisiti non sono stati soddisfatti, la Corte ritiene che vi sia stata una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

II.  SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE

43. Infine, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione, di essere stato illecitamente arrestato il 30 novembre 2001 e di essere stato sottoposto alla custodia cautelare fino al 27 dicembre 2001. Inoltre, invocando l’articolo 6 § 1, afferma che i procedimenti a suo carico sono stati immotivatamente lunghi.

44.  Tuttavia, alla luce di tutto il materiale in suo possesso, e visto che le questioni lamentate rientrano nell’ambito della sua competenza, la Corte ritiene che esse non rivelino alcuna violazione dei diritti e delle libertà sancite nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Ne consegue che tali motivi di ricorso sono manifestamente infondati e devono essere respinti ai sensi dell’articolo 35 §§ 3 (a) e 4 della Convenzione.

III. SULLA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

45.  L’articolo 41 della Convenzione recita:

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

A.  Danni

46.  Il ricorrente chiede 150.000,00 euro (EUR) per i danni materiali e 100.000,00 EUR per i danni morali. Per quanto riguarda la richiesta di danni materiali, il ricorrente afferma che la sua condanna penale lo ha portato a perdere un lavoro molto remunerativo, e visto che la sua reputazione professionali ormai è stata compromessa può trovare solo lavori precari pagati miseramente. Per quanto riguarda la richiesta di danni morali, afferma di aver sofferto di depressione e di problemi di salute, di aver vissuto difficoltà familiari e di aver perso completamente la fiducia nel sistema giuridico.

47.  Il Governo sostiene che non vi sia una collegamento causale tra l’asserito danno materiale e la dedotta violazione della Convenzione. Per quanto riguarda la richiesta di danni morali, chiede alla Corte di pronunciarsi nel senso che lo stesso riconoscimento della violazione del diritto del ricorrente a un processo equo rappresenta di per sé una equa soddisfazione. In ogni caso afferma che il ricorrente ha richiesto un importo non effettivo, eccessivo e non dimostrato.

48.  La Corte osserva che nel caso di specie il riconoscimento di una equa soddisfazione può essere basato solo sul fatto che il ricorrente non ha beneficiato delle garanzie di cui all’articolo 6.

49. Pertanto, deliberando in via equitativa, ai sensi dell’articolo 41, riconosce al ricorrente l’importo di 3.000 EUR per il danno morale.

50. Inoltre, la Corte ribadisce che quando una persona, come nel caso di specie, è stata condannata in seguito a un procedimento interno nel quale non sono stati rispettati i requisiti dell’equo processo, la celebrazione di un nuovo processo o la riapertura del procedimento interno su richiesta della persona interessata costituiscono un modo adeguato per riparare alla violazione subita dal ricorrente (si vedano Gençel c. Turchia, n. 53431/99, § 27, 23 ottobre 2003, e Tahir Duran c. Turchia, n. 40997/98, § 23, 29 gennaio 2004). A tale proposito, osserva che l’articolo 4081 del codice di procedura penale della Romania prevede la possibilità della celebrazione di un nuovo processo o della riapertura di un procedimento interno laddove la Corte ha rilevato la violazione di diritti e libertà fondamentali del ricorrente (si veda Mircea c. Romania, n. 41250/02, § 98, 29 marzo 2007).

B.  Spese

51.  Il ricorrente ha anche chiesto 180 EUR di spese postali e spese sostenute per la presentazione del ricorso dinanzi alla Corte. Ha presentato copie di tre fatture emesse dalla DHL Romania, una delle quali riportava la data del 23 febbraio 2010 e le altre due del 7 aprile 2011.

52.  Il governo ha ammesso che alcune delle deduzioni del ricorrente sono state dimostrate ma ritiene che la data di una delle fatture, presumibilmente di quella datata 7 aprile 2011, sia scritta in modo illeggibile.

53.  Secondo la giurisprudenza della Corte un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. In riferimento ai documenti in suo possesso e ai criteri sopra citati la Corte ritiene ragionevole riconoscere al ricorrente l’importo di 180 EUR per il procedimento dinanzi alla Corte.

C.  Interessi moratori

54.  La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

 

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE ALL’UNANIMITÀ

1.  Dichiara il ricorso relativo all’equità del processo ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione ricevibile e il resto del ricorso irricevibile;

 

2.  Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;

 

3. Dichiara

(a)  che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertirsi nella valuta nazionale dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data della presente decisione:

(i)  EUR 3.000 (tremila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta, per i danni morali;

(ii)  EUR 180 (cento ottanta euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta, per le spese sostenute dal ricorrente;

(b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

 

4.  Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in inglese, poi comunicata per iscritto il 4 giugno 2013, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Santiago Quesada Josep Casadevall
 Cancelliere Presidente