© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalle dott.sse Rita Pucci e Martina Scantamburlo, funzionari linguistici, e da Rita Carnevali, assistente linguistico.

 

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

 

TERZA SEZIONE

 

 

 

 

CAUSA MARIA ATANASIU E ALTRI c. ROMANIA

 

(Ricorsi nn. 30767/05 e 33800/06)

 

 

 

 

 

SENTENZA

 

 

 

STRASBURGO

 

12 ottobre 2010

 

DEFINITIVA

 

12/01/2011

 

Questa sentenza è divenuta definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.


Nella causa Maria Atanasiu e altri c. Romania,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (terza sezione), riunita in una camera composta da:

 Josep Casadevall, presidente,
 Elisabet Fura,
 Corneliu Bîrsan,
 Alvina Gyulumyan,
 Egbert Myjer,
 Ineta Ziemele,
 Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’8 giugno e il 21 settembre 2010,

Rende la seguente sentenza, adottata in quest’ultima data:

PROCEDURA

1.  All’origine della causa vi sono due ricorsi (nn. 30767/05 e 33800/06) proposti contro la Romania con i quali tre cittadine di questo Stato («le ricorrenti»), sigg.re Maria Atanasiu e Ileana Iuliana Poenaru (ricorso n 30767/05) e Ileana Florica Solon (ricorso n 33800/06), hanno adito la Corte rispettivamente l’11 agosto 2005 (ricorso n. 30767/05) e il 4 agosto 2006 (ricorso n. 33800/06) in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2.  Le sigg.re Atanasiu e Poenaru sono rappresentate dagli avvocati C.-L. Popescu e C.-R. Popescu, del foro di Bucarest. La sig.ra Solon è rappresentata dagli avvocati R.A. Niculescu-Gorpin e M. Niculescu-Gorpin, del foro di Bucarest. Il governo rumeno («il Governo») è rappresentato dal suo agente, Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero degli Affari esteri.

3.  I ricorsi sono stati comunicati al Governo il 26 maggio 2006 (ricorso n. 30767/05) e il 27 novembre 2008 (ricorso n. 33800/06). Le ricorrenti e il Governo hanno depositato delle osservazioni scritte (articolo 59 § 1 del regolamento). Ciascuna delle parti ha presentato commenti scritti sulle osservazioni dell’altra parte. Sono state ricevute le osservazioni dall’Asociaţia pentru Proprietatea Privată e dall’associazione ResRo Interessenvertretung Restitution in Rumänien, autorizzate dal presidente a intervenire nella procedura scritta (articoli 36 § 2 della Convenzione e 44 § 3 del regolamento).

4.  L’8 giugno 2010 si è svolta una udienza pubblica nel Palazzo dei diritti dell’uomo a Strasburgo (articolo 59 § 3 del regolamento).

Sono comparsi:

  per il Governo
 R.-H. Radu, agente,
 I. Cambrea,
 A.-M. Valica,
 D. Dumitrache, consiglieri;

  per i ricorrenti
 C.-L. Popescu,
 C.-R. Popescu,
 R-A. Niculescu-Gorpin,
 M. Niculescu-Gorpin, avvocati.

 

5.  La Corte ha sentito le dichiarazioni degli avvocati C.L. Popescu, R.A. Niculescu-Gorpin e M. Niculescu-Gorpin per le ricorrenti, e dell’agente R.-H. Radu per il Governo. All’udienza era presente anche la ricorrente Ileana Iuliana Poenaru.

IN FATTO

I.  LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

6.  Le prime due ricorrenti, sigg.re Maria Atanasiu e Ileana Iuliana Poenaru, sono nate rispettivamente nel 1912 e nel 1937 e risiedono a Bucarest. La terza ricorrente, sig.ra Ileana Florica Solon, è nata nel 1935 e risiede a Bucarest.

A.  Il contesto generale

7.  Dopo l’instaurazione del regime comunista in Romania nel 1947, lo Stato nazionalizzò su larga scala immobili e terreni agricoli.

8.  Uno dei decreti di nazionalizzazione applicati in materia di immobili fu il decreto n. 92/1950, in virtù del quale gli immobili che appartenevano a industriali, grandi proprietari terrieri, banchieri e grandi commercianti furono nazionalizzati. Benché questo decreto non riguardasse gli immobili degli operai, degli impiegati, degli intellettuali e dei pensionati, furono ugualmente nazionalizzati numerosi immobili appartenenti a queste categorie sociali. Tra il 1949 e il 1962, quasi tutti i terreni agricoli furono trasferiti nel patrimonio delle cooperative agricole.

9.  Dopo la caduta del regime comunista, lo Stato adottò una serie di leggi al fine di porre rimedio alle violazioni del diritto di proprietà provocate da questo regime.

10.  Le leggi nn. 112/1995 e 10/2001 sancirono il principio della restituzione degli immobili nazionalizzati e dell’indennizzo nel caso in cui non fosse più possibile la loro restituzione. La legge n. 112/1995 stabilì il limite massimo dell’indennizzo, ma la legge n. 10/2001 lo soppresse.

11.  Per quanto riguarda i terreni agricoli, le leggi nn. 18/1991, 169/1997 e 1/2000 aumentarono successivamente la superficie dei terreni che potevano essere restituiti. Quest’ultima legge stabilì il diritto a un indennizzo per i terreni la cui restituzione non era più possibile.

12.  La legge n. 247/2005 unificò le procedure amministrative per la restituzione dei beni oggetto delle leggi sopra citate.

13.  Secondo un conteggio parziale eseguito dal Governo, sono state registrate più di due milioni di domande presentate in virtù delle leggi in materia di riparazione, e la somma stimata per finanziare gli indennizzi previsti da queste leggi ammonta a 21 miliardi di euro

B.  Circostanze specifiche dei presenti ricorsi

1.  Fatti relativi al ricorso n. 30767/05 proposto dalle sigg.re Maria Atanasiu e Ileana Iuliana Poenaru

14.  Nel 1950, in virtù del decreto n. 92, lo Stato nazionalizzò parecchi immobili appartenenti al sig. Atanasiu, marito della prima ricorrente e padre della seconda. Uno di questi immobili è situato al n. 189 di via Calea Dorobanţilor a Bucarest.

a)  Le pratiche per ottenere la restituzione dell’immobile situato in via Calea Dorobanţilor

15.  Il 15 maggio 1996, basandosi sulle disposizioni della legge n. 112/1995, il sig. Atanasiu chiese alla commissione locale incaricata dell’applicazione di questa legge la restituzione dell’immobile, senza ottenere alcuna risposta. Il 25 ottobre 1996 il sig. Atanasiu decedette e le ricorrenti furono riconosciute le sue uniche eredi.

16.  Con alcuni contratti conclusi in virtù della legge n. 112/1995, l’impresa che aveva la gestione dell’immobile vendette ai locatari i nove appartamenti situati nell’immobile

17.  Con un’azione avviata il 15 novembre 1999 le ricorrenti chiesero dinanzi ai giudici nazionali la restituzione dell’immobile. Esse invocavano le disposizioni di diritto comune riguardanti il rispetto del diritto di proprietà e sostenevano che la nazionalizzazione nei confronti del sig. Atanasiu era stata illegale. Successivamente, basandosi su una lettera del comune di Bucarest nella quale si affermava che tre appartamenti non erano stati venduti, le ricorrenti limitarono la loro richiesta a questa parte dell’immobile.

18.  Con sentenza del 24 marzo 2000, il tribunale di primo grado di Bucarest accolse l’azione e dispose la restituzione della parte sopra citata dell’immobile ritenendo che quest’ultimo fosse stato nazionalizzato illegalmente dal momento che il sig. Atanasiu non faceva parte delle categorie sociali interessate dal decreto di nazionalizzazione e che, di conseguenza, lo Stato non poteva avvalersi di un titolo di proprietà valido. A seguito di appello e poi di ricorso da parte del comune, questa sentenza fu confermata e divenne definitiva.

19.  Con azioni giudiziarie separate, le ricorrenti chiesero la restituzione degli altri appartamenti. In totale esse ottennero cinque decisioni definitive, ossia le sentenze della corte d’appello di Bucarest del 1o giugno 2001, 19 maggio 2004, 1  maggio 2005, 5 maggio 2005 e 30 ottobre 2007, che ingiungevano agli acquirenti e alle autorità locali di restituire loro sette appartamenti. Per un altro appartamento esse beneficiano di una decisione, ancora appellabile, resa il 30 novembre 2009 dal tribunale dipartimentale di Bucarest che condannò le autorità locali a versare loro un indennizzo. L’ultimo appartamento dell’immobile è oggetto del presente ricorso. Ciascuna delle decisioni sopra menzionate era fondata sulla constatazione di illegalità della nazionalizzazione dell’immobile.

b)  Le pratiche previste dal diritto comune volte alla restituzione dell’appartamento n. 1

20.  Il 6 aprile 2001 le ricorrenti ardirono il tribunale dipartimentale di Bucarest con un’azione di rivendicazione dell’appartamento n. 1 diretta contro la città di Bucarest, l’impresa che gestiva l’immobile e i coniugi G. che avevano acquistato l’appartamento. Chiesero anche l’annullamento del contratto di vendita concluso il 19 dicembre 1996.

21.  Con sentenza del 4 giugno 2002, il tribunale accolse l’azione, constatò la nullità della vendita e condannò le parti convenute a restituire l’appartamento alle ricorrenti. Il tribunale concluse che la nazionalizzazione dell’immobile era stata illegale e che il contratto di vendita non era valido.

22.  Con sentenza del 14 novembre 2002 la corte d’appello di Bucarest accolse gli appelli proposti dalla città e dai coniugi G. Respinse quindi l’azione delle ricorrenti ritenendo che la nazionalizzazione era stata legale e che il contratto di vendita era valido dal momento che aveva rispettato le condizioni imposte dalla legge n. 112/1995. Le ricorrenti presentarono ricorso.

23.  Con sentenza definitiva dell’11 marzo 2005 l’Alta Corte di cassazione e di giustizia trattenne il ricorso per l’esame, ma respinse gli argomenti delle ricorrenti dichiarando la loro azione inammissibile. Considerò che le ricorrenti avevano introdotto la loro azione dopo la data di entrata in vigore della legge n. 10/2001 (paragrafi 25-27 supra) e che da questa data esse potevano chiedere la restituzione dell’appartamento in contestazione soltanto alle condizioni e secondo la procedura imposte dalla legge n. 10/2001.

24.  Per quanto riguarda la richiesta di annullamento del contratto di vendita, l’Alta Corte confermò la motivazione della corte d’appello, ma ritenne che a causa del rigetto del motivo principale relativo alla restituzione dell’appartamento la richiesta fosse ugualmente inammissibile.

c)  Le pratiche eseguite in virtù della legge n. 10/2001 volte alla restituzione dell’appartamento n. 1

25.  Il 9 agosto 2001, invocando le disposizioni della legge n. 10/2001, le ricorrenti chiesero al comune di Bucarest la restituzione di tutto l’immobile situato in via Calea Dorobanţilor.

26.  Non avendo ottenuto risposta entro il termine di legge di sessanta giorni, il 26 luglio 2002 avviarono un’azione contro il comune. Con sentenza del 10 novembre 2003, la corte d’appello di Bucarest accolse l’azione e condannò il comune a emettere una decisione sulla domanda delle ricorrenti. Su ricorso proposto dal comune, l’Alta Corte di cassazione e di giustizia scartò l’argomento di quest’ultimo secondo il quale il ritardo era dovuto alla condotta delle ricorrenti che avevano omesso di completare il loro fascicolo. Con sentenza definitiva del 18 aprile 2005, essa confermò la condanna del comune e concluse che non poteva essere attribuita alle ricorrenti alcuna omissione di natura tale da giustificare questo ritardo.

27.  In una lettera del 23 marzo 2010 indirizzata all’agente del governo rumeno, il comune indicò che l’esame della domanda era sospeso nell’attesa della documentazione mancante.

2.  Fatti riguardanti il ricorso n. 33800/06 proposto dalla sig.ra Ileana Florica Solon

28.  Nel 1950 fu nazionalizzato un terreno appartenente ai genitori della ricorrente e situato a Craiova. Successivamente, una parte del terreno fu adibita a giardino botanico e destinata all’Università di Craiova, istituto pubblico di insegnamento superiore.

29.  Il 28 giugno 2001, basandosi sulla legge n. 10/2001, la ricorrente chiese all’Università di Craiova di essere indennizzata per la nazionalizzazione del terreno. Essa segnalò che il giardino botanico dell’Università copriva 1.950 m2 della superficie totale di 2.140 m2 del terreno in questione.

30.  Con decisione n. 600/A/2001 del 10 luglio 2001, l’Università di Craiova rigettò la richiesta della ricorrente in quanto il suo bilancio non disponeva di crediti che potessero essere destinati a questo tipo di risarcimento. Essa inoltrò la richiesta della ricorrente alla prefettura del dipartimento di Dolj.

a)  L’azione giudiziaria avviata dalla ricorrente

31.  Il 18 luglio 2001 la ricorrente citò l’Università di Craiova chiedendo di essere indennizzata per il terreno di 2.140 m2 il cui valore da lei stimato era 70 dollari americani (USD) al metro quadrato.

32.  Su richiesta dell’Università, il tribunale di Dolj dispose, con sentenza interlocutoria del 5 dicembre 2002, che lo Stato, rappresentato dal ministero delle Finanze, fosse anch’esso chiamato nella procedura in quanto parte convenuta.

33.  Con sentenza del 13 febbraio 2003 il tribunale dipartimentale respinse le richieste della ricorrente, ritenendole premature, in quanto l’interessata avrebbe dovuto attendere che la prefettura decidesse sulla sua richiesta di indennizzo. Ritenne tuttavia che la ricorrente avesse provato l’esistenza del diritto di proprietà in capo ai suoi genitori e l’illegittimità della nazionalizzazione.

34.  La ricorrente interpose appello avverso questa sentenza.

35.  Il 21 novembre 2003 la corte d’appello di Craiova accolse l’appello della ricorrente, annullò la sentenza emessa in primo grado e annullò la decisione n. 600/A/2001. Essa si basava su una lettera del 13 novembre 2003 inviata dall’Università di Craiova alla prefettura del dipartimento di Dolj con la quale la prima indicava di essere d’accordo nel riconoscere un indennizzo alla ricorrente. Nel dispositivo della sua decisione, la corte d’appello valutò che il risarcimento dovuto alla ricorrente era di 70 USD al metro quadrato, conformemente all’accordo concluso dalle parti durante la procedura. Nei considerando della sua decisione indicò anche che la ricorrente avrebbe dovuto beneficiare di questa riparazione una volta adottata la legge speciale che avrebbe dovuto disciplinare le modalità, le somme e la procedura di indennizzo.

36.  Sia la ricorrente che l’Università di Craiova e il ministero delle Finanze presentarono dei ricorsi avverso questa decisione in quanto non era stato concluso alcun accordo tra le parti. La ricorrente sosteneva anche che la decisione impugnata non indicava quale delle due parti convenute - l’Università o lo stato rumeno - fosse debitrice dell’obbligazione di pagamento.

37.  Con sentenza definitiva del 30 marzo 2006, l’Alta Corte di cassazione e di giustizia respinse i ricorsi e confermò la decisione della corte d’appello di Craiova del 21 novembre 2003 ritenendo che, in virtù dell’articolo 24 della legge n. 10/2001, l’Università che utilizzava il terreno rivendicato dalla ricorrente avesse l’obbligo, nel caso in cui la restituzione del terreno non potesse essere effettuata, di presentare un’offerta di indennizzo corrispondente al valore dell’immobile e di comunicare la sua decisione alla prefettura del dipartimento di Dolj.

38.  L’Alta Corte osservò poi che, nel corso della procedura, l’Università di Craiova aveva presentato la lettera del 13 novembre 2003 con la quale quest’ultima aveva informato la prefettura del dipartimento di Dolj che acconsentiva al riconoscimento di un indennizzo alla ricorrente a concorrenza dell’importo da questa richiesto. Ritenne che, per il suo contenuto, tale comunicazione rappresentasse un’offerta formulata conformemente agli articoli 24 e 36 della legge n. 10/2001, offerta che peraltro la ricorrente aveva accettato. Secondo l’Alta Corte, una tale offerta da parte dell’Università equivaleva ad una acquiescenza della parte convenuta alle richieste della ricorrente. Pertanto, la corte d’appello si era limitata a constatare il fatto che l’Università, nel corso della procedura, aveva preso delle misure al fine di rispettare i suoi obblighi derivanti dalla legge.

39.  L’Alta Corte precisò anche che non era stato stabilito alcun obbligo concreto a carico dello Stato rumeno, parte nella procedura, in quanto il riconoscimento effettivo di una riparazione per una data somma doveva avvenire secondo la procedura speciale disciplinata dalla legge n. 247/2005.

b)  Il seguito amministrativo della procedura giudiziaria

40.  Con decisione del 27 gennaio 2006, l’università di Craiova propose alla prefettura di Dolj di riconoscere alla ricorrente, per il terreno di 2.140 m2, l’indennizzo stabilito dalla corte d’appello di Craiova con la decisione del 21 novembre 2003. La decisione era fondata sulla legge n. 10/2001.

41.  L’Università di Craiova, invitata, con lettera del 24 dicembre 2008 dall’Autorità nazionale per la restituzione delle proprietà («l’ANRP»), a prendere una decisione basata sulla legge n. 247/2005, propose alla prefettura di Dolj di riconoscere alla ricorrente l’indennizzo in questione. Essa precisò che il fascicolo doveva essere trasmesso alla Commissione centrale per l’indennizzo (Comisia centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, «la Commissione centrale»).

42.  La Commissione centrale non ha informato la ricorrente del seguito riservato a questa decisione. Ad oggi, non è stata versato alcun indennizzo all’interessata.

43.  All’udienza dell’8 giugno 2010, il Governo ha indicato che la domanda della ricorrente sarebbe stata trattata con priorità.

II.  IL DIRITTO E LA PRASSI PERTINENTI

A.  Sintesi delle principali disposizioni legislative riguardanti la restituzione dei beni nazionalizzati prima del 1989 o il relativo indennizzo.

44.  Le principali disposizioni legislative in materia sono state descritte nelle sentenze Brumărescu c. Romania [GC], n. 28342/95, §§ 34-35, CEDU 1999VII; Străin e altri c. Romania, n. 57001/00, § 19, CEDU 2005VII; Păduraru c. Romania, n. 63252/00, §§ 23-53, CEDU 2005XII (estratti); Viaşu c. Romania, n. 75951/01, §§ 30-49, 9 dicembre 2008; Faimblat c. Romania, n. 23066/02, §§ 16-17, 13 gennaio 2009; Katz c. Romania, n. 29739/03, § 11, 20 gennaio 2009; Tudor Tudor c. Romania, n. 21911/03, § 21, 24 marzo 2009, e Matieş c. Romania, n. 13202/03, §§ 13-17, 8 giugno 2010. Esse possono essere riassunte come segue.

1.  Quadro generale

45.  La legge n. 18 del 19 febbraio 1991 sui beni fondiari riconobbe ai vecchi proprietari e ai loro eredi il diritto alla restituzione parziale dei terreni agricoli. La modifica più importante di questa legge fu introdotta dalla legge n. 1 dell’11 gennaio 2000 che elevò il diritto alla restituzione a 50 ettari a persona per le terre coltivabili e a 100 ettari a persona per i pascoli. In mancanza della restituzione, i beneficiari avevano diritto a un indennizzo.

46.  Trattandosi degli immobili nazionalizzati, in assenza di una legislazione speciale che definisse il regime giuridico di questi beni, i tribunali si ritennero in un primo tempo competenti a esaminare la questione della legalità degli atti relativi alla nazionalizzazione e ad ordinare, nel caso fosse constatata la illegalità, la restituzione dei beni in questione.

47.  L’entrata in vigore della legge n. 112 del 25 novembre 1995 che precisava la situazione giuridica di alcuni beni immobili ad uso abitativo autorizzò la vendita di questi immobili ai locatari. La loro restituzione ai vecchi proprietari o ai loro eredi era possibile soltanto se essi vi abitavano in qualità di locatari o se gli alloggi erano liberi. In mancanza della restituzione, i vecchi proprietari potevano chiedere un indennizzo di cui era stato stabilito il limite massimo.

48.  Per quanto riguarda gli immobili e i terreni che erano appartenuti alle organizzazioni delle minoranze nazionali e agli istituti confessionali, le ordinanze d’urgenza del governo nn. 83 dell’8 giugno 1999 e 94 del 29 giugno 2000 prevedevano la loro restituzione o, in mancanza, il riconoscimento di una riparazione.

49.  La legge n. 10 dell’8 febbraio 2001 sul regime giuridico degli immobili nazionalizzati abusivamente sancì il principio della restituzione degli immobili interessati. Nel caso in cui la restituzione non fosse più possibile, i vecchi proprietari o i loro eredi potevano chiedere una riparazione di cui non era previsto un limite massimo.

50.  La legge n. 1 del 30 gennaio 2009 dispose che gli immobili venduti in virtù della legge n. 112/1995 non potevano più essere oggetto di una restituzione, ma unicamente di altre misure risarcitorie. La scelta tra l’azione di rivendicazione e la procedura speciale di restituzione prevista dalla legge n. 10/2001 è stata soppressa in favore di quest’ultima procedura.

51.  Oltre a prevedere un risarcimento per i beni oggetto delle disposizioni legislative sopra citate, lo Stato si impegna a indennizzare i vecchi proprietari o i loro eredi che hanno perduto immobili, terreni o hanno dovuto abbandonare i loro raccolti su certi territori a seguito dei cambiamenti di frontiere prima e durante la Seconda Guerra mondiale. Prevista dalle leggi nn. 9/1998, 290/2003 e 393/2006 e coordinata dall’ANRP, la procedura amministrativa di indennizzo per questi beni è diversa da quella prevista per i beni immobili nazionalizzati, e i fondi necessari provengono dal bilancio dello Stato

2.  Procedura prevista dalla legge n. 247/2005 per fissare gli importi degli indennizzi

52.  La legge n. 247/2005 sulla riforma della giustizia e della proprietà, tuttora in vigore, ha modificato in maniera sostanziale le precedenti leggi in materia di indennizzo stabilendo in particolare una procedura amministrativa unificata per le domande riguardanti i beni interessati dalle leggi nn. 1/2000 e 10/2000 e dalle ordinanze d’urgenza del governo nn. 83/1999 e 94/2000.

53.  Tale legge prevede che, in mancanza di restituzione, i beneficiari delle misure riparatorie possano scegliere tra la compensazione del loro credito con beni e servizi e il versamento di un indennizzo calcolato secondo «la prassi e gli standard interni e internazionali in materia di indennizzo per gli immobili e le case acquisiti abusivamente dallo Stato».

54.  Il ruolo principale nell’attuazione di questa legge fu affidato a due strutture di nuova creazione: la Commissione centrale di compensazione (Comisia centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor, «la Commissione centrale») e l’Autorità nazionale per la restituzione delle proprietà (Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, l’«ANRP»).

55.  Furono accordati i nuovi termini per la presentazione delle domande di restituzione o di indennizzo, ossia sessanta giorni per i terreni agricoli e sei mesi per i beni immobili che erano appartenuti agli istituti confessionali e alle organizzazioni delle minoranze nazionali.

56.  Le decisioni delle autorità locali che concedono o propongono degli indennizzi devono essere oggetto di un controllo di legalità da parte del prefetto, che è incaricato di trasmetterle in seguito alla Commissione centrale.

57.  Le disposizioni che disciplinano il controllo di legalità furono precisate dal decreto governativo n. 128 del 6 febbraio 2008. Secondo queste disposizioni, il prefetto, se ritiene che la decisione del sindaco o delle altre autorità amministrative locali sia illegittima, può contestarla per via amministrativa entro il termine di un anno a decorrere dalla data della decisione.

58.  Ricevuto il fascicolo, la Commissione centrale deve verificare la legittimità del rifiuto di restituire il bene immobile e poi trasmettere il fascicolo a «periti accreditati» affinché questi ultimi stabiliscano l’importo dell’indennizzo. Sulla base della relazione di valutazione, la Commissione centrale rilascia un «titolo al risarcimento o rinvia il fascicolo alle autorità locali per il riesame.

59.  La legge n. 247/2005 non fissa i termini né l’ordine in cui la Commissione centrale deve trattare i fascicoli. Il 28 febbraio 2006 la Commissione centrale decise che i fascicoli sarebbero stati trattati secondo un ordine aleatorio. Il 16 settembre del 2008, ritornò sulla sua decisione e decise di trattare i fascicoli secondo l’ordine della loro registrazione.

3.  Meccanismo attuato dalla legge n. 247/2005 per il pagamento degli indennizzi

60.  Ai fini del pagamento degli indennizzi fissati dalla Commissione centrale fu creato un fondo di investimento collettivo di valori mobiliari chiamato fondo Proprietatea. Il suo capitale è costituito per la maggior parte dagli attivi dello Stato in varie imprese.

61.  La legge n. 247/2005 precisò che il fondo Proprietatea avrebbe dovuto prendere, entro trenta giorni a decorrere dalla sua istituzione, le misure necessarie per quotare le sue azioni in borsa, affinché i beneficiari delle decisioni di indennizzo emesse in virtù delle leggi in materia di restituzione potessero vendere le loro azioni e riscuoterne il prezzo in qualsiasi momento.

62.  Dopo il mese di luglio 2005, la legge n. 247/2005 è stata modificata più volte per quanto riguarda il funzionamento e il finanziamento del fondo Proprietatea e per quanto riguarda le modalità di calcolo e le procedure di attribuzione degli indennizzi.

63.  Il 28 giugno 2007 il governo adottò l’ordinanza d’urgenza n. 81/2007, che modificò l’organizzazione e il funzionamento del fondo Proprietatea. Tra altre misure, questa ordinanza, confermata dalla legge n. 142 del 12 luglio 2010, accorda ai beneficiari di titoli del fondo Proprietatea la possibilità di percepire in contanti una parte della somma.

64.  Secondo il decreto governativo n. 128 del 6 febbraio 2008 riguardante l’esecuzione dell’ordinanza n. 81/2007, dopo l’emissione del «titolo di indennizzo» (titlu de despagubire) da parte della Commissione centrale, l’interessato può scegliere se ricevere una parte della somma in contanti (non superiore a 500.000 lei rumeni (RON)) e il resto in azioni, o ricevere tutta la somma in azioni. Questa scelta deve essere fatta presso l’ANRP che deve sostituire il «titolo di indennizzo» con un «titolo di pagamento» (titlu de plata) corrispondente all’importo della somma da pagare in contanti e un «titolo di conversione» (titlu de conversie) corrispondente al resto della somma da convertire in azioni del fondo Proprietatea.

65.  Questa scelta può essere effettuata entro tre anni dall’emissione del «titolo di indennizzo» da parte della Commissione centrale. Le domande di opzione devono essere esaminate in ordine cronologico, ma a tale scopo non è espressamente previsto alcun termine.

66.  Il pagamento delle somme in contanti inferiori o pari a 250.000 RON deve essere effettuato entro un anno dalla data dell’emissione del titolo di pagamento e entro due anni per quanto riguarda le somme comprese tra i 250.000 e i 500.000 RON.

67.  Con l’ordinanza di urgenza del Governo n. 62 del 30 giugno 2010, il pagamento delle somme in contanti è stato sospeso per un periodo di due anni allo scopo di mantenere l’equilibrio di bilancio. Durante questo periodo, i «titoli di indennizzo» possono essere convertiti soltanto in azioni del fondo Proprietatea.

B.  Sintesi della prassi giudiziaria interna pertinente

1.  La posizione della Corte costituzionale

68.  Su richiesta di alcuni parlamentari, la Corte costituzionale, nell’ambito del controllo di costituzionalità preventivo alla loro entrata in vigore, esaminò la conformità costituzionale delle leggi nn. 112/1995, 1/2000, 10/2001 e 247/2005. Con decisioni emesse il 19 luglio 1995, 27 dicembre 1999, 7 febbraio 2001 e 6 giugno 2005, essa giudicò queste leggi conformi alla Costituzione, ad eccezione delle disposizioni della legge n. 112/1995 che confermavano il diritto di proprietà dello Stato sugli immobili trasferiti senza titolo nel suo patrimonio e che subordinavano il riconoscimento di misure riparatorie alla prova che il richiedente avesse la sua residenza stabile in Romania.

69.  Nell’ambito del controllo di costituzionalità successivo alla loro entrata in vigore, la Corte costituzionale fu chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla costituzionalità di alcune delle loro disposizioni. Essa rigettò un grandissimo numero di eccezioni di incostituzionalità sollevate dinanzi ai giudici interni e confermò la costituzionalità di queste leggi.

70.  Con la sua decisione n. 830 dell’8 luglio 2008, la Corte costituzionale decise che tutte le persone che avevano presentato entro i termini di legge una domanda ai sensi della legge n. 10/2001 potevano aspirare alle misure di riparazione e in particolare alla restituzione dei loro beni nel caso in cui la nazionalizzazione fosse stata illegale.

2.  La giurisprudenza delle corti e dei tribunali nazionali fra cui l’Alta Corte di cassazione e di giustizia.

71.  Dopo l’entrata in vigore della legge n. 112/1995, la prassi dei tribunali nazionali ha sofferto per la mancanza di un quadro legislativo stabile. La giurisprudenza ha fornito parecchie interpretazioni su nozioni quali «titolo di proprietà» dello Stato, «buona fede» dell’acquirente, «apparenza in diritto», nonché sui rapporti tra azione di rivendicazione e procedure di restituzione previste dalle leggi speciali (si veda, Păduraru, sopra citata, § 96).

72.  Per quanto riguarda la posizione dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia in merito alla competenza dei tribunali nazionali a decidere sulle istanze di restituzione di beni nazionalizzati in caso di mancata risposta delle autorità amministrative alle notifiche inviate in virtù della legge n. 10/2001, l’Assemblea plenaria, decidendo su un ricorso nell’interesse della legge, ha deciso, con la sentenza n. 20 del 19 marzo 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2007, che i tribunali nazionali erano competenti a decidere sul merito delle istanze e a ordinare, se necessario, la restituzione dei beni o il riconoscimento degli indennizzi previsti dalla legge.

73.  Con due sentenze nn. 53 e 33 del 4 giugno 2007 e 9 giugno 2008, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale il 13 novembre 2007 e il 23 febbraio 2009, le sezioni unite dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, statuendo anche su due ricorsi nell’interesse della legge, ha deciso che dopo l’entrata in vigore della legge n. 10/2001, le azioni di rivendicazione dei beni espropriati o nazionalizzati prima del 1989, presentate parallelamente alla procedura di restituzione disciplinata dalla legge n. 10/2001, erano inammissibili. Tuttavia, a titolo di eccezione, l’Alta Corte ha ritenuto che la persona che possedeva un «bene», ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, poteva avviare un’azione di rivendicazione a condizione di non ledere i diritti di proprietà acquisiti dai terzi di buona fede.

74.  Con la sentenza n. 52 del 4 giugno 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 22 aprile 2008, le sezioni unite dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia, decidendo anche su un ricorso nell’interesse della legge, ha ritenuto che la procedura amministrativa prevista dalla legge n. 247/2005 non si applicasse alle richieste di restituzione o di indennizzo già esaminate dalle autorità amministrative locali in virtù delle disposizioni della legge n. 10/2001.

75.  Per quanto riguarda le decisioni delle autorità amministrative locali che accoglievano una richiesta di restituzione o di indennizzo in virtù della legge n. 10/2001, l’Alta Corte ha deciso che esse avevano dato luogo a diritti patrimoniali per l’avente diritto e che, di conseguenza, non potevano più essere revocate o annullate dall’autorità amministrativa locale o dalla Commissione centrale (sentenze nn. 6723 del 17 ottobre 2007 e 6812 del 10 novembre 2008 della sezione civile dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia).

76.  Quanto alle richieste trasmesse alla Commissione centrale in virtù della legge n. 247/2005 e che non erano state oggetto di una decisione, l’Alta Corte ha dichiarato che i tribunali non potevano sostituirsi alla Commissione centrale per il calcolo degli indennizzi (sentenze nn. 4894 del 27 aprile 2009 e 5392 dell’11 maggio 2009 della sezione civile dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia). Al contrario essa ha considerato che, nonostante mancasse un termine legale imposto alla Commissione centrale per emettere la sua decisione, quest’ultima aveva l’obbligo di pronunciarsi sulle richieste di restituzione o di indennizzo entro un «termine ragionevole», come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenze nn. 3857 e 3870 del 4 novembre 2008 della sezione del contenzioso amministrativo e fiscale dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia).

C.  Dati statistici riguardanti il fondo Proprietatea e il pagamento degli indennizzi

77.  Le statistiche comunicate dall’ANRP nel maggio 2010 e fornite dal Governo sono le seguenti:

  per quanto riguarda la legge n. 10/2001, sono state registrate presso le autorità locali 202.782 richieste. Sono stati esaminati 119.022 fascicoli e in 56.000 casi è stato proposto un indennizzo;

  sono stati trasmessi alla Commissione centrale 46.701 fascicoli formati in virtù della legge n. 10/2001 e 375 fascicoli formati in virtù delle ordinanze di urgenza del governo nn. 83/1999 e 94/2000. La Commissione centrale ha rilasciato 10.345 «titoli di indennizzo»: Gli altri fascicoli sono in corso di esame;

  per quanto riguarda le leggi nn. 18/1991 e 1/2000 relative ai terreni agricoli, secondo un conteggio parziale, che riguarda 8 dipartimenti su 41, alle autorità locali sono pervenute circa un milione e mezzo di domande di restituzione o di indennizzo. Sono stati trasmessi alla Commissione centrale 55.271 fascicoli costituiti in virtù di queste leggi. La Commissione centrale ha preso in esame 21.279 fascicoli ed ha rilasciato 10.915 «titoli di indennizzo». Gli altri fascicoli sono in corso di esame;

  per quanto riguarda le richieste di restituzione di terreni o di indennizzo in virtù della legge n. 247/2005, presso le autorità locali sono state registrate più di 800.000 domande, di cui circa 172.000 sono state accolte favorevolmente con proposta di indennizzo;

  fra tutti i beneficiari dei «titoli di indennizzo», coloro che hanno esercitato la scelta di ricevere una parte della somma in contanti sono stati 15.059, per un importo complessivo di circa 2 miliardi di RON, ossia circa 400 milioni di euro. 3.850 persone hanno percepito dei versamenti per un totale di circa 350 milioni di RON, ossia circa 80 milioni di euro.

78.  Create nel dicembre 2005, le azioni del fondo Proprietatea non sempre sono state quotate in borsa. Tuttavia, dal 2007, il fondo Proprietatea paga i dividendi ai suoi azionisti e dal mese di marzo 2008 è autorizzata la vendita delle azioni del fondo tramite transazioni dirette controllate dall’autorità della regolamentazione di borsa. A titolo di esempio, nel maggio 2010 sono state registrate 206 cessioni.

79.  Secondo le informazioni pubblicate il 4 giugno 2010 dal fondo Proprietatea, il ministero delle Finanze è l’azionista di maggioranza, con il 56% delle azioni del fondo. Inoltre, 103 azionisti sono persone giuridiche che detengono in totale il 12% delle azioni del fondo e gli azionisti individuali sono 3.622 e detengono, in totale, il 31,4% delle azioni del fondo.

80.  Secondo una stima avanzata dal Governo, la somma necessaria per pagare gli indennizzi previsti dalle leggi in materia di riparazione ammonta a 21 miliardi di euro.

D.  I testi del Consiglio d’Europa

81.  Nella sua Risoluzione Res(2004)3 relativa alle sentenze che rilevano un problema strutturale di fondo, adottate il 12 maggio 2004, il comitato dei Ministri ha indicato quanto segue:

«Il Comitato dei Ministri, in base all’articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d’Europa (...)

Invita la Corte:

I.  per quanto possibile, a individuare nelle sentenze in cui constata una violazione della Convenzione ciò che, secondo lei, rivela un problema strutturale di fondo e la fonte di questo problema, soprattutto quando esso può dar luogo a numerosi ricorsi, in modo da aiutare gli Stati a trovare la soluzione appropriata e il Comitato dei Ministri a vigilare sull’esecuzione delle sentenze,

II.  a segnalare in modo particolare le sentenze che contengono indicazioni sull’esistenza di un problema strutturale e sulla fonte di questo problema non soltanto allo Stato interessato e al Comitato dei Ministri, ma anche all’Assemblea parlamentare, al Segretario Generale del Consiglio d’Europa e al Commissario ai Diritti Umani del Consiglio d’Europa, e a segnalare in maniera appropriata queste sentenze nella raccolta dati della Corte.»

82.  La Raccomandazione Rec(2004)6 del Comitato dei Ministri sul miglioramento dei ricorsi interni, adottata il 12 maggio 2004, recita:

«Il Comitato dei ministri, in base all’articolo 15.b dello Statuto del consiglio d’Europa (...)

Raccomanda agli Stati membri, tenendo conto degli esempi di buone prassi riportati nell’allegato:

I.  di verificare con un controllo costante, alla luce della giurisprudenza della Corte, l’esistenza di ricorsi interni per le persone che lamentano in maniera difendibile una violazione della Convenzione e che questi ricorsi siano effettivi, ossia permettano di giungere ad una decisione sulla fondatezza della doglianza e ad un rimedio appropriato delle violazioni constatate;

II.  di riesaminare, a seguito delle sentenze della Corte che rivelano carenze strutturali o generali nel diritto o nella prassi dello Stato, l’effettività dei ricorsi interni esistenti e, eventualmente, mettere in atto dei ricorsi effettivi al fine di evitare che cause ripetitive vengano portate dinanzi alla Corte;

III.  di prestare una particolare attenzione, nell’ambito dei punti I e II di cui sopra, all’esistenza di ricorsi effettivi in caso venga lamentata in maniera difendibile una eccessiva durata delle procedure giurisdizionali (...)»

83.  La parte pertinente dell’allegato alla Raccomandazione Rec(2004)6 del Comitato dei Ministri è così formulata:

«(...) 13.  Dopo che è stata resa una sentenza della Corte che rivela carenze strutturali o generali nel diritto o nella prassi dello Stato («sentenza pilota») e che numerosi ricorsi riguardanti lo stesso problema («cause ripetitive») sono pendenti o possono essere presentati dinanzi alla Corte, lo Stato convenuto dovrebbe assicurarsi che i potenziali ricorrenti dispongano di un ricorso effettivo che consenta loro di rivolgersi ad una autorità nazionale competente, ricorso che potrebbe essere anche utilizzato dai ricorrenti attuali. Un ricorso di questo tipo rapido ed efficace permetterebbe loro di ottenere una riparazione già a livello interno, conformemente al principio di sussidiarietà del sistema della Convenzione.

14.  L’istituzione di un ricorso interno di questo tipo potrebbe anche contribuire in modo significativo a ridurre il carico di lavoro della Corte. Benché l’esecuzione rapida della sentenza pilota resti essenziale per risolvere il problema strutturale e prevenire così futuri ricorsi sulla stessa questione, può esistere una categoria di persone che sono già state interessate da questo problema prima della risoluzione dello stesso. Per queste persone, l’esistenza di un ricorso volto a garantire una riparazione a livello interno consentirebbe alla Corte di invitarle a utilizzare il nuovo ricorso e, se necessario, dichiarare irricevibili i loro ricorsi.

15.  Per riuscire in ciò sono possibili più opzioni secondo, tra l’altro, la natura del problema strutturale in questione e il fatto che la persona interessata da questo problema abbia già presentato o meno un ricorso dinanzi alla Corte.

16.  In particolare, a seguito di una sentenza pilota che ha rilevato un problema strutturale specifico, potrebbe per esempio essere adottato un approccio ad hoc, con il quale lo Stato interessato esaminerebbe l’opportunità di introdurre un ricorso specifico o di ampliare un ricorso esistente per via legislativa o giurisprudenziale.

17.  Nel corso dell’esame caso per caso, gli Stati potrebbero prevedere, se risulta opportuno, la riapertura delle procedure simili a quelle di una causa «pilota» che ha constatato una violazione della Convenzione, al fine di risparmiare alla Corte di dover trattare queste cause e di fornire, eventualmente, una correzione più rapida alla persona interessata. A tale proposito, i criteri elencati nella Raccomandazione Rec(2000)2 del Comitato dei Ministri potrebbero servire da fonte di ispirazione.

18.  Quando a seguito di una sentenza pilota sono stati introdotti tali ricorsi specifici, i governi dovrebbero informare rapidamente la Corte, affinché essa possa tenerne conto nel trattare le cause ripetitive.

19.  Tuttavia, non sarà necessario o appropriato creare nuovi ricorsi per ogni causa nella quale una sentenza della Corte ha individuato un problema strutturale o accordare loro un certo effetto retroattivo. In alcuni casi può essere preferibile lasciare che la Corte curi l’esame di queste cause, soprattutto al fine di evitare di imporre al ricorrente l’onere supplementare di dover esperire nuovamente dei ricorsi interni che, inoltre, potrebbero concludersi soltanto dopo l’adozione di cambiamenti legislativi (...)».

84.  Il 2 marzo 2010, nel corso della loro 1078a riunione, i Delegati dei Ministri che vigilano sull’esecuzione delle sentenze della Corte, hanno ricordato a proposito delle cause Străin, Viaşu e di più di un centinaio di altre cause rumene di questo tipo che le questioni ivi sollevate si riferivano ad un importante problema sistemico legato soprattutto alla mancanza di restituzione o indennizzo di beni nazionalizzati poi successivamente rivenduti dallo Stato a terzi. Essi hanno preso atto di un piano di azione presentato il 25 febbraio 2010 dalle autorità rumene, che hanno invitato a sottoporre un calendario previsionale per l’adozione delle misure esaminate.

E.  Diritto comparato in materia di restituzione o indennizzo per i beni nazionalizzati prima del 1989 in Europa centrale ed orientale.

85.  Negli anni successivi alla Seconda Guerra mondiale, i regimi comunisti di numerosi paesi dell’Europa centrale ed orientale nazionalizzarono ed espropriarono massicciamente gli immobili nonché le strutture industriali, bancarie, commerciali e, ad eccezione della Polonia, agricole.

86.  All’inizio degli anni 1990 furono adottate misure di restituzione in molti di questi paesi le cui situazioni politiche e giuridiche erano diverse. Le modalità e l’ampiezza delle restituzioni differivano e si è osservata una grande diversità nelle forme risarcitorie definite dagli Stati.

87.  Alcuni Stati non hanno adottato misure legislative riguardanti la restituzione o l’indennizzo dei beni nazionalizzati o confiscati (Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina e Georgia).

88.  La legislazione polacca non prevede la restituzione o l’indennizzo generale dei beni confiscati o nazionalizzati. L’unica eccezione riguarda la regione di Bug e si limita a prevedere un diritto all’indennizzo. Questo diritto può concretizzarsi, a scelta del creditore: nella deduzione del valore indicizzato dei beni lasciati dal prezzo di beni pubblici acquisiti mediante una procedura di asta pubblica, o nel versamento di un indennizzo economico proveniente dal fondo di indennizzo. Il limite massimo dell’importo che può essere versato al creditore è fissato dalla legge al 20% del valore attuale dei beni perduti nella regione di Bug.

89.  La legislazione ungherese sulla compensazione parziale dei danni causati dallo Stato ai beni dei cittadini prevede un indennizzo sotto forma di una somma di denaro o di cedola di compensazione. La legge stabilisce anche un tetto massimo.

90.  La maggior parte dei paesi interessati limitano il diritto alla restituzione o all’indennizzo a certe categorie di beni o persone. Alcuni Stati fissano nella loro legislazione dei termini, talvolta molto brevi, per presentare le domande.

91.  Alcuni paesi (Albania, Bulgaria, ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia e Lituania) prevedono diverse forme di restituzione e/o di indennizzo tramite le leggi dette «di restituzione». Altri hanno incluso la questione della restituzione dei beni nelle leggi di riabilitazione (Germania, Moldova, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia e Ucraina). Infine, la questione è anche trattata nelle leggi sulla proprietà (Germania, Bulgaria, Estonia, Repubblica Ceca e Slovenia).

92.  In ogni caso, la restituzione non è un diritto assoluto e può essere sottoposta a numerose condizioni o limitazioni, Lo stesso vale per il diritto ad un indennizzo.

1.  Le condizioni ratione personae

93.  La restituzione dei beni confiscati o nazionalizzati o un indennizzo può riguardare i vecchi proprietari o i loro successori (eredi legali in Albania). Alcune legislazioni, come quelle dell’Estonia, della Lituania, della Moldova, della Repubblica Ceca, della Slovacchia e della Slovenia, esigono che i richiedenti avessero la qualità di cittadino al momento della confisca o della domanda di restituzione, e talvolta anche di entrambe. Inoltre, il diritto della Slovacchia e dell’Estonia poneva la condizione che il richiedente avesse avuto la sua residenza stabile nel paese interessato al momento dell’entrata in vigore della legge e della domanda di restituzione o di indennizzo. Per i sistemi che prevedono la procedura di riabilitazione, soltanto le persone riabilitate conformemente alla legge possono richiedere la restituzione dei loro beni. Così avviene in Germania, Moldova, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia e Ucraina, paesi in cui il diritto alla restituzione o a un indennizzo deriva, interamente o parzialmente, dalla riabilitazione delle vittime della repressione politica.

2.  Le categorie di beni esclusi dalla restituzione

94.  Alcune legislazioni escludono parecchie categorie di beni dalla restituzione o dall’indennizzo.

95.  In alcuni Stati sono esclusi le terre e gli edifici il cui carattere è stato alterato (Germania), in altri i beni che hanno perduto il loro carattere originario (Estonia) o ancora i beni che sono scomparsi o che sono stati distrutti, nonché i beni che sono stati privatizzati (Moldova, Russia e Ucraina).

96.  Peraltro, in Estonia, gli oggetti militari, i beni culturali o sociali o gli oggetti sotto la protezione dello Stato, nonché gli edifici amministrativi delle autorità statali o locali non possono essere restituiti. Secondo la legislazione della Moldova, sono anche esclusi dalla restituzione le terre, i boschi, le piantagioni pluriannuali o i beni che sono stati confiscati per ragioni che non hanno alcuna relazione con la repressione politica.

97.  In Russia e in Ucraina i beni che sono stati nazionalizzati conformemente alla legislazione all’epoca in vigore sono esclusi dalla restituzione o dall’indennizzo.

98.  In Lituania la restituzione è possibile unicamente per gli immobili di tipo abitativo. In Serbia la legge prevede soltanto la restituzione parziale delle terre agricole. Infine, nella Repubblica Ceca e in Bulgaria le leggi sulla restituzione specificano i beni che ne fanno parte.

3.  Le limitazioni temporali

99.  Alcune legislazioni impongono delle limitazioni temporali alla presentazione di una domanda di restituzione o di indennizzo. E’ il caso dell’Albania e dell’Estonia (dove i vecchi proprietari hanno beneficiato di meno di un anno per depositare la loro domanda), dell’ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, della Repubblica Ceca e della Slovacchia (un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge sulla riabilitazione).

100.  Altre legislazioni limitano la restituzione o l’indennizzo ai beni nazionalizzati o confiscati durante un certo periodo. A titolo di esempio, la legislazione tedesca limita l’indennizzo ai beni nazionalizzati dopo il 1949, ma prevede un indennizzo per alcuni beni nazionalizzati tra il 1945 e il 1949 nella zona di occupazione sovietica.

4.  Le forme di compensazione e loro limitazioni

101.  Parecchi paesi hanno scelto un indennizzo sotto forma di un bene equivalente, della stessa natura del bene nazionalizzato o confiscato (Albania, Germania, Bulgaria, ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia e Montenegro).

102.  Qualora lo scambio sia impossibile, le legislazioni prevedono la facoltà di rendere un bene di un’altra natura, una somma di denaro, dei buoni di compensazione (Bulgaria e Ungheria), dei titoli o delle obbligazioni di Stato (ex-Repubblica Jugoslava di Macedonia, Slovenia) o delle partecipazioni in una impresa pubblica (Albania e Bulgaria).

103.  Il calcolo dell’importo dell’indennizzo versato si basa principalmente sul valore di mercato del bene al momento della decisione di restituzione o di indennizzo (Albania, Lituania, Moldova, Montenegro, Polonia e Serbia), o al momento della confisca (ex Repubblica Jugoslava di Macedonia) o in base a come viene fissato da una legge.

104.  Alcuni paesi aggiungono altre considerazioni a quelle del prezzo di mercato. Se il risarcimento consiste in partecipazioni, l’importo è pari al valore del bene al momento della decisione, o al valore del bene pubblico privatizzato (Albania).

105.   Nel fissare l’importo dell’indennizzo possono anche intervenire altri fattori. Per esempio, in Germania si tiene conto del valore del bene prima dell’espropriazione, che sarà moltiplicato per un coefficiente previsto dalla legge.

106.  Alcune legislazioni fissano dei limiti massimi per l’indennizzo (Germania, Russia, Ucraina) o dei versamenti scaglionati (Moldova).

5.  Le autorità competenti per decidere sulla restituzione o sull’indennizzo

107.  Le autorità incaricate di decidere sulla restituzione o sull’indennizzo possono essere di natura giudiziaria o di natura amministrativa. Fra le più frequenti vi sono le commissioni speciali di restituzione e di indennizzo (Albania, Bulgaria, Moldova, Montenegro), gli organi amministrativi (Lituania), i ministeri delle Finanze o della Giustizia, e anche alcuni tribunali (Repubblica Ceca). In tutti gli Stati, le decisioni degli organi amministrativi possono essere contestati dinanzi ai tribunali amministrativi o civili.

IN DIRITTO

I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI

108. La Corte ritiene anzitutto che, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia sia opportuno, in applicazione dell’articolo 42 § 1 del suo regolamento, riunire i ricorsi registrati con i nn. 30767/05 e 33800/06, in quanto i fatti all’origine delle due cause presentano dei punti comuni. Poiché il quadro legislativo e le pratiche amministrative sono simili, la Corte ritiene che essi possano essere analizzati meglio procedendo alla riunione dei ricorsi.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

109. Le prime due ricorrenti, sigg.re Atanasiu e Poenaru, sostengono che il rigetto dell’azione di rivendicazione dell’appartamento n. 1 e di annullamento del contratto di vendita dello stesso ha violato il loro diritto di accesso a un tribunale. La terza ricorrente, sig.ra Solon, sostiene che la durata della procedura di restituzione è stata eccessiva. Tutte e tre invocano l’articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita:

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»

110. La Corte osserva in primo luogo che il principale motivo di ricorso della sig.ra Solon riguarda l’inefficacia del meccanismo di indennizzo, che avrebbe ulteriormente contribuito ad aumentare la durata della procedura risarcitoria. Essendo la questione della durata del procedimento subordinata a quella dell’efficacia del meccanismo di indennizzo, la Corte esaminerà questo motivo di ricorso sotto il profilo del diritto al rispetto dei beni (paragrafi 150-194 infra).

  1. Sulla ricevibilità

111. La Corte constata che il motivo di ricorso proposto dalle sigg.re Atanasiu e Poenaru sulla base dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e relativo all’asserito diniego di accesso a un tribunale non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione, rilevando peraltro che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

B. Sul merito

1. Argomenti delle parti 

a) I ricorrenti

112. Le sigg.re Atanasiu e Poenaru ritengono che, rifiutandosi di esaminare la loro azione di rivendicazione dell’appartamento in questione in quanto esse avrebbero dovuto previamente seguire la procedura amministrativa prevista a tale scopo dalla legge n. 10/2001, i giudici nazionali abbiano violato il loro diritto di accesso a un tribunale. Aggiungono che, per ottenere la restituzione dell’appartamento, hanno esperito tutte le vie di ricorso offerte dal diritto nazionale, ossia l’azione di rivendicazione e le procedure amministrative istituite con le leggi nn. 112/1995 e 10/2001, senza ottenere alcuna decisione sul merito.

b) Il Governo

113. Il Governo sostiene che il rigetto dell’azione delle sigg.re Atanasiu e Poenaru non ha pregiudicato il diritto di accesso delle interessate a un tribunale, ma è stato motivato dall’ proposito dei giudici interni di garantire la coerenza delle procedure di restituzione istituite dalla legge n. 10/2001. Il Governo ritiene che, in ogni caso, le ricorrenti potessero godere pienamente del diritto di accesso a un tribunale nell’ambito delle vie di ricorso messe a loro disposizione dalla legge n. 10/2001.

2. Valutazione della Corte

114. La Corte rammenta che l’articolo 6 § 1 garantisce a ogni persona il diritto all’esame da parte di un tribunale delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile. In tal modo, esso sancisce il «diritto a un tribunale», di cui il diritto di accesso, ossia il diritto di adire il tribunale in materia civile, costituisce solo un aspetto.

115. Il diritto di accesso ai tribunali, riconosciuto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, non è assoluto e si presta invece a limitazioni implicitamente ammesse in quanto impone per la sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato. Gli Stati contraenti godono in materia di un certo margine di apprezzamento. Spetta tuttavia alla Corte decidere in ultima istanza sul rispetto delle esigenze della Convenzione; essa deve convincersi che le restrizioni applicate non limitino l’accesso offerto all’individuo in modo tale o a tal punto da pregiudicare il diritto in questione nella sua stessa sostanza. Inoltre, tale restrizione si concilia con l’articolo 6 § 1 solo se tende a uno scopo legittimo e se esiste un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito.

116. Al riguardo, si deve ricordare che la Convenzione ha lo scopo di tutelare dei diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi. Questa osservazione vale in particolare per il diritto di accesso ai tribunali, dato che il diritto a un processo equo è di primaria importanza in una società democratica (Principe Hans-Adam II del Liechtenstein c. Germania [GC], n. 42527/98, §§ 43-45, CEDU 2001VIII).

117. Per quanto riguarda le sigg.re Atanasiu e Poenaru, la Corte constata che esse hanno esercitato un ricorso basato sulle disposizioni della legge n. 10/2001, ma la sentenza definitiva del 18 aprile 2005 che condannava il comune a rispondere loro non è mai stata eseguita, nonostante la loro domanda fosse stata presentata nel 2001. Pertanto, la Corte non può accettare l’argomento del Governo secondo il quale le ricorrenti hanno potuto beneficiare pienamente del diritto di accesso a un tribunale nell’ambito delle vie di ricorso previste dalle leggi speciali in materia di riparazione.

118. Per quanto riguarda l’azione di rivendicazione basata sulle disposizioni civili di diritto comune, la Corte ritiene che il rigetto della stessa motivato dalla necessità di assicurare l’applicazione coerente delle leggi in materia di riparazione non sollevi di per sé un problema sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale sancito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, a condizione che la procedura prevista dalla legge n. 10/2001 risulti essere una via di diritto effettiva (Faimblat, sopra citata, § 33).

119. Dalla prassi nazionale risulta che, all’epoca dei fatti, le autorità competenti venivano meno in maniera sistematica all’obbligo di rispondere alle richieste di restituzione o di indennizzo entro il termine di sessanta giorni previsto dalla legge. Il problema sistemico che ha ostacolato il funzionamento della procedura istituita dalla legge n. 10/2001 ha posto le persone interessate nell’impossibilità di sottoporre le decisioni amministrative al controllo giurisdizionale previsto dalla legge.

120. Per quanto riguarda la possibilità di sanzionare il ritardo delle autorità amministrative nell’esame delle richieste, la Corte osserva che, con sentenza del 19 marzo 2007, l’Assemblea plenaria dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia ha deciso che, in mancanza di risposta da parte delle autorità amministrative entro i termini previsti dalla legge, i giudici erano abilitati a decidere al posto di questi sul merito delle richieste e a disporre, se del caso, la restituzione dei beni. Il ricorso è divenuto effettivo il 12 novembre 2007, data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Faimblat, sopra citata, § 42).

121. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Corte conclude che, prima che il ricorso introdotto dalla sentenza resa il 19 marzo 2007 dall’Assemblea plenaria dell’Alta Corte di Cassazione divenisse effettivo, le sigg.re Atanasiu e Poenaru si sono trovate nell’impossibilità di chiedere dinanzi ai tribunali nazionali la restituzione dell’appartamento in contestazione.

122. La Corte ammette che, nel contesto complesso e delicato dal punto di vista sociale, a cui si aggiungevano le pesanti conseguenze economiche della transizione della Romania verso un regime democratico da una parte e la riparazione delle ingiustizie del passato dall’altra, la realizzazione del quadro legislativo abbia potuto incontrare delle difficoltà e subire dei ritardi (si veda, mutatis mutandis, Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, § 162, CEDU 2004V).

123. Tuttavia, il fatto che le autorità amministrative non abbiano risposto alle domande di restituzione presentate in virtù delle leggi nn. 112/1995 e 10/2001 e l’assenza, nel periodo sopra menzionato, di una via di ricorso, hanno fatto subire alle sig.re Atanasiu e Poenaru un onere sproporzionato, il che ha pregiudicato la sostanza stessa del loro diritto di accesso a un tribunale.

124. Di conseguenza vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione nei confronti delle sigg.re Atanasiu e Poenaru.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE

125. Le ricorrenti ritengono che l’impossibilità in cui si trovano di ottenere la restituzione dei loro beni immobili nazionalizzati o di essere risarcite costituisce una violazione del diritto al rispetto dei beni, riconosciuto dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 in questi termini:

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»

A. Sull’eccezione preliminare riguardante l’incompatibilità ratione materiae del motivo di ricorso sollevato dalle sigg.re Atanasiu e Poenaru con le disposizioni della Convenzione

1. Argomenti delle parti

a) Il Governo

126. Il Governo sostiene che le sigg.re Atanasiu e Poenaru non possiedono un «bene», secondo la definizione data dalla giurisprudenza della Corte.

127. Per quanto riguarda il diritto di ottenere la restituzione degli immobili nazionalizzati o un indennizzo in virtù della legislazione interna, il Governo sottolinea che le leggi in materia di riparazione non hanno stabilito il riacquisto automatico del diritto di proprietà da parte degli ex proprietari sugli immobili nazionalizzati.

128. Sostenendo che né la constatazione dell’illegalità della nazionalizzazione di un immobile né il deposito di una domanda di restituzione o di indennizzo sono sufficienti per fare concludere per l’esistenza di un credito che richieda la tutela dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, il Governo afferma che il diritto a ottenere un risarcimento è subordinato al rispetto delle esigenze procedurali e materiali enunciate dalle leggi in materia di riparazione e, in particolare, dalla legge n. 10/2001.

129. Secondo il Governo, l’esame della conformità delle domande con le esigenze sopra menzionate è attributo esclusivo delle autorità competenti amministrative e giurisdizionali. Più in particolare, il Governo considera che il riconoscimento di un credito irrevocabile e sufficientemente certo nel diritto interno interviene solo dopo il controllo di legalità esercitato dal prefetto sulle decisioni delle autorità locali che hanno esaminato in primo grado le richieste di risarcimento presentate in virtù della legge n. 10/2001.

130. Affermando che le autorità amministrative o i tribunali nazionali non hanno mai riconosciuto alle sigg.re Atanasiu e Poenaru un diritto alla restituzione dell’appartamento in contestazione o a un indennizzo, il Governo conclude che queste ricorrenti non erano titolari né di un bene né di un credito verso lo Stato in virtù del quale avrebbero potuto pretendere di avere almeno un «aspettativa legittima» di ottenere il godimento effettivo di un bene.

b) Le ricorrenti

131. Le sigg.re Atanasiu e Poenaru contestano la tesi del Governo.

132 Esse considerano che, nelle specifiche circostanze della legislazione rumena in materia di restituzione degli immobili nazionalizzati, l’esistenza di un «bene», nel senso dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione deriva dalla riunione di tre elementi: l’entrata in vigore della legge n. 10/2001, la volontà della persona interessata di beneficiarne, espressa mediante il deposito di una domanda amministrativa, e l’assenza di una risposta da parte dell’autorità amministrativa entro il termine previsto dalla legge.

133. Per quanto riguarda la loro situazione particolare, le sigg.re Atanasiu e Poenaru rammentano che molte decisioni definitive hanno concluso per l’illegalità della nazionalizzazione di tutto l’immobile e hanno ordinato la restituzione degli altri appartamenti. Pertanto, esse ritengono che la constatazione dell’illegalità della nazionalizzazione valga anche per l’appartamento n. 1 e sostengono che dispongono di un bene attuale o, quantomeno, di una «aspettativa legittima» di ottenerne la restituzione o un risarcimento.

2. Valutazione della Corte

a) Principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte

134. La Corte rammenta che un ricorrente può sostenere che vi è stata una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 solo nella misura in cui le decisioni dallo stesso contestate si riferiscono ai suoi «beni» nel senso di tale disposizione. La nozione di «beni» può comprendere sia dei «beni attuali» che dei valori patrimoniali, ivi compresi dei crediti, in virtù dei quali un ricorrente può pretendere di avere almeno una «aspettativa legittima» di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà (Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca (dec.) [GC], n. 39794/98, § 69, CEDU 2002VII).

135. La Corte rammenta anche che l’articolo 1 del Protocollo n. 1 non può essere interpretato nel senso di imporre agli Stati contraenti un obbligo generale di restituire i beni che sono stati ad essi trasferiti prima che ratificassero la Convenzione (Jantner c. Slovacchia, n. 39050/97, § 34, 4 marzo 2003).

136. In compenso, quando uno Stato contraente, dopo aver ratificato la Convenzione, ivi compreso il Protocollo n. 1, adotta una legislazione che prevede la restituzione totale o parziale di beni confiscati in virtù di un regime precedente, si può considerare che tale legislazione conferisca un nuovo diritto di proprietà tutelato dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 alle persone che soddisfano alle condizioni di restituzione (Kopecký c. Slovacchia [GC], n. 44912/98, § 35, CEDU 2004-IX).

137. Se rientra nella categoria del credito, l’interesse patrimoniale in causa può essere considerato un «valore patrimoniale» solo se ha una base sufficiente nel diritto interno, ad esempio quando è confermato da una giurisprudenza consolidata dei tribunali (Kopecký, sopra citata, § 52).

b) Applicazione dei principi sopra menzionati

138. La Corte constata che le parti hanno punti di vista divergenti riguardo all’interpretazione delle disposizioni delle leggi in materia di riparazione e in particolare per quanto riguarda il momento a partire dal quale la persona che si è avvalsa di tali leggi diventa titolare di un diritto alla restituzione del bene o a un risarcimento.

139. La Corte non ritiene necessario dirimere questa controversia, che rientra nella teoria e nella prassi interne.

140. Per la Corte è infatti sufficiente constatare, tenuto conto della portata autonoma della nozione di «beni» e dei criteri adottati nella sua giurisprudenza, che l’esistenza di un «bene attuale» nel patrimonio di una persona non è assolutamente in discussione se, con una sentenza definitiva ed esecutiva, i giudici hanno riconosciuto a tale persona la qualità di proprietario e se, nel dispositivo della sentenza, hanno espressamente ordinato la restituzione del bene. In questo contesto, il fatto che l’amministrazione si sia rifiutata di conformarsi a tale decisione costituisce un’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni, che rientra nella prima frase del primo comma dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Păduraru, sopra citata, §§ 65 e 75).

141. La Corte constata che, dall’entrata in vigore delle leggi nn. 1/2000 e 10/2001 e soprattutto della legge n. 247/2005, il diritto interno prevede un meccanismo che deve portare alla restituzione del bene o al riconoscimento di un indennizzo.

142. Di conseguenza, la Corte ritiene che la trasformazione in un «valore patrimoniale», ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, dell’interesse patrimoniale che risulta dalla semplice constatazione dell’illegalità della nazionalizzazione sia subordinata alla condizione che l’interessato soddisfi ai requisiti di legge nell’ambito delle procedure previste dalle leggi in materia di riparazione e all’esaurimento delle vie di ricorso previste da tali leggi.

143. Nel caso di specie la Corte osserva che nessun giudice e nessuna autorità amministrativa nazionali hanno riconosciuto alle sigg.re Atanasiu e Poenaru in via definitiva un diritto a ottenere la restituzione dell’appartamento in contestazione. Le decisioni citate a sostegno dalle ricorrenti (paragrafo 19 supra), pur avendo tutte constatato che la nazionalizzazione dell’intero immobile era illegale, non costituiscono un titolo esecutivo per la restituzione dell’appartamento in questione.

144. Di conseguenza tale appartamento non rappresenta un «bene attuale», ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, di cui i ricorrenti potrebbero avvalersi.

145. Tuttavia, se la constatazione giudiziaria della nazionalizzazione abusiva dell’immobile non comporta automaticamente un diritto alla restituzione del bene, la Corte osserva che esso dà diritto ad un indennizzo nel momento in cui risulta dalle decisioni dei tribunali nazionali passate in giudicato che sussistevano le condizioni previste dalla legge per beneficiare delle misure di riparazione, ossia la nazionalizzazione illegale del bene e la prova che l’ex proprietario aveva la qualità di erede. La Corte attribuisce importanza anche al fatto che il comune di Bucarest continua a rifiutarsi di conformarsi alla sentenza definitiva dell’Alta corte di cassazione e di giustizia del 18 aprile 2005, senza fornire una valida giustificazione.

146. È pertanto opportuno concludere che, sebbene il comune finora non abbia reso una decisione, le ricorrenti sono, quantomeno, beneficiarie di un diritto a essere risarcite. Alla luce delle decisioni giudiziarie interne che costituiscono, ai sensi delle precedenti sentenze della Corte, «una giurisprudenza consolidata dei tribunali», tale credito costituisce un «interesse patrimoniale» sufficientemente accertato nel diritto interno e che rientra nella nozione di «beni» contemplata dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda, mutatis mutandis, Kopecký, sopra citata, § 52).

147. Di conseguenza, l’eccezione del Governo non può essere accolta.

148. Infine, la Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e rileva peraltro che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

  1. Sulla ricevibilità del motivo di ricorso sollevato dalla sig.ra Solon

149. La Corte constata che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e rileva del resto che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

C. Sul merito

1. Argomenti delle parti

a) Il Governo

150. Il Governo sostiene che le ricorrenti si sono avvalse della possibilità di rivolgersi alle autorità amministrative allo scopo di ottenere il riconoscimento di un risarcimento in virtù della legge n. 10/2001, come modificata dalla legge n. 247/2005.

151. Secondo il Governo, il meccanismo istituito da quest’ultima legge e riguardante la creazione del fondo Proprietatea è di natura tale offrire agli aventi diritto dei risarcimenti di importo corrispondente al valore di mercato dei beni. Secondo le ultime modifiche della legge n. 247/2005, une parte del risarcimento potrebbe essere versata in contanti, se l’importo del credito non è superiore a 500.000 RON. Il Governo ribatte che un certo ritardo nel pagamento è inevitabile, data la complessità del processo di indennizzo.

152. Per quanto riguarda i progressi realizzati affinché il fondo Proprietatea divenisse funzionale il Governo indica, nelle sue osservazioni scritte del 24 aprile 2009, che la procedura di valutazione degli attivi del fondo si è quasi conclusa, così come la procedura di selezione dell’amministratore del fondo.

153. Nelle sue osservazioni presentate in udienza il Governo indica che, dal 2007, il fondo Proprietatea versa dei dividendi ai suoi azionisti. Peraltro, il 9 settembre 2010 il Governo ha precisato che gli azionisti del fondo Proprietatea hanno deciso la ripartizione dei dividendi per il periodo 2008/2009 e che l’amministratore del fondo è stato incaricato di fare quanto necessario ai fini della quotazione delle azioni in borsa prima del 22 dicembre 2010.

154. Il Governo fa riferimento al piano di azione sottoposto al Comitato dei Ministri il 25 febbraio 2010, che dovrebbe permettere di individuare le migliori soluzioni per rendere più efficace il processo di restituzione. Tra le soluzioni previste vi sono la creazione di una commissione interministeriale, la modifica della legislazione in materia e l’organizzazione di colloqui con associazioni e con la società civile.

155. Basandosi sulle statistiche fornite, il Governo fa osservare che le richieste di risarcimento sono numerose (paragrafo 77 supra) e che l’importo complessivo degli indennizzi approvati rappresenta un onere di bilancio importante.

156. Per quanto riguarda la causa Solon, il Governo considera che, a seguito della impugnazione della decisione amministrativa, il diritto della ricorrente di ottenere un risarcimento è stato confermato solo il 30 marzo 2006 (paragrafo 37 supra); esso afferma peraltro che il periodo di tempo trascorso fino alla decisione amministrativa adottata dall’Università di Craiova il 24 marzo 2009 non è stato eccessivo.

157. Inoltre, il Governo afferma che l’effettività del meccanismo di indennizzo per il tramite del fondo Proprietatea non conta nella causa Solon visto che l’importo dell’indennizzo non supera il limite di 500.000 RON.

b) Le ricorrenti

158. Le ricorrenti affermano che l’assenza di restituzione o di indennizzo attualmente è tale da violare il diritto al rispetto dei loro beni. Ritengono che il meccanismo risarcitorio istituito dalla legislazione interna non sia efficace.

  1.      Gli argomenti delle sigg.re Atanasiu e Poenaru

159. Le ricorrenti insistono sulla complessità delle leggi in materia di restituzione e sulle incoerenze legislative e giurisprudenziali che deriverebbero dagli innumerevoli cambiamenti intervenuti in un periodo di circa vent’anni.

160. Secondo le ricorrenti vi è stata una duplice violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Da una parte, vi sarebbe stata una violazione sostanziale di tale disposizione a causa della vendita illegale e in malafede dell’appartamento n. 1, avvenuta anche se lo Stato era al corrente della richiesta di restituzione presentata dal legittimo proprietario. Dall’altra, vi sarebbe stata una violazione procedurale del diritto al rispetto dei beni in quanto tutte le procedure amministrative e giudiziarie utilizzate per recuperare il bene si sono rivelate inefficaci a causa delle lacune del meccanismo di restituzione e di indennizzo istituito dallo Stato.

  1.     Gli argomenti della sig.ra Solon

161. La ricorrente insiste sulla totale assenza di un indennizzo. A suo parere il Governo non ha dimostrato l’esistenza di alcuna circostanza eccezionale tale da giustificare il ritardo nell’attuazione delle leggi in materia di riparazione. Essa dichiara che il fondo Proprietatea ancora non funziona in modo tale da portare all’attribuzione effettiva di un indennizzo e ritiene che questa situazione sia unicamente imputabile allo Stato, il quale ingiustamente tarda ad adottare le misure legali e amministrative necessarie per rendere effettiva e rapida la realizzazione del diritto alla restituzione o al risarcimento.

2. Valutazione della Corte

a) I principi generali derivanti dalla giurisprudenza della Corte

162. La Corte ritiene necessario ricordare anzitutto i principi derivanti dalla sua giurisprudenza in materia.

163. La privazione di un diritto di proprietà o di un altro diritto reale costituisce, in linea di principio, un atto istantaneo e non crea una situazione continua di «privazione di un diritto» (Malhous c. Repubblica ceca (dec.) [GC], n. 33071/96, CEDU 2000-XII).

164. L’articolo 1 del Protocollo n. 1 non garantisce un diritto ad acquisire dei beni, così come non impone agli Stati contraenti alcuna restrizione alla loro libertà di determinare il campo di applicazione delle legislazioni che possono adottare in materia di restituzione di beni e di scegliere le condizioni alle quali accettano di restituire dei diritti di proprietà alle persone spossessate (Van der Mussele c. Belgio, 23 novembre 1983, § 48, serie A n. 70; Slivenko c. Lettonia (dec.) [GC], n. 48321/99, § 121, CEDU 2002-II, e Jantner, sopra citata, § 34).

165. In compenso, l’articolo 1 del Protocollo n. 1 esige che un’ingerenza dell’autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale (Ex-re di Grecia e altri c. Grecia [GC], n. 25701/94, § 79, CEDU 2000-XII, e Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, § 58, CEDU 1999II). Il principio di legalità presuppone anche l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili nella loro applicazione (Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, §§ 109-110, CEDU 2000I).

166. Inoltre, qualsiasi ingerenza nel godimento di un diritto o di una libertà riconosciuti dalla Convenzione deve perseguire uno scopo legittimo. Allo stesso modo, nelle cause che implicano un obbligo positivo, deve esservi una giustificazione legittima per l’inazione dello Stato. Il principio del «giusto equilibrio» inerente allo stesso articolo 1 del Protocollo n. 1 presuppone l’esistenza di un interesse generale della comunità. Grazie ad una conoscenza diretta della loro società e delle necessità della stessa, le autorità nazionali si trovano, in linea di principio, in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per determinare ciò che è di «utilità pubblica». Nel meccanismo di tutela creato dalla Convenzione esse devono pertanto pronunciarsi per prime sull’esistenza di un problema di interesse generale che giustifichi delle misure applicabili nell’ambito dell’esercizio del diritto di proprietà, ivi comprese delle misure che implichino privazioni e restituzioni di beni. Di conseguenza, esse godono in questo caso di un certo margine di apprezzamento, come in altri settori ai quali si estende la tutela della Convenzione.

Inoltre, la nozione di «utilità pubblica» è ampia per la sua stessa natura. In particolare, la decisione di adottare leggi che comportano privazione della proprietà o prevedono un risarcimento mediante fondi pubblici per beni espropriati implica normalmente l’esame di questioni politiche, economiche e sociali. Ritenendo normale che il legislatore disponga di un ampio margine di manovra per condurre una politica economica e sociale, la Corte ha dichiarato di rispettare il modo in cui esso concepisce gli imperativi dell’«utilità pubblica», salvo che il suo giudizio si riveli manifestamente privo di base ragionevole (James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 46, serie A n. 98, Ex-re di Grecia e altri, sopra citata, § 87, e Broniowski, sopra citata, § 149).

167. L’inosservanza del diritto al rispetto dei beni, così come l’astensione dall’agire, devono garantire un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo. In particolare, deve esistere un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito dalle misure applicate dallo Stato, ivi comprese le misure che privano una persona della sua proprietà. In tutte le cause che implicano la violazione dedotta di tale disposizione la Corte deve verificare se, a causa dell’azione o dell’inazione dello Stato, la persona interessata ha dovuto sostenere un onere sproporzionato ed eccessivo (Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 73, serie A n. 52).

168. Per valutare la conformità della condotta dello Stato con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 la Corte deve procedere ad un esame globale dei diversi interessi in gioco, tenendo presente che la Convenzione ha lo scopo di tutelare diritti «concreti ed effettivi». Essa deve andare oltre le apparenze e cercare di stabilire se la situazione contestata sia reale. Una tale valutazione può riguardare non solo le modalità di indennizzo applicabili – se la situazione è assimilabile a una privazione della proprietà – ma anche la condotta delle parti, ivi compresi i mezzi utilizzati dallo Stato e l’attuazione degli stessi. Al riguardo, si deve sottolineare che l’incertezza – legislativa, amministrativa o inerente alle prassi applicate dalle autorità – è un fattore di cui tenere conto per valutare la condotta dello Stato. In effetti, quando si tratta di una questione di interesse generale, le autorità sono tenute a reagire in tempo utile, in maniera corretta e con la massima coerenza (Vasilescu c. Romania, 22 maggio 1998, § 51, Recueil des arrêts et décisions 1998III).

b) Applicazione dei principi sopra menzionati alle cause riguardanti misure di riparazione in un contesto di riforma politica ed economica

169. La Corte ha stabilito che i principi sopra menzionati valgono anche per modifiche fondamentali del sistema di un paese come quelle rappresentate dalla transizione da un regime totalitario a una forma democratica di governo e dalla riforma della struttura politica, giuridica ed economica dello Stato, fenomeni che comportano inevitabilmente l’adozione di leggi economiche e sociali su larga scala (Broniowski, sopra citata, § 149).

170. In materia di restituzione della proprietà una legislazione di vasta portata, in particolare se emanata in esecuzione di un programma di riforma economica e sociale, non può portare ad una giustizia integrale se si considera la varietà di situazioni in cui si trovano le numerose persone interessate. Spetta in primo luogo alle autorità nazionali, in particolare al Parlamento, valutare i vantaggi e gli svantaggi delle diverse soluzioni tra le quali operare una scelta, nella consapevolezza che si tratta in questo caso di una scelta politica (si vedano James e altri, sopra citata, §§ 68-69, e, mutatis mutandis, Olaru e altri c. Moldova, nn. 476/07, 22539/05, 17911/08 e 13136/07, § 55, 28 luglio 2009).

171. La Corte ha già riconosciuto che trovare un equilibrio tra, da un lato, i diritti in gioco e, dall’altro, i benefici e le perdite per le varie persone interessate dal processo di trasformazione dell’economia e del sistema giuridico dello Stato costituisce un esercizio di estrema difficoltà.

172. In tali circostanze, le autorità nazionali devono godere di un ampio margine di apprezzamento non solo per poter scegliere le misure volte a regolamentare i rapporti di proprietà nel paese, ma anche per poter disporre del tempo necessario all’attuazione delle stesse.

173. Tuttavia tale margine, per quanto ampio possa essere, non è illimitato, e l’esercizio del potere discrezionale dello Stato, pur nella più complessa riforma dello Stato, non può comportare conseguenze incompatibili con le norme fissate dalla Convenzione (Broniowski, sopra citata, § 182).

174. In virtù dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, lo Stato ha il diritto di espropriare beni – compresi i diritti a ottenere un risarcimento sanciti dalla legge – e di ridurre, anche notevolmente, con mezzi legislativi i livelli di indennizzo. L’articolo 1 del Protocollo n. 1 richiede che l’importo del risarcimento accordato per una privazione di proprietà operata dallo Stato sia «ragionevolmente in rapporto» con il valore del bene. Una totale assenza di compensazione non può essere ritenuta compatibile con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 se non in casi eccezionali (Broniowski, sopra citata, § 186).

175. L’articolo 1 del Protocollo n. 1 non garantisce un diritto a un indennizzo integrale in tutte le circostanze, dato che una compensazione solo parziale non rende di per sé la privazione della proprietà illegittima in tutti i casi. In particolare, degli scopi legittimi «di pubblica utilità», come quelli perseguiti dalle misure di riforma economica o di giustizia sociale, possono portare ad accordare un risarcimento inferiore al pieno valore di mercato (James e altri, sopra citata, § 54; Lithgow e altri c. Regno Unito, 8 luglio 1986, § 120, serie A n. 102, e Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, §§ 95 e segg., CEDU 2006-V).

176. In tal modo, la Corte ha esplicitamente ammesso nelle cause Broniowski e Wolkenberg che la riforma radicale del sistema politico ed economico della Polonia, così come lo stato delle sue finanze, potessero giustificare delle limitazioni drastiche all’indennizzo dei rimpatriati dai territori situati oltre il fiume Bug (Broniowski, sopra citata, § 183, e Wolkenberg e altri c. Polonia (dec.), n. 50003/99, § 63, CEDU 2007-XIV (estratti)).

177. Per di più, dalla giurisprudenza della Corte risulta chiaramente che, pur avendo quest’ultima ritenuto che le leggi in materia di restituzione adottate per attenuare le conseguenze di massicce violazioni dei diritti di proprietà causate, ad esempio, dai regimi comunisti perseguissero uno scopo legittimo, essa ha tuttavia considerato che fosse necessario far sì che l’attenuazione delle precedenti violazioni non creasse nuovi torti sproporzionati (si veda, ad esempio, Pincová e Pinc c. Repubblica ceca, n. 36548/97, § 58, CEDU 2002VIII).

c) Applicazione dei principi sopra menzionati al caso di specie

178. La Corte osserva anzitutto che, attuando una legislazione speciale in materia di restituzione e di risarcimento, lo Stato rumeno ha optato – a differenza di altri Stati che hanno subìto un cambiamento simile di regime politico nel 1989 (paragrafi 85-107 supra) – per il principio del risarcimento integrale per le privazioni di proprietà avvenute all’epoca del regime comunista. In tal modo, per privazioni della proprietà subite circa sessant’anni fa, come nel caso delle ricorrenti, la legislazione rumena prevede, laddove non sia possibile la restituzione, che sia accordato un indennizzo pari al valore di mercato che avrebbe oggi il bene nazionalizzato.

179. La Corte fa riferimento alla giurisprudenza in materia di violazioni del diritto al rispetto dei beni delle persone che hanno diritto a una riparazione per immobili la cui restituzione non è più possibile (si vedano, in particolare, Străin, sopra citata; Matache e altri c. Romania, n. 38113/02, 19 ottobre 2006; Viaşu, sopra citata e Katz, sopra citata).

180. Essa rammenta in particolare di avere ritenuto, nella causa Viaşu (sentenza sopra citata, §§ 59-60), che una decisione amministrativa dell’autorità locale competente che riconosce all’interessato un diritto a una riparazione sia sufficiente a creare un «interesse patrimoniale» tutelato dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 e che, di conseguenza, la mancata esecuzione di una tale decisione costituisca un’ingerenza ai sensi della prima frase del primo comma di detto articolo (si veda anche Marin e Gheorghe Rădulescu c. Romania, n. 15851/06, §§ 20-22, 27 maggio 2010).

181. Allo stesso modo, la mancata esecuzione di una decisione amministrativa che riconosce un diritto a un indennizzo fissandone l’importo costituisce un’ingerenza ai sensi della prima frase del primo comma di detto articolo (Elias c. Romania, n. 32800/02, § 21, 12 maggio 2009).

182. A maggior ragione, la mancata esecuzione di una decisione giudiziaria che riconosce un diritto a un indennizzo, pur non stabilendone l’importo, costituisce un’ingerenza nel diritto di proprietà ai sensi della prima frase del primo comma dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (Deneş e altri c. Romania, n. 25862/03, §§ 46-47, 3 marzo 2009).

183. La Corte è giunta ad una constatazione di violazione del diritto di proprietà del ricorrente nella causa Viaşu, tenuto conto dell’inefficacia del sistema di restituzione e in particolare del ritardo nella procedura di pagamento dell’indennizzo.

184. In particolare, la Corte ha constatato che non veniva offerta alcuna garanzia agli interessati per quanto riguarda la durata o il risultato della procedura dinanzi alla Commissione centrale, osservando peraltro che il funzionamento del fondo Proprietatea non sembrava poter garantire un indennizzo effettivo a tutti i beneficiari delle leggi in materia di riparazione che avevano scelto di ricevere delle azioni (si vedano, tra altre, Viaşu, §§ 71-72, e Matache e altri, § 42, sopra citate). Così, tale inazione da parte dello Stato non era legittimamente giustificata dal fatto di perseguire uno scopo di interesse pubblico, conformemente ai principi enunciati ai paragrafi 162-168 supra.

185. Nella fattispecie, la Corte osserva, per quanto riguarda le sigg.re Atanasiu e Poenaru, che malgrado esse avessero ottenuto, a seguito di varie decisioni giudiziarie definitive (paragrafo 19 supra), una constatazione di illegittimità riguardo alla privazione della proprietà da loro subita, e sebbene l’autorità amministrativa locale fosse stata condannata, con sentenza definitiva del 18 aprile 2005, a rendere una decisione sulla loro domanda, a tutt’oggi tali decisioni non sono state eseguite.

186. Per quanto riguarda la sig.ra Solon la Corte osserva anche che, malgrado la stessa abbia ottenuto, il 30 marzo 2006, una decisione giudiziaria definitiva che stabilisce l’importo di un indennizzo e sebbene, successivamente, il 24 marzo 2009, una decisione amministrativa abbia confermato tale diritto, le decisioni in questione a tutt’oggi non sono state eseguite.

187. Il Governo cita, in via principale, il grande numero di richieste di risarcimento simili a quelle presentate dalle ricorrenti, che ha portato ad appesantire le procedure amministrative, ad allungare i tempi necessari per trattare le cause e procedere ai pagamenti, nonché ad un importante onere di bilancio.

188. La Corte si trova dunque ad affrontare delle cause impegnative, di una complessità politica, storica e fattuale inerente a un problema che avrebbe dovuto essere risolto da tutte le autorità aventi la responsabilità di trovare una soluzione adeguata. Questa realtà deve guidare la Corte nella sua interpretazione e applicazione della Convenzione, che non possono essere statiche e devono tenere conto delle circostanze fattuali concrete.

189. I motivi di ordine fattuale proposti dal Governo non possono essere messi in discussione. Tuttavia, la Corte ritiene che tali constatazioni non siano state sufficientemente associate a misure legislative e amministrative idonee a offrire a tutte le parti interessate dal processo di restituzione una soluzione coerente, prevedibile e proporzionata agli scopi di interesse pubblico perseguiti.

190. Per quanto concerne il piano di azione presentato dal Governo, la Corte osserva che esso è stato sottoposto al Comitato dei Ministri solo all’inizio dell’anno 2010. Benché esso preveda alcune soluzioni interessanti, non è stato ancora proposto un calendario per l’adozione di queste ultime (paragrafo 154 supra).

191. Quanto ai recenti progressi registrati relativamente al fondo Proprietatea, citati dal Governo, la Corte osserva che, attualmente, su più di 68.000 creditori registrati presso la Commissione centrale, solo 3.500 circa hanno ottenuto la conversione del loro credito in azioni di tale fondo, di cui non è ancora possibile la transazione sul mercato borsistico.

192. Dopo aver esaminato, alla luce dei principi enunciati nella sua giurisprudenza, tutti gli elementi a sua disposizione, la Corte considera che il Governo non abbia esposto fatti o argomenti che giustifichino la violazione del diritto delle ricorrenti a un risarcimento.

193. Essa ritiene che, nella fattispecie, il fatto che le ricorrenti non abbiano ancora percepito un risarcimento e non abbiano alcuna certezza sulla data in cui potranno riceverlo ha imposto loro un onere sproporzionato ed eccessivo, incompatibile con il diritto al rispetto dei loro beni sancito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1.

194. Pertanto, nel caso di specie vi è stata violazione di tale disposizione.

IV.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE

195.  Ai sensi di tale disposizione:

«1.  Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.»

A.  Argomenti delle parti e dei terzi intervenienti

1.  Argomenti delle parti

196.  Le ricorrenti sostengono che, sebbene sia iniziato venti anni fa, il processo di adozione delle misure di riparazione per le privazioni di proprietà subite prima del 1989 non è ancora terminato. Al riguardo, fanno notare che la legislazione pertinente è stata modificata in numerose occasioni, con la conseguenza di rendere il processo sempre più complicato.

197.  Pertanto, esse ritengono che la mancanza di un’adeguata reazione da parte delle autorità nazionali dopo le constatazioni fatte dalla Corte nelle sentenze Viaşu, Katz e Faimblat sopra citate abbia leso la sussidiarietà del meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione.

198.  Il Governo sostiene che una serie di problemi estremamente seri ha determinato un rallentamento del processo di restituzione e di indennizzo per i beni nazionalizzati. Esso pone l’accento sull’ampiezza del fenomeno delle nazionalizzazioni sotto il regime comunista nonché sulla varietà dei beni interessati dalle leggi in materia di restituzione.

199.  Esso comunica inoltre di dovere fare fronte ad un gran numero di domande di restituzione o di indennizzo provenienti da ex proprietari o dai loro eredi.

200.  Sostiene poi che al gran numero di domande di indennizzo si aggiunge l’esigenza di un risarcimento integrale posta dalle leggi in vigore. Secondo una stima approssimativa, l’importo necessario per pagare tali indennizzo ammonta a 21 miliardi di euro. Il Governo precisa al riguardo che il PIL della Romania per l’anno 2009 è stato di 120 miliardi di euro. L’importo degli indennizzi effettivamente pagati sarebbe a tutt’oggi di circa 84 milioni di euro.

201.  Quanto alla possibilità prevista dalla legge di accordare beni e servizi a titolo di compensazione, il Governo sostiene che la sua applicazione è molto limitata a causa della penuria di beni e dell’esiguità delle riserve pubbliche di terreni appartenenti ai comuni.

202.  Il Governo segnala anche come fonti di difficoltà per l’attuazione del meccanismo di restituzione e di indennizzo la mancanza di informazioni catastali e di un inventario dei beni dello Stato.

203.  Quanto alle misure da adottare sotto il profilo dell’articolo 46 della Convenzione, il Governo ammette che è importante rendere più efficace il sistema di restituzione. A tale titolo, informa che nel 2009 è stato creato un gruppo di lavoro formato da rappresentanti dell’agente del Governo, del Fondo Proprietatea, dell’ANRP e dei ministeri delle Finanze e della Giustizia. Il 25 febbraio 2010 è stato inoltre presentato un piano d’azione al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Esso comporta i seguenti punti:

  la creazione di una commissione interministeriale incaricata di individuare le soluzioni migliori per l’ultimazione del processo di restituzione delle proprietà;

– la modifica della legislazione in materia di restituzione dei beni nazionalizzati nel senso di una semplificazione e di una maggiore efficacia. Le proposte più importanti riguardano la fissazione di termini per tutte le fasi amministrative della procedura e la previsione di sanzioni in caso di mancato rispetto di tali termini, l’aumento delle superfici dei terreni che potrebbero essere restituiti e l’incremento del personale amministrativo coinvolto nelle procedure di restituzione;

– l’approvazione da parte del Parlamento dell’ordinanza d’urgenza del Governo n. 81/2007 sull’accelerazione della procedura di concessione degli indennizzi;

– l’organizzazione di incontri con le associazioni degli ex proprietari e i rappresentanti della società civile.

204.  Per quanto riguarda un’eventuale riforma del livello delle compensazioni, il Governo si dice consapevole che la «soluzione polacca» adottata dopo la sentenza Broniowski possa costituire un’ipotesi di lavoro, pur tenendo conto del fatto che un tale approccio potrebbe provocare malcontento tra gli interessati.

205.  Infine, il Governo ritiene che, in situazioni come quella della Romania, che riguardano un dispositivo legislativo dalle pesanti ricadute e dal rilevante impatto economico sull’intero paese, le autorità nazionali debbano beneficiare di un ampio potere discrezionale nella scelta delle misure volte a garantire il rispetto dei diritti patrimoniali e debbano potere prendere il tempo necessario all’attuazione di queste. Nel caso di specie, pare che lo Stato sia divenuto vittima delle sue stesse buone intenzioni.

206.  Pertanto, il Governo prega la Corte di venirgli in soccorso nella risoluzione del problema, indicandogli quanto più chiaramente le direzioni da seguire e decidendo di sospendere la trattazione di tutte le cause pendenti aventi un oggetto simile al fine di permettergli di attuare misure appropriate.

2.  Argomenti dei terzi intervenienti

207.  Asociaţia pentru Proprietatea Privată ritiene che il sistema di riparazione istituito dallo Stato romeno per i beni immobili nazionalizzati prima del 1989 presenti carenze gravi sia a livello legislativo che a livello giudiziario, amministrativo e finanziario. Essa ritiene che le leggi di «riparazione» siano inutili dal momento che il diritto comune, vale a dire l’azione di rivendicazione, ha offerto sempre soluzioni più semplici e prevedibili.

208.  L’associazione ritiene che una riduzione del livello degli indennizzi non possa essere giustificata dalla pretesa insufficienza delle risorse finanziarie e che sarebbe tale da compromettere l’aspettativa legittima che la legislazione attuale suscita negli interessati. Parimenti, tale riduzione lederebbe il principio di non retroattività della legge e il principio di non discriminazione, dato che migliaia di persone in situazione analoga a quella di persone ancora in attesa di risarcimento sono già state risarcite nella misura del valore commerciale dei beni a loro appartenuti.

209.  L’associazione ResRo Interessenvertretung Restitution in Rumänien, che presenta argomenti per lo più simili, sostiene inoltre che l’attuale meccanismo di indennizzo e di restituzione è molto lento, quindi inefficace. Essa sostiene per giunta che le autorità amministrative coinvolte in questo processo rifiutano di pubblicare delle relazioni sull’attività svolta, rendendo così il processo poco trasparente.

B.  Valutazione della Corte

1.  Principi generali

210.  La Corte rammenta che, ai sensi dell’articolo 46, le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive pronunciate dalla Corte nelle controversie nelle quali sono parti e che il Comitato dei Ministri è incaricato di controllare l’esecuzione di tali sentenze. Ne consegue soprattutto che, quando la Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l’obbligo giuridico non solo di corrispondere agli interessati le somme assegnate a titolo dell’equa soddisfazione prevista dall’articolo 41, ma anche di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, eventualmente, individuali da introdurre nel proprio ordinamento giuridico interno al fine di mettere fine alla violazione constatata dalla Corte e di eliminarne nel limite del possibile le conseguenze.

211.  Lo Stato convenuto rimane libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per adempiere all’obbligo giuridico derivante dall’articolo 46 della Convenzione, a condizione che tali mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte (Scozzari e Giunta c. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000VIII, Christine Goodwin c. Regno Unito [GC], n. 28957/95, § 120, CEDU 2002VI, Lukenda c. Slovenia, n. 23032/02, § 94, CEDU 2005X, e S. e Marper c. Regno Unito [GC], nn. 30562/04 e 30566/04, § 134, 4 dicembre 2008).

212.  Decidendo che una determinata causa debba essere trattata secondo la «procedura della sentenza pilota», la Corte cerca di favorire la risoluzione più rapida ed effettiva possibile di una disfunzione riguardante la tutela del diritto convenzionale in discussione nell’ordinamento giuridico interno. Uno dei fattori presi in considerazione dalla Corte nell’ideare e attuare tale procedura è la crescente minaccia per il sistema della Convenzione rappresentata dall’ingente quantità di cause ripetitive, alcuni gruppi delle quali derivano da uno stesso problema strutturale o sistemico.

213.  La procedura della sentenza pilota è innanzitutto intesa ad aiutare gli Stati contraenti a svolgere il ruolo che spetta loro nel sistema della Convenzione risolvendo questo tipo di problemi a livello nazionale, riconoscendo così alle persone interessate i diritti e le libertà definiti nella Convenzione, come vuole l’articolo 1, offrendo loro una riparazione più rapida e al tempo stesso sgravando la Corte (Broniowski c. Polonia (composizione amichevole) [GC], n. 31443/96, § 35, CEDU 2005IX, e Hutten-Czapska c. Polonia [GC], n. 35014/97, §§ 231-234, CEDU 2006VIII).

214.  La procedura della sentenza pilota implica che la valutazione del caso in questione effettuata dalla Corte in una certa causa si estenda necessariamente oltre i soli interessi del ricorrente di volta in volta interessato. Essa impone alla Corte di individuare, per quanto possibile, le cause del problema strutturale e di esaminare la causa sotto il profilo delle misure generali da adottare nell’interesse delle altre persone potenzialmente interessate (Wolkenberg e altri, sopra citata, § 35, e, mutatis mutandis, Olaru e altri, sopra citata, § 54).

2.  Applicazione dei principi sopra menzionati nella presente causa

a)  Applicazione della procedura della sentenza pilota nel caso di specie

215.  La Corte osserva che, a differenza delle cause Broniowski e HuttenCzapska, sopra citate, nelle quali la lacuna nell’ordinamento giuridico interno è stata individuata per la prima volta, la Corte si pronuncia nelle presenti cause dopo che diverse sentenze hanno già concluso per la violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1 in conseguenza delle lacune nel sistema romeno di indennizzo o di restituzione (si vedano, nello stesso senso, Bourdov c. Russia (n. 2), n. 33509/04, §§ 129, CEDU 2009..., Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ucraina, n. 40450/04, § 83, CEDU 2009... (estratti)).

216.  La Corte constata che dalle presenti cause emerge che l’inefficacia del meccanismo di indennizzo o di restituzione continua ad essere un problema ricorrente e su larga scala in Romania. La situazione permane nonostante l’adozione delle sentenze Viaşu, Faimblat e Katz, sopra citate, nelle quali la Corte ha comunicato al Governo la necessità di adottare misure generali che consentano un’effettiva e rapida realizzazione del diritto alla restituzione.

217.  Dopo tali sentenze, il numero delle constatazioni di violazione della Convenzione a tale titolo è continuato ad aumentare e dinanzi alla Corte sono pendenti diverse centinaia di altri ricorsi simili. Essi potrebbero dare luogo in futuro a nuove sentenze che concludono per la violazione della Convenzione. Ciò non solo aggrava la responsabilità dello Stato riguardo alla Convenzione a causa di una situazione passata o attuale, ma costituisce una minaccia per l’effettività in futuro del dispositivo di controllo istituito dalla Convenzione (si vedano, mutatis mutandis, Bourdov (n. 2), sopra citata, §§ 129-130, e Yuriy Nikolayevich Ivanov, sopra citata, § 86).

218.  In merito a questa situazione, la Corte ritiene che le presenti cause si prestino all’applicazione della procedura della sentenza pilota come definita nelle sentenze Broniowski, Hutten-Czapska, sopra citate, nonché nelle sentenze Bourdov (n. 2), sopra citata, §§ 129-130, Yuriy Nikolayevich Ivanov, sopra citata, § 81, e Olaru e altri, sopra citata, § 59).

b)  Esistenza di una prassi incompatibile con la Convenzione

219.  Le sentenze già pronunciate consentono di individuare alcune cause delle lacune nella legislazione e nella prassi amministrativa che, sommate alle difficoltà esposte dal Governo, hanno interessato, e possono ancora interessare in futuro, un gran numero di persone (paragrafi 198-202 supra).

220.  Tra tali cause, la principale sembra essere la progressiva estensione dell’applicazione delle leggi in materia di riparazione alla quasi totalità dei beni immobili nazionalizzati, alla quale si aggiunge la mancata previsione di un massimale per gli indennizzi.

221.  La complessità delle disposizioni legislative e le modifiche ad esse apportate si sono tradotte in una prassi giudiziaria incostante ed hanno determinato un’incertezza giuridica generale quanto all’interpretazione dei concetti fondamentali riguardanti i diritti degli ex proprietari, dello Stato e dei terzi acquirenti di beni immobili nazionalizzati (Păduraru, sopra citata, §§ 94 e ss.).

222.  La Corte osserva che, di fronte al gran numero di procedimenti di restituzione, le autorità interne hanno reagito adottando la legge n. 247/2005 che ha previsto una procedura amministrativa di indennizzo comune a tutti i beni immobili rivendicati.

223.  Tale unificazione, che va nella giusta direzione in quanto crea procedure semplificate, sarebbe efficace se le autorità competenti, in particolare la Commissione centrale, fossero dotate di risorse umane e materiali all’altezza dei compiti da adempiere.

224.  Al riguardo, la Corte prende atto che, dovendo fare fronte sin dalla sua creazione ad un carico di lavoro considerevole, la Commissione centrale aveva trattato i fascicoli in maniera aleatoria. Sebbene il criterio dell’esame sia stato modificato, nel maggio del 2010, su un totale di 68.355 fascicoli registrati presso la Commissione, soltanto 21.260 hanno dato luogo ad una decisione che accorda un «titolo di risarcimento» e sono stati effettuati meno di 4.000 pagamenti (paragrafo 77 supra).

225.  L’assenza di termini per la trattazione dei fascicoli da parte della Commissione centrale costituisce un altro punto debole del meccanismo interno di indennizzo, già individuato dalla Corte nella sentenza Faimblat sopra citata e riconosciuto dall’Alta Corte di cassazione e di giustizia. Quest’ultima ha criticato la mancanza di diligenza della Commissione centrale condannandola ad esaminare i fascicoli posti alla sua attenzione entro un «termine ragionevole» (paragrafo 76 supra).

226.  Tuttavia, in assenza di un termine legale vincolante, la Corte ritiene che l’obbligo summenzionato rischi di essere teorico ed illusorio e il diritto di accesso ad un tribunale per denunciare il ritardo accumulato dalla Commissione centrale svuotato di contenuto.

227.  Infine, la Corte prende atto dell’onere rilevantissimo imposto dalla legislazione in materia di beni immobili nazionalizzati al bilancio dello Stato e delle difficoltà a farvi fronti ammesse dal Governo. Tuttavia, essa è colpita dalla lentezza con cui si afferma la procedura di quotazione in borsa del fondo Proprietatea, nonostante tale quotazione fosse stata prevista sin dal 2005 e il lancio delle transazioni miri ad indirizzare una parte dei beneficiari dei «titoli di risarcimento» verso il mercato borsistico, con conseguente alleggerimento della pressione finanziaria.

228.  Tenuto conto del complesso delle lacune nel meccanismo di restituzione o di indennizzo, che persistono dopo l’adozione delle sentenze Viaşu, Faimblat e Katz, la Corte ritiene che sia imperativo per lo Stato adottare con urgenza misure di carattere generale suscettibili di portare a un’effettiva realizzazione del diritto alla restituzione o all’indennizzo mantenendo un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco.

c)  Misure di carattere generale

229.  Quanto alle misure destinate a garantire l’effettività del meccanismo istituito dalla Convenzione, la Corte attira l’attenzione sulla risoluzione Res(2004)3 e sulla raccomandazione Rec(2004)6 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa adottate il 12 maggio 2004 (paragrafi 81-83 supra).

230.  Sebbene in linea di principio non spetti alla Corte definire quali possano essere le misure di riparazione appropriate perché lo Stato convenuto adempia ai suoi obblighi sotto il profilo dell’articolo 46 della Convenzione, al fine di portare l’aiuto richiesto dallo Stato convenuto, essa sente di dovere suggerire, a titolo puramente indicativo, il tipo di misure che lo Stato romeno potrebbe adottare per porre fine alla situazione strutturale constatata.

231.  Come la Corte ha già detto nella sentenza Viaşu sopra citata, lo Stato convenuto deve, innanzitutto, rimuovere ogni ostacolo all’esercizio effettivo del diritto delle numerose persone interessate dalla situazione che la Corte ha giudicato contraria alla Convenzione, come nel caso delle ricorrenti, o, in alternativa, offrire una riparazione adeguata (si veda, mutatis mutandis, Yuriy Nikolayevich Ivanov, sopra citata, § 94).

232.  Lo Stato convenuto deve quindi garantire con appropriate misure legali e amministrative il rispetto del diritto di proprietà di tutte le persone che si trovano in una situazione simile a quella delle ricorrenti, tenendo conto dei principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte riguardo all’applicazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (paragrafi 162177 supra). Tali obiettivi potrebbero essere raggiunti, ad esempio, attraverso la modifica dell’attuale meccanismo di restituzione, di cui la Corte ha rilevato alcuni punti deboli, e la sollecita creazione di procedure semplificate ed efficaci, fondate su misure legislative e su una prassi giudiziaria ed amministrativa coerente, in grado di mantenere un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco (Viaşu, sopra citata, § 83).

233.  La ricerca di un equilibrio tra, da un lato, i diritti in gioco e, dall’altro, i benefici e le perdite delle diverse persone interessate dal processo di trasformazione dell’economia e del sistema giuridico dello Stato costituisce un esercizio di estrema difficoltà, che implica l’intervento di svariate autorità nazionali. La Corte ritiene pertanto che sia opportuno lasciare allo Stato convenuto un ampio margine di apprezzamento quanto alla scelta delle misure destinate a garantire il rispetto dei diritti patrimoniali o a regolamentare i rapporti di proprietà nel paese e quanto alla loro attuazione (paragrafi 169177 supra).

234.  La Corte prende atto con interesse della proposta avanzata dal Governo nel piano d’azione che mira alla fissazione di termini vincolanti per tutte quante le fasi amministrative. Una simile misura, purché sia realistica e accompagnata da un controllo giurisdizionale effettivo, potrebbe avere un impatto positivo sull’efficacia del meccanismo di indennizzo.

235.  Al tempo stesso, la Corte ritiene che altri esempi di buone pratiche e di misure di adeguamento legislativo, rispettose dei principi posti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, offerti da altri Stati firmatari della Convenzione potrebbero costituire una fonte di ispirazione per il governo convenuto (si vedano in particolare le cause Broniowski e Wolkenberg, sopra citate). Così, una revisione della legislazione che portasse a norme procedurali chiare e semplificate renderebbe il sistema di indennizzo più prevedibile nella sua applicazione, a differenza del sistema attuale, le cui disposizioni sono disperse tra più leggi, ordinanze e decreti. Anche la previsione di un tetto agli indennizzi e lo scaglionamento di questi in un periodo più lungo potrebbero costituire misure suscettibili di mantenere un giusto equilibrio tra gli interessi degli ex proprietari e l’interesse generale della collettività.

236.  Tenuto conto del gran numero di persone interessate e delle pesanti conseguenze di un tale dispositivo, il cui impatto sull’intero paese è rilevante, le autorità nazionali rimangono libere di scegliere, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, le misure generali da introdurre nell’ordinamento giuridico interno al fine di porre fine alle violazioni constatate dalla Corte.

d)  Procedura da seguire nelle cause simili

237.  La Corte rammenta che la procedura della sentenza pilota è intesa a fare sì che a livello nazionale sia offerta a tutte le persone interessate dal problema strutturale individuato dalla sentenza pilota la riparazione più rapida possibile. Così può essere deciso, nella sentenza pilota, di rinviare tutti i ricorsi sostanzialmente simili per il tempo necessario all’attuazione delle misure di carattere generale atte a risolvere il detto problema strutturale (Yuriy Nikolayevich Ivanov, sopra citata, § 95, Broniowski, sopra citata, § 198, e Xenides-Arestis c. Turchia, n. 46347/99, § 50, 22 dicembre 2005).

238.  Al riguardo, la Corte ha ritenuto necessario, in alcune sue precedenti sentenze pilota, adottare un approccio differenziato a seconda che i ricorsi fossero stati proposti dinanzi ad essa dopo o prima della pronuncia di dette sentenze (Bourdov (n. 2), sopra citata, §§ 143-146, e Olaru e altri, sopra citata, § 60).

239.  Per la prima categoria, la Corte ha ritenuto che i ricorrenti avrebbero potuto essere invitati a sottoporre i loro motivi di ricorso innanzitutto alle autorità nazionali. Quanto alla seconda categoria, ha ritenuto che sarebbe stato ingiusto chiedere ai ricorrenti di sottoporre i loro motivi di ricorso di nuovo alle autorità nazionali, tenuto conto del fatto che essi subivano già da anni le conseguenze della violazione dei loro diritti sanciti dalla Convenzione.

240.  In tutti i casi, l’esame delle cause simili è stato rinviato di un anno (Bourdov (n. 2), sopra citata, § 143, Yuriy Nikolayevich Ivanov, sopra citata, § 96, e Olaru e altri, sopra citata, § 61) o di sei mesi (Suljagić c. Bosnia Erzegovina, n. 27912/02, § 65, 3 novembre 2009) in attesa dell’attuazione delle misure di carattere generale.

241.  Tenuto conto dell’ingentissimo numero di ricorsi proposti contro la Romania e riguardanti lo stesso tipo di contenzioso, la Corte decide di rinviare per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui la presente sentenza diverrà definitiva l’esame di tutti i ricorsi derivanti dalla stessa problematica generale, in attesa dell’adozione da parte delle autorità romene di misure atte ad offrire una riparazione adeguata a tutte le persone interessate dalle leggi in materia di riparazione.

242.  La decisione di rinvio lascia impregiudicato il potere della Corte di dichiarare irricevibile qualsiasi causa di tale tipo o di prendere atto di una composizione amichevole eventualmente raggiunta dalle parti, in applicazione degli articoli 37 o 39 della Convenzione (Bourdov (n. 2), sopra citata, §§ 144-146, e Olaru e altri, sopra citata, § 61).

V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

243. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

  1. Danno

244. Le prime due ricorrenti, sigg.re Maria Atanasiu e Ileana Iuliana Poenaru, chiedono la restituzione dell’appartamento oggetto di controversia o l’assegnazione della somma di 82.000 euro (EUR) per il danno materiale che avrebbero subìto, corrispondente al valore dell’appartamento, stimato nell’ottobre 2006 da un perito immobiliare. Per il danno morale chiedono la somma di 8.200 EUR.

245. La terza ricorrente, sig.ra Ileana Florica Solon, chiede per il danno materiale la somma di 832.684 EUR, ossia l’equivalente del valore di mercato del terreno oggetto della sua richiesta di riparazione. A sostegno delle sue richieste, essa ha sottoposto alla Corte due relazioni di valutazione redatte da due periti immobiliari risalenti a gennaio-febbraio 2009. In base alla prima relazione il valore di mercato del bene ammonta a 3.397.785 lei rumeni (RON), ossia 802.500 EUR, secondo la conversione realizzata dalla prima relazione, mentre in base alla seconda il valore del bene ammonta a 3.699.852 RON, ossia 860.280 EUR. L’interessata sostiene che le violazioni dedotte le hanno causato un sentimento di incertezza e frustrazione, e richiede 7.000 EUR in riparazione del danno morale.

246. Il Governo contesta tali richieste.

247. Per quanto riguarda la richiesta delle sig.re Atanasiu e Poenaru, esso sottolinea che nessun giudice e nessuna autorità amministrativa hanno riconosciuto alle interessate un diritto alla restituzione dell’appartamento in contestazione. Per quanto riguarda il valore di tale appartamento, basandosi sulle conclusioni di una perizia immobiliare effettuata nel novembre 2006, il Governo sostiene che il suo valore di mercato è 39.603 EUR.

248. Per quanto riguarda la richiesta della sig.ra Solon, il Governo rammenta che il risarcimento fissato dalla corte d’appello di Craiova nella sua sentenza del 21 novembre 2003, e poi dall’Alta Corte di Cassazione e di giustizia nella sentenza del 30 marzo 2006, era di 70 dollari americani (USD) il metro quadrato. Inoltre, esso osserva che, mentre queste sentenze facevano riferimento a un terreno di una superficie di 2.140 m², la ricorrente ha indicato nel suo formulario di ricorso che il terreno in questione aveva una superficie di soli 1.932 m². Il Governo considera di conseguenza che la ricorrente avesse in tal modo limitato l’oggetto del suo ricorso al valore di 1.932 m² di terreno.

249. Quanto al danno morale che le tre ricorrenti sostengono di aver subìto, il Governo considera che la constatazione di violazione potrebbe costituire un’equa soddisfazione sufficiente.

250. La Corte rammenta di avere concluso per la violazione degli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1, in quanto le autorità non hanno deciso prontamente sulle richieste delle ricorrenti calcolando e pagando i risarcimenti dovuti. Tenuto conto della natura delle violazioni constatate, la Corte considera che le ricorrenti abbiano subìto un danno materiale e morale.

251. Per quanto riguarda la richiesta delle sigg.re Atanasiu e Poenaru, la Corte osserva che vi è un divario tra la valore dell’appartamento stimato dalle ricorrenti e quello proposto dal Governo.

252. Quanto alla richiesta della sig.ra Solon, la Corte constata che in base a una sentenza definitiva alla ricorrente è stato riconosciuto un credito calcolato sulla base di 70 USD il metro quadrato a titolo di risarcimento per il terreno di 2.140 m².

253. Tenuto conto dell’inefficacia del sistema attuale di restituzione e considerata in particolare l’età delle ricorrenti e il fatto che esse hanno avviato le procedure amministrative ormai più di nove anni fa, la Corte, fatta salva l’evoluzione che potrebbe aversi in futuro per quanto riguarda il meccanismo di risarcimento, ritiene ragionevole accordare alle interessate una somma che rappresenterebbe una composizione definitiva e completa delle presenti cause.

254. Sulla base degli elementi di cui dispone e deliberando in via equitativa come esige l’articolo 41 della Convenzione, la Corte accorda per tutti i danni subiti le somme di 65.000 EUR alle sigg.re Atanasiu e Poenaru e 115.000 EUR alla sig.ra Solon.

  1. Spese

255. Le sigg.re Atanasiu e Poenaru avevano chiesto 1.350 RON per le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte, compresi gli onorari simbolici di circa 100 EUR del loro avvocato, C.-L. Popescu, che le difende pro bono. Il 5 aprile 2010 hanno chiesto anche il rimborso di 677,26 RON, somma che rappresenta le spese postali sostenute per l’invio delle osservazioni complementari ai fini dell’udienza dell’8 giugno 2010.

256. La sig.ra Solon aveva chiesto la somma di 6.696,18 EUR per le spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte, producendo dei documenti giustificativi per gli onorari del suo avvocato, per l’importo di 6.000 EUR, nonché per le spese postali e di traduzione e per gli onorari dei periti immobiliari, per l’importo totale di 696,18 EUR. Il 2 giugno 2010 essa ha chiesto anche il rimborso delle spese sostenute per l’udienza tenuta dalla Corte l’8 giugno 2010, ossia 2.150 EUR per gli onorari del suo avvocato e una somma totale di 1.331,52 EUR a copertura delle spese di trasferta e alloggio di quest’ultimo.

257. Il Governo non si oppone al rimborso delle spese, a condizione che siano reali, giustificate, necessarie e ragionevoli.

258. Tuttavia, esso ritiene eccessivi gli onorari dell’avvocato della sig.ra Solon sostenendo inoltre che quest’ultima non ha prodotto alcun riepilogo che permetta di calcolare il numero di ore di lavoro del suo rappresentante. Inoltre, il Governo ritiene che gli onorari dei periti immobiliari che sono stati incaricati non si riferiscano in alcun modo all’oggetto della presente causa, dato che la ricorrente non poteva far valere un diritto di credito le cui modalità di calcolo fossero già state stabilite da una decisione giudiziaria definitiva.

259. La Corte, conformemente alla sua giurisprudenza, deve cercare di stabilire se le spese di cui è chiesto il rimborso siano state realmente sostenute, se fossero necessarie e se il loro importo sia ragionevole (si veda, ad esempio, Nilsen e Johnsen c. Norvegia [GC], n. 23118/93, § 62, CEDU 1999-VIII).

260. Per quanto riguarda la somma richiesta dalle sigg.re Atanasiu e Poenaru, l’importo di 1.770,66 EUR versato dal Consiglio d’Europa per il canale del gratuito patrocinio, copre le spese richieste. Pertanto, la Corte decide di rigettare la richiesta delle ricorrenti a questo titolo.

261. Quanto alla sig.ra Solon, considerati i criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza e in assenza di un conteggio dettagliato delle ore di lavoro dell’avvocato che l’ha rappresentata, la Corte le accorda la somma di 5.000 EUR per le spese. Da tale somma deve essere detratto l’importo di 1.848,16 EUR versato dal Consiglio d’Europa per il canale del gratuito patrocinio; in tal modo l’importo che rimane da versare è di 3.151,84 EUR.

  1. Interessi moratori

262. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

1. Decide di riunire i ricorsi;

 

2. Dichiara i ricorsi ricevibili;

 

3. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda le ricorrenti Maria Atanasiu e Ileana Iuliana Poenaru;

 

4. Dichiara che non è opportuno esaminare separatamente il motivo di ricorso relativo all’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto riguarda la ricorrente Ileana Florica Solon;

 

5. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione nei confronti di tutte le ricorrenti;

 

6. Dichiara che lo Stato convenuto deve adottare misure che garantiscano la tutela effettiva dei diritti enunciati dagli articoli 6 § 1 della Convenzione e 1 del Protocollo n. 1, nel contesto di tutte le cause analoghe alla presente causa, conformemente ai principi sanciti dalla Convenzione (paragrafi 229-236 supra). Tali misure dovranno essere attuate entro diciotto mesi dalla data in cui la presente sentenza diverrà definitiva;

 

7. Decide di rinviare per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui la presente sentenza diverrà definitiva l’esame di tutti i ricorsi derivanti dalla stessa problematica generale, fatto salvo il potere della Corte di dichiarare irricevibile qualsiasi causa di questo tipo o di prendere atto di una composizione amichevole alla quale le parti siano eventualmente giunte, in applicazione degli articoli 37 o 39 della Convenzione;

 

8. Dichiara

a) che lo Stato convenuto deve versare congiuntamente alle ricorrenti Maria Atanasiu e Ileana Iuliana Poenaru, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 65.000 EUR (sessantacinquemila euro), per i danni complessivamente subiti, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, da convertire nella moneta nazionale dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del versamento;

b) che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente Ileana Florica Solon, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le somme seguenti, da convertire nella moneta nazionale dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del versamento:

i. 115.000 EUR (centoquindicimila euro), per i danni complessivamente subiti, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;

ii. 3.151,84 EUR (tremilacentocinquantuno euro e ottantaquattro centesimi), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla ricorrente, per le spese;

c) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;

 

9. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 12 ottobre 2010, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Santiago Quesada Josep Casadevall
 Cancelliere Presidente