© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata da Rita Carnevali, assistente linguistico.

 

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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

 

PRIMA SEZIONE

 

 

 

 

CAUSA COLACRAI c. ITALIA (N. 2)

 

(Ricorso n. 63868/00)

 

SENTENZA

 

 

STRASBURBO

 

15 luglio 2005

 

 

DEFINITIVA

 

30/11/2005

 

 

 

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.


Nella causa Colacrai c. Italia (n. 2),

La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:

 C.L. Rozakis, presidente,
 F. Tulkens,
 P. Lorenzen,
 N. Vajić,
 S. Botoucharova,
 V. Zagrebelsky,
 K. Hajiyev, giudici,

 e da S. Nielsen, cancelliere di sezione,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 23 giugno 2005,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1.  All’origine della causa vi è un ricorso (n. 63868/00) proposto contro la Repubblica italiana con il quale un cittadino di tale Stato, il sig. Rocco Colacrai («il ricorrente»), ha adito la Corte il 9 marzo 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

2.  Il ricorrente è rappresentato dall’avv. L. Crisci, del foro di Benevento. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato da U. Leanza e successivamente da I. M. Braguglia, agenti, e da F. Crisafulli e successivamente da N. Lettieri, co-agenti.

3.  In particolare il ricorrente lamentava una ingiustificata violazione del diritto al rispetto dei suoi beni.

4.  Il ricorso è stato assegnato alla prima sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento). All’interno di quest’ultima, la camera incaricata di esaminare la causa (articolo 27 § 1 della Convenzione) è stata costituita conformemente all’articolo 26 § 1 del regolamento.

5.  Con decisione del 29 aprile 2004, la Corte ha riunito al merito il secondo punto dell’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo e ha dichiarato il ricorso ricevibile.

6.  Il ricorrente e il Governo non hanno depositato osservazioni scritte sul merito della causa (articolo 59 § 1 del regolamento).

7.  Il 1o novembre 2004, la Corte ha modificato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 § 1 del regolamento). Il presente ricorso è stato assegnato alla prima sezione così modificata (articolo 52 § 1).

 

IN FATTO

  1. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

8.  Il ricorrente è nato nel 1932 e risiede a Castelpagano (Benevento).

9.  Il ricorrente era comproprietario con un terzo di un terreno agricolo di 3.040 metri quadrati situato a Castelpagano e registrato in catasto al foglio 22, particella 176.

10.  Con decisione del 4 marzo 1989, la Giunta regionale di Castelpagano approvò il progetto di costruzione di una strada sul terreno del ricorrente e autorizzò la comunità montana dell’Alto Tammaro (Benevento) a organizzare una gara d’appalto per la realizzazione dell’opera. Con decisione del 6 settembre 1989, la comunità montana scelse il progetto presentato dalla società Z.

11.  Il 27 ottobre 1989 la società Z procedette all’occupazione materiale del terreno e avviò i lavori di costruzione.

12.  Con due decreti rispettivamente del 10 maggio 1990 e del 22 agosto 1991, il comune di Castelpagano autorizzò l’occupazione d’urgenza del terreno del ricorrente per un periodo massimo di due anni a decorrere dall’occupazione materiale, in vista della sua espropriazione per causa di pubblica utilità.

A.  La prima procedura dinanzi ai giudici nazionali

13.  Con atto di citazione notificato il 12 dicembre 1994, il ricorrente introdusse un’azione di risarcimento danni a carico della comunità montana dell’Alto Tammaro dinanzi al tribunale civile di Benevento.

14.  Egli sosteneva l’illegittimità dell’occupazione del terreno dal momento che quest’ultima era iniziata nel 1989, ossia prima dell’adozione del decreto che autorizzava l’occupazione d’urgenza, e che i lavori di costruzione erano terminati senza che si fosse proceduto all’espropriazione formale del terreno e al pagamento di un indennizzo. Egli chiedeva un risarcimento corrispondente al valore venale del terreno, oltre ad una somma a titolo di indennizzo perché nel corso dei lavori erano andate distrutte le opere e le colture esistenti sul terreno al momento della sua occupazione.

15.  L’istruzione della causa iniziò il 30 gennaio 1997.

16.  Nel corso della procedura, il 4 novembre 2002, fu depositata una perizia in cancelleria. Secondo il perito, il terreno era stato trasformato in maniera irreversibile dal mese di novembre 1989 ed il suo valore venale nel 1991 era di 21.280.000 ITL (vale a dire 10.990,20 EUR), ossia 7.000 ITL al metro quadrato.

17.  Il 9 aprile 2005 la parte ricorrente ha fatto sapere che la procedura è tuttora pendente in primo grado.

B.  La seconda procedura dinanzi ai giudici nazionali

18.  Nel frattempo, il 27 giugno 1995, il comune di Castelpagano aveva adottato un decreto di espropriazione accompagnato da un’offerta di indennizzo di 5.867.000 ITL avente ad oggetto il terreno del ricorrente.

19.  Con atto di citazione notificato il 3 agosto 1995, il ricorrente introdusse innanzi alla corte d’appello di Napoli un’azione volta a contestare l’importo della somma offerta a titolo di indennità di espropriazione.

20.  Con sentenza depositata in cancelleria il 13 novembre 1996, la corte d’appello rigettò la richiesta del ricorrente in quanto costui, in virtù del principio dell’espropriazione indiretta, aveva perduto la proprietà del terreno a seguito della costruzione della strada prima dell’adozione del decreto di espropriazione.

21.  Secondo la corte d’appello, tenuto conto della tardività del decreto di espropriazione, l’offerta di una indennità di espropriazione non poteva essere considerata efficace.

22.  Risulta dal fascicolo che questa sentenza della corte d’appello di Napoli è passata in giudicato.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

A.  L’occupazione di urgenza di un terreno

23.  Nel diritto italiano, la procedura accelerata di espropriazione consente all’amministrazione di occupare un terreno e di costruirvi prima della espropriazione. Dopo aver dichiarato di pubblica utilità l’opera da realizzare e adottato il progetto di costruzione, l’amministrazione può decretare l’occupazione di urgenza delle zone da espropriare per una durata determinata non superiore a cinque anni (articolo 20 della legge n. 865 del 1971). Questo decreto perde efficacia ove l’occupazione materiale del terreno non segua nel termine di tre mesi dall’emanazione dello stesso. Prima della scadenza del periodo di occupazione autorizzata deve essere adottato un decreto di espropriazione formale.

24.  L’occupazione autorizzata di un terreno dà diritto ad una indennità di occupazione. La Corte costituzionale ha riconosciuto, nella sentenza n. 470 del 1990, il diritto di agire immediatamente in giudizio al fine di ottenere l’indennità di occupazione non appena il terreno venga materialmente occupato, senza bisogno di attendere una offerta di indennizzo da parte dell’amministrazione.

B.  Il principio dell’espropriazione indiretta («occupazione acquisitiva» o «accessione invertita»)

25.  Negli anni ‘70, molte amministrazioni locali procedettero a occupazioni d’urgenza di terreni cui non seguirono i decreti di espropriazione. I giudici italiani si trovarono di fronte a casi in cui il proprietario di un terreno aveva perduto de facto la disponibilità del suo bene in ragione dell’occupazione e dell’esecuzione di lavori di costruzione di un’opera pubblica. Restava da sapere se l’interessato avesse perso anche la proprietà del terreno semplicemente a causa dei lavori effettuati.

 

1.  La giurisprudenza prima della sentenza n. 1464 del 1983 della Corte di cassazione

26.  La giurisprudenza era estremamente divisa su quali fossero gli effetti della costruzione di un’opera pubblica su un terreno illegittimamente occupato. Per occupazione illegittima si deve intendere una occupazione illegittima ab initio, o un’occupazione inizialmente autorizzata e diventata poi priva di titolo per l’annullamento del titolo o l’occupazione che si protrae oltre il termine autorizzato senza che sia intervenuto un decreto espropriativo.

27.  Secondo una prima giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la proprietà del terreno dopo il completamento dell’opera pubblica. Tuttavia, egli non poteva chiedere la rimessione in pristino del terreno e poteva unicamente avviare un’azione di risarcimento danni per occupazione abusiva, non soggetta a prescrizione stante il carattere permanente dell’illiceità derivante dall’occupazione. L’amministrazione poteva in qualsiasi momento adottare un formale decreto di espropriazione; in questo caso l’azione di risarcimento si trasformava in una controversia avente ad oggetto l’indennità di espropriazione e i danni erano dovuti soltanto per il periodo anteriore al decreto di espropriazione per il mancato godimento del terreno (si vedano, tra altre, le sentenze della Corte di cassazione n. 2341 del 1982, n. 4741 del 1981, n. 6452 e n. 6308 del 1980).

28.  In base ad una seconda giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione non perdeva la proprietà del terreno e poteva chiedere la rimessione in pristino quando l’amministrazione aveva agito in assenza di pubblica utilità (si vedano, ad esempio, Corte di cassazione, sentenza n. 1578 del 1976, sentenza n. 5679 del 1980).

29.  Secondo una terza giurisprudenza, il proprietario del terreno occupato dall’amministrazione perdeva automaticamente la proprietà dello stesso al momento della trasformazione irreversibile del bene, ossia al momento del completamento dell’opera pubblica. L’interessato aveva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni (si veda la sentenza della Corte di cassazione n. 3243 del 1979).

2.  La sentenza della Corte di cassazione n. 1464 del 1983

30.  Con sentenza del 16 febbraio 1983, la Corte di cassazione, deliberando a sezioni unite risolse il conflitto di giurisprudenza e adottò la terza soluzione. Fu così sancito il principio dell’espropriazione indiretta (accessione invertita o occupazione acquisitiva). In virtù di questo principio, la pubblica amministrazione acquisisce ab origine la proprietà di un terreno senza procedere ad una espropriazione formale quando, dopo l’occupazione del terreno e indipendentemente dalla legittimità dell’occupazione, l’opera pubblica è stata realizzata. Quando l’occupazione è ab initio senza titolo, il trasferimento di proprietà ha luogo al momento della realizzazione dell’opera pubblica. Quando l’occupazione del terreno è stata inizialmente autorizzata, il trasferimento di proprietà avviene alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata. Nella stessa sentenza, la Corte di cassazione precisò che, in tutti i casi di espropriazione indiretta, l’interessato ha diritto ad una riparazione integrale in quanto l’acquisizione del terreno è avvenuta luogo senza titolo. Tuttavia questa riparazione non viene corrisposta automaticamente; spetta all’interessato chiedere il risarcimento dei danni. Inoltre, il diritto alla riparazione è soggetto al termine di prescrizione previsto in caso di responsabilità per fatto illecito, ossia cinque anni, con decorrenza dal momento della trasformazione irreversibile del terreno.

3.  La giurisprudenza dopo la sentenza della Corte di cassazione n. 1464 del 1983

a)  La prescrizione

31.  In un primo tempo, la giurisprudenza riteneva che non dovesse essere applicato alcun termine di prescrizione poiché l’occupazione senza titolo del terreno costituiva un fatto illecito permanente. La Corte di cassazione, nella sentenza n. 1464 del 1983, dichiarò che il diritto alla riparazione era soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni. In seguito, la prima sezione della Corte di cassazione dichiarò che doveva essere applicato un termine di prescrizione di dieci anni (sentenze n. 7952 del 1991 e n. 10979 del 1992). Con sentenza del 22 novembre 1992, la Corte di cassazione a sezioni unite ha definitivamente risolto la questione stabilendo che il termine di prescrizione è di cinque anni e inizia a decorrere dal momento della trasformazione irreversibile del terreno.

b)  La sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 1995

32.  In questa sentenza la Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione il principio della espropriazione indiretta, dal momento che questo principio è ancorato ad una norma legislativa, ossia l’articolo 2043 del codice civile che disciplina la responsabilità da fatto illecito. Secondo questa sentenza, il fatto che l’amministrazione divenga proprietaria di un terreno traendo beneficio dal suo comportamento illecito non pone alcun problema sul piano costituzionale, in quanto l’interesse pubblico, ossia la conservazione dell’opera pubblica, prevale sull’interesse del singolo, e quindi sul diritto di proprietà di quest’ultimo. La Corte costituzionale ha giudicato compatibile con la Costituzione applicare all’azione di risarcimento il termine prescrizionale di cinque anni, come previsto dall’articolo 2043 del codice civile per responsabilità da fatto illecito.

c)  Caso di mancata applicazione del principio dell’espropriazione indiretta

33. L’evoluzione giurisprudenziale mostra che il meccanismo per il quale la costruzione di un’opera pubblica comporta il trasferimento di proprietà del terreno a beneficio dell’amministrazione presenta alcune eccezioni.

34.  Nella sentenza n. 874 del 1996, il Consiglio di Stato ha affermato che non vi è espropriazione indiretta quando le decisioni dell’amministrazione e il decreto di occupazione d’urgenza sono stati annullati dai giudici amministrativi; se così non fosse, la decisione giudiziaria sarebbe svuotata di sostanza.

35.  Nella sentenza n. 1907 del 1997, la Corte di cassazione a sezioni unite ha dichiarato che l’amministrazione non diventa proprietaria di un terreno quando le decisioni da essa adottate nella dichiarazione di pubblica utilità devono essere considerate nulle ab initio. In questo caso l’interessato mantiene la proprietà del terreno e può chiedere la restitutio in integrum. In alternativa può chiedere il risarcimento dei danni. L’illiceità in questi casi ha un carattere permanente e nessun termine di prescrizione trova applicazione.

36. Nella sentenza n. 6515 del 1997, la Corte di cassazione a sezioni unite ha affermato che non vi è trasferimento della proprietà quando la dichiarazione di pubblica utilità è stata annullata dai giudici amministrativi. In questo caso il principio dell’espropriazione indiretta non trova applicazione. L’interessato, che mantiene la proprietà del terreno, ha la possibilità di chiedere la restitutio in integrum. La presentazione di una richiesta di risarcimento dei danni comporta una rinuncia alla restitutio in integrum. Il termine di prescrizione di cinque anni inizia a decorrere dal momento in cui la decisione del giudice amministrativo diventa definitiva.

37.  Nella sentenza n. 148 del 1998, la prima sezione della Corte di cassazione ha seguito la giurisprudenza delle sezioni unite e ha affermato che il trasferimento di proprietà per effetto dell’espropriazione indiretta non ha luogo quando la dichiarazione di pubblica utilità alla quale era collegato il progetto di costruzione è stata considerata invalida ab initio.

38.  Nella sentenza n. 5902 del 2003, la Corte di cassazione a sezioni unite ha ribadito che non vi è trasferimento di proprietà in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità valida.

39.  È opportuno confrontare questa giurisprudenza con la legge n. 458 del 1988 (si vedano i paragrafi 40-41 infra) e con il Testo Unico delle disposizioni in materia di espropriazione, entrato in vigore il 30 giugno 2003 (si vedano i paragrafi 49-50 infra).

4.  La legge n. 458 del 27 ottobre 1988

40.  Ai sensi dell’articolo 3 di questa legge, «Il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene. Oltre al risarcimento del danno spettano le somme dovute a causa della svalutazione monetaria e le ulteriori somme di cui all’art. 1224, secondo comma, a decorrere dal giorno dell’occupazione illegittima».

41.  Interpretando l’articolo 3 della legge del 1988, la Corte costituzionale, nella sentenza del 12 luglio 1990 (n. 384), ha ritenuto: «con la norma impugnata il legislatore, nel contrasto fra l’interesse dei proprietari dei suoli ad ottenerne, in caso di espropriazione illegittima, la restituzione e l’interesse pubblico realizzato con l’impiego dei predetti beni per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ha dato prevalenza a quest’ultimo interesse».

5.  L’importo del risarcimento in caso di espropriazione indiretta

42.  Secondo la giurisprudenza del 1983 della Corte di cassazione in materia di espropriazione indiretta, all’interessato era dovuta una riparazione integrale del danno subito, sotto forma di risarcimento danni per la perdita del terreno, per compensare la perdita di proprietà conseguente all’occupazione illegittima.

43.  La legge finanziaria del 1992 (articolo 5 bis del decreto-legge n. 333 dell’11 luglio 1992) modificò questa giurisprudenza, nel senso che l’importo dovuto in caso di espropriazione indiretta non poteva superare quello dell’indennità prevista per il caso di un’espropriazione formale. Con sentenza n. 369 del 1996, la Corte costituzionale dichiarò questa norma incostituzionale.

44.  In virtù della legge finanziaria n. 662 del 1996, che fece seguito alla norma dichiarata incostituzionale, il risarcimento integrale non può essere accordato per una occupazione di terreno che ha avuto luogo prima del 30 settembre 1996. Da questo punto di vista, il risarcimento equivale all’importo dell’indennità prevista per il caso di una espropriazione formale, nell’ipotesi più favorevole al proprietario, aumentato del 10%.

45.  Con la sentenza n. 148 del 30 aprile 1999, la Corte costituzionale ha giudicato tale risarcimento compatibile con la Costituzione. Tuttavia nella stessa sentenza, la Corte ha precisato che è possibile chiedere un risarcimento integrale, a concorrenza del valore venale del terreno, quando l’occupazione e la privazione del terreno non siano avvenute per causa di pubblica utilità.

6.  La giurisprudenza dopo le sentenze della Corte del 30 maggio 2000 nelle cause Belvedere Alberghiera e Carbonara e Ventura

46.  Con le sentenze n. 5902 e 6853 del 2003, la Corte di cassazione a sezioni unite si è nuovamente pronunciata sul principio dell’espropriazione indiretta, facendo riferimento alle due sentenze della Corte sopra citate.

47.  Alla luce della constatazione di violazione dell’articolo 1 del protocollo n. 1 nelle cause di cui sopra, la Corte di cassazione ha affermato che il principio dell’espropriazione indiretta svolge un ruolo importante nel quadro del sistema giuridico italiano e che è compatibile con la Convenzione.

48.  Più specificamente, la Corte di cassazione - dopo aver analizzato la storia del principio della espropriazione indiretta - ha dichiarato che, vista l’uniformità della giurisprudenza in materia, il principio dell’espropriazione indiretta deve ritenersi pienamente «prevedibile» a partire dal 1983. Di conseguenza, l’espropriazione indiretta deve essere considerata rispettosa del principio di legittimità. Per quanto riguarda le occupazioni di terreno che hanno avuto luogo senza dichiarazione di pubblica utilità, la Corte di cassazione ha affermato che tali occupazioni non sono idonee a trasferire la proprietà del bene allo Stato. Quanto al risarcimento, la Corte di cassazione ha dichiarato che, anche se inferiore al danno subito dall’interessato, e in particolare al valore del terreno, il risarcimento dovuto in caso di espropriazione indiretta è sufficiente a garantire un «giusto equilibrio» tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo.

7.  Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità («il Testo Unico»)

 

49.  Il 30 giugno 2003 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 dell’ 8 giugno 2001, modificato dal Decreto legislativo n. 302 del 27 dicembre 2002, che regola la procedura di espropriazione. Il Testo Unico codifica le disposizioni e la giurisprudenza esistenti in materia. In particolare, codifica il principio dell’espropriazione indiretta. Il Testo Unico, che non si applica ai casi di espropriazione verificatisi prima del 1996 e quindi non si applica al caso di specie, ha sostituito, dalla sua entrata in vigore, tutta la legislazione e la giurisprudenza precedente in materia di espropriazione.

50.  All’articolo 43, il Testo Unico prevede che, in assenza di un decreto di espropriazione o di dichiarazione di pubblica utilità, un terreno trasformato a seguito della realizzazione di un’opera pubblica è acquisito al patrimonio dell’autorità che lo ha trasformato; in cambio è accordato un risarcimento dei danni. L’autorità può acquisire un bene anche quando il piano regolatore o la dichiarazione di pubblica utilità siano stati annullati. Il proprietario può chiedere al giudice la restituzione del terreno. L’autorità in causa può opporvisi. Qualora il giudice decida di non disporre la restituzione del terreno, il proprietario ha diritto ad un risarcimento.

IN DIRITTO

I.  SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1

51.  Il ricorrente sostiene di essere stato illecitamente privato del suo terreno. In particolare, fa valere che il suo terreno è stato occupato abusivamente e che l’opera pubblica è stata costruita anche prima del decreto di occupazione di urgenza. In questa situazione, tenuto conto del principio dell’espropriazione indiretta, il ricorrente sostiene di non aver avuto modo di difendere il suo diritto di proprietà, ossia la restituzione del bene; egli ha potuto chiedere soltanto il risarcimento dei danni. Secondo lui questa situazione ha leso il suo diritto al rispetto dei suoi beni garantito dall’articolo 1 del Protocollo n. 1, così formulato:

«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.»

52.  Successivamente alla dichiarazione di ricevibilità del presente ricorso, il ricorrente e il Governo non hanno sottoposto alla Corte osservazioni complementari.

53.  La Corte rammenta di avere riunito al merito il secondo punto dell’eccezione del Governo basata sul mancato esaurimento delle vie di ricorso interne tenuto conto del fatto che la procedura innanzi ai giudici interni è ancora pendente in primo grado.

54.  La Corte nota che, nelle loro osservazioni sulla ricevibilità e sul merito del ricorso, le parti concordano nel dire che vi è stata «privazione di proprietà».

55.  A tale proposito essa nota che per il ricorrente vi è stata una perdita della disponibilità totale che corrisponde sostanzialmente ad una espropriazione di fatto.

56.  Secondo il Governo, il ricorrente deve considerare di essere stato privato del suo bene a partire dal momento in cui quest’ultimo è stato trasformato irreversibilmente, anche se da un punto di vista formale ne rimane proprietario, e ciò fino alla pronuncia di una sentenza che dichiari il trasferimento di proprietà a favore dello Stato.

57.  La Corte rammenta che, per stabilire se vi sia stata privazione di beni ai sensi della seconda frase del comma 1, occorre non soltanto esaminare se vi sia stato spossessamento o espropriazione formale, ma anche guardare al di là delle apparenze e analizzare la realtà della situazione controversa. Poiché la Convenzione mira a tutelare diritti «concreti ed effettivi», è importante verificare se detta situazione equivalesse a una espropriazione di fatto (Sporrong e Lönnroth c. Svezia del 23 settembre 1982, serie A n. 52, pp. 24-25, § 63).

58.  La Corte rammenta che l’articolo 1 del Protocollo n. 1 richiede prima di tutto e soprattutto che una ingerenza dell’autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legittima. La preminenza del diritto, uno dei principi fondamentali della società democratica, è inerente a tutti gli articoli della Convenzione (Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, § 58, CEDU 1999-II). Il principio di legalità significa l’esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili (Hentrich c. Francia, sentenza del 22 settembre 1994, serie A n. 296-A, pp. 19  20, § 42, e Lithgow e altri c. Regno Unito, sentenza dell’8 luglio 1986, serie A n. 102, p. 47, § 110).

59.  Ad ogni modo, la Corte è chiamata a verificare se il modo in cui il diritto interno è interpretato e applicato produca effetti conformi ai principi della Convenzione.

60.  La Corte constata che, nel caso di specie, il ricorrente ha perduto la disponibilità del terreno occupato nel 1989 e che, conformemente alla perizia depositata nel corso della procedura svoltasi dinanzi al tribunale civile di Benevento, il terreno è stato trasformato in modo irreversibile dal mese di novembre 1989, ossia prima dell’adozione dei decreti che autorizzavano l’occupazione d’urgenza (si vedano i paragrafi 16 supra).

61.  In mancanza di un atto formale di trasferimento di proprietà e di una sentenza nazionale che dichiari che un tale trasferimento deve considerarsi avvenuto (si veda il paragrafo 56 supra; si veda anche la sentenza Carbonara e Ventura c. Italia, sopra citata, § 80), la Corte ritiene che la perdita totale della disponibilità del terreno in questione, combinata con l’impossibilità fin qui di porre rimedio alla situazione contestata, abbia generato conseguenze abbastanza gravi da far subire al ricorrente una espropriazione di fatto incompatibile con il diritto al rispetto dei suoi beni (sentenza Papamichalopoulos e altri c. Grecia, sentenza del 24 giugno 1993, serie A n. 260B, § 45) e non conforme al principio di preminenza del diritto.

62.  Concludendo, il secondo elemento dell’eccezione relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne riunita al merito non può essere preso in considerazione e vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

II.  SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

63.  Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

64.  In primo luogo il ricorrente chiede il versamento di una indennità di 340.480 EUR al titolo di risarcimento del danno materiale per la perdita del terreno, somma che corrisponderebbe al valore venale del terreno nel 2004.

65.  Inoltre il ricorrente chiede il versamento di 243.200 EUR a titolo di risarcimento del danno materiale, somma corrispondente all’aumento del valore venale del terreno nel corso dell’occupazione, in ragione della edificazione di abitazioni sui terreni limitrofi.

66.  Inoltre il ricorrente sollecita il versamento della somma di 225.000 EUR, più interessi e rivalutazione a decorrere dal 27 ottobre 1989, per il danno morale.

67.  Infine il ricorrente chiede le somme di 35.993,41 EUR a titolo di rimborso delle spese affrontate dinanzi ai giudici nazionali e di € 50.743,10 EUR a titolo di rimborso delle spese sostenute dinanzi alla Corte.

68.  Quanto al danno materiale, il Governo contesta le modalità di calcolo del danno materiale utilizzate nelle sentenze Carbonara e Ventura c. Italia e Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, tenuto conto del fatto che la rivalutazione del terreno non dovrebbe essere presa in considerazione per calcolare l’importo del risarcimento e che quest’ultima può essere inferiore al danno subito dall’interessato, visto che l’espropriazione indiretta risponde a un interesse collettivo.

69.  Inoltre il Governo sostiene che la somma richiesta dal ricorrente è eccessiva ed è stata calcolata con criteri vaghi e imprecisi.

70.  Quanto al danno morale, il Governo sostiene che quest’ultimo dipende dalla durata eccessiva della procedura svoltasi dinanzi ai giudici nazionali. Di conseguenza il Governo afferma che il versamento di una somma a titolo di risarcimento per il danno morale è subordinata all’esaurimento del rimedio Pinto.

71.  Inoltre il Governo ritiene che la somma richiesta dal ricorrente sia eccessiva e ingiustificata alla luce delle circostanze del caso di specie.

72.  Infine, per quanto riguarda le spese della procedura svoltasi dinanzi ai giudici nazionali, il Governo sostiene che queste devono essere rimborsate nell’ambito di questa ultima procedura e non di quella svoltasi dinanzi alla Corte.

73.  Per quanto riguarda le spese della procedura dinanzi alla Corte di Strasburgo, il Governo sostiene che il ricorrente le abbia quantificate in maniera vaga e imprecisa.

74.  La Corte ritiene che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 non sia istruita. Di conseguenza, si riserva di decidere al riguardo e fisserà la successiva procedura tenendo conto della possibilità che il Governo e il ricorrente giungano ad un accordo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

1.  Rigetta l’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne;

 

2.  Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;

 

3.  Dichiara non istruita la questione dell’articolo 41 della Convenzione; di conseguenza, ,

a)  si riserva per intero l’esame della stessa;

b)  invita il Governo e i ricorrenti a inviarle per iscritto, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le loro osservazioni su questa questione e, in particolare, a informarla di ogni eventuale accordo da essi raggiunto;

c) si riserva la procedura successiva e delega il presidente della camera a fissarla se necessario.

Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 15 luglio 2005 in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

 Søren Nielsen Christos Rozakis
 Cancelliere Presidente