CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
 

 

 

 

SECONDA SEZIONE

 

 

 

 

CAUSA MAGGIO E ALTRI c. ITALIA

 

(Ricorsi nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08)

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTENZA

 

 

STRASBURGO

 

31 maggio 2011

 

 

DEFINITIVA

 

31/08/2011

 

Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.


Nella causa Maggio e altri contro Italia,

 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
 Françoise Tulkens, presidente,
 Danutė Jočienė,
 David Thór Björgvinsson,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Işil Karakaş,
 Guido Raimondi, giudici
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,
 dopo aver deliberato in camera di consiglio il 10 maggio 2011,
 pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

 

 

PROCEDURA

 

 1. All’origine della causa vi sono cinque ricorsi (nn. 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 e 56001/08) proposti contro la Repubblica italiana con cui cinque cittadini italiani, i sigg. Aldo Maggio, Massimiliano Gabrieli, Carlo Faccioli, Emanuela Forgioli e Maria Zanardini (“i ricorrenti”) hanno adito la Corte rispettivamente il 13 agosto 2009, il 28 ottobre 2008, il 3 novembre 2008, il 4 novembre 2008 e il 12 novembre 2008 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

 2. Il primo ricorrente è stato rappresentato dall’avv. L. Petrachi, del foro di Lecce. Il secondo, terzo, quarto e quinto ricorrente sono stati rappresentati dall’avv. A. Carbonelli, del foro di Brescia. Il Governo italiano (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dai suoi co-agenti aggiunti N. Lettieri e P. Accardo.

 3. I ricorrenti lamentavano che l’intervento legislativo, avvenuto nelle more di loro procedimenti, era discriminatorio e violava il loro diritto a un processo equo. Il primo ricorrente lamentava altresì che, di conseguenza, era stato privato dei suoi beni.

 4. In data 8 giugno 2010 la Corte dichiarava i ricorsi parzialmente irricevibili e decideva comunicare al Governo i motivi di ricorso relativi agli articoli 6 § 1, 13 e 14, sulla dedotta discriminazione nei confronti di persone alle quali non sono ancora state liquidate le pensioni, e all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione. Essa decideva inoltre di pronunciarsi contestualmente sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi (articolo 29 § 1). La Corte decideva anche, a norma dell’articolo 54 § 2 (c) del Regolamento della Corte, di trattare i ricorsi con la priorità di cui all’articolo 41 e di invitare le parti a presentare ulteriori osservazioni scritte sugli stessi.

 5. La Camera decideva inoltre di comunicare alle parti che stava valutando l’opportunità di applicare ai ricorsi la procedura della sentenza pilota (si vedano Broniowski c. Polonia [GC], 31443/96, §§ 189-194 e dispositivo, CEDU 2004-V, e Hutten-Czapska c. Polonia [GC] n. 35014/97, CEDU 2006-... §§ 231 239 e dispositivo) e chiedeva alle parti di presentare le loro osservazioni al riguardo. Dopo aver esaminato i fatti e le osservazioni ricevute, la camera decideva di non applicare la procedura della sentenza pilota.

 

 

IN FATTO

 

I. CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

 

 6. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1938, 1942, 1939, 1942 e 1940, e vivono in Italia.

 

A. Antefatti

 

 

1. Il sig. Maggio

 7. Il sig. Maggio ha lavorato in Svizzera dal 1980 al 1992.

 8. Il 25 giugno 1997 il sig. Maggio chiedeva all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (“INPS”), un ente previdenziale italiano, di riesaminare la sua pensione di anzianità e di liquidarla in base alla retribuzione effettiva percepita negli anni di lavoro in Svizzera, conformemente alla Convenzione italo-svizzera del 1962.

 9. In data imprecisata l’INPS rigettava la richiesta, dato che il calcolo doveva essere basato sulla retribuzione percepita in Svizzera e riparametrato poi in base alle tabelle fornite dalla Circolare n. 324 del 4 gennaio 1978.

 10. Il sig. Maggio instaurava un procedimento davanti al tribunale di Lecce, sostenendo che il pagamento delle pensioni di anzianità doveva essere calcolato in base alla retribuzione effettiva percepita (negli ultimi cinque anni di lavoro) e ai contributi versati in parte in Svizzera e in parte in Italia.

 11. Con sentenza depositata in cancelleria in data 8 maggio 2002, la sua richiesta veniva rigettata.

 12. Il sig. Maggio proponeva appello alla corte d’appello di Lecce che, con sentenza depositata in cancelleria il 30 ottobre 2003, respingeva il ricorso. Essa teneva conto di una consulenza tecnica sull’articolo 23 della Convenzione italo-svizzera (si veda Diritto interno pertinente), il quale prevedeva il trasferimento nel sistema previdenziale italiano dei contributi versati in Svizzera, ai fini del loro utilizzo nel calcolo delle pensioni di anzianità, e assicurava i vantaggi della normativa italiana. Conseguentemente, detta corte riteneva che il calcolo della pensione dovesse essere effettuato in base ai criteri italiani, anche se questi erano meno favorevoli di quelli svizzeri. Invero, la legislazione italiana (D.P.R. del 27 aprile 1968, n. 488) prevedeva un calcolo basato su aliquote contributive più elevate di quelle svizzere, corrispondendo così una pensione inferiore a quanto si aspettava il sig. Maggio.

 13. Con sentenza dell’11 dicembre 2008, depositata in cancelleria in data 13 febbraio 2009, la Corte di Cassazione respingeva il ricorso del sig. Maggio, dopo aver rigettato la sua domanda di pronuncia pregiudiziale alla CGUE. Essa riteneva che i criteri utilizzati dalla corte d’appello fossero da ultimo riconosciuti nell’articolo 1, comma 777, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (“Legge 296/2006”), che aveva effetto retroattivo. Una sentenza della Corte Costituzionale del 23 maggio 2008 (si veda Il diritto interno pertinente, infra) non aveva ritenuto tale legge incostituzionale.

 

 2. Il sig. Gabrieli

14. Nel 2005 il sig. Gabrieli chiedeva all’INPS di determinare la sua pensione in base ai contributi versati in Svizzera per il lavoro da lui svolto in tale paese dal novembre 1963 al giugno 2001. Come base per il calcolo della sua pensione, l’INPS aveva utilizzato una retribuzione teorica invece della retribuzione effettiva. La prima aveva portato a una riparametrazione in base al rapporto esistente tra i contributi applicati in Svizzera (8%) e in Italia (32,7%), che aveva condotto a una riduzione del 25% dell’importo di base utilizzato per calcolare la pensione, e pertanto a una riduzione della pensione stessa. Di conseguenza, nel 2006 il sig. Gabrieli instaurava un procedimento giudiziario.

 15. Con sentenza del tribunale di Brescia (Sezione lavoro) del 2 ottobre 2006, la richiesta del sig. Gabrieli veniva accolta in base alla pertinente giurisprudenza dell’epoca della Corte di Cassazione (si veda Il diritto interno pertinente, infra).

 16. L’INPS proponeva appello.

 17. Con sentenza del 7 agosto 2007, la corte d’appello di Brescia ribaltava la sentenza di primo grado alla luce dell’entrata in vigore della Legge 296/2006. Il sig. Gabrieli non ricorreva per cassazione, ritenendolo inutile date le circostanze del caso. La sentenza pertanto diveniva irrevocabile il 7 agosto 2008.

 3. Il sig. Faccioli

 18. Il sig. Faccioli aveva diritto a una pensione di anzianità dal 1o aprile 1999.

 19. Nel 2006 il sig. Faccioli chiedeva all’INPS di determinare la sua pensione in base ai contributi versati in Svizzera per il lavoro da lui svolto in tale paese dal 1o dicembre 1958 al 31 marzo 1999. Come base per il calcolo della sua pensione, l’INPS aveva utilizzato una retribuzione teorica invece della retribuzione effettiva. La prima aveva portato a una riparametrazione in base al rapporto esistente tra i contributi applicati in Svizzera (8%) e in Italia (32,7%), che aveva condotto a una riduzione del 25% dell’importo di base utilizzato per calcolare la pensione, e pertanto a una riduzione della pensione stessa. Di conseguenza, nel 2006 il sig. Faccioli instaurava un procedimento giudiziario.

 20. Con sentenza del tribunale di Brescia (Sezione lavoro) del 20 ottobre 2008, le richieste del sig. Faccioli venivano respinte alla luce dell’entrata in vigore della Legge 296/2006 e della successiva sentenza della Corte Costituzionale. Il sig. Faccioli non proponeva appello, ritenendolo inutile data la pertinente giurisprudenza dell’epoca.

 4. La sig.ra Forgioli

 21. La sig.ra Forgioli aveva diritto alla pensione di anzianità dal 1o aprile 1995 e alla pensione di reversibilità, in quanto vedova, dalla data del decesso del marito che era andato in pensione il 1o aprile 1997.

 22. Nel 2006 la sig.ra Forgioli chiedeva all’INPS di determinare la sua pensione in base ai contributi versati in Svizzera per il lavoro da lei svolto in tale paese dal 1o agosto 1959 al 30 novembre 1994, e a quelli versati dal marito. Come base per il calcolo delle relative pensioni, l’INPS aveva utilizzato una retribuzione teorica e non la retribuzione effettiva. La prima aveva portato a una riparametrazione in base al rapporto esistente tra i contributi applicati in Svizzera (8%) e in Italia (32,7%), che aveva condotto a una riduzione del 25% nell’importo di base utilizzato per calcolare la pensione e pertanto a una riduzione della pensione stessa. Di conseguenza, nel 2006 la sig.ra Forgioli instaurava un procedimento giudiziario.

 23. Con sentenza del tribunale di Brescia (Sezione lavoro) del 20 ottobre 2008, le richieste della sig.ra Forgioli venivano respinte alla luce della Legge 296/2006 e della successiva sentenza della Corte Costituzionale. La sig.ra Forgioli non proponeva appello, ritenendolo inutile data la pertinente giurisprudenza dell’epoca.

 5. La sig.ra Zanardini

 24. La sig.ra Zanardini aveva diritto alla pensione di anzianità dal 1o agosto 1997.

 25. Nel 2006 la sig.ra Zanardini chiedeva all’INPS di determinare la sua pensione in base ai contributi versati in Svizzera per il lavoro da lei svolto in tale paese tra il marzo 1960 e il luglio 1997. Come base per il calcolo della pensione, l’INPS aveva utilizzato una retribuzione teorica invece della retribuzione effettiva. La prima aveva portato a una riparametrazione in base al rapporto esistente tra i contributi applicati in Svizzera (8%) e in Italia (32,7%), che aveva condotto a una riduzione del 25% dell’importo di base utilizzato per calcolare la pensione e pertanto a una riduzione della pensione stessa. Di conseguenza, nel 2006 la sig.ra Zanardini instaurava un procedimento giudiziario.

 26. Con sentenza del tribunale di Brescia (Sezione lavoro) del 20 ottobre 2008, le richieste della sig.ra Zanardini venivano respinte alla luce della Legge 296/2006 e della successiva sentenza della Corte Costituzionale. La sig.ra Zanardini non proponeva appello, ritenendolo inutile data la pertinente giurisprudenza dell’epoca.

 

 

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

 

A. La Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale

 

 27. L’articolo 23 delle disposizioni transitorie della Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, per quanto qui pertinente, prevede quanto segue:

 

“1. Da parte svizzera le prestazioni sono accordate di regola secondo le disposizioni della presente Convenzione anche nel caso che l’evento assicurato si sia realizzato prima dell’entrata in vigore della Convenzione. Le rendite ordinarie dell’assicurazione vecchiaia e superstiti vengono tuttavia corrisposte secondo le suddette disposizioni solo nel caso che l’evento assicurato si sia verificato prima del 21 dicembre 1959 e quando i contributi non siano stati o non saranno trasferiti o rimborsati in applicazione della Convenzione del 17 ottobre 1951, o del paragrafo 5 del presente articolo. (...)


2. Da parte italiana le prestazioni saranno di regola concesse secondo le disposizioni della presente Convenzione nei casi in cui l’evento assicurato si verifichi a partire alla data o dopo la data della sua entrata in vigore. Tuttavia nei casi in cui l’evento assicurato si sia verificato anteriormente a questa data, le prestazioni saranno concesse secondo le disposizioni della presente Convenzione a partire dalla sua entrata in vigore, qualora non sia stato possibile concedere la pensione a causa dell’insufficienza dei periodi di assicurazione e qualora i contributi non siano stati rimborsati dalle assicurazioni sociali italiane.


3. Salvo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i periodi di assicurazione, di contribuzione e di soggiorno compiuti prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione saranno ugualmente presi in considerazione.


5. Per un periodo di cinque anni a partire dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione, i cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga all’articolo 7, di chiedere, al verificarsi dell’evento assicurato in caso di vecchiaia, secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati  da loro stessi e dai loro datori di lavoro all’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia o in un terzo Paese prima della fine dell’anno in cui detto evento si sia verificato. Per quanto riguarda l’utilizzazione dei contributi trasferiti, l’eventuale rimborso all’interessato e gli effetti del trasferimento, si applica l’articolo 5, paragrafi 4 e 5, della Convenzione del 17 ottobre 1951.

 

 28. Per quanto qui pertinente, l’articolo 5 della Convenzione italo-svizzera sulla sicurezza sociale prevede che:

 

“... (4) I cittadini italiani che non si trovino nelle condizioni stabilite al precedente comma (*), nonché i loro superstiti, possono chiedere che i contributi versati dall’assicurato e dai suoi datori di lavoro nell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera siano trasferiti alle assicurazioni sociali italiane indicate all’articolo 1 (*). Queste utilizzeranno tali contributi per garantire all’assicurato i benefici derivanti dalla legislazione italiana citata all’articolo 1 (*) e dalle disposizioni particolari che saranno emanate dalle autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana, l’assicurato non può ugualmente far valere il diritto alla pensione, le assicurazioni sociali italiane gli rimborseranno, a sua domanda, i contributi ad esse trasferite.


(5) Il trasferimento dei contributi previsto al precedente comma può essere chiesto:


(a) se il cittadino italiano ha lasciato la Svizzera da almeno dieci anni o


(b) al verificarsi dell’evento assicurato.


Il cittadino italiano i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, non può più far valere alcun diritto nei confronti dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera in base a detti contributi. Egli, come pure i suoi superstiti, possono pretendere una rendita ordinaria dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera solamente ... [in base] alle condizioni stabilite al primo paragrafo (*).”

 

29. Si osserva che gli articoli contrassegnati da (*) sono stati abrogati dall’articolo 26 (3) della Convenzione del 1962, salvo che ai fini dell’articolo 23 (5) supra.

30. Le disposizioni transitorie dell’articolo 23 della Convenzione del 1961 sono diventate definitive mediante l’Accordo Aggiuntivo del 4 luglio 1969 che, all’articolo 1 (1) e (3), recita:

 

“I cittadini italiani hanno la facoltà, in deroga alle disposizioni dell’articolo 7 della Convenzione, di chiedere, al verificarsi dell’evento assicurato in caso di vecchiaia secondo la legislazione italiana, il trasferimento alle assicurazioni sociali italiane dei contributi versati da loro stessi e dai loro datori di lavoro all’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, ove non abbiano ancora beneficiato di alcuna prestazione dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità svizzera, a condizione tuttavia che essi abbiano lasciato la Svizzera per stabilirsi definitivamente in Italia ....”

“Le assicurazioni sociali italiane utilizzano a favore dell’assicurato o dei suoi superstiti i contributi trasferiti al fine di far loro conseguire i vantaggi derivanti dalla legislazione italiana, citata all’articolo 1 della Convenzione, secondo le disposizioni particolari emanate dalle Autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana non derivi all’assicurato o ai suoi superstiti, dal trasferimento dei contributi, alcun vantaggio nel regime delle pensioni, le assicurazioni sociali italiane rimborsano agli interessati i contributi trasferiti.”

 

 

B. La giurisprudenza relativa al periodo precedente all’entrata in vigore della Legge 296/2006.

 

31. La sentenza della Corte di Cassazione del 6 marzo 2004 e altra analoga giurisprudenza dell’epoca, hanno stabilito che, in assenza di legislazione specifica in materia di trasferimento dei contributi, il metodo di calcolo per determinare le pensioni dei lavoratori dovesse essere basato sulla retribuzione effettiva ricevuta dall’interessato, comprendente ogni attività lavorativa svolta in Svizzera, a prescindere dal fatto che i contributi versati in Svizzera e trasferiti in Italia fossero stati calcolati in base ad aliquote molto più basse di quelle fissate dalla normativa italiana.

 

 

C. La Legge n. 296 del 27 dicembre 2006

 

32. L’articolo 1, comma 777, della Legge 296/2006, entrata in vigore il 1o gennaio 2007, prevede che:


“L’articolo 5, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni e accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.”

 

 

D. La sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 23 maggio 2008.

 

33. Con ordinanza del 5 marzo 2007, la Corte di Cassazione sollevava la questione della legittimità costituzionale della Legge 296/2006 e rinviava la causa alla Corte Costituzionale. Il 23 maggio 2008 la Corte Costituzionale emetteva una sentenza, affermando, in breve, quanto segue.

34. Ancorché interpretativa, la Legge 296/2006 era innovativa. Non vi era stato alcun contrasto di giurisprudenza in materia di regime pensionistico, ma si era invece affermato un orientamento unico e ben consolidato, secondo il quale il lavoratore italiano poteva chiedere il trasferimento all’INPS dei contributi versati in Svizzera a suo favore, al fine di conseguire i vantaggi previsti dalla legislazione italiana sull’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, compreso quello della determinazione della pensione con il metodo retributivo, in base al salario percepito in Svizzera, a prescindere dal fatto che i contributi trasferiti fossero stati versati con un’aliquota svizzera molto inferiore.

35. La Corte Costituzionale osservava che le norme di definizione della retribuzione pensionabile si collocano nell’ambito di un sistema previdenziale tendente alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate. Il passaggio nel calcolo delle pensioni dal criterio contributivo a quello retributivo non è avvenuto a discapito dell’esigenza della sostenibilità finanziaria del sistema. Pertanto i cambiamenti causati dalla legge contestata cercavano di rendere il rapporto tra retribuzione pensionabile e contributi versati omogeneo con il sistema vigente in Italia nello stesso periodo di tempo. La legge prevedeva che la retribuzione percepita all’estero (posta a base del calcolo della pensione) fosse riproporzionata applicando lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati in Italia nel medesimo periodo. Pertanto la norma ha reso esplicito un precetto già contenuto nelle disposizioni oggetto dell’interpretazione autentica. Conseguentemente essa non ha leso il principio della certezza giuridica. Né la norma era discriminatoria, perché i diritti acquisiti e più favorevoli di coloro che erano andati in pensione precedentemente erano ormai inattaccabili. Inoltre, la legge non discriminava le persone che avevano lavorato all’estero, poiché assicurava semplicemente un equilibrio complessivo del sistema previdenziale ed evitava che, a fronte di un’esigua contribuzione a un’assicurazione straniera, si potessero ottenere le stesse utilità di chi aveva versato contributi italiani notevolmente più gravosi. La legge contestata non determinava alcuna riduzione ex post, dato che essa non faceva altro che imporre un’interpretazione già desumibile dalle disposizioni interpretate. In definitiva, il sistema permetteva comunque di ricevere una pensione sufficiente e soddisfacente, adeguata alle esigenze di vita di un lavoratore. Conseguentemente, la questione di incostituzionalità della suddetta legge era manifestamente infondata.

IN DIRITTO

1. SULLA RICEVIBILITÀ

36. La Corte ritiene che qualsiasi apparente eccezione ratione materiae in relazione alla doglianza di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione debba essere unita al merito. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e osserva peraltro che esso non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.

 

 

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 DELLA CONVENZIONE

 

 37. I ricorrenti lamentano la violazione del loro diritto a un equo processo previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita:

 

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, ... da un tribunale ... il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile ...”

 

1. Argomenti delle parti

 

38. I ricorrenti sostengono che, prima dell’entrata in vigore della legge finanziaria del 2007 (“Legge 296/2007”), la giurisprudenza consolidata prevalente - la quale, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione del 6 marzo 2004 (si veda paragrafo 31 supra), non era ambigua - avrebbe potuto consentire una valutazione favorevole delle pensioni dei ricorrenti in base alla “retribuzione effettiva” (i salari percepiti) quando essi lavoravano in Svizzera. La legge in questione, tuttavia, applicava un nuovo metodo di calcolo della pensione, basato su una retribuzione parametrata e dunque “teorica”. Ciò comportava che l’importo della pensione era inferiore, dato che l’importo in base al quale era fissata la pensione dei ricorrenti, e di conseguenza l’ammontare della pensione, era ridotto approssimativamente del 25%. Pertanto la nuova legge applicava nuove regole a situazioni che erano sorte prima della sua entrata in vigore e che avevano già dato luogo ad azioni in giudizi ancora pendenti, producendo così un effetto retroattivo. Di conseguenza i ricorrenti, quali titolari di diritti pensionistici, sono stati privati di una parte delle loro pensioni.

39. Secondo i ricorrenti, in base alla giurisprudenza della Corte, tale ingerenza legislativa non poteva essere giustificata da motivi economici. Inoltre, il Governo non aveva provato che anche altre persone che avevano lavorato all’estero in paesi diversi dalla Svizzera, o che avevano lavorato in Italia e versato contributi inferiori in base ai loro specifici regimi, avevano subito lo stesso trattamento per equilibrare la situazione economica.

40. Anche a voler supporre che l’applicazione del principio di solidarietà nei regimi previdenziali corrispondesse a una considerazione di interesse generale, accettata dalla Corte, i ricorrenti hanno osservato che la situazione del sistema previdenziale italiano non era migliorata in modo significativo e tale da poter annullare qualsiasi effetto (discriminatorio) nei confronti delle persone che si trovavano nella situazione dei ricorrenti.

41. Il Governo sostiene che il sistema del 1962, quando è entrata in vigore la Convenzione italo-svizzera, aveva previsto che i calcoli dovessero essere effettuati in base ai contributi versati e non in base alle retribuzioni percepite. Nel 1982 ciò era stato modificato e l’INPS, seguendo una certa giurisprudenza, aveva cercato di adattare l’interpretazione della Legge n. 1987 del 1982 a un nuovo contesto, mantenendo al contempo lo spirito della Convenzione italo-svizzera. I criteri applicati dall’INPS ai ricorrenti tenevano conto dei bassi contributi versati dai ricorrenti in Svizzera, vale a dire l’8% del salario rispetto al 32,7% italiano. Diversamente, i ricorrenti, avendo lavorato in Svizzera, avrebbero avuto maggiori utilità per il periodo in questione, il che costituiva un vantaggio sia rispetto agli altri cittadini italiani che avevano versato contributi più elevati, sia rispetto agli altri cittadini svizzeri che ricevevano in definitiva pensioni inferiori. Tuttavia, diversi soggetti interessati si sono rivolti ai tribunali nazionali contestando il calcolo della loro pensione. Il risultato di tali cause ha creato una giurisprudenza prevalente ma non univoca, favorevole ai pensionati, che applicava il metodo di calcolo retributivo, basato sui salari percepiti in Svizzera e non sui contributi versati.

42. Secondo il Governo non vi era stata ingerenza da parte del corpo legislativo. L’interpretazione delle disposizioni pertinenti era stata comunque controversa, dato che vi erano state diverse sentenze di primo grado e almeno una di appello che confermavano la prassi dell’INPS. Inoltre, il calcolo non incideva sulle pensioni già liquidate. L’entrata in vigore della disposizione contestata provvedeva a un’equa distribuzione delle risorse collettive. La sua promulgazione era stata ragionevole, dato che la disposizione mirava a rafforzare un’interpretazione già applicata dall’INPS e confermata da una giurisprudenza minoritaria che aveva reso possibile l’attribuzione dello stesso valore a periodi lavorativi svolti in Italia o all’estero. Perciò, benché l’onere finanziario non fosse trascurabile, il motivo non era stato esclusivamente finanziario come nelle cause Zielinski e Pradal e Gonzales e altri c. Francia ([GC], nn. 24846/94 e dal 34165/96 al 34173/96, CEDU 1999-VII), e Scordino c. Italia ((n. 1) [GC], n. 36813/97 CEDU 2006-V). Inoltre, la promulgazione della legge era stata necessaria dato che la precedente interpretazione era stata letterale, provenendo da disposizioni enunciate in un diverso contesto normativo.

2. Valutazione della Corte

43. La Corte ha ripetutamente riconosciuto che, benché non sia precluso al corpo legislativo di disciplinare, mediante nuove disposizioni retroattive, diritti derivanti da leggi in vigore, il principio dello stato di diritto e la nozione di processo equo sanciti dall’articolo 6 precludono, tranne che per impellenti motivi di interesse generale, l’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia con il proposito di influenzare la definizione giudiziaria di una controversia (si vedano, tra molte altre, le sentenze Stran Greek Refineries e Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 49, Serie A n. 301-B; National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, 23 ottobre 1997, § 112, Reports 1997-VII; e Zielinski e Pradal e Gonzalez e altri c. Francia [GC], nn. 24846/94 e dal 34165/96 al 34173/96, § 57, CEDU 1999-VII). Benché le norme di legge in materia di pensioni possano cambiare e non si possa fare assegnamento su una sentenza come garanzia contro tali cambiamenti in futuro (si veda Sukhobokov c. Russia, n. 75470/01, § 26, 13 aprile 2006), anche se tali cambiamenti sono svantaggiosi per alcuni beneficiari delle prestazioni previdenziali, lo Stato non può interferire in modo arbitrario nelle procedure di decisione giudiziaria (si veda, mutatis mutandis, Bulgakova c. Russia, n. 69524/01, § 42, 18 gennaio 2007).

44. Nel presente caso, la Corte deve osservare l’effetto della Legge 296/2006 e la collocazione temporale della sua promulgazione. Essa osserva che la legge ha escluso espressamente dal suo ambito di applicazione le sentenze divenute irrevocabili (trattamenti pensionistici già liquidati) e ha determinato una volta per tutte retroattivamente i termini delle controversie pendenti dinanzi ai tribunali ordinari. Invero, la promulgazione della Legge 296/2006 mentre i procedimenti erano pendenti in realtà determinava il merito delle controversie, e l’applicazione di questa da parte dei vari tribunali ordinari ha reso inutile per un intero gruppo di persone che si trovavano nella posizione dei ricorrenti la prosecuzione del giudizio. Perciò, la legge aveva avuto l’effetto di modificare definitivamente l’esito del giudizio pendente, nel quale lo Stato era parte, avallando la posizione dello Stato a svantaggio dei ricorrenti.

45. Resta da determinare se vi è stato un motivo impellente di interesse generale in grado di giustificare tale misura. Il rispetto per lo stato di diritto e la nozione di equo processo impongono che qualsiasi motivazione addotta per giustificare tale misura sia trattata con il massimo grado di circospezione possibile (si veda, Stran Greek Refineries, sopra citata, § 49).

46. La Corte osserva che, nelle sue osservazioni, il Governo ha affermato che, a prescindere da considerazioni di ordine finanziario, la promulgazione della Legge 296/2006 era stata ragionevole, dato che essa mirava a rafforzare un’interpretazione già applicata dall’INPS e confermata da una giurisprudenza minoritaria che permetteva di attribuire lo stesso valore ai periodi lavorativi svolti in Italia o all’estero, creando così un equilibrio nel sistema previdenziale.

47. La Corte ha precedentemente ritenuto che le considerazioni finanziarie non possono, da sole, autorizzare il potere legislativo a sostituirsi al giudice nella definizione delle controversie (si vedano Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 132, CEDU 2006-V, e Cabourdin c. Francia, n. 60796/00, § 37, 11 aprile 2006).

48. La Corte osserva che, dopo il 1982, l’INPS ha applicato un’interpretazione della legge allora in vigore che gli era particolarmente favorevole in quanto organo erogatore. Questo sistema non era sostenuto dalla giurisprudenza prevalente. La Corte non riesce a immaginare in quale modo il fine di rafforzare un’interpretazione soggettiva e parziale, favorevole a un ente dello Stato, parte nel procedimento, possa costituire una giustificazione dell’ingerenza legislativa mentre il procedimento era pendente, in particolare quando tale interpretazione era stata ritenuta erronea nella maggioranza dei casi dai tribunali nazionali, compresa la Corte di Cassazione (si veda paragrafo 31 supra).

49. Quanto alla tesi del Governo secondo cui la legge era stata necessaria per ristabilire un equilibrio nel sistema pensionistico eliminando qualsiasi vantaggio goduto dalle persone che avevano lavorato in Svizzera e versato contributi inferiori, la Corte, pur accettando che ciò costituisse un motivo di interesse generale, non è convinta che esso fosse sufficientemente impellente da prevalere sui pericoli inerenti all’utilizzo di una normativa retroattiva, che ha l’effetto di influenzare la definizione giudiziaria di una controversia pendente in cui lo Stato sia parte.

50. In conclusione, lo Stato ha violato i diritti dei ricorrenti di cui all’articolo 6 § 1 intervenendo in modo decisivo per garantire che l’esito del procedimento in cui esso era parte gli fosse favorevole. Vi è stata pertanto violazione di questo articolo.

 

 

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE

 

51. Il primo ricorrente lamenta altresì che la riduzione della sua pensione, per effetto del nuovo metodo di calcolo introdotto con la Legge 296/2006, costituisce un’ingerenza nel pieno godimento dei suoi beni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, il quale recita:

 

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

 

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”

 

 

A. Osservazioni delle parti

 

52. Il primo ricorrente sostiene di avere già maturato la sua futura pensione ai sensi della normativa precedente e che questa, pertanto, costituisce un bene. Il fatto che questo bene sia stato negato al primo ricorrente in conseguenza di un’ingerenza illegittima rappresenta, a suo parere, una violazione del requisito di legalità previsto dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 a lla Convenzione. Inoltre, il primo ricorrente afferma che la categoria di pensionati cui appartiene, unica destinataria delle disposizioni legislative contestate, ha dovuto sostenere, a prescindere dall’interesse generale invocato, un onere individuale eccessivo, che ha dato luogo a un equilibrio iniquo.

 53. Il Governo sostiene che un eventuale importo della pensione più favorevole non può costituire un bene già acquisito. Pertanto l’unico bene di cui disponeva all’epoca il primo ricorrente, era quello concesso dall’INPS ai sensi della legge contestata. Sostiene altresì che, per gli stessi motivi, non vi è stata violazione della disposizione in oggetto, soprattutto se si considera l’interesse generale invocato e, segnatamente, la necessità di garantire la stabilità economica e finanziaria del sistema previdenziale italiano.

 

 

B. Principi generali

 

54. La Corte ribadisce che, secondo la propria giurisprudenza, un ricorrente può lamentare una violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 solo se le decisioni da lui contestate si riferiscono ai suoi “beni” così come definiti in tale disposizione. Il concetto di “beni” può comprendere tanto i “beni attuali” quanto i valori patrimoniali, ivi inclusi, in alcune situazioni ben definite, i crediti. Perché un credito possa essere considerato un “valore patrimoniale”, rientrante nel campo di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, il titolare del credito deve dimostrare che esso ha sufficiente fondamento nel diritto interno, ad esempio che è confermato da una consolidata giurisprudenza dei tribunali nazionali. Una volta dimostrato ciò, può entrare in gioco il concetto di "legittima aspettativa" (si veda Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03, § 63, CEDU 2005 IX).

55. L’articolo 1 del Protocollo n. 1 non garantisce, di per sé, alcun diritto di diventare proprietario di un bene (si vedano Van der Mussele c. Belgio, 23 novembre 1983, § 48, Serie A n. 70; Slivenko c. Lettonia (dec.) [GC], n. 48321/99, § 121, CEDU 2002-II; e Kopecký c. Slovacchia [GC], n. 44912/98, § 35 (b), CEDU 2004-IX). Né garantisce, in quanto tale, il diritto a una pensione di un determinato importo (si vedano, a titolo esemplificativo, Kjartan Ásmundsson c. Islanda, n. 60669/00, § 39, CEDU 2004-IX; Domalewski c. Polonia (dec.), n. 34610/97, CEDU 1999-V; e Janković c. Croazia (dec.), n.. 43440/98, CEDU 2000-X). Parimenti, non garantisce neppure il diritto di ricevere una pensione per le attività prestate in uno Stato diverso dallo Stato convenuto (si veda L.B. c. Austria (dec.), n. 39802/98, 18 aprile 2002). Tuttavia, un “credito” relativo ad una pensione può costituire un “valore patrimoniale” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, laddove esso abbia sufficiente fondamento nel diritto interno, ad esempio sia stato confermato da una sentenza definitiva (si vedano Pravednaya c. Russia, n. 69529/01, §§ 37-39, 18 novembre 2004; e Bulgakova, sopra citata, § 31).

56. La Corte ricorda che l’articolo 1 del Protocollo n. 1 contiene l’enunciazione di tre norme distinte: “la prima, espressa nella prima frase del primo comma, riveste un carattere generale ed enuncia il principio del pieno godimento della proprietà; la seconda, che figura nella seconda frase dello stesso comma, concerne la privazione della proprietà e la assoggetta a determinate condizioni; la terza, espressa nel secondo comma, riconosce agli Stati contraenti il diritto, tra gli altri, di disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale. Le tre norme, tuttavia, non sono “distinte” nel senso che non sono in rapporto tra loro. La seconda e la terza riguardano casi particolari di violazione del diritto al pieno godimento della proprietà, e dovrebbero pertanto interpretarsi alla luce del principio generale enunciato nella prima” (si vedano, tra le altre, James e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, § 37, Serie A n. 98; Iatridis c. Grecia [GC], n. 31107/96, § 55, CEDU 1999-II; e Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, § 98, CEDU 2000-I).

57. Condizione essenziale affinché un’ingerenza sia considerata compatibile con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 è che essa sia legittima. Qualsiasi ingerenza di un’autorità pubblica nel pieno godimento della proprietà può essere giustificata unicamente se risponde ad un interesse pubblico (o generale). In linea di massima le autorità nazionali, grazie ad una conoscenza diretta della loro società e dei bisogni della stessa, possono stabilire cosa rientri “nel pubblico interesse” meglio del giudice internazionale. Di conseguenza, nel sistema di tutela creato dalla Convenzione, spetta ad esse pronunciarsi per prime sull’esistenza di un problema di interesse generale, che giustifichi l’adozione di misure che interferiscono con il pieno godimento della proprietà (si vedano Terazzi S.r.l. c. Italia, n. 27265/95, § 85, 17 ottobre 2002, e Wieczorek c. Polonia, n. 18176/05, § 59, 8 dicembre 2009). L’articolo 1 del Protocollo n. 1 richiede altresì che ogni ingerenza debba essere ragionevolmente proporzionata al fine perseguito (si veda Jahn e altri c. Germania [GC], nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, §§ 81-94, CEDU 2005-VI). Il requisito del giusto equilibrio non è rispettato se la persona interessata deve sostenere un onere individuale eccessivo (si veda Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, §§ 69-74, Serie A n. 52).

58. Laddove l’importo di un beneficio sia ridotto o sospeso, ciò può costituire un’ingerenza nella proprietà, che deve essere giustificata (si vedano Kjartan Ásmundsson, sopra citata, § 40, e Rasmussen c. Polonia, n. 38886/05, § 71, 28 aprile 2009).

 

 

C. Valutazione della Corte

 

59. La Corte non reputa necessario decidere in ordine alla prima eccezione preliminare sollevata dal Governo e accertare quindi se, nel caso in esame, il primo ricorrente disponesse di un bene ai sensi del Protocollo n. 1, dal momento che ritiene che, comunque, non vi sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione per i motivi di seguito esposti.

60. La Corte ha in precedenza riconosciuto che le leggi aventi effetto retroattivo e ritenute costituire un’ingerenza legislativa fossero comunque compatibili con il requisito di legalità previsto dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si vedano Maurice c. Francia [GC], n. 11810/03, § 81, CEDU 2005 IX; Draon c. Francia [GC], n. 1513/03, § 73, 6 ottobre 2005, e Kuznetsova c. Russia, n. 67579/01, § 50, 7 giugno 2007). La Corte non vede motivo per discostarsi da questo orientamento nel caso di specie. Inoltre essa ammette che la promulgazione della Legge 296/2006 perseguisse un interesse pubblico (quello di fornire un metodo di calcolo della pensione armonizzato, al fine di garantire un sistema previdenziale sostenibile e bilanciato).

61. Nel valutare se l’ingerenza abbia imposto un onere individuale eccessivo a carico del primo ricorrente, la Corte tiene conto del particolare contesto in cui viene sollevata la questione e, segnatamente, quello di un regime di previdenza sociale. Questi regimi sono l’espressione della solidarietà della società nei confronti dei suoi membri più vulnerabili (si veda, mutatis mutandis, Goudswaard-Van der Lans c. Paesi Bassi (dec.), n. 75255/01, CEDU 2005-XI).

62. La Corte osserva che la Legge 296/2006 prevede che la retribuzione pensionabile, relativa al periodo di lavoro svolto all’estero, debba essere determinata moltiplicando per cento l’importo dei contributi trasferiti e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva prevista per i regimi di invalidità, vecchiaia e superstiti, in vigore nel periodo a cui si riferiscono i contributi. Di conseguenza, secondo il primo ricorrente, tra il 1996 - anno in cui iniziò a ricevere la pensione - e il 2009, egli ha percepito una pensione mensile pari a 873 EUR anziché 1.372 EUR, che invece avrebbe ottenuto se il suo procedimento non avesse subito ingerenze e avesse avuto esito positivo, e nel 2010 ha percepito una pensione di 1.178 EUR anziché 1.900 EUR. Alla luce di questi calcoli, la Corte osserva che il primo ricorrente ha perso molto meno della metà della sua pensione. Pertanto la Corte reputa che egli sia stato obbligato a sopportare una riduzione ragionevole e commisurata, piuttosto che essere totalmente privato dei suoi diritti (si veda, a contrario, Kjartan Ásmundsson, sopra citata § 45).

63. Di conseguenza, il diritto del ricorrente di beneficiare del regime di previdenza sociale in questione non ha subito ingerenze tali da pregiudicare i suoi diritti pensionistici nella loro essenza. A questo proposito la Corte rileva che il ricorrente, di fatto, aveva versato in Svizzera contributi inferiori rispetto a quelli che avrebbe versato in Italia e che, pertanto, all’epoca aveva avuto l’opportunità di beneficiare di guadagni più sostanziosi. Inoltre, questa riduzione aveva avuto unicamente l’effetto di uniformare la situazione, evitando che il ricorrente e chiunque altro nella sua stessa situazione potessero beneficiare di vantaggi ingiustificati (per effetto della decisione di andare in pensione in Italia). Ciò considerato, tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità dello Stato nel disciplinare il suo regime pensionistico e del fatto che il ricorrente ha perso solo una parte dell’ammontare della sua pensione, la Corte ritiene che il ricorrente non abbia dovuto sostenere un onere individuale ed eccessivo.

64. Pertanto, anche a voler supporre che la norma sia applicabile, non vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.

 

 

IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

 

65. Il secondo, terzo, quarto e quinto ricorrente lamentano che, per effetto della giurisprudenza più recente, nessun rimedio giudiziario avrebbe avuto prospettive di esito favorevole. Pertanto, sostengono di non avere avuto a disposizione un ricorso effettivo a livello nazionale per denunciare le violazioni della Convenzione ai sensi dell’articolo 6 della stessa. Essi invocano l’articolo 13 della Convenzione, che recita:

 

“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali.”

 

 66. Il Governo fa presente che i ricorrenti si sono avvalsi di rimedi giudiziari per opporsi al calcolo della loro pensione effettuato dall’INPS. Inoltre, anche la Corte Costituzionale si è pronunciata sull’argomento, con sentenza del 28 maggio 2008, statuendo che l’interpretazione data era stata ragionevole e aveva trovato un equilibrio tra i contributi versati all’estero e l’importo da corrispondere come pensione.

 67. Tenuto conto della decisione in ordine all’articolo 6 (si veda paragrafo 50 supra), la Corte ritiene che non sia necessario esaminare se, nel caso di specie, vi sia stata violazione dell’articolo 13.

 

 

V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE

 

68. Il primo ricorrente lamenta altresì di avere subito una discriminazione nel godimento dei suoi diritti sanciti dalla Convenzione, visto che i suoi crediti pensionistici non sono stati liquidati nel momento dovuto, diversamente da altri i cui procedimenti si erano conclusi, in violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 6 e/o l’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione. Egli invoca l’articolo 14 della Convenzione, che recita:

 

“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.”

 

 69. Il Governo sostiene che, in virtù della Convenzione italo-svizzera, l’INPS eroga le pensioni dopo avere preso in considerazione il periodo lavorato in Svizzera e i contributi ivi versati, allo scopo di evitare le situazioni di vantaggio sopra menzionate. Nei confronti di coloro che non hanno contestato gli importi erogati dall’INPS, quest’ultima costituiva la decisione definitiva riguardo all’importo della pensione. Coloro che avevano deciso di contestare detto importo, potevano solo sperare in un esito favorevole. La Legge 296/2006, tuttavia, ha avuto come effetto pratico che le decisioni giudiziarie sui procedimenti pendenti hanno confermato l’importo originariamente riconosciuto dall’INPS. Non vi era stata quindi discriminazione, in particolare perché la Legge 296/2006 era intesa a creare una situazione omogenea e a eliminare al contempo i privilegi ingiustificati di coloro che avevano lavorato all’estero. Nelle successive osservazioni del Governo, in riferimento a una relazione approntata dall’INPS, si fa presente che l’eventuale trattamento favorevole goduto da coloro le cui pensioni erano già state liquidate rappresenta una situazione inevitabile, alla luce della necessità del Governo di disciplinare la proprietà nell’interesse generale.

 70. La Corte osserva che, nel caso di specie, trova applicazione l’articolo 6 e ciò è sufficiente per affermare che anche l’articolo 14 è applicabile.

 71. La Corte ribadisce che una disparità di trattamento ha carattere discriminatorio se non ha una giustificazione ragionevole e obiettiva; in altri termini, se non persegue un fine legittimo oppure se non esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine che si cerca di perseguire. Lo Stato Contraente dispone di un margine di discrezionalità nel valutare se e in quale misura delle differenze in situazioni altrimenti simili giustifichino trattamenti differenti (si veda Stec e altri, [GC], nn. 65731/01 e 65900/01, § 51, CEDU 2006-VI). L’ampiezza di questo margine varia a seconda delle circostanze, dell’oggetto e del contesto. La Corte ha in precedenza statuito che la scelta di una data limite nel trasformare i regimi previdenziali deve essere considerata rientrare nell’ampio margine di discrezionalità concesso allo Stato nel riformare le sue politiche di strategia sociale (si veda Twizell c. Regno Unito, n. 25379/02, § 24, 20 maggio 2008).

 72. Ciò che occorre considerare è se, nella presente causa, la contestata data limite della Legge 296/2006 possa essere ritenuta ragionevolmente e obiettivamente giustificata.

 73. È bene rammentare che la Legge 296/2006 è intesa a livellare qualsiasi trattamento di favore derivante dalla precedente interpretazione della normativa in vigore, la quale aveva garantito un vantaggio ingiustificato a coloro che si trovavano nella situazione del primo ricorrente, tenendo presente le esigenze del sistema previdenziale italiano. La Corte ribadisce che, nel creare un regime di previdenza sociale, talvolta è necessario utilizzare delle soglie limite, che si applicano a vasti gruppi di persone e che possono, in una certa misura, sembrare arbitrarie (si veda Twizell, supra § 24). La Corte ritiene che ciò rappresenti una conseguenza inevitabile dell’introduzione di nuove norme in sostituzione di vecchi regimi. Pertanto, nel caso in esame, tenuto conto del margine di discrezionalità concesso agli Stati in questo campo, la data limite contestata può essere considerata ragionevolmente e oggettivamente giustificata.

 74. Il fatto che la data limite contestata derivasse dalla normativa varata nella pendenza del procedimento promosso dal primo ricorrente per la determinazione della sua pensione non modifica la suddetta conclusione ai fini dell’esame ai sensi dell’articolo 14.

 75. Ne consegue che non vi è stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 6.

 

 

VI. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

 

76. L’articolo 41 della Convenzione prevede che:

 

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

 

A. Danni

 

77. Il sig. Maggio chiede 140.000 EUR, più gli interessi, a copertura della differenza di pensione non percepita nel corso degli anni, segnatamente 100.360 EUR rivalutati in base al tasso di inflazione. Inoltre chiede una pensione futura di 1.900 EUR mensili.

78. Gli altri ricorrenti chiedono una somma corrispondente alla parziale perdita della loro pensione a decorrere dalla data in cui l’hanno maturata fino ai 78 anni di età, per quanto riguarda i ricorrenti di sesso maschile, e fino a 82 anni di età per quanto riguarda i ricorrenti di sesso femminile (pari all’aspettativa di vita) che, secondo i loro calcoli, ammonta rispettivamente a 1.380.000 EUR per il sig. Gabrieli, 746.022,42 EUR per il sig. Faccioli, 1.671.082,53 EUR per la sig.ra Forgioli e 903.948,24 EUR per la sig.ra Zanardini.

79. Tutti i ricorrenti chiedono i danni morali, lasciando alla Corte la determinazione di un importo adeguato.

80. La Corte osserva che, nel caso di specie, la concessione di un’equa soddisfazione può basarsi unicamente sul fatto che i ricorrenti non hanno beneficiato delle garanzie di cui all’articolo 6 relativamente all’equo processo. La Corte non può certo formulare ipotesi su quale sarebbe stato l’esito del procedimento nel caso contrario, ma reputa ragionevole ritenere che i ricorrenti abbiano subito una perdita di opportunità concrete (si vedano Zielinski, supra § 79 e SCM Scanner de l’Ouest Lyonnais e altri c. Francia, n. 12106/03, § 38, 21 giugno 2007). Pertanto, tenuto conto del numero di anni che ciascun ricorrente ha lavorato in Svizzera, la Corte concede 20.000 EUR al sig. Maggio e 50.000 EUR a ciascuno degli altri quattro ricorrenti a titolo di risarcimento dei danni materiali. A ciò va aggiunto il danno morale, che la constatazione di violazione della Convenzione, riconosciuta nella presente sentenza, non è sufficiente ad indennizzare. Deliberando in via equitativa, come previsto dall’articolo 41, la Corte riconosce a ciascun ricorrente la somma di 12.000 EUR a detto titolo.

 

 

B. Spese

 

81. Il primo ricorrente chiede altresì 10.000 EUR per le spese sostenute a livello nazionale e dinanzi alla Corte. Anche gli altri ricorrenti chiedono il rimborso delle spese, lasciando alla Corte la quantificazione degli importi.

82. Il Governo non ha presentato osservazioni al riguardo.

83. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese sostenute solo nella misura in cui ne sia accertata l’effettività e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei criteri sopra menzionati e del fatto che non sono stati presentati documenti giustificativi delle spese dichiaratamente sostenute, la Corte rigetta interamente la richiesta relativa al rimborso delle spese.

 

 

C. Interessi moratori

 

84. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.

 

 

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

 

  1. Decide di riunire all’esame del merito quello relativo all’eccezione preliminare del Governo riguardante il motivo di ricorso del primo ricorrente relativo all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e dichiara gli altri ricorsi ricevibili;

 

  1. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione nei confronti di tutti i ricorrenti;

 

  1. Dichiara che non vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione per quanto riguarda il primo ricorrente e che non è necessario prendere in esame l’eccezione sopra citata del Governo dopo avere esaminato il merito;

 

  1. Dichiara che non è necessario prendere in esame il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso del ricorrente relativi all’articolo 13 della Convenzione;

 

  1. Dichiara che non vi è stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 6 nei confronti del primo ricorrente;

 

  1. Dichiara

a) che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione,

i) 20.000 EUR (ventimila euro) al sig. Maggio e 50.000 EUR (cinquantamila euro) a ciascuno dei quattro ricorrenti per i danni materiali subiti;

ii) 12.000 EUR (dodicimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, a ciascun ricorrente per i danni morali;

b) che, a decorrere dallo scadere di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;

 

  1. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.

 

 Fatta in inglese, poi comunicata per iscritto il 31 maggio 2011, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

 

Françoise Elens-Passos    Françoise Tulkens
Cancelliere aggiunto       Presidente