SERRILLI c. ITALIA  
ricorso n. 77822/01  
sezione II^, 17 luglio 2008  
FATTO  
Con sentenza del 6 dicembre 2005 pronunciata nel merito, la Corte europea ha ritenuto che  
l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del ricorrente, sig. Paolo Costantino Serrilli, non era  
compatibile con il principio di legalità e che, pertanto, vi era violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1  
alla CEDU (cfr. Serrilli c. Italie, n. 77822/01, §§ 82-83, e punto 3 del dispositivo, 6 dicembre 2005).  
Tuttavia la Corte si è riservata con riferimento alla questione dell’applicazione dell’art. 41 CEDU,  
invitando nel contempo le parti a trovare un accordo.  
In data 6 marzo 2006 la sentenza nel merito è diventata definitiva, non essendo stata formulata  
alcuna domanda di rinvio dinanzi la Grande Camera e senza che le parti siano pervenute ad un  
accordo con riferimento all’aspetto economico  
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 CEDU  
A. Danno  
A titolo di danno patrimoniale, il ricorrente chiede una somma pari al valore dei terreni all’epoca  
della loro occupazione, nel 1983, previa deduzione dell’indennità riconosciuta a livello nazionale dal  
Tribunale di Foggia, oltre indicizzazione ed interessi, basando le proprie pretese sulle risultanze  
della perizia svolta da un esperto da lui nominato.  
Il ricorrente non ha chiesto nessuna somma a titolo di danno morale.  
Il Governo si è opposto a tale richiesta osservando che la procedura interna vertente sulla  
liquidazione dell’indennizzo era ancora pendente a livello interno, con il conseguente rischio che  
l’eventuale liquidazione di una somma a titolo di equa soddisfazione da parte della Corte  
consentirebbe al ricorrente di essere indennizzato due volte.  
Con riferimento a tale eccezione, la Corte ha considerato improbabile il verificarsi di una doppia  
liquidazione, in quanto, in sede di decisione, le giurisdizioni nazionali dovranno necessariamente  
tener conto di qualsiasi somma eventualmente riconosciuta al ricorrente dalla Corte (cfr. Serghides e  
Christoforou c. Cipro (equa soddisfazione), n. 44730/98, § 29, 12 giugno 2003). D’altra parte la Corte  
ha considerato non ragionevole attendere l’esito della procedura interna in quanto la stessa va avanti  
da oltre 16 anni.  
La Corte ha poi ricordato i principi generali enunciati nella sua giurisprudenza relativa all’art. 1 del  
Protocollo n. 1, con riferimento all’occupazione illegittima, secondo i quali le conseguenze dal  
punto di vista economico di uno spossessamento illecito non possono in alcun modo essere  
equiparati a quelle di uno lecito (cfr. sent. Ex-re di Grecia e altri c. Grecia [GC] (equa soddisfazione), n.  
25701/94, § 75, 28 novembre 2002 ; Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 250). Pertanto la  
Corte, decidendo secondo equità, ha ritenuto di riconoscere una somma pari ad € 200.000,00.  
B. Spese  
Il ricorrente ha chiesto la liquidazione delle spese di lite sostenute per la procedura dinanzi la Corte  
senza tuttavia quantificarle.  
La Corte, ha richiamato la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali può essere  
ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettività, necessità ed il carattere ragionevole degli  
importi richiesti e, conseguentemente, ha ritenuto di non riconoscere alcuna somma a titolo di spese  
legali in quanto la ricorrente non ha prodotto alcun giustificativo delle stesse.  
C. Interessi moratori  
La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di  
interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.