SARNELLI c. ITALIA
ricorso n. 37637/05
sezione II^, 17 luglio 2008
FATTO
La ricorrente era comproprietaria assieme ad altri 22 soggetti di un terreno edificabile di 10 004 mq
sito a Villaricca (NA), per la quota di 3 125 mq.
Con un provvedimento del 24 luglio 1981, il Comune di Villaricca ordinava l’occupazione
d’urgenza del terreno in questione in vista della sua espropriazione, al fine di costruirvi una scuola
e degli alloggi ed il 16 settembre successivo prendeva possesso del bene.
Il 19 gennaio 1990, la ricorrente citava in giudizio il Comune di Villaricca dinanzi il Tribunale di
Napoli per ottenere il risarcimento del danno, rilevando l’illegittimità dell’occupazione in quanto la
stessa si era protratta al di là del termine previsto per ottenere il decreto di esproprio. La ricorrente
chiedeva la liquidazione di una somma pari al valore venale del bene oltre ad un’indennità per
l’occupazione.
Nel corso del procedimento si costituivano anche gli altri comproprietari e venivano espletate due
consulenze tecniche.
Con sentenza definitiva del 30 luglio 2002, il Tribunale adito statuiva che i ricorrenti dovessero
ormai ritenersi privati dei loro beni, nonostante la mancanza di legalità dell’occupazione, in virtù
del principio dell’accessione invertita. Pertanto, il Tribunale condannava il Comune convenuto a
versare alla signora Sarnelli la somma di € 120.324,72, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di
risarcimento per la perdita del terreno, calcolata ai sensi della legge n. 662/1996, nonché ad
un’indennità di occupazione pari alla somme degli interessi dovuti con riferimento al risarcimento
per il periodo compreso tra il 16 novembre 1981 ed il 31 dicembre 1991.
Il Comune di Villaricca impugnava tale decisione sostenendo che il terreno in questione era stato
formalmente espropriato con un provvedimento del 24 maggio 1983. La Corte di Appello di
Napoli accoglieva l’appello proposto e dichiarava che il principio dell’espropriazione indiretta non
poteva trovare applicazione al caso di specie. Il giudice di seconde cure dichiarava altresì che il
valore venale complessivo del terreno al momento dell’espropriazione era di € 258.303,28, pari ad
€ 25,82 al mq e, pertanto, condannava il Comune di Villaricca a versare alla ricorrente ed agli altri
comproprietari la somma di € 129.667,00 a titolo di indennità di esproprio, calcolata ai sensi della
legge n. 359/1992, oltre ad un’indennità per l’occupazione di € 11.886,14.
E’ emerso dal fascicolo che la parte di tale indennità destinata alla ricorrente era pari ad €
40.520,00. Secondo la ricorrente, tale sentenza è passata in giudicato in data 21 maggio 2005.
DIRITTO
Con ricorso introdotto in data 4 ottobre 2005, la ricorrente ha lamentato davanti alla Corte
europea le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (di seguito la CEDU):
1. articolo 1 Protocollo 1 alla CEDU in relazione al diritto al rispetto dei propri beni per
l’inadeguatezza dell’indennità di espropriazione;
2. articolo 6 § 1 CEDU in relazione alla mancanza di equità del procedimento interno, per
l’applicazione dell’art. 5 bis della l. 359/1992 ai procedimenti pendenti.
La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile con riferimento a tali doglianze.
Nel merito, la Corte ha osservato che si trattava di un caso di espropriazione “isolato” – in quanto
non inserito nel contesto di una riforma economica, sociale o politica avente uno scopo legittimo
di “pubblica utilità” – e, pertanto, la ricorrente aveva il diritto di vedersi riconoscere il valore
integrale del bene. La somma riconosciuta alla ricorrente, infatti, oltre ad essere ampiamente
inferiore al valore di mercato del bene è stata assoggettata ad un imposta “alla fonte” pari al 20%.
Ne consegue che la ricorrente ha dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo non
giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorità (cfr. Corte eur., sent. 29
marzo 2006, Scordino c. Italia (n. 1), §§ 99-103).
Sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 CEDU la Corte ha affermato che, se in via di principio in ambito
civile il potere legislativo ben può emanare norme applicabili retroattivamente, tuttavia, il principio