Camera, sentenza 27 marzo 2008, ricorso n. 15348/03, Perrella c. Italia (n. 2)  
PROCEDURA  
Il ricorrente ha presentato ricorso dinanzi alla Corte in data 17 gennaio 2002. A mezzo  
di una sentenza resa in data 2 novembre 2006, la Corte ha ritenuto che la privazione  
della proprietà subita dal ricorrente era incompatibile con il principio di legalità e  
violava l’articolo 1 del Protocollo n. 1 (Perrella c. Italia (no 2), no 15348/03, §§ 32-38, 2  
novembre 2006). Il ricorrente ha presentato alla Corte domanda di equa soddisfazione  
ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, per i danni patrimoniali e non patrimoniali e  
per le spese legali. La Corte, ritenendo che la questione relativa all’equa soddisfazione  
non fosse matura per la decisione, l’ha rinviata a separato esame, invitando le parti a  
presentare delle osservazioni ovvero a portare alla conoscenza della Corte i termini di  
un eventuale accordo. Sia il Governo che il ricorrente hanno presentato dichiarazioni  
formali relative all’accettazione del componimento amichevole.  
DIRITTO  
Nella dichiarazioni presentate alla Corte, le parti hanno stabilito di comune accordo che  
il Governo italiano avrebbe versato al ricorrente la somma di 8.000 EUR, a titolo di  
risarcimento del danno e delle spese legali nel termine di tre mesi dalla notifica della  
decisione della Corte ai sensi dell’art. 37 § 1 CEDU. In mancanza il Governo si  
impegnava a versare gli interessi a far data dallo scadere del termine applicando un  
interesse pari al tasso marginale di prestito della Banca Centrale Europea maggiorato di  
tre punti di percentuale  
RADIAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO  
La Corte ha preso atto del regolamento amichevole al quale sono pervenute le parti e ha  
considerato tale accordo ispirato al rispetto dei diritti dell’uomo, come riconosciuti dalla  
CEDU e dai suoi Protocolli. La Corte ha inoltre ritenuto che non vi fosse alcun motivo  
di ordine pubblico che giustificasse la prosecuzione dell’esame del ricorso.  
Pertanto la Corte ha ritenuto di porre fine all’applicazione dell’art. 29 § 3 e,  
conseguentemente, di radiare la causa dal ruolo.