Camera, sentenza 29 aprile 2008, ricorso n. 69269/01, Morea c. Italia  
PROCEDURA  
I ricorrenti hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte in data 11 maggio 2001. A mezzo di una  
sentenza resa in data 25 gennaio 2007, la Corte ha ritenuto che la privazione della proprietà subita  
dai ricorrenti non era compatibile con il principio di legalità e aveva violato l’articolo 1 del  
Protocollo n. 1 (Morea c. Italia, n. 69269/01, 25 gennaio 2007). I ricorrenti hanno presentato alla  
Corte domanda di equa soddisfazione ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione. La Corte,  
ritenendo che la questione relativa all’equa soddisfazione non fosse matura per la decisione, l’ha  
rinviata a separato esame, invitando le parti a presentare le loro osservazioni ovvero a portare alla  
conoscenza della Corte i termini di un eventuale accordo. Sia il Governo che i ricorrenti hanno  
presentato dichiarazioni formali relative all’accettazione del componimento amichevole.  
DIRITTO  
Il ricorrente con ricorso introdotto in data 3 novembre 2000 ha lamentato davanti alla Corte  
europea le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e  
delle libertà fondamentali (di seguito la CEDU):  
1. articolo 6 § 1 per la eccessiva durata del procedimento interno e per la mancanza di  
efficacia del rimedio offerto dalla legge Pinto;  
2. articolo 1 del Protocollo n. 1, in relazione alla incompatibilità con detta norma del modo  
in cui si è avvenuta la privazione dei terreni di sua proprietà.  
Nelle more, le parti sono giunte ad una definizione del giudizio in via amichevole, in quanto il  
ricorrente ha accettato la somma di Euro 8.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non  
patrimoniale, nonché per le spese legali relative alla presente procedura.  
Tale importo dovrà essere versato nei tre mesi successivi alla notifica della decisione della Corte,  
dopo i quali dovrà essere versato un interesse moratorio secondo il tasso di interessi pari a quello  
marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali, sino all’effettivo  
soddisfo.  
RADIAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO  
La Corte ha preso atto del regolamento amichevole al quale sono pervenute le parti, ed ha  
considerato tale accordo ispirato al rispetto dei diritti dell’uomo, come riconosciuti dalla CEDU e  
dai suoi Protocolli.  
Pertanto la Corte ha ritenuto di porre fine all’applicazione dell’art. 29 § 3 e, conseguentemente, di  
radiare la causa dal ruolo.