FUGGI c. ITALIA  
ricorso n. 64894/01  
sezione II^, 8 luglio 2008  
FATTO  
La ricorrente è nata nel 1930 e risiede a Benevento.  
Il 22 marzo 1989, la ricorrente depositava un ricorso dinanzi al Tribunale di Benevento,  
sezione lavoro, tendente ad ottenere il riconoscimento del suo diritto al versamento di un  
assegno di invalidità.  
Il giudizio relativo al solo primo grado si concludeva con il deposito della sentenza del  
tribunale in data 27 maggio 1999.  
Il 3 ottobre 2001, la ricorrente presentava ricorso alla Corte d’appello di Roma ai sensi  
della legge n° 89 del 24 marzo 2001, detta “legge Pinto”, al fine di lamentare la durata  
eccessiva della procedura. La Corte d’appello adita, con una decisione depositata in  
cancelleria il 30 aprile 2002, constatava il superamento della durata ragionevole e  
riconosceva alla ricorrente la somma di 6 300 EUR a titolo di risarcimento dei danni  
morali subiti e 930 EUR per le spese legali. La somma riconosciuta dalla Corte d’appello  
veniva effettivamente versata il 19 luglio 2005.  
DIRITTO  
La ricorrente, con ricorso introdotto in data 13 novembre 1998, ha lamentato dinanzi alla  
Corte la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei  
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa della durata eccessiva della  
procedura interna, sostenendo altresì che la somma accordata dalla Corte d’appello ai  
sensi della legge Pinto non fosse sufficiente a riparare il danno subito.  
La Corte, richiamando la sua giurisprudenza precedente sulla materia, riconosce che il  
risarcimento accordato ai sensi della legge “Pinto” è in linea con i parametri della sua  
giurisprudenza. Tuttavia, la Corte ritiene che il lasso di tempo impiegato per versare  
effettivamente la somma dovuta a titolo di risarcimento, ovvero trentotto mesi, è  
assolutamente irragionevole. Ne consegue che vi è stata violazione dell’art. 6 § 1 CEDU.  
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 CEDU  
a. Danni  
La ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale subito, ha chiesto la somma di 9.000  
EUR.  
La Corte, basandosi sui parametri della sua giurisprudenza precedente, accorda alla ricorrente  
un risarcimento di 3 200 EUR.  
b. Spese  
La Corte liquida, inoltre, al ricorrente la somma di 2 000 EUR per le spese sostenute  
nella procedura dinanzi al giudice di Strasburgo.