DE PASCALE c. ITALIA  
ricorso n. 71175/01  
sezione I^, 17 gennaio 2008  
FATTO  
Con sentenza del 13 ottobre 2005, la Corte ha deciso il presente caso nel merito, rimettendo ad  
una decisione separata la questione relativa alla violazione dell’art. 41 CEDU in quanto non  
sufficientemente istruita.  
Nel merito, la Corte ha ritenuto che la privazione della proprietà subita dalla ricorrente a causa  
dell’occupazione illegittima di alcuni terreni di sua proprietà da parte delle autorità nazionali, non  
fosse conforme al principio della preminenza del diritto e, pertanto, fosse lesiva del diritto di cui  
all’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU.  
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 CEDU  
A. Danno  
La ricorrente ha chiesto una somma corrispondente al valore che il terreno aveva al momento in  
cui ha avuto inizio l’occupazione (novembre 1981), mentre non ha avanzato alcuna pretesa a titolo  
di danno morale.  
Il Governo ha affermato che la ricorrente non avrebbe diritto al riconoscimento del valore  
integrale del bene, in quanto l’indennità prevista a livello nazionale rappresenterebbe una  
soddisfazione equa e sufficiente.  
La Corte ha ricordato che una sentenza con la quale viene riconosciuta la violazione di una delle  
disposizioni della CEDU implica di per sé l’obbligo per lo Stato convenuto di porre fine alla  
violazione e di cancellarne le conseguenze al fine di riportare, fin dove possibile, la situazione allo  
status quo ante.  
Secondo la giurisprudenza costante della Corte, il carattere illecito dello spossessamento si  
ripercuote necessariamente sui criteri da utilizzare per determinare la riparazione dovuta dallo  
Stato.  
Poiché la ricorrente si è limitata a chiedere il valore del terreno al momento dell’occupazione, la  
Corte ha riconosciuto una somma corrispondente alla differenza tra il valore del terreno nel  
novembre 1981 e l’indennità riconosciuta dal tribunale nazionale, oltre l’indicizzazione e gli  
interessi, nella misura di Euro 300.000,00, oltre quanto dovuto a titolo di imposta su tale somma.  
B. Spese  
La Corte richiamando la giurisprudenza relativa al rimborso delle spese sostenute, ha stabilito che  
nella specie la ricorrente non avesse fornito documenti sufficienti a sostenere la propria pretesa ed  
ha, quindi, rigettato la domanda.  
C. Interessi moratori  
La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso  
di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti  
percentuali.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
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