DE MARIA c. ITALIA  
ricorso n. 4287/03  
sezione II^, 22 luglio 2008  
FATTO  
La ricorrente è nata nel 1956 e risiede a Cautano (Benevento).  
Il 4 ottobre 1993, la ricorrente presentava ricorso dinanzi al Pretore di Benevento, in  
funzioni di giudice del lavoro, al fine di ottenere l’annullamento della decisione della  
Camera Regionale del Lavoro la quale la escludeva, per gli anni compresi tra il 1986 e il  
1989, dalla lista dei lavoratori agricoli. Il 26 febbraio 1996, la procedura veniva interrotta  
poiché una legge del 1994 aveva soppresso il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati  
(SCAU), parte nel giudizio. La ricorrente dava nuovamente impulso alla procedura il 20  
agosto 1996. Con una sentenza del 3 ottobre 2001, depositata in cancelleria il 16 ottobre  
2001, il giudice d’istanza rigettava il ricorso.  
Il 9 ottobre 2001, la ricorrente presentava ricorso dinanzi alla Corte d’appello di Roma ai  
sensi della legge n° 89 del 24 marzo 2001, detta “legge Pinto”, al fine di lamentare la  
durata eccessiva della procedura appena descritta. La Corte d’appello adita, con una  
decisione depositata in cancelleria il 28 maggio 2002, constatava il superamento della  
durata ragionevole e riconosceva alla ricorrente la somma di 2 600 EUR a titolo di  
risarcimento del danno morale subito e 920 EUR per le spese legali. La somma  
riconosciuta dalla Corte d’appello veniva effettivamente versata il 25 novembre 2004.  
DIRITTO  
La ricorrente, con ricorso introdotto in data 5 gennaio 2000, ha lamentato dinanzi alla  
Corte la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei  
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito CEDU) a causa della durata  
eccessiva della procedura interna. La ricorrente ha altresì lamentato la violazione degli  
articoli 14, 17 e 34 CEDU deducendo di essere stata vittima di una discriminazione  
fondata sulla ricchezza, in considerazione delle spese anticipate per intentare il ricorso  
“Pinto”, nonché del rischio di essere condannata a pagare le spese legali relative alla  
predetta procedura in caso di rigetto del ricorso.  
La Corte ritiene che tali ultime doglianze siano da analizzare sotto il profilo del diritto di  
accesso a un tribunale, ai sensi dell’articolo 6 CEDU. Il giudice di Strasburgo, tuttavia  
considera dette doglianze irricevibili in quanto manifestamente infondate.  
Quanto, invece, alla durata eccessiva della procedura interna, la Corte constata che la  
procedura è durata più di otto anni per un solo grado di giudizio e nota che la somma  
riconosciuta a titolo di risarcimento è stata versata solamente il 25 novembre 2004,  
ovvero ventinove mesi dopo il deposito della sentenza della Corte d’appello. La Corte  
ritiene che la durata ragionevole per il versamento della somma riconosciuta in giustizia  
sia di sei mesi. Secondo la Corte il fatto che la procedura Pinto, soprattutto con  
riferimento alla fase esecutiva, non abbia fatto perdere alla ricorrente la qualità di vittima  
costituisce una circostanza aggravante che dovrà essere presa in considerazione  
nell’esame delle domande ex articolo 41.  
In conclusione, richiamando la sua giurisprudenza precedente relativa alla stessa materia,  
la Corte riconosce che la procedura interna ha avuto una durata del tutto irragionevole.  
Ne consegue che vi è stata violazione dell’art. 6 § 1 CEDU.  
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 CEDU  
a. Danni  
La ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale subito, ha chiesto la somma di  
9.747,97 EUR.  
La Corte, basandosi sui parametri della sua giurisprudenza precedente, riconosce che, in  
assenza di rimedi interni, avrebbe potuto accordare alla ricorrente la somma di 10 000  
EUR. Il fatto che la Corte d’appello di Roma abbia riconosciuto circa il 26% di questa  
somma conduce a un risultato manifestamente irragionevole. Di conseguenza la Corte,  
tenuto conto delle caratteristiche del ricorso “Pinto”, del fatto che è pervenuta alla  
constatazione di una violazione e tenuto conto altresì della giurisprudenza precedente  
nella stessa materia, riconosce alla ricorrente un risarcimento di 1 900 EUR e di 2 300  
EUR per la frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel versamento della  
somma di 2 600 EUR liquidata dalla Corte d’appello, avvenuto solo ventinove mesi dopo  
il deposito della sentenza.  
b. Spese  
La Corte liquida, inoltre, alla ricorrente la somma di 1 000 EUR per le spese sostenute  
nella procedura dinanzi al giudice di Strasburgo, mentre rigetta le domande relative alle  
spese sostenute nel giudizio interno.