DE MARIA c. ITALIA
ricorso n. 4287/03
sezione II^, 22 luglio 2008
FATTO
La ricorrente è nata nel 1956 e risiede a Cautano (Benevento).
Il 4 ottobre 1993, la ricorrente presentava ricorso dinanzi al Pretore di Benevento, in
funzioni di giudice del lavoro, al fine di ottenere l’annullamento della decisione della
Camera Regionale del Lavoro la quale la escludeva, per gli anni compresi tra il 1986 e il
1989, dalla lista dei lavoratori agricoli. Il 26 febbraio 1996, la procedura veniva interrotta
poiché una legge del 1994 aveva soppresso il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati
(SCAU), parte nel giudizio. La ricorrente dava nuovamente impulso alla procedura il 20
agosto 1996. Con una sentenza del 3 ottobre 2001, depositata in cancelleria il 16 ottobre
2001, il giudice d’istanza rigettava il ricorso.
Il 9 ottobre 2001, la ricorrente presentava ricorso dinanzi alla Corte d’appello di Roma ai
sensi della legge n° 89 del 24 marzo 2001, detta “legge Pinto”, al fine di lamentare la
durata eccessiva della procedura appena descritta. La Corte d’appello adita, con una
decisione depositata in cancelleria il 28 maggio 2002, constatava il superamento della
durata ragionevole e riconosceva alla ricorrente la somma di 2 600 EUR a titolo di
risarcimento del danno morale subito e 920 EUR per le spese legali. La somma
riconosciuta dalla Corte d’appello veniva effettivamente versata il 25 novembre 2004.
DIRITTO
La ricorrente, con ricorso introdotto in data 5 gennaio 2000, ha lamentato dinanzi alla
Corte la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (di seguito CEDU) a causa della durata
eccessiva della procedura interna. La ricorrente ha altresì lamentato la violazione degli
articoli 14, 17 e 34 CEDU deducendo di essere stata vittima di una discriminazione
fondata sulla ricchezza, in considerazione delle spese anticipate per intentare il ricorso
“Pinto”, nonché del rischio di essere condannata a pagare le spese legali relative alla
predetta procedura in caso di rigetto del ricorso.
La Corte ritiene che tali ultime doglianze siano da analizzare sotto il profilo del diritto di
accesso a un tribunale, ai sensi dell’articolo 6 CEDU. Il giudice di Strasburgo, tuttavia
considera dette doglianze irricevibili in quanto manifestamente infondate.
Quanto, invece, alla durata eccessiva della procedura interna, la Corte constata che la
procedura è durata più di otto anni per un solo grado di giudizio e nota che la somma
riconosciuta a titolo di risarcimento è stata versata solamente il 25 novembre 2004,
ovvero ventinove mesi dopo il deposito della sentenza della Corte d’appello. La Corte
ritiene che la durata ragionevole per il versamento della somma riconosciuta in giustizia
sia di sei mesi. Secondo la Corte il fatto che la procedura Pinto, soprattutto con
riferimento alla fase esecutiva, non abbia fatto perdere alla ricorrente la qualità di vittima
costituisce una circostanza aggravante che dovrà essere presa in considerazione
nell’esame delle domande ex articolo 41.
In conclusione, richiamando la sua giurisprudenza precedente relativa alla stessa materia,
la Corte riconosce che la procedura interna ha avuto una durata del tutto irragionevole.