Camera, sentenza 27 marzo 2008, ricorso n. 28320/02, Guidi c. Italia
FATTO
Il ricorrente, cittadino italiano, è attualmente detenuto nel carcere di Ascoli Piceno.
Il 24 febbraio 2001 la Corte d’assise di Cosenza lo ha condannato all’ergastolo per omicidio,
associazione a delinquere di stampo mafioso e altri delitti.
Il 17 luglio 2002 e il 23 giugno 2004 egli è stato altresì condannato rispettivamente a sei anni di
carcere, per furto ed estorsione, e a diciannove anni e due mesi, per concorso nel reato di
omicidio e altri delitti. A mezzo di un decreto del Ministro della Giustizia del 17 ottobre 2003,
il ricorrente veniva sottoposto al regime speciale, previsto dall’art. 41bis, comma 2, Legge n.
354 del 26 luglio 1975, sull’ordinamento penitenziario, per un periodo di tre mesi. Modificata
dalla legge n. 365 del 7 agosto 1992, tale disposizione permette la sospensione totale o parziale
dell’applicazione del regime normale di detenzione, quando lo impongano ragioni di ordine e
sicurezza pubblica. In particolare, il decreto prevedeva le seguenti restrizioni: limitazioni delle
visite dei familiari (al massimo una al mese per un’ora); divieto di incontrare persone terze;
divieto di usare il telefono; divieto di ricevere somme di denaro dall’esterno al di là di un
ammontare massimo mensile; divieto di ricevere dall’esterno più di due pacchi al mese, ma
possibilità di riceverne 2 all’anno contenenti biancheria; divieto di organizzare attività culturali,
ricreative e sportive; divieto di eleggere i rappresentanti dei detenuti o di essere eletti e divieto
di esercitare attività artigianali. Inoltre, tutta la corrispondenza del ricorrente doveva essere
sottoposta a controllo ed autorizzazione preventivi.
Il ricorrente lamenta, altresì, di essere stato sottoposto a una serie di limitazioni e restrizioni
ulteriori che, a suo avviso, avrebbero costituito una violazione della sua dignità umana. In
particolare: la perquisizione integrale, totalmente senza indumenti, dopo ogni visita del
difensore o della famiglia, anche se le visite si tenevano in celle sorvegliate e il ricorrente era
separato dal suo interlocutore da un vetro blindato e il contatto tra loro era solo visivo;
l’obbligo di compiere delle flessioni sulle gambe, nudo, davanti gli agenti della polizia
penitenziaria, perché questi ultimi potessero controllare se, durante i predetti colloqui, egli
avesse nascosto qualcosa nell’orifizio anale; l’ispezione delle piante dei piedi, della cavità orale e
della cavità anale con l’utilizzo di un metal detector, dopo ogni partecipazione alle udienze; la
costante sottoposizione a video-sorveglianza, 24 ore su 24, della sua cella, con evidente
pregiudizio per la sua intimità.
L’applicazione del regime di detenzione al ricorrente fu prorogata per quattro periodi
successivi di sei mesi, sino al dicembre 2002 e successivamente per tre periodi di un anno, sino
al dicembre 2005.
Il 28 dicembre 2002, tuttavia, il Ministro della giustizia aumentò il tempo massimo delle
passeggiate da due a quattro ore e revocò il divieto di dedicarsi ad attività artigianali.
Il ricorrente ha presentato a più riprese ricorsi al tribunale di sorveglianza contro l’applicazione
nei suoi confronti delle predette misure restrittive, lamentando, in particolare, la durata
eccessiva delle stesse e ha, altresì, impugnato le decisioni negative di quest’ultimo dinanzi alla
Corte di cassazione.
DIRITTO
Il ricorrente, con ricorso introdotto in data 13 luglio 2002, ha lamentato dinanzi alla Corte le
seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (di seguito la CEDU):
1. articolo 3, che tutela il diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti, in
quanto al di là delle misure restrittive previste dall’articolo 41 bis della legge
sull’amministrazione penitenziaria, il ricorrente ha dovuto subire anche delle perquisizioni