Camera, sentenza 27 marzo 2008, ricorso n. 28320/02, Guidi c. Italia  
FATTO  
Il ricorrente, cittadino italiano, è attualmente detenuto nel carcere di Ascoli Piceno.  
Il 24 febbraio 2001 la Corte d’assise di Cosenza lo ha condannato all’ergastolo per omicidio,  
associazione a delinquere di stampo mafioso e altri delitti.  
Il 17 luglio 2002 e il 23 giugno 2004 egli è stato altresì condannato rispettivamente a sei anni di  
carcere, per furto ed estorsione, e a diciannove anni e due mesi, per concorso nel reato di  
omicidio e altri delitti. A mezzo di un decreto del Ministro della Giustizia del 17 ottobre 2003,  
il ricorrente veniva sottoposto al regime speciale, previsto dall’art. 41bis, comma 2, Legge n.  
354 del 26 luglio 1975, sull’ordinamento penitenziario, per un periodo di tre mesi. Modificata  
dalla legge n. 365 del 7 agosto 1992, tale disposizione permette la sospensione totale o parziale  
dell’applicazione del regime normale di detenzione, quando lo impongano ragioni di ordine e  
sicurezza pubblica. In particolare, il decreto prevedeva le seguenti restrizioni: limitazioni delle  
visite dei familiari (al massimo una al mese per un’ora); divieto di incontrare persone terze;  
divieto di usare il telefono; divieto di ricevere somme di denaro dall’esterno al di là di un  
ammontare massimo mensile; divieto di ricevere dall’esterno più di due pacchi al mese, ma  
possibilità di riceverne 2 all’anno contenenti biancheria; divieto di organizzare attività culturali,  
ricreative e sportive; divieto di eleggere i rappresentanti dei detenuti o di essere eletti e divieto  
di esercitare attività artigianali. Inoltre, tutta la corrispondenza del ricorrente doveva essere  
sottoposta a controllo ed autorizzazione preventivi.  
Il ricorrente lamenta, altresì, di essere stato sottoposto a una serie di limitazioni e restrizioni  
ulteriori che, a suo avviso, avrebbero costituito una violazione della sua dignità umana. In  
particolare: la perquisizione integrale, totalmente senza indumenti, dopo ogni visita del  
difensore o della famiglia, anche se le visite si tenevano in celle sorvegliate e il ricorrente era  
separato dal suo interlocutore da un vetro blindato e il contatto tra loro era solo visivo;  
l’obbligo di compiere delle flessioni sulle gambe, nudo, davanti gli agenti della polizia  
penitenziaria, perché questi ultimi potessero controllare se, durante i predetti colloqui, egli  
avesse nascosto qualcosa nell’orifizio anale; l’ispezione delle piante dei piedi, della cavità orale e  
della cavità anale con l’utilizzo di un metal detector, dopo ogni partecipazione alle udienze; la  
costante sottoposizione a video-sorveglianza, 24 ore su 24, della sua cella, con evidente  
pregiudizio per la sua intimità.  
L’applicazione del regime di detenzione al ricorrente fu prorogata per quattro periodi  
successivi di sei mesi, sino al dicembre 2002 e successivamente per tre periodi di un anno, sino  
al dicembre 2005.  
Il 28 dicembre 2002, tuttavia, il Ministro della giustizia aumentò il tempo massimo delle  
passeggiate da due a quattro ore e revocò il divieto di dedicarsi ad attività artigianali.  
Il ricorrente ha presentato a più riprese ricorsi al tribunale di sorveglianza contro l’applicazione  
nei suoi confronti delle predette misure restrittive, lamentando, in particolare, la durata  
eccessiva delle stesse e ha, altresì, impugnato le decisioni negative di quest’ultimo dinanzi alla  
Corte di cassazione.  
DIRITTO  
Il ricorrente, con ricorso introdotto in data 13 luglio 2002, ha lamentato dinanzi alla Corte le  
seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle  
libertà fondamentali (di seguito la CEDU):  
1. articolo 3, che tutela il diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti, in  
quanto al di là delle misure restrittive previste dall’articolo 41 bis della legge  
sull’amministrazione penitenziaria, il ricorrente ha dovuto subire anche delle perquisizioni  
personali nel corso delle quali la sua intimità è stata violata e la sua dignità umana negata;  
2. articolo 8, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita familiare, a causa delle  
restrizioni a cui è sottoposto da tempo e delle modalità di visita dei membri della sua famiglia.  
Egli lamenta, altresì la violazione del suo diritto al rispetto della corrispondenza.  
3. articolo 13, in quanto il ricorrente non ha potuto godere del diritto ad un ricorso  
interno effettivo contro i decreti del Ministero della giustizia. Egli lamenta altresì il fatto che le  
giurisdizioni interne competenti hanno omesso di esaminare i suoi ricorsi nei termini prescritti.  
La Corte sulla base della sua giurisprudenza recente ha ritenuto che questa doglianza dovesse  
essere valutata ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.  
La Corte ha ritenuto che la doglianza relativa alla violazione dell’articolo 3 e quella relativa alla  
violazione dell’articolo 8 sotto il profilo del diritto al rispetto della corrispondenza fosse  
ricevibile. Ha, invece, dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondata, ai sensi  
dell’articolo 35 §§ 3 e 4, la doglianza relativa alla dedotta violazione del diritto al rispetto della  
vita privata e familiare, nonché quella relativa alla violazione dell’articolo 13.  
In particolare, con riferimento all’articolo 3, la Corte ha analizzato innanzitutto l’aspetto  
relativo al fatto che l’applicazione del regime speciale si era prolungata nel tempo. In  
riferimento a questo primo aspetto, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che l’umiliazione e la  
sofferenza patite dal ricorrente non sono andate al di là del livello sufficiente a rientrare nel  
campo di applicazione dell’articolo 3 né del livello normale conseguente all’applicazione di  
qualsiasi trattamento o pena legittima. Per giungere a questa conclusione la Corte ha preso in  
considerazione il fatto che il Ministro della giustizia nelle sue decisioni relative alla proroga  
della misura abbia fatto riferimento alla persistenza delle condizioni necessarie per continuare  
l’applicazione dell’articolo 41 bis, nonché al controllo da parte del tribunale di sorveglianza  
dell’effettiva sussistenza delle stesse. In relazione alle perquisizioni integrali sulla persona del  
ricorrente, la Corte ha ritenuto che non fossero state addotte prove che confermassero, al di là  
di ogni ragionevole dubbio, il superamento ad opera delle limitazioni e restrizioni subite dal  
ricorrente della soglia minima di gravità richiesta dall’articolo 3.  
Con riferimento al diritto al rispetto della corrispondenza del ricorrente, la Corte,  
conformemente alle sue precedenti pronunce relative all’applicazione dell’articolo 18 della  
legge sull’amministrazione penitenziaria, ritiene che le misure restrittive di tale diritto non  
possano essere considerate “previste dalla legge” in quanto il suddetto articolo non precisa né  
la durata della misura, né i motivi che possano giustificare la sua adozione, né indica con  
chiarezza l’estensione e le modalità di esercizio del potere di apprezzamento delle autorità  
competenti. In particolare, in relazione alla corrispondenza della Corte con il ricorrente, la  
Corte rileva che la lettera che ha inviato al ricorrente il 1° giugno 2005 è stata aperta e  
controllata dalle autorità penitenziarie. Alla luce di ciò che precede, la Corte ritiene che  
l’applicazione della misura del controllo della corrispondenza costituisce una violazione  
dell’articolo 8. L’entrata in vigore della legge n. 95/2004 non rappresenta un rimedio valido per  
le violazioni poste in essere anteriormente, né, anche successivamente alla sua entrata in vigore,  
ha evitato che la corrispondenza della Corte con il ricorrente fosse sottoposta a controllo.  
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 CEDU  
Il ricorrente ha richiesto alla Corte 1 000 000 EUR per i danni patrimoniali e non patrimoniali  
subiti. La Corte ritiene che la violazione del diritto al rispetto della corrispondenza non abbia  
dato luogo ad alcun danno patrimoniale e che in relazione al danno non patrimoniale la  
constatazione della violazione costituisce una riparazione sufficiente.