CAPONE N. 2 c. ITALIA  
ricorso n. 62592/00  
sezione II^, 22 luglio 2008  
FATTO  
Con sentenza del 15 luglio 2005 pronunciata nel merito, la Corte europea ha ritenuto che la ricorrente,  
Sig.ra Claudina Capone, aveva subito una violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1, per il carico eccessivo  
sopportato in relazione all’assenza di un’indennità a titolo definitivo per l’esproprio del terreno di  
proprietà della ricorrente (cfr. Capone c. Italia, no 62592/00, §§ 55 e 56, 15 luglio 2005).  
Tuttavia la Corte si è riservata con riferimento alla questione dell’applicazione dell’art. 41 CEDU,  
invitando nel contempo le parti a trovare un accordo.  
In data 30 novembre 2005 la sentenza nel merito è diventata definitiva, essendo stata rigettata la  
domanda di rinvio dinanzi la Grande Camera e senza che le parti siano pervenute ad un accordo con  
riferimento all’aspetto economico.  
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 CEDU  
A. Danno  
A titolo di danno patrimoniale, la ricorrente chiede una somma pari alla differenza tra l’indennità che  
avrebbe percepito ai sensi della legge n. 2359/1865, equivalente al valore venale del bene, e quella che  
avrebbe potuto essere concessa in conformità con l’art. 5bis della legge n. 359/1992, quantificando la  
stessa in € 13.363,32.  
La ricorrente ha, inoltre, chiesto la somma di € 15.000,00 a titolo di danno morale.  
Il Governo si è opposto a tale richiesta osservando che bisognava tener conto del rifiuto della ricorrente  
di accettare le somme a lei offerte in due occasioni a titolo di indennità di esproprio (cfr. §§ 12 e 15 della  
sentenza nel merito).  
La Corte ha ricordato che una sentenza che constata una violazione comporta per lo Stato difensore  
l’obbligo di porre fine alla violazione e di cancellare tutte le conseguenze in maniera tale da ristabilire,  
ove possibile, la situazione anteriore alla stessa (cfr. Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC] § 32).  
Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che per essere considerata adeguata, l’indennità di esproprio  
avrebbe dovuto corrispondere al valore venale del bene al momento della sua privazione, oltre  
rivalutazione ed interessi (cfr. sent. 29 marzo 2006, Scordino c. Italia (n. 1), § 258 ; sent. 8 agosto 2006,  
Stornaiuolo c. Italia, §§ 89 e 90).  
In considerazione delle pretese della ricorrente la Corte ha ritenuto di riconoscere per intero la somma  
chiesta a titolo di danno patrimoniale, pari ad € 13.363,32, nonché l’ulteriore somma pari ad € 5.000,00 a  
titolo di danno morale, oltre qualsiasi importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tali somme.  
B. Spese  
La ricorrente ha chiesto la liquidazione della somma di € 3.380,79, per le spese sostenute nel giudizio  
dinanzi la Corte, allegando i giustificativi dell’importo richiesto.  
La Corte, ha richiamato la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali può essere  
ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettività, necessità ed il carattere ragionevole degli  
importi richiesti e, ritenendo ragionevoli gli importi richiesti, ha deciso di accogliere per intero tale  
richiesta.  
C. Interessi moratori  
La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di  
interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.