BORTESI E ALTRI c. ITALIA  
ricorso n. 71399/01  
sezione II^, 10 giugno 2008  
FATTO  
Nel 1980 i terreni di cui i ricorrenti, Sig.ri Antonio Bortesi, Giorgio Bortesi e Severina Bevilacqua,  
eredi di Aristide Bortesi, erano proprietari per i 3/4, venivano occupati dal Comune di Parma.  
Il 17 dicembre 1980, il signor Aristide Bortesi concludeva un accordo di cessione volontaria del  
terreno con il Comune occupante, in cambio di un’indennità provvisoria ai sensi dell’art. 1 della l.  
385/1980. Il Comune versava la somma di Lit. 451.113.750,00 a titolo di acconto, con riserva di  
determinare l’indennità definitiva una volta adottata una legge che avrebbe stabilito i criteri per  
calcolare l’indennizzo per i terreni edificabili.  
Nelle more, la Corte costituzionale dichiarava l’incostituzionalità della legge 385/1980 per aver rimesso  
il calcolo dell’indennizzo all’adozione di una legge futura. Per effetto di tale sentenza, la legge n.  
2359/1865 – che prevedeva la liquidazione di un indennizzo corrispondente al valore di mercato del  
bene – spiegava nuovamente i suoi effetti.  
In data 21 aprile 1981, Aristide Bortesi citava in giudizio il Comune espropriante chiedendo la  
liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno pari al valore venale del bene, in  
conformità con le disposizioni della legge n. 2359/1865. Con sentenza dell’8 luglio 1993, il Tribunale  
di Parma condannava il Comune convenuto a liquidare al signor Bortesi una somma pari al valore  
venale del bene a titolo di indennità di esproprio, pari a Lit. 6.213.000.000,00 – determinata in base alle  
risultanze dalla perizia d’ufficio - dalla quale andava sottratto l’acconto di Lit. 451.113.750,00 già  
versato.  
Avverso tale decisione, il signor Bortesi proponeva appello per la mancata rivalutazione della somma  
liquidata alla data di pubblicazione della sentenza, nonché per non aver calcolato gli interessi. Anche il  
Comune impugnava la decisione in questione chiedendo l’applicazione della legge n. 359/92, entrata in  
vigore nelle more.  
Con sentenza del 24 maggio 1999, la Corte di appello di Bologna accoglieva la domanda del Comune e  
liquidava al signor Bortesi la somma di Lit. 1.388.592.250,00 quale risultante dall’applicazione dell’art. 5  
bis della legge n. 359/92 nonché in considerazione dei valori risultanti dalla CTU integrativa espletata  
in appello. Tale decisione passava in giudicato in data 24 novembre 1999.  
Emerge dal fascicolo che, al fine di ottenere il pagamento di detta somma, i ricorrenti rinunciavano al  
rimborso della somma di Lit. 40 milioni per le spese legali.  
L’indennità di esproprio riconosciuta ai ricorrenti veniva poi assoggetta ad un’imposta alla fonte del  
20 %, in conformità con le previsioni della legge n 413/1991.  
DIRITTO  
Con ricorso introdotto in data 18 maggio 2000, i ricorrenti hanno lamentato davanti alla Corte europea  
le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà  
fondamentali (di seguito la CEDU):  
1. articolo 1 Protocollo 1 alla CEDU in relazione al diritto al rispetto dei propri beni per  
l’inadeguatezza dell’indennità di espropriazione;  
2. articolo 6 § 1 CEDU in relazione alla mancanza di equità del procedimento interno, per  
l’applicazione dell’art. 5 bis della l. 359/1992 ai procedimenti pendenti.  
La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile in relazione a tutte le doglianze sollevate dai ricorrenti. Nel  
merito, la Corte ha osservato che si trattava di un caso di espropriazione “isolato” – in quanto non  
inserito nel contesto di una riforma economica, sociale o politica avente uno scopo legittimo di  
“pubblica utilità” – e, pertanto, i ricorrenti avevano il diritto di vedersi riconoscere il valore integrale  
del bene. La somma riconosciuta ai ricorrenti, infatti, oltre ad essere ampiamente inferiore al valore di  
mercato del bene è stata assoggettata ad un imposta “alla fonte” pari al 20%. Ne consegue che i  
ricorrenti hanno dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo non giustificato da un  
interesse generale legittimo perseguito dalle autorità (cfr. Corte eur., sent. 29 marzo 2006, Scordino c.  
Italia (n. 1), §§ 99-103).  
Sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 CEDU la Corte ha affermato che, se in via di principio, in ambito  
civile il potere legislativo ben può emanare norme applicabili retroattivamente, tuttavia, il principio  
della preminenza del diritto e la nozione di processo equo si oppongono ad un ingerenza del potere  
legislativo nell’amministrazione della giustizia al solo fine di influenzare lo svolgimento dei processi.  
Nella specie, la Corte ha rilevato che l’applicazione del nuovo regime indennitario, disciplinato dall’art.  
5 bis, ai procedimenti pendenti ha comportato una decurtazione sostanziale dell’indennizzo per i  
soggetti espropriati, i quali in base alla legge previgente (art. 39 della l. n. 2359/1865) avevano invece  
diritto ad un importo pari al valore di mercato del bene. Tale circostanza, in mancanza di un interesse  
generale evidente e superiore tale da giustificare l’effetto retroattivo, ha comportato la violazione  
dell’art. 6 § 1 CEDU.  
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 CEDU  
A. Danno  
A titolo di danno patrimoniale, i ricorrenti chiedono una somma corrispondente a quella che  
avrebbero ottenuto se l’art. 5 bis della legge n. 359/92 non fosse stato applicato al loro caso,  
equivalente alla differenza tra il valore venale del bene e la somma riconosciuta a titolo di indennità,  
oltre gli interessi.  
A titolo di danno morale, i ricorrenti si rimettono alla saggezza della Corte.  
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la Corte ha ricordato i principi generali enunciati nella sua  
giurisprudenza relativa all’art. 1 del Protocollo n. 1, secondo cui nella specie, per essere ritenuta  
adeguata, l’indennità di esproprio avrebbe dovuto essere pari al valore di mercato del bene al momento  
della sua privazione.  
Pertanto la Corte, decidendo secondo equità, ha riconosciuto una somma corrispondente alla  
differenza tra il valore del terreno al momento dell’esproprio nel 1979 (pari a € 1.591.563,61) e  
l’indennità riconosciuta dalla Corte di appello (pari a € 800.641,87), oltre indicizzazione ed interessi.  
Per la Corte detti interessi devono corrispondere al tasso di interesse legale applicato al capitale via via  
rivalutato. Per quanto riguarda l’imposta del 20% applicata all’indennità di esproprio, la Corte ha  
tenuto conto di tale elemento nella valutazione del caso (cfr. Corte eur. 29 marzo 2006, Scordino c. Italia  
(n. 1), § 258).  
Tuttavia la Corte deve tener conto del fatto che il signor Aristide Bortesi era proprietario solo dei ¾  
del terreno espropriato e, pertanto, ha ritenuto contro riconoscere ai ricorrenti una somma a titolo di  
equa soddisfazione pari al 75% del valore del terreno.  
In considerazione di tali elementi, la Corte ha riconosciuto ai ricorrenti la somma complessiva di €  
1.800.000,00, oltre qualsiasi somma eventualmente dovuta a titolo di imposta su tale importo.  
Con riferimento al danno morale, la Corte ha ritenuto che lo stesso possa considerarsi riparato per  
effetto della constatazione di violazione.  
B. Spese  
I ricorrenti hanno chiesto la liquidazione delle spese di lite sostenute nell’ambito del procedimento ex  
lege Pinto nei confronti del Ministero della Giustizia, pari ad € 4.478,73.  
La Corte, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali può essere  
ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettività, necessità ed il carattere ragionevole degli  
importi richiesti, ha altresì ricordato che le spese di lite possono essere liquidate solo quando si  
riferiscono alla violazione sollevata. Sul punto la Corte ricorda che, con decisione del 1 aprile 2004,  
aveva dichiaro irricevibile la doglianza relativa alla eccessiva durata della procedura.  
C. Interessi moratori  
La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di  
interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.