BORTESI E ALTRI c. ITALIA
ricorso n. 71399/01
sezione II^, 10 giugno 2008
FATTO
Nel 1980 i terreni di cui i ricorrenti, Sig.ri Antonio Bortesi, Giorgio Bortesi e Severina Bevilacqua,
eredi di Aristide Bortesi, erano proprietari per i 3/4, venivano occupati dal Comune di Parma.
Il 17 dicembre 1980, il signor Aristide Bortesi concludeva un accordo di cessione volontaria del
terreno con il Comune occupante, in cambio di un’indennità provvisoria ai sensi dell’art. 1 della l.
385/1980. Il Comune versava la somma di Lit. 451.113.750,00 a titolo di acconto, con riserva di
determinare l’indennità definitiva una volta adottata una legge che avrebbe stabilito i criteri per
calcolare l’indennizzo per i terreni edificabili.
Nelle more, la Corte costituzionale dichiarava l’incostituzionalità della legge 385/1980 per aver rimesso
il calcolo dell’indennizzo all’adozione di una legge futura. Per effetto di tale sentenza, la legge n.
2359/1865 – che prevedeva la liquidazione di un indennizzo corrispondente al valore di mercato del
bene – spiegava nuovamente i suoi effetti.
In data 21 aprile 1981, Aristide Bortesi citava in giudizio il Comune espropriante chiedendo la
liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno pari al valore venale del bene, in
conformità con le disposizioni della legge n. 2359/1865. Con sentenza dell’8 luglio 1993, il Tribunale
di Parma condannava il Comune convenuto a liquidare al signor Bortesi una somma pari al valore
venale del bene a titolo di indennità di esproprio, pari a Lit. 6.213.000.000,00 – determinata in base alle
risultanze dalla perizia d’ufficio - dalla quale andava sottratto l’acconto di Lit. 451.113.750,00 già
versato.
Avverso tale decisione, il signor Bortesi proponeva appello per la mancata rivalutazione della somma
liquidata alla data di pubblicazione della sentenza, nonché per non aver calcolato gli interessi. Anche il
Comune impugnava la decisione in questione chiedendo l’applicazione della legge n. 359/92, entrata in
vigore nelle more.
Con sentenza del 24 maggio 1999, la Corte di appello di Bologna accoglieva la domanda del Comune e
liquidava al signor Bortesi la somma di Lit. 1.388.592.250,00 quale risultante dall’applicazione dell’art. 5
bis della legge n. 359/92 nonché in considerazione dei valori risultanti dalla CTU integrativa espletata
in appello. Tale decisione passava in giudicato in data 24 novembre 1999.
Emerge dal fascicolo che, al fine di ottenere il pagamento di detta somma, i ricorrenti rinunciavano al
rimborso della somma di Lit. 40 milioni per le spese legali.
L’indennità di esproprio riconosciuta ai ricorrenti veniva poi assoggetta ad un’imposta alla fonte del
20 %, in conformità con le previsioni della legge n 413/1991.
DIRITTO
Con ricorso introdotto in data 18 maggio 2000, i ricorrenti hanno lamentato davanti alla Corte europea
le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (di seguito la CEDU):
1. articolo 1 Protocollo 1 alla CEDU in relazione al diritto al rispetto dei propri beni per
l’inadeguatezza dell’indennità di espropriazione;
2. articolo 6 § 1 CEDU in relazione alla mancanza di equità del procedimento interno, per
l’applicazione dell’art. 5 bis della l. 359/1992 ai procedimenti pendenti.
La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile in relazione a tutte le doglianze sollevate dai ricorrenti. Nel
merito, la Corte ha osservato che si trattava di un caso di espropriazione “isolato” – in quanto non
inserito nel contesto di una riforma economica, sociale o politica avente uno scopo legittimo di
“pubblica utilità” – e, pertanto, i ricorrenti avevano il diritto di vedersi riconoscere il valore integrale
del bene. La somma riconosciuta ai ricorrenti, infatti, oltre ad essere ampiamente inferiore al valore di
mercato del bene è stata assoggettata ad un imposta “alla fonte” pari al 20%. Ne consegue che i
ricorrenti hanno dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo non giustificato da un
interesse generale legittimo perseguito dalle autorità (cfr. Corte eur., sent. 29 marzo 2006, Scordino c.
Italia (n. 1), §§ 99-103).
Sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 CEDU la Corte ha affermato che, se in via di principio, in ambito
civile il potere legislativo ben può emanare norme applicabili retroattivamente, tuttavia, il principio
della preminenza del diritto e la nozione di processo equo si oppongono ad un ingerenza del potere