BONASIA E POZZI c. ITALIA  
ricorso n. 62156/00  
sezione II^, 8 luglio 2008  
FATTO  
I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1961 e nel 1962 e risiedono a Bergamo.  
Il 15 dicembre 1992, i ricorrenti citavano in giudizio M.P.S., M.B.S. e la società S. dinanzi al  
Tribunale di Bergamo per ottenere la riparazione dei danni risultanti da un incidente stradale,  
per una somma di circa 13 236 000 (ITL) [6 835,82 euro (EUR)]  
Dopo alcune udienze le parti addivenivano ad una composizione amichevole e,  
successivamente, a causa dell’assenza ripetuta delle parti, la causa veniva radiata dal ruolo.  
Il 27 settembre 2001, i ricorrenti presentavano ricorso alla Corte d’appello di Venezia ai sensi  
della legge n° 89 del 24 marzo 2001, detta “legge Pinto”, al fine di lamentare la durata  
eccessiva della procedura appena descritta. La Corte d’appello adita, con una decisione  
depositata in cancelleria il 13 dicembre 2001, prendendo in considerazione il periodo sino  
alla composizione amichevole della controversia, constatava il superamento della durata  
ragionevole della procedura e riconosceva ai ricorrenti la somma di 1 549,37 EUR ciascuno a  
titolo di risarcimento dei danni morali subiti e 955,45 EUR per le spese legali. Il Ministero  
della giustizia proponeva gravame dinanzi alla Suprema Corte di cassazione. Con decisione  
del 4 dicembre 2006, depositata in cancelleria il 16 marzo 2007, la Corte di cassazione  
rigettava il ricorso e confermava la decisone della Corte d’appello. Le somme accordate da  
quest’ultima erano versate il 16 dicembre 2002.  
DIRITTO  
I ricorrenti, con ricorso introdotto in data 4 agosto 1998, hanno lamentato dinanzi alla  
Corte la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei  
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa della durata eccessiva della  
procedura interna, sostenendo altresì che la somma accordata dalla Corte d’appello ai  
sensi della legge Pinto non fosse sufficiente a riparare il danno subito.  
La Corte, richiamando la sua giurisprudenza precedente nella materia, riconosce che la  
procedura protrattasi per sei anni e tre mesi per un solo grado di giudizio ha avuto una  
durata effettivamente eccessiva. Ne consegue che l’art. 6 CEDU è stato violato.  
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 CEDU  
a. Danni  
I ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno morale subito, hanno chiesto la somma di  
50 000 000 lire (ITL) [25 822,84 EUR].  
La Corte, basandosi sui parametri della giurisprudenza precedente, ritiene che avrebbe  
potuto riconoscere ai ricorrenti la somma di 6 000 EUR e che quindi la somma liquidata  
dalla Corte d’appello di Venezia copre solamente il 25,8 % di una liquidazione del danno  
conforme ai parametri della giurisprudenza della Corte. La Corte accorda, quindi, ai  
ricorrente un risarcimento di 1 150 EUR ciascuno.  
b. Spese  
La Corte liquida, inoltre, ai ricorrenti la somma di 1 000 EUR ciascuno per le spese  
sostenute nella procedura di Strasburgo e rigetta le domande relative al rimborso delle  
spese sostenute nella procedura interna.