BONASIA E POZZI c. ITALIA
ricorso n. 62156/00
sezione II^, 8 luglio 2008
FATTO
I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1961 e nel 1962 e risiedono a Bergamo.
Il 15 dicembre 1992, i ricorrenti citavano in giudizio M.P.S., M.B.S. e la società S. dinanzi al
Tribunale di Bergamo per ottenere la riparazione dei danni risultanti da un incidente stradale,
per una somma di circa 13 236 000 (ITL) [6 835,82 euro (EUR)]
Dopo alcune udienze le parti addivenivano ad una composizione amichevole e,
successivamente, a causa dell’assenza ripetuta delle parti, la causa veniva radiata dal ruolo.
Il 27 settembre 2001, i ricorrenti presentavano ricorso alla Corte d’appello di Venezia ai sensi
della legge n° 89 del 24 marzo 2001, detta “legge Pinto”, al fine di lamentare la durata
eccessiva della procedura appena descritta. La Corte d’appello adita, con una decisione
depositata in cancelleria il 13 dicembre 2001, prendendo in considerazione il periodo sino
alla composizione amichevole della controversia, constatava il superamento della durata
ragionevole della procedura e riconosceva ai ricorrenti la somma di 1 549,37 EUR ciascuno a
titolo di risarcimento dei danni morali subiti e 955,45 EUR per le spese legali. Il Ministero
della giustizia proponeva gravame dinanzi alla Suprema Corte di cassazione. Con decisione
del 4 dicembre 2006, depositata in cancelleria il 16 marzo 2007, la Corte di cassazione
rigettava il ricorso e confermava la decisone della Corte d’appello. Le somme accordate da
quest’ultima erano versate il 16 dicembre 2002.
DIRITTO
I ricorrenti, con ricorso introdotto in data 4 agosto 1998, hanno lamentato dinanzi alla
Corte la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa della durata eccessiva della
procedura interna, sostenendo altresì che la somma accordata dalla Corte d’appello ai
sensi della legge Pinto non fosse sufficiente a riparare il danno subito.
La Corte, richiamando la sua giurisprudenza precedente nella materia, riconosce che la
procedura protrattasi per sei anni e tre mesi per un solo grado di giudizio ha avuto una
durata effettivamente eccessiva. Ne consegue che l’art. 6 CEDU è stato violato.
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 CEDU
a. Danni
I ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno morale subito, hanno chiesto la somma di
50 000 000 lire (ITL) [25 822,84 EUR].
La Corte, basandosi sui parametri della giurisprudenza precedente, ritiene che avrebbe
potuto riconoscere ai ricorrenti la somma di 6 000 EUR e che quindi la somma liquidata
dalla Corte d’appello di Venezia copre solamente il 25,8 % di una liquidazione del danno
conforme ai parametri della giurisprudenza della Corte. La Corte accorda, quindi, ai
ricorrente un risarcimento di 1 150 EUR ciascuno.
b. Spese
La Corte liquida, inoltre, ai ricorrenti la somma di 1 000 EUR ciascuno per le spese
sostenute nella procedura di Strasburgo e rigetta le domande relative al rimborso delle
spese sostenute nella procedura interna.