CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
GRANDE CAMERA  
YUMAK E SADAK c. TURCHIA  
(Ricorso no 10226/03)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
8 luglio 2008  
La presente sentenza è definitiva. Può subire ritocchi di forma  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE  
AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA  
Nel caso Yumak e Sadak c. Turchia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita in una Grande Camera  
composta da :  
Boštjan M. Zupančič, presidente,  
Peer Lorenzen,  
Françoise Tulkens,  
Josep Casadevall,  
Rıza Türmen,  
Corneliu Bîrsan,  
Volodymyr Butkevych,  
Nina Vajić,  
Anatoly Kovler,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Elisabeth Steiner,  
Javier Borrego Borrego,  
Khanlar Hajiyev,  
Renate Jaeger,  
Ján Šikuta,  
Isabelle Berro-Lefèvre,  
Päivi Hirvelä, giudici,  
e da Vincent Berger, giureconsulto,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 21 novembre 2007 e il  
4 giugno 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 10226/03) diretto contro la  
Repubblica Turca con il quale due cittadini di questo Stato, i Sig.ri Mehmet  
Yumak e Resul Sadak («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 1° marzo 2003  
in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti  
dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).  
2. I ricorrenti, ai quali è stato concesso il gratuito patrocinio, sono  
rappresentati da T. Elci, avvocato del foro di Diyarbakir. Il governo turco  
(«il Governo») è rappresentato dal suo agente.  
3. I ricorrenti sostengono che la soglia di sbarramento elettorale del 10%  
imposta a livello nazionale per le elezioni legislative viola la libertà di  
espressione delle persone nella scelta dell’assemblea legislativa. Essi  
invocano l’articolo 3 del Protocollo n°1.  
4. Il ricorso è stato assegnato alla seconda sezione della Corte (articolo  
52, § 1 del Regolamento). Il 9 maggio 2006, una camera di tale sezione,  
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composta dai giudici: Jean-Paul Costa, Barreto Ireneu Cabral, Riza Türmen,  
Mindia Ugrekhelidze, Antonella Mularoni, Elisabet Fura-Sandström e  
Dragoljub Popovic, e Sally Dollé, Cancelliere di Sezione, lo ha dichiarato  
parzialmente ricevibile.  
5. Un’udienza sul merito (articolo 54, § 3, del Regolamento) si è svolta  
in pubblico presso il Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 5  
settembre 2006.  
6. Nella sua sentenza del 30 gennaio 2007 («la sentenza della camera»),  
la camera ha affermato, con cinque voti su due, che non vi era stata alcuna  
violazione dell’articolo 3 del Protocollo n°1. Al testo della sentenza è stata  
allegata la comune opinione dissenziente dei giudici Ireneu Cabral Barreto e  
Antonella Mularoni.  
7. Il 21 aprile 2007, i ricorrenti hanno chiesto il rinvio del caso alla  
Grande Camera ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione. Il 9 luglio 2007,  
un collegio della Grande Camera ha deciso di accogliere tale richiesta  
(articolo 73 del Regolamento).  
8. La composizione della Grande Camera è stata determinata  
conformemente all’articolo 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e all’articolo 24  
del Regolamento.  
9. Sia i ricorrenti che il Governo hanno depositato una memoria sul  
merito del caso. Una memoria è stata ricevuta anche da Minority Rights  
Group International, una organizzazione non governativa con sede a  
Londra, che il presidente aveva autorizzato ad intervenire nella procedura  
scritta (articolo 36 § 2 della Convenzione e 44 § 2 del Regolamento).  
10. Un’udienza si è svolta in pubblico presso il Palazzo dei diritti  
dell’uomo, a Strasburgo, 21 novembre 2007 (articolo 59 § 3 del  
Regolamento).  
Sono comparsi :  
per il Governo  
M. ÖZMEN,  
H. ÜNLER,  
co-agente,  
A. ÖZDEMIR,  
V. SIRMEN  
Y. RENDA  
Ö. GAZIALEM,  
cosulenti ;  
avvocato,  
per i ricorrenti  
T. ELÇI,  
T. FISHER,  
E. FRANK,  
R. SADAK,  
consulenti,  
ricorrente.  
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La Corte ha sentito le dichiarazioni rese da Elci e Ozmen, e quindi le  
risposte rese da Fisher e Ozmen alle domande poste da diversi giudici.  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
11. I ricorrenti sono nati, rispettivamente, nel 1962 e nel 1959 e vivono a  
Şırnak. Sono stati candidati alle elezioni parlamentari del 3 novembre 2002,  
sotto il simbolo del DEHAP (Partito democratico del popolo) nel  
dipartimento di Sirnak, ma nessuno di loro è stato eletto.  
A. Le elezioni legislative del 3 novembre 2002  
12. In seguito ai terremoti del 1999, la Turchia attraversava due grandi  
crisi economiche nel novembre del 2000 e nel febbraio del 2001. Alla crisi  
economica seguiva, poi, una crisi politica dovuta, da un lato, al precario  
stato di salute dell’allora Primo Ministro e, d’altro lato, alle divisioni interne  
alla coalizione di governo, composta da tre partiti politici.  
13. È in tale contesto che il 31 luglio 2002, la Grande assemblea  
nazionale turca («l’Assemblea nazionale») decideva di tenere elezioni  
legislative anticipate e ne fissava la data al 3 novembre 2002.  
14. All’inizio di settembre, tre partiti politici collocati a sinistra, e cioè  
l’HADEP (Partito della democrazia del popolo), l’EMEP (Partito del  
lavoro) e l’SDP (Partito socialista della democrazia), decidevano di dar vita  
ad un «blocco del lavoro, della pace e della democrazia» e creavano un  
nuovo partito politico, il DEHAP. I ricorrenti iniziavano la loro campagna  
elettorale quali principali candidati del nuovo partito nel dipartimento di  
Şırnak.  
15. Simili alleanze elettorali erano già state strette nel 1991, dal  
momento che il MÇP (Partito nazionalista del lavoro – succeduto al  
precedente MHP) e l’IDP (Partito riformista della democrazia) avevano  
fatto eleggere i loro candidati nella lista del RP (Partito della prosperità), e  
l’HEP (Partito del lavoro del popolo – predecessore del DEHAP) aveva  
riportato 18 seggi presentando dei candidati nella lista dell’SHP (Partito  
social-democratico popolare). In tal modo alcuni partiti, pur non riuscendo  
ad ottenere il 10 % dei voti a livello nazionale, riuscivano tuttavia ad  
ottenere una rappresentanza in Parlamento: essi si univano alla lista di un  
partito più grande e poi, una volta eletti, se ne separavano per seguire la  
propria strada, o con deputati indipendenti, o sotto il simbolo di un altro  
partito.  
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16. All’esito delle elezioni del 3 novembre 2002, la lista del DEHAP  
otteneva 47.449 voti su 103.111 voti espressi, il che corrispondeva ad un  
risultato di circa il 45,95%. Tuttavia il partito non superava la soglia di  
sbarramento nazionale del 10% e i ricorrenti non risultavano eletti. I tre  
seggi assegnati al dipartimento di Şırnak venivano così ripartiti: due seggi  
per l’AKP (Partito della Giustizia e dello sviluppo, tendente alla destra  
conservatrice), che aveva ottenuto il 14,05% dei voti (ossia 14.460 voti), e  
un seggio per il Sig. Tatar, un candidato indipendente che aveva ottenuto il  
9,69% dei voti (ossia 9.914 voti).  
17. Su 18 partiti che avevano preso parte a queste elezioni, solo l’AKP e  
il CHP (Partito Repubblicano del Popolo, di sinistra) riuscivano a superare  
la soglia di sbarramento del 10%. Con il 34,26% dei voti espressi, l’AKP  
otteneva 363 seggi, che rappresentano il 66% dei seggi in Parlamento.  
Quanto al CHP, con il 19,4% dei voti, otteneva 178 seggi, ossia il 33% dei  
seggi. Venivano eletti anche nove candidati indipendenti.  
18. Tuttavia non soltanto il DEHAP (6,22 % dei voti) ma anche  
numerosi altri partiti non riuscivano ad ottenere seggi in Parlamento. Si  
tratta, in particolare, del DYP (Partito della giusta via, di centro-destra), del  
MHP (Partito dell’azione nazionale, nazionalista), del GP (Partito giovane,  
di centro) e dell’ANAP (Partito della madre patria, di centro-destra), che  
avevano ottenuto rispettivamente il 9,54 %, l’8,36 %, il 7, 25 % e il 5,13 %  
dei voti espressi.  
19. I risultati di queste elezioni venivano generalmente interpretati come  
un profondo sconvolgimento politico. La percentuale degli elettori non  
rappresentati raggiungeva un livello record in Turchia (intorno al 45%) e il  
tasso di astensione (il 22% degli elettori iscritti) superava – per la prima  
volta dal 1980 – la soglia del 20%. Pertanto, l’Assemblea nazionale uscita  
dalle elezioni era la meno rappresentativa dal 1946, anno in cui veniva  
introdotto il sistema multipartitico. Inoltre, per la prima volta dal 1954, il  
Parlamento era composto soltanto da due partiti.  
20. Per spiegare questo difetto di rappresentanza, alcuni analisti  
richiamavano l’effetto cumulativo di una molteplicità di fattori che si  
aggiungevano all’esistenza di una soglia di sbarramento nazionale elevata.  
Pertanto, a causa del fenomeno del voto di protesta legato alla crisi  
economico-politica, i cinque partiti – compresi i tre partiti che avevano  
costituito la coalizione di governo tra il 1999 e il 2002 – che avevano  
ottenuto seggi alle elezioni legislative del 1999 non riuscivano a  
raggiungere la soglia del 10% nel 2002 e restavano pertanto privi di  
rappresentanza parlamentare. Allo stesso modo, la frammentazione  
elettorale contribuiva a tali risultati, dal momento che molti tentativi di  
realizzare delle coalizioni elettorali erano falliti.  
21. In seguito alle elezioni, l’AKP, che deteneva la maggioranza  
assoluta in Parlamento, formava il governo.  
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B. Le elezioni legislative del 22 luglio 2007 (successive alla sentenza  
della camera)  
22. All’inizio del mese di maggio 2007, l’Assemblea nazionale  
deliberava lo svolgimento delle elezioni legislative anticipate, che venivano  
fissate al 22 luglio 2007. Tale decisione faceva seguito alla crisi politica  
risultante dall’incapacità del Parlamento di eleggere un nuovo Presidente  
della Repubblica che succedesse ad Ahmet Necdet Sezer, prima che  
scadesse il suo mandato unico di sette anni, il 16 maggio 2007.  
Normalmente le elezioni legislative avrebbero dovuto svolgersi il 4  
novembre 2007.  
23. Quattordici partiti politici partecipavano a queste elezioni, che  
presentavano due caratteristiche. Da un lato, si assisteva ad una forte  
mobilitazione dell’elettorato in seguito alla crisi presidenziale, dal momento  
che il tasso di partecipazione risaliva all’84 %. D’altro lato, i partiti politici  
ricorrevano a due strategie elettorali al fine di aggirare la soglia di  
sbarramento nazionale del 10 %. Innanzitutto il DSP (Partito della sinistra  
democratica) partecipava alle elezioni sotto il simbolo del CHP, partito  
rivale, riuscendo così a far eleggere tredici deputati. Inoltre il DTP (Partito  
per una società democratica, filocurdo, di sinistra) presentava i suoi  
candidati indipendenti sotto il segno di « Mille speranze » e sosteneva anche  
alcuni candidati turchi di destra. Questo movimento era appoggiato da altre  
piccole formazioni collocate a sinistra, quali l’EMEP, l’SDP e l’ÖDP  
(Partito della libertà e della democrazia, di orientamento socialista). Oltre  
sessanta candidati indipendenti si presentavano così in una quarantina di  
circoscrizioni dipartimentali.  
24. All’esito di tali elezioni, l’AKP, il CHP e l’MHP riuscivano a  
superare la soglia di sbarramento del 10 %. Con il 46,58 % dei voti espressi,  
l’AKP otteneva 341 seggi, ossia il 62 % dei seggi. Il CHP, con il 20,88 %  
dei voti, faceva eleggere 112 deputati, ricoprendo il 20,36 % dei seggi;  
tuttavia, i tredici deputati summenzionati (paragrafo 23, supra) si  
dimettevano successivamente dal CHP per ricongiungersi al DSP, loro  
partito d’origine. Quanto all’MHP, con il 14,27 % dei voti otteneva  
l’elezione di 71 deputati, ossia il 12,9 % dei seggi.  
25. Il significativo ingresso di indipendenti è una delle caratteristiche  
delle elezioni del 22 luglio 2007. Questi erano scomparsi nell’Assemblea  
nazionale del 1980, ma erano riapparsi nel 1999, con tre deputati. Nel 2002,  
essi erano nove, su 260 candidati indipendenti nell’intero paese. All’esito  
delle elezioni del 22 luglio 2007, ventisei deputati indipendenti entravano  
nell’Assemblea nazionale. In particolare, più di venti candidati di «Mille  
speranze» venivano eletti avendo ottenuto il 2,23 % dei voti espressi e si  
univano al DTP dopo le elezioni. Il DTP, che contava venti deputati,  
numero minimo per formare un gruppo parlamentare, poteva così costituire  
un tale gruppo. Tra gli indipendenti figurava anche un deputato socialista  
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(ex-presidente dell’ÖDP), un deputato nazionalista (ex-presidente del BBP  
– Partito della grande unione, nazionalista) e un deputato di centro (ex-  
presidente dell’ANAP).  
26. Il governo veniva formato dall’AKP, che era riuscito ad ottenere  
nuovamente la maggioranza assoluta in Parlamento.  
II. LA NORMATIVA E LA PRASSI INTERNA E INTERNAZIONALE  
RILEVANTI  
A. Il contesto costituzionale e legislativo  
1. La Costituzione  
27. L’articolo 67 della Costituzione, così come modificato il 23 luglio  
1995, dispone :  
«I cittadini hanno il diritto di votare, di essere eletti, di dedicarsi ad attività politiche  
in maniera indipendente o all’interno di un partito politico e di partecipare ai  
referendum conformemente alle disposizioni previste dalla legge.  
Le elezioni e i referendum si svolgono sotto l’amministrazione e il controllo del  
potere giudiziario e secondo i principi del voto libero, uguale e segreto, di unico grado  
ed universale, e con conteggio e spoglio dei voti pubblici. La legge prevede le  
disposizioni idonee a consentire ai cittadini turchi che si trovano all’estero di  
esercitare il loro diritto di voto.  
Ogni cittadino turco che ha raggiunto l’età di diciotto anni ha il diritto di votare e di  
partecipare ai referendum.  
L’esercizio di tali diritti è disciplinato dalla legge.  
Sono privati del diritto di voto i soldati sotto le armi, gli allievi delle scuole militari  
così come i condannati rinchiusi negli istituti penitenziari, salvo coloro la cui  
condanna è dipesa da un’infrazione involontaria.  
Il Consiglio elettorale superiore stabilisce le misure che devono essere adottate per  
garantire la sicurezza delle operazioni di conteggio e spoglio dei voti in occasione  
dell’esercizio del diritto di voto negli istituti penitenziari e nelle carceri, e tali  
operazioni si svolgono in presenza del giudice competente, che ne assume la direzione  
e il controllo.  
Le leggi elettorali devono conciliare un’equa rappresentanza con la stabilità del  
potere di governo.  
Le modifiche apportate alle leggi elettorali non sono applicabili alle elezioni che si  
svolgono nell’anno successivo alla data della loro entrata in vigore.»  
28. L’articolo 80 della Costituzione recita come segue:  
«I membri della Grande Assemblea Nazionale turca rappresentano l’intera nazione e  
non le regioni o le persone che li hanno eletti.»  
29. Ai sensi dell’articolo 95 della Costituzione e dell’articolo 22 della  
legge n. 2820 sui partiti politici, un partito politico che conta almeno venti  
deputati al suo interno può formare un gruppo parlamentare.  
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2. Il sistema elettorale  
30. La legge n. 2839 per l’elezione dei deputati, pubblicata nella  
Gazzetta Ufficiale il 13 giugno 1983, definisce le modalità del sistema  
elettorale applicato alle elezioni legislative.  
31. Attualmente la Turchia possiede un parlamento unicamerale  
composto da 550 deputati eletti per un mandato di cinque anni nelle  
circoscrizioni di 81 dipartimenti. Le elezioni sono ad un solo turno. Si  
svolgono sull’intero territorio nazionale, lo stesso giorno, a suffragio libero,  
uguale, universale e segreto. Lo spoglio dei voti e la conseguente redazione  
del verbale sono pubblici. Ogni dipartimento è rappresentato in Parlamento  
da almeno un deputato. Gli altri deputati si ripartiscono in funzione del  
numero di abitanti. I dipartimenti che eleggono da 1 a 18 deputati formano  
una sola circoscrizione elettorale, quelli che eleggono da 19 a 35 deputati  
due circoscrizioni; quanto al dipartimento di Istanbul, che conta più di 35  
deputati, essa dà luogo a tre circoscrizioni.  
32. L’articolo 16 della legge n. 2839 recita come segue:  
«(...) [I] partiti politici non possono presentare liste comuni (...)»  
33. L’articolo 33 (così come modificato il 23 maggio 1987) della stessa  
legge dispone quanto segue:  
«Nelle elezioni generali i partiti possono ottenere dei seggi solamente se superano la  
soglia di sbarramento del 10% dei voti validamente espressi a livello nazionale (...)  
Un candidato indipendente iscritto nella lista di un partito politico può essere eletto  
solo se la lista di tale partito supera la soglia di sbarramento del 10% a livello  
nazionale (...)»  
34. Nella ripartizione dei seggi, la rappresentanza proporzionale è  
applicata in base al metodo D’Hondt. Questo metodo – in base al quale i  
voti espressi in favore di ciascuna lista sono suddivisi per una serie di  
numeri (1, 2, 3, 4, 5, ecc.) e i seggi sono assegnati alle liste che ottengono i  
quozienti maggiori – tende a favorire il partito di maggioranza.  
35. Gli articoli 21 § 2 e 41 § 1 della legge n. 2839 prevedono quanto  
segue:  
Articolo 21 § 2  
«(...) Le persone che si iscrivono in qualità di candidati indipendenti depositano  
presso le competenti autorità del Tesoro, a titolo di garanzia, una somma pari al  
salario mensile lordo di un funzionario della classe più alta e allegano la ricevuta del  
pagamento di tale somma al fascicolo della loro candidatura all’elezione legislativa.»  
Articolo 41 § 1  
«(...) se, all’esito di un’elezione legislativa, il candidato indipendente non ha  
ricevuto un numero sufficiente di voti per ottenere un seggio, la somma depositata a  
titolo di garanzia è devoluta al Tesoro a titolo di tassa.»  
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36. L’articolo 36 della legge n. 2820 sui partiti politici (pubblicata nella  
Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1983) dispone:  
«[per] poter partecipare ad un’elezione, un partito politico deve avere un seggio in  
almeno la metà dei dipartimenti ed aver svolto il suo congresso generale almeno sei  
mesi prima della data delle elezioni, oppure deve disporre di un gruppo in seno alla  
Grande Assemblea nazionale turca.»  
37. L’articolo 81 della legge n. 2820 dispone:  
«[I] partiti politici non hanno il diritto di asserire che esistano sul territorio della  
Repubblica Turca minoranze fondate su una razza, una religione, una setta, una  
cultura o una lingua.»  
38. Peraltro, ai sensi della relativa disciplina legislativa, il nome dei  
candidati indipendenti non è scritto sulle schede elettorali fornite presso le  
frontiere turche. Inoltre, gli elettori turchi residenti all’estero non hanno la  
possibilità di votare che per un partito politico presso i seggi collocati nelle  
stazioni di frontiera o nei grandi aeroporti. Allo stesso modo, mentre i partiti  
politici dispongono per la loro propaganda elettorale di un tempo per parlare  
alla televisione e alla radio, i candidati indipendenti sono privi di siffatto  
vantaggio.  
3. La giurisprudenza costituzionale  
39. L’esame da parte della Corte Costituzionale della compatibilità delle  
soglie di sbarramento elettorale con il principio dello Stato democratico ha  
dato luogo ad una giurisprudenza contraddittoria.  
40. In un primo momento, con una sentenza resa il 6 maggio 1968  
(E. 1968/15, K. 1968/13), la Corte Costituzionale ha giudicato contrario al  
principio dello Stato democratico la «soglia di sbarramento semplice »  
adottata dal legislatore al fine di correggere gli effetti distorsivi del sistema  
proporzionale. Si tratta di una soglia di sbarramento che varia in funzione  
del numero di deputati attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale. Si  
ottiene la soglia di sbarramento applicata ad una circoscrizione elettorale  
dividendo i voti espressi per il numero dei deputati. I seggi sono assegnati  
unicamente ai candidati che superano tale sbarramento. La suprema corte, in  
particolare, riteneva che una siffatta soglia di sbarramento, che poteva  
consentire ai rappresentanti di una minoranza di elettori di formare un  
governo, era tale da ostacolare la rappresentanza di tutte le correnti di  
pensiero.  
41. Successivamente, in seguito alla Costituzione del 1982, la Corte  
Costituzionale si pronunciava sul sistema elettorale con una sentenza resa il  
1° marzo 1984 (E. 1984/1, 1984/2). Essa in particolare riteneva:  
«Il primo comma dell’articolo 67 della Costituzione dispone che i cittadini hanno il  
diritto di votare e di essere eletti conformemente alla disciplina prevista dalla legge.  
Tuttavia tale disposizione non riconosce un margine di discrezionalità illimitato al  
legislatore. Infatti, ai sensi della citata disposizione, le elezioni si svolgono sotto  
l’amministrazione ed il controllo del potere giudiziario e secondo i principi del voto  
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libero, uguale, segreto, di unico grado ed universale, e con conteggio e spoglio dei  
voti pubblici. Nel rispetto di tali regole, il legislatore può dunque adottare il sistema  
elettorale che ritiene appropriato. Se il costituente avesse previsto un determinato  
sistema, avrebbe adottato una disciplina vincolante. Poiché non si verte in una simile  
circostanza, il legislatore è libero di adottare il sistema che ritiene adatto alle  
condizioni politiche e sociali del paese (...)  
A condizione che egli non adotti misure tendenti ad ostacolare la libertà  
d’espressione del popolo o a sottomettere la vita politica all’egemonia di un partito  
unico o, ancora, a scardinare il sistema multipartitico, il legislatore può adottare uno  
dei sistemi elettorali esistenti.»  
42. In una sentenza del 18 novembre 1995 (E. 1995/54, K. 1995/59), la  
Corte costituzionale aveva occasione di pronunciarsi sulla conformità alla  
Costituzione dell’articolo 34/A della legge n. 2839. Anche questo articolo,  
rinviando all’articolo 33 della stessa legge elettorale, impone la soglia di  
sbarramento elettorale del 10% nella distribuzione dei seggi dei deputati  
eletti nella «circoscrizione nazionale». I giudici costituzionali annullavano  
le disposizioni che istituivano una circoscrizione nazionale, ma ritenevano  
che la soglia di sbarramento nazionale del 10% poteva considerarsi  
conforme all’articolo 67 della Costituzione.  
I passaggi rilevanti della sentenza recitano come segue:  
«(...) [La] Costituzione definisce lo Stato turco una Repubblica (...) La struttura  
costituzionale dello Stato, basata sulla sovranità nazionale, discende dalla volontà  
nazionale e passa attraverso elezioni libere. Questa scelta, sottolineata da diversi  
articoli della Costituzione, viene evidenziata in maniera evidente e precisa  
dall’articolo 67, rubricato «diritto di votare, di essere eletti e di dedicarsi ad attività  
politiche». Il novellato comma 6 di questo articolo precisa che devono adottarsi leggi  
elettorali tali da conciliare il principio di un’ «equa rappresentanza» con quello della  
«stabilità del potere di governo». Lo scopo perseguito è che la volontà degli elettori si  
rifletta, per quanto possibile, [nell’], organo legislativo. (...) [Per] scegliere il sistema  
con i metodi più adatti a consentire alla volontà e alle decisioni collettive di riflettersi  
nell’organo legislativo, (...) adottando le disposizioni legislative alla luce delle  
caratteristiche proprie del paese e delle necessità costituzionali, dovrebbe optarsi per  
[il sistema] che è maggiormente conforme alla Costituzione o scartare quello ad essa  
contrario.  
L’impatto di una democrazia rappresentativa è visibile in diversi settori. I sistemi  
iniqui che l’hanno adottata con la convinzione di assicurare la stabilità, hanno finito  
con l’ostacolare in maniera significativa lo sviluppo sociale (...) Nei sistemi  
rappresentativi, l’importanza accordata alla giustizia è la principale condizione per la  
stabilità di governo. La giustizia garantisce la stabilità. Tuttavia, l’idea di stabilità, in  
assenza di giustizia, crea instabilità. Il principio di un’ «equa rappresentanza» di cui la  
Costituzione esige il [rispetto] si riassume in un [voto] libero, uguale, segreto, di unico  
grado ed universale, [con] conteggio e spoglio pubblici, e si traduce in un numero di  
rappresentanti proporzionale al numero di voti ricevuti. Quanto al principio della  
« stabilità di governo », si ritiene che esso rinvii a metodi con i quali riflettere i voti  
[in seno] all’organo legislativo in maniera tale da garantire la forza del potere  
esecutivo. «La stabilità di governo», che si mira ad assicurare grazie ad una soglia  
minima qualificata di «sbarramento», così come la rappresentanza equa (...), sono  
previste dalla Costituzione. Nelle elezioni (...), bisogna attribuire importanza alla  
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combinazione di questi due principi, che sembrano contraddittori in determinate  
situazioni, in maniera tale [che essi] siano in equilibrio e si completino a vicenda (...)  
Per conseguire l’obiettivo della «stabilità di governo», enunciato dalla Costituzione,  
si è prevista una [soglia] nazionale (...)  
È evidente che la [soglia] del 10 % dei voti a livello nazionale prevista  
dall’articolo 33 della legge n. 2839 (...) è entrata in vigore con l’approvazione  
dell’organo legislativo. I sistemi elettorali devono essere conformi ai principi  
costituzionali (...), ed è inevitabile che alcuni di questi sistemi comprendano dei  
requisiti obbligatori. Le soglie che risultano dalla natura dei sistemi e [espresse] in  
percentuale, e [che] nei paesi che limitano il diritto di voto e il diritto di essere eletti  
sono applicabili [e] accettabili (...) fin quando non superano le misure normali (...) La  
[soglia] del 10% è conforme ai principi di un governo stabile e di un’equa  
rappresentanza (...)»  
Tre giudici costituzionali su undici si opponevano alle argomentazioni  
della maggioranza, ritenendo che la soglia nazionale del 10% non si  
conciliasse con l’articolo 67 della Costituzione.  
43. Nella stessa sentenza, tuttavia, la Corte Costituzionale annullava una  
soglia elettorale del 25% fissata per la ripartizione dei seggi assegnati ai  
dipartimenti (soglia dipartimentale). Ritenendo che una tale soglia di  
sbarramento non fosse in linea con il principio di un’equa rappresentanza, la  
Corte sottolineava segnatamente che:  
«Se una soglia nazionale è imposta nelle elezioni legislative in applicazione del  
principio della «stabilità di governo», stabilire una soglia anche per ogni  
circoscrizione elettorale  
rappresentanza».»  
è
incompatibile con il principio di un’«equa  
4. Breve storia delle elezioni legislative  
44. Le elezioni del 1950, 1954 e 1957 – che avevano optato per un  
sistema elettorale maggioritario – non riuscivano ad assicurare un equilibrio  
istituzionale tra la maggioranza e l’opposizione parlamentare. Questo  
squilibrio era uno dei motivi principali del colpo di stato avvenuto nel 1960.  
In seguito a tale intervento militare, il legislatore adottava un sistema di  
rappresentanza proporzionale, applicato con il metodo D’Hondt, al fine di  
rafforzare il pluralismo ed il sistema politico. Quindi le elezioni del 1965 e  
del 1969 consentivano il raggiungimento di maggioranze stabili all’interno  
dell’Assemblea nazionale, dando anche a piccoli gruppi la possibilità di  
essere rappresentati. Tuttavia, dopo le elezioni del 1973 e del 1977, le  
principali correnti politiche non riuscivano a costituire governi stabili, pur  
raccogliendo un elettorato importante. Questo periodo di instabilità di  
governo era segnato dalla successiva creazione di coalizioni indebolite dalla  
sproporzionata influenza di piccoli gruppi sulla politica di governo.  
45. Dopo il regime militare (1980-1983), la legge n. 2839 relativa  
all’elezione dei deputati, adottata il 13 giugno 1983, ristabiliva un sistema  
elettorale di tipo proporzionale, integrato da due soglie di sbarramento  
elettorale. Alla soglia nazionale del 10% si aggiungeva una soglia  
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dipartimentale (data dal numero degli elettori diviso per il numero di seggi  
da assegnare in ogni circoscrizione) ; quest’ultima veniva annullata dalla  
Corte Costituzionale nel 1995. All’esito delle elezioni legislative del 1983,  
l’ANAP (Partito della madre patria) otteneva la maggioranza assoluta in  
Parlamento.  
46. Allo stesso modo, le elezioni legislative del 29 novembre 1987  
consentivano all’ANAP, con il 36,31% dei voti, di formare una  
maggioranza parlamentare stabile. Anche altri due partiti riuscivano ad  
entrare in Parlamento. Quanto alle elezioni del 20 ottobre 1991, esse davano  
una rappresentanza in Parlamento a cinque partiti. Questo risultato  
dipendeva principalmente dal fatto che tre piccole formazioni politiche  
(l’MCP, l’IDP e l’HEP) avevano partecipato alle elezioni sotto il simbolo di  
altri partiti politici al fine di aggirare l’articolo 16 della legge n. 2839, che  
vieta la creazione di liste comuni prima delle elezioni. Il governo veniva  
formato con la coalizione di due partiti. Allo stesso modo, all’esito delle  
elezioni, i diciotto candidati dell’HEP venivano eletti al Parlamento nella  
lista delle partito politico SHP; successivamente rassegnavano le proprie  
dimissioni dall’SHP per rientrare nel loro partito, l’HEP.  
47. Al termine delle elezioni nazionali del 24 dicembre 1995, cinque  
partiti politici entravano in Parlamento. Tuttavia, poiché nessuno di essi  
poteva ottenere la maggioranza parlamentare, si formava una coalizione.  
48. Le elezioni legislative del 1999 ancora una volta non consentivano di  
raggiungere una maggioranza in Parlamento. Cinque partiti politici  
ottenevano seggi all’Assemblea nazionale. Una coalizione di tre partiti  
formava il governo.  
49. Prima del voto del 3 novembre 2002, la più alta percentuale di voti  
non rappresentati in Parlamento si era avuta nel 1987, con il 19,4 % dei voti  
espressi. Nel 1991, due coalizioni pre-elettorali tra l’RP, l’MÇP e l’IDP,  
nonché tra l’SHP e l’HEP, avevano consentito di ridurre la percentuale, che  
era precipitata allo 0,5 %. All’esito delle elezioni del 22 luglio 2007, essa  
era del 13,1 %.  
50. Come già detto (paragrafi 12-21, supra), le elezioni del 2 novembre  
2002 consentivano all’AKP di formare un governo stabile che durava fino al  
22 luglio 2007, nonostante il 45,3 % dei voti (circa 14,5 milioni di voti)  
restavano senza alcuna rappresentanza parlamentare.  
B. Documenti rilevanti del Consiglio d’Europa  
51. Il Consiglio d’Europa non ha fissato norme vincolanti in materia di  
soglie elettorali.  
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1. Documenti dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa  
52. La parte rilevante della Risoluzione 1547 (2007) sulla Situazione dei  
diritti umani e della democrazia in Europa adottata il 18 aprile 2007  
dall’Assemblea recita come segue :  
«58. Nelle democrazie stabili, non dovrebbero esservi soglie superiori al 3% alle  
elezioni legislative. Così dovrebbe potersi esprimere il più ampio numero di opinioni.  
L’esclusione di gruppi considerevoli di persone dal diritto di essere rappresentati si  
pone in contrasto con il sistema democratico. Nelle democrazie stabili, conviene  
trovare un equilibrio tra un’equa rappresentanza delle opinioni della società e  
l’efficace funzionamento del Parlamento e del Governo.»  
53. Nella sua Raccomandazione 1791 (2007) adottata il 18 aprile 2007  
dal titolo Situazione dei diritti umani e della democrazia in Europa,  
l’Assemblea raccomandava al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa  
di adottare misure tali da rimediare alle mancanze rilevate nella Risoluzione  
sopra citata. In materia di soglie elettorali, spetta al Comitato dei Ministri:  
«17.10. prevedere l’abbassamento delle soglie superiori al 3 % applicabili alle  
elezioni legislative e vigilare sull’equilibrio tra equa rappresentanza ed efficacia  
all’interno del Parlamento e del Governo.»  
2. Documenti della Commissione europea per la democrazia  
attraverso il diritto (la Commissione di Venezia)  
54. Il «Codice di buona condotta in materia elettorale», adottato nel  
2002 dalla Commissione di Venezia, ricorda con forza che i «cinque  
principi del patrimonio elettorale europeo sono il suffragio universale,  
uguale, libero, segreto e diretto». Quanto alla scelta del sistema elettorale,  
essa è « libera, a condizione che siano rispettati i principi sopra  
menzionati».  
55. La parte rilevante del rapporto dal titolo Rapporto sul diritto  
elettorale e l’amministrazione delle elezioni in Europa – Studio di sintesi su  
talune sfide e problemi ricorrenti del 12 giugno 2006 sul diritto elettorale e  
l’amministrazione delle elezioni in Europa adottato dalla Commissione di  
Venezia così recita:  
«Gli effetti di un particolare sistema elettorale possono differire da un paese all’altro  
e bisogna riconoscere che i diversi sistemi possono perseguire scopi politici divergenti  
ovvero contrastanti. Un sistema può privilegiare l’equa rappresentanza dei partiti in  
Parlamento e un altro mirare ad evitare la frammentazione della rappresentanza in  
piccoli partiti al fine di conferire la maggioranza assoluta dei deputati alla formazione  
incaricata di costituire il governo. Un sistema elettorale può favorire una stretta  
relazione tra gli elettori ed i «loro» deputati di circoscrizione ed un altro agevolare  
l’ingresso delle donne, delle minoranze o di esperti nelle liste bloccate dei partiti. In  
alcuni paesi, vengono realizzati dei sistemi complessi per tentare di conciliare  
molteplici obiettivi politici. Altri paesi privilegiano sistemi semplici che possono  
essere facilmente compresi ad utilizzati dall’elettorato e dall’amministrazione. Il  
carattere appropriato di un sistema elettorale dipende dal fatto che esso renda o meno  
giustizia ai principi democratici, tenuto conto delle condizioni e dei problemi locali. In  
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particolare deve essere garantita la trasparenza nella formazione della lista. Bisogna  
quindi valutare i sistemi elettorali e le proposte volte a modificarli caso per caso.»  
diversi Paesi europei del 15 marzo 2005, avendo analizzato le prassi di  
taluni Stati membri, la Commissione di Venezia prendeva in considerazione  
cinque particolari misure che favoriscono la rappresentanza delle  
minoranze. Due di queste attengono alla questione delle soglie elettorali:  
«(...)  
d. Le soglie elettorali (quorum) non dovrebbero compromettere le possibilità delle  
minoranze di essere rappresentate.  
e. Le circoscrizioni elettorali (il loro numero, la loro ampiezza e forma, il rispettivo  
numero di seggi) possono essere determinate in maniera tale da favorire la  
partecipazione delle minoranze ai processi decisionali.»  
3. Documenti riguardanti specificamente le elezioni in Turchia  
a) Rapporto della commissione ad hoc dell’Assemblea parlamentare del  
Consiglio d’Europa  
57. Il Governo si riferisce al rapporto della commissione ad hoc  
sull’osservazione delle elezioni legislative in Turchia (3 novembre 2002),  
istituita il 20 dicembre 2002. Le parti rilevanti di tale rapporto sono le  
seguenti:  
«Come è stato ampiamente divulgato dai mezzi di comunicazione, soltanto due  
partiti su diciotto in lizza sono riusciti ad entrare nel nuovo Parlamento turco  
(TBMM), l’AKP (Giustizia e Sviluppo) e il CHP (Partito Repubblicano del Popolo).  
Essendo stati esclusi tutti gli altri partiti, finora rappresentati in Parlamento, per non  
essere riusciti a superare lo sbarramento del 10%. Il partito al governo fino alle  
elezioni ha ottenuto solo l’1% dei voti. I problemi economici e la corruzione sono stati  
decisivi in queste elezioni.  
Una maggioranza evidente e assoluta, con 362 seggi, è risultata a favore dell’AKP,  
179 seggi per l’opposizione e 9 per i deputati indipendenti. (Questi ultimi sono stati  
eletti in piccole città, dove essi hanno una buona reputazione.) Bisogna ricordare che  
l’AKP aveva 59 seggi nella precedente legislatura e il CHP tre (elezioni del 1999).  
Questa situazione dovrebbe comportare verosimilmente una maggiore stabilità nel  
paese, evitando coalizioni complesse e instabili. Lunedì, 4 novembre 2002, la Borsa  
turca ha guadagnato il 6,1%.  
Tuttavia questo significa anche che il 44% dei voti espressi non è rappresentato in  
Parlamento.  
I risultati devono essere interpretati come un chiaro voto di protesta contro  
l’establishment nel suo insieme, dal momento che nessuno dei tre partiti della  
precedente coalizione al potere ha raccolto voti sufficienti per un solo seggio !»  
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b) Risoluzione 1380 (2004) dell’Assemblea parlamentare  
58. I paragrafi 6 e 23 della Risoluzione 1380 (2004) sul «Rispetto degli  
obblighi e degli impegni da parte della Turchia», adottata il 22 giugno 2004  
dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, recitano come segue:  
«6. Per quanto riguarda la democrazia pluralista, l’Assemblea riconosce che la  
Turchia è una democrazia che funziona con un sistema multipartitico, libere elezioni e  
separazione dei poteri. (...) L’Assemblea ritiene anche che la soglia del 10% dei voti  
necessaria a livello nazionale affinché un partito entri in Parlamento è eccessiva e che  
bisogna riorganizzare le modalità di voto dei cittadini turchi residenti all’estero.  
(...)  
23. Di conseguenza, all’interno dell’attuale processo di riforme avviato da parte  
delle autorità turche, l’Assemblea invita la Turchia :  
(...)  
ii. a modificare il codice elettorale per abbassare la soglia del 10% e consentire ai  
cittadini turchi che vivono all’estero di votare senza doversi presentare alla frontiera;  
(...)»  
c) Rapporto sull’«Osservazione delle elezioni legislative in Turchia (22 luglio  
2007)»  
59. Le parti rilevanti del Rapporto dal titolo Osservazione delle elezioni  
legislative in Turchia del 22 luglio 2007, redatto da una commissione ad  
hoc dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa recitano come  
segue:  
«XII. Conclusioni e raccomandazioni  
55. Le elezioni legislative tenute in Turchia il 22 luglio 2007 si sono svolte in  
maniera generalmente conforme agli impegni assunti dalla Turchia nei confronti del  
Consiglio d’Europa e alle disposizioni europee che si applicano alla tenuta di libere  
elezioni.  
56. In misura molto ampia, le elezioni sono state organizzate con professionalità e  
si sono svolte senza contrasti, il che testimonia la lunga tradizione di elezioni  
democratiche mantenuta in Turchia.  
57. L’alta percentuale di partecipazione dimostra che in Turchia vi è fiducia nel  
processo democratico.  
58. Tutti gli amministratori elettorali, ad ogni livello, hanno adempiuto ai loro  
compiti con efficacia ed integrità.  
59. Il relatore, tuttavia, ritiene che la Turchia potrebbe organizzare ancora meglio le  
elezioni in maniera da garantire una rappresentanza veritiera all’interno del  
Parlamento. La soglia del 10 % potrebbe essere abbassata, conformemente alle  
risoluzioni 1380 (2004) e 1547 (2007) dell’Assemblea. Se il nuovo Parlamento eletto  
il 22 luglio 2007 è molto più rappresentativo del Parlamento uscente, con una  
rappresentanza di circa il 90 % del corpo elettorale, è perché sono rappresentati tre  
partiti, e non due, e perché i partiti d’opposizione hanno presentato candidati  
«indipendenti sostenuti da un partito», e non in ragione delle misure adottate dalle  
autorità turche.  
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60. Le autorità turche potrebbero ritenere di investire la Commissione di Venezia di  
tale questione, così come della questione concernente la semplificazione della  
legislazione elettorale.  
(...)»  
60. Peraltro, in risposta ad un’interrogazione posta da un parlamentare a  
seguito del suo discorso dinanzi all’Assemblea parlamentare il 3 ottobre  
2007, il Presidente della Repubblica Turca precisava che la soglia del 10 %  
corrispondeva ad un bisogno reale, che in futuro potrebbe venir meno (si  
veda il resoconto della seduta del 3 ottobre 2007). Le parti rilevanti della  
risposta recitano come segue :  
«L’On. Gül spiega che l’introduzione della soglia del 10 % mirava a porre rimedio  
all’instabilità degli anni precedenti, in cui si sono successi numerosi governi di  
coalizione. Tale soglia non impedisce ai candidati indipendenti di presentarsi alle  
elezioni. Alle ultime elezioni legislative, lo scorso luglio, la partecipazione è stata  
dell’85 %, il che dimostra la rappresentatività del Parlamento. Ora che si è ristabilità  
una stabilità politica, si può prendere in considerazione di rivedere la soglia del  
10 %.»  
C. Diritto comparato  
61. Sebbene non vi sia una classificazione uniforme delle modalità di  
voto e dei sistemi elettorali, si sono generalmente distinti tre grandi  
tipologie: i sistemi elettorali maggioritari, proporzionali e misti. Nel sistema  
maggioritario è dichiarato eletto il candidato o la lista di candidati che ha  
ottenuto, all’esito dello scrutinio finale, la maggioranza dei voti. Questo  
sistema elettorale consente la creazione di una netta maggioranza di  
governo, ma allo stesso tempo, penalizza la rappresentanza dei partiti  
politici che rappresentano gli interessi delle minoranze. Così, ad esempio,  
nel Regno Unito, l’applicazione per numerosi decenni di un sistema  
maggioritario uninominale ad un solo turno («first past the post»),  
combinata con l’esistenza di due grandi partiti politici dominanti, ha avuto  
per effetto l’attribuzione agli altri partiti di pochi seggi rispetto al numero di  
voti da essi ricevuti. Situazioni analoghe esistono, ad esempio, in Francia,  
dove si applica il sistema maggioritario a doppio turno. All’estremo  
opposto, il sistema elettorale di tipo proporzionale persegue lo scopo di  
garantire una trasposizione proporzionale dei voti in mandati. Quello  
proporzionale è generalmente considerato come il sistema più « equo », in  
quanto tende ad una più fedele rappresentanza delle diverse forze politiche.  
Tuttavia, l’inconveniente di questo sistema è che esso favorisce la  
frammentazione dell’offerta elettorale e pertanto rende più difficile la  
costituzione di maggioranze stabili nelle assemblee.  
62. Attualmente, questo tipo di sistema è di gran lunga il più diffuso in  
Europa. Ad esempio, la Bulgaria, la Danimarca, la Spagna, l’Estonia,  
l’Irlanda, il Lussemburgo, Malta, la Moldavia, la Norvegia, la Polonia, il  
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Portogallo, la Repubblica Ceca, la Russia, la Svezia e la Turchia hanno  
optato per la rappresentanza di tipo proporzionale o una delle sue varianti.  
Esistono anche sistemi misti che offrono diverse combinazioni tra le due  
modalità di voto (ad esempio in Germania, in Italia e in Lituania).  
63. In alcuni sistemi di tipo proporzionale, il legislatore fissa delle soglie  
di sbarramento per correggere gli effetti negativi di tale tipo di voto, così da  
assicurare una maggiore stabilità in seno al Parlamento. Tali soglie,  
generalmente rappresentate da una percentuale dei voti espressi, sono dei  
«limiti, fissi o variabili, stabiliti mediante il risultato elettorale, che  
determinano la partecipazione di una lista o di un candidato alla ripartizione  
dei seggi». Tuttavia, il ruolo svolto dalle soglie di sbarramento varia a  
seconda della loro quota percentuale e del sistema dei partiti presente in  
ciascun paese. Una soglia bassa non elimina che le formazioni molto  
piccole, il che rende più difficile la costituzione di maggioranze stabili,  
mentre in caso di una forte divisione del sistema dei partiti, una soglia  
elevata comporta l’esclusione della rappresentanza di una parte significativa  
di voti.  
64. L’analisi delle soglie elettorali adottate da quegli Stati membri che  
hanno un sistema elettorale di tipo proporzionale dimostra che soltanto  
quattro Stati hanno optato per delle soglie elevate: la Turchia possiede la  
soglia più elevata, con il 10% ; il Liechtenstein ha fissato lo sbarramento  
all’8%, la Federazione Russa e la Georgia al 7%. Un terzo degli Stati  
impongono una soglia del 5% e tredici Stati hanno collocato lo sbarramento  
ad un livello inferiore. Gli altri Stati membri non fanno alcun ricorso alle  
soglie elettorali. Peraltro, in più sistemi, le soglie non sono applicate che per  
un numero ristretto di seggi (ad esempio in Norvegia ed in Islanda). Le  
soglie differiscono a seconda che si applichino ad un partito o ad una  
coalizione. Nella Repubblica Ceca, ad esempio, la soglia prevista per il  
partito è pari al 5%, mentre in caso di coalizione si aggiunge il 5% per  
ciascuno dei partiti partecipanti. In Polonia la soglia elettorale per le  
coalizioni è fissata all’8% e non varia a seconda del numero dei partiti  
partecipanti. Similmente variano le soglie applicate ai candidati  
indipendenti: in Moldavia, ad esempio, essa è del 3%.  
DIRITTO  
I. SULL’ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DELLA GRANDE  
CAMERA  
65. La corte osserva che il motivo di ricorso, così come formulato nella  
sentenza della camera (paragrafo 40) recita come segue:  
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«I ricorrenti sostengono che il fatto che sia imposta una soglia elettorale del 10%  
alle elezioni legislative viola la libertà di espressione dei cittadini sulla scelta  
dell’organo legislativo.»  
66. Nel corso del procedimento dinanzi alla camera, i ricorrenti,  
basandosi, in particolare, sul risultato delle elezioni del 3 novembre 2002,  
hanno contestato la legittimità della soglia elettorale del 10 %. A tal fine  
essi hanno proceduto ad un esame globale delle elezioni svoltesi in Turchia  
dal 1946, anno in cui veniva introdotto il multipartitismo nella Repubblica.  
Quindi, nella richiesta di rinvio depositata il 20 aprile 2007, i ricorrenti,  
hanno contestato l’analisi del sistema elettorale turco effettuata dalla camera  
nella sua sentenza, e hanno sostenuto che tale sentenza abbia accordato alla  
Parte contraente un margine di discrezionalità estremamente ampio in  
riferimento alla creazione e al funzionamento del sistema elettorale.  
67. Successivamente al 9 luglio 2007, data in cui un collegio di cinque  
giudici ha accolto la richiesta della parte ricorrente finalizzata al rinvio del  
caso dinanzi alla Grande Camera, si sono svolte in Turchia le elezioni  
anticipate.  
68. Nonostante che le elezioni del 22 luglio 2007 siano state oggetto di  
ampi commenti nelle osservazioni presentate alla Grande Camera il  
7 settembre 2007, i rappresentanti dei ricorrenti hanno poi precisato  
all’udienza del 21 novembre 2007 che il ricorso è stato introdotto al fine di  
far constatare una violazione risultante dalle elezioni legislative del  
3 novembre 2002 e non da quelle del 22 luglio 2007.  
69. Quanto al Governo, esso ha sostenuto, durante l’udienza, che,  
siccome le doglianze dei ricorrenti hanno ad oggetto la struttura  
costituzionale della Turchia, esse dovrebbero essere considerate come  
un’actio popularis; il Governo, inoltre, ha sostenuto che i risultati generali  
del 22 luglio 2007 confermano le constatazioni operate dalla camera nella  
sua sentenza del 30 gennaio 2007.  
70. La Corte, dunque, deve procedere a stabilire l’estensione temporale  
del caso sul quale le è stato chiesto di pronunciarsi e verificare, in  
particolare, se può limitarsi all’esame dei risultati delle elezioni del 3  
novembre 2002 senza prendere in considerazione i fatti successivi alla  
sentenza della camera.  
71. La Corte ricorda che, secondo la sua ormai costante giurisprudenza,  
il « caso » rinviato dinanzi alla Grande Camera ricomprende  
necessariamente tutti gli aspetti del ricorso che la camera ha  
precedentemente esaminato nella sua sentenza, non essendovi alcun  
presupposto che consenta un rinvio semplicemente parziale del caso (si veda  
Cumpănă e Mazăre c. Romania [GC], n. 33348/96, § 66, CEDU 2004-XI, e  
K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, §§ 140-141, CEDU 2001-VII).  
72. Il «caso» del quale è stata investita la Grande Camera è  
rappresentato dal ricorso così come dichiarato ricevibile. Tuttavia, ciò non  
significa che la Grande Camera non possa esaminare anche, all’occorrenza,  
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le questioni relative alla ricevibilità del ricorso, come è chiaramente  
consentito alla camera nell’ambito di un normale procedimento, ad esempio  
ai sensi dell’articolo 35 § 4 in fine della Convenzione (che abilita la Corte a  
«respinge[re] ogni ricorso che consideri irricevibile (...) in ogni stato del  
procedimento»), ovvero allorché tali questioni siano collegate al merito o  
ancora quando esse siano rilevanti al momento dell’esame del merito (K. e  
T. c. Finlandia, già citata, § 141).  
73. La Corte ricorda, innanzitutto, che non le spetta esaminare in  
abstracto una legge elettorale interna e che spetta innanzitutto alle autorità  
nazionali, e segnatamente le corti ed i tribunali, particolarmente qualificati  
in materia, il compito di interpretare ed applicare il diritto interno (si  
vedano, ad esempio, Gitonas ed altri c. Grecia, sentenza del 1° luglio 1997,  
Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, § 44, e Briķe c. Lettonia  
(decisione), n. 47135/99, 29 giugno 2000). Tuttavia, nel caso di specie, i  
motivi di ricorso addotti dai ricorrenti non si risolvono in un’actio  
popularis. Infatti, al momento delle elezioni del 3 novembre 2002, gli  
interessati sono stati toccati in maniera diretta ed immediata dalla soglia di  
sbarramento dagli stessi contestata (si veda, mutatis mutandis, Serge  
Moureaux ed altri c. Belgio, n. 9267/81, decisione della Commissione del  
12 luglio 1983, Décisions et rapports (DR) 33, p. 110). Dal momento che la  
camera ha emesso la sua sentenza prima delle elezioni del 22 luglio 2007,  
essa ha preso in considerazione principalmente i risultati delle elezioni del  
3 novembre 2002 ed il contesto prevalente nel paese a quel tempo. La Corte,  
dal canto suo, esaminerà il presente caso alla luce dei risultati delle elezioni  
legislative del 3 novembre 2002, ma senza trascurare le elezioni del  
22 luglio 2007, alle quali i ricorrenti non sono stati certo candidati ma che  
nondimeno presentano un evidente interesse per la valutazione degli effetti  
della soglia di sbarramento elettorale contestata dai ricorrenti.  
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DEL  
PROTOCOLLO N. 1  
74. I ricorrenti ritengono che l’imposizione di una soglia elettorale del  
10 % alle elezioni legislative violi la libertà di espressione dei cittadini sulla  
scelta dell’organo legislativo. Essi invocano l’articolo 3 del Protocollo n. 1,  
il quale è così formulato:  
«Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli,  
libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione  
dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.»  
A. La sentenza della camera  
75. La camera constatava che la soglia elettorale del 10 % imposta alle  
elezioni legislative aveva la finalità di rafforzare la stabilità di governo,  
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evitando una frammentazione parlamentare eccessiva e non funzionale. Essa  
poteva pertanto considerarsi necessaria e proporzionata al raggiungimento  
di tali scopi. Concludeva pertanto che «la Turchia [non aveva] oltrepassato  
il suo ampio margine di discrezionalità di cui all’articolo 3 del Protocollo n.  
1, nonostante la misura elevata della soglia in questione» (paragrafi 66-79  
della sentenza della camera).  
B. Argomenti delle parti  
1. I ricorrenti  
76. I ricorrenti contestano le osservazioni della camera, che ai loro occhi  
ha compiuto un’interpretazione restrittiva e incompleta del diritto a libere  
elezioni.  
77. Innanzitutto i ricorrenti ritengono che, evidentemente, tale soglia, in  
quanto impedisce a buona parte della popolazione di esprimere la sua scelta  
in merito alla propria rappresentanza parlamentare, costituisce una grave  
violazione del diritto di partecipazione e non persegue alcuno scopo  
legittimo ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo n. 1.  
78. A tal proposito i ricorrenti contestano la tesi secondo la quale la  
misura incriminata abbia quale finalità il rafforzamento della stabilità di  
governo. Essi evidenziano che le autorità militari, che avevano conquistato  
il potere con il colpo di Stato del 1980, imputavano interamente al sistema  
elettorale all’epoca vigente l’agitazione sociale e politica conosciuta dalla  
Turchia tra il 1970 e il 1980 così come l’instabilità di governo ad essa  
legata. Ad avviso dei ricorrenti, costituisce un artifizio stabilire un nesso di  
causalità tra la misura contestata e la situazione politica della Turchia negli  
anni 70-80 così come ritenuto nella sentenza della camera.  
79. I ricorrenti pongono l’accento sul fatto che su quattro elezioni in cui  
si è fatto ricorso al sistema elettorale di tipo proporzionale, ma senza  
l’applicazione della soglia elettorale, due elezioni (quelle del 1965 e del  
1969) hanno dato luogo a governi formati da un solo partito e le altre due  
(quelle del 1973 e del 1977) a governi di coalizione.  
80. Peraltro, non è escluso che l’abbassamento o la soppressione della  
soglia elettorale nazionale conduca alla formazione di un governo di  
coalizione, ma un tale esito non è necessariamente sinonimo d’instabilità di  
governo. I governi di coalizione talvolta presentano maggiore stabilità  
rispetto ai governi formati da un solo partito.  
81. Secondo il punto di vista dei ricorrenti, difficilmente può ritenersi  
che l’eccezionale misura in questione rafforzi la democrazia  
rappresentativa. Il Consiglio d’Europa è stato creato per rafforzare la  
democrazia e i valori democratici. Se è evidente che gli Stati contraenti  
godono di un certo margine di discrezionalità in materia, essi nondimeno  
ritengono che gli Stati non possono avvalersi di tale libertà senza prendere  
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in considerazione il diritto ad un’equa rappresentanza, in maniera illimitata  
o sproporzionata, vale a dire escludendo dalla vita politica del paese un  
determinato e particolare segmento della popolazione.  
82. Infatti una soglia nazionale, se elevata, produce una grande iniquità  
nella rappresentanza e un difetto di legittimità del governo, laddove, invece,  
il Parlamento dovrebbe costituire la libera assemblea di ogni democrazia. È  
evidente che un Parlamento la cui composizione non riflette che il 55 %  
circa dei voti espressi non è in grado di offrire quella legittimità  
rappresentativa sulla quale ogni democrazia si fonda. A tal proposito i  
ricorrenti sottolineano che all’esito delle elezioni legislative del 1987, del  
1991, del 1995 e del 1999, la parte di voti non rappresentata in Parlamento è  
stata rispettivamente del 19,4 % (circa 4,5 milioni di voti), dello 0,5 %  
(circa 140.000 voti), del 14 % (circa 4 milioni di voti) e del 18,3 % (circa 6  
milioni di voti). Quanto ai risultati del voto del 2002, essi hanno prodotto  
una «crisi di rappresentanza», poiché il 45,3 % dei voti – vale a dire circa  
14,5 milioni di voti – non sono venuti in rilievo e non hanno avuto riflesso  
nella composizione del Parlamento.  
83. Secondo i ricorrenti la Corte non può non tener conto di molteplici  
elementi: innanzitutto l’importanza cruciale del pluralismo quale pilastro  
della democrazia e la conseguente importanza dei partiti politici,  
segnatamente di quei partiti che fanno in modo che una particolare regione  
di un paese sia ascoltata in Parlamento; in secondo luogo il fatto che la  
soglia elettorale applicata in Turchia è la più elevata tra quelle degli Stati  
membri del Consiglio d’Europa e, siccome non esistono misure correttive, il  
fatto che tale soglia impedisce l’espressione di determinati gruppi della  
società; in terzo luogo, infine, la situazione particolare della Turchia e le  
conseguenze concrete di tale soglia, vale a dire l’impossibilità per ogni  
partito che sia radicato in una particolare regione di essere rappresentato  
nell’Assemblea nazionale. Se tali elementi non venissero presi in  
considerazione, il diritto a libere elezioni sarebbe lasciato all’arbitrio degli  
Stati, che potrebbero avvalersene per giustificare soglie superiori al 10 %.  
84. Per i ricorrenti la soglia di sbarramento elettorale non è affatto  
conforme alla disciplina di diritto comune europeo. La soglia nazionale  
adottata in Turchia è la più elevata di tutti i paesi europei, se non addirittura  
del mondo. Se lo sbarramento del 10 % fosse stato applicato in altri paesi,  
un numero di partiti ben consolidati non parteciperebbe più al potere di  
governo; come nel caso, ad esempio, dei liberali democratici in Germania,  
dei partiti cristiani e di centro in Scandinavia, dei verdi nei Paesi Bassi e del  
centro-sinistra e della destra in Italia. Nella maggior parte dei paesi in cui è  
prevista una soglia, essa è del 5 % (nel 2001, la media era fissata al 4,25 %  
nell’Europa centrale ed orientale). Gli stessi paesi che conoscono gravi  
problemi d’integrazione ed hanno bisogno di stabilizzare la rappresentanza  
dei partiti, tenuto conto dell’esistenza dei partiti indipendenti o di piccole  
dimensioni, non hanno ritenuto utile imporre soglie elettorali due volte più  
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elevate. A titolo d’esempio, i ricorrenti precisano che alle elezioni del 2002  
una soglia elettorale del 5 % avrebbe permesso ad otto partiti (sui potenziali  
diciotto partiti), tra cui il DEHAP, di ottenere dei mandati nel Parlamento  
turco, al posto dei due principali partiti nazionali.  
85. Peraltro, la tesi secondo la quale i ricorrenti o altri membri dei loro  
partiti avrebbero potuto partecipare alle elezioni come candidati  
indipendenti – uno dei principali argomenti del Governo nonché uno dei  
motivi sui quali la camera ha fondato la propria decisione – rivela una  
visione che sottovaluta il ruolo dei partiti all’interno del sistema politico. Le  
candidature indipendenti o la formazione di alleanze non potrebbero in  
alcun caso sostituirsi ai partiti politici indipendenti, questi ultimi giocano un  
ruolo essenziale in quanto elementi fondamentali della democrazia. È  
evidente che i candidati che entrano nell’arena politica con il loro nome e  
potendo contare unicamente su risorse personali ed economiche limitate non  
possono concorrere con i partiti che dispongono di ingenti risorse logistiche  
e finanziarie.  
86. Inoltre, in Turchia, i candidati indipendenti sono sottoposti ad un  
certo numero di limitazioni e condizioni sfavorevoli. Così il nome dei  
candidati indipendenti non è scritto sulle liste elettorali distribuite presso le  
frontiere turche, il che significa che le persone che entrano nel territorio  
turco appunto per prendere parte al voto in uno dei seggi elettorali istituiti  
presso le frontiere non possono votare per i candidati indipendenti, e ciò  
riduce significativamente le possibilità di questi ultimi di essere eletti.  
L’impossibilità per tali candidati di divulgare messaggi elettorali, quando  
invece tutti i partiti dispongono espressamente di un tempo per parlare alla  
televisione e alla radio, costituisce parimenti un notevole svantaggio  
(paragrafo 38, supra). Infine, il diritto degli elettori di scegliere, in  
condizioni di libertà e di uguaglianza, di essere rappresentati da partiti – e  
non, ad esempio, da candidati indipendenti – così come il diritto per tutti i  
partiti di svolgere la campagna elettorale in condizioni d’uguaglianza sono  
principi essenziali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3  
del Protocollo n°1.  
87. Per quanto attiene alla possibilità di costituire una coalizione con  
altri partiti politici per raggiungere in tal modo la soglia di sbarramento del  
10%, i ricorrenti ricordano che l’articolo 16 della legge n. 2839 impedisce ai  
partiti di presentare delle liste comuni e di partecipare alle elezioni  
legislative formando legittimamente delle coalizioni. Ad ogni modo, i  
ricorrenti evidenziano che il clima politico attuale, caratterizzato da rigurgiti  
di nazionalismo rende impossibile la formazioni di siffatte alleanze.  
88. I ricorrenti fanno presente inoltre che in virtù dell’articolo 36 della  
legge sui partiti politici, un partito politico non può presentarsi alle elezioni  
se esso non è radicato nel paese (cfr, il paragrafo 36 più sopra). In oltre, in  
base alla medesima legge, è vietata la creazione di un partito che sia fondato  
su di un gruppo etnico o una determinata area regionale (cfr. paragrafo 37  
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più sopra). Siffatta regola riflette l’ideologia ufficiale che prevale in  
Turchia. A ben vedere, il rifiuto assoluto di partiti regionali costituisce una  
grave e manifesta violazione del principio enunciato precedentemente dalla  
Corte, secondo cui «non vi è democrazia senza pluralismo». Agli occhi  
della Corte, non è possibile non tenere conto del carattere vasto e  
multiculturale della società turca, e conseguentemente i ricorrenti ed il loro  
partito non possono non risultarne penalizzati poiché, sebbene essi cerchino  
sostegno in tutto il paese difendendo politiche nazionali, essi sono sostenuti  
esclusivamente da un determinato segmento della popolazione.  
89. Secondo il punto di vista dei ricorrenti, uno degli obiettivi  
fondamentali di una democrazia che riposa su di un sistema di partiti eletti è  
quello di vigilare che i partiti politici il cui elettorato sia radicato totalmente  
o in gran parte in una determinata regione possano funzionare ed essere  
eletti liberamente, senza restrizione alcuna, nonché di vigilare che gli  
elettori di siffatti partiti siano rappresentati in condizioni di perfetta parità.  
Se si applica siffatto principio, è evidente che l’impossibilità per il DEHAP  
di prendere parte all’Assemblea nazionale nonostante che esso abbia  
ottenuto nel sud-est del paese più del 45% dei suffragi (ossi all’incirca due  
milioni di voti) ha come conseguenza quella di falsare in modo grave la  
rappresentanza politica. Per di più, l’obbligo di operare a livello nazionale si  
inscrive in una cultura politica in cui i dibattiti relativi alla «questione  
curda» passano sistematicamente sotto silenzio, ostacolando il principio  
della libera espressione della volontà di una parte considerevole della  
popolazione del sud-est, in contrasto con la giurisprudenza consolidata della  
Corte. Conseguentemente la libera espressione della volontà della  
maggioranza dell’elettorato di siffatta regione è stata deliberatamente  
ostacolata.  
90. Più concretamente, i ricorrenti sostengono che a causa  
dell’applicazione dello sbarramento elettorale alle elezioni legislative del  
2002 il DEHAP, che è noto per il suo interesse e la sua attenzione nei  
confronti della questione curda, non ha ottenuto alcun seggio in Parlamento  
nonostante il fatto che esso avesse ottenuto dei risultati particolarmente  
elevati in un certo numero di circoscrizioni. Tra le altre cose, ad avviso dei  
ricorrenti non è possibile sostenere neanche che le elezioni legislative del 22  
luglio 2007 abbiano apportato una soluzione al problema, e questo  
nonostante il fatto che il DTP, successore del DEHAP, abbia presentato dei  
candidati indipendenti. Secondo i ricorrenti, in effetti, il fatto che i partiti  
politici sostenuti dai Curdi hanno presentato dei candidati indipendenti a  
costituito in sé un handicap.  
91. Conseguentemente, secondo il punto di vista dei ricorrenti, il fatto  
che essi non siano stati eletti all’Assemblea nazionale a causa dello  
sbarramento al 10% quando al termine delle elezioni legislative del 3  
novembre 2002 la lista del DEHAP – cui erano iscritti – aveva ottenuto il  
45,95 dei suffragi espressi nella circoscrizione di Şırnak è incompatibile con  
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l’articolo 3 del Protocollo n°1. Una sì elevata soglia di sbarramento è,  
secondo i ricorrenti, contraria all’oggetto e allo scopo di tale disposizione, e  
cioè garantire il diritto alla libera espressione dell’opinione del popolo nella  
scelta del corpo legislativo. L’applicazione della soglia di sbarramento in  
questione, priva tutto un segmento della popolazione della possibilità di  
essere un giorno rappresentata nel Parlamento attraverso un partito che ne  
esprima le opinioni e cosi facendo svuota tale garanzia della sua stessa  
sostanza. Una limitazione così grave e sistematica ai diritti di un intero  
gruppo, cosa unica tra tutti i sistemi elettorali europei, non può essere  
giustificata attraverso l’applicazione del margine di apprezzamento di cui  
gode lo Stato e costituisce una violazione della Convenzione.  
2. Il Governo  
92. Il Governo invita la Grande Camera a confermare la decisione con la  
quale la camera ha constatato che non si è verificata, nel caso di specie,  
alcuna violazione dell’articolo 3 del Protocollo n°1.  
93. Secondo il punto di vista del Governo, la soglia di sbarramento del  
10% ha per obiettivo quello di assicurare la stabilità politica del paese  
impedendo una eccessiva frammentazione della composizione del  
Parlamento nonché quello di rinforzare la democrazia ed i partiti politici  
esortando questi ultimi a proporre delle politiche accettate più o meno  
generalmente in tutto il paese. Tale sbarramento non è certo contrario con i  
principi fondamentali della democrazia come quello dello del pluralismo. Al  
contrario, facilitare l’elezione di candidati indipendenti consentendo loro di  
sottrarsi allo sbarramento del 10% consente di radicare il pluralismo  
all’interno della società. A tal riguardo, il Governo fa notare che tra il 1961  
ed il 1980, periodo durante il quale la Turchia non applicava siffatto  
sbarramento, si sono succeduti 20 governi in 19 anni; al contrario nel  
periodo compreso tra il 1983 ed il 2007, periodo in cui è stato applicato lo  
sbarramento del 10%, solo tre governi di coalizione e quattro governi a  
partito unico sono saliti al potere dopo lo svolgimento di sette elezioni.  
Queste cifre dimostrano che lo sbarramento ha avuto effetti positivi sulla  
stabilità governativa.  
94. Tra le altre cose, secondo il Governo, il rifiuto di proporre politiche  
accettate più o meno generalmente in tutto il paese ed il fatto di  
disinteressarsi dal resto del paese per rappresentare solo ed esclusivamente  
gli interessi di una regione o una circoscrizione particolare non potrebbe  
essere considerato come compatibile con il carattere unitario della struttura  
dello Stato. Su siffatto punto la posizione della Turchia non è affatto isolata.  
A ben vedere, dalla semplice lettura della sentenza Mathieu-Mohin e  
Clerfayt c. Belgio, è possibile constatare che in quel paese, in cui pure  
esistono dei gruppi linguistici, i deputati ed i senatori rappresentano l’intera  
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nazione belga. Similmente l’articolo 80 della Costituzione turca dispone che  
i deputati rappresentano la società nel suo insieme.  
95. Il Governo è dell’opinione che lo sbarramento in questione  
costituisca una misura proporzionata e che rientra in modo particolare nel  
suo margine di apprezzamento. Esso, inoltre, fa presente che, come  
confermato dall’esito delle elezioni del 22 luglio 2007, i ricorrenti  
avrebbero potuto essere eletti nelle elezioni del novembre 2002 se essi  
fossero stati candidati indipendenti o se il DEHAP avesse formato una  
coalizione elettorale con altre grandi formazioni.  
96. A tal proposito il Governo fa presente che i risultati delle elezioni  
legislative del 22 luglio 2007 confermano le constatazioni effettuate dalla  
camera nella sua sentenza del 30 gennaio 2007. I membri del DTP – il  
partito che secondo i ricorrenti è succeduto a quello cui essi erano iscritti –  
si sono presentati alle elezioni del 2007 in qualità di candidati indipendenti e  
non hanno avuto problemi particolari ad essere eletti perché in tale qualità  
essi non erano sottoposti allo sbarramento nazionale. Qualche giorno dopo  
le elezioni essi sono rientrati tra le fila del DTP e hanno formato un gruppo  
parlamentare (cfr. paragrafo 25 più sopra). Ritenendo di non essere in grado  
di superare lo sbarramento alle elezioni del 2007, il DTP ha dunque esortato  
i suoi membri a presentarsi alle elezioni come candidati indipendenti ed è  
riuscito in tal modo ad ottenere venti seggi nel Parlamento. Secondo il  
Governo è di estrema importanza notare che il numero totale dei voti  
ottenuti dai candidati indipendenti del DTP non rappresenta che il 2,04% dei  
suffragi espressi in tutto il paese, il che significa che il DTP non avrebbe  
potuto raggiungere nemmeno la soglia di sbarramento del 5% che secondo  
le tesi dei ricorrenti costituisce l’espressione di una «comune tradizione  
politica democratica » dei paesi europei. Se la quota di sbarramento fosse  
stata ancora meno elevata, per esempio, al 2%, i seggi ottenuti dal DTP  
(2,04 dei suffragi) sarebbero stati uno, o al massimo due. Ottenendo invece,  
venti mandati, ovverossia il 3,6% del numero totale dei seggi disponibili  
grande Assemblea nazionale, il DTP ha ottenuto un risultato di gran lunga  
migliore, in termini di rappresentanza al Parlamento.  
97. Tra le altre cose, ai partiti politici è senz’altro concesso di  
collaborare tra loro operando sotto il simbolo di un altro grande partito,  
anche se la costituzione di liste comuni è vietata dall’articolo 16 della legge  
n. 2839 relativa all’elezione dei deputati. In via esemplificativa, il DSP,  
partito membro della colazione di governo dal 1999 al 2002 non era riuscito  
a superare la soglia di sbarramento del 10% alle elezioni del 2002. Prima  
delle elezioni del 2007, quindi, tale partito ha incominciato a collaborare  
con il partito rivale CHP arrivando ad ottenere in tal modo tredici seggi  
eletti attraverso le liste di tale partito. A questo punto, i deputati eletti hanno  
lasciato il CHP per ricostituire il loro partito originario il DSP. D’altronde  
all’epoca delle elezioni del 1991, lo stesso HEP, il diretto antecedente del  
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partito dei ricorrenti aveva esso stesso fatto eleggere alcuni suoi candidati  
sulle liste di un altro partito.  
98. Queste due alternative possibili – presentarsi in qualità di candidati  
indipendenti o collaborare con un altro partito per farsi eleggere nelle liste  
di quest’ultimo – sono state messe materialmente in pratica nel corso delle  
elezioni del 2007; esse rappresentano degli esempi concreti dei correttivi  
esistenti. Il ricorso a siffatti correttivi nel corso delle ultime elezioni ha  
consentito di offrire all’85% degli elettori una rappresentanza parlamentare.  
A parere del Governo, se tali opzioni fossero state utilizzate anche all’epoca  
delle elezioni del 2002, i risultati sarebbero stati del tutto simili.  
99. Il Governo evidenzia, inoltre, che nella loro domanda di rinvio, i  
ricorrenti affermano che lo sbarramento del 10% è stato mantenuto in vigore  
allo scopo di impedire al loro partito politico e al suo successore il DTP  
l’accesso al Parlamento nelle elezioni del 2002 e del 2007. Ebbene, secondo  
il Governo, i risultati delle elezioni del 2007 provano che questa  
affermazione è priva di qualsiasi fondamento. Il DTP dispone di un gruppo  
parlamentare di venti deputati e, a tale titolo, la sua partecipazione alle  
prossime elezioni politiche è garantita dall’articolo 36 della legge n. 2820  
relativa ai partiti politici e ciò anche nel caso in cui siffatto partito non  
rispettasse la condizione del radicamento territoriale diffuso nel paese. In  
effetti, l’articolo in esame precisa che i partiti politici che hanno un gruppo  
parlamentare possono partecipare alle elezioni seguenti anche qualora essi  
non soddisfino la condizione summenzionata.  
100. Il Governo, inoltre, contesta la tesi dei ricorrenti secondo cui la  
sentenza resa dalla Camera il 30 gennaio 2007 comporterebbe la  
conseguenza di consentire agli Stati di elevare la soglia di sbarramento in  
funzione dei risultati dei sondaggi di opinione. Il ragionamento della camera  
indica chiaramente che questa ha tenuto bene in conto di tutte le alternative  
esistenti allo sbarramento e del controllo operato dalla Corte costituzionale  
in base al principio della «equa rappresentazione» e quello della «stabilità  
governativa», che devono completarsi a vicenda. Non solo, alla luce delle  
alternative possibili, la camera ha anche giudicato che la libera espressione  
dell’opinione della popolazione relativamente alla scelta dei deputati non  
era stata assolutamente oggetto di limitazione e che il Governo non aveva  
oltrepassato affatto il margine di apprezzamento di cui esso era titolare. I  
risultati delle elezioni del 2007, a ben vedere, confermano le conclusioni di  
questa sentenza.  
101. Per quanto riguarda i risultati di siffatta tornata elettorale, e dal  
momento che l’85% degli elettori del paese sono oggigiorno rappresentati al  
Parlamento, il Governo è dell’opinione che il principio di equa  
rappresentazione sia rispettato in maniera soddisfacente. In oltre, esso  
intende evidenziare che, nelle circoscrizioni di più piccole dimensioni, e  
cioè proprio quelle in cui la maggior parte dei candidati indipendenti del  
DTP erano in lizza il 22 luglio 2007, le chances di farsi eleggere sono più  
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elevate rispetto a quelle esistenti nelle circoscrizioni di dimensioni  
maggiori. In via esemplificativa, nella prima circoscrizione di Istanbul per  
essere eletto un candidato deve ottenere all’incirca 111 750 voti, quando  
nella circoscrizione di Hakkari (sita nel sud-est del paese) sono sufficienti  
circa 34 000 voti. La ripartizione dei seggi dei deputati tra le circoscrizioni è  
manifestamente più favorevole alle circoscrizioni di piccole dimensione, il  
che consente di assicurare pieno rispetto al principio di equa  
rappresentazione.  
102. In conclusione il Governo sostiene che dal momento che la libera  
espressione dell’opinione della popolazione circa la scelta dei deputati non è  
in alcun modo limitata, la regolamentazione del sistema elettorale ed il  
sistema di rappresentazione politica di uno Stato contraente della  
Convenzione non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3 del  
Protocollo n°1. Lo sbarramento del 10% applicato ai partiti politici nelle  
elezioni politiche nazionali non costituisce un ostacolo alla libera  
espressione da parte della popolazione della propria opinione relativamente  
alla scelta dei rappresentanti da eleggere al Parlamento. Ciò è dimostrato  
dalle elezioni tenute il 22 luglio 2007. Similmente, le conclusioni della  
sentenza resa dalla camera il 30 gennaio 2007 sono corrette. La camera non  
si è discostata dalla giurisprudenza della Corte e tantomeno non ha fornito  
una nuova interpretazione dell’articolo 3 del Protocollo n°1.  
C. La tesi del terzo interveniente  
103. L’organizzazione non governativa Minority Rights Group  
International condivide il punto di vista dei ricorrenti e fa presente che lo  
sbarramento del 10% costituisce la soglia di sbarramento alle elezioni  
politiche nazionali più alta d’Europa. Tale soglia è stata posta in essere  
senza che ad essa sia stata associata una pur minima misura correttiva che  
avrebbe consentito di rimediare ai problemi che da tale sbarramento  
derivano. Dall’applicazione di siffatta soglia deriva che è assolutamente  
impossibile per un partito operante su base regionale di essere rappresentato  
al Parlamento. In Turchia ciò significa più specificamente che nessun partito  
curdo può accedere al Parlamento, anche se nelle proprie regioni tali partiti  
ottengono risultati simili a quello ottenuto dai ricorrenti nel 2002 (45% dei  
suffragi). Risulta chiaramente dall’insieme di misure adottate dal Governo,  
tutte orientate allo sbarramento del 10%, che queste sono il frutto di una  
politica intenzionale di esclusione. Del resto, anche se questa politica non  
fosse stata intenzionale, le conseguenze sarebbero state esattamente le  
stesse.  
104. In aggiunta, uno sbarramento così alto è contrario all’oggetto e allo  
scopo dell’articolo 3 del Protocollo no1, sarebbe a dire quello di garantire la  
libera espressione della popolazione relativamente alla scleta del corpo  
legislativo. L’applicazione della soglia di sbarramento in questione, priva  
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tutto un segmento della popolazione della possibilità di essere un giorno  
rappresentata nel Parlamento attraverso un partito che ne esprima le  
opinioni e cosi facendo svuota tale garanzia della sua stessa sostanza. Una  
limitazione così grave e sistematica ai diritti di un intero gruppo, cosa unica  
tra tutti i sistemi elettorali europei, non può essere giustificata attraverso  
l’applicazione del margine di apprezzamento di cui gode lo Stato e  
costituisce manifestamente una violazione della Convenzione  
D. La valutazione della Corte  
1. I principi generali che discendono dalla giurisprudenza degli organi  
della Convenzione  
a) I criteri applicati dalla Corte ai fini dell’articolo 3 del Protocollo no 1  
105. Innanzitutto, la Corte sottolinea che l’articolo 3 del Protocollo no 1  
consacra uno dei principi fondamentali di qualsiasi regime politico che sia  
realmente democratico e riveste, pertanto, una importanza capitale nel  
sistema della Convenzione (cfr. Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio,  
sentenza del 2 marzo 1987, Serie A no 113, § 47). In effetti, la democrazia  
rappresenta un elemento fondamentale «dell’ordine pubblico europeo», ed i  
diritti garantiti dall’articolo 3 del Protocollo no1 sono essenziali per il  
mantenimento delle basi di una vera democrazia fondata sul principio della  
preminenza del diritto (si veda, da ultimo e tra le tante altre, Ždanoka c.  
Lettonia [GC], n. 58278/00, §§ 98 e 103, CEDH 2006-IV).  
106. La Corte ha a più riprese posto l’accento sul ruolo dello Stato in  
quanto ultimo garante del pluralismo e ha sempre indicato che tale ruolo  
implica, a carico dello Stato, l’adozione di misure positive per  
«organizzare» elezioni democratiche in «condizioni che assicurino la libera  
espressione dell’opinione del popolo relativamente alla scelta del corpo  
legislativo» (Mathieu-Mohin e Clerfayt, citata supra, § 54 ; si veda altresì,  
mutatis mutandis, Informationsverein Lentia e altri c. Austria, sentenza del  
24 novembre 1993, Serie A n. 276, § 38).  
107. Libere elezioni e libertà di espressione, ed in particolare la libertà di  
dibattito politico, costituiscono il fondamento di qualsivoglia regime  
democratico (Mathieu-Mohin e Clerfayt, citata supra, p. 22, § 47, nonché  
Lingens c. Austria, sentenza dell’8 luglio 1986, Serie A no 103, §§ 41-42).  
La «libera espressione dell’opinione del popolo relativamente alla scelta del  
corpo legislativo» implica altresì l’articolo 11 della Convenzione, che  
garantisce la libertà di associazione nonché, in via incidentale, la libertà dei  
partiti politici; questi rappresentano una forma di associazione essenziale al  
buon funzionamento della democrazia. Simile espressione non potrebbe  
essere concepita senza il concorso di una pluralità di partiti politici che  
rappresentino le diverse correnti di opinione che attraversano la popolazione  
di un paese. Nel farsi portatori di tali correnti di opinione, non solo a livello  
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di istituzioni politiche, ma, grazie ai mezzi di informazione, a tutti i livelli  
della vita della società, i partiti politici contribuiscono in modo insostituibile  
al dibattito politico; ciò costituisce come noto il cuore della nozione di  
società democratica (Lingens, citata supra, p. 26, § 42, Castells c. Spagna,  
sentenza del 23 aprile 1992, Serie A n. 236, p. 23, § 43, nonché Partito  
comunista unificato della Turchia e altri c. Turchia, sentenza del 30  
gennaio 1998, Recueil 1998-I, § 44).  
108. Come ricordato a più riprese dalla Commissione, la frase «libera  
espressione dell’opinione del popolo» significa che le elezioni non possono  
comportare alcun tipo di pressione sulla scelta di uno o più candidati e che,  
nell’esercitare siffatta scelta, l’elettore non deve essere illegittimamente  
spinto a votare per un partito piuttosto che per un altro (X. c. Regno Unito  
(dec.), n. 7140/75, DR 7, p. 99). Dunque alcun tipo di coercizione può  
essere esercitata sugli elettori relativamente alla scelta dei candidati o dei  
partiti. Il termine «scelta» implica che occorre assicurare ai diversi partiti  
politici la ragionevole possibilità di presentare i propri candidati alle  
elezioni (ibidem; si veda anche X. c. Islanda (dec.), n. 8941/80, DR 27, p.  
156).  
109. Per quanto concerne l’interpretazione generale dell’articolo 3 del  
Protocollo no 1, la Corte ha enunciato attraverso la sua consolidata  
giurisprudenza (si veda, tra le tante, Mathieu-Mohin e Clerfayt, citata supra,  
pp. 22-23, §§ 46-51, Ždanoka, citata supra, § 115, Podkolzina c. Lettonie,  
n. 46726/99, § 33, CEDH 2002-II, e Hirst c. Regno Unito (n. 2) [GC],  
n. 74025/01, § 61, CEDH 2005-IX) i seguenti principi fondamentali:  
i) L’articolo 3 del Protocollo n°1 sembra, a prima vista, differire dalle  
altre disposizioni della Convenzione che proteggono diritti civili e politici,  
poiché esso enuncia l’obbligo per le Alte Parti contraenti di organizzare le  
elezioni in condizioni che assicurino la libera espressione dell’opinione  
della popolazione e non un diritto o una libertà in particolare. Tuttavia la  
Corte, attraverso l’analisi dei lavori preparatori dell’articolo 3 del Protocollo  
n°1 nonché dell’interpretazione che è conferita a tale disposizione nel  
sistema complessivo della Convenzione, ha stabilito che tale articolo ha ad  
oggetto diritti individuali: il diritto di voto e quello di candidarsi alle  
elezioni (Mathieu-Mohin e Clerfayt, citata supra).  
ii) I diritti garantiti dall’articolo 3 del Protocollo no 1 non sono assoluti.  
Essi possono essere soggetti al delle «limitazioni implicite» e gli Stati  
contraenti godono in materia di una ampio margine di apprezzamento (si  
vedano, tra le altre, Matthews c. Regno Unito [GC], n. 24833/94, § 63,  
CEDH 1999-I, nonché Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, § 201, CEDH  
2000-IV).  
iii) La nozione di «limitazione implicita» che deriva dall’articolo 3 del  
Protocollo n°1 riveste una importanza ancora più grande quando si tratta di  
stabilire la legittimità dei fini perseguiti dalle limitazioni ai diritti garantiti  
da siffatte disposizioni. Dato che l’articolo 3 non risulta sottoposto a  
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limitazioni derivanti da una lista tassativa di «scopi legittimi», quali quelli  
che sono enumerati negli articoli da 8 a 11, gli Stati contraenti, per  
giustificare l’applicazione di una restrizione, possono fondarsi liberamente  
su di uno scopo che non figuri in modo espresso in questa lista; questo a  
condizione che la compatibilità di questo scopo con il principio di  
supremazia del diritto e con gli obiettivi generali della Convenzione risulti  
confermata dalle specifiche circostanze di un determinato caso. Tale  
nozione significa allo stesso tempo che la Corte non applica i tradizionali  
criteri di «necessità» o di «bisogno sociale imperativo» che sono utilizzati  
nel quadro degli articoli da 8 a 11. Quando viene portata alla conoscenza  
della Corte una questione relativa la violazione dell’articolo 3 del Protocollo  
n°1, la Corte deve rifarsi essenzialmente a due criteri: deve ricercare da un  
lato se vi sia stata arbitrarietà o mancanza di proporzionalità, e d’altra parte  
deve verificare se la restrizione abbia leso la libertà di espressione  
dell’opinione della popolazione.  
iv) Ciononostante, spetta alla Corte decidere in ultima istanza sul  
rispetto dei requisiti dell’articolo 3 del Protocollo no 1; spetta alla Corte  
accertarsi che le condizioni cui sono subordinati il diritto di voto o quello di  
presentarsi come candidato alle elezioni non riducano i diritti in oggetto al  
punto da pregiudicarli nella sostanza e privarli della loro effettività, che  
perseguano uno scopo legittimo e che i mezzi impiegati non siano  
sproporzionati (Mathieu-Mohin e Clerfayt, citata supra, § 52). In  
particolare, nessuna delle condizioni di cui sopra devono ostacolare la libera  
espressione del popolo relativamente alla scelta del corpo legislativo – in  
altre parole, esse devono riflettere, o comunque non contraddire, la necessità  
di mantenere l’integrità e l’effettività di una procedura elettorale diretta a  
determinare la volontà della popolazione attraverso il suffragio universale  
(Hirst (n. 2), citata supra, § 62, Hilbe c. Liechtenstein (dec.), n. 31981/96,  
CEDH 1999-VI, e Melnitchenko c. Ucraina, n. 17707/02, § 56, CEDH  
2004-X). Ad ogni buon conto, una deroga al principio del suffragio  
universale comporta il rischio di minare la validità democratica di un corpo  
legislativo eletto in tal modo e delle legge da questo promulgate (Hirst (n.  
2), citata supra, § 62).  
v) Per quanto concerne il diritto di candidarsi alle elezioni, e cioè il  
versante «passivo» dei diritti garantiti dall’articolo 3 del Protocollo n°1, la  
Corte deve mostrarsi in questo ambito ancora più prudente nella valutazione  
delle restrizioni di quanto non lo sia quando essa è chiamata ad esaminare le  
restrizioni al diritto di voto, sarebbe a dire l’elemento «attivo» dei diritti  
garantiti dall’articolo 3 del Protocollo n°1. In effetti, nella sentenza  
Melnitchenko citata supra (§ 57), la Corte ha osservato che il diritto a  
presentarsi alle elezioni legislative può essere circondato da esigenze più  
strette rispetto al diritto di voto. A tal riguardo, la Corte ha ritenuto che se è  
vero che gli Stati dispongono in abstracto di un ampio margine di  
apprezzamento nel fissare delle condizioni di ineleggibilità, il principio di  
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effettività esige che la procedura che permette di decidere sulla eleggibilità  
sia dotata delle garanzie sufficienti e necessarie per impedire un uso  
arbitrario di tale potere (cfr. la medesima sentenza, § 59; ma anche  
Podkolzina, citata supra, § 35).  
vi) Analogamente, la Corte ha fatto presente che una volta che la  
popolazione abbia operato liberamente e democraticamente la sua scelta,  
nessuna ulteriore modificazione nell’organizzazione delle elezioni potrà mai  
mettere in discussione tale scelta, eccetto che in presenza di ragioni  
imperative per l’ordine democratico (Lykourezos c. Grecia, n. 33554/03, §  
52, CEDH 2006-VIII).  
b) I sistemi elettorali e le soglie di sbarramento  
110. La Corte fa presente che gli Stati contraenti godono di un ampio  
margine di apprezzamento quando si tratta di determinare le modalità di  
scrutinio attraverso le quali viene assicurata la libera espressione  
dell’opinione del popolo relativamente alla scelta del corpo legislativo. A tal  
proposito l’articolo 3 del Protocollo no 1 si limita a prescrivere delle elezioni  
«libere» che si svolgano «a intervalli regolari», «a scrutinio segreto» e «in  
condizioni che assicurino la libera espressione dell’opinione del popolo».  
Sotto tale riserva, la disposizione in questione non comporta alcun «obbligo  
di introdurre un sistema determinato» quale quello proporzionale o il voto  
maggioritario ad uno o a due turni (Mathieu-Mohin e Clerfayt, citata supra,  
§ 54).  
111. In effetti, le regole in tale ambito variano in funzione dei fattori  
storici e politici che sono propri di ciascuno Stato; la molteplicità delle  
situazioni previste nelle legislazioni elettorali di numerosi Stati membri del  
Consiglio d’Europa evidenzia la diversità delle scelte possibile in questa  
materia. Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 3, qualsiasi legge elettorale  
deve sempre essere valutata alla luce dell’evoluzione politica di quel  
determinato paese, con la conseguenza che elementi che sarebbero  
inaccettabili nel quadro di un dato sistema, possono essere giustificati in un  
altro (Py c. Francia, n. 66289/01, § 46, CEDH 2005-I), sempre che il  
sistema adottato risponda alle condizioni necessarie per assicurare la «libera  
espressione dell’opinione del popolo relativamente alla scleta del corpo  
legislativo».  
112. Tra l’altro, occorre non perdere di vista il fatto che i sistemi  
elettorali cercano di rispondere ad obiettivi che talvolta sono poco  
compatibili tra loro: da un lato riflettere in modo quasi fedele le opinioni del  
popolo, dall’altra indirizzare le correnti di pensiero per favorire la  
formazione di una volontà politica sufficientemente coerente e chiara.  
L’articolo 3 non implica certo che ogni scheda debba avere lo stesso peso  
quanto al risultato né che ogni candidato debba avere le stessa possibilità di  
spuntarla; cosi come è evidente che nessun sistema può evitare il fenomeno  
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dei «voti dispersi» (Mathieu-Mohin e Clerfayt, citata supra, § 54, e  
Bompard c. Francia (dec.), n. 44081/02, 4 aprile 2006).  
113. Per quanto attiene al livello fissato dalle soglie di sbarramento  
elettorali, occorre notare che nel caso Silvius Magnago e Südtiroler  
Volkspartei c. Italia (n. 25035/94, decisione della Commissione del 15  
aprile 1996, DR 85-B, p. 116), la cui fattispecie è molto simile alle  
circostanze del presente caso, la Commissione ha considerato che «la soglia  
di sbarramento del 4% richiesta per l’elezione, con sistema proporzionale,  
del 25% dei restanti deputati» così come «un sistema che fissi uno  
sbarramento relativamente elevato» rientrano in quell’ampio margine di  
apprezzamento che in materia è accordato agli Stati. Inoltre, la  
Commissione ha sottolineato che tali livelli di sbarramento esistono in altri  
sistemi giuridici europei (cfr. Etienne Tête c. Francia, n. 11123/84,  
decisione della Commissione del 9 dicembre 1987, DR 54, p. 60, avente ad  
oggetto la soglia del 55 applicata alla ripartizione dei seggi nelle elezioni del  
Parlamento europeo). Infine, la Commissione ha evidenziato che  
l’applicazione di soglie di sbarramento sono funzionali alla formazione di  
correnti di pensiero sufficientemente rappresentative.  
114. Nel caso Federación Nacionalista Canaria c. Spagna ((dec.),  
n. 56618/00, CEDH 2001-VI), la Corte ha esaminato la legittimità delle  
soglie di sbarramento applicate nell’ambito di un sistema elettorale  
proporzionale presso la comunità autonoma delle Isole Canarie. Si trattava,  
in particolare, di due condizioni aventi carattere alternativo, e cioè il  
raggiungimento di almeno il 30% dei voti validi espressi in una singola  
circoscrizione, nonché il raggiungimento di almeno il 6% dei voti validi  
espressi nell’intera comunità autonoma. La Corte ha considerato che «un  
siffatto sistema, lungi dal costituire una restrizione alle candidature elettorali  
come quelle presentate dalla ricorrente, accorda[sse] una certa protezione  
alle piccole formazioni politiche».  
115. Infine, nella recente decisione relativa ad una soglia del 5%  
applicata alle elezioni legislative nazionali (Partija « Jaunie Demokrāti » e  
Partija « Mūsu Zeme » c. Lettonia (dec.), nn. 10547/07 e 34049/07, 29  
novembre 2007), la Corte ha giudicato che tale soglia di sbarramento non  
può essere ritenuta contraria all’articolo 3 del Protocollo n°1 nella misura in  
cui essa favorisce la formazione di correnti di pensiero sufficientemente  
rappresentative da permettere di evitare una eccessiva frammentazione del  
Parlamento.  
2. Applicazione dei principi al caso di specie  
116. Nel caso in esame, la Corte rileva che i ricorrenti lamentano la  
violazione dell’articolo 3 del Protocollo n°1 che deriverebbe dalla loro  
mancata elezione all’Assemblea nazionale, nonostante che in seguito alle  
elezioni legislative del 3 novembre 2002 la lista del DEHAP, lista sulla  
quale essi figuravano, abbia ottenuto il 45,95% dei suffragi espressi nella  
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circoscrizione di Şırnak. I ricorrenti spiegano che il loro partito, che ha  
ottenuto un risultato nazionale complessivo pari al 6,22% dei voti espressi,  
non è riuscito a superare la soglia di sbarramento del 10% e, quindi, non ha  
conseguito alcun seggio parlamentare.  
117. La Corte osserva, in particolare, che la soglia di sbarramento in  
questione è prevista dalla legge, e precisamente dall’articolo 33 della legge  
n. 2839; tale soglia regola, a livello nazionale, l’accesso di una lista o di un  
candidato alla ripartizione dei seggi dei deputati. E evidente, dunque, che la  
misura de qua agitur costituisce una ingerenza nell’esercizio dei diritti  
elettorali dei ricorrenti come risultanti dall’articolo 3 del Protocollo no 1; ciò  
non è oggetto di contestazione tra le parti.  
118. Alla luce dei principi summenzionati, la Corte deve verificare in  
primo luogo se la misura incriminata – la cui prevedibilità non è oggetto di  
disputa tra le parti – persegue uno scopo legittimo. In secondo luogo, la  
Corte deve verificare se non vi sia stato un arbitrario e se sussista un  
rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo  
perseguito. Nell’applicare questi due criteri la Corte cercherà di fornire una  
risposta all’interrogativo diretto a stabilire se la limitazione in questione  
abbia violato in sostanza il diritto alla libera espressione del popolo ai  
termini dell’articolo 3 del Protocollo no 1.  
a) Scopo legittimo  
119. La Corte ricorda che contrariamente ad altre disposizioni della  
Convenzione, l’articolo 3 del Protocollo no1 non precisa né restringe gli  
scopi che una limitazione deve perseguire. Conseguentemente, una grande  
varietà di obiettivi può essere considerata compatibile con siffatta  
disposizione, sempre che, beninteso, risulti dalle specifiche circostanze di  
ciascun determinato caso, che un tale obiettivo sia congruente con il  
principio della supremazia del diritto e con gli obbiettivi generali della  
Convenzione.  
120. Secondo i ricorrenti, la misura oggetto di contestazione non  
persegue alcuno scopo legittimo dal momento che essa impedisce ad una  
parte considerevole della popolazione di esprimere la propria scelta  
relativamente alla sua rappresentazione in Parlamento. Il Governo contesta  
tale tesi e sostiene che la misura in questione ha per scopo quello di evitare  
una eccessiva frammentazione parlamentare e rinforzare in tal guisa la  
stabilità di governo.  
121. Nella materia elettorale il compito della Corte consiste nel  
ricercare, da un lato, se le regole che regolano le elezioni legislative hanno  
per effetto quello di impedire a certe persone o a certi gruppi di partecipare  
alla vita politica del paese (cfr. Aziz c. Cipro, n. 69949/01, § 28, CEDH  
2004-V) e, dall’altro lato, verificare se le disparità di un determinato sistema  
elettorale possano essere qualificate come arbitrarie o abusive oppure,  
ancora, se un sistema tenda a favorire un partito politico od un candidato  
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offrendo loro un vantaggio elettorale a danno di altri (si veda, mutatis  
mutandis, X. c. Islanda, citata supra).  
122. La Corte riconosce senz’altro che l’esistenza di soglie di  
sbarramento particolarmente elevate possono privare parte dell’elettorato  
della propria rappresentanza. Tuttavia agli occhi della Corte siffatta  
circostanza non è decisiva. Tali soglie di sbarramento, in effetti, possono  
operare come correttivi necessari in un sistema proporzionale, un sistema  
del quale non si può certo affermare che non permetta la «libera espressione  
dell’opinione del popolo», anche se esso può funzionare a svantaggio dei  
partiti minori quando è munito di uno sbarramento elevato (si veda, mutatis  
mutandis, Parti Libéral, Mme R. et M. P. c. Regno Unito (dec.), n. 8765/79,  
DR 21, p. 239).  
123. In Turchia, la soglia del 10% è una regola generale che trova  
applicazione senza distinzione alcuna a tutti i candidati dei partiti politici,  
indipendentemente dalla loro circoscrizione elettorale. Da quando tale  
soglia di sbarramento è stata adottata, nel 1983, numerosi partiti politici  
dalle linee politiche molto diverse non sono riusciti ad avere accesso al  
Parlamento in quanto non hanno superato la soglia in esame. Le elezioni del  
3 novembre 2002 ne sono un esempio: non solo il DEHAP, il partito dei  
ricorrenti, ma anche diversi altri partiti, e precisamente il DYP, il MHP, il  
GP e l'ANAP (che hanno ottenuto rispettivamente il 9,54 %, l’8,36 %, il  
7,25 % e il 5,13 % dei voti espressi), non sono riusciti ad ottenere alcun  
seggio nel Parlamento (cfr. il paragrafo 18 supra). Tra l’altro, sia nel 1991  
che nel 2007, diversi candidati che aderivano alla medesima linea politica  
del DEHAP sono riusciti a farsi eleggere al Parlamento, o sotto il simbolo di  
un altro partito politico o in quanto candidati indipendenti (cfr. paragrafi 15  
e 25 supra).  
124. Inoltre, il sistema elettorale turco, al pari di quelli di numerosi Stati  
membri, si inserisce nell’ambito di uno Stato unitario. In virtù dell’articolo  
80 della Costituzione, i deputati rappresentano la «nazione intera» e non «le  
regioni o le persone che li hanno eletti» (cfr. paragrafo 28 supra); ciò  
discende specificamente dal carattere unitario dello Stato turco. Ciascun  
dipartimento è rappresentato al Parlamento da almeno un deputato, laddove  
gli altri deputati sono ripartiti in funzione del numero di abitanti; in tal  
modo viene assicurata altresì la rappresentazione dell’intero territorio  
nazionale (paragrafo 31 supra). Si tratta di una scelta del legislatore  
nazionale, legata alla struttura costituzionale del paese e fondata su criteri di  
natura politica e istituzionale. Siffatta scelta non contrasta in quanto tale con  
l’articolo 3 del Protocollo n°1, che in linea di principio non impone affatto  
agli Stati contraenti l’obbligo di adottare un sistema elettorale che garantisca  
ai partiti aventi una base essenzialmente regionale, di ottenere una  
rappresentanza in Parlamento indipendentemente dal numero di voti ottenuti  
nelle altre parti del paese. Al contrario, un problema si porrebbe qualora la  
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legislazione rilevante in materia tendesse a privare siffatti partiti della  
rappresentanza in Parlamento (cfr. il paragrafo 121 supra).  
125. Infine, gli organi della Convenzione hanno generalmente  
riconosciuto che le soglie di sbarramento tendono in modo particolare a  
favorire quelle correnti di pensiero sufficientemente rappresentative che  
attraversano il paese (cfr. Silvius Magnago e Südtiroler Volkspartei, citata  
supra, nonché Etienne Tête, citata supra ; si veda, nello stesso senso,  
Partija « Jaunie Demokrāti » e Partija « Mūsu Zeme », citata supra).  
Conseguentemente, la Corte condivide l’opinione della camera secondo cui  
l’ingerenza in questione ha avuto per scopo legittimo quello di evitare una  
frammentazione eccessiva della compagine parlamentare e dunque quello di  
rinforzare la stabilità di governo.  
b) Proporzionalità  
126. Facendo riferimento alla sentenza della Corte costituzionale del 18  
novembre 1995, la camera ha ritenuto che sebbene particolarmente elevata,  
la soglia di sbarramento in questione non ha ecceduto l’ampio margine di  
apprezzamento di cui godono le autorità nazionali in materia, nella misura  
in cui essa non poteva in quanto tale costituire un ostacolo alla emersione di  
alternative politiche in seno alla società. I ricorrenti contestano la  
conclusione della camera, laddove il Governo richiede alla Corte di  
confermarla.  
127. La Corte osserva che la soglia di sbarramento del 10% applicata in  
Turchia rappresenta la soglia più alta applicata in Europa (paragrafo 64  
supra). Conseguentemente, al fine di accertarsi che essa non sia  
sproporzionata, la Corte deve innanzitutto valutarne la portata  
comparandola con le altre soglie di sbarramento applicate nel resto  
d’Europa. La Corte procederà, quindi, all’esame dei correttivi e delle altre  
garanzie che accompagnano tale soglia di sbarramento.  
i. Elementi di diritto comparato  
128. I ricorrenti sostengono che la soglia applicata nel caso di specie non  
è conforme alla «comune tradizione politica democratica» propria dei paesi  
europei.  
129. La Corte osserva, in primo luogo, che nei sistemi elettorali europei  
le soglie elettorali non sono certo sconosciute e che, anzi, esistono diverse  
tipologie di soglie variabili a seconda del tipo di elezioni e del contesto in  
cui esse si iscrivono. A tal proposito, dall’analisi comparata dei sistemi  
elettorali europei risulta che oltre alla Turchia solo altri tre Stati hanno  
optato per delle soglie di sbarramento così elevate: il Liechtenstein ha  
fissato il livello di essa all’8%, La Federazione Russa e la Georgia al 7%.  
Un terzo degli Stati impongono una soglia del 5% e tredici Stati hanno  
preferito applicare un livello di sbarramento più basso. Gli altri Stati  
membri che hanno un sistema elettorale basato sul metodo proporzionale  
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non applicano alcuna soglia di sbarramento. Tra le altre cose, le soglie di  
sbarramento differiscono a seconda che esse si applichino ad una partito o  
ad una coalizione, e alcuni paesi hanno applicato delle soglie anche ai  
candidati indipendenti (paragrafi 60-63 supra).  
130. La Corte attribuisce, inoltre, una certa importanza anche alle  
valutazioni effettuate dagli organi del Consiglio d’Europa che concordano  
relativamente al carattere eccezionale ed elevato della soglia in questione e  
ne raccomandano l’abbassamento. A tal proposito nella risoluzione del 18  
aprile 2007, l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, nel  
sottolineare il carattere indissolubile che lega la rappresentatività della  
democrazia e le soglie elettorali, ha evidenziato che « nelle elezioni  
legislative delle democrazie consolidate non dovrebbero essere applicate  
soglie di sbarramento superiori al 3%». Tale conclusione è stata ribadita  
nella Raccomandazione 1791 (2007) dell’Assemblea Parlamentare del  
Consiglio d’Europa (paragrafi 52 e 53 supra). Inoltre, in tutta una serie di  
documenti riguardanti la Turchia, e precisamente le Risoluzioni 1380 (2004)  
e 1547 (2007) dell’Assemblea Parlamentare, nonché nel rapporto relativo  
alla missione di «Osservazione sulle elezioni legislative in Turchia (del 22  
luglio 2007)», redatto da una commissione ad hoc dell’Assemblea  
Parlamentare, gli organi del Consiglio d’Europa hanno raccomandato alla  
Turchia si provvedere, tra le altre cose, alla modifica della propria  
legislazione elettorale al fine di abbassare la soglia del 10% (paragrafi 58 e  
59 supra).  
131. Ciononostante, gli effetti di una soglia di sbarramento elettorale  
possono differire da un paese ad un altro ed i diversi sistemi possono  
perseguire obiettivi politici differenti se non addirittura contrastanti tra loro.  
Un sistema può privilegiare l’equa rappresentazione dei partiti nel  
Parlamento, laddove un altro può perseguire l’obiettivo di evitare la  
frammentazione della rappresentanza politica in piccoli partiti al fine di  
conferire una maggioranza assoluta dei deputati alla compagine incaricata di  
costituire il governo (paragrafo 55 supra). Nessuno dei summenzionati  
obiettivi può essere considerato, in se e per se, come irragionevole. Inoltre,  
il ruolo giocato dalle soglie differisce in particolare a seconda del loro  
livello e della configurazione dei partiti esistenti in ciascun paese. Una  
soglia bassa tende a scartare le formazioni politiche più piccole, cosa che  
rende più difficile la formazione di maggioranze stabili, quando nel caso di  
una forte frammentazione del paesaggio politico, una soglia elevata conduce  
ad escludere dalla rappresentanza una parte rilevante dei suffragi  
(paragrafi 58 e 59 supra).  
132. La diversità delle situazioni previste nelle legislazioni elettorali  
degli Stati membri del Consiglio d’Europa evidenzia, a ben vedere, la  
diversità delle scelte che possono essere effettuate in questa materia. Ne  
deriva che la Corte non può valutare la soglia in questione senza tenere nel  
giusto conto il sistema elettorale nel quale essa si inserisce, anche se essa  
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può senz’altro ammettere, come sostengono i ricorrenti, che una soglia di  
sbarramento di circa il 5% corrisponde alla prassi comune degli Stati  
membri. Tuttavia, è già stato sottolineato che ciascun sistema elettorale deve  
essere valutato alla luce dell’evoluzione politica del paese, con la  
conseguenza che elementi che sarebbero inaccettabili nel quadro di un  
determinato sistema possono giustificarsi in un altro sistema sempre che il  
sistema adottato soddisfi le condizioni necessarie per assicurare la libera  
espressione dell’opinione del popolo relativamente alla scelta del corpo  
legislativo (si veda, tra le tante, Mathieu-Mohin e Clerfayt citata supra, §  
54). È proprio per questa ragione che la Corte deve procedere adesso con  
l’esame dei correttivi e delle altre garanzie di cui il sistema elettorale in  
oggetto è munito, per valutarne gli effetti.  
ii. Correttivi e garanzie  
133. Il Governo sostiene che il sistema elettorale turco prevede una serie  
di correttivi destinati a bilanciare gli effetti negativi dello sbarramento. A tal  
proposito, il Governo ritiene che, cosa a suo parere confermata dalle  
elezioni del 2007, i ricorrenti avrebbero potuto essere eletti nelle elezioni  
del 22 luglio 2002 se essi si fossero presentati come candidati indipendenti  
o se il loro partito il DEHAP, avesse costituito una coalizione elettorale con  
uno o l’altro dei due grandi schieramenti politici.  
134. La Corte rileva che i ricorrenti non contestano la tesi del Governo  
secondo la quale il ricorso a siffatte strategie elettorali avrebbe potuto  
conferire loro una reale chance di essere eletti al Parlamento. Nel  
sottolineare l’importanza dei partiti politici nelle democrazie  
rappresentative, gli interessati eccepiscono che le candidature indipendenti o  
la formazione di alleanze non dovrebbero essere considerate in alcun caso  
validi sostituti di partiti politici indipendenti che svolgono un ruolo  
essenziale in quanto elementi fondamentali della democrazia.  
135. È necessario pertanto, accertare se le alternative evocate dal  
Governo possano essere considerate come degli strumenti tendenti ad  
attenuare gli effetti negativi dello sbarramento in esame.  
136. Per quanto riguarda la possibilità di presentarsi come candidati  
indipendenti, la Corte tiene ad evidenziare, così come la camera (paragrafo  
71 della sentenza della camera), il contributo insostituibile che i partiti  
politici apportano al dibattito politico. Queste formazioni politiche operano  
in qualità di strumenti che permettono ai cittadini di partecipare al dibattito  
elettorale e in qualità di tribune al cui interno è possibile esprimere il  
sostegno in favore dei diversi programmi politici (mutatis mutandis, Partito  
comunista unificato della Turchia e altri, citata supra, p. 17, § 25). Esse si  
distinguono, inoltre, dagli altri attori della scena politica quali ad esempio i  
candidati indipendenti, che hanno generalmente un radicamento locale.  
Similmente, la Corte osserva che in Turchia i candidati indipendenti sono  
sottoposti ad un certo numero di restrizioni e di condizioni sfavorevoli  
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rispetto ai partiti politici quali ad esempio il deposito obbligatorio di una  
garanzia, la non iscrizione del proprio nome sulle schede di voto fornite alla  
frontiera e presso i grandi aeroporti, l’impossibilità di diffondere messaggi  
elettorali quando al contrario tutti i partiti politici dispongono espressamente  
il diritto di parlare in televisione e alla radio (paragrafi 36 e 39 supra).  
137. La Corte constata, tuttavia, che tale strumento non può essere  
considerato del tutto privo di effetti pratici. Alle elezioni del 22 luglio 2007,  
in particolare, le piccole formazioni hanno potuto sfuggire alla scure della  
soglia di sbarramento presentando dei candidati indipendenti, la qual cosa  
ha consentito loro di ottenere dei mandati parlamentari. In effetti, il DTP –  
partito successore del DEHAP – ha potuto formare un gruppo parlamentare  
dopo aver ottenuto, proprio con le modalità descritte, venti seggi al  
Parlamento (paragrafo 25 supra).  
138. Certo, tale risultato è dovuto essenzialmente al fatto che, piuttosto  
che presentare dei propri candidati sotto il proprio simbolo, i partiti di  
opposizione hanno optato per una strategia cosiddetta di «indipendenti  
sostenuti da un partito» (paragrafo 23 supra). L’assenza di soglie di  
sbarramento applicabili ai candidati indipendenti ha facilitato in modo  
considerevole l’adozione di una siffatta strategia elettorale e questo  
nonostante le limitazioni enunciate più sopra (paragrafi 36 e 39).  
Ovviamente, si tratta pur sempre di un ripiego se lo si compari alla  
posizione che deriva dalla appartenenza ufficiale ad un partito politico.  
139. Le medesime considerazioni valgono per quanto attiene alla  
possibilità di costituire una coalizione elettorale con altre formazioni  
politiche. La Corte nota, in effetti, che l’articolo 16 della legge n. 2839 osta  
a che i partiti possano presentare delle liste comuni e di partecipare alle  
elezioni legislative realizzando delle formali coalizioni elettorali. Come  
sottolineato dal Governo, i partiti politici hanno sviluppato una strategia  
elettorale destinata ad aggirare siffatto divieto. Il ricorso a siffatta strategia  
ha fornito tangibili risultati, in particolare nelle elezioni del 1991 e del 2007.  
In effetti, prima delle elezioni del 20 ottobre 1991, sotto i simboli dei due  
grandi partiti politici erano state costituite due alleanze elettorali. In questo  
modo le piccole formazioni politiche ivi incluso il partito HEP – il  
predecessore del DEHAP – erano riuscite ad ottenere la rappresentanza  
parlamentare con 18 deputati (paragrafo 15 supra). Questa strategia  
elettorale ha prodotto risultati positivi anche nelle elezioni del 22 luglio  
2007 (paragrafo 24 supra).  
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140. Certo, nella misura in cui alla conclusione delle elezioni del 3  
novembre 2002, il fatto che il 45,3% dei suffragi (sarebbe a dire circa 14,5  
milione di voti espressi) non sia stato sufficiente per garantire una  
rappresentanza nel Parlamento, dimostra che siffatte strategie elettorali non  
possono avere che una portata limitata. Come evidenziato dalla camera  
(paragrafo 73 della sentenza della camera), il fatto che una parte consistente  
dell’elettorato non sia rappresentata affatto in Parlamento non si concilia  
assolutamente con il ruolo fondamentale che l’organo legislativo detiene in  
una democrazia rappresentativa; è tale organo, in effetti, ad essere il  
principale strumento di controllo democratico e di responsabilità politica, e,  
pertanto, esso dovrebbe rispecchiare al meglio le correnti di pensiero  
sottostanti un regime politico che pretenda di essere realmente democratico.  
141. Tuttavia, sembra opportuno evidenziare che, come fatto notare da  
numerosi analisti, le elezioni del novembre 2002 si sono svolte in un clima  
di crisi per diversi motivi (la crisi economica e politica, i terremoti che  
hanno colpito il paese – paragrafi 12 e 20 supra). Ebbene, è significativa in  
proposito la constatazione che i tre partiti che avevano formato la coalizione  
di governo alla conclusione delle elezioni legislative del 1999 non abbiamo  
potuto raggiungere nel 2002 lo sbarramento del 10% e siano rimaste prive,  
pertanto, di rappresentanza parlamentare (paragrafo 20 supra).  
142. Inoltre, l’analisi complessiva delle elezioni legislative che si sono  
svolte a partire dal 1983 evidenzia che il difetto di rappresentatività  
manifestato alla conclusione delle elezioni del novembre 2002 dipendeva  
probabilmente da circostanze occasionali e non era dovuto esclusivamente a  
causa dell’elevata soglia di sbarramento elettorale. Conviene evidenziare, in  
proposito, che fatta eccezione per siffatte elezioni, la parte di voti che non si  
è tramutata in una rappresentanza al Parlamento non aveva mai superato la  
percentuale del 19,4% dei suffragi espressi (19,4 % nel 1987, 0,5 % nel  
1991, 14 % nel 1995 ed il 18 % nel 1999). Tale percentuale è scesa al  
13,1 % alle elezioni del 22 luglio 2007 (paragrafo 49 supra).  
143. Conseguentemente, la Corte constata che i partiti politici che  
rischiavano di essere colpiti dallo sbarramento del 10% sono riusciti a  
sviluppare tutta una serie di strategie per attenuare gli effetti di tale  
sbarramento e questo anche se così facendo essi vanno contro lo scopo di  
tale sbarramento, sarebbe a dire evitare una eccessiva frammentazione  
parlamentare (paragrafi 60 e 125 supra).  
144. Allo stesso modo la Corte accorda una certa importanza anche al  
ruolo detenuto in materia dalla Corte costituzionale. Nel periodo in cui era  
in vigore la Costituzione del 1961, la Corte costituzionale, fondandosi sul  
principio dello Stato democratico e sul principio del pluralismo, aveva  
respinto l’idea di applicare una «soglia di sbarramento semplice» all’interno  
della circoscrizione elettorale (paragrafo 41 supra). Successivamente, in  
seguito alla adozione della Costituzione del 1982, nelle occasioni in cui i  
giudici costituzionali si sono pronunciati in materia di sistemi elettorali, essi  
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non hanno mai mancato di rilevare che il legislatore non dispone di un  
margine di apprezzamento illimitato in questa materia e non può adottare  
«misure volte ad ostacolare la libera espressione del popolo o a sottomettere  
la vita politica all’egemonia di un partito unico oppure a distruggere il  
sistema multipartitico» (paragrafo 42 supra).  
145. Nella sentenza resa il 18 novembre 1995, la Corte costituzionale è  
ritornata sulla sua giurisprudenza del 1968 (paragrafo 41 supra) e ha  
esaminato il fondamento della soglia di sbarramento in qualità di correttivo  
del principio di proporzionalità che consente di evitare una eccessiva  
frammentazione parlamentare. Anche ammettendo che le soglie di  
sbarramento restringano «il diritto di votare e di essere eletti», la Corte  
costituzionale le ha ritenute legittime quando esse non eccedono la normale  
misura e ha ritenuto conseguentemente, che la soglia del 10% sia conforme  
ai principi costituzionali. Al contrario, fondandosi sul principio «dell’equa  
rappresentanza», la Corte ha proceduto con l’annullamento di una soglia di  
sbarramento del 25% per la ripartizione dei seggi attribuiti ai dipartimenti.  
La Corte, a ben vedere, ha affermato che il principio costituzionale  
dell’equa rappresentazione e quello della stabilità di governo devono  
necessariamente essere integrati, in modo da equilibrarsi e completarsi a  
vicenda (paragrafo 43 supra).  
146. Ne deriva che l’attività della Corte costituzionale, che svolge la  
funzione di sorveglianza sulle soglie di sbarramento eccessivamente elevate  
ricercando un punto di equilibrio tra i principio dell’equa rappresentazione e  
quello della stabilità di governo, costituisce una garanzia destinata ad  
impedire che l’applicazione delle soglie di sbarramento possa costituire una  
violazione della sostanza del diritto sancito dall’articolo 3 del Protocollo  
n°1.  
iii. Conclusioni  
147. In conclusione la Corte stima che da un punto di vista generale una  
soglia di sbarramento elettorale del 10% sia eccessiva. Da tale punto di vista  
essa concorda con le valutazioni fatte dagli organi del Consiglio d’Europa  
che sottolineano il carattere eccezionale di un siffatto sbarramento e ne  
raccomandano la riduzione (paragrafi 57 e 130). Tale sbarramento, in  
effetti, costringe i partiti politici ad adottare tutta una serie di stratagemmi  
che non contribuiscono di certo alla trasparenza del processo elettorale. Nel  
caso di specie, tuttavia, la Corte non è convinta che lo sbarramento in  
questione, considerato il contesto politico delle elezioni in esame nonché le  
misure correttive e le altre garanzie di cui esso era dotato e che ne hanno  
circoscritto l’effetto nella pratica, abbia avuto per effetto quello di violare la  
sostanza dei diritti dei ricorrenti garantiti dall’articolo 3 del Protocollo n°1  
148. Conseguentemente, non vi è stata violazione di tale disposizione.  
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PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE  
Ritiene, con tredici voti contro quattro, che non vi è stata violazione di  
dell’articolo 3 del Protocollo no 1.  
Redatta in francese ed in inglese, e resa in udienza pubblica al Palazzo  
dei diritti umani, a Strasburgo, l’8 luglio 2008.  
Vincent Berger  
Giureconsulto  
Boštjan M. Zupančıč  
Presidente  
Alla presente sentenza è allegata, conformemente all’articolo 45 § 2 della  
Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento, l’esposizione della  
seguente opinione dissenziente comune ai giudici Tulkens, Vajić, Jaeger et  
Šikuta.  
B.M.Z.  
V.B  
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OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE AI GIUDICI  
TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA  
Con rammarico, non possiamo condividere la conclusione della  
maggioranza secondo la quale non vi sarebbe stata alcuna violazione  
dell’articolo 3 del Protocollo n°1, e questo nonostante il fatto che  
utilizziamo come punto di partenza gli stessi principi della maggioranza  
(paragrafi da 105 a 115 della sentenza).  
1. In un sistema elettorale proporzionale, l’esigenza di una soglia di  
sbarramento non può essere considerata ex se in contrasto con gli obblighi  
derivanti dall’articolo 3 del Protocollo n°1, nella misura una siffatta soglia  
favorisce le correnti di pensiero sufficientemente rappresentative e permette  
di evitare una eccessiva frammentazione del Parlamento. Nessuno dubita,  
tuttavia, che il sistema attuale in Turchia, con una soglia del 10% introdotta  
nel 1980 che è la più alta in Europa, contribuisca a privare una larga fetta  
della popolazione della possibilità di essere rappresentata al Parlamento.  
Come messo in mostra dalle elezioni legislative del 1987, del 1991, del  
1995 e del 1999, la parte di voti espressi in favore di partiti non  
rappresentati al Parlamento era pari rispettivamente al 19,4 % (circa 4,5  
milioni di voti), allo 0,5 % (circa 140 000 voti), al 14 % (circa 4 milioni di  
voti) e al 18,3 % (circa 6 milioni di voti). Il risultato dello scrutinio del  
2002, invece, ha messo in luce una «crisi della rappresentanza», dal  
momento che il 45,3 % dei voti (ossia circa 14,5 milioni di voti) non sono  
stati presi in considerazione e non si sono rispecchiati nella composizione  
del Parlamento uscito dall’elezione1. Secondo un rapporto redatto  
dall’OSCE, la soglia di sbarramento del 10% applicata nel sistema elettorale  
turco elimina praticamente qualsiasi possibilità per i partiti regionali e di  
minoranza di avere accesso alla grande Assemblea nazionale della Turchia e  
snatura l’obiettivo principale di un sistema proporzionale2. In effetti,  
l’elevata soglia del 10% tende a far scomparire le critiche ed i dibattiti  
parlamentare che sono, come evidente, l’essenza della democrazia  
rappresentativa. Ora, come la Corte ha sovente ripetuto, non può esistere  
democrazia senza pluralismo (cfr. Parti della libertà e della democrazia  
(ÖZDEP) c. Turchia [GC], no 23885/94, §§ 39 e 41, CEDH 1999-VIII).  
1. R. ZIMBRON, “The Unappreciated Margin: Turkish Electoral Politics Before the  
European Court of Human Rights”, 49 Harvard International Law Journal Online 10  
2. Si veda ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA, UFFICIO  
PER LE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE ED I DIRITTI UMANI, Assessment Report: Republic of  
Turkey Parliamentary Elections (2002).  
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2. il Governo sostiene che la soglia di sbarramento elettorale del 10%  
persegua lo scopo legittimo di assicurare la stabilità governativa. Secondo il  
Governo, l’esistenza in Turchia di un sistema elettorale proporzionale puro  
non corretto da una siffatta soglia impedirebbe la creazione di maggioranze  
di governo stabili. La Corte dichiara di condividere siffatta tesi senza  
analizzarla né sottoporla a critica. Ora, secondo alcuni, l’analisi del contesto  
storico della Turchia mette in dubbio siffatto obiettivo, dal momento che un  
sistema elettorale privo di una soglia di sbarramento così elevata potrebbe  
permettere comunque la formazione di governi stabili1. Al contrario, un  
siffatto sbarramento comporterebbe più un vantaggio di polarizzazione che  
di stabilità.  
Tra le altre cose, di fatto, i gruppi più piccoli ormai riescono ad ottenere  
una rappresentanza al Parlamento aggirando la legge (si veda il punto 4  
supra). Ne deriva, allora, che non può più dubitarsi che lo scopo della legge  
consiste nell’escludere dal Parlamento i partiti o i gruppi più piccoli, e  
questo dal momento che il solo effetto che deriva dalla sua applicazione  
sembra essere quello di ridurre, nelle elezioni, le chances di tutti i partiti  
minori che non avranno la certezza di oltrepassare la soglia di sbarramento.  
A tali partiti, nel corso del periodo elettorale, non resta che trovare degli  
alleati o sparire presentando i propri candidati come indipendenti.  
3. Per quanto riguarda la proporzionalità dell’ingerenza il primo motivo  
su cui si fonda al decisione della maggioranza riposa sul fatto che le elezioni  
del 3 novembre 2002 si sarebbero svolte in un clima di tensione provocato  
da una molteplicità di cause (pressioni economiche, crisi politiche,  
terremoti, - paragrafo 141 della sentenza). In altre parole a situazioni  
eccezionali, soluzioni eccezionali.  
Siffatta tesi – che a prima vista potrebbe apparire ragionevole – è tuttavia  
indebolita in modo particolare dalla circostanza che la soglia di sbarramento  
del 10% non è stata applicata esclusivamente alle elezioni del novembre  
2002. Da un lato tale sistema è stato adottato molto prima, alle elezioni del  
1983, e da allora molti partiti dalla diversa linea politica non sono riusciti  
più ad ottenere una rappresentanza in Parlamento in quanto non sono riusciti  
a superare la soglia di sbarramento in questione (paragrafo 123 della  
sentenza). Dall’altro lato, tale sbarramento è stato applicato anche dopo le  
elezioni del 2002 e, in modo particolare, alle elezioni legislative del 22  
luglio 2007. Certo, dei progetti di riforma del sistema elettorale sono stati  
presentati a più riprese, ma una mano invisibile sembra averne sempre  
ostacolato l’adozione. In presenza di siffatte condizioni, il motivo  
fondamentale della tesi accolta dalla maggioranza, sarebbe a dire quello del  
contesto peculiare delle elezioni del 2002, non ci sembra pertinente.  
1. R. ZIMBRON, “The Unappreciated Margin: Turkish Electoral Politics Before the  
European Court of Human Rights”, op. cit., p. 13.  
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4. Il secondo motivo su cui riposa la decisione della maggioranza risiede  
nell’importanza che essa accorda a ciò che definisce come i «correttivi e le  
altre garanzie » che sono suscettibili di circoscrivere gli effetti pratici dello  
sbarramento del 10%, un sbarramento che in generale comunque appare alla  
maggioranza eccessivo (paragrafo 147).  
Di che si tratta in concreto ? La Corte riconosce essa stessa che si tratta  
di una serie di «stratagemmi» ai quali i partiti politi minori sono costretti a  
ricorrere e che non contribuiscono certo alla trasparenza del processo  
elettorale (ibid.). Uno stratagemma, nel significato letterale del termine, è un  
artificio, un artificio di guerra. Ebbene, è possibile correggere un sistema  
democratico che non funziona in modo corretto, ricorrendo a degli  
«stratagemmi» e giustificarne in questo modo la compatibilità con la  
Convenzione?  
Concretamente, i partiti politici turchi hanno sviluppato delle tecniche  
elettorali tendenti ad «aggirare» gli ostacoli, e ciò vale in particolare in  
relazione alla tecnica dei candidati indipendenti sostenuti da un partito (e  
che una volta eletti ricostituiscono il loro partito di origine) e a quella della  
presentazione dei candidati di un partito nella lista di una altro partito. La  
Corte non ha esitato a constatare che, in questo caso, non si tratta altro che  
di un ripiego (paragrafo 138). La Corte, inoltre, sottolinea tutte le difficoltà  
di un siffatto sistema nella misura in cui i candidati sono sottoposti ad un  
certo numero di limitazioni e di condizioni sfavorevoli rispetto ai partiti  
politici (si veda, per esempio, il paragrafo 36 della sentenza). Tuttavia, la  
Corte accetta questi «stratagemmi» a causa dei risultati pratici che da essi  
deriverebbero. In altre parole, il fine giustifica i mezzi.  
Ora, a parte gli evidenti problemi di moralità politica che suscita siffatta  
posizione, essa non è a nostro avviso accettabile dal momento che, come la  
stessa Corte riconosce, siffatti «stratagemmi» contrastano con lo scopo  
legittimo derivante dalla applicazione di soglie di sbarramento elettorali così  
elevate, e cioè quello di evitare la frammentazione parlamentare. Tra l’altro,  
questi correttivi e queste garanzie dipendono in modo esclusivo dalle  
circostanze e dagli accordi politici esistenti di volta in volta e non hanno  
alcuna certezza né stabilità temporale. Si tratta, dunque, di pratiche che oltre  
ad essere esse stesse contrarie alla Costituzione e alla legge elettorale della  
Turchia (articolo 16 della legge no 2839 riguardante l’elezione dei deputati),  
possono essere modificate e scomparire da un giorno all’altro. In presenza  
di siffatte condizioni è difficile accettare che tali correttivi possano ricevere  
la qualificazione di garanzie ai sensi della Convenzione. Infine, la Corte non  
si sofferma affatto sull’effetto pregiudizievole che tali tecniche possono  
arrecare al sistema dei partiti dal momento che quelli tra loro più piccoli  
devono cercare di assicurarsi la protezione di altri gruppi per poter superare  
la soglia del 10%. Ebbene, i partiti rappresentano ed uniscono differenti  
correnti di pensiero. Qualsiasi interferenza nell’indipendenza della loro  
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partecipazione alle elezioni ha per effetto quello di restringere la libera  
espressione dell’opinione della popolazione, e ciò sia che l’interferenze sia  
diretta sia che l’interferenza sia indiretta. Ciò è senza dubbio quanto avviene  
quando differenti partiti formano durante le elezioni delle alleanze nascoste  
aggirando tanto la normativa in vigore quanto l’interpretazione di essa resa  
dalla Corte costituzionale. (paragrafo 42 della sentenza). Per costituire  
siffatta tipologia di alleanze, i candidati di un partito devono essere  
accettati, ed anzi approvati, da un altro partito; in tale modo viene messa in  
pericolo l’indipendenza dei partiti, e soprattutto quella dei loro  
rappresentanti che sono candidati in liste presentate da altri partiti. A ben  
vedere ciò equivale a giocare a nascondino con gli elettori e a minare i  
fondamenti di una democrazia.  
5. Il sistema elettorale in esame, che implica la soglia di sbarramento  
elettorale più elevata d’Europa, che soffoca gli interessi e le opinioni di una  
larga fetta dell’elettorato associato ad una determinata regione o ad una  
minoranza nazionale (paragrafi 114 e 115 della sentenza) e che impedisce la  
formazione di coalizioni manifeste con altri partiti politici (si veda, il  
paragrafo 42 della sentenza della Corte costituzionale), oltrepassa in modo  
manifesto l’ampio margine di apprezzamento di cui gode lo Stato e  
contrasta con la sostanza e lo scopo dell’articolo 3 del Protocollo n°1  
aggiuntivo alla Convenzione. Come osservato dal professore I. Budge, «ciò  
che poteva essere considerato all’epoca come una misura eccezionale  
necessaria per la protezione di una democrazia ancora fragile non può più  
essere giustificato oggigiorno, quando la democrazia turca è giudicata  
sufficientemente stabile e matura per richiedere di entrare nell’Unione  
Europea»1.  
6. Allo stesso modo, noi non siamo affatto convinti che le restrizioni  
elettorali in esame non comportino una riduzione dei diritti in questione e  
anzi riteniamo che esse interferiscano nella stessa sostanza di tali diritti,  
privandoli di qualsivoglia effettività (Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio,  
sentenza del 2 marzo 1987, Serie A n. 113, § 52). A ben vedere, anche  
ammettendo che il sistema in vigore non possa essere considerato conforme  
alla Convenzione se non munito di correttivi e anche accettando che tali  
correttivi possano derivare dagli «stratagemmi» summenzionati, la stessa  
maggioranza sembra costretta a riconoscere la validità del nostro  
ragionamento.  
Lo svolgimento di libere elezioni costituisce uno dei fondamenti della  
giustizia e della pace in Europa; tale requisito è necessario allo sviluppo di  
una effettiva democrazia politica pluralista e, pertanto, allo sviluppo della  
supremazia del diritto e del rispetto dei diritti dell’uomo. Non si vede allora  
1. Osservazioni dei ricorrenti depositate in cancelleria il 29 ottobre 2007, punto 4.  
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come, sì fondamentali obiettivi, sottostanti non solo alla Convenzione ma  
all’intero sistema del Consiglio d’Europa, possano essere raggiunti se essi  
vengono fondati su regole elettorali che occorre aggirare (paragrafi da 133 a  
146, ed in particolare 139 e 143) per renderle compatibili con la  
Convenzione. Ai nostri occhi, l’unico modo adeguato per migliorare la  
situazione attuale, in modo conforme alla Convenzione, non può che  
consistere nella adozione, in modo chiaro e trasparente, dei necessari  
emendamenti legislativi al sistema elettorale.  
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