SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE
AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA
libero, uguale, segreto, di unico grado ed universale, e con conteggio e spoglio dei
voti pubblici. Nel rispetto di tali regole, il legislatore può dunque adottare il sistema
elettorale che ritiene appropriato. Se il costituente avesse previsto un determinato
sistema, avrebbe adottato una disciplina vincolante. Poiché non si verte in una simile
circostanza, il legislatore è libero di adottare il sistema che ritiene adatto alle
condizioni politiche e sociali del paese (...)
A condizione che egli non adotti misure tendenti ad ostacolare la libertà
d’espressione del popolo o a sottomettere la vita politica all’egemonia di un partito
unico o, ancora, a scardinare il sistema multipartitico, il legislatore può adottare uno
dei sistemi elettorali esistenti.»
42. In una sentenza del 18 novembre 1995 (E. 1995/54, K. 1995/59), la
Corte costituzionale aveva occasione di pronunciarsi sulla conformità alla
Costituzione dell’articolo 34/A della legge n. 2839. Anche questo articolo,
rinviando all’articolo 33 della stessa legge elettorale, impone la soglia di
sbarramento elettorale del 10% nella distribuzione dei seggi dei deputati
eletti nella «circoscrizione nazionale». I giudici costituzionali annullavano
le disposizioni che istituivano una circoscrizione nazionale, ma ritenevano
che la soglia di sbarramento nazionale del 10% poteva considerarsi
conforme all’articolo 67 della Costituzione.
I passaggi rilevanti della sentenza recitano come segue:
«(...) [La] Costituzione definisce lo Stato turco una Repubblica (...) La struttura
costituzionale dello Stato, basata sulla sovranità nazionale, discende dalla volontà
nazionale e passa attraverso elezioni libere. Questa scelta, sottolineata da diversi
articoli della Costituzione, viene evidenziata in maniera evidente e precisa
dall’articolo 67, rubricato «diritto di votare, di essere eletti e di dedicarsi ad attività
politiche». Il novellato comma 6 di questo articolo precisa che devono adottarsi leggi
elettorali tali da conciliare il principio di un’ «equa rappresentanza» con quello della
«stabilità del potere di governo». Lo scopo perseguito è che la volontà degli elettori si
rifletta, per quanto possibile, [nell’], organo legislativo. (...) [Per] scegliere il sistema
con i metodi più adatti a consentire alla volontà e alle decisioni collettive di riflettersi
nell’organo legislativo, (...) adottando le disposizioni legislative alla luce delle
caratteristiche proprie del paese e delle necessità costituzionali, dovrebbe optarsi per
[il sistema] che è maggiormente conforme alla Costituzione o scartare quello ad essa
contrario.
L’impatto di una democrazia rappresentativa è visibile in diversi settori. I sistemi
iniqui che l’hanno adottata con la convinzione di assicurare la stabilità, hanno finito
con l’ostacolare in maniera significativa lo sviluppo sociale (...) Nei sistemi
rappresentativi, l’importanza accordata alla giustizia è la principale condizione per la
stabilità di governo. La giustizia garantisce la stabilità. Tuttavia, l’idea di stabilità, in
assenza di giustizia, crea instabilità. Il principio di un’ «equa rappresentanza» di cui la
Costituzione esige il [rispetto] si riassume in un [voto] libero, uguale, segreto, di unico
grado ed universale, [con] conteggio e spoglio pubblici, e si traduce in un numero di
rappresentanti proporzionale al numero di voti ricevuti. Quanto al principio della
« stabilità di governo », si ritiene che esso rinvii a metodi con i quali riflettere i voti
[in seno] all’organo legislativo in maniera tale da garantire la forza del potere
esecutivo. «La stabilità di governo», che si mira ad assicurare grazie ad una soglia
minima qualificata di «sbarramento», così come la rappresentanza equa (...), sono
previste dalla Costituzione. Nelle elezioni (...), bisogna attribuire importanza alla
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