WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA
47. Come in altri ambiti, nei casi di lentezza dei procedimenti la
migliore soluzione in termini assoluti è senza dubbio la prevenzione. La
Corte ricorda che essa ha statuito in più occasioni che l'articolo 6 § 1
impone agli Stati contraenti il dovere di organizzare i loro sistemi giudiziali
in modo che le loro corti possano assicurare ognuno di tali requisiti, incluso
l'obbligo di esaminare i casi in un termine ragionevole (vedi, tra gli altri,
Süßmann c. Germania, sentenza del 16 Settembre 1996, Rapporti 1996-IV,
p. 1174, § 55). Dove il sistema giudiziario non assicura tale rispetto, un
ricorso previsto per accelerare i procedimenti allo scopo di impedire che
essi divengano eccessivamente lenti è la soluzione più effettiva (vedi
Scordino, cit:, § 183).
48. Tuttavia, gli Stati possono anche scegliere di introdurre solo un
rimedio risarcitorio, senza che lo stesso venga considerato come inefficace
(vedi Scordino, cit., § 187). Nei casi in cui un rimedio risarcitorio è
disponibile nel sistema legale interno, la Corte deve lasciare un più ampio
margine di apprezzamento allo Stato per permettergli di organizzare il
ricorso in maniera compatibile con il suo sistema legale e le sue tradizioni
ed in conformità al tenore di vita del paese cui si riferisce. Sarà, in
particolare, più facile per le corti interne fare riferimento alle somme
concesse in ambito nazionale per gli altri tipi di danni – ad esempio danno
alla persona, danno relativo alla morte di un parente o danno in caso di
diffamazione– e fare affidamento al più intimo convincimento, anche se ciò
porta ad indennizzi di ammontare talvolta più bassi di quelli fissati dalla
Corte in casi simili (vedi Scordino, cit., § 189).
49. Inoltre, se un ricorso è “effettivo” nel senso che esso permette ai
procedimenti pendenti di essere accelerati o alle parti lese di ricevere un
equo indennizzo per i ritardi già incorsi, quella conclusione si applica
soltanto a condizione che un ricorso per indennizzo rimanga esso stesso
effettivo, adeguato e accessibile in merito alla lunghezza eccessiva dei
procedimenti giudiziari (vedi Scordino, cit., § 195, con altri riferimenti). La
Corte ha identificato i seguenti criteri che possono riguardare l'effettività,
l'adeguatezza e l'accessibilità di un ricorso:
•
un'azione per il risarcimento deve essere esaminata in un
termine ragionevole (vedi Scordino, cit., § 195 in fine);
l'indennizzo deve essere pagato prontamente e generalmente
non più tardi di sei mesi dalla data in cui la decisione che
accorda l'indennizzo diventa esecutiva (§ 198);
•
•
•
le regole di procedura che regolano un'azione per il
risarcimento devono conformarsi al principio di imparzialità
garantito dall'articolo 6 della Convenzione (§ 200);
le regole relative ai costi legali non devono comportare un
peso eccessivo per i litiganti nel caso in cui la loro azione sia
giustificata (§ 201);
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