CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
PRIMA SEZIONE  
WASSERMAN c. RUSSIA (N. 2)  
(Ricorso n. 21071/05)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
10 Aprile 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo 44  
§ 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA  
Nel caso Wasserman c. Russia (n. 2),  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una  
Camera composta da:  
Christos Rozakis, Presidente,  
Nina Vajić,  
Anatoly Kovler,  
Elisabeth Steiner,  
Dean Spielmann,  
Giorgio Malinverni,  
George Nicolaou, giudici,  
e da Søren Nielsen, Cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 20 marzo 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 21071/05) contro la Federazione  
Russa convenuta dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 34 della  
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà  
fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino russo e israeliano, Kim  
Yefimovich Wasserman (“il ricorrente”), l'8 giugno 2005.  
2. Il Governo russo (“il Governo”) è rappresentato da P. Laptev, agente  
della Federazione Russa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.  
3. Il ricorrente si lamenta della mancata esecuzione di una sentenza in  
suo favore e dell'assenza di un ricorso effettivo interno per la sua doglianza.  
4. Il 13 Marzo 2006 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al  
Governo. In virtù dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso di  
esaminare il merito del ricorso insieme all'ammissibilità.  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
5. Il ricorrente è nato nel 1926 e vive a Ashdod, Israele.  
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A. Giudicato interno favorevole al ricorrente  
6. Il 9 gennaio 1998 il ricorrente si è recato in Russia. Attraversando il  
confine, egli ha omesso di menzionare una certa somma sulla sua  
dichiarazione doganale e l'ufficio di dogana ha confiscato il suo denaro. Il  
ricorrente ha introdotto un ricorso dinanzi alla corte.  
7. Il 30 luglio 1999 la corte del distretto di Khostinskiy Sochi ha  
annullato l'ordine di confisca e ordinato al Tesoro di restituire al ricorrente  
l'equivalente russo in rubli dei 1,600 dollari americani sequestrati (USD). Il  
9 settembre 1999 la Corte regionale di Krasnodar ha confermato tale  
sentenza in appello.  
8. Con riferimento alla richiesta del ricorrente, il 15 Febbraio 2001 la  
Corte distrettuale ha rettificato la parte operativa della sentenza e ordinato al  
Tesoro di pagare 1,600 dollari americani presso il conto bancario del  
ricorrente in Israele.  
9. Il 10 aprile 2001 la Corte distrettuale ha emesso l'ordine di esecuzione  
e lo ha inviato a Mosca presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario. Il 30  
ottobre 2001 gli ufficiali giudiziari di Mosca hanno rispedito l'ordine  
indietro a Sochi, per ragioni non chiare.  
10. Dopo che la sentenza a suo favore non è stata eseguita per più di un  
anno, il ricorrente si è rivolto alla Corte (ricorso n. 15021/02).  
B. Sentenza nel caso Wasserman c. Russia, n. 15021/02  
11. Il 18 novembre 2004 la Corte ha pronunciato sentenza in merito al  
suindicato caso. Essa ha rilevato dall'avviso di ricevuta del Governo che  
l'ordine di esecuzione era andato perso nel processo di trasferimento dagli  
ufficiali giudiziari di Mosca all'ufficio di Sochi. Ad ogni modo, agli occhi  
della Corte, le difficoltà logistiche incontrate dagli organi esecutivi statali  
non potrebbero valere come scusa per non onorare un debito derivante da  
sentenza, e le doglianze del ricorrente in merito alla mancata esecuzione  
della sentenza avrebbero dovuto indurre le autorità competenti ad  
investigare sul caso ed assicurare che il giudizio di esecuzione fosse portato  
a giusto compimento. La Corte ha rilevato una violazione del “diritto alla  
corte” del ricorrente in virtù dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e del suo  
diritto al pacifico godimento della proprietà in virtù dell'articolo 1 del  
Protocollo n. 1 (vedi Wasserman c. Russia, n. 15021/02, §§ 38-40 e 43-45,  
18 novembre 2004).  
12. La Corte ha accolto la richiesta di risarcimento del ricorrente per  
quanto riguarda gli interessi sulla sentenza di pagamento del debito. Ha  
rigettato, tuttavia, la richiesta in merito alla somma in sospeso poichè  
“l'obbligo del Governo di far osservare la sentenza in discussione non è  
ancora stato estinto ed il ricorrente [ha] ancora titolo per ottenere tale  
somma nel giudizio di esecuzione interno” (vedi Wasserman, su citato, §  
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49). Riconosce anche certe somme per il danno non pecuniario e per spese e  
costi (§§ 50-53).  
C. Ulteriori sviluppi in relazione all’esecuzione della sentenza  
13. Nel frattempo, il 17 febbraio 2004 una copia dell'ordine è stata  
rilasciata e presentata al Ministro delle Finanze per l'esecuzione.  
14. Nelle osservazioni in merito alla denuncia del ricorrente (vedi sotto),  
il Ministro delle Finanze ha affermato che il 21 giugno 2004 il pagamento  
dell'ammontare in sospeso sul conto del ricorrente in Israele era stato  
autorizzato.  
15. Con lettera del 17 maggio 2005, il Ministro delle Finanze ha  
informato il ricorrente che non avrebbe eseguito la sentenza poichè la  
decisione della corte distrettuale del 15 febbraio 2001 aveva sbagliato una  
lettera del suo cognome e poichè l'ordine di esecuzione aveva designato in  
maniera non corretta il debitore come il “Principale ufficio direttivo di Stato  
del Ministero del Tesoro federale” (il nome corretto dell'ente non contiene  
la parola “Stato”).  
16. Con decisione del 5 ottobre 2005, la corte distrettuale ha corretto  
l'errore di forma nella decisione del 15 febbraio 2001.  
17. Il 3 ottobre 2006 la somma di 1.569 di dollari americani è stata  
accreditata sul conto bancario del ricorrente in Israele. La somma di 31  
dollari americani è stata trattenuta dalla banca statale Vneshtorgbank come  
commissione per il trasferimento.  
D. Procedimenti in merito alla compensazione per eccessiva  
lunghezza dell'esecuzione  
18. Il 12 maggio 2003 il ricorrente ha introdotto una causa civile contro  
l'ufficiale giudiziario presso Mosca, il Ministro della Giustizia ed il Ministro  
delle Finanze. Egli ha richiesto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non,  
subiti dalle azioni illegittime dell'ufficiale giudiziario e dal persistente  
fallimento dell'esecuzione della sentenza.  
19. Il 25 agosto 2004 la Corte distrettuale Zamoskvoretskiy di Mosca ha  
dichiarato che l'ufficiale giudiziario presso Mosca aveva agito in maniera  
illegittima, in quanto non aveva mai istituito procedimenti esecutivi e non  
aveva avuto giustificazioni legali per inviare indietro l'ordine a Sochi. Esso  
ha rigettato, ciò nonostante, il ricorso per danni, rilevando che il ricorrente  
non aveva subito danni patrimoniali a causa della mancata esecuzione della  
sentenza del 30 luglio 1999. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale,  
il diritto russo non prevedeva compensazione in situazioni come quelle del  
ricorrente.  
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20. Il 30 marzo 2005 la Corte di Mosca ha rigettato l'appello del  
ricorrente, ricalcando letteralmente il testo della sentenza della Corte  
distrettuale.  
21. Il ricorrente ha inoltrato una richiesta per un esame di controllo. Il  
1mo giugno 2006 il Presidium della Corte di Mosca ha accolto la sua  
richiesta, cassato in parte le sentenze del 25 agosto e del 30 marzo 2005 e  
rinviato il giudizio per danni per un nuovo esame da parte della Corte  
distrettuale.  
22. Tra il 25 settembre 2006 ed il 22 febbraio 2007 la Corte distrettuale  
ha rinviato nove udienze le quali sono state in successione aggiornate per  
motivi vari.  
23. Il 22 febbraio 2007 la Corte distrettuale di Zamoskvoretskiy ha  
pronunciato una nuova sentenza. Essa ha rigettato il ricorso per i danni  
patrimoniali sulla base della non ammissibilità delle prove prodotte a  
supporto. Essa ha accolto in parte il ricorso per i danni non patrimoniali,  
pronunciandosi come segue:  
“...la corte tiene in considerazione che, con la sentenza della Corte distrettuale di  
Zamoskvoretskiy del 25 agosto 2004, le azioni dell'ufficiale giudiziario [di Mosca]  
sono state dichiarate illegittime; l'esecuzione della sentenza è stata protratta e la  
sentenza è stata eseguita solo attualmente il 3 ottobre 2006. Tale circostanza non è  
contestata dalle parti.  
La Corte quindi riconosce che vi è stata violazione del diritto del ricorrente ad un  
processo equo in un tempo ragionevole a causa di una lunghezza illegittima  
dell'esecuzione di una decisine giudiziale, il che implica che un indennizzo deve  
essere riconosciuto all'individuo che ha sostenuto danni a causa di tale violazione.  
In considerazione delle specifiche circostanze del caso, il principio di non  
ragionevolezza, fisica e mentale delle sofferenze causate al ricorrente per mezzo della  
tardiva esecuzione della sentenza, ed anche il fatto che il ricorrente sia un pensionato  
e [abbia il titolo] ‘Insegnante emerito della Russia', la corte ha considerato tutto ciò  
necessario per concedere al ricorrente 8.000 rubli come indennizzo per danno non  
patrimoniale contro il Ministro delle Finanze.  
La Corte non ha rilevato elementi per concedere un più ampio indennizzo poichè il  
ricorrente non ha prodotto prove atte a dimostrare che le difese gli avevano causato  
sofferenze fisiche o mentali di natura irreversibile...”  
La Corte distrettuale ha rigettato inoltre la richiesta del ricorrente per costi e spese  
legali.  
24. Il 7 agosto 2007 la Corte di Mosca ha confermato la sentenza di  
appello, che riproduceva letteralmente la motivazione della Corte  
distrettuale.  
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II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE  
25. Una corte può ritenere il responsabile civile colpevole per il danno  
non patrimoniale causato ad un individuo da azioni lesive dei suoi diritti  
non patrimoniali o che colpiscono altri beni intangibili che gli appartengono  
(Articoli 151 and 1099 § 1 del codice civile).  
26. L'indennizzo per il danno non patrimoniale sostenuto a causa di una  
lesione al diritto di proprietà di un individuo è riconosciuto solo nei casi  
previsti dalla legge (Articolo 1099 § 2 del codice civile).  
27. L'indennizzo per il danno non patrimoniale è pagabile senza tener  
conto della colpa dell'autore del fatto illecito se i danni sono stati causati  
alla vita di un individuo, da un processo penale illegittimo, dalla diffusione  
di false informazioni e negli altri casi previsti dalla legge (Articolo 1100 del  
codice civile).  
28. Con decisione n. 1-P del 25 gennaio 2001, la Corte costituzionale ha  
rilevato che l'articolo 1070 § 2 del codice civile era compatibile con la  
costituzione nella parte in cui esso prevede speciali condizioni per la  
responsabilità dello Stato per i danni causati dall'amministrazione della  
giustizia. Essa ha chiarito, tuttavia, che il termine “amministrazione della  
giustizia” non copriva il procedimento giudiziale nella sua interezza ma era  
esteso solo agli atti giudiziali relativi al merito del caso. Gli altri atti  
giudiziali – principalmente di natura procedurale – non rientrano nell'ambito  
della nozione di “amministrazione della giustizia”. La responsabilità dello  
Stato per il danno causato da atti procedurali o atti viziati, come ad esempio  
una violazione del tempo ragionevole di un processo, potrebbe insorgere  
anche in assenza di una condanna penale definitiva di un giudice quando la  
colpa dei giudici sia stata accertata in procedimenti civili. La corte  
costituzionale sottolinea, tuttavia, che il diritto costituzionale all'indennizzo  
per danni da parte dello Stato non poteva essere riconosciuto in caso di  
colpa personale di un giudice. Un individuo potrebbe ottenere un indennizzo  
per qualsiasi danno causato da una violazione da parte della corte del suo  
diritto ad un processo equo nei termini di cui all’articolo 6 della  
Convenzione. La corte costituzionale ha sostenuto che il parlamento  
avrebbe dovuto legiferare su tali punti e sulla procedura per l'indennizzo da  
parte dello Stato per il danno causato da atti illegittimi o viziati di una corte  
o di un giudice e stabilire la competenza territoriale e per materia per tali  
azioni.  
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DIRITTO  
I. L’ECCEZIONE DEL GOVERNO ALLA COMPETENZA DELLA  
CORTE RATIONE MATERIAE NELL’ESAME DEL PRESENTE  
RICORSO  
29. Il Governo ha sostenuto che la Corte non è competente per l'esame  
del presente ricorso in virtù dell'articolo 46 § 2 della Convenzione poichè il  
Comitato dei Ministri non ha ancora completato le procedure per  
l'esecuzione della sentenza nel caso n. 15021/02. Essi hanno affermato che  
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in virtù dell'articolo 35 §§ 2 e  
4 della Convenzione non rientrando nell'ambito della giurisdizione della  
Corte.  
30. Il ricorrente ha fatto notare che la sentenza non è stata ancora  
eseguita, nonostante la sentenza della Corte nel caso n. 15021/02.  
31. Di conseguenza, la Corte deve determinare se essa è competente  
ratione materiae per esaminare il presente ricorso. Essa ricorda in principio  
che in virtù dell'articolo 46 della Convenzione le Parti contraenti si  
impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle  
controversie delle quali sono parti, dal momento che l'esecuzione è  
controllata dal Comitato dei Ministri. Ne consegue che una sentenza nella  
quale la Corte rileva una violazione della Convenzione o dei Protocolli  
impone allo Stato responsabile l'obbligazione legale non solo di pagare le  
relative somme accordate a titolo di equa soddisfazione, ma anche di  
scegliere, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, le misure generali  
e/o, se adatte, individuali da adottare nel proprio ordinamento giuridico  
interno per mettere fine alla violazione rilevata dalla Corte e per porre riparo  
alle sue conseguenze in maniera tale da ricostituire quanto più possibile la  
situazione esistente prima della violazione (vedi Broniowski v. Polonia  
[GC], n. 31443/96, § 192, ECHR 2004-V; Assanidze v. Georgia [GC],  
n. 71503/01, § 198, ECHR 2004-II; Scozzari e Giunta v. Italia [GC],  
nn. 39221/98 e 41963/98, § 249, ECHR 2000-VIII, e Sejdovic v. Italia  
[GC], n. 56581/00, § 119, ECHR 2006-...). La Corte non ha giurisdizione  
per verificare se una Parte contraente abbia adempiuto le obbligazioni ad  
essa imposte da una sentenza della Corte (vedi Oberschlick v. Austria, nn.  
19255/92 e 21655/93, decisione della Commissione del 16 Maggio 1995,  
Decisioni e Rapporti 81-A, p. 5).  
32. Ad ogni modo, ciò non significa che le misure adottate da uno Stato  
convenuto nella fase successiva alla sentenza per accordare il risarcimento  
ad un ricorrente per le violazioni accertate non rientrano nella giurisdizione  
della Corte (vedi Lyons e alri c. Regno Unito (dec.), n. 15227/03, ECHR  
2003-IX). Infatti, nulla impedisce alla Corte di esaminare un successivo  
ricorso che solleva una nuova questione non decisa dal giudizio originario  
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(vedi Mehemi c. Francia (n. 2), n. 53470/99, § 43, ECHR 2003-IV; Pailot c.  
Francia, sentenza del 22 Aprile 1998, Rapporti di sentenze e decisioni  
1998-II, p. 802, § 57; Leterme c. Francia, sentenza del 29 Aprile 1998,  
Rapporti 1998-III, e Rando c. Italia, n. 38498/97, 15 Febbraio 2000).  
33. Nella specifica situazione della violazione perpetua di un diritto  
della Convenzione in ragione dell'adozione di una sentenza della Corte che  
abbia accertato la violazione dello stesso diritto durante un certo periodo di  
tempo, non è inusuale che la Corte si trovi ad esaminare un secondo  
ulteriore ricorso avente ad oggetto la violazione di quel diritto nel periodo  
successivo (vedi Mehemi (n. 2), cit., e Rongoni c. Italia, n. 44531/98, § 13,  
25 Ottobre 2001).  
34. La Corte osserva che il caso n. 15021/02 ha avuto ad oggetto  
l'inadempimento delle autorità russe nell'esecuzione della sentenza della  
corte di Sochi del 30 luglio 1999, come corretta il 15 febbraio 2001. Quando  
la Corte emise la sua sentenze del 18 Novembre 2004, la sentenza della  
corte di Sochi non era ancora stata eseguita e la Corte rilevò una violazione  
dell'articolo 6 e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e stabilì un indennizzo  
riguardo al precedente periodo.  
35. Il presente ricorso depositato dal ricorrente l'8 giugno 2005,  
concerne l'inadempimento dello Stato convenuto nell'eseguire la sentenza  
della corte di Sochi nel periodo posteriore alla sentenza della Corte del 18  
Novembre 2004. Il ricorrente si lamenta inoltre dell'assenza di un ricorso  
effettivo a livello nazionale, una denuncia che non era stata sollevata nel  
caso n. 15021/02.  
36. La Corte riconosce che essa non ha giurisdizione per esaminare le  
misure adottate nell'ordinamento giuridico interno per mettere fine alle  
violazioni accertate nella sua sentenza relativa al caso n. 15021/02. Essa  
può, tuttavia, valutare i successivi sviluppi fattuali. La Corte osserva che,  
sebbene la sentenza della corte di Sochi del 30 luglio 1999, come corretta il  
15 febbraio 2001, sia stata alla fine eseguita nel 2006, ciò è accaduto quasi  
due anni dopo che la sentenza relativa al caso n. 15021/02 era stata  
pronunciata.  
37. Ne consegue che, nella parte in cui la denuncia del ricorrente  
riguarda un periodo successivo durante il quale non era stata data  
esecuzione alla sentenza emessa in suo favore, essa deve essere considerata  
come non precedentemente esaminata dalla Corte. Lo stesso si verifica  
riguardo alla nuova denuncia relativa all'assenza di un effettivo ricorso  
interno contro i ritardi nell'esecuzione. Tali questioni non hanno fatto parte  
delle misure adottate in adempimento della iniziale sentenza della Corte ed  
in tal modo fuoriescono dalla supervisione esercitata dal Comitato dei  
Ministri. La Corte ha quindi competenza ratione materiae a ricevere tali  
ricorsi.  
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II. ORDINE DI ESAME DEI RICORSI  
38. La Corte osserva che nei procedimenti per il risarcimento introdotti  
dal ricorrente, le autorità interne hanno riconosciuto che vi è stata una  
violazione del suo diritto ad un processo in un tempo ragionevole ed hanno  
accordato un indennizzo per il danno non patrimoniale. In tali circostanze si  
presenta la questione di conoscere se il ricorrente può ancora pretendersi  
“vittima” con riguardo alla sua doglianza relativa ad un ulteriore ritardo  
nell'esecuzione della sentenza.  
39. La Corte ripete che una decisione o una misura favorevole al  
ricorrente non è in principio sufficiente per privarlo del suo status di  
“vittima” a meno che le autorità nazionali abbiano riconosciuto,  
espressamente o sostanzialmente, e poi accordato un risarcimento per la  
violazione della Convenzione (vedi Amuur c. Francia, sentenza del 25  
giugno 1996, Rapporti di sentenze e decisioni 1996-III, p. 846, § 36; e  
Dalban c. Romania [GC], n. 28114/95, § 44, ECHR 1999-VI). Come la  
Corte ha riconosciuto, in relazione ai casi relativi alla lentezza della  
procedura la capacità del ricorrente di denunciare di essere una “vittima”  
dipende dal risarcimento che il ricorso interno gli ha accordato. Inoltre, in  
quel tipo di casi, la questione dello stato di vittima è legato alla più generale  
questione dell'effettività di un ricorso (vedi Scordino c. Italia (n. 1) [GC],  
n. 36813/97, § 182, ECHR 2006-...).  
40. Ammesso che le altre denunce del ricorrente riguardavano l'assenza  
di un ricorso interno effettivo contro i ritardi nell'esecuzione, la Corte ritiene  
giusto esaminare innanzitutto la denuncia del ricorrente in virtù dell'articolo  
13 della Convenzione, prima di intraprendere l'analisi della sua denuncia  
relativa al ritardo nell'esecuzione della sentenza.  
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ATICOLO 13 DELLA  
CONVENZIONE  
41. Il ricorrente ha sostenuto in virtù dell'articolo 13 della Convenzione  
che non ha avuto un ricorso effettivo nel sistema legale russo contro i ritardi  
nell'esecuzione della sentenza. L'articolo 13 è così formulato:  
“Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] Convention are violated  
shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the  
violation has been committed by persons acting in an official capacity.”  
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A. Ammissibilità  
42. La Corte nota che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi  
dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva che esso non è  
inammissibile sulla base di altri elementi. Esso deve dunque essere  
dichiarato ammissibile.  
B. Merito  
1. Argomenti delle parti  
43. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente ha avuto un ricorso interno  
effettivo poichè ha istituito il procedimento per l'indennizzo dinanzi alle  
corti di Mosca. L'esito di tali procedimenti è irrilevante per determinare se  
l'articolo 13 è stato rispettato, poichè l'articolo 13 non garantisce l'esito  
favorevole del procedimento.  
44. Il ricorrente ha argomentato che la nozione di “ricorso interno  
effettivo” comprende non solo la possibilità di istituire procedimenti legali  
ma anche una pronta esecuzione della sentenza. Una eccessiva lentezza del  
procedimento di esecuzione dovrebbe essere considerata una violazione del  
diritto del ricorrente ad un effettivo ricorso interno.  
2. Principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte  
45. Come la Corte ha statuito in più occasioni, l'articolo 13 della  
Convenzione garantisce l'accessibilità a livello nazionale di un rimedio per  
rendere effettiva la sostanza dei diritti e delle libertà della Convenzione in  
qualsiasi forma essi possano manifestarsi per essere tutelati  
nell'ordinamento giuridico interno. Lo scopo degli impegni degli Stati  
contraenti in virtù dell'articolo 13 varia a seconda della natura della  
denuncia del ricorrente; l' “effettività” di un “ricorso” ai sensi dell'articolo  
13 non dipende dalla certezza di un esito favorevole per il ricorrente.  
Tuttavia, il rimedio richiesto dall'articolo 13 deve essere “effettivo” nella  
pratica così come nel diritto sia nel senso di prevenire la dedotta violazione  
sia nel senso di porre rimedio allo stato delle cose, o di accordare un  
adeguato risarcimento per ogni violazione già incorsa (vedi Balogh  
c. Ungheria, n. 47940/99, § 30, 20 luglio 2004, e Kudła c. Polonia [GC],  
n. 30210/96, §§ 157-158, ECHR 2000-XI).  
46. In una serie di sentenze recenti la Corte si è soffermata sulla  
questione generale dell'effettività del ricorso nei casi di lentezza dei  
procedimenti ed ha fornito alcune indicazioni sulle caratteristiche che un  
ricorso interno deve avere per essere considerato “effettivo” (vedi Scordino,  
cit., § 182 e ss.; e Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, § 73, ECHR  
2006-...).  
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47. Come in altri ambiti, nei casi di lentezza dei procedimenti la  
migliore soluzione in termini assoluti è senza dubbio la prevenzione. La  
Corte ricorda che essa ha statuito in più occasioni che l'articolo 6 § 1  
impone agli Stati contraenti il dovere di organizzare i loro sistemi giudiziali  
in modo che le loro corti possano assicurare ognuno di tali requisiti, incluso  
l'obbligo di esaminare i casi in un termine ragionevole (vedi, tra gli altri,  
Süßmann c. Germania, sentenza del 16 Settembre 1996, Rapporti 1996-IV,  
p. 1174, § 55). Dove il sistema giudiziario non assicura tale rispetto, un  
ricorso previsto per accelerare i procedimenti allo scopo di impedire che  
essi divengano eccessivamente lenti è la soluzione più effettiva (vedi  
Scordino, cit:, § 183).  
48. Tuttavia, gli Stati possono anche scegliere di introdurre solo un  
rimedio risarcitorio, senza che lo stesso venga considerato come inefficace  
(vedi Scordino, cit., § 187). Nei casi in cui un rimedio risarcitorio è  
disponibile nel sistema legale interno, la Corte deve lasciare un più ampio  
margine di apprezzamento allo Stato per permettergli di organizzare il  
ricorso in maniera compatibile con il suo sistema legale e le sue tradizioni  
ed in conformità al tenore di vita del paese cui si riferisce. Sarà, in  
particolare, più facile per le corti interne fare riferimento alle somme  
concesse in ambito nazionale per gli altri tipi di danni – ad esempio danno  
alla persona, danno relativo alla morte di un parente o danno in caso di  
diffamazione– e fare affidamento al più intimo convincimento, anche se ciò  
porta ad indennizzi di ammontare talvolta più bassi di quelli fissati dalla  
Corte in casi simili (vedi Scordino, cit., § 189).  
49. Inoltre, se un ricorso è “effettivo” nel senso che esso permette ai  
procedimenti pendenti di essere accelerati o alle parti lese di ricevere un  
equo indennizzo per i ritardi già incorsi, quella conclusione si applica  
soltanto a condizione che un ricorso per indennizzo rimanga esso stesso  
effettivo, adeguato e accessibile in merito alla lunghezza eccessiva dei  
procedimenti giudiziari (vedi Scordino, cit., § 195, con altri riferimenti). La  
Corte ha identificato i seguenti criteri che possono riguardare l'effettività,  
l'adeguatezza e l'accessibilità di un ricorso:  
un'azione per il risarcimento deve essere esaminata in un  
termine ragionevole (vedi Scordino, cit., § 195 in fine);  
l'indennizzo deve essere pagato prontamente e generalmente  
non più tardi di sei mesi dalla data in cui la decisione che  
accorda l'indennizzo diventa esecutiva (§ 198);  
le regole di procedura che regolano un'azione per il  
risarcimento devono conformarsi al principio di imparzialità  
garantito dall'articolo 6 della Convenzione (§ 200);  
le regole relative ai costi legali non devono comportare un  
peso eccessivo per i litiganti nel caso in cui la loro azione sia  
giustificata (§ 201);  
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la misura dell'indennizzo non deve essere irragionevole in  
relazione a quella accordata dalla Corte in casi simili (§§ 202-  
206 and 213).  
50. In merito all'ultimo criterio, la Corte ha affermato che, in relazione al  
danno patrimoniale, le corti interne sono chiaramente nella migliore  
posizione per determinare l'esistenza ed il quantum. La situazione è,  
tuttavia, differente relativamente al danno non patrimoniale. In quel caso  
esiste una presunzione forte ma relativa che i procedimenti eccessivamente  
lunghi causeranno danni non patrimoniali. La Corte accetta l'idea che, in  
alcuni casi, la lentezza dei procedimenti possa causare soltanto danni non  
patrimoniali minimi o nessun danno non patrimoniale. In tali casi le corti  
interne dovranno giustificare la loro decisione con sufficiente motivazione  
(vedi Scordino, cit., §§ 203-204).  
3. Applicazione dei principi al presente caso  
51. Nel caso di specie il ricorrente lamenta di non avere usufruito di un  
ricorso interno effettivo per i ritardi che hanno tormentato l’esecuzione della  
sentenza a lui favorevole. La Corte ripete che i procedimenti di esecuzione  
devono essere considerati come parte integrante del “processo” ai fini  
dell'articolo 6 della Convenzione (vedi Kanayev c. Russia, n. 43726/02,  
§ 19, 27 luglio 2006). Ne segue che i principi sopra sviluppati nell'ambito  
della lentezza dei procedimenti sono applicabili anche alla situazione in cui  
la denuncia riguarda l'accessibilità di un ricorso per la protratta esecuzione.  
52. Come la Corte ha già rilevato, non vi è un ricorso preventivo  
all'interno del sistema legale russo che possa accelerare l'esecuzione della  
sentenza contro l'autorità dello Stato poichè gli ufficiali giudiziari non  
hanno potere per obbligare lo Stato a pagare la sentenza di debito (vedi  
Lositskiy c. Russia, n. 24395/02, § 29, 14 Dicembre 2006).  
53. Resta da vedere se l'azione per il risarcimento che il ricorrente ha  
introdotto è un ricorso effettivo, adeguato e accessibile capace di soddisfare  
i requisiti dell'articolo 13 alla luce dei criteri sopra esposti.  
54. La Corte nota innanzitutto che il diritto russo non prevede uno  
speciale ricorso compensativo per le violazioni derivanti da un'eccessiva  
lentezza dei procedimenti di esecuzione. Sebbene la Corte costituzionale –  
già nel 2001 – avesse chiamato il legislatore a determinare le regole  
procedurali in merito alle azioni per il risarcimento per una violazione del  
diritto ad un processo equo ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione (vedi  
sopra paragrafo 28 ), il livello della legislazione russa non ha avuto, da  
allora, alcuna evoluzione. Tale situazione, osservata nel contesto  
dell'assenza di giurisprudenza sufficientemente stabile e consistente in casi  
simili a quello del ricorrente, porta la Corte alla conclusione che la  
possibilità di ottenere un indennizzo per il danno non patrimoniale facendo  
uso del ricorso in questione non era in pratica sufficientemente certa come  
richiesto dalla giurisprudenza della Convenzione.  
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55. La Corte inoltre osserva che i procedimenti su denuncia del  
ricorrente per il risarcimento sono durati dal 12 Maggio 2003 al 30 Marzo  
2005 e poi, a seguito della loro riapertura sul riesame di sorveglianza, dall'1  
giugno 2006 al 22 Febbraio 2007. La loro durata complessiva in tal modo  
ha ecceduto due anni e mezzo, nonostante l'esplicita richiesta nel codice di  
procedura civile che le cause siano introdotte entro due mesi dalla  
comunicazione del deposito del ricorso (Article 154). Agli occhi della  
Corte, un così lungo periodo ovviamente contrasta con il requisito della  
speditezza necessario affinchè un ricorso sia “effettivo” (vedi, in contrasto,  
Scordino, cit., § 208).  
56. Inoltre, la Corte osserva che le corti interne hanno accordato al  
ricorrente 8,000 rubli, che corrispondono a meno di EUR 250, quale  
indennizzo per il danno non patrimoniale subito per la ritardata esecuzione.  
Non traspare dalle sentenze interne quale periodo di non esecuzione le corti  
hanno tenuto in considerazione o quale metodo di calcolo esse hanno  
utilizzato per la determinazione di tale ammontare (vedi paragrafo 23).  
Quello che è certo, ad ogni modo, è che l'indennizzo di meno di 50 euro per  
anno di mancata esecuzione è manifestamente irragionevole alla luce della  
giurisprudenza della Corte in casi simili contro la Russia (vedi la  
giurisprudenza citata nel paragrafo 65, e compara inoltre con Scordino, cit.,  
§ 214).  
57. In conclusione, e avendo riguardo del fatto che diversi requisiti  
rilevanti affinchè un ricorso possa dirsi “effettivo” non sono stati soddisfatti,  
la Corte rileva che il ricorrente non ha avuto un rimedio effettivo per la sua  
denuncia derivata dalla tardiva esecuzione della sentenza in suo favore.  
58. Vi è stata dunque violazione dell'articolo 13 della Convenzione.  
IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA  
CONVENZIONE E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1  
59. Il ricorrente si è lamentato del fatto che la sentenza del 30 luglio  
1999, come corretta il 15 febbraio 2001, è rimasta ineseguita nel periodo  
successivo alla sentenza della Corte del 18 novembre 2004. Egli ha fatto  
affidamento di nuovo sull'articolo 6 della Convenzione e sull'articolo 1 del  
Protocollo n. 1, il quale nelle parti rilevanti è così formulato:  
Article 6 § 1  
“In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a  
fair ... hearing within a reasonable time... by [a]... tribunal...”  
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Articolo 1 del Protocollo N. 1  
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può  
essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni  
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale...”  
A. Ammissibilità  
60. Come la Corte ha rilevato più sopra, l'indennizzo concesso al  
ricorrente nei procedimenti interni per il risarcimento è stato  
manifestamente insufficiente (vedi paragrafo 56). Di conseguenza, la Corte  
rileva che il ricorrente può ancora pretendersi “vittima” della dedotta  
violazione.  
61. La Corte nota che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi  
dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa nota inoltre che lo stesso non è  
inammissibile sotto ogni altro aspetto. Esso deve dunque essere dichiarato  
ammissibile.  
B. Merito  
62. Il Governo ha sostenuto che i ritardi nell'esecuzione della sentenza  
sarebbero stati giustificati dalla complessità della procedura di trasferimento  
del denaro presso il conto corrente al di fuori della Russia.  
63. Il ricorrente ha fatto notare che nel giugno 2004 il Ministro delle  
Finanze non aveva rilevato difetti nei titoli esecutivi. Invece, all'incirca  
quattordici mesi più tardi esso aveva deciso che gli stessi documenti  
contenevano alcuni lievi errori ed aveva rifiutato di effettuare il pagamento.  
La sentenza di pagamento del debito è stata pagata ma solo in parte nel  
2006.  
64. La Corte ricorda che nel primo caso Wasserman essa ha rilevato una  
violazione dell'articolo 6 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo  
n. 1 in considerazione dell'inadempimento delle autorità russe  
nell'esecuzione della sentenza del 30 luglio 1999, come corretta il 15  
febbraio 2001, nel periodo precedente alla sentenza della Corte (vedi  
Wasserman, cit., § 35 e ss.). Avendo riguardo al periodo successivo alla  
sentenza della Corte del 18 novembre 2004 che è all’esame del presente  
ricorso, la Corte osserva che la maggior parte della sentenza di pagamento  
del debito è stata pagata solo nell'ottobre del 2006, all’incirca quasi due anni  
più tardi. Il Governo non ha chiarito perchè i ritenuti difetti del titolo  
esecutivo non erano stati accertati dal Ministro delle Finanze già nel 2004  
quando esso aveva pronunciato l'autorizzazione del pagamento. In ogni  
caso, la responsabilità per i ritardi è addebitabile alle autorità poichè i vizi  
sollevati erano stati rilevati nei documenti ufficiali pronunciati dalla corte  
russa. Allo stesso modo dopo che gli errori di dattilografia sono stati  
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corretti, al Ministro delle Finanze è occorso un anno per effettuare il  
pagamento. Infine, la Corte osserva che l'intero ammontare della somma  
prevista nella sentenza non è ancora stato pagato al ricorrente, a dispetto del  
fatto che la sentenza supplementare del 15 Febbraio 2001 prevedeva il  
pagamento dell'intera somma presso il conto corrente del ricorrente in  
Israele (vedi paragrafo 8). Ciò è stato dovuto al fatto che il Ministro delle  
Finanze non aveva provveduto a coprire la commissione della banca di  
proprietà statale attraverso la quale aveva effettuato il trasferimento  
elettronico. Di conseguenza, il ricorrente, senza nessuna sua colpa, ha  
ricevuto una somma minore rispetto a quella accordatagli con la sentenza  
del 30 luglio 1999, come corretta il 15 Febbraio 2001.  
65. La Corte ha frequentemente rilevato violazioni dell'articolo 6 § 1  
della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in casi che  
sollevavano questioni simili a quelle del presente caso (vedi Reynbakh c.  
Russia, n. 23405/03, § 23 e ss., 29 Settembre 2005; Gizzatova c. Russia, n.  
5124/03, § 19 e ss., 13 gennaio 2005; Petrushko c. Russia, n. 36494/02, § 23  
e ss., 24 Febbraio 2005; Gorokhov e Rusyayev c. Russia, n. 38305/02, § 30 e  
ss., 17 Marzo 2005; Burdov c. Russia, n. 59498/00, § 34 e ss., ECHR  
2002-III).  
66. Avendo esaminato il materiale sottoposto alla sua attenzione, la  
Corte nota che il Governo non ha avanzato alcun fatto o argomento capace  
di persuaderla a giungere nel presente caso ad una differente conclusione.  
Avendo riguardo della sua giurisprudenza in merito, la Corte rileva che a  
causa dell'inadempimento – per quasi due anni dal periodo successivo alla  
sentenza della Corte nel caso n. 15021/02 – nel conformarsi alla sentenza  
definitiva in favore del ricorrente le autorità interne hanno violato il suo  
diritto ad un processo in un termine ragionevole e gli hanno impedito –  
durante lo stesso periodo di due anni – di ricevere il denaro che poteva  
ragionevolmente aspettarsi di ricevere.  
67. Vi è stata di conseguenza violazione dell'articolo 6 della  
Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.  
V. SULL'APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL'ARTICOLO  
41  
DELLA  
68. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:  
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del  
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”  
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A. Danno  
69. Il ricorrente ha richiesto USD 501 per il danno patrimoniale,  
rappresentando l'ammontare non pagato stabilito dalla sentenza (USD 31)  
più interessi per il periodo da dicembre 2004 a Novembre 2006 al tasso  
marginale di prestito della banca centrale russa. Egli ha richiesto USD  
10,000 per il danno non patrimoniale.  
70. Il Governo ha sostenuto che sarebbe prematuro riconoscere un  
indennizzo a titolo di danno patrimoniale poichè tale richiesta non è ancora  
stata esaminata dalle corti interne. Hanno ritenuto che la richiesta per il  
danno non patrimoniale fosse eccessiva, infondata ed irragionevole.  
71. La Corte rileva che nel caso di specie ha accertato la violazione  
dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1  
nella parte in cui la sentenza di pagamento del debito non era stata pagata al  
ricorrente dopo un notevole ritardo e solo in parte. La Corte ripete che  
l'adeguatezza dell'indennizzo sarebbe diminuita se fosse stato pagato senza  
dover fare riferimento a varie circostanze responsabili della riduzione del  
suo valore, qual è un prolungato ritardo nell'esecuzione (vedi Gizzatova,  
cit., § 28, e Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, § 36, 27 Maggio 2004). Di  
conseguenza, la Corte accorda al ricorrente la restante parte della sentenza  
di pagamento del debito , che ammonta a EUR 23, e l'interesse maturato  
durante il periodo in relazione al quale la violazione è stata accertata nella  
somma di EUR 350, più ogni importo che possa essere dovuto a titolo di  
imposta.  
72. La Corte inoltre considera che il ricorrente deve aver sofferto stress e  
frustrazione quale conseguenza dell'inadempimento delle autorità dello  
Stato nell'eseguire la sentenza per un ulteriore periodo approssimativamente  
di due anni e dell'assenza di un effettivo ricorso interno. Il particolare  
ammontare richiesto è, ad ogni modo, eccessivo. La Corte tiene in  
considerazione gli aspetti rilevanti, quali la lentezza del procedimento di  
esecuzione, la natura dell'indennizzo (rimborso di denaro confiscato  
illegittimamente) ed il fatto che si tratta del secondo ricorso relativo alla  
mancata esecuzione della medesima sentenza, e facendo le sue valutazioni  
su base equitativa, accorda al ricorrente EUR 4,000 a titolo di danno non  
patrimoniale, oltre ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta.  
B. Spese e costi  
73. Il ricorrente ha richiesto anche USD 2.340 per spese e costi sostenuti  
dinanzi alle corti interne ed alla Corte. Egli ha prodotto documenti che  
provano le somme per copie, traduzione, stampa e spese postali, copie dei  
biglietti aerei per Mosca, e spese per la sua rappresentanza dinanzi alle corti  
di Mosca.  
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74. Il Governo ha accettato la richiesta del ricorrente per la parte relativa  
alle spese per copie e stampa per la somma di USD 130. Essi hanno  
denunciato che l'accordo dei servizi legali fosse nullo per la legge russa.  
Essi hanno sostenuto allo stesso tempo che non vi sarebbe stata necessità di  
recarsi a Mosca dal momento che il ricorrente vi aveva un rappresentante.  
Infine, essi si sono opposti al resto delle richieste poichè irrilevanti per  
l'ambito del ricorso.  
75. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, un ricorrente è  
legittimato al rimborso di spese e costi solo per la parte in cui è stato  
provato che sono state realmente e necessariamente sostenute e ragionevoli  
in relazione al quantum. Nel caso di specie, avendo riguardo dei documenti  
in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte considera ragionevole  
accordare la somma di EUR 1,200 per costi sostenuti ad ogni titolo, oltre  
ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta.  
C. Interessi moratori  
76. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora  
sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di  
tre punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITÀ  
1. Rigetta l'eccezione del Governo di incompetenza ratione materiae della  
Corte;  
2. Dichiara il ricorso ricevibile;  
3. Ritiene che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione e  
dell'articolo 1 del Protocollo n. 1;  
4. Ritiene che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;  
5. Ritiene  
(a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a  
partire dalla data in cui tale sentenza diventerà definitiva conformemente  
all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:  
(i) EUR 373 (trecentosettantatre euro) a titolo di danno materiale,  
oltre ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta;  
(ii) EUR 4,000 (quattromila euro) a titolo di danno morale, oltre ad  
ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta;  
(iii) EUR 1,200 (milleduecento euro) per spese e costi, oltre ad  
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ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta;  
(b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento,  
tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a  
quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale  
periodo, aumentato di tre punti percentuali;  
6. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.  
Redatta in inglese, e notificata per iscritto il 10 aprile 2008, ai sensi degli  
articoli 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.  
Søren Nielsen  
Cancelliere  
Christos Rozakis  
Presidente  
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