PRIMA SEZIONE  
VIDAS c. CROAZIA  
(Ricorso n. 40383/04)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
3 luglio 2008  
DEFINITIVA  
10/10/2008  
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo 44  
§ 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA VIDAS c. CROAZIA  
Nel caso Vidas c. Croazia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una  
Camera composta da:  
Christos Rozakis, Presidente,  
Nina Vajić,  
Khanlar Hajiyev,  
Dean Spielmann,  
Sverre Erik Jebens,  
Giorgio Malinverni,  
George Nicolaou, giudici,  
e Søren Nielsen, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 12 giugno 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 40383/04) diretto contro la  
Repubblica di Croazia con il quale un cittadino di tale Stato, Stipe Vidas (“il  
ricorrente”), il 25 ottobre 2004, ha adito la Corte in virtù dell’articolo 34  
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle  
libertà fondamentali (“la Convenzione”).  
2. Il ricorrente é rappresentato da I. Debelić, avvocato del foro di Rab. Il  
Governo croato (“il Governo”) é rappresentato dal suo agente, Š. Stažnik.  
3. Il 31 gennaio 2007 la Corte ha deciso di comunicare al Governo le  
doglianze relative alla durata dei procedimenti ed alla mancanza di un  
ricorso di un ricorso effettivo. In virtù dell’articolo 29 § 3 della  
Convenzione, ha deciso di esaminare il merito del ricorso insieme alla sua  
ricevibilità.  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
4. Il ricorrente è nato nel 1947 e vive a Rab.  
5. Mentre lavorava provvisto di permesso di circolazione, il 16 maggio  
1994 il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro riportando la perdita di  
due dita. Le lesioni sono state di tale rilevanza che il 29 marzo 1995 il  
ricorrente è dovuto andare in pensione e gli è stata riconosciuta una  
pensione di invalidità.  
6. Il 22 settembre 1995 il ricorrente ha avviato un’azione civile nei  
confronti della società, S., presso la Corte municipale di Rab (Općinski sud  
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u Rabu) per i danni relativi all’incidente di cui sopra. Il ricorrente  
successivamente ha citato la società J. in qualità di convenuta in quanto ha  
considerato che la suddetta fosse succeduta alla società S., fallita e  
cancellata dal registro delle imprese nel 1996.  
7. Con la sentenza del 15 maggio 2000 la Corte municipale di Rab ha  
dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di giurisdizione ed ha  
trasmesso il caso alla Corte commerciale di Rijeka (Trgovački sud u Rijeci).  
Il ricorrente ha proposto appello ed il 4 ottobre 2000 la Corte provinciale di  
Rijeka (Županijski sud u Rijeci) ha annullato la decisione di primo grado e  
trasmesso il caso alla Corte municipale di Crikvenica (Općinski sud u  
Crikvenici) quale tribunale competente.  
8. Il 25 ottobre 2002 la Corte municipale di Crikvenica ha reso la  
sentenza respingendo il ricorso proposto. La sentenza é stata annullata a  
seguito dell’appello introdotto il 29 gennaio 2003 presso la Corte  
provinciale di Rijeka ed il caso é stato rimesso alla Corte di prima istanza.  
9. Nel frattempo, il 28 marzo 2002 il ricorrente ha depositato un ricorso  
presso la Corte costituzionale (Ustavni sud Republike Hrvatske)  
relativamente alla lentezza dei detti procedimenti. Il 13 aprile 2005 la Corte  
costituzionale ha rilevato una violazione del diritto costituzionalmente  
riconosciuto ad un processo in un tempo ragionevole, gli ha accordato 5,200  
kuna croate (HRK) come risarcimento, ed ha ordinato alla Corte municipale  
di Crikvenica di decidere il caso nel più breve tempo possibile, non più tardi  
di dodici mesi dalla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta ufficiale. La  
sentenza della Corte costituzionale é stata pubblicata il 2 maggio 2005.  
10. A seguito della riassunzione del procedimento, il 10 febbraio 2006 la  
Corte municipale di Crikvenica ha ancora una volta reso una sentenza di  
rigetto del ricorso. Il ricorrente ha ancora una volta proposto appello ed il 5  
luglio 2006 la Corte provinciale di Rijeka ha rigettato l’appello e  
confermato la sentenza di primo grado.  
11. Il 5 settembre 2006 il ricorrente ha proposto ricorso su alcuni punti  
di diritto (revizija) presso la Corte suprema che è stato rigettato il 21  
febbraio 2007.  
II. DIRITTO INTERNO RILEVANTE  
12. La parte rilevante della legge sulla Corte costituzionale (Ustavni  
zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Gazzetta Ufficiale n. 49/2002  
del 3 maggio 2002 – “legge sulla Corte costituzionale”) così dispone:  
Articolo 63  
“(1) La Corte costituzionale esamina un ricorso di rilevanza costituzionale anche  
quando non siano stati esperiti tutti i ricorsi interni quando il tribunale competente non  
decide un ricorso relativo ai diritti e doveri del ricorrente o ad una imputazione penale  
nei suoi confronti in un tempo ragionevole ...  
(2) Se un ricorso di rilevanza costituzionale ... in virtù del paragrafo 1 di tale articolo  
è accolto, la Corte costituzionale stabilisce un termine massimo entro il quale il  
tribunale competente deve decidere il merito del caso...  
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(3) In una decisione presa in virtù del paragrafo 2 di tale articolo, la Corte  
costituzionale stabilisce un adeguato indennizzo per il ricorrente per la violazione dei  
suoi diritti costituzionali ... L’indennizzo deve essere corrisposto dallo Stato entro tre  
mesi dalla data in cui é formulata la richiesta di pagamento.”  
DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA  
CONVENZIONE  
13. Il ricorrente si lamenta della durata del procedimento civile in virtù  
dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, la cui parte rilevante così dispone:  
“Ogni persona ha diritto a che … la sua causa sia esaminata entro un termine  
ragionevole da … un tribunale … chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi  
diritti e doveri di carattere civile ...”  
14. Il Governo riconosce, alla luce della sentenza della Corte  
costituzionale, che vi é stata una violazione del diritto del ricorrente ad una  
decisione in un tempo ragionevole. Tuttavia, ha sostenuto che sono stati  
offerti rimedi adeguati a livello nazionale.  
15. La Corte considera che il periodo che deve essere tenuto in  
considerazione ha inizio il 6 novembre 1997, il giorno successivo all’entrata  
in vigore della Convenzione per la Croazia. Tuttavia, nella valutazione della  
ragionevolezza del termine trascorso da quella data, il conto deve aver inizio  
dallo stato del procedimento a quel tempo. A tal proposito la Corte rileva  
che il procedimento ha avuto inizio il 22 settembre 1995, quando il  
ricorrente ha introdotto l’azione civile. Quindi, é stato pendente per quasi un  
anno e dieci mesi prima della ratifica.  
16. La causa era ancora pendente il 13 aprile 2005 quando la Corte  
costituzionale ha reso la sentenza. In tal modo il procedimento è durato,  
dopo la ratifica, sette anni e cinque mesi per due gradi di giurisdizione.  
17. I procedimenti si sono conclusi con la sentenza della Corte suprema  
del 21 febbraio 2007. Essi sono poi durati un altro anno, dieci mesi ed otto  
giorni dalla sentenza della Corte costituzionale. Durante quel periodo la  
causa é stata esaminata da tre gradi di giurisdizione. Quindi,  
complessivamente, la causa é stata pendente per più di nove anni e tre mesi  
dopo la ratifica.  
A. Ricevibilità  
18. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non potrebbe lamentare di  
essere una vittima ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione se non dal  
momento in cui la Corte costituzionale ha accolto il suo ricorso, rilevato una  
violazione del suo diritto costituzionale all’esame in un termine ragionevole,  
e riconosciuto un indennizzo. Per la violazione di cui si lamenta ha quindi  
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avuto a disposizione un ricorso dinanzi alle autorità interne ed il ricorrente  
ha perso il suo status di vittima.  
19. Il ricorrente si oppone.  
20. La Corte osserva che nel caso di specie lo status di vittima del  
ricorrente ai sensi della Convenzione dipende dalla valutazione se i rimedi  
di cui ha potuto usufruire in ambito nazionale sono stati adeguati e  
sufficienti avuto riguardo dell’articolo 41 della Convenzione. Tale  
valutazione deve essere fatta alla luce dei principi stabiliti ai sensi della  
giurisprudenza della Corte (vedi, più recentemente, Scordino c. Italia (n. 1)  
[GC], n. 36813/97, §§ 178-213, ECHR 2006-... e Cocchiarella c. Italia  
[GC], n. 64886/01, §§ 69-98, ECHR 2006-...).  
21. Al riguardo, la Corte rileva che il 13 aprile 2005 la Corte  
costituzionale ha accordato al ricorrente in via approssimativa l’equivalente  
di 700 euro (EURO) ed ordinato alla Corte municipale di Crikvenica di  
rendere una sentenza entro dodici mesi. L’indennizzo riconosciuto dalla  
Corte costituzionale non può essere considerato sufficiente avuto riguardo  
della giurisprudenza della Corte, in particolare tenendo in considerazione  
che i procedimenti in questione riguardavano un’azione per danni in  
relazione ad un incidente sul lavoro che ha reso il ricorrente inadatto ad altri  
lavori. Di conseguenza, il ricorrente può ancora dolersi di essere una  
“vittima” di una violazione del suo diritto ad un processo in un termine  
ragionevole, e l’obiezione del Governo deve quindi essere respinta.  
22. La Corte inoltre ricorda che, se il modo in cui la Corte costituzionale  
ha interpretato ed applicato le disposizioni rilevanti del diritto interno  
produce conseguenze inconsistenti relativamente ai principi della  
Convenzione, come interpretati alla luce della giurisprudenza della Corte, la  
Corte è chiamata ad esaminare la durata complessiva dei procedimenti in  
oggetto (vedi, mutatis mutandis, Kozlica c. Croazia, n. 29182/03, § 23, 2  
novembre 2006). Una volta riconosciuto che il ricorrente può lamentare di  
essere una “vittima” della dedotta violazione, è garantito l’esame dell’intera  
durata (vedi Solárová ed altri c. Slovacchia, n. 77690/01, §§ 41 e 43, 5  
dicembre 2006).  
23. Al riguardo la Corte esamina, come detto sopra, i procedimenti  
durati un altro anno e dieci mesi dopo la sentenza della Corte costituzionale.  
La Corte deve tenere in considerazione tale periodo nella decisione del  
merito del caso e, se adeguata, la doglianza del ricorrente per una giusta  
soddisfazione in virtù dell’articolo 41 della Convenzione (vedi Solárová ed  
altri c. Slovacchi, su citati, § 42; Rišková c. Slovacchia, n. 58174/00, § 90,  
22 agosto 2006).  
24. Avuto riguardo dei fatti sopra descritti la Corte ritiene che il ricorso  
non sia manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della  
Convenzione. Essa rileva inoltre che non sia inammissibile sotto ogni altro  
aspetto. Esso deve quindi essere dichiarato ammissibile.  
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B. Merito  
25. La Corte ripete che la ragionevolezza della durata dei procedimenti  
deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso e con riferimento ad  
i seguenti criteri: la complessità del caso, la condotta dei ricorrenti e delle  
autorità e ciò che era in gioco per i ricorrenti nella disputa (vedi, tra le altre,  
Frydlender c. Francia [GC], n. 30979/96, § 43, ECHR 2000-VII).  
26. La Corte ha frequentemente rilevato violazioni dell’articolo 6 § 1  
della Convenzione in casi che sollevavano questioni simili a quelle del  
presente caso (vedi Tatjana Marinović c. Croazia, n. 9627/03, 6 ottobre  
2005).  
27. Esaminato tutto il materiale depositato presso di essa, la Corte  
concorda con la Corte costituzionale sul fatto che nel caso di specie la  
durata dei procedimenti era stata eccessiva e non era stato rispettato il  
requisito del “termine ragionevole”.  
28. Riguardo al periodo successivo alla decisione della Corte  
costituzionale, la Corte rileva che i procedimenti sono stati esaminati in tutti  
i tre gradi di giurisdizione ed infine conclusi nel febbraio 2007. Sebbene  
non siano incorsi ulteriori ingiustificati ritardi in quel periodo, avuto  
riguardo dell’intera durata dei procedimenti e dei ritardi occorsi prima della  
decisione della Corte costituzionale, la Corte ritiene che al ricorrente non sia  
stato garantito il diritto allo svolgimento di un processo in un termine  
ragionevole.  
29. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Corte conclude che vi  
è stata una violazione dell’articolo 6 § 1.  
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA  
CONVENZIONE  
30. Il ricorrente ha lamentato in virtù dell’articolo 13 della Convenzione  
di non aver avuto un rimedio effettivo per contrastare la lentezza dei  
procedimenti dal momento che alla Corte costituzionale sono occorsi più di  
tre anni per decidere il suo ricorso. Egli ha fatto riferimento all’articolo 13  
della Convenzione, che così dispone:  
“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione  
siano stati violate, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale,  
anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio  
delle loro funzioni ufficiali.”  
31. Il Governo ha contestato tale tesi.  
A. Ricevibilità  
32. La Corte considera che tale ricorso sia legato a quello sopra  
esaminato e debba quindi essere allo stesso modo dichiarato ammissibile.  
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B. Merito  
33. Il Governo sostiene che il ricorso alla Corte costituzionale riguardo  
alla durata dei procedimenti fosse un rimedio effettivo, così come é già stato  
riconosciuto dalla Corte.  
34. Il ricorrente contesta tale tesi.  
35. L’articolo 13 della Convenzione garantisce la disponibilità a livello  
nazionale di un ricorso per rafforzare la sostanza dei diritti e delle libertà  
della Convenzione in qualsiasi forma siano assicurati nell’ordinamento  
giuridico interno. L’effetto dell’articolo 13 è quello di richiedere la  
previsione di un rimedio interno che si occupi della sostanza di un “reclamo  
valutabile” ai sensi della Convenzione e di garantire un appropriato risultato  
(vedi, tra le altre, Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 157, ECHR 2000-  
XI).  
36. Il fine degli obblighi degli Stati contraenti in virtù dell’articolo 13  
varia a seconda della natura della doglianza del ricorrente; tuttavia, il ricorso  
richiesto dall’articolo 13 deve essere “effettivo” nella pratica così come in  
diritto (vedi, per esempio, İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, § 97,  
ECHR 2000-VII). Il termine “effettivo” significa anche che il ricorso deve  
essere adeguato ed accessibile (Paulino Tomás c. Portogallo (dec.), n.  
58698/00, ECHR 2003-...). In aggiunta, particolare attenzione dovrebbe  
essere prestata, inter alia, alla speditezza del ricorso stesso, non essendo  
escluso che la natura adeguata del ricorso possa essere determinata dalla sua  
durata eccessiva (Tomé Mota c. Portugal (dec.), n. 32082/96, ECHR 1999-  
IX, e Paulino Tomás, cit.).  
37. La Corte ricorda che essa ha già rilevato che un ricorso  
costituzionale ai sensi dell’articolo 63 della legge sulla Corte costituzionale  
rappresenta un rimedio effettivo riguardo alla durata dei procedimenti  
ancora pendenti (vedi Slaviček c. Croazia (dec.), n. 20862/02, ECHR  
2002-VII). Come nel caso di specie la Corte rileva che il procedimento  
dinanzi alla Corte costituzionale su ricorso del ricorrente in merito alla  
durata dei procedimenti civili é durato tre anni e quindici giorni. La Corte  
ritiene che un rimedio destinato a rivolgersi alla durata dei procedimenti può  
essere considerato effettivo solo se prevede una riparazione adeguata in  
tempi rapidi. Nelle circostanze del caso di specie essa ritiene che l’effettività  
del ricorso costituzionale quale rimedio per la durata di procedimenti civili  
pendenti fosse viziato dalla sua eccessiva durata.  
Ne consegue che vi é stata una violazione dell’articolo 13 della  
Convenzione.  
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL  
PROTOCOLLO N. 1 ALLA CONVENZIONE  
38. Infine, relativamente all’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla  
Convenzione e senza ulteriormente specificare tale doglianza, il ricorrente  
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SENTENZA VIDAS c. CROAZIA  
ha sostenuto che i fatti di causa hanno anche sollevato una violazione del  
suo diritto al pacifico godimento della proprietà “nel senso più ampio”.  
39. Alla luce di tutto il materiale in suo possesso, e nella misura in cui  
l’oggetto della sua doglianza rientra nella sua competenza, la Corte  
considera che tale doglianza non contenga alcuna apparenza di violazione  
della Convenzione. Ne segue che essa é inammissibile in virtù  
dell’articolo 35 § 3 poiché manifestamente infondata e che deve essere  
rigettata conformemente all’articolo 35 § 4 della Convenzione.  
IV SULL’APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL’ARTICOLO  
41  
DELLA  
40. L’articolo 41 della Convenzione dispone:  
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del  
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”  
A. Danno  
41. Il ricorrente richiede EURO 11,500 a titolo di danno patrimoniale ed  
EURO 21,775 a titolo di danno non patrimoniale.  
42. Il Governo considera l’importo richiesto a titolo di danno  
patrimoniale svincolato dai fatti del caso di specie e l’ammontare a titolo di  
danno non patrimoniale eccessivo.  
43. La Corte non rileva alcun nesso di causalità tra la violazione  
accertata ed il danno patrimoniale richiesto; per tale motivo rigetta tale  
richiesta. Dall’altro lato, riconosce al ricorrente EURO 2,300 a titolo di  
danno non patrimoniale, oltre ogni importo che possa essere dovuto a titolo  
di imposta dal ricorrente.  
B. Spese e costi  
44. Il ricorrente ha anche richiesto EURO 12,546 per le spese ed i costi  
sostenuti dinanzi ai tribunali interni ed alla Corte.  
45. Il Governo non si é opposto.  
46. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha  
diritto al rimborso delle spese e dei costi solo nella misura in cui abbia  
dimostrato che questi sono stati realmente e necessariamente sostenuti e  
ragionevoli in merito al quantum. Nel caso di specie, avuto riguardo delle  
informazioni in suo possesso e dei suddetti criteri, la Corte considera  
ragionevole riconoscere la somma di EUR 1,560 oltre ogni importo che  
possa essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta dal ricorrente.  
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SENTENZA VIDAS c. CROAZIA  
C. Interessi moratori  
47. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora  
sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di  
tre punti percentuali.  
PER TALI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITÁ  
1. Dichiara il ricorso relative alla durata del procedimento civile e la  
sostenuta carenza di un ricorso effettivo per il suo rispetto ammissibile  
ed il resto del ricorso inammissibile;  
2. Ritiene che vi é stata una violazione dell’articolo 6 § 1 della  
Convenzione;  
3. Ritiene che vi é stata una violazione dell’articolo 13 della Convenzione;  
4. Ritiene  
(a) che lo Stato convenuto debba pagare al ricorrente, entro tre mesi  
dalla data in cui tale sentenza diviene definitiva conformemente  
all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme da convertire  
nella moneta nazionale dello Stato convenuto al tasso applicabile alla  
data dell’accordo:  
(i) EUR 2,300 (duemilatrecento euro) a titolo di danno non  
patrimoniale;  
(ii) EUR 1,560 (millecinquecentosessanta euro) per spese e costi;  
(iii) oltre ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta  
dal ricorrente;  
(b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento,  
tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a  
quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale  
periodo, aumentato di tre punti percentuali;  
5. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.  
Redatta in inglese, e comunicata per iscritto il 3 luglio 2008,  
conformemente all’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.  
Søren Nielsen  
Cancelliere  
Christos Rozakis  
Presidente  
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