SENTENZA VIDAS c. CROAZIA
avuto a disposizione un ricorso dinanzi alle autorità interne ed il ricorrente
ha perso il suo status di vittima.
19. Il ricorrente si oppone.
20. La Corte osserva che nel caso di specie lo status di vittima del
ricorrente ai sensi della Convenzione dipende dalla valutazione se i rimedi
di cui ha potuto usufruire in ambito nazionale sono stati adeguati e
sufficienti avuto riguardo dell’articolo 41 della Convenzione. Tale
valutazione deve essere fatta alla luce dei principi stabiliti ai sensi della
giurisprudenza della Corte (vedi, più recentemente, Scordino c. Italia (n. 1)
[GC], n. 36813/97, §§ 178-213, ECHR 2006-... e Cocchiarella c. Italia
[GC], n. 64886/01, §§ 69-98, ECHR 2006-...).
21. Al riguardo, la Corte rileva che il 13 aprile 2005 la Corte
costituzionale ha accordato al ricorrente in via approssimativa l’equivalente
di 700 euro (EURO) ed ordinato alla Corte municipale di Crikvenica di
rendere una sentenza entro dodici mesi. L’indennizzo riconosciuto dalla
Corte costituzionale non può essere considerato sufficiente avuto riguardo
della giurisprudenza della Corte, in particolare tenendo in considerazione
che i procedimenti in questione riguardavano un’azione per danni in
relazione ad un incidente sul lavoro che ha reso il ricorrente inadatto ad altri
lavori. Di conseguenza, il ricorrente può ancora dolersi di essere una
“vittima” di una violazione del suo diritto ad un processo in un termine
ragionevole, e l’obiezione del Governo deve quindi essere respinta.
22. La Corte inoltre ricorda che, se il modo in cui la Corte costituzionale
ha interpretato ed applicato le disposizioni rilevanti del diritto interno
produce conseguenze inconsistenti relativamente ai principi della
Convenzione, come interpretati alla luce della giurisprudenza della Corte, la
Corte è chiamata ad esaminare la durata complessiva dei procedimenti in
oggetto (vedi, mutatis mutandis, Kozlica c. Croazia, n. 29182/03, § 23, 2
novembre 2006). Una volta riconosciuto che il ricorrente può lamentare di
essere una “vittima” della dedotta violazione, è garantito l’esame dell’intera
durata (vedi Solárová ed altri c. Slovacchia, n. 77690/01, §§ 41 e 43, 5
dicembre 2006).
23. Al riguardo la Corte esamina, come detto sopra, i procedimenti
durati un altro anno e dieci mesi dopo la sentenza della Corte costituzionale.
La Corte deve tenere in considerazione tale periodo nella decisione del
merito del caso e, se adeguata, la doglianza del ricorrente per una giusta
soddisfazione in virtù dell’articolo 41 della Convenzione (vedi Solárová ed
altri c. Slovacchi, su citati, § 42; Rišková c. Slovacchia, n. 58174/00, § 90,
22 agosto 2006).
24. Avuto riguardo dei fatti sopra descritti la Corte ritiene che il ricorso
non sia manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della
Convenzione. Essa rileva inoltre che non sia inammissibile sotto ogni altro
aspetto. Esso deve quindi essere dichiarato ammissibile.
5
Copyright © 2009 UFTDU