SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA
godimento effettivo di un diritto di proprietà (cfr. Draon c. Francia [GC], no
1513/03, § 65, CEDU 2005-IX). La Corte ha anche detto che la speranza di
vedersi riconoscere la sopravvivenza di un vecchio diritto di proprietà che è
da lungo impossibile esercitare effettivamente non può essere considerato
come un bene ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n o 1. Lo stesso dicasi di
un credito condizionato che si estingue a causa della non realizzazione della
condizione (cfr. Principe Hans-Adam II di Liechtenstein c. Germania [GC],
no 42527/98, § 83, CEDU 2001-VIII). In compenso, quando uno Stato
contraente, dopo aver ratificato la Convenzione, compreso il Protocollo no
1, adotta una legislazione che prevede la restituzione totale o parziale di
beni confiscati ai sensi di un regime precedente, simile legislazione può
essere considerata come generante un nuovo diritto di proprietà protetto
dall'articolo 1 del Protocollo no 1 in capo alle persone che soddisfano le
condizioni per la restituzione. Lo stesso principio può applicarsi in relazione
ai dispositivi di restituzione o di compensazione stabiliti ai sensi di una
legislazione adottata prima della ratifica della Convenzione così simile
legislazione rimane in vigore dopo la ratifica del Protocollo no 1 (cfr., tra
l'altro, Kopecký c. Slovacchia [GC], no 44912/98, §§ 35 e 48 a 52, CEDU
2004-IX, Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, § 125, CEDU 2004-V).
Nello stesso contesto, la Corte ha già giudicato che quando il principio di
restituzione delle proprietà scorrettamente confiscati è stato già adottato da
uno Stato, l'incertezza quanto alla messa in pratica di questo principio, che
sia legislativa, amministrativa o tenendo alle pratiche applicate dalle
autorità, è tale da generare, quando è persistente nel tempo ed in mancanza
di reazione coerente e rapida dello Stato, un inadempimento di questo
ultimo al suo obbligo di garantire il piacere effettivo del diritto di proprietà
o
garantito dall'articolo 1 del protocollo n
1 (sentenza Broniowski
summenzionata, § 151; Păduraru c. Romania, no 63252/00, §§ 92 e 112, 1°
dicembre 2005).
59. Nella fattispecie, il ricorrente fu informato nel giugno 2000 che
la sua domanda di restituzione formulata ai sensi della legge no 1/2000 di un
terreno che misura 16,63 ettari era stata accolta. Essendo stato il diritto del
ricorrente alla restituzione successivamente confermato costantemente e
regolarmente dalle autorità, dunque chiaramente stabilito nel diritto
nazionale, come lo era anche l'obbligo di compensazione in caso di non
restituzione, come pure ciò risulta dalle decisioni del 5 aprile e 17 maggio
2002 che convalidano l'iscrizione dei crediti del ricorrente per tutto il
terreno. Del resto, quest'aspetto non è contestato dal Governo. In queste
circostanze, la Corte considera che il ricorrente aveva un “interesse
patrimoniale” sufficientemente stabilito nel diritto nazionale, certo, non
destituibile ed esigibile, che considera rientrante della nozione di bene ai
sensi dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla convenzione. Di conseguenza, la
non restituzione del terreno fino ad oggi, in mancanza di qualsiasi
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