CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
TERZA SEZIONE  
CASO VIAŞU C. ROMANIA  
(Ricorso n o 75951/01)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
9 dicembre 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite  
all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA  
Nel caso Viaşu c. Romania,  
La Corte europea dei diritti dell'uomo (sezione terza), riunitasi in una  
camera composta da:  
Josep Casadevall, presidente,  
Elisabet Fura-Sandström,  
Corneliu Bîrsan,  
Alvina Gyulumyan,  
Egbert Myjer,  
Ineta Ziemele,  
Luis López Guerra, giudici,  
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 18 novembre 2008,Pronuncia  
la seguente sentenza, adottata in questa data  
PROCEDURA  
1. All'origine del caso vi è il ricorso (no 75951/01) diretto contro la  
Romania e di cui un cittadino di questo Stato, il sig. Gheorghe State Viaşu  
(“il ricorrente”), ha investito la Corte il 27 febbraio 2001 ai sensi  
dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e  
delle libertà fondamentali (“la Convenzione”). Il 14 luglio 2006, il  
cancelliere è stato informato del decesso del ricorrente il 1° luglio 2006,  
quindi del desiderio del di lui figlio, Gheorghe Crinel Viaşu, di proseguire  
la procedura in suo luogo e per suo conto.  
2. Il ricorrente, che è stato ammesso al beneficio dell'assistenza  
giudiziaria, è rappresentato dalla società civile professionale di avvocati  
“Oancea, Răduleţu e Gherghe”. Il Governo rumeno (“il Governo”) è  
rappresentato dal suo agente, Horaţiu-Răzvan Radu, sottosegretario di Stato  
al Ministero degli Affari Esteri  
3. Il ricorrente adduceva un danno al suo diritto di proprietà  
garantito dall'articolo 1 del protocollo no 1 della Convenzione, tenuto conto  
dell'impossibilità nella quale si trovava di usufruire del suo diritto alla  
indennizzo per un terreno, ai sensi della legislazione interna sulle  
restituzioni.  
4. Il 21 settembre 2004, la Corte ha deciso di trasmettere il ricorso al  
Governo. Il 12 dicembre 2006, avvalendosi delle disposizioni dell'articolo  
29 § 3 della Convenzione, essa ha deciso che sarebbero stati esaminati allo  
stesso tempo l'ammissibilità ed il buon fondamento del caso.  
IN FATTO  
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SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
5. Il ricorrente nacque nel 1924 e risiedeva a Drobeta Turnu  
Severin.  
6. Proprietario di un terreno di 18,62 ettari sito nel comune di  
Cătunele (dipartimento di Gorj), il ricorrente fu obbligato nel 1962 a cederlo  
alla cooperativa agricola di produzione di Cătunele, creata nel quadro della  
riforma dell'agricoltura intrapresa dal regime comunista installatosi nel  
1945.  
7. Verso il 1980 una parte di questo terreno fu destinata alla  
produzione mineraria carbonifera della regione, e ceduta dalla cooperativa  
all'impresa mineraria di Stato di Motru (l'impresa M. di qui in seguito).  
A. Restituzione in natura di una parte del terreno confiscato  
8. Dopo la caduta del regime comunista il 22 dicembre 1989, il  
ricorrente formulò una domanda di restituzione del terreno di cui era stato  
privato dallo Stato comunista, fondata sulla legge no 18/1991. In risposta,  
ricevette in proprietà una parte del terreno che gli era appartenuto, il resto  
non potendogli essere restituito a causa dell’utilizzo da parte di un'impresa  
di Stato.  
9. La legge no 18/1991 subì numerose modifiche (cfr. infra la parte  
sul Diritto nazionale, §§ 30-46). Tra l'altro, ai sensi della modifica apportata  
dalla legge no 169/1997 del 27 ottobre 1997, la superficie di terreno che può  
essere restituita ad un privato fu portata a 50 ettari (cfr. infra paragrafo 31).  
10. Tenuto conto del notevole numero di domande di restituzione  
accolte dalle autorità, ma non potendo essere soddisfatte in mancanza di  
terreni disponibili, la legge no 18/1991 fu modificata nuovamente l'11  
gennaio 2000 dalla legge no 1/2000. Conformemente a quest'ultima, i  
beneficiari di decisioni di restituzione che non potevano ottenere la  
restituzione integrale in natura in mancanza di terreno disponibile potevano  
vedersi accordare una compensazione in cambio della parte non restituita  
(cfr. infra paragrafo 34).  
11. All'inizio del 2000, non avendo ancora ottenuto la restituzione  
dell'insieme del terreno, il ricorrente depositò molte domande supplementari  
di restituzione di un altro terreno equivalente o, in caso contrario, di  
compensazione per la parte non restituita, cioè 16,63 ettari. Faceva valere  
che l'impresa M. utilizzava il lotto del terreno e che esperti indipendenti  
avevano concluso che il terreno non era più utilizzabile a fini agricoli a  
causa dei rifiuti carboniferi ivi depositati.  
B. Decisione di restituzione del resto del terreno  
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SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA  
12. Il 14 giugno 2000, il municipio di Cătunele informò il ricorrente  
della decisione della commissione locale per l'applicazione della legge no  
1/2000 di restituirgli un lotto di terreno che misurava 10,42 ettari o in  
mancanza di terreno disponibile, del suo diritto di beneficiare di una  
compensazione pecuniaria. Tempo più tardi, il ricorrente si vide confermare  
il diritto alla restituzione di un altro lotto di 6,21 ettari.  
13. In una lettera indirizzata al ricorrente il 19 settembre 2000, il  
municipio gli confermò nuovamente che era legittimato a ricevere in  
proprietà il terreno in questione.  
14. Poiché il ricorrente aveva sollecitato l'applicazione effettiva  
delle decisioni di restituzione e la sua messa in possesso, il 6 ottobre 2000,  
il municipio di Cătunele lo informò che non aveva più terreni disponibili e,  
quindi, che spettava all'impresa M., utilizzatrice dell'insieme del terreno che  
era appartenuto al ricorrente, di indennizzarlo.  
15. Molte domande di indennizzo presentate nell'agosto 2000 dal  
ricorrente ad M. furono respinte, quest'ultima prendendo a pretesto  
inizialmente che il ricorrente non gli aveva trasmesso i documenti che gli  
davano diritto alla restituzione, ed in seguito che il terreno in questione non  
poteva essergli restituito, poiché era utilizzato per lo sfruttamento del  
carbone.  
16. In diverse lettere di risposta, il ricorrente precisò che chiedeva  
l’indennizzo per il terreno che non poteva essergli restituito.  
17. Con diverse lettere datate 19, 20 e 30 ottobre 2000, il ricorrente  
fu informato dalle autorità e dall'impresa M. che nessuna disposizione  
regolamentare che precisasse le modalità ed i mezzi con i quali doveva farsi  
la compensazione prevista dalla legge no 1/2000 era stata adottata e che  
quindi, nessuna indennità poteva essergli concessa.  
18. A intervalli regolari, il ricorrente si rivolse alla prefettura di  
Gorj, chiedendo che gli indennizzi di cui alla legge n° 1/2000 gli fossero  
pagati. Con lettere del 6 marzo, 31 agosto, 10 settembre 2001 e 30 gennaio  
2002, il prefetto del dipartimento di Gorj gli comunicò che in mancanza di  
disposizioni di applicazione della legge no 1/2000, nessun indennizzo  
poteva essergli concesso ma lo rassicurò informandolo che tali disposizioni  
sarebbero state adottate presto dal Governo.  
19. Con lettere del 31 agosto e 10 settembre 2001, il prefetto  
confermò il credito del ricorrente per un terreno che totalizzava 16,63 ettari  
e gli indicò di fare iscrivere il credito che aveva nei confronti dello Stato  
nella tabella citata nel regolamento di applicazione della legge no 18/1991  
con i successivi emendamenti.  
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20. Il ricorrente si conformò. Con due decisioni amministrative del  
5 aprile e 17 maggio 2002, la commissione dipartimentale per l'applicazione  
della legge no 18/1991 convalidò l'iscrizione dei crediti dovuti dallo Stato al  
ricorrente per i due lotti di 10,42 ettari e 6,21 ettari rispettivamente, nella  
tabella dei crediti redatta ai sensi della legge no 1/2000.  
C. Domande di esecuzione dei crediti del ricorrente nei confronti dello  
Stato  
21. Non avendo ancora percepito un indennizzo, l'interessato  
continuò ad indirizzare memorie alle autorità, chiedendo il pagamento dei  
crediti che gli erano dovuti per il terreno non restituito che totalizzava 16,63  
ettari.  
22. Queste memorie furono indirizzate alla prefettura del  
dipartimento di Gorj, che informò il ricorrente con lettere datate 24 gennaio,  
31 marzo, 2 aprile, 16 maggio, 12 settembre e 29 ottobre 2003, del  
raggruppamento delle sue domande, tenuto conto del loro carattere  
ripetitivo.  
23. Il 10 dicembre 2003 e il 27 gennaio 2004, il ministero  
dell'amministrazione pubblica gli inviò una risposta simile.  
24. Il 15 agosto 2003, il ministero delle finanze informò il ricorrente  
che la legge no 389/2002 aveva prorogato al 30 giugno 2004 il termine per  
l'applicazione della legge no 1/2000.  
25. In una lettera indirizzata al prefetto di Gorj il 20 ottobre 2004, il  
ricorrente chiese di vedersi assegnare 1000 euro per ettaro di terreno non  
restituito, dei risarcimenti per il periodo durante il quale era stato privato del  
terreno, a partire dall'entrata in vigore della legge no 1/2000, l'adeguamento  
di queste somme per tenere conto dell'inflazione per il periodo 2000-2004,  
che ammontava, secondo l'Istituto nazionale di statistica, al 262,7%, come  
pure dei danni morali. Si lamentò in questa occasione del metodo di calcolo  
del valore dei terreni fissato dal decreto no 1546/2004 di applicazione  
dell'articolo 40 della legge no 1/2000, che aveva per risultato di diminuire  
drasticamente il valore dei terreni, poiché prendeva come base il prezzo dei  
cereali alla borsa di Chicago, anziché tenere conto dei prezzi praticati  
nell'Unione europea. Concludeva che il prezzo del suo terreno valutato dalle  
autorità a 391 euro per ettaro non era un prezzo serio.  
26. Peraltro come si evince da una lettera depositata dal Governo il  
21 marzo 2007, la prefettura di Gorj informò quest'ultimo il 12 marzo 2007  
che la vecchia impresa M  
., rinominata Société nationale du lignite  
Olténie (“SNLO”), effettuava lavori al fine di poter rendere al circuito  
agricolo alcuni terreni che si trovano nella sua amministrazione. Di  
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conseguenza, il ricorrente poteva vedersi restituire in natura prima della fine  
del 2007 i terreni ai quali aveva diritto, di guisa che i crediti che aveva nei  
confronti dello Stato non sarebbero (stati ndt) più esigibili.  
27. Fino ad oggi, il terreno non è stato restituito. Nessuna indennità  
è stata versata né al ricorrente, morto il 1° luglio 2006, né al suo figlio,  
unico erede.  
II. IL DIRITTO E LA PRATICA NAZIONALI PERTINENTI  
A. La Costituzione  
28. Le disposizioni pertinenti della Costituzione rumena  
stabiliscono così:  
Articolo 1  
Lo Stato rumeno  
“[...]  
(5) In Romania, il rispetto della Costituzione, della sua supremazia e delle leggi è  
obbligatorio”.  
Articolo 44  
Il diritto di proprietà privata  
“[...]  
(3) Nulla può essere espropriato, se non per causa di utilità pubblica, alle condizioni  
previste dalla legge, e concedendo un giusto e previo indennizzo.  
[...]  
(5) Le autorità pubbliche possono utilizzare il sottosuolo di qualsiasi proprietà per lavori di  
interesse generale. Sono obbligate in cambio a compensare il proprietario per i danni  
causati al suolo, alle piantagioni ed alle costruzioni, come pure per qualsiasi altro danno  
che è loro imputabile.  
(6) Le indennità previste ai paragrafi 3 e 5 saranno fissate in comune accordo con il  
proprietario o, in caso di disaccordo, in giudizio”.  
Articolo 52  
Il diritto di una persona danneggiata da un'autorità pubblica  
“(1) Ogni persona danneggiata nell'esercizio di uno dei suoi diritti o di un interesse  
legittimo, da un'autorità pubblica, tramite un atto amministrativo o a causa dell'assenza di  
soluzione ad una domanda entro il termine legale, ha diritto di ottenere il riconoscimento  
del diritto o dell'interesse legittimo preteso, all'annullamento dell'atto ed alla riparazione del  
pregiudizio.  
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[...]”  
Articolo 108  
Gli atti del Governo  
“(1) Il Governo emette decreti ed ordinanze.  
(2) I decreti sono emessi per organizzare l'applicazione delle leggi.  
(3) Le ordinanze sono emesse ai sensi di una legge speciale di abilitazione, nei limiti e alle  
condizioni previste da essa.  
[...]”  
Articolo 115  
La delegazione legislativa  
“(1) Il Parlamento può adottare una legge speciale di abilitazione del Governo ad adottare  
ordinanze in settori che non riguardino l’ambito della legge organica.  
(2) La legge di abilitazione determinerà il settore e la data fino alla quale possono essere  
adottate tali ordinanze.  
(3) Se la legge di abilitazione lo esige, le ordinanze sono sottoposte al Parlamento per  
l’approvazione, secondo la procedura legislativa, prima della scadenza del termine di  
abilitazione. L'inosservanza di questo termine ha per effetto la cessazione degli effetti  
dell'ordinanza.  
[...]  
(7) Le ordinanze sulle quali il Parlamento è stato richiesto di pronunciarsi sono approvate o  
respinte da una legge che identificherà anche le ordinanze i cui effetti sono cessati ai sensi  
del paragrafo 3 suddetto.  
[...]”  
B. Le disposizioni legali pertinenti che autorizzano il Governo ad  
emettere ordinanze di emergenza  
29. Nel 2007, il Parlamento si riunisce in due sessioni, dal 5  
febbraio al 28 giugno e dal 3 settembre al 20 dicembre 2007. Al di fuori di  
queste sessioni, il Governo fu autorizzato ad emettere ordinanze così: per il  
periodo che va della dal 1° gennaio al 5 febbraio 2007, con la legge no 502  
del 28 dicembre 2006, e per il periodo che va del 26 luglio al 3 settembre  
2007, con la legge no 266 del 20 luglio 2007.  
C. Le disposizioni riguardanti il diritto alla restituzione di terreni  
agricoli  
30. Dopo la caduta del regime comunista, nel dicembre 1989, molte  
leggi di restituzione di beni immobili confiscati o nazionalizzati tra il 6  
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marzo 1945 ed il 22 dicembre 1989 furono adottate. Il diritto alla  
restituzione di terreni fu realizzato dalla legge no 18/1991 sui beni fondiari,  
entrata in vigore il 20 febbraio 1991. Così, i vecchi proprietari di terreni  
passati in proprietà dello Stato o delle cooperative agricole si videro  
concedere un diritto alla restituzione fino ad un massimo di dieci ettari, o in  
caso contrario, la concessione in proprietà di un altro terreno avente la  
stessa superficie. La decisione di restituzione doveva essere presa, su  
domanda del beneficiario, da una commissione locale stabilita presso il  
municipio del luogo di restituzione e, in caso di contestazione, da una  
commissione dipartimentale presso la prefettura. In caso di contestazione  
della decisione della commissione dipartimentale, i tribunali erano incaricati  
di definire le controversie derivate dall'applicazione di questa legge.  
31. La legge no 18/1991 è stata modificata fino ad oggi da più di  
settanta atti normativi. Furono così modificate varie volte tanto la  
dimensione del diritto alla restituzione, che non cessò di aumentare,  
arrivando fino a 50 ettari per un privato, quanto le procedure di restituzione:  
i termini della presentazione delle domande, la procedura d'esame della  
domanda, la procedura di concessione dei titoli di proprietà, gli organismi  
competenti per la concessione in proprietà, la loro composizione ed il loro  
funzionamento, la fissazione della compensazione in caso di non  
restituzione e gli organismi competenti a questo proposito, ecc. tutti questi  
cambiamenti furono di applicazione immediata, così influendo sulla sorte  
delle domande già depositate ma non risolte.  
32. Cambiamenti essenziali furono operati nell'ottobre 1997, dalla  
legge no 169/1997, nel gennaio 2000, dalla legge no 1/2000 e nel luglio  
2005, dalla legge no 247/2005.  
33. La legge no 169/1997 del 27 ottobre 1997 portò il diritto alla  
restituzione a 50 ettari di terreno per un privato, dovendosi la restituzione  
realizzare sia nella vecchia ubicazione, sia altrove, in funzione delle  
disponibilità del comune. Coloro che si erano già visti restituire superfici  
fino a 10 ettari ai sensi della legge no 18/1991, si videro accordare un nuovo  
termine per chiedere la differenza fino a 50 ettari.  
34. La legge no 1/2000 dell'11 gennaio 2000, entrata in vigore il 15  
gennaio 2000, dispose la concessione di una compensazione in caso di  
impossibilità della restituzione integrale in natura. Inoltre, un nuovo termine  
fu assegnato alle persone che non avessero formulato domande di  
restituzione oltre i dieci ettari ai sensi della legge no 169/1997. Le  
disposizioni pertinenti di questa legge così stabiliscono:  
Articolo 3  
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[...] “(3) Quando non è possibile restituire l'integrità del terreno [...] delle  
compensazioni saranno assegnate per la parte del terreno che non può essere  
attribuito in proprietà;  
(4) Le compensazioni saranno accordate a cominciare da quelle dovute per i  
terreni non restituiti di superficie inferiore”. [...]  
Articolo 4  
“(1) Come compensazione per i terreni (...) appartenuti a persone fisiche, di cui lo  
Stato si era appropriato scorrettamente, destinati attualmente a sistemazioni o  
miglioramenti idrotecnici di altra natura, sarà assegnato ai vecchi proprietari o ai  
loro eredi un terreno della riserva comunale o del settore privato dello Stato. In  
mancanza di terreno disponibile, i vecchi proprietari o i loro eredi si vedranno  
assegnata una compensazione.  
(...)„  
Articolo 40  
“Per i terreni agricoli o forestali che sono stati oggetto di domande accolte dalle  
autorità competenti, registrate entro i termini e secondo la procedura prevista dalla  
legge no 18/1991, come modificata dalla legge no 169/1997, cioè i terreni che non  
hanno potuto essere restituiti (...), il Governo fisserà mediante decisione, entro 45  
giorni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, il metodo di valutazione  
dei terreni, le fonti di finanziamento e le modalità di pagamento delle indennità.„  
35. Nonostante le disposizioni dell'articolo 40 della legge no 1/2000,  
nessuna decisione fu adottata entro 45 giorni dall'entrata in vigore di questa  
legge, il 15 gennaio 2000.  
36. Il regolamento di applicazione della legge no 18/1991 fu  
modificato una prima volta il 17 marzo 2000 per tenere conto delle  
disposizioni della legge no 1/2000. Fu realizzata una tabella dei crediti nei  
confronti dello Stato risultante dalle leggi di restituzione, nella quale le  
autorità dovevano iscrivere i nomi dei beneficiari di una decisione di  
restituzione che era impossibile effettuare, come pure l'importo delle  
indennità dovute per il terreno non restituito. Il regolamento fu modificato  
varie volte, tra l'altro nel dicembre 2001 e nell’agosto 2005.  
37. Molti atti normativi adottati tra agosto 2000 e giugno 2002  
prorogarono a luglio 2004 il termine accordato al Governo per il  
finanziamento delle restituzioni e compensazioni assegnate in applicazione  
della legge di restituzione no 18/1991. Il 23 settembre 2004, il Governo  
adottò il decreto no 1546/2004 che fissa le norme di applicazione  
dell'articolo 40 della legge no 1/2000. Entrato in vigore nell'ottobre 2004,  
questo decreto fissò il metodo di valutazione dei terreni ai fini della  
concessione di compensazioni ai sensi delle leggi di restituzione di terreni  
agricoli. Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto decreto, le somme necessarie  
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per il pagamento di compensazioni dovevano essere trasferite ogni anno dal  
bilancio dello Stato ai dipartimenti.  
38. Il 19 luglio 2005, fu adottata la legge no 247/2005 sulla riforma della  
giustizia e della proprietà, che modificò in modo sostanziale la legge no  
18/1991. Così, un nuovo termine fu accordato ai vecchi proprietari per  
formulare domande supplementari per le superfici non restituite ai sensi  
della legge no 18/1191, la procedura d'esame delle domande fu modificata e  
nuovi organismi competenti in previsione dell'esame delle domande e della  
concessione dei titoli di proprietà e delle indennità furono creati. Nel suo  
capitolo VII, la legge pose come principio che l'indennità da pagare doveva  
essere “giusta ed equa, secondo la pratica e gli standard interni ed  
internazionali in materia di compensazione per le costruzioni e case  
acquisite scorrettamente dallo Stato” (articolo 4 a), in mancanza di qualsiasi  
limite massimo che limita queste compensazioni (articolo 4 b). Definisce  
anche le fonti che devono finanziare il pagamento delle indennità, le  
procedure da seguire per la fissazione dell'importo e per il pagamento  
effettivo delle indennità. Il ruolo decisorio della commissione  
dipartimentale per l'applicazione della legge no 18/1991, competente in  
ultima istanza a prendere le decisioni di restituzione e di concessione di  
indennità (cfr. paragrafo 30 supra), fu eliminato. Le commissioni  
dipartimentali si videro assegnare soltanto un ruolo di trasmissione della  
domanda del beneficiario alla Commissione centrale per le compensazioni  
(“la Commissione centrale”) che doveva essere realizzata. È quest'ultima,  
nell'ambito della quale fu creata un'autorità nazionale per la restituzione  
delle proprietà (“ANRP”), che si vide accordare la competenza per  
convalidare le somme finali da pagare ed emettere titoli di proprietà o di  
pagamento, su proposta di “esperti scelti” per determinare il valore dei beni  
(articolo 16). In previsione del pagamento delle indennità assegnate dalla  
Commissione centrale ai sensi delle leggi di restituzione, un organismo di  
sistemazione collettiva dei valori mobiliari fu creato, detto fondo  
Proprietatea. L'articolo 12 § 4 della legge no 247/2005 ordinò al fondo  
Proprietatea di adottare, entro 30 giorni a partire dalla sua messa in atto, le  
misure necessarie in previsione della quotazione in borsa delle sue azioni,  
affinché i beneficiari delle decisioni di compensazione emesse ai sensi delle  
leggi di restituzione potessero venderle e ritoccare il prezzo in qualsiasi  
momento.  
39. Il 15 settembre 2005, il Governo adottò il regolamento di  
applicazione della legge no 247/2005.  
40. Il fondo Proprietatea fu realizzato nel dicembre 2005, con [lett.:  
essendo ndt] il suo capitale costituito per lo più da attivi dello Stato in varie  
imprese. Fino ad oggi, le azioni del fondo Proprietatea non sono state  
ancora quotate in Borsa.  
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41. L'ordinanza di emergenza del Governo no 136/2006 del 22  
dicembre 2006 sottolineava nella sua relazione alcune ragioni, in  
particolare, che “l'Autorità nazionale per la restituzione delle proprietà  
incontra alcune difficoltà nell'applicazione della legislazione in materia,  
mettendo così in pericolo la messa in possesso dei proprietari e dunque il  
rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Romania [...]„ e decise,  
per garantire l'uguaglianza tra tutti i lavoratori dipendenti o gli eletti che  
occupano un posto di lavoro pubblico tanto a livello nazionale quanto  
locale, implicati direttamente nell'applicazione degli atti normativi in  
materia di restituzione, di assegnare loro, in regime di emergenza, un  
premio mensile di difficoltà che può andare fino al 50% del trattamento di  
base.  
42. Dal luglio 2005, la legge no 247/2005 fu modificata più di una  
decina di volte, tanto quanto al funzionamento ed al finanziamento del  
fondo Proprietatea, quanto per quel che riguarda le modalità di calcolo e le  
procedure di concessione delle indennità.  
43. Il 28 giugno 2007, il Governo adottò l'ordinanza di emergenza  
no 81/2007, che operò un cambiamento importante nell'organizzazione e nel  
funzionamento del fondo Proprietatea. Tra l'altro, la suddetta ordinanza  
accordò ai beneficiari di decisioni di compensazione in azioni Proprietatea  
la possibilità di riceverne una parte sotto forma di indennità pecuniaria.  
Adottata senza autorizzazione del Parlamento sotto la forma di una legge di  
abilitazione, l'ordinanza no 81/2007 non è stata approvata dal Parlamento  
secondo la procedura prevista dall'articolo 115 § 7 della Costituzione (cfr.  
supra paragrafo 28).  
44. Il 6 febbraio 2008, il Governo modificò il regolamento di  
applicazione della legge no 247/2005 per tenere conto delle modifiche  
apportate dall'ordinanza di emergenza no 81/2007.  
45. Secondo un'informazione trasmessa dal Governo alla Corte, al 7  
dicembre 2007, la Commissione centrale per le compensazioni aveva  
rilasciato 5188 titoli di compensazione, di cui 506 sono stati effettivamente  
effettuati dalla ANRP.  
46. In mancanza di statistiche globali ufficiali, l'organizzazione non  
governativa “Societatea Academica din Romania” effettuò uno studio sulla  
situazione delle domande di restituzione, che pubblicò nel settembre 2008.  
Secondo questa relazione, più di duecentomila domande di restituzione  
erano state depositate su tutto il territorio, di cui soltanto quarantaseimila  
erano state trasmesse, fino alla data della relazione, dagli enti locali alla  
ANRP. Quest'ultima aveva assegnato compensazioni a 3620 persone. La  
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relazione mise in evidenza che più di 30000 cartelle riguardanti le leggi di  
restituzione erano pendenti dinanzi ai tribunali della città di Bucarest.  
D. La giurisprudenza interna in materia di restituzioni  
47. Nel settembre 2004, dinanzi al numero crescente di domande  
formulate dai beneficiari di una decisione di restituzione in natura  
impossibile da effettuare, e tenuto conto dell'assenza di un decreto che  
fissasse le modalità di calcolo del valore dei terreni, molti tribunali fissarono  
essi stessi l'importo delle indennità da pagare, affidandosi su valutazioni ed  
applicando per analogia alcune disposizioni in materia di espropriazione.  
Condannarono le autorità a pagare le indennità così fissate. Alcuni di questi  
giudizi furono annullati dalle giurisdizioni superiori, che giudicarono che in  
mancanza di un decreto del Governo, i tribunali non erano competenti per  
procedere alla valutazione dei beni da restituire.  
48. In una sentenza del 4 aprile 2006, la Corte di cassazione (Inalta  
Curte de Casaţie si Justiţie) giudicò che in mancanza di risposta da parte  
delle autorità amministrative, la fissazione da parte dei tribunali, dopo avere  
ordinato una stima, dell'importo delle indennità da pagare era conforme alla  
legge no 10/2001, che aveva assegnato ai tribunali la competenza esclusiva  
per definire le controversie derivate dalla sua applicazione. Inoltre, ciò  
permetteva “di sancire la mancanza di diligenza da parte delle autorità  
competenti nel rispondere alle notifiche”. Secondo la Corte di cassazione,  
tale interpretazione era fondata sulla responsabilità attribuita ai tribunali  
dalle leggi di restituzione e “sulla volontà del legislatore, che desiderava una  
soluzione rapida e capace di eliminare non appena possibile l'incertezza  
delle situazioni giuridiche e risarcire i danni causati dalle misure abusive  
adottate dallo Stato comunista” (sentenza no 3541/2006).  
49. Tuttavia, con un'inversione parziale di giurisprudenza, la Corte  
di cassazione giudicò in una sentenza del 9 marzo 2007 che i tribunali non  
erano competenti a fissare l'importo delle indennità da pagare ai beneficiari  
di una decisione di restituzione. L'alta giurisdizione giudicò che questa  
norma comportava soltanto una sola eccezione: quando i beneficiari  
avevano ottenuto, prima dell'entrata in vigore della legge no 247/2005, una  
decisione fissante l'importo delle indennità, potevano contestare questo  
importo dinanzi ad un tribunale, essendo quest’ultimo competente a  
modificarlo e a fissare l'importo delle indennità da pagare (sentenza no  
2230/2007 del 9 marzo 2007). La Corte di cassazione giudicò d'altra parte  
che una decisione che determina l'importo delle indennità da pagare non  
fosse esecutoria, poiché doveva essere trasmessa alla Commissione centrale  
(cfr. supra paragrafo 37), sola competente a convalidare le somme da  
pagare ed emettere i titoli di pagamento (decisione no 1685/del 21 febbraio  
2007). Tuttavia, alcuni mesi più tardi, la Corte d'appello di Constanţa, si  
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SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA  
riferì alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e constatò  
che lo Stato rumeno non aveva adempiuto al suo obbligo positivo di reagire  
tempestivamente e con coerenza sulla questione d'interesse generale che era  
la restituzione dei beni entrati nel patrimonio dello Stato per l'effetto di  
decreti di nazionalizzazione. Giudicò allora che quando era impossibile  
restituire in natura una costruzione ai sensi della legge no 10/2001, lo Stato  
doveva compensare il beneficiario del diritto alla restituzione coprendogli  
completamente il pregiudizio subìto. Di conseguenza, ordinò allo Stato di  
pagare al beneficiario del diritto alla restituzione il prezzo del bene al valore  
di mercato (decisione no 520/C del 3 dicembre 2007).  
III. I TESTI DEL CONSIGLIO D'EUROPA  
50. Nella sua Risoluzione Res(2004)3 relativa alle sentenze che  
rivelano un problema strutturale di fondo, adottata 12 maggio 2004, il  
Comitato dei Ministri ha indicato ciò che segue:  
“Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio  
d'Europa,  
Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i  
suoi membri, e che uno dei mezzi più importanti per raggiungere questo scopo è la  
salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;  
Ribadendo la sua convinzione che la Convenzione per salvaguardia dei diritti dell'uomo e  
delle libertà fondamentali (qui di seguito denominata “la Convenzione”) deve rimanere il  
punto di riferimento essenziale nel settore della tutela dei diritti dell'uomo in Europa e  
ribadendo il suo impegno ad adottare misure tendenti a garantire l'efficacia a lungo termine  
del sistema di controllo istituito dalla Convenzione;  
Ricordando il carattere sussidiario del meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione,  
che presuppone, ai sensi del suo articolo primo, che i diritti e libertà garantiti dalla  
Convenzione siano protetti innanzitutto dal diritto nazionale ed applicati dalle autorità  
nazionali;  
Rallegrandosi a questo proposito de fatto che la Convenzione è oggi parte integrante  
dell'ordinamento giuridico interno dell'insieme degli Stati parte;  
Ricordando che, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, le alte parti contraenti si  
impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte europea dei diritti dell'uomo  
(qui di seguito denominata “la Corte”) nelle controversie nelle quali essi sono parti e che la  
sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia  
l'esecuzione;  
Sottolineando l'interesse di aiutare lo Stato interessato ad identificare i problemi di fondo e  
le misure d'esecuzione necessarie;  
Ritenendo che l'attuazione delle sentenze sarebbe facilitata se l'esistenza di un problema  
strutturale fosse già identificata nella sentenza della Corte;  
Tenendo presenti le osservazioni fatte sulla questione dalla Corte stessa nel corso della  
sessione del Comitato dei Ministri del 7 novembre 2002;  
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SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA  
Invita la Corte:  
I. nella misura del possibile, ad identificare nelle sentenze in cui constata una violazione  
della Convenzione ciò che, secondo essa, rivela un problema strutturale di fondo e la fonte  
di questo problema, in particolare quando è suscettibile di dare luogo a numerosi ricorsi, in  
modo da aiutare gli Stati a trovare la soluzione adeguata ed il Comitato dei Ministri a  
sorvegliare l'esecuzione delle sentenze;  
II. a segnalare specialmente ogni sentenza che comporti indicazioni sull'esistenza di un  
problema strutturale e sulla fonte di questo problema non soltanto allo Stato interessato ed  
al Comitato dei Ministri, ma anche all'Assemblea parlamentare, al Segretario Generale del  
Consiglio d'Europa ed al Commissario ai Diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa, e  
segnalare in modo adeguato queste sentenze nella raccolta dati della Corte.  
51. La Raccomandazione del Comitato dei Ministri Rec(2004)6 sul  
miglioramento dei ricorsi interni, adottata il 12 maggio 2004, così statuisce:  
“Il Comitato dei Ministri, ai sensi dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,  
Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i  
suoi membri, e che uno dei mezzi più importanti per raggiungere questo scopo è la  
salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;  
Ribadendo la sua convinzione che la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  
e delle libertà fondamentali (qui di seguito denominata “la Convenzione”) deve rimanere il  
punto di riferimento essenziale nel settore della tutela dei diritti dell'uomo in Europa e  
ribadendo il suo impegno di adottare misure tendenti a garantire l'efficacia a lungo termine  
del sistema di controllo istituito dalla Convenzione;  
Ricordando il carattere sussidiario del meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione,  
che presuppone, ai sensi del suo articolo primo, che i diritti e libertà garantiti dalla  
Convenzione siano protetti innanzitutto dal diritto nazionale ed applicati dalle autorità  
nazionali;  
Rallegrandosi a questo proposito del fatto che la Convenzione è oggi parte integrante  
dell'ordinamento giuridico interno dell'insieme degli Stati parte;  
Sottolineando che, come pure l'articolo 13 della Convenzione lo esige, gli Stati membri si  
sono impegnati affinché ogni persona che può addurre in modo giustificabile una  
violazione dei suoi diritti e libertà riconosciuti nella Convenzione abbia diritto ad un  
ricorso effettivo dinanzi ad un'istanza nazionale;  
Ricordando che, oltre all'obbligo di garantire l'esistenza di tali ricorsi effettivi ai sensi della  
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (qui di seguito denominata “la  
Corte”), gli Stati hanno l'obbligo generale di rimediare ai problemi sottostanti alle  
violazioni constatate;  
Sottolineando che spetta agli Stati membri garantire che i ricorsi interni siano effettivi nel  
diritto e nella pratica, e che possano arrivare ad una decisione sul buon fondamento  
dell'obiezione e ad un rimedio adeguato di ogni violazione constatata;  
Notando che la natura ed il numero dei ricorsi presentati dinanzi alla Corte e le sentenze  
che essa pronuncia dimostrano più che mai la necessità, per gli Stati membri, di assicurarsi  
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in modo efficace e regolare che tali ricorsi esistano in qualsiasi circostanza in particolare  
nel caso di durata eccessiva delle procedure giurisdizionali;  
Ritenendo che la disponibilità di ricorsi interni effettivi per tutte le asserzioni giustificabili  
di violazioni della Convenzione dovrebbe permettere di ridurre il carico di lavoro della  
Corte, in ragione, da un lato, della riduzione del numero delle cause che le giungono e,  
d'altra parte, per il fatto che il trattamento circostanziato delle cause sul piano nazionale è  
tale da facilitare il loro esame ulteriore da parte della Corte;  
Sottolineando che il miglioramento dei ricorsi a livello nazionale, in particolare in materia  
di cause ripetitive, dovrebbe anche contribuire a ridurre il carico di lavoro della Corte;  
Raccomanda agli Stati membri, considerando gli esempi di buone pratiche che figurano  
nell'allegato:  
I. di assicurarsi con un seguito costante, alla luce della giurisprudenza della Corte, che  
ricorsi interni esistano per ogni persona che adduce in modo giustificabile una violazione  
della Convenzione e che questi ricorsi siano effettivi, nella misura in cui permettono di  
arrivare ad una decisione sul buon fondamento dell'obiezione e ad un rimedio adeguato di  
ogni violazione constatata;  
II. di riesaminare, a seguito di sentenze della Corte che rivelano debolezze strutturali o  
generali nel diritto o nella pratica dello Stato, l'efficacia dei ricorsi interni esistenti e, se  
necessario, organizzare ricorsi effettivi per evitare che cause ripetitive siano presentate  
dinanzi alla Corte;  
III. di portare un'attenzione particolare, nel quadro dei punti I e II sopra, all'esistenza di  
ricorsi effettivi in caso di lamentele giustificabili circa la durata eccessiva delle procedure  
giurisdizionali;  
Incarica il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di spiegare i mezzi necessari per  
concedere un'assistenza adeguata agli Stati membri che lo chiedessero, per aiutarli ad  
attuare la presente Raccomandazione”.  
IN DIRITTO  
I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 1 DEL  
PROTOCOLLO NO 1 ALLA CONVENZIONE  
52. Il ricorrente lamenta che fino ad ora non ha potuto usufruire del  
suo diritto ad una compensazione come riconosciuto con due decisioni del 5  
aprile e 17 maggio 2002 da parte della commissione dipartimentale per  
l'applicazione della legge no 18/1991, in violazione del suo diritto al rispetto  
dei suoi beni. Invoca l'articolo 1 del protocollo n o 1 alla Convenzione, così  
formulato:  
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può  
essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle  
condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.  
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in  
vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo  
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conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di  
altri contributi o delle ammende”.  
53. Il Governo si oppone a questa tesi.  
A. Sull'ammissibilità  
54. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato  
ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte d’altra parte rileva  
che non si è dinanzi ad alcuna altra delle ragioni di irricevibilità. Occorre  
dunque dichiararla ammissibile.  
B. Sul fondo  
1. Argomentazioni delle parti  
55. Il ricorrente considera generalmente che lo Stato rumeno ha  
infranto doppiamente il diritto al rispetto dei beni dei beneficiari delle leggi  
sulla restituzione: in primo luogo, cambiando in maniera ripetuta le  
procedure fissate da queste leggi ed in secondo luogo, omettendo di adottare  
rapidamente regolamenti di applicazione, in modo che gli interessati non  
abbiano potuto, nel corso di anni, entrare in possesso dei loro beni o  
percepire indennità. Secondo il ricorrente, il suo diritto alla restituzione o  
compensazione è un diritto patrimoniale protetto dall'articolo 1 del  
Protocollo no 1, poiché il suo diritto di credito nei confronti dello Stato è  
stato chiaramente riconosciuto da tutte le autorità. A partire dal momento in  
cui lo Stato ha stabilito le condizioni da soddisfare per beneficiare del diritto  
alla restituzione, norme che permettono di usufruire di questo diritto  
avrebbero dovuto essere adottate rapidamente. In caso contrario, avrebbe  
dovuto essere autorizzato sia a negoziare il prezzo delle compensazioni in  
cambio del suo terreno sia ad ottenere queste compensazioni per via  
giudiziaria. Ma, non soltanto le modifiche ripetute delle procedure di  
fissazione e di concessione delle compensazioni hanno esautorato della sua  
sostanza il suo diritto, rendendolo illusorio, ma inoltre, queste procedure  
hanno infranto le norme a carattere generale contenute negli articoli 44 e 52  
della Costituzione. Infine, il ricorrente sostiene che fino ad ora, non ha  
ancora ottenuto compensazioni in cambio del suo terreno, né ha potuto  
ottenere un'indennità che copra il pregiudizio risultante dall'assenza di  
godimento del suo diritto alla restituzione dal 2000 fino ad oggi.  
56. Il Governo esprime il suo accordo con il fatto che il diritto del  
ricorrente ad una compensazione trae la sua origine delle decisioni  
amministrative del 5 aprile e 17 maggio 2002. Tuttavia, il valore delle  
compensazioni doveva essere determinato da disposizioni di applicazione  
delle leggi di restituzione, che il Governo si è impegnato ad adottare al più  
tardi il 30 giugno 2004. Queste misure sono state finalmente adottate con  
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decisione dell'esecutivo no 1546 del 6 ottobre 20004. Di conseguenza, il  
Governo ritiene che l'interesse patrimoniale di cui disponeva il ricorrente  
non poteva essere esecutorio prima dell'adozione di quest'ultima decisione.  
Tuttavia, poiché né l'importo della compensazione, né la data nella quale il  
pagamento doveva essere effettuato sono stati definiti nel caso del  
ricorrente, il credito di cui dispone non è né esigibile né certo ai sensi della  
legge interna e dunque non costituisce un bene ai sensi dell'articolo 1 del  
Protocollo no 1.  
57. Il Governo ritiene che il presente caso non può essere comparato  
con il caso Broniowski c. Polonia ([GC], n. 31443/96, CEDU 2004-V),  
poiché, contrariamente alle autorità polacche, che, con il loro atteggiamento,  
avevano imposto limitazioni successive al diritto del ricorrente di essere  
accreditato, rendendolo così illusorio e distruggendo la sua essenza stessa, le  
autorità rumene hanno adempiuto il loro dovere di creare un quadro  
legislativo per l'attuazione del diritto del ricorrente di ottenere le  
compensazioni. Inoltre, tutti gli atti normativi adottati a norma dell'articolo  
40 della legge n° 1/2000 fissano un metodo oggettivo di calcolo delle  
compensazioni, che si fonda sulla pratica economica a livello  
internazionale, cioè il prezzo medio dei cereali alla borsa di Chicago. In tal  
modo, il livello delle compensazioni così fissate può essere definito  
ragionevole. In ogni caso, il Governo considera che il ritardo nella  
fissazione delle compensazioni che il ricorrente è legittimato ad ottenere è  
giustificato, dunque “necessario in una società democratica”, a causa della  
difficoltà della riorganizzazione dell'agricoltura a seguito delle leggi di  
restituzione, riorganizzazione nella quale molti ministeri sono stati  
implicati: il ministero dell'Interno e dell'amministrazione, il ministero  
dell'Agricoltura, delle foreste e dello sviluppo rurale, come pure il ministero  
delle Finanze. Insomma, il Governo ritiene che il ricorrente non si sia mai  
trovato in uno stato di incertezza quanto al suo diritto, che non è mai  
diventato né illusorio né privo di qualsiasi contenuto.  
2. Valutazione della Corte  
a) Sull'esistenza di un'ingerenza nel diritto al rispetto “dei beni” del  
ricorrente  
58. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, un  
ricorrente può addurre una violazione dell'articolo 1° del Protocollo no 1 alla  
Convenzione soltanto nella misura in cui le decisioni che incrimina si  
riferiscono a suoi “beni” ai sensi di questa disposizione. Il concetto di  
“beni” può coprire tanto “beni attuali” quanto valori patrimoniali, tra cui, in  
alcune situazioni ben definite, crediti il cui titolare dimostra che essi hanno  
una base sufficiente nel diritto nazionale ed in virtù dei quali il ricorrente  
può pretendere di avere almeno una “speranza legittima” di ottenere il  
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godimento effettivo di un diritto di proprietà (cfr. Draon c. Francia [GC], no  
1513/03, § 65, CEDU 2005-IX). La Corte ha anche detto che la speranza di  
vedersi riconoscere la sopravvivenza di un vecchio diritto di proprietà che è  
da lungo impossibile esercitare effettivamente non può essere considerato  
come un bene ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n o 1. Lo stesso dicasi di  
un credito condizionato che si estingue a causa della non realizzazione della  
condizione (cfr. Principe Hans-Adam II di Liechtenstein c. Germania [GC],  
no 42527/98, § 83, CEDU 2001-VIII). In compenso, quando uno Stato  
contraente, dopo aver ratificato la Convenzione, compreso il Protocollo no  
1, adotta una legislazione che prevede la restituzione totale o parziale di  
beni confiscati ai sensi di un regime precedente, simile legislazione può  
essere considerata come generante un nuovo diritto di proprietà protetto  
dall'articolo 1 del Protocollo no 1 in capo alle persone che soddisfano le  
condizioni per la restituzione. Lo stesso principio può applicarsi in relazione  
ai dispositivi di restituzione o di compensazione stabiliti ai sensi di una  
legislazione adottata prima della ratifica della Convenzione così simile  
legislazione rimane in vigore dopo la ratifica del Protocollo no 1 (cfr., tra  
l'altro, Kopecký c. Slovacchia [GC], no 44912/98, §§ 35 e 48 a 52, CEDU  
2004-IX, Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, § 125, CEDU 2004-V).  
Nello stesso contesto, la Corte ha già giudicato che quando il principio di  
restituzione delle proprietà scorrettamente confiscati è stato già adottato da  
uno Stato, l'incertezza quanto alla messa in pratica di questo principio, che  
sia legislativa, amministrativa o tenendo alle pratiche applicate dalle  
autorità, è tale da generare, quando è persistente nel tempo ed in mancanza  
di reazione coerente e rapida dello Stato, un inadempimento di questo  
ultimo al suo obbligo di garantire il piacere effettivo del diritto di proprietà  
o
garantito dall'articolo 1 del protocollo n  
1 (sentenza Broniowski  
summenzionata, § 151; Păduraru c. Romania, no 63252/00, §§ 92 e 112, 1°  
dicembre 2005).  
59. Nella fattispecie, il ricorrente fu informato nel giugno 2000 che  
la sua domanda di restituzione formulata ai sensi della legge no 1/2000 di un  
terreno che misura 16,63 ettari era stata accolta. Essendo stato il diritto del  
ricorrente alla restituzione successivamente confermato costantemente e  
regolarmente dalle autorità, dunque chiaramente stabilito nel diritto  
nazionale, come lo era anche l'obbligo di compensazione in caso di non  
restituzione, come pure ciò risulta dalle decisioni del 5 aprile e 17 maggio  
2002 che convalidano l'iscrizione dei crediti del ricorrente per tutto il  
terreno. Del resto, quest'aspetto non è contestato dal Governo. In queste  
circostanze, la Corte considera che il ricorrente aveva un “interesse  
patrimoniale” sufficientemente stabilito nel diritto nazionale, certo, non  
destituibile ed esigibile, che considera rientrante della nozione di bene ai  
sensi dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla convenzione. Di conseguenza, la  
non restituzione del terreno fino ad oggi, in mancanza di qualsiasi  
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compensazione, costituisce un'ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto  
dei suoi beni.  
60. La Corte ricorda che secondo la sua giurisprudenza consolidata,  
l'inadempienza di una decisione che riconosce un diritto di proprietà  
costituisce un'ingerenza ai sensi della prima frase del primo capoverso  
o
dell'articolo 1 del Protocollo n 1, che enuncia il principio generale del  
rispetto della proprietà (cfr. Burdov c. Russia, no 59498/00, § 40, CEDU  
2002-III, Ramadhi e 5 altri c. Albania, no 38222/02, §§ 76-77, 13 novembre  
2007).  
61. La Corte deve di conseguenza esaminare se l'ingerenza  
denunciata si giustifica dal punto di vista di questa disposizione.  
b) Sulla giustificazione dell'ingerenza  
62. L'articolo 1 del Protocollo no 1 esige, anzitutto e soprattutto, che  
un'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei  
beni sia legale. La Corte tiene a ricordare che la preminenza del diritto, uno  
dei princìpi fondamentali di una società democratica, è inerente all'insieme  
degli articoli della Convenzione. Il principio della legalità presuppone anche  
l'esistenza di norme di diritto nazionale sufficientemente accessibili, precise  
e prevedibili nella loro applicazione (cfr. Ex-re di Grecia ed altri c. Grecia  
[GC], no 25701/94, § 79, CEDU CEDU 2000-XII, (Beyeler c. Italia [GC],  
no 33202/96, § 109-110, CEDU 2000-I; Fener Rum Patrikliği c. Turchia, no  
14340/05, § 70, 8 luglio 2008). [La ripetizione della parola CEDU prima del  
numero 2000, così come subito dopo l’omissione della parentesi tonda dopo  
il numero XII sono presenti nel testo francese ndt].  
63. La Corte rileva che se la possibilità di trasformare il credito di  
restituzione in un credito di compensazione fosse chiaramente prevista dagli  
articoli 3 e 4 della legge no 1/2000 (paragrafo 34 supra), la situazione  
sarebbe meno chiara per l'inadempienza del credito di compensazione, e lo  
sarebbe ancora meno per la trasformazione di questo credito nuovamente, al  
termine di sei anni di inadempienza, in un credito di restituzione (paragrafo  
27 supra).  
64. Per quanto riguarda il credito di compensazione, la Corte  
osserva, senza aver bisogno di provvedere ad una interpretazione del diritto  
nazionale, per la quale il giudice interno è più portato, che la sua esecuzione  
era disciplinata dalla legge no 1/2000. Tuttavia, questa norma ha subìto  
cambiamenti tali, tanto nel loro numero quanto nella loro portata (cfr.  
paragrafi 34-44 supra), che la precisione e la prevedibilità imposte dal  
concetto di “legalità” ne sono state seriamente influenzate.  
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65. Così, le disposizioni pertinenti della legge no 1/2000 non  
definiscono con precisione il momento della nascita del diritto ad una  
compensazione. Alla luce della procedura applicata dalla legge no 1/2000  
(paragrafo 34 supra) e per le necessità del presente caso, la Corte è pronta  
tuttavia a considerare che il credito del ricorrente è sorto piuttosto quando  
quest'ultimo è stato informato dell'assenza di terreno disponibile, cioè il 6  
ottobre 2000, ed al più tardi in occasione della convalida dell'iscrizione di  
questo credito nel registro dei crediti, cioè il 5 aprile e il 17 maggio 2002  
rispettivamente.  
66. Per quanto riguarda il valore del credito, la Corte nota che  
questa avrebbe dovuto essere citata nella tabella dei crediti al momento  
della sua convalida (paragrafo 36 supra). Ora, non vi è nulla nella specifico  
e fino ad ora, e lo Stato non ha fissato né liberato il credito dovuto al  
ricorrente per il terreno non restituito. A tale riguardo, la Corte rileva che il  
termine legale per l'adozione delle norme di applicazione dell'articolo 40  
della legge no 1/2000 è stato prorogato espressamente varie volte, fino al  
luglio 2004, senza che fosse rispettato alla fine, poiché è soltanto in ottobre  
che le norme adottate sono entrate in vigore. Successivamente, nel luglio  
2005, tutte le disposizioni sulle restituzioni, anche sulla determinazione  
dell'importo e del pagamento delle indennità sono state riformulate dalla  
legge no 247/2005 e dal suo regolamento di applicazione adottato il 15  
settembre 2005 (paragrafi 38-39 supra), che sono stati modificati  
nuovamente in modo sostanziale dall'ordinanza di emergenza del Governo  
no 81/2007.  
67. Quanto alla ri-trasformazione del credito di indennità in un  
obbligo a carico dello Stato di restituzione in natura (paragrafo 27 supra), la  
Corte nota che il Governo non ha invocato alcuna disposizione legale che  
permetta tale cambiamento, che appare dunque come completamente  
sprovvisto di base legale.  
68. Queste considerazioni potrebbero essere in esse stesse sufficienti  
per permettere alla Corte di concludere che l'ingerenza nel diritto del  
ricorrente al rispetto dei suoi beni non era “prevista dalla legge”. Tuttavia,  
non reputa necessario giudicare se l'ingerenza in questione fosse legale ai  
sensi della nozione di preminenza del diritto, tenuto conto delle sue  
conclusioni qui di seguito.  
69. Per determinare se un corretto equilibrio è stato fornito tra le  
esigenze dell'interesse generale della Comunità e gli imperativi della  
salvaguardia del diritto al rispetto dei beni del ricorrente, la Corte è  
incaricata di esaminare se il termine necessario alle autorità rumene per  
restituire il terreno al ricorrente o pagargli un'indennità non abbia posto  
sull'interessato un carico sproporzionato ed eccessivo. La Corte ribadisce  
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che gli stati dispongono di un margine di apprezzamento esteso per  
determinare ciò che è nell'interesse pubblico, soprattutto quando si tratta di  
adottare e di applicare misure di riforma economica o di giustizia sociale  
(sentenza Ramadhi e 5 altro summenzionato, § 79).  
70. Nella fattispecie, oltre otto anni sono passati dalla decisione di  
restituire al ricorrente 16,63 ettari di terreno, ed oltre sei anni dalla  
convalida dell'iscrizione del suo credito nei confronti dello Stato, senza che  
abbia ottenuto l'applicazione di queste decisioni o la compensazione in  
subordine ai terreni e per il ritardo nell'esecuzione. Agendo in tal modo, le  
autorità hanno impedito al ricorrente di usufruire del bene al quale ha diritto  
da molti anni.  
71. Il Governo ha fornito come giustificazione le difficoltà legate  
all'organizzazione dell'amministrazione, obbligata ad attuare le leggi di  
restituzione. Tuttavia, la Corte rileva che le difficoltà di ordine  
organizzativo delle autorità competenti ad attuare le restituzioni sono la  
conseguenza dei cambiamenti ripetuti per via legislativa del meccanismo di  
restituzione. Questi cambiamenti sono stati già giudicati dalla Corte come  
inefficaci sul piano pratico e come generatori di un clima di incertezza  
giuridica (cfr., fra le numerose sentenze contro la Romania, Străin ed altri,  
no 57001/00, § 56, CEDU 2005-VII, 21 luglio 2005; Păduraru cit., §§ 98-  
99; Porteanu no 4596/03, § 34, 16 febbraio 2006; Radu, no 13309/03, § 34,  
20 luglio 2006). La Corte coglie l'occasione per rilevare che questa  
incertezza è stata denunciata da diverse giurisdizioni rumene, compresa la  
giurisdizione suprema (cfr. paragrafi 48 e 49 in fine supra), che hanno  
tentato, senza successo duraturo, di eliminare “l'equivoco delle situazioni  
giuridiche dubbie” e “sanzionare la mancanza di diligenza da parte delle  
autorità competenti”.  
72. Non essendo stato avanzato alcun elemento da parte del  
Governo per giustificare l’aver messo in dubbio il diritto del ricorrente, la  
Corte non trova alcuna ragione per distaccarsi dall'analisi che essa ha  
elaborato negli casi summenzionati. Può soltanto constatare che l'origine  
della situazione summenzionata deriva da un'attività normativa  
sovrabbondante ed alla fine in gran parte inefficace, come dimostrano le  
statistiche pubblicate sull'argomento (paragrafo 46 supra).  
73. In queste condizioni, ammettendo anche che il Governo avesse  
potuto dimostrare che l'ingerenza nel diritto del ricorrente era prevista dalla  
legge e serviva per una causa di utilità pubblica, la Corte ritiene che il  
corretto equilibrio da fornire tra la tutela della proprietà del ricorrente e le  
esigenze di interesse generale è stato infranto e che il ricorrente ha sostenuto  
un carico straordinario ed esorbitante. Perciò, vi è stata violazione  
dell'articolo 1 del protocollo no 1.  
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SENTENZA VIAŞU c. ROMANIA  
II. SULL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 46 E 41 DELLA  
CONVENZIONE  
A. Articolo 46 della Convenzione  
74. Ai sensi di questa disposizione:  
“1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive  
della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.  
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne  
sorveglia l’esecuzione.  
75. La Corte constata che la violazione del diritto del ricorrente così  
come garantito dall'articolo 1 del Protocollo no 1 trae la sua origine da un  
problema a grande scala che deriva da una disfunzione della legislazione  
rumena e di una pratica amministrativa che ha riguardato, e può ancora  
interessare in futuro, un grande numero di persone (cfr. paragrafo 46 supra).  
L'ostacolo ingiustificato all'esercizio da parte del ricorrente del suo “diritto  
al rispetto dei beni” non è stato causato da un incidente isolato né è  
imputabile al verso che hanno preso gli eventi nel suo caso particolare;  
deriva da un quadro legale, regolamentare ed amministrativo che si è  
rivelato insufficiente, realizzati dalle autorità nei confronti di una categoria  
precisa di cittadini, cioè i beneficiari delle misure di restituzione di beni  
nazionalizzati o confiscati dallo Stato comunista.  
76. L'esistenza di questo problema ed il suo carattere sistematico è  
stato già riconosciuto dalle autorità rumene, come hanno confermato molte  
decisioni della Corte di cassazione e l'ordinanza di emergenza del Governo  
citate nella presente sentenza (paragrafi 41 e 48 supra). Così, nella sua  
sentenza del 4 aprile 2006, la Corte di cassazione ha denunciato la  
mancanza di diligenza delle autorità competenti in materia di restituzione ed  
ha giudicato che occorreva “eliminare non appena possibile l'equivoco delle  
situazioni giuridiche dubbie”. A sua volta, il Governo ha sottolineato le  
difficoltà esistenti nella messa in possesso dei beneficiari delle leggi di  
restituzione ed inoltre, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla  
Romania. Sottoscrivendo queste valutazioni, la Corte conclude che i fatti  
della causa rivelano l'esistenza nell'ordinamento giuridico rumeno di una  
debolezza, in conseguenza della quale una categoria intera di individui si è  
vista, o si vede ancora, violata nel godimento dei propri beni.  
77. Il numero di ricorsi dinanzi alla Corte, delle sentenze che  
concludono con la violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 e, in alcuni  
casi, dell'articolo 6 della Convenzione, come pure le migliaia di cartelle di  
restituzione presentate alla ANRP e non trattate entro un termine  
ragionevole dimostrano che il meccanismo scelto per restituire i beni  
confiscati o nazionalizzati dallo Stato per il periodo comunista non è stato  
attuato in modo compatibile con l'articolo 1 del Protocollo no 1. Infatti, la  
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Corte ha già reso dal 28 ottobre 1999, data della sentenza Brumărescu c.  
Romania [GC] (n° 28342/95, § CEDH 1999-VII), molte decine di sentenze  
che sono arrivate alla constatazione di una violazione dell'articolo 1 del  
Protocollo no 1 a causa del funzionamento giudicato incompatibile con il  
suddetto articolo del meccanismo di restituzione dei beni che riguardano i  
beneficiari di un diritto alla restituzione di costruzioni. La ripetizione di  
violazioni constatate, raddoppiate dalla presente constatazione della  
disfunzione del meccanismo di restituzione riguardante questa volta i  
beneficiari di un diritto alla restituzione di terreni, mostra che c'è accumulo  
di inadempimenti di natura identica che riflettono una situazione che  
perdura, alla quale non è stato ancora posto rimedio e per la quale i  
ricorrenti non dispongono di alcun mezzo di ricorso interno.  
78. Inoltre, più di uno centinaio di ricorsi pendenti dinanzi alla  
Corte introdotti da persone interessate dalle leggi di restituzione potrebbero  
dare luogo in futuro a nuove sentenze che concludano nel senso della  
violazione della Convenzione. È non solo un fattore aggravante quanto alla  
responsabilità dello Stato nei confronti della Convenzione in ragione di una  
situazione passata o attuale, ma anche una minaccia per l'efficacia in futuro  
del dispositivo di controllo realizzato dalla Convenzione, tenuto conto del  
sovraccarico di lavoro che questa situazione genera.  
79. A tale riguardo, la Corte ricorda che ai sensi dell'articolo 46 le  
Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive  
pronunciate dalla Corte nelle controversie delle quali sono parti, e che il  
Comitato dei Ministri è [lett.: essendo ndt] incaricato di sorvegliare  
l'esecuzione di queste sentenze. Ne deriva in particolare che, quando la  
Corte constata una violazione, lo Stato convenuto ha l'obbligo giuridico non  
soltanto di versare agli interessati le somme assegnate a titolo di equa  
soddisfazione prevista dall'articolo 41, ma anche scegliere, sotto il controllo  
del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, se necessario, individuali  
da integrare nel suo ordinamento giuridico interno per mettere un termine  
alla violazione constatata dalla Corte e cancellarne per quanto possibile le  
conseguenze. Lo Stato convenuto rimane libero, sotto il controllo del  
Comitato dei Ministri, di scegliere i mezzi per liberarsi dal suo obbligo  
giuridico alla luce dell'articolo 46 della Convenzione (Scozzari e Giunta c.  
Italia [GC], n° 39221/98 e 41963/98, § 249, CEDU 2000-VIII; Broniowski  
cit., § 192), nel rispetto del principio di sussidiarietà, affinché la Corte non  
sia obbligata a ribadire la sua constatazione della violazione in una lunga  
serie di casi identici.  
80. Inoltre, discende dalla Convenzione, ed in particolare dal suo  
articolo 1, che ratificando la Convenzione, gli Stati contraenti si impegnano  
a fare in modo che il loro diritto nazionale sia compatibile con essa (Maestri  
c. Italia [GC], no 39748/98, § 47, CEDU 2004-I).  
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81. Per quanto riguarda le misure volte a garantire l'efficacia del  
meccanismo stabilito dalla Convenzione, la Corte richiama l'attenzione sulla  
Risoluzione (Res(2004)3) e la Raccomandazione (Rec(2004)6) del  
Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adottati il 12 maggio 2004  
(cfr. paragrafi 50 e 51 supra).  
82. Benché normalmente non spetti alla Corte definire quali possano  
essere le misure di correzione idonee perché lo Stato convenuto si liberi dai  
suoi obblighi con riguardo all'articolo 46 della Convenzione, considerando  
la situazione a carattere strutturale che constata (cfr. paragrafo 71 supra), la  
Corte osserva che misure generali a livello nazionale si impongono senza  
dubbio nel quadro dell'esecuzione della presente sentenza.  
83. Per aiutare lo Stato convenuto ad adempiere ai suoi obblighi ai  
sensi dell'articolo 46, la Corte ha cercato di indicare, a titolo puramente  
indicativo, il tipo di misure che lo Stato rumeno potrebbe adottare per  
mettere un termine alla situazione strutturale constatata nel caso di specie.  
Essa considera che lo Stato convenuto debba, soprattutto, sia eliminare ogni  
ostacolo che si oppone all'esercizio effettivo del diritto delle molte persone  
interessate dalla situazione giudicata da essa contraria alla Convenzione,  
come nel caso del ricorrente, o in caso contrario, apprestare una modifica  
adeguata. Lo Stato convenuto deve dunque garantire con misure legali ed  
amministrative idonee la realizzazione effettiva e rapida del diritto alla  
restituzione, sia che si tratti di una restituzione in natura che della  
concessione di un'indennità, conformemente ai princìpi della preminenza  
del diritto e della legalità della tutela dei diritti patrimoniali enunciati  
all'articolo 1 del Protocollo no 1, considerando i princìpi enunciati dalla  
giurisprudenza della Corte in materia di compensazione (sentenza  
Broniowski cit., §§ 147-151, 176 e 186). Questi obiettivi potrebbero essere  
raggiunti, ad esempio, dall'emendamento del meccanismo di restituzione  
attuale, di cui la Corte ha rilevato alcune debolezze, e la messa in atto  
d’urgenza di procedure semplificate ed efficaci, fondate su misure  
legislative e regolamentari coerenti, in grado di fornire un corretto equilibrio  
tra i diversi interessi in gioco.  
B. Articolo 41 della Convenzione  
84. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,  
Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in  
modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda,  
se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”.  
1. Danno  
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85. L'erede del ricorrente richiede 190 000 000 euro (EUR) per compensare  
la perdita del suo diritto patrimoniale. Secondo la sua stima, quest'importo  
corrisponde al valore del terreno non restituito di una superficie di 16,63  
ettari, per il quale non ha ottenuto riparazione. Chiede inoltre 75 000 000  
EUR per mancato profitto sul periodo di più di dieci anni durante il quale né  
egli né suo padre hanno potuto trarre vantaggio dal loro bene. Fa anche  
valere che i problemi incontrati durante molti anni dal ricorrente per  
prendere possesso del bene che gli era appartenuto hanno contribuito  
all'aggravarsi del suo stato di salute e dunque al suo decesso. Prega la Corte  
di concedergli una indennità di 191 000 EUR per il danno morale che  
avrebbe subìto a causa delle sensazioni di incertezza e di frustrazione come  
pure della tensione provata da lui e suo padre a causa della impossibilità di  
usufruire del loro diritto patrimoniale.  
86. Il Governo ha depositato una perizia effettuata sulla base di  
informazioni fornite dal municipio di Cătunele quanto ai prezzi dei terreni  
adibiti a sfruttamento minerario situati nel dipartimento di Gorj. Così, il  
terreno del ricorrente è stimato in 78 170 lei (RON), cioè 20 517 EUR. Il  
Governo ritiene inoltre che sulla base della giurisprudenza della Corte, il  
ricorrente non può chiedere un'indennità a titolo di difetto di godimento.  
Infine, fa valere che essendo il ricorrente morto, suo figlio non possa  
invocare alcun pregiudizio morale a causa dell'assenza di restituzione del  
terreno.  
87. La Corte ricorda che una sentenza che constata una violazione  
comporta per lo Stato convenuto l'obbligo di mettere un termine alla  
violazione e cancellare le conseguenze in modo da ristabilire il più possibile  
la situazione precedente ad essa (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione)  
[GC], no 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI). Se la natura della violazione  
permette una restitutio in integrum, incombe allo Stato difensore di  
realizzarla, non avendo la Corte né la competenza né la possibilità pratica di  
compierla. Se, in compenso, il diritto nazionale non permette o permette  
soltanto imperfettamente di cancellare le conseguenze della violazione,  
l'articolo 41 autorizza la Corte ad accordare, eventualmente, alla parte  
danneggiata la soddisfazione che gli sembra adeguata (Brumărescu c.  
Romania (soddisfazione equa) [GC], no 28342/95, § 20, CEDU 2000-I).  
Nell'esercizio di questo potere, dispone di una certa libertà; l'aggettivo  
“equo” e la porzione di frase “se occorre” lo testimoniano.  
Fra gli elementi presi in considerazione dalla Corte, quando delibera in  
materia, appaiono il danno materiale, cioè le perdite effettivamente subite  
quale conseguenza diretta della violazione addotta, ed il danno morale, cioè  
la riparazione dello stato di angoscia, incomodi ed incertezze che derivano  
da questa violazione, come pure altri danni non materiali (cfr., tra l'altro,  
Ernestina Zullo c. Italia, no 64897/01, § 25 novembre 2004). Inoltre, dove i  
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diversi elementi che costituiscono il pregiudizio non si prestano ad un  
calcolo esatto o dove la distinzione tra danno materiale e danno morale si  
rivela difficile, la Corte può essere portata ad esaminarli globalmente (cfr.  
Comingersoll c. Portogallo [GC], no 35382/97, § 29, CEDU 2000-IV).  
88. Nella fattispecie, tenuto conto della natura della violazione  
constatata, la Corte considera che il ricorrente ha subìto un pregiudizio  
materiale e morale considerevole e che questo pregiudizio non è  
sufficientemente compensato dalle constatazioni di violazione.  
89. La Corte ritiene che la restituzione del terreno o il pagamento  
delle indennità convalidate con decisioni del 5 aprile e 17 maggio 2002 e  
fissate conformemente ai criteri fissati dalla legislazione rumena (paragrafo  
38 supra), metterebbero il ricorrente, per quanto possibile, in una situazione  
equivalente a quella in cui si troverebbe se gli obblighi stabiliti dall'articolo  
1 del Protocollo no 1 non fossero stati trascurati. Tuttavia, tenuto conto delle  
constatazioni della presente sentenza da cui risulta che il sistema attuale di  
restituzione non è efficace, la Corte ritiene che non vi sia un'altra opzione  
che assegnare la somma che, secondo essa, costituirebbe un rimedio  
definitivo e completo della presente controversia patrimoniale (cfr., tra  
l'altro, Ramadhi e 5 altri c. Albania cit., § 101).  
90. Sulla base degli elementi che si trovano in suo possesso e  
deliberando secondo equità, in base all'articolo 41 della Convenzione, la  
Corte assegna al ricorrente la somma di 115 000 EUR, tenendo presente  
ogni pregiudizio.  
2. Spese e costi  
91. Il ricorrente non ha presentato alcuna domanda per le spese e i  
costi affrontati dinanzi alle autorità interne e dinanzi alla Corte.  
3. Interessi moratori  
92. La Corte giudica adeguato calcolare il tasso degli interessi  
moratori sul tasso d'interesse di tendenza del prestito marginale della Banca  
centrale europea aumentato di tre punti percentuali.  
PER  
QUESTE  
RAGIONI,  
LA  
CORTE,  
ALL'UNANIMITÀ,  
1. Dichiara il ricorso ammissibile;  
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2. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo no 1 alla  
Convenzione;  
3. Dichiara  
a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a  
partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi  
dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, 115 000 EUR (centoquindicimila  
euro), da convertire in lei rumeni, per tutti i pregiudizi subiti, più ogni  
importo che può essere dovuto a titolo d'imposta;  
b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al  
pagamento, questo ammontare dovrà essere aumentato di un interesse  
semplice ad un tasso uguale a quello della tendenza del prestito marginale  
della Banca centrale europea applicabile per questo periodo, aumentato di  
tre punti percentuali;  
4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per l'eccedenza.  
Elaborato in francese, quindi comunicato per iscritto il 9 dicembre 2008, a  
norma dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Santiago Quesada  
Cancelliere  
Jose Casadevall  
Presidente  
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