SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA
promanino da una giurisdizione indipendente. Alla Corte è pertanto
demandato il compito di decidere in modo definitivo se una “restrizione” sia
conciliabile con la libertà di espressione così come tutelata dall’articolo 10
(si veda, tra molte altre, Perna c. Italia [GC], n. 48898/99, § 39, CEDU
2003-V; Association Ekin c. Francia, n. 39288/98, § 56, CEDU 2001-VIII).
44. Il compito della Corte, nell’esercizio della sua funzione di controllo,
non è quello di prendere il posto dei competenti giudici nazionali ma
piuttosto di controllare, sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 10, le
decisioni adottate in base al loro potere discrezionale (si veda Fressoz e
Roire c. Francia [GC], n. 29183/95, § 45, CEDU 1999-I).
45. In particolare, la Corte deve determinare se i motivi invocati dai
giudici nazionali per giustificare l’ingerenza siano “pertinenti e sufficienti”,
se la misura adottata sia “proporzionata agli scopi legittimi perseguiti” (si
veda Chauvy ed Altri c. Francia n. 64915/01, § 70, CEDU 2004-VI). In tal
modo, la Corte deve accertare che le autorità nazionali, basandosi su di
un’accettabile valutazione dei fatti pertinenti, abbiano applicato norme che
siano conformi ai principi enunciati dall’articolo 10 (si veda, tra molte altre,
Zana c. Turchia, sentenza del 25 novembre 1997, Reports 1997-VII, pp.
2547-48, § 51).
46. La Corte ricorda, inoltre, che la libertà d’espressione, così come
assicurata al paragrafo 1 dell’articolo 10, costituisce uno dei fondamenti
essenziali di ogni società democratica e una delle condizioni indefettibili del
suo progresso e della crescita personale di ciascuno. Nell’ambito di
applicazione del paragrafo 2 rientrano non solo le “informazioni” o le
“idee” accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche
quelle che offendono, scioccano o inquietano. Così richiedono il pluralismo,
la tolleranza e lo spirito d’apertura, senza i quali non c’è “società
democratica” (si veda, tra molte altre, Oberschlick c. Austria (n. 1), sentenza
del 23 maggio 1991, Serie A n. 204, § 57, e Nilsen e Johnsen c. Norvegia
[GC], n. 23118/93, § 43, CEDU 1999-VIII). Sebbene la libertà di
espressione possa essere oggetto di eccezioni, esse “devono essere
interpretate in maniera restrittiva” e “la necessità di eventuali restrizioni
deve essere stabilita in maniera convincente” (si veda, ad esempio, The
Observer e The Guardian c. Regno Unito, sentenza del 26 novembre 1991,
serie A n. 216, pp. 29-30, § 59).
47. La Corte sottolinea, ancora, che vi è poco spazio ai sensi
dell’articolo 10 § 2 della Convenzione per le restrizioni aventi ad oggetto le
orazioni politiche o il dibattito su questioni di pubblico interesse (si veda
Feldek c. Slovacchia, n. 29032/95, § 74, CEDU 2001-VIII; Sürek c. Turchia
(n. 1) [GC], n. 26682/95, § 61, CEDU 1999-IV). Nel caso di specie, la
decisione del ricorrente di indossare una stella rossa in pubblico deve essere
considerata come il suo modo di esprimere le sue opinioni politiche.
L’ostentazione di simboli nell’abbigliamento ricade dunque, nell’ambito
d’applicazione dell’articolo 10.
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