CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
SECONDA SEZIONE  
VAJNAI c. UNGHERIA  
(Ricorso n. 33629/06)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
8 luglio 2008  
La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall’art. 44 § 2  
della Convenzione. Può subire ritocchi di forma  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA  
Nel caso Vajnai c. Ungheria,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), riunita in una  
camera composta da :  
Françoise Tulkens, Presidente,  
Ireneu Cabral Barreto,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Danutė Jočienė,  
András Sajó,  
Nona Tsotsoria,  
Işıl Karakaş, giudici,  
e Sally Dollé, Cancelliere di Sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 17 giugno 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 33629/06) diretto contro la  
Repubblica Ungherese con il quale un cittadino di questo Stato, il Sig. Attila  
Vajnai, (“il ricorrente”), ha adito la Corte il 15 maggio 2006 in virtù  
dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e  
delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).  
2. Il ricorrente è rappresentato da Gy. Magyar, avvocato del foro di  
Budapest. Il Governo Ungherese (“il Governo”) è rappresentato dal suo  
Agente, L. Höltzl, Ministro della Giustizia e dell’Ordine Pubblico.  
3. Il ricorrente sostiene che la condanna lui comminata perché ostentava  
il simbolo del movimento internazionale dei lavoratori costituisce  
un’ingiustificata ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione, in  
violazione dell’articolo 10 della Convenzione.  
4. Il 24 settembre 2007 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al  
Governo. Avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 29 § 3, essa ha  
deciso che la ricevibilità ed il merito del caso sarebbero stati esaminati  
congiuntamente.  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
5. Il ricorrente è nato il 1963 e risiede a Budapest. I fatti del caso di  
specie, come sostenuti dalle parti, possono essere riassunti come segue.  
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6. Il 21 febbraio 2003, il ricorrente, all’epoca dei fatti  
Vice-Presidente del Partito del Lavoratori (Munkáspárt) - un partito politico  
di sinistra - era relatore ad una legittima manifestazione nel centro di  
Budapest. La manifestazione si svolgeva presso l’ex ubicazione di una  
statua di Karl Marx, che era stata rimossa dalle autorità. Sulla sua giacca, il  
ricorrente indossava una stella rossa a cinque punte (di seguito denominata  
“stella rossa”), di cinque centimetri di diametro, quale simbolo del  
movimento internazionale dei lavoratori. In applicazione della sezione  
269/B (1) del codice penale, una pattuglia di polizia che era presente  
invitava il ricorrente a rimuovere la stella, cosa che il ricorrente provvedeva  
a fare.  
7. Successivamente, veniva intentato nei confronti del ricorrente un  
procedimento penale con l’accusa aver indossato in pubblico un simbolo del  
totalitarismo. Il 10 marzo 2003 il ricorrente veniva interrogato in qualità di  
indagato.  
8. In data 11 marzo 2004 il Tribunale distrettuale di Pest condannava il  
ricorrente per il reato di utilizzo di un simbolo del totalitarismo. Il tribunale,  
tuttavia, disponeva la sospensione condizionale della pena per la durata di  
un anno.  
9. Il ricorrente presentava ricorso dinanzi alla Corte d’Appello regionale  
di Budapest (Fővárosi Bíróság).  
10. Il 24 giugno 2004, questo tribunale decideva di sospendere il  
procedimento e di sottoporre il caso alla Corte di giustizia delle Comunità  
europee (CGCE) per una pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 234  
del trattato che istituisce la Comunità europea (CE). Il rinvio – pervenuto  
alla Corte il 28 luglio 2004 – riguardava l’interpretazione del principio di  
non discriminazione quale principio fondamentale del diritto comunitario.  
11. Nella ordinanza di rinvio, la Corte d’Appello regionale osservava  
che in diversi Stati membri dell’Unione Europea (UE), come ad esempio la  
Repubblica Italiana, il simbolo dei partiti di sinistra è la stella rossa o la  
falce e il martello. Pertanto, si poneva la questione di stabilire se una  
disposizione normativa di uno Stato membro dell’Unione Europea che  
vietasse l’uso dei simboli del movimento internazionale del lavoro,  
sanzionandolo penalmente fosse discriminatoria quando in un altro Stato  
membro il medesimo comportamento non dava luogo ad alcuna sanzione.  
12. Il 6 ottobre 2005 la CGCE dichiarava di non avere la competenza per  
rispondere alla questione sollevata dalla Corte d’Appello regionale. La parte  
rilevante della motivazione recita come segue:  
“... 11 Il giudice remittente chiede, in sostanza, se il principio di non  
discriminazione, l’art. 6 del TUE, la direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, n. 43, che  
attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla  
razza e dall’origine etnica (GU L 180, pag. 22), ovvero gli artt. 10, 11 e 12 della Carta  
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000  
(GU C 364, pag. 1), ostino a una disposizione nazionale come l’art. 269/B, n. 1, del  
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Codice penale ungherese, che sanziona l’esibizione del simbolo considerato nel  
procedimento principale....  
13 Per contro, la Corte non ha tale competenza se la normativa nazionale non si  
colloca nell’ambito del diritto comunitario e l’oggetto della controversia non presenta  
alcun elemento di collegamento con una qualsiasi delle situazioni considerate dalle  
disposizioni del Trattato (v. sentenza Kremzow, cit., punti 15 e 16).  
14 Ebbene, il caso del sig. Vajnai non presenta alcun elemento di collegamento con  
una qualsiasi delle situazioni considerate dalle disposizioni del Trattato e la normativa  
ungherese applicata nel procedimento principale non si colloca nell’ambito del diritto  
comunitario.  
15 Alla luce di ciò si deve constatare, sul fondamento dell’art. 92, n. 1, del suo  
regolamento di procedura, che la Corte è manifestamente incompetente a rispondere  
alla questione sottopostale dal Fővárosi Bíróság.”  
13. Il 16 novembre 2005 la Corte d’Appello regionale di Budapest ha  
confermato la condanna del ricorrente.  
II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE  
14. La Costituzione, nelle sue parti pertinenti, recita come segue:  
Articolo 2  
“(1) La Repubblica d’Ungheria è uno Stato di diritto indipendente e democratico...  
(3) Nessuno può svolgere attività volte all’acquisizione o all’esercizio del potere con  
mezzi violenti o al suo esclusivo possesso...”  
Articolo 61  
“(1) Nella Repubblica d’Ungheria ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la  
propria opinione, e, inoltre, ha il diritto di accedere alle informazioni di interesse  
pubblico e di diffonderle.”  
15. Il Codice penale, come in vigore all’epoca dei fatti, nelle sue parti  
pertinenti, recitava come segue:  
Misure (Az intézkedések)  
Sospensione condizionale della pena (Próbára bocsátás)  
Sezione 72  
“(1) In caso di contravvenzione (vétség) o di delitto (bűntett) punibile con la  
reclusione fino a un massimo di tre anni, il giudice può rinviare l’esecuzione della  
pena con sospensione condizionale, se è presumibile con buona ragione che  
l’obiettivo della sanzione possa essere raggiunto anche in questo modo.”  
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Sezione 73  
“(2) La sospensione condizionale deve essere revocata e la pena deve essere  
eseguita se ... la persona condannata con sospensione condizionale della pena riporti  
condanna per un reato commesso durante il periodo di sospensione ...”  
Crimini contro lo Stato  
Sezione 139 – Mutamento violento dell’ordine costituzionale  
“(1) Chiunque compie atti diretti a mutare l’ordine costituzionale della Repubblica  
d’Ungheria, mediante violenza o con la minaccia della violenza - in particolare, con  
l’uso di forze armate - commette un delitto...”  
Crimini contro la tranquillità pubblica  
Sezione 269 – Istigazione contro una comunità  
“Chiunque inciti, in pubblico, istighi all’odio contro  
a) la nazione ungherese, o  
b) una comunità nazionale, etnica, razziale o religiosa o particolari gruppi della  
popolazione  
commette un delitto ...”  
Sezione 269/B – Utilizzo di simboli del totalitarismo  
“(1) Chiunque (a) diffonda, (b) usi in pubblico o (c) esibisca un svastica, un  
distintivo delle SS, una freccia a croce, il simbolo della falce e martello o una stella  
rossa, o un simbolo raffigurante uno qualsiasi di questi, commette una  
contravvenzione – salvo che non sia configurabile un reato più grave – e deve essere  
condannato ad un’ammenda (pénzbüntetés).  
(2) La condotta di cui al paragrafo (1) non è punibile, se realizzata a fini di  
istruzione, scienza, arte o al fine di fornire informazioni sulla storia o sugli  
avvenimenti contemporanei.  
(3) I paragrafi (1) e (2) non si applicano alle insegne degli Stati che sono al potere.”  
16. Il Codice di procedura penale recita come segue:  
Sezione 406  
“(1) La revisione del procedimento può essere disposta a favore dell’imputato se: ...  
b) un’istituzione a difesa dei diritti umani, istituita in base ad un trattato  
internazionale, ha stabilito che lo svolgimento del procedimento o la decisione finale  
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del giudice abbia violato una disposizione di un trattato internazionale promulgata da  
un atto, a condizione che la Repubblica d’Ungheria abbia riconosciuto la giurisdizione  
internazionale dell’organizzazione a difesa dei diritti umani e che la violazione possa  
essere sanata attraverso revisione ...”  
17. La decisione n. 14/2000 (V. 12.) della Corte Costituzionale, in  
merito alla costituzionalità della sezione 269/B del codice penale, contiene i  
seguenti passaggi:  
“[...N]on solo tali simboli del totalitarismo rappresentano regimi totalitari che  
l’intera nazione ha conosciuto e per i quali ha patito, ma fin dall’inizio nella  
legislazione della Repubblica d’Ungheria si è pensato che gli illeciti commessi da  
siffatti regimi dovessero essere trattati insieme...  
La Corte costituzionale ha espressamente confermato nelle sue decisioni ... che  
nessuna questione di costituzionalità può essere sollevata contro la parità di  
trattamento e la comune regolamentazione di tali regimi totalitari...  
Nei decenni precedenti alla trasformazione democratica, solamente la diffusione dei  
simboli fascisti e della freccia-crociata era stata perseguita ... Al tempo stesso,  
comprensibilmente in base alla natura del regime politico al potere, l’uso di simboli  
rappresentanti le idee comuniste non era stato punito; al contrario, essi venivano  
protetti dal diritto penale. In proposito, la legge, dunque, ha provveduto ad eliminare  
la precedente ingiustificata distinzione operata rispetto ai simboli del totalitarismo...  
La Convenzione (la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo)  
riconosce agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella valutazione di  
ciò che può essere considerato un’ingerenza “necessaria in una società democratica”  
(Barfod, 1989; Markt Intern, 1989; Chorherr, 1993; Casado Coca, 1994; Jacubowski,  
1994). ...  
In diverse sue prime decisioni, la Corte costituzionale ha incluso la situazione  
storica come un fattore rilevante in funzione della revisione costituzionale...  
Nelle sue decisioni fino ad ora, la Corte costituzionale ha costantemente preso in  
considerazione le circostanze storiche (molto spesso il cambiamento del regime  
politico è valutato come un dato di fatto), riconoscendo che tali circostanze possono  
richiedere qualche restrizione ai diritti fondamentali, ma non ha mai tollerato alcuna  
deroga ai requisiti di costituzionalità in base al semplice fatto che il regime politico  
fosse mutato...  
La Corte costituzionale ricorda che anche la giurisprudenza della Corte europea dei  
diritti dell’uomo tiene conto delle specificità storiche passate e presenti dello Stato  
convenuto quando valuta il fine consentito e la necessità di limitare la libertà di  
espressione.  
Nel caso Rekvényi c. Ungheria riguardo alla restrizione delle attività politiche e alla  
libertà del dibattito politico degli agenti di polizia, la Corte ha adottato la sentenza del  
20 maggio 1999 in cui afferma che l’obiettivo di sorvegliare che il ruolo cruciale della  
polizia nella società non venga compromesso a causa dell’erosione della neutralità  
politica dei suoi funzionari si concilia con i principi democratici. Tale obiettivo ha  
speciale significato storico in Ungheria a causa della precedente esperienze di tale  
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paese con un regime totalitario che si fondava in gran parte sul diretto sostegno delle  
forze di polizia al partito al governo’...  
Alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, il comportamento capace  
di mettere in pericolo la pace pubblica ed offendere la dignità delle comunità può  
essere oggetto di repressione penale, nella misura in cui questo non sia espressamente  
diretto contro una particolare e definita persona; in teoria, non vi è nessun altro  
strumento – meno afflittivo – a disposizione per raggiungere l’obiettivo desiderato che  
non sia la sanzione penale...  
Lo Stato democratico di diritto è strettamente connesso al mantenimento e al  
funzionamento dell’ordine costituzionale ... La Costituzione non è priva di valori, ma  
ha un insieme di valori. Esprimere pareri in contrasto con i valori costituzionali non è  
un comportamento tutelato dall’articolo 61 della Costituzione…  
La Costituzione afferisce ad uno Stato democratico di diritto e, pertanto, il  
costituente ha preso in considerazione la democrazia, il pluralismo e la dignità umana  
quali valori costituzionali meritevoli di tutela; allo stesso tempo, è incostituzionale  
qualsiasi attività diretta alla acquisizione o all’esercizio con la forza del potere  
pubblico, o al possesso esclusivo dello stesso (articolo 2 § 3). La sezione 269/B  
sanziona la distribuzione, l’utilizzo di fronte ad un vasto pubblico, la raccolta e  
l’esibizione in pubblico dei simboli che sono stati utilizzati da regimi politici  
dittatoriali; tali regimi hanno perpetrato atti illeciti di massa e violato i diritti umani  
fondamentali. Tutti questi simboli rappresentano il dispotismo dello Stato,  
simboleggiando idee politiche negative realizzate nella storia dell’Ungheria durante il  
20° secolo, espressamente vietate dall’articolo 2 § 3 della Costituzione e avverso le  
cui attività sussiste in capo ad ognuno un obbligo di resistenza...  
L’utilizzo dei simboli così come proibito dalla sezione 269/B del codice penale può  
causare un sentimento di paura o di minaccia sulla base dell’esperienza concreta delle  
persone – comprese le loro varie comunità – che hanno subito un torto in passato, in  
quanto tali simboli rappresentano il rischio di veder ripetersi tali atti inumani in  
relazione con le rispettive idee totalitarie.  
Secondo il parere della Corte costituzionale, se – in aggiunta all’oggetto così  
tutelato da parte della legge penale – la tutela di altri valori costituzionali non può  
essere ottenuta con altri mezzi, la tutela della legge penale in sé non è considerata  
sproporzionata, a condizione che sia necessario predisporre una tutela contro l’uso di  
tali simboli. Se sia o meno necessario disporre tale tutela in una società democratica  
dipende dalla natura della restrizione, dal suo contesto sociale e storico e dal suo  
impatto sulle persone colpite.  
Sulla base di quanto sopra, nel caso di specie, la legge in esame ha lo scopo di  
tutelare altri valori costituzionali, ulteriori rispetto a quelli protetti dalla legge penale.  
Tali valori sono la natura democratica dello Stato di diritto di cui all’articolo 2 § 1  
della Costituzione, il divieto di cui all’articolo 2 § 3, così come il requisito di cui  
all’articolo 70/A della Costituzione, che afferma che tutte le persone devono essere  
trattate dalla legge come persone di pari dignità...  
Consentire un utilizzo libero, aperto e pubblico dei simboli in questione, nella  
presente situazione storica, offenderebbe gravemente tutte le persone impegnate per la  
democrazia, che rispettano la dignità umana delle persone e, di conseguenza,  
condannano le ideologie di odio e di aggressione, e offenderebbe in particolare coloro  
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che sono stati perseguitati dal nazismo e dal comunismo. In Ungheria, i ricordi di  
entrambe le ideologie rappresentate dai simboli vietati, così come i torti commessi  
sotto tali simboli, sono ancora vivi nella consapevolezza del pubblico e nelle comunità  
di coloro che sono sopravvissuti alla persecuzione; queste cose non sono state  
dimenticate. Le persone che hanno sofferto gravemente e i loro parenti vivono tra di  
noi. L’uso di tali simboli ricorda il passato recente, insieme con le minacce di quel  
tempo, le sofferenze disumane, le deportazioni e le ideologie di morte.  
Secondo il parere della Corte costituzionale, si ha di certo un provvedimento  
finalizzato alla tutela della società democratica – e quindi non incostituzionale – se  
nella presente situazione storica, lo Stato decide di vietare alcune condotte contrarie  
alla democrazia, collegate all’uso di particolari simboli dei regimi totalitari: la loro  
diffusione, il loro utilizzo di fronte a un vasto pubblico riunito e la pubblica  
esibizione...  
Sebbene la scelta costituzionale di sanzionare penalmente la violazione di valori  
protetti dalla legge – vale a dire la pace pubblica e la dignità delle comunità connesse  
ai valori della democrazia, indipendentemente l’uno dall’altro – potrebbe condurre  
anche ad una conclusione diversa, tuttavia, dal momento che l’utilizzo di simboli  
espressione del totalitarismo viola entrambi i valori, in modo congiunto e  
contemporaneamente, vi è un effetto aggiuntivo e sinergico rafforzato dall’impatto  
attuale dei recenti avvenimenti storici.  
La Corte costituzionale ritiene che l’esperienza storica dell’Ungheria e la minaccia  
ai valori costituzionali che minacciano la società ungherese, e che si trovano riflesse  
nella possibilità di pubblicizzare attività fondate sulle ideologie dei regimi passati,  
giustificano in modo convincente, oggettivo e ragionevole il divieto di tali attività e  
l’uso della legge penale per combatterle. La restrizione alla libertà di espressione che  
si ritrova nella sezione 269/B § 1 del codice penale, alla luce del presupposto storico,  
è considerata come una risposta ad un bisogno sociale imperativo.  
Secondo la Corte costituzionale, nella presente situazione storica, non vi è alcun  
efficace strumento giuridico diverso dagli strumenti della legge penale e della  
sanzione penale (ultima ratio) contro l’utilizzo dei simboli specificati nella sezione  
269/B § 1, perché i soggetti che commettono il reato e, in particolare, le tre specifiche  
tipologie di condotta previste per la commissione del reato, richiedono una restrizione  
volta alla protezione delle finalità rappresentate dai valori costituzionali. In un altro  
paese con una simile esperienza storica, il codice penale allo stesso modo considera  
reato, in grado di mettere in pericolo lo Stato democratico di diritto, l’utilizzo di  
simboli (bandiere, distintivi, divise, slogan e forme di saluto) di organizzazioni  
contrarie alla Costituzione [Strafgesetzbuch (StGB) vom 15. Mai 1871 (RGBl. S. 127)  
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I, 3322) §  
86a.]...  
Non è vietato dalla legge produrre, acquisire, conservare, importare, esportare o  
addirittura utilizzare tali simboli a condizione che non sia fatto di fronte ad un vasto  
pubblico riunito. Ci sono solo tre specifiche tipologie di condotta considerate dalla  
legge come contrarie ai valori della Stato democratico di diritto (la distribuzione,  
l’utilizzo di fronte ad un vasto pubblico riunito e l’esibizione pubblica), a causa della  
tendenza di tali comportamenti non solo ad “insultare o causare ansia o stupore” nel  
pubblico, ma anche a creare una precisa paura o minaccia riflettendo l’identificazione  
con ideologie detestate e l’intenzione di propagare apertamente tali ideologie. Tale  
condotta può offendere l’intera società democratica, in particolare la dignità umana  
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dei principali gruppi e comunità che hanno subito i crimini più gravi, commessi in  
nome di entrambe le ideologie rappresentate dai simboli vietati...  
Sulla base di quanto detto sopra, la Corte costituzionale è dell’opinione che la  
restrizione di cui alla sezione 269/B § 1 del codice penale non è sproporzionata  
rispetto all’importanza degli obiettivi protetti, mentre la portata e la sanzione della  
restrizione sono qualificati come lo strumento potenzialmente meno grave. Pertanto,  
la limitazione del diritto fondamentale definita nella data disposizione del codice  
penale è conforme al requisito della proporzionalità...”  
DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DELLA  
CONVENZIONE  
18. Il ricorrente lamenta che il fatto di essere stato perseguito per aver  
ostentato il simbolo della stella rossa ha violato il suo diritto alla libertà di  
espressione garantito dall’articolo 10 della Convenzione, che recita come  
segue:  
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà  
d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi  
possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche ...  
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere  
sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla  
legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica ... alla difesa  
dell’ordine ... [o] ... alla protezione dei ... diritti altrui ...”  
19. Il Governo si oppone a tale tesi.  
A. Sulla ricevibilità  
20. Il Governo ha affermato che la domanda è incompatibile ratione  
materiae con le disposizioni della Convenzione, alla luce dell’articolo 17  
che prevede quanto segue:  
“Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso  
di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività  
o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella  
presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di  
quelle previste dalla stessa Convenzione.”  
21. Il Governo rinvia alla giurisprudenza delle istituzioni della  
Convenzione, compresa la decisione della Corte in Garaudy c. Francia  
(decisione del 24 giugno 2003, n. 65831/01, CEDU 2003-IX (estratti)). Esso  
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ricorda che, quando il diritto alla libertà di espressione è stato invocato dai  
ricorrenti per giustificare la pubblicazione di testi che violavano lo spirito  
della Convenzione ed i valori essenziali della democrazia, la Commissione  
europea dei diritti dell’uomo ha sempre fatto ricorso all’articolo 17, della  
Convenzione, sia direttamente che indirettamente, nel respingere i loro  
argomenti e nel dichiarare irricevibili i loro ricorsi (v. ad esempio, J.  
Glimmerveen e J. Hagenbeek c. Paesi Bassi, nn. 8348/78 e 8406/78 (ricorsi  
riuniti), decisione della Commissione del 11 Ottobre 1979, Decisions and  
Reports (DR) 18, p. 187; Pierre Marais c. Francia, n. 31159/96, decisione  
della Commissione del 24 giugno 1996, DR 86, p. 184.). Secondo il  
Governo, inoltre, la Corte avrebbe confermato siffatto approccio nella sua  
giurisprudenza successiva (Lehideux e Isorni c. Francia, sentenza del 23  
settembre 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VII, § § 47 e  
53). Ancora, il Governo fa presente che, in un caso riguardante l’articolo 11  
(W.P. ed altri c. Polonia, decisione del 2 settembre 2004, n. 42264/98,  
Reports 2004-VII), la Corte ha osservato che “lo scopo generale  
dell’articolo 17 è quello di impedire che gruppi totalitari sfruttino nel loro  
stesso interesse i principi enunciati dalla Convenzione”. Analoghe  
conclusioni sono state raggiunte, secondo il Governo, nei casi di Norwood  
c. Regno Unito (decisione del 16 novembre 2004, n. 23131/03, Reports  
2004 - VII) e Witzsch c. Germania (decisione del 13 dicembre 2005, n.  
7485/03).  
22. Siccome, a parere del Governo, la stella rossa simboleggia idee  
totalitarie e comportamenti contrari ai valori sottostanti alla Convenzione,  
esso sostiene che indossarla – condotta sprezzante delle vittime del regime  
comunista – significa giustificare una politica finalizzata alla distruzione dei  
diritti e delle libertà propri della Convenzione. Sebbene, i casi sopra citati  
riguardino in modo specifico la manifestazione di idee di stampo razzista e  
antisemita riconducibili al nazismo, ideologia totalitaria, tuttavia il Governo  
ritiene che tutte le ideologie di natura totalitaria (compreso il bolscevismo  
simboleggiato dalla stella rossa) devono essere trattate su di un piano di  
parità, e la loro espressione deve quindi essere esclusa dalla tutela di cui  
all’articolo 10.  
23. Il ricorrente non ha formulato alcun commento su questo punto.  
24. La Corte ritiene che il presente ricorso debba essere distinto da quelli  
invocati dal Governo. Essa osserva che, in particolare in Garaudy c.  
Francia (op. cit.) e Lehideux e Isorni c. Francia (op. cit.), la posta in gioco  
consisteva nella giustificazione di politiche filo-naziste. Di conseguenza, la  
constatazione da parte della Corte di un abuso ai sensi dell’articolo 17,  
risiedeva nel fatto che l’articolo 10 era stato invocato da parte di gruppi che  
perseguivano finalità totalitarie.  
25. Nel caso di specie, tuttavia, non è stato sostenuto dal Governo che il  
ricorrente abbia espresso disprezzo per le vittime di un regime totalitario  
(cfr., a contrario, Witzsch c. Germania (op. cit.)) o abbia fatto parte di un  
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gruppo con ambizioni totalitarie. Né gli elementi contenuti nel fascicolo di  
causa supportano una tale conclusione. Il ricorrente era, all’epoca dei fatti,  
un funzionario di un partito politico di sinistra e indossava la contestata  
stella rossa in una sua legittima manifestazione. In tali circostanze, la Corte  
non può concludere che l’esibizione di tale simbolo fosse finalizzata a  
giustificare o propagare l’oppressione totalitaria al servizio di “gruppi  
totalitari”. Si trattava semplicemente del simbolo di un legittimo movimento  
politico di sinistra. Contrariamente ai casi sopra citati, la forma di  
espressione sanzionata nel caso di specie, era del tutto estranea alla  
propaganda razzista.  
26. Ne consegue che, secondo la Corte, il ricorso non costituisce un  
abuso del diritto di petizione per le finalità di cui all’articolo 17 della  
Convenzione. Pertanto, non è incompatibile ratione materiae con le  
disposizioni della Convenzione, ai sensi dell’articolo 35 § 3 della  
Convenzione. La Corte rileva peraltro che esso non contrasta con nessun  
altro motivo di irricevibilità. Si decide, pertanto, di dichiararne la  
ricevibilità.  
B. Sul merito  
1. Sull’esistenza di una ingerenza  
27. Il ricorrente sottolinea che i tribunali interni lo hanno ritenuto  
colpevole del reato di utilizzo di un simbolo del totalitarismo. Anche se è  
vero che con la sospensione condizionale del periodo di un anno le corti  
ungheresi hanno evitato di sottoporlo ad una sanzione penale, a suo avviso  
resta fuor d’ogni dubbio, posto che è stata accertata la sua responsabilità  
penale, che si sia verificata un’ingerenza alla sua libertà di espressione.  
28. Il Governo ribatte sostenendo che, anche a voler supporre che la  
condanna del ricorrente abbia costituito un’ingerenza nella sua libertà di  
espressione, tale ingerenza è stata giustificata ai sensi del paragrafo 2  
dell’articolo 10.  
29. La Corte ritiene che la sanzione penale in questione costituisce  
un’ingerenza al godimento da parte del ricorrente dei diritti sanciti  
dall’articolo 10 § 1 della Convenzione. La Corte ribadisce, inoltre, che una  
simile ingerenza viola la Convenzione qualora essa non soddisfi i requisiti  
di cui al paragrafo 2 dell’articolo 10. Occorre pertanto verificare se tale  
ingerenza sia “prevista dalla legge”, se persegue uno o più degli scopi  
legittimi enunciati in tale paragrafo e se essa sia “necessaria in una società  
democratica” per il raggiungimento di tali scopi.  
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2. “Prevista dalla legge”  
30. Il Governo ha ribadito la posizione della Corte costituzionale  
secondo la quale la restrizione all’utilizzo di simboli del totalitarismo è stata  
prescritta dalla legge, e precisamente da una legge del Parlamento  
sufficientemente chiara e che soddisfaceva i requisiti di prevedibilità.  
31. La Corte rileva che la questione non è stata oggetto di controversia  
tra le parti. Può, pertanto, considerarsi accertato che l’ingerenza sia  
prescritta dalla legge.  
3. Lo scopo legittimo  
a. Argomenti del ricorrente  
32. Il ricorrente fa notare che quasi più di due decenni sono trascorsi da  
quando l’Ungheria è passata da un regime totalitario ad una società  
democratica. L’Ungheria è divenuta uno Stato membro del Consiglio  
d’Europa,  
dell’Organizzazione  
del  
Trattato  
Nord  
Atlantico,  
dell’Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo e  
dell’Unione europea. Il paese è una democrazia stabile, in cui si sono svolte  
cinque elezioni generali di tipo pluripartitico a partire dal 1990. Il partito di  
sinistra cui appartiene il ricorrente non è mai stato accusato di aver tentato  
di rovesciare il Governo. Esso ha partecipato a tutte queste elezioni, ma non  
ha mai superato la soglia richiesta per ottenere un seggio in Parlamento.  
Secondo il ricorrente il Governo non ha mai sostenuto che il ricorrente  
stesso, il suo partito o la sua ideologia minaccino il regime politico  
democratico del paese. In presenza di tali circostanze, è poco chiaro quale  
sia lo scopo legittimo che sarebbe perseguito con l’istituzione di un  
procedimento penale nei confronti del ricorrente per aver esibito una stella  
rossa ad un evento politico.  
b. Argomenti del Governo  
33. Il Governo sostiene che la disposizione oggetto di contestazione è  
stata inserita nel codice penale perché le dittature del ventesimo secolo  
hanno causato molte sofferenze al popolo ungherese. La vista dei simboli  
legati alle dittature creano sentimenti di disagio, paura o indignazione in  
molti cittadini, e in alcuni casi rappresentano una violazione dei diritti dei  
defunti. Indossare i simboli di una dittatura monopartitica in pubblico  
equivale, nell’opinione del Governo, alla negazione stessa dello Stato di  
diritto, e deve essere inteso come una manifestazione contraria alla  
democrazia pluralista. In linea con la posizione della Corte costituzionale in  
materia, il Governo ritiene pertanto, che la misura in questione persegua  
legittime finalità di prevenzione dei disordini e di tutela dei diritti altrui.  
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c. La valutazione della Corte  
34. La Corte ritiene che l’ingerenza in questione possa essere  
considerata come finalizzata a perseguire il legittimo scopo di prevenzione  
dei disordini e di tutela dei diritti altrui.  
4. “Necessaria in una società democratica”  
a. Argomenti del ricorrente  
35. Il ricorrente ritiene che vi sia una profonda differenza tra le ideologie  
fasciste e comuniste e che, in ogni caso, la stella rossa non possa essere  
associata esclusivamente con la “dittatura comunista”. Nel movimento  
internazionale dei lavoratori, la stella rossa – talvolta intesa come  
rappresentante le cinque dita della mano di un lavoratore o i cinque  
continenti – è stata considerata sin dal diciannovesimo secolo come un  
simbolo della lotta per la giustizia sociale, la liberazione dei lavoratori, la  
libertà del popolo e, in generale, del socialismo in senso lato.  
36. Inoltre, nel 1945 l’Ungheria ed altri paesi del vecchio blocco  
orientale vennero liberati dall’oppressione nazista da soldati sovietici che  
indossavano la stella rossa. Per molte persone in questi paesi, la stella rossa  
è stata associata con l’idea di anti-fascismo e di libertà dal totalitarismo di  
destra. Tra l’altro, tale simbolo è stato adottato sin dall’inizio del ventesimo  
secolo dagli intellettuali progressisti al fine di realizzare la ricostruzione e la  
modernizzazione dell’Ungheria.  
37. Il ricorrente riconosce che, prima del passaggio alla democrazia in  
Europa centrale e orientale, gravi reati furono commessi dalle forze di  
sicurezza dei regimi totalitari, i cui simboli ufficiali includevano la stella  
rossa. Queste violazioni dei diritti umani non possono, tuttavia, screditare  
l’ideologia del comunismo in quanto tale, né tantomeno mettere in  
discussione i valori politici simboleggiati dalla stella rossa.  
38. Il ricorrente richiama l’attenzione sul fatto che, a differenza della  
propaganda fascista (si veda, inter alia, l’articolo 4 del Trattato di Pace di  
Parigi del 1947 con l’Ungheria – Volume 41 UNTS 135), la promozione del  
comunismo non è mai stata vietata dagli strumenti del diritto internazionale.  
La stella rossa è stata intesa come rappresentante diversi movimenti ed idee  
di sinistra e può essere liberamente esibita nella maggior parte dei paesi  
europei. In realtà, l’Ungheria è l’unico Stato contraente in cui la sua  
esibizione pubblica è un reato penale.  
39. Infine, il ricorrente sottolinea che il Governo non ha dimostrato  
l’esistenza di un “bisogno sociale imperativo” tale da richiedere un divieto  
generale sulla pubblica esibizione di questo simbolo. A suo avviso, sembra  
improbabile che la stabilità della democrazia pluralistica dell’Ungheria  
possa risultare compromessa dall’utilizzo da parte sua di un logo politico,  
volto ad esprimere un’affinità ideologica ed un’identità politica. Al  
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contrario, il divieto generale di utilizzare la stella rossa come simbolo  
politico costituirebbe un indebolimento del pluralismo dal momento che  
impedirebbe a lui e ad altri politici di sinistra di esprimere liberamente le  
loro opinioni politiche.  
b. Argomenti del Governo  
40. Il Governo sostiene che in Ungheria la stella rossa non è stata solo il  
simbolo del movimento internazionale dei lavoratori, come sostenuto dal  
ricorrente. La storia recente in Ungheria ha modificato il suo significato fino  
a farla diventare il simbolo di un regime totalitario caratterizzato da  
ideologie e pratiche che avevano giustificato le violazioni di massa dei  
diritti umani e la presa violenta del potere. Indossare questo simbolo in  
pubblico significa identificarsi, con l’intenzione di propagarle, con le  
ideologie di natura totalitaria che hanno caratterizzato le dittature  
comuniste.  
41. Il Governo desidera attirare l’attenzione sulle conclusioni della Corte  
costituzionale secondo cui la restrizione in questione, avuto riguardo  
all’esperienza storica della società ungherese, costituisce una risposta ad un  
“bisogno sociale imperativo”, volta al perseguimento degli scopi legittimi di  
prevenzione dei disordini e di tutela dei diritti altrui. Similmente la stessa  
Corte costituzionale ha accertato che questi scopi non possono essere  
realizzati con mezzi meno severi rispetto a quelli del diritto penale. Inoltre,  
essa ha ritenuto che la restrizione sia proporzionata agli scopi perseguiti, in  
quanto tale limitazione è di portata limitata, e si applica solo ad alcune e ben  
definite forme di utilizzo pubblico di tali simboli, che comportavano  
l’intenzione di propagare le ideologie totalitarie da essi rappresentate e  
l’identificazione con esse. Il Governo evidenzia come l’utilizzo di tali  
simboli per scopi scientifici, artistici, educativi o informativi non sia vietato.  
42. Il Governo ha anche affermato che il reato in questione non è stato  
qualificato come un delitto (bűntett), ma solo come una contravvenzione  
(vétség), punibile con un’ammenda (pénzbüntetés), che è la sanzione meno  
grave nel diritto penale ungherese. Inoltre, il Governo evidenzia che al  
ricorrente è stata concessa la sospensione condizionale della pena, che non è  
una sanzione (büntetés), ma una 'misura' (intézkedés).  
c. La valutazione della Corte  
i. Principi generali  
43. La verifica del carattere “necessario in una società democratica”  
dell’ingerenza in questione richiede alla Corte di verificare se essa risponda  
ad un “bisogno sociale imperativo”. Gli Stati contraenti godono di un certo  
margine di discrezionalità per valutare l’esistenza di un tale bisogno, ma tale  
margine va di pari passo con un controllo europeo concernente al tempo  
stesso la legge e le decisioni che la applicano, anche quando queste  
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promanino da una giurisdizione indipendente. Alla Corte è pertanto  
demandato il compito di decidere in modo definitivo se una “restrizione” sia  
conciliabile con la libertà di espressione così come tutelata dall’articolo 10  
(si veda, tra molte altre, Perna c. Italia [GC], n. 48898/99, § 39, CEDU  
2003-V; Association Ekin c. Francia, n. 39288/98, § 56, CEDU 2001-VIII).  
44. Il compito della Corte, nell’esercizio della sua funzione di controllo,  
non è quello di prendere il posto dei competenti giudici nazionali ma  
piuttosto di controllare, sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 10, le  
decisioni adottate in base al loro potere discrezionale (si veda Fressoz e  
Roire c. Francia [GC], n. 29183/95, § 45, CEDU 1999-I).  
45. In particolare, la Corte deve determinare se i motivi invocati dai  
giudici nazionali per giustificare l’ingerenza siano “pertinenti e sufficienti”,  
se la misura adottata sia “proporzionata agli scopi legittimi perseguiti” (si  
veda Chauvy ed Altri c. Francia n. 64915/01, § 70, CEDU 2004-VI). In tal  
modo, la Corte deve accertare che le autorità nazionali, basandosi su di  
un’accettabile valutazione dei fatti pertinenti, abbiano applicato norme che  
siano conformi ai principi enunciati dall’articolo 10 (si veda, tra molte altre,  
Zana c. Turchia, sentenza del 25 novembre 1997, Reports 1997-VII, pp.  
2547-48, § 51).  
46. La Corte ricorda, inoltre, che la libertà d’espressione, così come  
assicurata al paragrafo 1 dell’articolo 10, costituisce uno dei fondamenti  
essenziali di ogni società democratica e una delle condizioni indefettibili del  
suo progresso e della crescita personale di ciascuno. Nell’ambito di  
applicazione del paragrafo 2 rientrano non solo le “informazioni” o le  
“idee” accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche  
quelle che offendono, scioccano o inquietano. Così richiedono il pluralismo,  
la tolleranza e lo spirito d’apertura, senza i quali non c’è “società  
democratica” (si veda, tra molte altre, Oberschlick c. Austria (n. 1), sentenza  
del 23 maggio 1991, Serie A n. 204, § 57, e Nilsen e Johnsen c. Norvegia  
[GC], n. 23118/93, § 43, CEDU 1999-VIII). Sebbene la libertà di  
espressione possa essere oggetto di eccezioni, esse “devono essere  
interpretate in maniera restrittiva” e “la necessità di eventuali restrizioni  
deve essere stabilita in maniera convincente” (si veda, ad esempio, The  
Observer e The Guardian c. Regno Unito, sentenza del 26 novembre 1991,  
serie A n. 216, pp. 29-30, § 59).  
47. La Corte sottolinea, ancora, che vi è poco spazio ai sensi  
dell’articolo 10 § 2 della Convenzione per le restrizioni aventi ad oggetto le  
orazioni politiche o il dibattito su questioni di pubblico interesse (si veda  
Feldek c. Slovacchia, n. 29032/95, § 74, CEDU 2001-VIII; Sürek c. Turchia  
(n. 1) [GC], n. 26682/95, § 61, CEDU 1999-IV). Nel caso di specie, la  
decisione del ricorrente di indossare una stella rossa in pubblico deve essere  
considerata come il suo modo di esprimere le sue opinioni politiche.  
L’ostentazione di simboli nell’abbigliamento ricade dunque, nell’ambito  
d’applicazione dell’articolo 10.  
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ii. Applicazione di tali principi al caso di specie  
48. Innanzitutto, la Corte ricorda il caso di Rekvényi c. Ungheria ([GC],  
n. 25390/94, § § 44-50, CEDU 1999-III), che aveva ad oggetto, in materia  
di libertà di espressione, una restrizione relativa a taluni diritti politici di  
agenti di polizia ungheresi. In quel caso, tali restrizioni sono state  
considerate compatibili con l’articolo 10 della Convenzione, essenzialmente  
per il fatto che esse riguardavano membri delle forze armate che – nelle  
specifiche circostanze di transizione verso la democrazia – hanno svolto un  
ruolo cruciale a sostegno del pluralismo, ma avrebbero potuto parimenti  
minarlo se avessero perso la loro neutralità. La Corte ha ritenuto che  
l’ingerenza in questione rientrasse nel margine di discrezionalità delle  
autorità nazionali, in quanto esse avevano posto la dovuta considerazione  
dell’esperienza storica ungherese alla base della restrizione in questione.  
49. Tuttavia, la Corte constata che le circostanze della fattispecie in  
esame devono essere distinte da quel caso per almeno due aspetti. In primo  
luogo, il Sig. Vajnai era un politico che non partecipava all’esercizio del  
potere conferito dal diritto pubblico, mentre il Sig. Rekvényi era un  
funzionario di polizia. In secondo luogo, quasi due decenni sono trascorsi  
dal passaggio dell’Ungheria al pluralismo e il paese ha dimostrato di essere  
una democrazia stabile (si veda, a tal proposito Sidabras e Džiautas c.  
Lituania, nn. 55480/00 e 59330/00, § 49, CEDU 2004 -- VIII; Rainys e  
Gasparavičius c. Lituania, nn. 70665/01 e 74345/01, § 36, 7 aprile 2005).  
L’Ungheria è diventata uno Stato membro dell’Unione europea, dopo la sua  
piena integrazione nel sistema di valori del Consiglio d’Europa e della  
Convenzione. Inoltre, non vi è alcun segnale che suggerisca l’esistenza di  
un pericolo reale ed attuale di alcun movimento politico o partito per la  
restaurazione della dittatura comunista. Il Governo non ha dimostrato  
nemmeno l’esistenza di una simile minaccia prima dell’entrata in vigore del  
divieto in questione.  
50. La Corte inoltre nota che la tesi della Corte Costituzionale, ripresa  
dal Governo, e che riguarda l’ampio ambito d’applicazione del margine di  
discrezionalità di cui godono gli Stati membri in questo settore. Tuttavia,  
occorre sottolineare che nessuno dei casi citati dalla Corte costituzionale  
(Barfod c. Danimarca, sentenza del 22 febbraio 1989, serie A n. 149; Markt  
intern Verlag GmbH e Klaus Beermann c. Germania, sentenza del 20  
novembre 1989 , Serie A n. 165; Chorherr c. Austria, sentenza del 25  
agosto 1993, serie A n. 266-B; Casado Coca c. Spagna, sentenza del 24  
febbraio 1994, serie A n. 285-A; Jacubowski c. Germania, sentenza del 23  
giugno 1994, serie A n. 291-A) aveva ad oggetto la particolare questione  
dell’ampiezza della discrezionalità dello Stato nel limitare la libertà di  
espressione dei politici.  
51. Secondo il parere della Corte, quando la libertà di espressione è  
esercitata nell’ambito di un’orazione politica - come nel caso di specie - le  
limitazioni sono giustificate solo nella misura in cui esista un bisogno  
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sociale chiaro, imperativo e specifico. Di conseguenza, la massima cautela  
deve essere osservata in applicazione di qualsiasi restrizione, in particolare  
quando il caso coinvolga simboli che hanno molteplici significati. In tali  
situazioni, la Corte percepisce il rischio che un divieto indiscriminato in  
merito a tali simboli possa anche comportare la limitazione del loro utilizzo  
in contesti in cui nessuna restrizione sarebbe giustificata.  
52. La Corte è perfettamente consapevole del fatto che le note violazioni  
di massa dei diritti umani commesse durante il comunismo hanno screditato  
il valore simbolico della stella rossa. Tuttavia, secondo il parere della Corte,  
essa non può essere intesa come rappresentare esclusivamente il regime  
totalitario comunista, così come il Governo ha implicitamente ritenuto (si  
veda il paragrafo 40, supra). È chiaro che questa stella simboleggia anche il  
movimento internazionale dei lavoratori, che lottano per una società più  
equa, così come alcuni legittimi partiti politici attivi in diversi Stati membri.  
53. Inoltre, la Corte rileva che il Governo non ha dimostrato che  
indossare la stella rossa comporti esclusivamente un’identificazione con le  
idee totalitarie, soprattutto alla luce del fatto che il ricorrente lo ha fatto ad  
una manifestazione pacifica, legalmente organizzata, nella sua qualità di  
vice-presidente di un partito politico di sinistra, senza alcuna intenzione di  
partecipare alla vita politica ungherese in spregio dello Stato di diritto. In  
tale contesto, la Corte sottolinea che è solo da un attento esame del contesto  
in cui le parole offensive si inseriscono che si può tracciare una distinzione  
significativa tra il linguaggio semplicemente scioccante ed offensivo – che  
ricade nell’ambito di tutela dell’articolo 10 – e quello che deve essere  
privato del diritto di essere tollerato in una società democratica.  
54. La Corte ritiene pertanto che il divieto in questione sia troppo ampio  
in considerazione dei molteplici significati della stella rossa. Il divieto può  
giungere ad includere attività ed idee che appartengono chiaramente a quelle  
tutelate dall’articolo 10, e non c’è modo soddisfacente per scindere i diversi  
significati del simbolo incriminato. Ed invero, la legislazione ungherese  
rilevante non tenta di fare ciò. Inoltre, anche se tali distinzioni fossero  
realmente esistite, ne sarebbero potute derivare una serie di incertezze  
implicanti un effetto negativo sulla libertà di espressione nonché l’auto-  
censura.  
55. Per quanto riguarda l’obiettivo dichiarato dal Governo relativo alla  
necessità di prevenire i disordini, la Corte osserva che il Governo non ha  
fatto riferimento ad alcun caso in cui fosse sorto in Ungheria un concreto o  
addirittura remoto pericolo di disordine provocato dalla pubblica esibizione  
della stella rossa. Secondo l’opinione della Corte, il contenimento di un  
pericolo meramente ipotetico, come misura preventiva per la tutela della  
democrazia, non può essere qualificato alla stregua di un “bisogno sociale  
imperativo”. In ogni caso, a parte il divieto in questione, vi sono un certo  
numero di reati sanzionati dalla legge ungherese che mirano a reprimere i  
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disordini, anche se essi dovessero essere provocati mediante l’utilizzo della  
stella rossa (si veda il paragrafo 15, supra).  
56. Per quanto riguarda il legame tra il divieto di ostentare la stella rossa  
e l’ideologia totalitaria offensiva sottostante tale simbolo, la Corte sottolinea  
che, per quanto fastidiosa possa essere la potenziale diffusione di tale  
ideologia, ciò non può essere l’unico motivo tale da giustificarne una  
limitazione a mezzo di sanzione penale. Non è possibile, in effetti,  
equiparare alla propaganda pericolosa un simbolo che poteva avere diversi  
significati nel contesto del caso in esame, in cui esso era esibito da un leader  
di un partito politico senza note ambizioni totalitarie. Tuttavia, la sezione  
269/B del codice penale ungherese non richiede la prova che la concreta  
ostentazione equivalga a propaganda del totalitarismo. Anzi, la mera  
ostentazione è inconfutabilmente considerata tale a meno che essa non sia  
finalizzata a scopi scientifici, artistici, informativi didattici (si veda il  
paragrafo 41, supra, in fine). Per la Corte, questo carattere indiscriminato  
del divieto corrobora la constatazione che esso è inaccettabilmente ampio.  
57. La Corte è ovviamente consapevole del fatto che l’uso sistematico  
del terrore per consolidare il regime comunista in diversi paesi, compresa  
l’Ungheria, resta una grave cicatrice nella mente e nel cuore dell’Europa. La  
Corte riconosce che l’esibizione di un simbolo che è stato onnipresente  
durante il regno di tali regimi possa creare disagio tra le vittime del passato  
ed i loro parenti, che potrebbero giustamente trovare tali esibizioni  
irrispettose. Essa ritiene, tuttavia, che tali sentimenti, comunque  
comprensibili, non possono da soli porre limiti alla libertà di espressione.  
Considerate le ben note garanzie che la Repubblica d’Ungheria ha fornito  
legalmente, moralmente e materialmente alle vittime del comunismo, tali  
emozioni non possono essere considerate come paure razionali. Secondo  
l’opinione della Corte, un sistema giuridico che applichi restrizioni in  
materia di diritti umani, al fine di soddisfare i dettami dell’opinione  
pubblica – reale o immaginaria – non può essere considerato come  
rispondente ai bisogni sociali imperativi riconosciuti in una società  
democratica, dal momento che la società deve rimanere razionale nel suo  
giudizio. Ritenere altrimenti significherebbe assoggettare la libertà di parola  
e di opinione al veto della censura.  
58. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla  
Corte di concludere che la condanna del ricorrente per il semplice fatto di  
aver indossato una stella rossa non può essere considerata rispondente ad un  
“bisogno sociale imperativo”. Inoltre, la misura con cui il suo  
comportamento è stato sanzionato, anche se relativamente lieve, appartiene  
alla sfera del diritto penale, sfera che comporta le più gravi conseguenze. La  
Corte non ritiene che la sanzione sia stata proporzionata allo scopo legittimo  
perseguito. Ne consegue che l’ingerenza nella libertà di espressione del  
ricorrente non può giustificarsi ai sensi dell’articolo 10 § 2 della  
Convenzione.  
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Pertanto, vi è stata una violazione dell’articolo 10 della Convenzione.  
II. SULL’APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL’ARTICOLO  
41  
DELLA  
59. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione:  
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del  
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”  
A. Danno  
60. Il ricorrente chiede 10,000 euro (EUR) a titolo di danno morale per  
la lesione della reputazione derivante dalla sentenza pronunciata contro di  
lui.  
61. Il Governo ritiene che l’eventuale constatazione di una violazione  
fornirebbe in sé al ricorrente una riparazione sufficiente, data la possibilità  
prevista dal diritto nazionale di chiedere la revisione di una sentenza penale  
definitiva dopo una tale constatazione.  
62. La Corte ritiene che la constatazione della violazione costituisce  
un’equa soddisfazione sufficiente per ogni danno morale che il ricorrente  
possa aver subito.  
B. Spese e costi  
63. Il ricorrente chiede anche 2,000 Euro, più il 20% di IVA, per le  
spese legali sostenute dinanzi alla Corte. Tale cifra corrisponde a 10 ore di  
prestazione d’opera legale, calcolata sulla base di una tariffa oraria di 200  
euro, di cui 3 ore di consultazioni con il cliente, 2 ore per studiare il  
fascicolo, 2 ore per l’analisi giuridica e 3 ore per la stesura delle  
osservazioni.  
64. Il Governo contesta tale richiesta.  
65 Alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte il rimborso  
delle spese e dei costi sostenuti dal ricorrente può essere concesso solo nella  
misura in cui siano dimostrate la realtà, la necessità e la ragionevolezza del  
loro importo. Nel caso di specie, tenuto conto delle informazioni in suo  
possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte assegna l’intero importo  
richiesto.  
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C. Interessi moratori  
66. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi di mora sul  
tasso d’interesse marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre  
punti percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ  
1. Dichiara il ricorso ricevibile;  
2. Ritiene che vi è stata una violazione dell’articolo 10 della Convenzione;  
3. Ritiene che la constatazione della violazione costituisce un’equa  
soddisfazione sufficiente per ogni danno morale che il ricorrente possa  
aver subito;  
4. Ritiene  
(a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi dal  
giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in conformità a quanto  
previsto dall’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 2 000 Euro  
(duemila euro), per spese e costi, più ogni altra somma eventualmente  
dovuta a titolo di imposta, somma che deve essere convertita in fiorini  
ungheresi al tasso applicabile alla data della liquidazione;  
(b) che a partire dallo spirare del suddetto termine di tre mesi e fino al  
pagamento, tali importi saranno maggiorati di un interesse semplice ad  
un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile  
durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;  
4. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.  
Redatta in inglese, quindi comunicata per iscritto l’8 luglio 2008, ai sensi  
dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Sally Dollé  
Cancelliere  
Françoise Tulkens  
Presidente  
20  
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