CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
QUINTA SEZIONE  
UNEDIC c. FRANCIA  
(Ricorso n. 20153/04)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
18 dicembre 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva nei casi stabiliti dall’art. 44 § 2 della  
Convenzione. Essa può subire ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA  
Nel caso Unédic c. Francia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quinta Sezione), riunita in una  
Camera composta da:  
Peer Lorenzen, presidente,  
Jean-Paul Costa,  
Karel Jungwiert,  
Volodymyr Butkevych,  
Renate Jaeger,  
Isabelle Berro-Lefèvre,  
Mirjana Lazarova Trajkovska, giudici,  
e de Claudia Westerdiek, Cancelliere di Sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 25 novembre 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 20153/04) diretto contro la  
Repubblica francese e nel quale un’associazione sottoposta al regime della  
legge del 1° luglio 1901, incaricata della gestione del regime di  
assicurazione dei crediti dei dipendenti, la A.G.S. Unédic, avente sede a  
Parigi («la ricorrente»), il 18 maggio 2004 ha adito la Corte in virtù dell’art.  
34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà  
fondamentali (« la Convenzione »).  
2. La ricorrente è rappresentata da F. Sicard, un avvocato del foro di  
Parigi. Il Governo francese (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente  
E. Belliard, direttrice degli affari giuridici presso il Ministero degli affari  
esteri.  
3. La ricorrente denuncia una violazione del suo diritto a un processo  
equo, garantito dall’art. 6 § 1 della Convenzione.  
4. Il 3 luglio 2007 la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al  
Governo. Come previsto ai sensi dell’art. 29 § 3 della Convenzione, essa ha  
inoltre deciso che saranno esaminati allo stesso tempo la ricevibilità ed il  
merito della questione.  
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SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA  
IL FATTO  
1. Il regime di assicurazione dei crediti dei dipendenti  
5. La legge n. 73-1194 del 27 dicembre 1973 volta ad assicurare, in caso  
di regolamento o liquidazione dei beni, il pagamento dei crediti derivanti dal  
contratto di lavoro, ha istituito in Francia, a carico dei datori di lavoro, un  
obbligo di assicurazione contro il rischio di non pagamento delle somme  
dovute ai dipendenti e più in generale delle somme dovute in esecuzione del  
loro contratto di lavoro, in caso di procedimenti collettivi (art. L. 143-11-1  
del codice del lavoro).  
6. In seguito, il regime giuridico della garanzia di pagamento dei crediti  
derivanti dal contratto di lavoro è stato modificato con la legge n. 85-98 del  
25 gennaio 1985, relativa alla procedura di fallimento in amministrazione  
controllata e alla liquidazione giudiziaria delle imprese, ed è oggi codificato  
agli articoli L. 143-11-1 e successivi del codice del lavoro.  
7. L’obbligo di garanzia dei dipendenti riguarda dunque tutti i datori di  
lavoro aventi la qualifica di commercianti, artigiani o persone giuridiche di  
diritto privato che impiegano uno o più dipendenti. Essa è volta a garantire  
l’insieme dei dipendenti, compresi quelli distaccati all’estero ed i dipendenti  
francesi emigrati.  
8. Ai sensi dell’art. L. 143-11-4 del codice del lavoro, il regime di  
assicurazione è messo in atto ed è gestito da una associazione sottoposta al  
regime della legge del 1° luglio 1901, la A.G.S., che è finanziata da  
contributi a carico esclusivo dei datori di lavoro. Tale contributo, basato sui  
salari che servono da base imponibile per il calcolo dei contributi per la  
cassa integrazione, è coperto allo stesso tempo da quelli versati dalle  
Associazioni per l’impiego nell’industria e nel commercio («ASSEDIC»).  
9. Una volta che una procedura collettiva è aperta, l’Unédic delegazione  
A.G.S. ha come compito mettere a disposizione del rappresentante dei  
creditori, attraverso l’intermediazione della sua sede locale, nel luogo in cui  
è localizzata l’impresa, le somme dovute ai dipendenti quando queste  
somme non possono essere pagate in tutto o in parte a valere sui fondi  
propri disponibili dell’impresa.  
10. L’Unédic delegazione A.G.S. avendo effettuato tale anticipo si trova  
poi a subentrare nei diritti dei dipendenti beneficiari.  
11. Al fine di garantire equità, si cumulano tutti i crediti salariali,  
indipendentemente dalla qualifica di salario della somma in causa, poiché il  
solo criterio pertinente è il collegamento del credito con il contratto di  
lavoro. Sono così garantiti: i salari dei primi sei mesi, le indennità di  
compensazione del congedo pagato, le indennità di fine rapporto, le  
indennità di interruzione illegittima, le indennità di licenziamento, le spese  
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professionali, i premi annuali, le somme dovute in virtù di un contratto  
integrativo d’impresa, ecc.  
12. Se all’inizio il legislatore del 1973 aveva respinto la creazione di un  
tetto di pagamento dei salari, nel 1975 il Parlamento è diventato incline a  
farlo. In effetti, due anni dopo la creazione del regime A.G.S., poiché i  
contributi da versare decuplicarono (dallo 0,02% allo 0,2%), fu ritenuto  
opportuno definire un massimale delle prestazioni, ossia dei pagamenti delle  
somme dovute ai dipendenti. Questo fu l’oggetto della legge n. 75-1251 del  
27 dicembre 1975, codificato all’art. L. 43-11-6 divenuto L. 143-11-8 del  
codice del lavoro attraverso la legge n. 85-98 del 25 gennaio 1985.  
13. L’art. D 143-2, primo punto, dispone:  
«L’ammontare massimo della garanzia prevista all’art. L. 143-11-8 del Codice del  
lavoro è fissato a tre volte il tetto mensile trattenuto per il calcolo dei contributi al  
regime di cassa integrazione quando i crediti risultano da disposizioni legislative o  
regolamentari o da stipulazioni di un contratto collettivo e derivano da un contratto di  
lavoro la cui data di conclusione è anteriore di più di sei mesi dalla decisione di  
procedura di fallimento in amministrazione controllata.»  
14. Lo stesso articolo prevede:  
«Negli altri casi l’ammontare di questa garanzia è limitato a quattro volte il tetto  
sopra menzionato.»  
2. La giurisprudenza della Corte di cassazione  
15. La Corte di cassazione, conformandosi alla lettera degli artt. L. 143-  
11-8 e D 143-2 del codice del lavoro, ha applicato il tetto 4 ogni volta che i  
crediti derivavano da un contratto di lavoro durato meno di sei mesi, al  
momento dell’apertura della procedura collettiva, o che delle modifiche  
economiche erano state apportate a questo contratto in quest’arco di tempo.  
Al contrario, quando il legame contrattuale era di più di sei mesi, il testo  
imponeva di distinguere due ipotesi: quella che dà apertura al tetto 13 e che  
concerne «i crediti risultanti da disposizioni legislative o regolamentari o da  
stipulazioni di un contratto collettivo»; quelle che concernono «gli altri  
casi» per le quali il tetto inferiore (tetto 4) è il solo applicabile. Tale  
giurisprudenza ha avuto per effetto l’esclusione dei crediti contrattuali del  
tetto 13, dato che l’enumerazione figurante nel testo riguarda i crediti  
derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o convenzionali.  
16. In questa direzione, con due sentenze del 13 maggio 1980 – Isabelle  
Adjani e Michel Piccoli –, la Corte di cassazione ha deciso che è esclusa dal  
tetto 13 «una remunerazione il cui ammontare doveva essere liberamente  
negoziato tra le parti» e che è ammesso a questo tetto superiore solo «il  
salario minimo imperativamente fissato con legge, regolamento o contratto  
collettivo».  
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17. Inoltre, nelle sentenze successive, l’interpretazione della Corte di  
cassazione si è fatta più precisa, nell’estendere alle indennità la precedente  
regola applicabile inizialmente ai salari. La Corte di cassazione richiedeva  
così che «gli stessi loro ammontari» siano fissati attraverso la legge, i  
regolamenti o il contratto collettivo, dal momento che lo stesso principio del  
credito trova la sua origine in uno di questo testi.  
18. Con una sentenza del 15 dicembre 1998, A.G.S. di Parigi e Unédic c.  
Boue e Sudre, la camera sociale della Corte di cassazione riunita in seduta  
plenaria ha rivisto la sua giurisprudenza ritenendo nei suoi considerando di  
principio che i crediti risultanti da disposizioni legislative, regolamentari o  
convenzionali ai sensi di questo testo (art. D 143-2, prima alinea del Codice  
del lavoro) erano quelli che trovano fondamento in una legge, un  
regolamento o un contratto collettivo, poco importa che il loro ammontare  
non sia lo stesso fissato da una di queste fonti di diritto; che la  
remunerazione dei dipendenti, contropartita del loro lavoro, rientri nelle  
disposizioni dell’art. D 143-2, prima alinea del Codice del lavoro, lo stesso  
allorché il suo ammontare sia stato fissato da un accordo tra le parti. Di  
conseguenza, essa ritiene che giustamente la corte di appello ha deciso che  
il credito salariale, costituito dalle indennità convenzionali di fine rapporto e  
da un saldo della remunerazione, è garantito dall’A.G.S. nel limite del tetto  
13.  
19. L’avvocato generale della Corte di cassazione, avendo esaminato  
l’equilibrio degli interessi in gioco, ritenne che le conseguenze finanziarie  
della modifica della giurisprudenza sarebbero limitate. Più precisamente,  
egli sottolineò che la giurisprudenza precedente avrebbe potuto condurre a  
gravi ineguaglianze tra dipendenti della stessa impresa in fase di procedura  
di fallimento in amministrazione controllata e che una modifica della  
giurisprudenza, che avrebbe necessariamente avuto effetto retroattivo,  
avrebbe provocato certamente un appesantimento dei compiti della A.G.S.,  
ma sarebbe stata contenuta in un ambito ristretto.  
20. Ai sensi di questa nuova giurisprudenza, la Corte di cassazione ha  
accomunato tutti i crediti dei dipendenti e ha applicato il tetto 13 quando i  
crediti risultano da disposizioni legislative o regolamentari o dalla stipula di  
un contratto collettivo, e derivano da un contratto di lavoro la cui data di  
conclusione è anteriore di più dei sei mesi alla decisione con cui si stabilisce  
la procedura di fallimento in amministrazione controllata. In tutti gli altri  
casi, l’ammontare della garanzia è limitato al tetto 4.  
21. Inoltre, essa a ritenuto che tutte le conseguenze derivanti dal  
contratto di lavoro, compreso e soprattutto l’obbligo di pagare un salario,  
sono di origine giuridica, essendo fissato convenzionalmente solo il  
quantum. Così, ai sensi di questa nuova posizione introdotta dalla sentenza  
della Corte di cassazione del 15 dicembre 1998, la camera sociale ha  
distinto la natura di un credito dal suo quantum, e ha sostenuto che il salario  
fissato dal contratto deve essere ritenuto come avente origine giuridica e  
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non contrattuale, sebbene la legge non fissi l’ammontare. In base a questa  
nuova posizione, il tetto 13 diventa il principio di garanzia dei crediti  
salariali, il tetto 4 l’eccezione.  
3. La situazione di M. H.  
22. M. H. fu assunto dalla società La Mosaïque, società specializzata  
nella fornitura di rivestimenti e piastrelle, in qualità di agente tecnico-  
commerciale.  
23. Con una sentenza del 20 ottobre 1997, il tribunale del commercio di  
Parigi ha aperto una procedura di fallimento in amministrazione controllata  
nei confronti della società.  
24. Con una lettera del 5 gennaio 1998, M. H. fu informato che era stato  
licenziato per motivi economici. La lettera faceva riferimento alla sentenza  
del tribunale del commercio di Parigi, del 20 ottobre 1997, che si era  
pronunciato per la procedura di fallimento in amministrazione controllata  
della Sarl La mosaïque così come per la necessità di procedere ad una  
riorganizzazione del personale al fine di favorire il risanamento  
dell’impresa.  
25. Il contratto di lavoro che legava M. H. alla società fu sciolto  
attraverso l’adesione ad un accordo di conversione in vigore dal 5 aprile  
1998.  
26. Nel contesto di questa procedura collettiva, furono chieste, per conto  
di M. H., le seguenti somme: arretrati del salario dal 6 settembre 1997 al 19  
ottobre 1997: 69.996 franchi (10.670,82 euro (EUR)); indennità di  
compensazione del preavviso: 30.207 franchi (4.605,03 EUR); contributo  
all’A.G.S.: 48.908 franchi (7.608,43 EUR). Tutte questa somme furono  
versate, per un totale di 150.111 franchi, ossia 22.884,27 EUR. Di contro,  
l’indennità di licenziamento fu oggetto di una richiesta specifica di 457.425  
franchi, ossia 69.734 EUR, e solo la somma di 76.329 franchi, ossia  
11.636,28 EUR, fu versata.  
27. Il credito di M. H., di un ammontare totale di 606.536 franchi, ossia  
92.465,82 EUR, fu garantito fino al limite di 225.440 franchi, ossia  
34.368,11 EUR, corrispondenti a quattro volte il tetto mensile trattenuto  
calcolando i contributi al regime di cassa integrazione (di seguito tetto 4).  
28. Infatti, in base alla giurisprudenza allora prevalente, la  
remunerazione di M. H. era ampiamente superiore al tabellario del contratto  
collettivo pertinente applicabile. Così, la suddetta remunerazione non poteva  
essere analizzata come risultante dal contratto collettivo ai sensi delle  
disposizioni applicabili derivanti dalla prima alinea dell’art. D 143-2 del  
codice del lavoro e dalla giurisprudenza stabilita dalla Corte di cassazione.  
29. La A.G.S. ritenne quindi di dover limitare la portata di quanto  
doveva versare al tetto 4.  
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30. Con una sentenza del 25 maggio 1998 del tribunale del commercio  
di Parigi, la società La Mosaïque fu dichiarata in liquidazione giudiziaria ed  
il sig. J. fu designato quale agente liquidatore.  
31. Il 12 giugno 1998, M. H. prese informazioni presso il liquidatore  
designato circa le regole ed il quantum di garanzia dei crediti salariali. M.  
H. accettò la regola della garanzia fino al limite del tetto 4 (225.440 franchi,  
ossia 34.368,11 EUR).  
4. La procedura dinanzi alle giurisdizioni del lavoro  
a) Il Collegio dei probiviri di Parigi  
32. Il 16 aprile 1999 M. H. adì il consiglio dei probiviri di Parigi  
affinché il saldo del suo credito salariale, costituito dal saldo dell’indennità  
di licenziamento per un ammontare di 381.096 franchi (58.097,71 EUR),  
fosse garantito nel limite del tetto 13.  
33. In seguito all’udienza della camera di giudizio in data 26 ottobre  
1999, il consiglio dei probiviri di Parigi si pronunciò in parità di voti.  
34. Con delle conclusioni ricapitolative, l’A.G.S. sosteneva in via  
primaria l’esistenza di un’eccezione di inammissibilità di ordine pubblico  
conforme alle disposizioni dell’art. L. 143-11-7 del codice del lavoro. In via  
sussidiaria, essa affermava che M. H. non adduceva, oltre all’invocazione  
della giurisprudenza del 15 dicembre 1998 contraria di per sé all’art. 5 del  
codice civile, alcun fondamento giuridico alla sua richiesta di beneficiare  
del tetto 13. Peraltro, essa indicava che in virtù dell’art. 6 della Convenzione  
europea dei diritti dell’uomo, la giurisprudenza non poteva essere retroattiva  
a meno di negare il principio generale di certezza del diritto. Infine, tale  
applicazione era analizzata dall’A.G.S. come una violazione flagrante  
dell’uguaglianza dei salari, a danno di coloro che hanno presentato  
un’azione giudiziaria e che hanno chiesto l’applicazione del solo tetto 4.  
35. Con una sentenza del 18 luglio 2000, il consiglio, dopo un’udienza  
di spareggio, rigettò l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’A.G.S.,  
ordinò la comunicazione del dossier al procuratore della Repubblica e rinviò  
la causa e le parti all’udienza del 2 ottobre 2000.  
36. Con sentenza del 6 novembre 2000, il consiglio dei probiviri di  
Parigi ritenne che il credito di M. H., costituito dal saldo dell’indennità  
legale di licenziamento, fosse garantito nel limite del tetto 13 e dichiarò la  
sentenza opponibile all’A.G.S.  
37. I consiglieri probiviri ripresero il considerando di principio  
enunciato nella decisione del 15 dicembre 1998, A.G.S. di Parigi e Unédic  
c. Boue e Sudre e ritennero che, ai sensi dell’art. L. 143-11-8 e D 143-2 del  
codice del lavoro, i crediti trattati erano quelli che trovavano il loro  
fondamento in una legge, un regolamento o un contratto collettivo e poco  
importava che il loro ammontare fosse fissato nel testo. La remunerazione  
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del dipendente, obbligo del datore di lavoro definito dal codice del lavoro,  
rientrava nelle disposizioni dell’art. L. 143-11-8 stesso dato che il suo  
ammontare era fissato dall’accordo tra le parti. Non era lo stesso per  
l’indennità di licenziamento, prevista dalla legge e la cui remunerazione  
serviva da base per il calcolo. Nel caso di specie, il credito di M. H. era  
costituito dal saldo dell’indennità di licenziamento. Il dipendente  
beneficiava di un contratto di lavoro la cui conclusione era anteriore di più  
di sei mesi alla decisione di con cui si stabiliva la procedura di fallimento in  
amministrazione controllata. C’era dunque motivo di affermare che il  
credito di M. H. doveva essere garantito dall’A.G.S. nel limite del tetto 13.  
b) La corte di appello di Parigi  
38. L’Unédic delegazione A.G.S., rappresentata dalla delegazione  
regionale dell’Île-de-France, ricorse in appello contro questa decisione.  
Nelle sue conclusioni d’appello, l’Unédic delegazione A.G.S. sollevò  
parecchi motivi a sostegno della sua contestazione. In primo luogo, sostenne  
che l’applicazione che era stata fatta della nuova giurisprudenza a fatti nati e  
venuti in rilievo prima della sua formulazione si concretizzava in definitiva  
in un’applicazione retroattiva della giurisprudenza così era stata modificata.  
Quand’anche la stessa A.G.S. non intendeva contestare i postulati e i  
fondamenti della nuova giurisprudenza relativa ai tetto di garanzia, non  
poteva accettare che si applicasse a situazioni regolate in via definitiva.  
39. In secondo luogo, essa sottolineò che, sulla base dell’art. 5 del  
codice civile, era negato ai giudici «pronunciarsi, a mezzo di disposizioni  
generali e regolamentari, sulle cause a loro sottoposte». Però, il dipendente  
guardava semplicemente, a sostegno della sua domanda, alla giurisprudenza  
del 15 dicembre 1998, allo stesso titolo che ad una disposizione legislativa o  
regolamentare.  
40. In terzo luogo, fu sostenuto ugualmente che una tale applicazione  
violava direttamente le disposizioni dell’art. 6 della Convenzione, che  
disciplinano il principio generale di certezza del diritto.  
41. In quarto ed ultimo luogo, le conclusioni di appello sollevavano la  
questione dell’imprevedibilità del risarcimento, ulteriore ostacolo alla sua  
applicazione in virtù tanto del principio della certezza del diritto che del  
principio comunitario di legittimo affidamento. Il regime era completamente  
incapace, ai sensi di una giurisprudenza costante di venti anni, di prevedere  
questo nuovo obbligo di garanzia.  
42. Inoltre, essa considerò che il passaggio dal tetto 4 (34.368,11 EUR)  
al tetto 13 (111.696,35 EUR) contro ogni attesa era passibile di mettere  
gravemente in pericolo la situazione finanziaria dell’A.G.S. e lo stesso  
equilibrio del sistema istituito con la legge del 1973 quale ripreso dalla  
legge n. 85-98 del 25 gennaio 1985 relativa alla procedura di fallimento in  
amministrazione controllata e alla liquidazione giudiziaria delle imprese.  
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43. Con una sentenza resa il 3 luglio 2001, la corte di appello di Parigi  
confermò la pronuncia di primo grado. I giudici d’appello rilevarono che i  
giudici di primo grado avevano correttamente analizzato i fatti della causa e  
considerato a giusto titolo che il credito di M. H., quanto ad ammontare, di  
381.096 franchi, non era in discussione, dovendo essere garantito nel limite  
del tetto 13. L’argomentazione sviluppata dall’A.G.S., fondata sull’art. 2 del  
codice civile era inapplicabile, poiché il principio di garanzia applicato non  
derivava da una legge successiva ai fatti della causa. Peraltro, in  
applicazione dell’art. 5 dello stesso codice, la giurisprudenza non era essa  
stessa applicabile ad una causa determinata. Infine, per soddisfare l’esigenza  
di certezza del diritto, non era competenza di una giurisdizione di merito  
limitare con effetti normativi la portata di una modifica della  
giurisprudenza.  
c) La Corte di cassazione  
44. L’Unédic delegazione A.G.S. ha ricorso in cassazione. Essa ha  
presentato un unico motivo di cassazione secondo il quale si ricorreva nei  
confronti della sentenza per aver affermato che il tetto 13 era applicabile ai  
crediti di M. H.  
45. L’A.G.S. sosteneva che una giurisprudenza non poteva avere effetto  
retroattivo se non nella misura in cui non rimetteva in causa situazioni  
giuridiche che avevano esplicato i loro effetti in passato, e ciò in conformità  
con il principio di certezza del diritto quale interpretato dai giudici della  
Corte di giustizia delle Comunità europee e dalla Corte europea dei diritti  
dell’Uomo. Essa ha ritenuto che tutte le interpretazioni contrarie violavano  
l’art. 6 della Convenzione. M H. aveva beneficiato della garanzia  
dell’Unédic delegazione A.G.S. nel limite del tetto 4, prima che intervenisse  
il mutamento della giurisprudenza del 1998. Pertanto, la corte di appello on  
aveva esitato ad applicare la nuova giurisprudenza della Corte di cassazione  
al saldo del credito salariale di M H., allorché la situazione del’interessato  
era stata definitivamente presa in carico e regolata dall’A.G.S.  
46. Con una sentenza del 26 novembre 2003, la camera sociale della  
Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’A.G.S.. Essa ha  
ritenuto che l’unico motivo di cassazione sviluppato dall’A.G.S. non era  
fondato, sottolineando che la certezza del diritto, invocata a fondamento del  
diritto ad un processo equo, previsto dall’art. 6 della Convenzione, non  
potrebbe assoggettare un diritto acquisito ad una giurisprudenza immutabile,  
dal momento che l’evoluzione della giurisprudenza ha rilievo per un giudice  
nell’applicazione della legge.  
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DIRITTO  
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 § 1 DELLA  
CONVENZIONE  
47. La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto ad un equo  
processo, in ragione del carattere retroattivo della sentenza della Corte di  
cassazione del 15 dicembre 1998. Essa invoca l’art. 6 § 1 della Convenzione  
che nella parte rilevante dispone:  
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un  
tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e  
doveri di carattere civile (…)»  
A. Sull’eccezione del Governo relativa all’incompatibilità ratione  
personae  
48. In via principale, il Governo sostiene che la richiesta è incompatibile  
rationae personae con le disposizioni della Convenzione dato che la  
ricorrente non può essere considerata come una «organizzazione non  
governativa» ai sensi dell’art. 34 della Convenzione.  
49. Il Governo sottolinea le relazioni molto strette tra lo Stato e l’Unédic  
in merito alla cassa integrazione. Adduce a questo riguardo un estratto del  
rapporto della Corte dei conti del marzo 2006 relativo all’«evoluzione della  
cassa integrazione, dell’indennizzo all’aiuto al reimpiego».  
50. Tale regime di assicurazione è interamente determinato dallo Stato.  
L’A.G.S. ha poco peso sull’evoluzione del regime e le sue modalità di  
funzionamento poiché il legislatore è intervenuto per modificare l’ambito di  
applicazione del regime e le modalità di anticipo e di recupero.  
51. L’A.G.S. dipende dai poteri pubblici per mantenere l’equilibrio  
finanziario del regime in caso di congiuntura economica difficile. Lo Stato  
interviene nel caso di squilibrio persistente per fornirle i mezzi per  
assicurare la sua missione, come già fatto nel 1975 e nel 2003.  
52. L’A.G.S. dispone di prerogative di potere pubblico. Essa procede al  
recupero dei fondi anticipati presso le imprese, a partire dal controllo dei  
piani di risarcimento e nell’ambito delle operazioni di liquidazione  
giudiziaria e fissa il tasso delle contribuzioni che devono versare i datori di  
lavoro. Essa può allo stesso modo agire in giudizio per difendere gli  
interessi del regime. Se è vero che le autorità pubbliche non dispongono di  
un potere di tutela, il sistema di garanzia dei salari in caso di procedura  
collettiva è stato instaurato dal legislatore: la legge del 27 dicembre 1973 ha  
posto i principi di assicurazione obbligatoria e ne ha fissato le modalità di  
funzionamento.  
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53. La ricorrente sostiene che il solo quadro normativo di un’attività  
svolta dai poteri pubblici non conduce ipso facto a qualificare l’insieme  
degli attori del settore interessato quale organizzazione governativa. Le  
autorità di tutela non dispongono di alcun potere di tutela sull’associazione  
ricorrente. Infatti, l’A.G.S. beneficia di una totale indipendenza organica,  
istituzionale e finanziaria. Se essa partecipa ad una «missione di servizio  
pubblico», non detiene prerogative di autorità pubblica.  
54. La Corte ricorda che emerge dalla sua giurisprudenza che rientrano  
nella categoria delle «organizzazioni governative» le persone giuridiche che  
partecipano all’esercizio dell’autorità pubblica o che svolgono un servizio  
pubblico sotto il controllo delle autorità. Per determinare se tale è il caso di  
una persona giuridica diversa da una collettività territoriale, bisogna  
prendere in considerazione il suo status giuridico e, all’occorrenza, le  
prerogative che le sono riconosciute, la natura dell’attività che esercita ed il  
contesto nel quale si iscrive, ed in suo grado di indipendenza in relazione  
alle autorità politiche (caso Radio France et al. c. Francia (dec.), n.  
53984/00, 23 settembre 2003).  
55. La Corte rileva, in primo luogo, che la ricorrente, la Delegazione  
Unédic A.G.S., creata nel 1996 in seno all’Unédic perché si dedicasse alla  
realizzazione operativa delle missioni dell’A.G.S., è una persona giuridica  
di diritto privato, un’associazione regolata dalla legge del 1° luglio 1901,  
sottoposta esclusivamente al diritto privato, che si tratti delle sue regole di  
gestione contabile o finanziaria e delle sue modalità di funzionamento e  
delle regole di assunzione della sua responsabilità.  
56. La ricorrente è composta da membri di organizzazioni dei datori di  
lavoro rappresentative che sono indipendenti dal potere politico. Il fatto che  
l’A.G.S. abbia delegato all’Unédic, attraverso un accordo di gestione, la  
realizzazione operativa delle sue missioni non dovrà mettere in discussione  
la sua indipendenza. Il suo consiglio di amministrazione è esclusivamente  
composto da tali membri (sei membri del Medef, otto della Confederazione  
nazionale delle PMI e dieci del settore agricolo), senza che alcun’altra  
autorità abbia un ruolo deliberativo o consultivo. Il regime delle garanzie  
dei crediti dei dipendenti, fondati sulla solidarietà interprofessionale dei  
datori di lavoro, è finanziato esclusivamente dai contributi a carico dei  
datori di lavoro basati sulle remunerazioni che fanno da base al calcolo dei  
contributi per la cassa integrazione. Se, in principio, il regime è finanziato  
attraverso contributi privati, il fatto che possa avere in via eccezionale  
finanziamenti da parte dello Stato non cambia nulla.  
57. Il recupero presso imprese dei fondi anticipati non può configurarsi  
quale prerogativa di autorità pubblica ma quale surroga di pieno diritto  
nell’ambito dei diritti ed azioni dei dipendenti che essa ha contribuito a  
liquidare. Inoltre, la possibilità di agire in giudizio per difendere gli interessi  
del regime costituisce una prerogativa di diritto comune detenuta  
dall’A.G.S. nella sua sola qualità di istituzione per la gestione del regime. In  
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aggiunta, l’A.G.S. non beneficia del meccanismo della protezione della  
prescrizione quadriennale, ai termini del quale l’esecuzione di un credito  
non può essere ottenuta dopo che siano passati quattro anni; i dipendenti  
possono cercare presso la ricorrente la garanzia dei loro crediti salariali  
secondo le regole di prescrizione del diritto comune.  
58 Bisogna quindi considerare la ricorrente come un’«organizzazione  
non governativa» ai sensi dell’art. 34 della Convenzione.  
59. La Corte riconosce, inoltre, che il ricorso non è manifestamente  
infondato ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva,  
peraltro, che non vi è alcun altro motivo di irricevibilità. Esso deve quindi  
essere dichiarato ricevibile.  
B. Sul merito  
1. Argomenti delle parti  
a) La ricorrente  
60. Secondo la ricorrente, dalla sentenza Brumarescu c. Romania,  
([GC], n. 28342/95, ECHR 1999-VII) emerge che il principio della certezza  
del diritto è consacrato dal diritto ad un equo processo. Il ragionamento  
seguito in materia di leggi di convalida è del tutto trasferibile nella  
fattispecie dal momento che tale legge assolve alla stessa funzione della  
variazione nel tempo di una decisione giudiziale.  
61. L’applicazione retroattiva di una nuova giurisprudenza può essere in  
contraddizione con le esigenze della Convenzione in materia di accessibilità  
e di prevedibilità del diritto. Dato che la Corte riconosce la violazione dei  
diritti garantiti dalla Convenzione allorquando si trova di fronte a testi che  
producono i loro effetti su dei fatti passati e che modificano le attese  
legittime delle parti in giudizio, essa potrebbe fare lo stesso quando constati  
che la modifica di una data giurisprudenza ha di fatto gli stessi effetti.  
62. La ricorrente pretende che ogni mutamento della giurisprudenza  
risulti contrario al diritto ad un processo equo. Essa raccomanda il  
riconoscimento di un diritto transitorio derivante dalle modifiche della  
giurisprudenza. Al riguardo, essa fa riferimento alla giurisprudenza della  
Corte di giustizia delle comunità europee ma anche alla politica  
giurisprudenziale della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato che si  
sono di recente dedicati al principio della certezza del diritto.  
63. La ricorrente suggerisce l’adozione di certi criteri suscettibili di  
essere tenuti in considerazione dal giudice nella valutazione di situazioni  
meritevoli o no di un adeguamento temporale, quali sono stati rilevati dalla  
dottrina: il gran numero delle persone coinvolte, le conseguenze finanziarie  
rilevanti, l’imprevedibilità della modifica giurisprudenziale, il sostegno  
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apportato alla prassi anteriore e alla certezza del diritto. Ora, applicati alle  
circostanze del caso, tali criteri erano in tutto e per tutto presenti: la  
decisione della Corte di cassazione in sede contenziosa ha comportato delle  
conseguenze finanziarie di estrema pesantezza, comportando per l’A.G.S.  
un deficit globale di 107.505.000 euro sugli esercizi 1999 e 2000; tenuto  
conto della grande stabilità della soluzione precedente, l’A.G.S. non ha  
potuto preparare ed assicurare utilmente, almeno finanziariamente, le  
conseguenze dell’evoluzione pretoria delle sue regole di garanzia;  
l’equilibrio generale del regime di solidarietà interprofessionale è stato  
messo in difficoltà da questa nuova giurisprudenza, a causa dei numerosi  
dipendenti che hanno invocato le garanzie dell’A.G.S.; in quel momento, la  
loro situazione era stata definitivamente regolata; nessun interesse generale  
sembra presiedere alla rimessa in discussione della garanzia.  
b) Il Governo  
64. Secondo il Governo, il principio della certezza del diritto ha due  
dimensioni distinte ma complementari: una dimensione formale ed una  
temporale. La prima riguarda la qualità della norma giuridica  
sottoponendola alle esigenze di intelligibilità e di accessibilità. La seconda  
mira essenzialmente a disciplinare le situazioni giuridiche. Inoltre,  
l’interpretazione giurisprudenziale ha portata retroattiva, dato che  
l’interpretazione normativa alla quale si affida il giudice al momento in cui  
si pronuncia riguarda necessariamente fatti che si sono svolti in passato. A  
ulteriore conferma, un mutamento della giurisprudenza, quale che sia la  
sostanza della «regola» giurisprudenziale che va a modificare, contiene, in  
ipotesi, un pregiudizio alla certezza del diritto. Malgrado tale pregiudizio,  
l’utilità e la stessa necessità delle modifiche della giurisprudenza non è da  
dimostrare. La Corte stessa ha ammesso nella sentenza Vilho Eskelinen c.  
Finlandia ([GC], n. 63235/00, 29 aprile 2007, § 56) che pur se deve  
mancare di seguire un approccio dinamico ed evolutivo, il fatto di non  
allontanarsi dai suoi precedenti rischierebbe di ostacolare ogni cambiamento  
o miglioramento.  
65. Nondimeno, il pregiudizio alla certezza del diritto può variare  
secondo la natura delle modifiche, esistendo differenze di grado.  
66. Il principio della certezza del diritto è più ampio del diritto ad un  
processo equo. Esso ispira e trascende i diritti consacrati dalla Convenzione  
che devono essere interpretati, notoriamente, alla luce di questo principio.  
Più sentenze della Corte sostengono una tale interpretazione. Le due nozioni  
vanno di pari passo, dato che la violazione del principio della certezza del  
diritto comporta direttamente un danno ai diritti garantiti dall’art. 6 § 1  
(caso Brumarescu c. Romania, sopra citato, § 62).  
67. Secondo il Governo esiste un forte consenso in Europa sul carattere  
eccezionale che deve presentare il ricorso alla tecnica di variazione degli  
effetti nel tempo della giurisprudenza. Come ha affermato la Corte di  
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giustizia delle comunità europee, tale facoltà non è consigliata se non in  
caso di grave pregiudizio alla certezza del diritto. Del resto, la Corte  
europea dei diritti dell’uomo vi ha fatto riferimento nel caso Marckx c.  
Belgio (sentenza del 13 giugno 1979, serie A n. 31). Infine, il Governo  
contesta la confusione operata dalla ricorrente con il controllo da parte della  
Corte del carattere retroattivo di una legge di convalida, come nel caso  
Arnolin et al. c. Francia (n. 20127/03, 9 gennaio 2007).  
68. Il Governo afferma che nessuna delle differenti componenti dell’art.  
6 § 1 è stata ignorata che si trattasse di diritti procedurali, dell’uguaglianza  
dei rimedi o del diritto al giudizio. La ricorrente non invoca alcun  
argomento oltre alla violazione della certezza del diritto. Il nuovo stato del  
diritto introdotto dalla modifica giurisprudenziale del 15 dicembre 1998,  
anteriore alla nascita della causa che oppone M. H. all’Unédic, era  
perfettamente noto alle due parti che sono state messe su un rigoroso piano  
di parità nell’espressione dei loro rispettivi punti di vista. Inoltre, la  
situazione di M. H. non era irrevocabilmente fissata prima della modifica  
della giurisprudenza. L’erogazione da parte dell’A.G.S. degli anticipi non  
poteva, indipendentemente dalla modifica della giurisprudenza, privare M.  
H. del suo diritto di adire il consiglio dei probiviri per contestare  
l’ammontare delle somme accordate. M. H. ha potuto, nello specifico,  
esercitare questo diritto dopo il mutamento dal momento che la procedura  
collettiva non era ancora chiusa.  
69. Il Governo ritiene che la modifica operata dalla Corte di cassazione  
il 15 dicembre 1998 non è stata eccessiva per la ricorrente, ma moderata in  
termini di miglioramento apportato alla regola di diritto in questione e di  
esigenze di la giustizia sociale. Da un lato, nessun diritto acquisito  
dall’Unédic in via definitiva era stato rimesso in causa retroattivamente e,  
dall’altro, la Corte di cassazione ha esaminato accuratamente l’equilibrio  
degli interessi in causa.  
70. Del resto, la modifica giurisprudenziale non era così imprevedibile,  
come sostiene la ricorrente. Numerose critiche erano state espresse dalla  
dottrina, da membri del parlamento e dal mediatore della Repubblica  
sull’interpretazione adottata dalla Corte di cassazione nel 1980 e riaffermata  
fino a quel momento.  
2. La valutazione della Corte  
71. Nella sua giurisprudenza, la Corte ha numerose volte riaffermato che  
se, in principio, al potere legislativo non è impedito regolamentare in  
materia civile, con nuove disposizioni a portata retroattiva, i diritti derivanti  
da leggi in vigore, il principio della prevalenza del diritto e la nozione del  
processo equo sanciti dall’art. 6 vengono si oppongono, salvo che nel caso  
di motivi imperativi di interesse generale, all’ingerenza del potere  
legislativo nell’amministrazione nella giustizia allo scopo di influire sulla  
conclusione giudiziaria della causa (sentenze Raffinerie greche Stran e  
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Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 49, serie A n. 301-B,  
National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society  
e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, 23 ottobre 1997, § 112,  
Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VII e Zielinski e Pradal e  
Gonzalez et al. c. Francia [GC], nn. 24846/94 e da 34165/96 a 34173/96,  
§ 57, CEDH 1999-VII). Nella sentenza Brumărescu sopra citata (§ 61-62),  
la Corte ha allo stesso modo ritenuto che la corte suprema rumena,  
accogliendo il ricorso presentato dal procuratore generale della Romania in  
virtù del suo potere di contestare una sentenza definitiva attraverso un  
ricorso per annullamento, senza che egli sia vincolato da alcun termine,  
aveva violato il principio della certezza del diritto.  
72. In primo luogo, la Corte rileva che il caso di specie e il problema che  
esso solleva – le conseguenze di una modifica della giurisprudenza sulla  
prevedibilità di situazioni giuridiche – si distingue chiaramente dal caso  
Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis (sentenza sopra citata), che  
invocava la ricorrente nel suo ricorso, e nella quale era in causa l’ingerenza  
del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influire  
sulla conclusione giudiziaria di una causa. Essa si distingue anche dalla  
sentenza Sovtransavto Holding c. Ucraina (n. 48553/99, ECHR 2002-VII),  
nella quale la Corte aveva concluso che un sistema giuridico caratterizzato  
da una procedura che ammette l’annullamento ripetuto delle sentenze  
definitive era in quanto tale incompatibile con il principio della certezza dei  
rapporti giuridici.  
73. In secondo luogo, essa richiama il fatto che nella sua sentenza  
Marckx, sopracitata (ibidem § 58), la Corte aveva dichiarato che il principio  
di certezza del diritto, necessariamente inerente al diritto della Convenzione  
così come al diritto comunitario, esimeva lo Stato belga dal rimettere in  
causa gli atti o le situazioni giuridiche anteriori alla pronuncia della  
sentenza della Corte. Si trattava in quel caso di un obiter dictum in risposta  
all’interesse manifestato dal Governo belga di conoscere la portata a quel  
tempo della sentenza della Corte nel caso in questione.  
74. La Corte ritiene tuttavia che le esigenze di certezza del diritto e di  
tutela del legittimo affidamento di coloro che sono sottoposti a giudizio non  
sanciscono un diritto acquisito ad una giurisprudenza costante.  
75. Nello specifico, la Corte ritiene che la situazione di M. H. non era  
definitivamente regolata, anche se questi aveva accettato l’ammontare della  
garanzia nel giugno 1998. La situazione di M. H. non è comparabile a quella  
del caso Brumărescu sopra citato, in cui un giudizio definitivo regolava una  
data situazione e a dispetto di quella il procuratore generale aveva la facoltà  
di contestare dinanzi alla corte suprema una sentenza passata in giudicato.  
L’erogazione da parte dell’A.G.S. degli anticipi non poteva, in ogni caso ed  
indipendentemente dalla modifica della giurisprudenza, privare M. H. del  
diritto di adire il consiglio dei probiviri per contestare l’ammontare delle  
somme accordategli. M. H. ha potuto esercitare tale diritto dopo l’intervento  
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della modifica della giurisprudenza, dato che la procedura collettiva non era  
chiusa. Il nuovo stato di diritto introdotto dal mutamento giurisprudenziale  
del 15 dicembre 1998, anteriore alla nascita della causa che oppone M. H.  
all’Unédic relativa all’ottenimento del saldo del suo credito salariale, era  
perfettamente noto alle due parti. M. H. non ha fatto altro che adire le  
giurisdizioni, come gli era possibile, a seguito di una sentenza che gli era  
stata favorevole e che gli permetteva di rivendicare un’indennità di  
licenziamento complementare. Se la ricorrente percepisce come  
un’ingiustizia il fatto che i tribunali hanno dato causa vinta a M. H., tale  
ingiustizia è inerente ad ogni cambiamento di soluzione giuridica.  
L’applicazione della soluzione sostenuta nella sentenza del 15 dicembre  
1998 al caso di specie ha avuto come unica conseguenza aumentare  
l’ammontare della garanzia che l’A.G.S. doveva anticipare; essa non ha  
rimesso in discussione i diritti che erano stati acquisiti in via definitiva da  
quella (Augusto c. Francia, n. 71665/01, CEDH 2007-... (estratto)).  
76. Quanto alle conseguenze finanziarie che aveva comportato la  
decisione della Corte di cassazione, esse sono per forza di cose limitate al  
caso della ricorrente.  
77. Inoltre, la Corte rileva che l’avvocato generale della Corte di  
cassazione ha esaminato, nel quadro della questione che ha dato luogo alla  
sentenza del 15 dicembre 1998, l’equilibrio degli interessi in gioco e  
ritenuto che le conseguenze finanziarie della modifica della giurisprudenza  
sarebbero moderate. Più precisamente, egli ha sottolineato che la  
giurisprudenza anteriore poteva condurre a gravi ineguaglianze tra  
dipendenti della stessa impresa in fase di procedura di fallimento in  
amministrazione controllata e che un capovolgimento della giurisprudenza,  
che avrebbe sicuramente effetto retroattivo, provocherebbe di certo un  
appesantimento dei compiti della A.G.S., ma che sarebbe contenuto in un  
ambito ristretto.  
78. In conclusione, la Corte rileva che la ricorrente non ha subito alcun  
ostacolo ad uno dei diritti garantiti dall’art. 6, ossia l’accesso ad un  
tribunale, la certezza sullo stato di diritto al momento in cui le giurisdizioni  
interne si sono pronunciate, o il carattere equo della procedura. Pertanto,  
non c’è stata violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione.  
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PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,  
1. Dichiara il ricorso ricevibile;  
2. Ritiene che non c’è stata violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione.  
Redatta in francese e notificata per iscritto il 18 dicembre 2008 ai sensi  
dell’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.  
Claudia Westerdiek  
Cancelliere  
Peer Lorenzen  
Presidente  
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