SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA
17. Inoltre, nelle sentenze successive, l’interpretazione della Corte di
cassazione si è fatta più precisa, nell’estendere alle indennità la precedente
regola applicabile inizialmente ai salari. La Corte di cassazione richiedeva
così che «gli stessi loro ammontari» siano fissati attraverso la legge, i
regolamenti o il contratto collettivo, dal momento che lo stesso principio del
credito trova la sua origine in uno di questo testi.
18. Con una sentenza del 15 dicembre 1998, A.G.S. di Parigi e Unédic c.
Boue e Sudre, la camera sociale della Corte di cassazione riunita in seduta
plenaria ha rivisto la sua giurisprudenza ritenendo nei suoi considerando di
principio che i crediti risultanti da disposizioni legislative, regolamentari o
convenzionali ai sensi di questo testo (art. D 143-2, prima alinea del Codice
del lavoro) erano quelli che trovano fondamento in una legge, un
regolamento o un contratto collettivo, poco importa che il loro ammontare
non sia lo stesso fissato da una di queste fonti di diritto; che la
remunerazione dei dipendenti, contropartita del loro lavoro, rientri nelle
disposizioni dell’art. D 143-2, prima alinea del Codice del lavoro, lo stesso
allorché il suo ammontare sia stato fissato da un accordo tra le parti. Di
conseguenza, essa ritiene che giustamente la corte di appello ha deciso che
il credito salariale, costituito dalle indennità convenzionali di fine rapporto e
da un saldo della remunerazione, è garantito dall’A.G.S. nel limite del tetto
13.
19. L’avvocato generale della Corte di cassazione, avendo esaminato
l’equilibrio degli interessi in gioco, ritenne che le conseguenze finanziarie
della modifica della giurisprudenza sarebbero limitate. Più precisamente,
egli sottolineò che la giurisprudenza precedente avrebbe potuto condurre a
gravi ineguaglianze tra dipendenti della stessa impresa in fase di procedura
di fallimento in amministrazione controllata e che una modifica della
giurisprudenza, che avrebbe necessariamente avuto effetto retroattivo,
avrebbe provocato certamente un appesantimento dei compiti della A.G.S.,
ma sarebbe stata contenuta in un ambito ristretto.
20. Ai sensi di questa nuova giurisprudenza, la Corte di cassazione ha
accomunato tutti i crediti dei dipendenti e ha applicato il tetto 13 quando i
crediti risultano da disposizioni legislative o regolamentari o dalla stipula di
un contratto collettivo, e derivano da un contratto di lavoro la cui data di
conclusione è anteriore di più dei sei mesi alla decisione con cui si stabilisce
la procedura di fallimento in amministrazione controllata. In tutti gli altri
casi, l’ammontare della garanzia è limitato al tetto 4.
21. Inoltre, essa a ritenuto che tutte le conseguenze derivanti dal
contratto di lavoro, compreso e soprattutto l’obbligo di pagare un salario,
sono di origine giuridica, essendo fissato convenzionalmente solo il
quantum. Così, ai sensi di questa nuova posizione introdotta dalla sentenza
della Corte di cassazione del 15 dicembre 1998, la camera sociale ha
distinto la natura di un credito dal suo quantum, e ha sostenuto che il salario
fissato dal contratto deve essere ritenuto come avente origine giuridica e
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