CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
SECONDA SEZIONE  
TODOROVA c. ITALIA  
(Ricorso no 33932/06)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
13 gennaio 2009  
La sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite dall’articolo 44 § 2 della  
Convenzione. Può subire ritocchi di forma  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA TODOROVA c. ITALIA  
Nel caso Todorova c. Italia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), riunita in una  
Camera composta da:  
Françoise Tulkens, presidente,  
Ireneu Cabral Barreto,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Danutė Jočienė,  
Dragoljub Popović,  
András Sajó,  
Işıl Karakaş, giudici,  
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 9 dicembre 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in questa data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (no 33932/06) contro la Repubblica  
italiana con il quale una cittadina bulgara, Temenuzhka Ivanchova  
Todorova («la ricorrente»), ha adito la Corte il 17 agosto 2006 in virtù  
dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e  
delle libertà fondamentali («la Convenzione»).  
2. La ricorrente, che è stata ammessa all’assistenza legale, è  
rappresentata da di Muro, avvocato a Bari. Il governo italiano («il  
Governo») è stato rappresentato, in ordine, dai suoi agenti I.M. Braguglia,  
R. Adam e E. Spatafora, e dal suo coagente F. Crisafulli.  
3. La ricorrente, madre biologica di due gemelli, lamenta, ai sensi  
dell’articolo 8 della Convenzione, la violazione del diritto al rispetto della  
vita privata e familiare, a causa della decisione di dichiarare i gemelli  
adottabili da parte del tribunale per i minorenni emessa soltanto 27 giorni  
dopo la loro nascita. Denuncia inoltre una violazione del principo di equità  
del procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni di Bari.  
4. Il 26 ottobre 2006, il presidente della Seconda Sezione ha deciso di  
comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29 § 3 della  
Convenzione, la Camera ha deciso di esaminare allo stesso tempo la  
ricevibilità e la fondatezza del caso. Ha inoltre deciso di esaminare il ricorso  
prioritariamente in virtù dell’articolo 41 del regolamento della Corte.  
5. Con lettera del 30 ottobre 2006, il governo bulgaro è stato invitato a  
intervenire nel procedimento ai sensi dell’articolo 36 § 1 della Convenzione  
e 44 del regolamento della Corte. La lettera non ha avuto risposta, e pertanto  
si ritiene che esso non intenda avvalersi del diritto di intervento.  
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SENTENZA TODOROVA c. ITALIA  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
6. La ricorrente è nata nel 1967 a Oryahovo (Bulgaria) e risiede a Bari.  
7. I fatti in causa, secondo quanto esposto dalle parti, possono essere  
riassunti come segue.  
8. Il 7 ottobre 2005 la ricorrente partoriva due gemelli all’ospedale San  
Paolo di Bari. Non riconosceva i figli e chiedeva che il suo nome non fosse  
rivelato. Lo stesso giorno, l’assistente sociale, M.P., informava con una  
breve nota il suo superiore gerarchico dell’abbandono dei neonati.  
9. Il 10 ottobre 2005, il pubblico ministero presso il tribunale dei  
minorenni di Bari invitava il tribunale a procedere al sistemazione urgente  
dei bambini presso un centro di accoglienza.  
10. L’11 ottobre 2005, M.P. inoltrava al suo superiore un rapporto in cui  
rendeva noto che la ricorrente domandava un periodo di tempo per riflettere,  
prima di decidere se riconoscere o meno i bambini, e richiedeva altresì di  
essere udita dal tribunale per i minorenni. La ricorrente esprimeva inoltre il  
desiderio che i bambini fossero accolti provvisoriamente in un centro  
d’accoglienza o presso una famiglia a condizione che potesse vederli, fino al  
momento in cui avrebbe preso una decisione.  
11. La nota e il rapporto venivano invitati il 7 e 11 ottobre 2005 al  
pubblico ministero. Da quel che emerge dal fascicolo, i documenti venivano  
ricevuti il 12 ottobre.  
12. Il 13 ottobre 2005, i bambini venivano ospitati in un centro  
d’accoglienza ed era nominato un tutore provvisorio. Il tribunale impediva  
alla ricorrente di visitarli e sollecitava l’invio dei documenti riguardanti dei  
minori da parte dell’ospedale.  
13. Il 18 ottobre 2005, il pubblico ministero domandava al tribunale di  
dichiarare i minori adottabili. Il magistrato rilevava a suo giudizio: 1) che la  
ricorrente non aveva richiesto un termine per riconosce i bambini ma solo  
un po’ di tempo per ristabilirsi e valutare la situazione; 2) che la  
sospensione del procedimento era facoltativa e avrebbe potuto essere  
ordinata se i minori fossero stati assistiti da un genitore, mentre nel caso in  
specie la ricorrente desiderava solo vedere i gemelli; 3) che nella sua  
dichiarazione, la ricorrente aveva detto di avere altri due figli e una famiglia  
in un altro Stato, che il padre dei gemelli era un cittadino italiano con cui  
aveva interrotto ogni relazione, che non aveva né i mezzi economici né una  
vita abbastanza stabile per occuparsi dei bambini in maniera adeguata ; 4) e  
infine che non era concepibile che l’abbandono non fosse stato  
sufficientemente ponderato durante la gravidanza.  
14. Il 2 novembre 2005, ritenendo sufficienti gli elementi raccolti nel  
corso dell’inchiesta – poiché, da un canto, il padre dei bambini era ignoto e,  
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d’altro canto, la madre non li aveva riconosciuti –, il tribunale per i  
minorenni dichiarava i gemelli adottabili.  
15. Il 2 dicembre 2005, la ricorrente domandava di essere udita dal  
tribunale per i minorenni e sollecitava la sospensione del procedimento  
eventualmente aperto per la dichiarazione di adottabilità dei gemelli.  
16. Il 5 dicembre 2005, il tribunale per i minorenni invitava il pubblico  
ministero a indicare se si sarebbe opposto alla decisione del 2 novembre in  
questi termini: «con preghiera di valutare l’opportunità di rinunciare al  
termine per l’opposizione alla dichiarazione di adottabilità».  
17. Lo stesso giorno, il pubblico ministero rinunciava all’opposizione  
alla decisione del 2 novembre 2005, che pertanto diveniva immediatamente  
definitiva.  
18. Il 6 dicembre 2005, i bambini venivano ospitati provvisoriamente  
presso una famiglia in vista della loro adozione.  
19. Nel suo parere del 13 dicembre 2005, il pubblico ministero invitava  
al rigetto della domanda di sospensione del procedimento introdotta dalla  
ricorrente il 2 dicembre, dal momento che i minori erano già stati dichiarati  
adottabili.  
20. Il 21 dicembre 2005, il tribunale per i minorenni rilevava che i  
bambini erano stati dichiarati adottabili, cosa che comportava l’irricevibilità  
della domanda della ricorrente dato che il procedimento non poteva più  
essere sospeso. Il tribunale precisava anche che la ricorrente non aveva  
riconosciuto i minori e avrebbe al massimo potuto opporsi alla decisione del  
2 novembre. Il difensore della ricorrente veniva informato del rigetto con  
notifica del 21 febbraio 2006.  
21. Il 22 febbraio e il 15 marzo 2006, il difensore della ricorrente, al fine  
di opporsi alla decisione del 2 novembre 2005, si rivolgeva al tribunale per i  
minorenni di Bari per ottenere copia degli estratti del fascicolo del  
procedimento in seguito al quale i bambini erano stati dichiarati adottabili.  
22. Il 20 marzo 2006, l’ufficiale di stato civile del comune di Bari  
informava il presidente del tribunale dei minorenni che la ricorrente aveva  
richiesto, il 17 marzo, di poter riconoscere «due gemelli minorenni non  
riconosciuti alla nascita». L’ufficiale chiedeva il parere del presidente su  
cosa fare.  
23. Il 20 marzo 2006 il tribunale per i minorenni rigettava la domanda  
introdotta dal difensore della ricorrente il 22 febbraio 2005 e reiterata il 15  
marzo. Il tribunale affermava: 1) che rigettando la domanda con cui la  
ricorrente chiedeva di essere ascoltata, aveva già rilevato che i bambini  
erano stati dichiarati adottabili il 2 novembre 2005 e che questa decisione  
era passata in giudicato il 5 dicembre 2005; 2) che secondo la  
giurisprudenza della Corte di cassazione, in materia di adozione  
l’opposizione alla decisione dichiarante un minore adottabile può essere  
introdotta dai genitori biologici che abbiano riconosciuto il minore prima  
che tale decisione non sia divenuta definitiva, dopo la quale i genitori  
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SENTENZA TODOROVA c. ITALIA  
biologici possono domandare solo la revoca della decisione a condizione  
che il minore non sia stato dato in affidamento preadottivo. Nel caso in  
specie, i bambini erano stati affidati il 6 dicembre 2005, cosa che impediva  
alla ricorrente di chiedere la revoca.  
24. Il 12 aprile 2006, il presidente del tribunale per i minorenni  
informava l’ufficiale di stato civile delle decisioni adottate nei confronti dei  
gemelli, sottolineando che ai sensi della legge no 184/1983 il  
riconoscimento di un minore dichiarato adottabile e in affidamento  
preadottivo è inefficace.  
25. Il 21 marzo 2006, la ricorrente adiva la corte d’appello di Bari  
domandando la revoca della dichiarazione di adottabilità.  
26. Nella sua decisione del 14 luglio 2006, la corte d’appello dichiarava  
la domanda irricevibile in quanto la ricorrente avrebbe innanzitutto dovuto  
rivolgersi al tribunale per i minorenni e solo poi interporre appello contro la  
sua decisione.  
II. LA NORMATIVA INTERNA E INTERNAZIONALE PERTINENTE  
27. La legge no 184 del 4 maggio 1983, nel testo in vigore all’epoca dei  
fatti, ha ampiamente modificato la materia dell’adozione. Essa è stata poi a  
sua volta oggetto di modifica (legge no 149 del 2001).  
28. L’articolo 8 prevede che «sono dichiarati in stato di adottabilità dal  
tribunale per i minorenni (…) i minori di cui sia accertata la situazione di  
abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei  
genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza  
non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio». L’articolo  
8 prosegue stabilendo che «la situazione di abbandono sussiste (…) anche  
quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o  
comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare».  
Infine, l’articolo prevede che la causa di forza maggiore non sussiste nel  
caso in cui i genitori o altri membri della famiglia del minore chiamati ad  
occuparsi di lui rifiutano le misure di assistenza pubblica e laddove tale  
rifiuto è considerato dal giudice come ingiustificato. Lo stato di abbandono  
può essere segnalato all’autorità pubblica da ogni individuo e può essere  
rilevato d’ufficio dal giudice. Inoltre, ogni pubblico funzionario e la  
famiglia del minore che abbiano conoscenza dello stato di abbandono di  
quest’ultimo sono obbligati a farne denuncia.  
29. L’articolo 15 prevede che la dichiarazione di stato di adottabilità è  
pronunciata dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con  
sentenza motivata, dopo aver udito il pubblico ministero, il rappresentante  
dell’istituto presso il quale il minore è stato ospitato o l’eventuale famiglia  
di affidamento, il tutore, il minore maggiore di dodici anni e il minore di  
dodici anni se necessario.  
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30. L’articolo 17 prevede che gli interessati possono fare opposizione al  
tribunale che ha dichiarato il minore adottabile, nel termine di trenta giorni  
dalla notifica. Il ricorso in cassazione per violazione della legge è ammesso  
contro la decisione della corte d’appello, in un termine di trenta giorni dalla  
notifica.  
31. L’articolo 20 prevede infine che lo stato di adottabilità cessi nel  
momento in cui il minore è adottato o diventa maggiore di età.  
32. Infine, ai sensi dell’articolo 21, l’adottabilità può essere revocata,  
d’ufficio o su richiesta dei genitori o del pubblico ministero, se le condizioni  
previste dall’articolo 8 sono nel frattempo cessate. Mentre, se il minore è in  
affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.  
La Convenzione europea in materia di adozione dei minori (STCE no  
58)  
33. La Convenzione europea in materia di adozione dei minori del  
Consiglio d’Europa è entrata in vigore il 24 aprile 1968. L’Italia l’ha  
ratificata il 26 agosto 1976. L’articolo 5 prevede:  
«1.Salvo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, l'adozione non  
verrà decisa se non quando siano stati concessi e non siano stati ritirati i seguenti  
consensi:  
a) il consenso della madre (…);  
3. Se il padre o la madre sono stati privati della potestà genitoriale nei confronti del  
minore o comunque del diritto di consentire l’adozione, la legge può prevedere che  
tale consenso non sia richiesto.  
4. Il consenso della madre all’adozione del figlio non potrà essere accettato che  
dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrà  
essere inferiore a 6 settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in  
cui, a giudizio dell'autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita  
dalle conseguenze del parto.  
5. Nel presente articolo per padre e madre si intendono le persone che sono,  
legalmente, i genitori del minore.»  
34. Secondo la nota illustrativa, il comma 3 conferisce alle Parti  
Contraenti la possibilità di specificare che il consenso del padre e della  
madre privati dei loro diritti genitoriali non siano richiesti. L’articolo tiene  
conto del caso in cui la legislazione permetta di privare i genitori naturali di  
certi diritti genitoriali, lasciando loro il diritto ad esprimere il consenso  
sull’adozione.  
35. Il comma 4 ha per scopo di evitare le adozioni premature nelle quali  
il consenso della madre è dato in seguito ad una pressione esercitata prima  
della nascita o prima che il suo stato fisico e psichico non si sia stabilizzato.  
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36. Questa Convenzione è stata oggetto di modifica. L’articolo 5 della  
nuova Convenzione, adottata dal Comitato dei Ministri nella sua 118ma  
Sessione Ministeriale, il 7 maggio 2008 e aperta alla firma il 27 novembre  
2008, prevede che:  
37. ««1.Salvo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo,  
l'adozione non verrà decisa se non quando siano stati concessi e non siano stati ritirati  
i seguenti consensi:  
a) il consenso della madre e del padre ; o, in mancanza, il consenso di chiunque o di  
qualunque organismo legittimato a darlo in vece dei genitori ; (…)  
4. Se il padre o la madre sono privi della responsabilità genitoriale nei confronti del  
minore o comunque del diritto di consentire l’adozione, la legge può prevedere che  
tale consenso non sia richiesto.  
5. Il consenso della madre all’adozione del figlio non potrà essere accettato che  
dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrà  
essere inferiore a 6 settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in  
cui, a giudizio dell'autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita  
dalle conseguenze del parto.  
6. Nel presente articolo per padre e madre si intendono le persone che sono,  
legalmente, i genitori del minore.»  
38. La nota illustrativa precisa che:  
« Il paragrafo 2 sottolinea l’importanza che la persona che esprime il proprio  
consenso sia debitamente e previamente informata dellle conseguenze di tale  
consenso. Il consenso deve essere dato liberamente e per iscritto (…). Il paragrafo 3  
prevede che, in ogni caso, la legge nazionale debba prevedere i motivi per i quali  
l’autorità competente potrà, in casi eccezionali, prevedere la deroga al consenso o  
superare il rifiuto. È evidente che questa disposizione lascia la possibilità di escludere  
qualsiasi deroga  
I motivi eccezionali previsti dal paragrafo 3 sono ad esempio:  
(a) il caso in cui le persone a cui si chiede il consenso non possano essere contattate  
o siano incapaci di fornirlo;  
(b) il caso in cui le persone interessate non diano il loro consenso per motivi che  
possono essere considerati come abuso di diritto.  
Il fatto di derogare al consenso della persona non significa comunque che questi non  
debba essere informato del procedimento di adozione.»  
39. Il comma 4 consente agli Stati contraenti di specificare che il  
consenso del padre e della madre che non siano titolari della potestà  
genitoriale possa non essere richiesto. L’articolo tiene conto del caso in cui  
la legislazione permetta di privare i genitori biologici di alcune  
responsabilità genitoriali, lasciando loro il diritto di esprimere il consenso  
all’adozione. Inoltre, il termine «diritti genitoriali» è sostituito dal termine  
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«responsabilità genitoriale» che riflette l’evoluzione del diritto di famiglia  
quanto al ruolo dei genitori (v. in particolare la Raccomandazione no  
R (84) 4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa  
sulle responsabilità genitoriali). Ciò non significa che il genitore non debba  
essere informato, nella misura del possibile, del procedimento di adozione.  
40. Il comma 5 ha per scopo di evitare le adozioni premature per le quali  
il consenso della madre è dato in seguito ad una pressione esercitata prima  
della nascita del minore o prima che il suo stato fisico e psicologico non si  
siano stabilizzati dopo la nascita del bambino.  
41. Il comma 6 dà una definizione dei termini «padre» e «madre».  
Tenuto conto di questa definizione, il consenso previsto da tale articolo non  
riguarda i genitori biologici se la filiazione non è stata legalmente stabilita.  
DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA  
CONVENZIONE  
42. La ricorrente lamenta la violazione del diritto al rispetto della vita  
privata e familiare, derivante dalla decisione di dichiarare i suoi gemelli  
adottabili presa dal tribunale dei minorenni il 2 novembre 2005, soltanto 27  
giorni dopo la loro nascita.  
43. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, la ricorrente lamenta  
che il tribunale per i minorenni ha: 1) dichiarato i minori adottabili senza  
averla prima udita; 2) omesso di notificare al suo avvocato nei due mesi utili  
il rigetto della sua richiesta di sospensione del procedimento; 3) richiesto al  
pubblico ministero di rinunciare ad opporsi alla decisione sullo stato di  
adottabilità dei minori. Ella lamenta da ciò la violazione del diritto ad un  
procedimento equo dinanzi ad un tribunale imparziale.  
44. Competente alla qualificazione giuridica dei fatti in causa, la Corte  
ritiene opportuno esaminare le doglianze della ricorrente soltanto dalla  
prospettiva dell’articolo 8, che esige che la procedura per decidere le misure  
di ingerenza sia equa e rispetti gli interessi protetti in causa (Havelka e  
autres c. Repubblica ceca, no 23499/06, §§ 34-35, 21 giugno 2007; Kutzner  
c. Germania, no 46544/99, § 56, CEDH 2002-I ; Wallová e Walla  
c. Repubblica ceca, no 23848/04, § 47, 26 ottobre 2006).  
L’articolo 8 della Convenzione prevede nelle sue parti applicabili:  
1. «Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita (…) familiare (…).  
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2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a  
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una  
società democratica, è necessaria (…) per la protezione della salute o della morale, o  
per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.»  
A. Sulla ricevibilità  
1. Sull’esistenza di un rapporto tra la ricorrente e i gemelli costitutivo  
di un «legame familiare», ai sensi dell’articolo 8 § 1 della  
Convenzione  
a) Argomenti delle parti  
45. Il Governo ritiene in primo luogo che l’articolo 8 della Convenzione  
non si applica alla situazione della ricorrente, la quale non potrebbe  
avvalersi dell’esistenza di un «legame familiare» suscettibile di essere  
protetto da tale articolo. Facendo riferimento alla sentenza L. c. Paesi  
Bassi, no 45582/99, CEDH 2004-IV, il Governo afferma che l’esistenza di  
un legame soltanto biologico di filiazione privo di ogni elemento di diritto o  
di fatto che provi l’esistenza di una relazione personale stretta non godrebbe  
della protezione dell’articolo 8. Per tale protezione, è necessaria una  
relazione stabile perdurante, o l’esistenza di un rapporto reale ed effettivo  
tra gli interessati (v. a contrario Berrehab c. Paesi Bassi, 21 giugno 1988,  
serie A no 138; Keegan c. Irlanda, 26 maggio 1994, serie A no 290).  
Pertanto, il Governo fa notare che la Corte non ha mai riconosciuto che un  
semplice legame di sangue non accompagnato da una volontà espressa di  
associarvi un valore morale sociale e giuridico corrispondente, e non  
consacrato da un riconoscimento giuridico, sia sufficiente da solo a creare  
un legame protetto dall’articolo 8.  
46. Il Governo richiama all’attenzione che nella sentenza Kroon e altri c.  
Paesi Bassi, (27 ottobre 1994, serie A no 297-C), la Corte aveva sottolineato  
l’importanza del legame biologico poiché i genitori avevano manifestato in  
maniera concreta e inequivocabile la ferma intenzione di riconoscere i figli.  
Al contrario, nel caso in specie, la ricorrente non ha riconosciuto i minori,  
ha soltanto richiesto la loro sistemazione, senza mai manifestare  
l’intenzione di stabilire con essi un rapporto significativo, né ha mai  
introdotto una richiesta formale di sospensione del procedimento. Ha  
richiesto «che le fosse lasciato il tempo per meglio riflettere prima di  
decidere definitivamente sul riconoscimento della maternità». Secondo il  
Governo, la ricorrente non avrebbe dunque potuto ritenersi vittima di una  
violazione di tale diritto.  
47. In prima battuta, la ricorrente invita la Corte a non tenere conto delle  
osservazioni del Governo in quanto tardive. Inoltre, ne contesta la tesi.  
Afferma che lo Stato convenuto le avrebbe impedito di stabilire una  
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relazione familiare con i figli. A suo avviso, una relazione familiare ai sensi  
dell’articolo 8 della Convenzione esiste ipso jure tra lei e i figli a motivo  
della maternità biologica. La ricorrente sottolinea che la richiesta al  
tribunale per i minorenni del 2 dicembre 2005 era finalizzata a interrompere  
il procedimento di adozione per consentirle il riconoscimento dei figli.  
Inoltre, a suo avviso, il suo desiderio di riconoscere i minori era noto fin  
dall’11 ottobre 2005.  
48. La ricorrente sottolinea che si trovava in una situazione di stress  
dovuto alla sua condizione di immigrata irregolare e soggetta al rischio di  
espulsione. Afferma di non aver mai avuto copia degli atti di nascita dei  
figli e di non essere stata informata del fatto che erano stati dati in  
affidamento preadottivo. La ricorrente sottolinea che nel caso Kroon e altri  
c. Paesi Bassi, citato, la Corte ha concluso per l’applicabilità dell’articolo 8  
relativamente ad un padre biologico.  
49. Infine, anche se la Corte decidesse che non vi è margine per ritenere  
esistente un «legame familiare», le misure giurisdizionali prese  
costituirebbero comunque un’ingerenza nella sua vita privata.  
b) Valutazione della Corte  
50. La Corte risponde innanzitutto alla questione se bisogna tenere conto  
delle osservazioni del Governo. A tal proposito, sottolinea che le parti sono  
state invitate a inviare le loro memorie prima del 9 gennaio 2007. Emerge  
dal fascicolo che il Governo ha depositato le sue osservazioni nel termine  
concesso. Esse non sarebbero dunque tardive.  
51. La Corte sottolinea che la nozione di famiglia su cui poggia l’articolo  
8 della Convenzione include, pur in assenza di coabitazione, il legame tra un  
individuo e suo figlio, sia egli legittimo (v., mutatis mutandis, Berrehab c.  
Paesi Bassi, 21 giugno 1988, § 21, serie A no 138, e Gül c. Svizzera, 19  
febbraio 1996, § 32, Raccolta delle sentenze e delle decisioni, 1996-I) o  
naturale. Se come norma generale una coabitazione può costituire indizio di  
una tale relazione, eccezionalmente altri fattori possono servire a dimostrare  
che una relazione è sufficientemente stabile per creare dei «legami  
familiari» di fatto (Kroon e altri c. Paesi Bassi, citato). L’esistenza o  
l’assenza di un «legame familiare» è innanzitutto un dato di fatto dipendente  
dalla realtà concreta dei legami personali stretti (K. e T. c. Finlandia [GC],  
no 25702/94, § 150, CEDH 2001-VII).  
52. Tornando alle circostanze del caso in specie, la Corte nota che la  
ricorrente non ha riconosciuto i suoi figli e non ha formato un «nucleo  
familiare» con essi. Di conseguenza, la questione è verificare se esistono  
altri elementi propri per dimostrare che la relazione in esame è  
sufficientemente stabile ed effettiva da dare vita a dei «legami familiari» di  
fatto.  
53. Certo, garantendo il diritto al rispetto della vita familiare, l’articolo 8  
presuppone l’esistenza di una famiglia (Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979,  
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§ 31, serie A no 31; Johnson c. Regno Unito, 24 ottobre 1997, § 62,  
Raccolta 1997-VII), condizione che non sembra soddisfatta nel caso in  
esame, data l’assenza di coabitazione o di legami de facto sufficientemente  
stretti tra la ricorrente e i suoi figli. Non risulta pertanto, secondo la Corte,  
che ogni vita familiare progettata rientri interamente nella fattispecie  
dell’articolo 8. In tal senso, la Corte ha già considerato che questo articolo  
può anche estendersi a relazioni potenziali che potrebbero svilupparsi, ad  
esempio, tra un padre naturale e un figlio nato fuori dal matrimonio (Nylund  
c. Finlandia (dec.), no 27110/95, CEDH 1999-VI), o nel caso di una  
relazione nata da un matrimonio non putativo, anche se una vita familiare  
non era ancora pienamente stabilita (Abdulaziz, Cabales e Balkandali  
c. Regno Unito, 28 maggio 1985, § 62, serie A no 94).  
54. Nel caso in esame, la Corte rileva che la ricorrente ha domandato di  
vedere i figli quattro giorni dopo il parto e che due mesi più tardi ha  
inoltrato al tribunale per i minorenni una richiesta di sospensione del  
procedimento di adozione. È vero che tale richiesta è stata rigettata poiché i  
bambini erano stati dati in affidamento preadottivo, ma la Corte non  
potrebbe negare l’interesse che la ricorrente ha dimostrato verso i figli ed  
escludere la relazione potenziale che avrebbe potuto svilupparsi tra costoro  
se ella avesse avuto la possibilità di rimettere in discussione la sua scelta  
davanti al tribunale.  
55. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il legame tra la  
ricorrente e i suoi figli rientri nella vita familiare, ai sensi dell’articolo 8  
della Convenzione. Conseguentemente, l’eccezione del Governo deve  
essere rigettata.  
2. Sul difetto di qualità di vittima della ricorrente  
a) Argomenti delle parti  
56. Il Governo ritiene che la ricorrente abbia volontariamente omesso di  
riconoscere i figli, onere che le avrebbe permesso di godere dei diritti  
genitoriali sul piano sostanziale e processuale. La ricorrente non si è mai  
occupata di loro, né ha manifestato l’intenzione di farlo. Per il Governo,  
anche a supporre l’esistenza di tali diritti, il loro esercizio effettivo è stato  
impedito dall’inerzia consapevole e volontaria della ricorrente, che veniva  
assistita da un avvocato a partire dal 2 dicembre 2005.  
57. La ricorrente contesta la tesi del Governo. Considera di aver  
compiuto quanto necessario per difendere il suo diritto protetto dall’articolo  
8 della Convenzione.  
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b) Valutazione della Corte  
58. La Corte ritiene che questa eccezione è essenzialmente connessa a  
quella di incompatibilità ratione materiae. Sul punto, ha appena affermato  
che il legame tra la ricorrente e i suoi figli rileva come «legame familiare»,  
ai sensi dell’articolo 8 § 1 della Convenzione. La Corte ritiene che a tal  
proposito non si pongono ulteriori questioni.  
3. Eccezione preliminare derivante dal non esaurimento dei ricorsi  
interni  
a) Argomento delle parti  
59. Il Governo eccepisce in subordine il non esaurimento dei ricorsi  
interni. La ricorrente avrebbe potuto, ai sensi dell’articolo 17 della legge no  
184/1983, in vigore all’epoca dei fatti, opporsi alla decisione sullo stato di  
adottabilità dei figli dinanzi al tribunale dei minorenni e domandare la  
revoca di tale stato ai sensi dell’articolo 21.  
60. Invece, la ricorrente ha impugnato il decreto dichiarativo dello stato  
di adottabilità dei gemelli davanti alla corte di appello, organo  
incompetente, anziché opporsi al tribunale dei minorenni ai sensi  
dell’articolo 17 della legge. L’appello è stato dichiarato irricevibile. Ha  
reiterato l’appello ma non ha rispettato la procedura dovuta, né ha fatto  
domanda di revoca conformemente all’articolo 21 della legge. La ricorrente  
ha messo in atto delle strategie giudiziarie non previste dalla legge. Il  
Governo ammette che, non avendo riconosciuto i figli, la ricorrente non  
avrebbe potuto fare opposizione ai sensi dell’articolo 17; tuttavia, sottolinea  
che, anche nel caso in cui il diritto interno le avesse riconosciuto più ampie  
facoltà di intervento nel procedimento e l’opposizione alle decisioni del  
tribunale, la ricorrente avrebbe comunque commesso un errore di procedura  
che avrebbe quanto meno impedito al procedimento di concludersi. Inoltre,  
la ricorrente era assistita da un avvocato dal 2 dicembre 2005, in tempo utile  
per opporsi nelle forme previste alla dichiarazione di adottabilità e di  
domandarne la revoca. Il Governo ricorda che spetta all’avvocato e non alle  
autorità di indicare alla ricorrente le strategie da seguire (Hermi c. Italia  
[GC], no 18114/02, § 91, CEDH 2006-...).  
61. La ricorrente contesta l’argomento del Governo. Facendo riferimento  
alla giurisprudenza della Corte (Cardot c. Francia, 19 marzo 1991, § 34  
serie A no 200; Melnikova c. Ucraina, no 24626/03, § 67, 22 novembre  
2005; Akdivar e altri c. Turchia, 16 settembre 1996, § 67, Raccolta di  
sentenze e decisioni 1996-IV ; Andronicou e Constantinou c. Cipro, 9  
ottobre 1997, § 159, Raccolta 1997-VI; Estrikh c. Lettonia, no 73819/01,  
§ 93, 18 gennaio 2007), sottolinea che il principio dell’esaurimento dei  
ricorsi interni deve applicarsi con una certa flessibilità e senza formalismi  
eccessivi e che nulla impone di utilizzare ricorsi non adeguati né effettivi.  
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Inoltre, spetta al Governo che eccepisce il mancato esaurimento  
convincere la Corte che il ricorso sarebbe stato effettivo e disponibile sia in  
teoria che in pratica all’epoca dei fatti, ovvero che fosse accessibile,  
suscettibile di offrire alla ricorrente di formulare le sue lamentele e in grado  
di offrire ragionevoli prospettive di successo. La ricorrente sostiene che la  
corte d’appello di Bari l’abbia informata del procedimento solo il 16  
febbraio 2006, quando nessuna azione giudiziaria era più possibile.  
b) Valutazione della Corte  
62. La Corte ritiene, alla luce delle argomentazioni delle parti, che questa  
eccezione sia strettamente connessa con il merito del ricorso e decide di  
unirla ad esso.  
4. Conclusioni  
63. La Corte constata che le doglianze lamentate ai sensi dell’articolo 8  
non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della  
Convenzione. Ritiene inoltre che non vi sia alcun altro motivo di  
irricevibilità. Dichiara dunque il ricorso ricevibile.  
B. Sul merito  
64. Ad avviso della ricorrente, la decisione di adottabilità dei minori  
emessa 27 giorni soltando dopo il parto è incompatibile con gli standard del  
Consiglio d’Europa espressi nell’articolo 5 § 4 della Convenzione europea  
in materia di adozione dei minori, aperta alla firma il 24 aprile 1967 e  
ratificata dall’Italia il 25 maggio 1976. Tale articolo prevede in effetti che  
non si possa decidere un’adozione sulla base del consenso espresso dalla  
madre prima che un termine di almeno sei settimane sia trascorso da tale  
consenso. La ricorrente afferma, inoltre, che l’ingerenza delle autorità  
italiane nei confronti del suo diritto alla vita privata e familiare non è stata  
né proporzionata al fine perseguito, né necessaria in una società  
democratica.  
65. Ella rileva che il tribunale per i minorenni di Bari ha dichiarato i  
minori adottabili senza averla prima udita e ciò malgrado il fatto che avesse  
manifestato la volontà di essere ascoltata dal giudice all’assistente sociale  
M.P. qualche giorno dopo la nascita dei gemelli. Il tribunale avrebbe  
pertanto omesso di tutelare i suoi diritti genitoriali.  
66. Il Governo contesta tale argomentazione. Afferma innanzitutto che  
non vi sarebbe stata ingerenza in una vita familiare inesistente. Anche a  
ritenere che una tale ingerenza vi sia stata, essa sarebbe prevista dalla legge,  
al fine legittimo di proteggere gli interessi dei minori, e sarebbe stata  
proporzionata a tale fine. Inoltre, il diritto italiano sarebbe pienamente  
conforme agli standard del Consiglio d’Europa in materia di adozione. Il  
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Governo ritiene che l’articolo 5 §4 della Convenzione europea in materia di  
adozione dei minori non si applichi al caso poiché la situazione della  
ricorrente rientrerebbe nel campo di applicazione dell’articolo 5 § 3. Inoltre,  
il Governo ritiene che, anche a reputare l’articolo 5 § 4 applicabile al caso in  
esame, il termine di sei settimane sarebbe spirato il 18 novembre 2005,  
mentre la ricorrente avrebbe agito ufficialmente davanti al tribunale per i  
minorenni solo il 2 dicembre 2005.  
67. Il Governo sottolinea che gli Stati hanno un ampio margine di  
apprezzamento nel definire concretamente le condizioni e i termini per  
l’esercizio dei diritti, compresi quelli genitoriali. Ritiene che la legislazione,  
la giurisprudenza e la prassi nazionali abbiano fornito alla ricorrente  
garanzie adeguate e sufficienti dei suoi diritti protetti dalla Convenzione sul  
piano sostanziale e procedurale.  
68. Il Governo afferma inoltre che la ricorrente avrebbe potuto avvalersi  
della semplice procedura amministrativa di riconoscimento della maternità,  
prima ancora di inoltrare la sua richiesta al tribunale o fino al 16 febbraio  
2006, cosa che le avrebbe permesso di domandare la revoca del decreto ai  
sensi dell’articolo 21 della legge. Infine, il Governo nota che la legislazione,  
la prassi e la giurisprudenza avrebbero offerto alla ricorrente dei mezzi di  
ricorso che ella non avrebbe utilizzato. Ne segue che il procedimento  
avviato, alla luce delle possibilità offerte alla ricorrente, non è stata iniqua.  
69. La Corte richiama il fatto che, se l’articolo 8 ha come scopo  
prioritario di tutelare l’individuo contro arbitrarie ingerenze dei poteri  
pubblici, non si limita a imporre lo Stato un divieto di ingerenza: a questo  
scopo negativo si possono aggiungere obblighi positivi inerenti a un  
effettivo rispetto della vita familiare. Essi possono implicare l’adozione di  
misure per il rispetto della vita privata, anche nelle relazioni degli individui  
tra loro. Il confine tra gli obblighi positivi e negativi dello Stato imposti  
dall’articolo 8 non si presta ad una definizione precisa; i principi applicabili  
sono invece comparabili. In particolare, nei due casi, bisogna avere riguardo  
al giusto equilibrio da individuare tra interessi concorrenti; in tal modo,  
nelle due ipotesi, lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento (cfr.  
Keegan c. Irlanda, sentenza del 26 maggio 1994, serie A no 290, § 49,  
Odièvre c. Francia [GC], no 42326/98, § 40, CEDH 2003-III; Evans  
c. Regno Unito [GC], no 6339/05, § 75, 10 aprile 2007).  
70. La Corte afferma che la questione principale è verificare se  
l’applicazione nel caso in esame della legislazione ha condotto ad un  
corretto equilibrio tra l’interesse pubblico e svariati interessi privati  
concorrenti, tutti fondati sul rispetto della vita privata e familiare. Essa  
ritiene dunque più opportuno esaminare le doglianze sollevate nella  
prospettiva degli obblighi positivi (Evans, citato, § 76).  
71. Il margine di apprezzamento di cui dispongono gli Stati contraenti è  
ampio per consentire alle autorità giudiziarie di individuare un equilibrio tra  
interessi privati e pubblici concorrenti o tra i diversi diritti protetti dalla  
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Convenzione. Ciò è tanto più vero in considerazione del fatto che non esiste  
un accordo tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa sull’importanza  
relativa degli interessi in gioco o sui migliori strumenti per proteggerla  
(Evans, citato, §§ 77-81).  
72. La Corte afferma inoltre che non è suo compito sostituirsi alle  
autorità interne, ma esaminare dalla prospettiva della Convenzione le  
decisioni che le autorità giudiziarie hanno reso nell’esercizio del loro potere  
discrezionale. La Corte deve dunque valutare se le autorità italiane hanno  
agito in ottemperanza ai loro obblighi positivi derivanti dall’articolo 8 della  
Convenzione (Hokkanen c. Finlandia, sentenza del 23 settembre 1994,  
serie A no 299-A ; § 55, Mikulić c. Croazia, no 53176/99, § 59, CEDH  
2002-I ; P., C. e S. c. Regno Unito, no 56547/00, § 122, CEDH 2002-VI).  
73. La Corte afferma che le autorità italiane, in seguito all’abbandono  
dei minori da parte della ricorrente, hanno preso tutte le misure necessarie  
per proteggerli. Li hanno sistemati d’urgenza presso un centro  
d’accoglienza, hanno nominato un tutore provvisorio e aperto un  
procedimento di adottabilità. Tuttavia, la Corte nota che l’11 ottobre 2005,  
ovvero quattro giorni dopo il parto, l’assistente sociale aveva depositato un  
rapporto in cui dichiarava che la ricorrente richiedeva del tempo per  
riflettere prima di decidere se riconoscere o meno i figli, e di essere ricevuta  
dal tribunale dei minorenni. La ricorrente esprimeva inoltre il desiderio che i  
minori fossero messi provvisoriamente in un centro di accoglienza o presso  
una famiglia a condizione che potesse vederli, fino al momento in cui  
avrebbe preso una decisione nel termine previsto dalla legge.  
74. La Corte afferma che il 2 novembre 2005 il tribunale per i minorenni,  
ritenendo sufficienti gli elementi raccolti durante l’istruttoria – giacché, da  
un lato, il padre era ignoto e, d’altro lato, la madre non li aveva riconosciuti  
–, dichiarava i gemelli adottabili senza aver udito la ricorrente. Il tribunale,  
basandosi sul parere del pubblico ministero, non riteneva necessario udirla.  
La Corte nota che la ricorrente ha reiterato la richiesta di essere ascoltata dal  
tribunale il 2 dicembre 2005, ma in mancanza dell’opposizione del pubblico  
ministero alla decisione del tibunale del 2 novembre sullo stato di  
adottabilità dei minori, la decisione diveniva definitiva il 5 dicembre 2005.  
75. In particolare, la Corte constata che la ricorrente si trovava in una  
situazione di stress psicologico dovuto al fatto che risiedeva irregolarmente  
in Italia, era sola e senza impiego. È vero che la ricorrente non si è opposta  
alla decisione dichiarativa dello stato di adottabilità dei minori e non ne ha  
domandato la revoca al tribunale dei minorenni, ai sensi dell’articolo 21  
della legge no 184/1983, ma si è rivolta a un tribunale incompetente, ovvero  
alla corte d’appello di Bari. Tuttavia, la Corte non condivide le  
argomentazioni del Governo secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto fare  
opposizione al tribunale ai sensi dell’articolo 17 della legge no 184/1983.  
Essa ritiene che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in  
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materia di adozione, tale via di ricorso è destinata al fallimento  
(paragrafo 23 supra).  
76. Alla luce di quanto detto, l’eccezione di non esaurimento dei ricorsi  
interni del Governo non potrebbe essere accolta.  
77. La Corte osserva che in questo genere di casi ci si trova dinanzi ad  
interessi difficilmente conciliabili, quelli della madre biologica, quelli dei  
minori e quelli della famiglia d’adozione. L’interesse generale non è d’altro  
canto assente (Odièvre c. Francia [GC], no 42326/98, § 45, CEDH  
2003-III). Nella ricerca dell’equilibrio tra questi diversi interessi, quello  
superiore del minore deve prevalere.  
78. La Corte ritiene che la complessità del caso e l’equilibrio sottile che  
bisogna individuare tra gli interessi dei minori e quelli della madre  
esigerebbero che si desse un’importanza particolare agli obblighi  
procedurali provenienti necessariamente dall’articolo 8 della Convenzione.  
In particolare, era fondamentale per la ricorrente potersi esprimere davanti  
all’autorità giudiziaria e rimettere in discussione la scelta di abbandonare i  
figli.  
79. La Corte ritiene che questa lacuna abbia impedito alla ricorrente di  
essere sufficientemente coinvolta nel procedimento decisionale per poter  
benificiare della tutela dei suoi interessi richiesta dall’articolo 8 della  
Convenzione.  
80. La Corte non è affatto convinta che la necessità di un procedimento  
rapido, che va di norma di pari passo con l’interesse del minore, esiga una  
misura così radicale come la dichiarazione di adottabilità 27 giorni dopo la  
nascita senza udire la ricorrente. Nulla fa dubitare che fosse preferibile  
decidere al più presto sul futuro dei due minori, cionondimeno la Corte  
ritiene che il fatto di dichiarare i minori adottabili in seguito ad un  
procedimento in cui la madre non è stata mai ascoltata, quando ne ha fatto  
richiesta avendo cominciato a dubitare della sua scelta di abbandonare i  
figli, costituisce una misura che non tiene affatto conto dei fatti concreti.  
81. Pur riconoscendo che i giudici hanno agito in buona fede per tutelare  
il benessere dei minori, la Corte ritiene che la procedura seguita abbia  
impedito alla ricorrente di presentare le sue argomentazioni in modo  
adeguato ed effettivo e di proteggere il suo diritto alla vita privata e  
familiare.  
82. Difatti, in controversie di tale natura, di fronte a conseguenze di  
estrema importanza in quanto relative al legame familiare, lo Stato aveva  
l’obbligo positivo di assicurarsi che il consenso della ricorrente  
all’abbandono dei suoi figli fosse stato chiaro e circondato di garanzie  
adeguate.  
83. La Corte conclude dunque che lo Stato non ha rispettato verso la  
ricorrente gli obblighi positivi imposti dall’articolo 8 della Convenzione.  
Pertanto, vi è stata violazione di questo articolo.  
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II. SULL’APPLICAZIONE  
CONVENZIONE  
DELL’ARTICOLO  
41  
DELLA  
84. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  
«Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo  
incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il  
caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»  
A. Danno  
85. La ricorrente sostiene di aver subito un grave pregiudizio morale per  
la separazione irreversibile dai figli e la dichiarazione di adottabilità. Chiede  
400.000 euro (EURO). In subordine, la ricorrente domanda una restitutio in  
integrum.  
86. Il Governo si rimette alla discrezione della Corte considerando  
esorbitante la somma indicata. Inoltre, sostiene che nessuna misura potrebbe  
essere presa dalle autorità per ristabilire la situazione creata dalla decisione  
giudiziaria. Sostiene che nessuna questione di restitutio in integrum si pone  
nel caso in esame.  
87. La Corte ritiene che il dolore sofferto dalla ricorrente le ha provocato  
un pregiudizio morale certo che l’accertamento della violazione della  
Convenzione non basta a compensare (v., ad esempio, Elsholz c. Germania  
[GC], no 25735/94, §§ 70-71, CEDH 2000-VIII, e P. C. e S. c. Regno  
Unito, no 56547/00, § 150, CEDH 2002-VI).  
88. Giudicando in via equitativa, la Corte riconosce alla ricorrente 15  
000 EURO.  
B. Spese e costi  
89. La ricorrente richiede, esibendo i titoli giustificativi, 17 748,56  
EURO per le spese e i costi sostenuti davanti alla Corte.  
90. Il Governo non si pronuncia.  
91. Secondo la giurisprudenza della Corte, il ricorrente non può ottenere  
il rimborso delle spese e dei costi se non nella misura in cui siano accertate  
la loro effettività, necessità e ragionevolezza dell’ammontare. Nel caso in  
esame, la Corte afferma che l’avvocato della ricorrente è intervenuto solo a  
seguito della comunicazione del ricorso. Tenuto conto dei documenti in  
possesso e dei criteri menzionati, la Corte ritiene ragionevole la somma di  
3 000 EURO per il procedimento davanti alla Corte, da cui occorre dedurre  
le somme versate dal Consiglio d’Europa a titolo di assistenza processuale  
di 850 EURO, e riconosce alla ricorrente la somma di 2 150 EURO.  
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C. Interessi moratori  
92. La Corte ritiene appropriato calcolare il tasso di interessi sul tasso  
marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti  
percentuali.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ  
1. Dichiara il ricorso ricevibile;  
2. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;  
3. Ritiene,  
a) che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi  
dal giorno in cui la sentenza diventerà definitiva ai sensi  
dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:  
(i) 15 000 EURO (quindicimila euro), oltre ad ogni importo che possa  
essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,  
(ii) 2 150 EURO (duemilacentocinquanta euro), per spese e costi, oltre  
ad ogni importo che possa essere dovuto dalla ricorrente a titolo di  
imposta;  
b) che a partire dallo spirare di tale termine e fino al pagamento, tale  
importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a  
quello marginale della Banca centrale europea applicabile in tale  
periodo, aumentato di tre punti percentuali;  
4. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.  
Redatta in francese e comunicata per scritto il 13 gennaio 2009, ai sensi  
degli articoli 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Sally Dollé  
Cancelliere  
Françoise Tulkens  
Presidente  
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