SENTENZA TODOROVA c. ITALIA
Convenzione. Ciò è tanto più vero in considerazione del fatto che non esiste
un accordo tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa sull’importanza
relativa degli interessi in gioco o sui migliori strumenti per proteggerla
(Evans, citato, §§ 77-81).
72. La Corte afferma inoltre che non è suo compito sostituirsi alle
autorità interne, ma esaminare dalla prospettiva della Convenzione le
decisioni che le autorità giudiziarie hanno reso nell’esercizio del loro potere
discrezionale. La Corte deve dunque valutare se le autorità italiane hanno
agito in ottemperanza ai loro obblighi positivi derivanti dall’articolo 8 della
Convenzione (Hokkanen c. Finlandia, sentenza del 23 settembre 1994,
serie A no 299-A ; § 55, Mikulić c. Croazia, no 53176/99, § 59, CEDH
2002-I ; P., C. e S. c. Regno Unito, no 56547/00, § 122, CEDH 2002-VI).
73. La Corte afferma che le autorità italiane, in seguito all’abbandono
dei minori da parte della ricorrente, hanno preso tutte le misure necessarie
per proteggerli. Li hanno sistemati d’urgenza presso un centro
d’accoglienza, hanno nominato un tutore provvisorio e aperto un
procedimento di adottabilità. Tuttavia, la Corte nota che l’11 ottobre 2005,
ovvero quattro giorni dopo il parto, l’assistente sociale aveva depositato un
rapporto in cui dichiarava che la ricorrente richiedeva del tempo per
riflettere prima di decidere se riconoscere o meno i figli, e di essere ricevuta
dal tribunale dei minorenni. La ricorrente esprimeva inoltre il desiderio che i
minori fossero messi provvisoriamente in un centro di accoglienza o presso
una famiglia a condizione che potesse vederli, fino al momento in cui
avrebbe preso una decisione nel termine previsto dalla legge.
74. La Corte afferma che il 2 novembre 2005 il tribunale per i minorenni,
ritenendo sufficienti gli elementi raccolti durante l’istruttoria – giacché, da
un lato, il padre era ignoto e, d’altro lato, la madre non li aveva riconosciuti
–, dichiarava i gemelli adottabili senza aver udito la ricorrente. Il tribunale,
basandosi sul parere del pubblico ministero, non riteneva necessario udirla.
La Corte nota che la ricorrente ha reiterato la richiesta di essere ascoltata dal
tribunale il 2 dicembre 2005, ma in mancanza dell’opposizione del pubblico
ministero alla decisione del tibunale del 2 novembre sullo stato di
adottabilità dei minori, la decisione diveniva definitiva il 5 dicembre 2005.
75. In particolare, la Corte constata che la ricorrente si trovava in una
situazione di stress psicologico dovuto al fatto che risiedeva irregolarmente
in Italia, era sola e senza impiego. È vero che la ricorrente non si è opposta
alla decisione dichiarativa dello stato di adottabilità dei minori e non ne ha
domandato la revoca al tribunale dei minorenni, ai sensi dell’articolo 21
della legge no 184/1983, ma si è rivolta a un tribunale incompetente, ovvero
alla corte d’appello di Bari. Tuttavia, la Corte non condivide le
argomentazioni del Governo secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto fare
opposizione al tribunale ai sensi dell’articolo 17 della legge no 184/1983.
Essa ritiene che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in
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