CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
TERZA SEZIONE  
CASO TIMERGALIYEV c. RUSSIA  
(Ricorso n. 40631/02)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
14 ottobre 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’art. 44 § 2 della  
Convenzione. Può subire ritocchi di forma  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA TIMERGALIYEV c. RUSSIA  
Nel caso Timergaliyev c. Russia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza Sezione), riunita in una  
Camera composta da:  
Josep Casadevall, Presidente,  
Elisabet Fura-Sandström,  
Corneliu Bîrsan,  
Anatoly Kovler,  
Alvina Gyulumyan,  
Egbert Myjer,  
Ineta Ziemele, giudici,  
e da Santiago Quesada, Cancelliere di Sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 23 settembre 2008,  
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quella data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 40631/02) diretto contro la  
Federazione russa, con il quale un cittadino russo, il sig. Firdavis  
Favizovich Timergaliyev (“il ricorrente”), ha adito la Corte il 5 settembre  
2002 in virtù dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti  
dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).  
2. Il ricorrente, al quale è stata concessa l’assistenza giudiziaria, è  
rappresentato dinanzi alla Corte dalla sig.ra K. Moskalenko e dalla sig.ra O.  
Preobrazhenskaya, avvocati presso l’International Protection Centre in  
Mosca. Il Governo russo (“il Governo”) è rappresentato dal sig. P. Laptev,  
Rappresentante della Federazione russa presso la Corte europea dei diritti  
dell’uomo.  
3. Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, di essere stato maltrattato  
dalla polizia e che il procedimento penale contro di lui era stato iniquo.  
4. Il 17 dicembre 2004 la Corte ha deciso di comunicare al Governo le  
doglianze in merito ai presunti maltrattamenti e al processo non equo.  
Conformemente alle disposizioni dell’art. 29 § 3 della Convenzione, ha  
deciso di esaminare congiuntamente il merito del ricorso e la sua  
ricevibilità.  
5. Il Governo si è opposto all’esame congiunto della ricevibilità e del  
merito del ricorso. Dopo aver esaminato l’eccezione del Governo, la Corte  
l’ha rigettata.  
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SENTENZA TIMERGALIYEV c. RUSSIA  
FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
6. Il ricorrente è nato nel 1968. Attualmente sta scontando una condanna  
al carcere nella Regione di Sverdlovsk.  
A. L’arresto del ricorrente ed i presunti maltrattamenti  
7. Nella tarda notte dell’11 maggio 2001 il ricorrente fu arrestato dalla  
polizia sulla scena del delitto in quanto sospettato di aver appiccato il fuoco  
all’appartamento di sua madre. Sua madre morì nell’incendio ed un’altra  
persona, M., riportò gravi lesioni. Il ricorrente venne condotto al  
dipartimento di polizia del paese di Dinas, nella Regione di Sverdlovsk.  
8. Secondo il ricorrente, al dipartimento di polizia uno dei poliziotti lo  
prese a calci due volte nel torace.  
9. Il 12 maggio 2001 il ricorrente fu visitato da un medico, che notò una  
contusione sul suo capo. Il ricorrente ha affermato di essersi lamentato  
anche del dolore al torace, ma il suo torace non venne visitato.  
10. Dopo la visita il ricorrente fu trasferito al dipartimento di polizia  
della città di Pervouralsk. Secondo il ricorrente, al dipartimento di polizia  
egli venne preso a calci nelle gambe, ai reni, nel torace e nelle costole da  
due poliziotti.  
11. Nello stesso giorno il ricorrente fu sottoposto ad interrogatorio  
dall’investigatore. Negò il coinvolgimento nell’incendio doloso e dichiarò  
di essere stato aggredito da tre sconosciuti che lo avevano assalito e avevano  
appiccato il fuoco all’appartamento. In seguito fu rinchiuso in una cella  
nell’unità di detenzione temporanea di Pervouralsk.  
12. Il 15 maggio 2001 il sig. L. venne nominato difensore del ricorrente,  
cui fu concesso il gratuito patrocinio. Il ricorrente chiese all’investigatore e  
al sig. L. di organizzare una visita medica. L’investigatore rigettò la sua  
richiesta.  
13. Il 16 maggio 2001 il ricorrente fu scortato al penitenziario n. 1 di  
Yekaterinburg. Tuttavia, non fu ammesso nel penitenziario perché non  
aveva un certificato medico. Fu riportato a Pervouralsk.  
14. Il 18 maggio 2001 fu scortato al penitenziario n. 1 di Yekaterinburg  
dove per la seconda volta gli venne negato l’accesso senza un certificato  
medico. Al suo ritorno a Pervouralsk, fu visitato da un medico, che notò una  
contusione al torace. Nello stesso giorno venne eseguita una radiografia del  
torace. Il 18 novembre 2004 tutte le radiografie che non rivelavano lesioni,  
compresa la radiografia del torace del ricorrente, vennero distrutte dal  
personale medico dell’Ospedale n. 1. Il certificato rilasciato dal primario  
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dell’Ospedale n. 1 di Pervouralsk il 16 febbraio 2005 confermò che la  
radiografia non aveva rivelato alcuna lesione al torace del ricorrente.  
15. Il 21 maggio 2001 il ricorrente fu ammesso nel penitenziario n. 1 di  
Yekaterinburg dove fu visitato da un medico. Il medico notò due lividi sulla  
fronte del ricorrente ed un livido sul suo petto. Quando gli venne chiesto dal  
medico della causa delle contusioni, il ricorrente rispose che esse erano state  
riportate fuori dal penitenziario n. 1. Firmò una dichiarazione secondo cui  
non aveva alcuna rimostranza e non c’era alcun bisogno di un’inchiesta.  
B. Inchiesta sui presunti maltrattamenti  
16. Il 27 giugno 2001 il ricorrente si lamentò con il pubblico ministero,  
adducendo maltrattamenti.  
17. Il 2 luglio 2001 il pubblico ministero cittadino di Pervouralsk si  
rifiutò di aprire un procedimento penale. Dopo aver riesaminato i rapporti  
sull’arresto e sull’interrogatorio del ricorrente, si rese conto che il capo del  
ricorrente era già stato ferito quando la polizia arrivò sulla scena del delitto.  
Il ricorrente stesso dichiarò all’investigatore di essere stato assalito da  
sconosciuti prima dell’arresto, il che forniva una spiegazione sufficiente per  
le sue ferite. Non c’era alcuna prova che egli fosse stato maltrattato dalla  
polizia.  
18. A seguito della comunicazione del ricorso, fu condotta un’inchiesta  
interna nel gennaio 2005. Il 26 gennaio 2005 il capo dell’Unità di Indagini  
Criminali del Dipartimento regionale degli Affari interni di Sverdlovsk  
scoprì che il ricorrente stesso aveva affermato di essere stato picchiato da  
sconosciuti prima dell’arresto. Gli sconosciuti erano stati identificati ed  
interrogati. Erano i vicini di casa del ricorrente, i quali erano arrivati  
correndo per spegnere il fuoco nel suo appartamento. Essi avevano tentato  
di salvare la madre del ricorrente dall’appartamento in fiamme, ma il  
ricorrente aveva cercato di fermarli e poi li aveva aggrediti con una scure.  
Avevano dovuto usare la forza per disarmarlo. Era seguita una colluttazione,  
nel corso della quale il ricorrente era stato ferito. Quei fatti erano stati presi  
in considerazione dal pubblico ministero che si era rifiutato di aprire un  
procedimento penale, giudicando che le accuse di maltrattamenti da parte  
della polizia non fossero state provate.  
C. Il processo al ricorrente  
19. In una data imprecisata il caso fu deferito per il giudizio alla Corte  
regionale di Sverdlovsk, dove il sig. R. venne nominato difensore del  
ricorrente, cui fu concesso il gratuito patrocinio.  
20. Il ricorrente affermò di aver chiesto alla corte il 21 novembre 2001  
di fornirgli un apparecchio acustico e di organizzare un incontro con il  
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legale. Non si era ricevuta alcuna risposta. Il Governo sostenne che non era  
stata avanzata nessuna richiesta del genere.  
21. Il 5 dicembre 2001, la Corte regionale di Sverdlovsk, in un’unica  
udienza, giudicò il ricorrente colpevole di omicidio aggravato, con la  
provocazione di danni fisici e della distruzione intenzionale di beni di terzi,  
e lo condannò, tenendo conto dei suoi precedenti penali, a diciotto anni di  
reclusione in una colonia di elevata sicurezza.  
22. Il 19 dicembre 2001 il ricorrente presentò un appello, contestando le  
dichiarazioni rese dai testimoni e l’esattezza della loro riproduzione nel  
verbale processuale. Avanzò la difesa dell’impulso irresistibile e chiese alla  
corte di adottare una diversa qualificazione giuridica del reato ascritto.  
Chiese anche che gli venisse data un’opportunità di essere presente  
all’udienza d’appello. Il 14 gennaio 2002 depositò l’allegato n. 1 ai suoi  
motivi di appello, concernente l’interpretazione dei fatti.  
23. Il 26 febbraio 2002 la Corte Suprema della Federazione russa  
giudicò, in una decisione provvisoria, che il ricorrente avrebbe dovuto  
essere presente all’udienza.  
24. Il 5 aprile 2002 il ricorrente chiese alla Corte Suprema di designare  
un difensore per lui in regime di gratuito patrocinio.  
25. Il 22 aprile 2002 il ricorrente presentò l’allegato n. 2 ai suoi motivi  
d’appello, nel quale si lamentò dei difetti procedurali del processo,  
compresa la rappresentanza inefficiente da parte degli avvocati L. e R., che  
non avevano mai sostenuto le sue richieste ed istanze. Si lamentò inoltre del  
fatto che il tribunale di primo grado non lo avesse dotato di un apparecchio  
acustico e che l’avv. R. non fosse riuscito a sostenere la sua richiesta in tal  
senso. Sostenne anche di essere stato maltrattato il giorno dell’arresto e  
asserì che l’investigatore avesse tolto il certificato medico del 21 maggio  
2001 e la sua radiografia dal fascicolo processuale. Infine, chiese alla Corte  
Suprema di informare della data dell’udienza d’appello avvocati dell’Ordine  
degli Avvocati n. 10 di Mosca, dell’International Protection Centre e dello  
Human Rights Centre Memorial.  
26. Il 29 aprile 2002 il ricorrente depositò l’allegato n. 3 ai suoi motivi  
d’appello, nel quale chiese, in particolare, la rappresentanza legale dinanzi  
al giudice d’appello, indicando che egli non aveva alcuna preparazione  
giuridica ed era “mezzo sordo”.  
27. Il 13 maggio 2002 la Corte Suprema inviò telegrammi all’Ordine  
degli Avvocati n. 1 di Pervouralsk, all’Ordine degli Avvocati n. 10 di  
Mosca, all’International Protection Centre e allo Human Rights Centre  
Memorial, informandoli che l’udienza d’appello nel processo del ricorrente  
si sarebbe tenuta il 27 maggio 2002 alle ore 10,00. I telegrammi indicavano  
che la presenza non era obbligatoria.  
28. Il 27 maggio 2002 la Corte Suprema della Federazione russa tenne  
l’udienza d’appello e confermò la sentenza del 5 dicembre 2001. Il  
ricorrente era presente, ma non rappresentato da un legale. La sentenza  
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d’appello non disse nulla sulla questione della dotazione al ricorrente di un  
apparecchio acustico. Per quanto concerne il diritto di difesa del ricorrente,  
la sentenza era formulata come segue:  
“Risulta dai documenti di causa che [il ricorrente] fu rappresentato dall’avv. L.  
durante le indagini preliminari e dall’avv. R. durante il processo di primo grado. Non  
rifiutò le prestazioni di questi avvocati. Non c’è nessuna ragione per credere che essi  
abbiano difeso i suoi interessi in modo errato, né i motivi d’appello indicano simili  
ragioni.”  
29. Il 29 maggio 2002 il ricorrente si lamentò con il Presidium della  
Corte Suprema della Federazione russa, in particolare, per il diniego del  
giudice d’appello di procurargli la rappresentanza legale. Il 9 agosto 2002 il  
Giudice Galiullin rispose che non vi erano motivi per avviare procedimenti  
di controllo di revisione con riguardo alle sentenze rese nel suo processo.  
30. Un certificato del 6 giugno 2003 rilasciato da un medico dell’unità  
medica del penitenziario n. I-299 indica che il ricorrente soffre di  
menomazione cronica bilaterale della capacità uditiva neuro-sensoriale.  
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE  
31. Il codice di procedura penale della Federazione russa (in vigore dal  
1° luglio 2002) stabilisce che l’investigatore o la corte devono fornire al  
sospettato o all’imputato un difensore in regime di gratuito patrocinio dietro  
loro richiesta. Nei casi in cui il legale scelto dall’imputato non sia  
disponibile per un lungo periodo di tempo, l’investigatore o la corte possono  
proporre che l’imputato scelga un altro difensore o, in via alternativa,  
possono nominare un altro avvocato per l’imputato (art. 48).  
32. Un difensore deve essere nominato d’autorità dall’investigatore o  
dalla corte se, in particolare, l’imputato è muto, sordo o cieco o se non è in  
grado di difendersi a causa di una menomazione fisica o psichica (art. 49).  
33. La Corte Suprema comunica a coloro che partecipano ad un processo  
penale le date delle udienze d’appello a loro richiesta. La mancata  
comparizione di partecipanti cui è stata comunicata la data dell’udienza  
d’appello non preclude l’esame del caso (art. 336).  
DIRITTO  
I. L’ECCEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO  
34. Il Governo ha contestato che la sig.ra Moskalenko e la sig.ra  
Preobrazhenskaya fossero debitamente autorizzate a presentare osservazioni  
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SENTENZA TIMERGALIYEV c. RUSSIA  
per conto del ricorrente. Esso ha sostenuto che la sottoscrizione del  
ricorrente sulla procura alle liti fosse stata falsificata dalla sig.ra  
Moskalenko e dalla sig.ra Preobrazhenskaya. Esso ha prodotto copie di  
documenti provenienti dal fascicolo del processo penale. A suo avviso, le  
firme del ricorrente in quei documenti erano evidentemente diverse ad  
occhio dalla sottoscrizione nella procura. Per di più, la procura alle liti non  
era valida perché non era stata autenticata dal direttore del carcere in cui il  
ricorrente era detenuto, come imposto dall’art. 53 del codice di procedura  
civile. Tale legalizzazione costituiva l’unico mezzo per confermare  
l’autenticità della sottoscrizione del ricorrente.  
35. Il ricorrente ha confermato l’autenticità della sua sottoscrizione nella  
procura alle liti e ha affermato di avere autorizzato la sig.ra Moskalenko e la  
sig.ra Preobrazhenskaya a rappresentare i suoi interessi dinanzi alla Corte.  
Ha sostenuto che fossero state falsificate le firme sui documenti prodotti dal  
Governo.  
36. Per quanto riguarda il dubbio del Governo che la procura alle liti  
fosse stata falsificata dai rappresentanti del ricorrente, la Corte presume che  
ambedue le parti del procedimento, il ricorrente ed il Governo in egual  
misura, agiscano in buona fede; un’asserzione che cerchi di superare questa  
presunzione dovrebbe essere sostenuta da prove sufficienti (si veda  
Khudobin c. Russia, n. 59696/00, § 74, CEDU 2006-... (estratti)). Il  
ricorrente ha riconosciuto l’autenticità della sua sottoscrizione nella procura  
alle liti, il che, secondo la Corte, è sufficiente a dissipare il dubbio di  
falsificazione. In ogni caso, il Governo non ha prodotto prove convincenti  
che il ricorso o delle richieste per conto del ricorrente fossero state  
presentate fraudolentemente o all’insaputa del ricorrente. Di conseguenza, la  
Corte non è convinta che la divergenza tra le firme del ricorrente sia  
sufficiente, di per sé, a mettere in dubbio l’autenticità della sua  
sottoscrizione nella procura alle liti. La Corte è quindi persuasa  
dell’intenzione del ricorrente di essere rappresentato dalla sig.ra  
Moskalenko e dalla sig.ra Preobrazhenskaya.  
37. Per quanto il Governo abbia sostenuto che la procura del ricorrente  
avrebbe dovuto essere autenticata dal direttore del carcere in cui era  
detenuto, la Corte ribadisce di avere in molte occasioni respinto una simile  
argomentazione da parte del Governo, sottolineando che “conformemente  
all’art. 45 del Regolamento della Corte, una procura scritta è valida ai fini  
del procedimento dinanzi alla Corte. Né la Convenzione, né il Regolamento  
della Corte richiedono alcuna forma di autenticazione di tale documento” (si  
vedano Khudobin c. Russia, n. 59696/00, § 73, CEDU 2006-... (estratti);  
Nosov c. Russia (dec.), n. 30877/02, 20 ottobre 2005; Moiseyev c. Russia  
(dec.), n. 62936/00, 9 dicembre 2004; e Isayeva ed altri c. Russia (dec.),  
n. 57947/00, n. 57948/00 e n. 57949/00, 19 dicembre 2002).  
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38. La Corte è convinta che la sig.ra Moskalenko e la sig.ra  
Preobrazhenskaya fossero state debitamente autorizzate a rappresentare il  
ricorrente. L’eccezione del Governo su questo punto deve essere respinta.  
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.  
CONVENZIONE  
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DELLA  
39. Ai sensi degli artt. 2 e 3 della Convenzione, il ricorrente si è  
lamentato di essere stato maltrattato dalla polizia. Poiché la vita del  
ricorrente non sembra essere in pericolo, né che sia stata messa in pericolo,  
la Corte ritiene che l’art. 2 non trovi applicazione nel presente caso.  
Esaminerà la doglianza dal punto di vista dell’art. 3 della Convenzione, che  
stabilisce quanto segue:  
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o  
degradanti.”  
40. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non sia mai stato picchiato  
dalla polizia. Egli aveva riportato ferite nella colluttazione con i suoi vicini  
di casa prima dell’arresto.  
41. Il ricorrente ha sostenuto di essere stato picchiato dalla polizia dopo  
l’arresto. Il certificato medico del 12 maggio 2001 aveva riportato soltanto  
la ferita al capo, mentre il certificato medico del 18 maggio 2001 aveva  
descritto altresì una contusione al torace. Secondo il ricorrente, questo ha  
dimostrato che la contusione al torace era stata riportata dopo l’arresto.  
42. La Corte ribadisce che le accuse di maltrattamenti devono essere  
sorrette da prove appropriate. Per valutare queste prove, la Corte ha adottato  
il criterio di prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, ma ha aggiunto che tale  
prova può derivare dalla coesistenza di deduzioni sufficientemente gravi,  
precise e concordanti o di simili inconfutate presunzioni di fatto (si veda  
Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, § 121, CEDU 2000-IV). Laddove un  
individuo sia posto in stato di fermo in buone condizioni di salute, ma si  
ritrovi ad essere ferito al momento del rilascio, spetta allo Stato fornire una  
spiegazione credibile di come quelle ferite furono provocate, in difetto della  
quale si presenta un’evidente questione ai sensi dell’art. 3 della  
Convenzione (si veda, tra gli altri precedenti autorevoli, Selmouni c.  
Francia [GC], n. 25803/94, § 87, CEDU 1999-V).  
43. Passando alle particolari circostanze del caso, la Corte osserva che  
prima del suo arresto il ricorrente era rimasto coinvolto in una colluttazione  
con i suoi vicini di casa. I vicini hanno deposto che il ricorrente era stato  
ferito nella rissa. I certificati medici hanno descritto una ferita al capo ed  
una contusione al torace del ricorrente. Il ricorrente ha ammesso che la  
ferita al capo era stata riportata prima dell’arresto. Facendo riferimento al  
fatto che la contusione al torace non era stata riportata nel suo certificato  
medico se non diversi giorni dopo l’arresto, ha affermato che quella  
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contusione era stata provocata dai maltrattamenti contro di lui alla stazione  
di polizia. La Corte non è convinta da questa argomentazione. Dalle  
allegazioni del ricorrente trapela che egli si era lamentato per la prima volta  
del dolore al torace parecchie ore dopo il suo arresto (si veda sopra il  
paragrafo 9). E’ quindi probabile che la contusione possa anche essere stata  
riportata nella colluttazione. La Corte non è in grado di stabilire oltre ogni  
ragionevole dubbio che essa sia stata riportata dopo l’arresto.  
44. Infine, la Corte osserva che le autorità hanno indagato sulle accuse di  
maltrattamenti del ricorrente, purtroppo soltanto dopo la comunicazione del  
ricorso, e hanno fornito una spiegazione per le sue ferite (si vedano sopra i  
paragrafi 17 e 18). Non c’è alcun motivo di credere che quell’inchiesta non  
abbia risposto ai requisiti dell’art. 3, dato che il ricorrente non si è mai  
lamentato dinanzi alle autorità interne o alla Corte che essa fosse stata  
inefficace o per altri aspetti inadeguata.  
45. Ne discende che questa doglianza è manifestamente infondata e deve  
essere respinta ai sensi dell’art. 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.  
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 § 1 DELLA  
CONVENZIONE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART.  
6 § 3 (c)  
46. Il ricorrente si è lamentato ai sensi dell’art. 6 della Convenzione che  
non gli era stato fornito un apparecchio acustico, che gli avvocati d’ufficio  
L. e R. erano stati inefficienti e di non avere avuto assistenza legale  
all’udienza d’appello. Le parti pertinenti dell’art. 6 sono formulate come  
segue:  
“1. Ogni persona ha diritto ad un’equa ... udienza ...dinanzi ad un tribunale ... il  
quale sia chiamato a pronunciarsi … sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata  
nei suoi confronti.  
...  
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:  
...  
(c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se  
non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un  
avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia. …”  
A. Sulla ricevibilità  
47. La Corte ritiene che questa doglianza non sia manifestamente  
infondata ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione. Osserva inoltre che  
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essa non è irricevibile per nessun altro motivo. Deve quindi essere  
dichiarata ricevibile.  
B. Sul merito  
1. Argomenti delle parti  
48. Il ricorrente ha affermato che a causa della sua menomazione  
dell’udito la sua capacità di ascoltare e di seguire il processo era stata  
considerevolmente ridotta. Durante il processo e nei suoi motivi di appello  
aveva chiesto ai tribunali interni di fornirgli un apparecchio acustico, ma  
invano. Ha inoltre affermato che gli avvocati d’ufficio L. e R. erano rimasti  
passivi durante le indagini ed il processo. Non avevano appoggiato le sue  
istanze alla corte e non avevano sostenuto le sue richieste per un  
apparecchio acustico. Non gli era stata procurata l’assistenza di un legale  
per un’udienza d’appello. Nei suoi motivi di appello aveva chiesto alla corte  
di adottare una diversa qualificazione giuridica del reato ascritto. Si trattava  
di un’argomentazione giuridicamente complessa e aveva avuto difficoltà a  
spiegarsi sulla stessa, essendo duro di orecchi e privo di assistenza.  
49. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non avesse mai chiesto al  
tribunale di primo grado di procurargli un apparecchio acustico. Né aveva  
rifiutato l’assistenza degli avvocati L. e R.. L’avv. R. era stato attivo durante  
il giudizio, aveva posto domande ai testimoni e aveva partecipato alle  
discussioni orali. Il ricorrente non aveva spiegato perché l’assistenza dei  
legali fosse stata inefficace. Il giudice d’appello aveva informato gli  
avvocati indicati dal ricorrente della data e dell’ora dell’udienza d’appello.  
Il giudice d’appello non era stato responsabile della loro mancata  
comparizione. Ai sensi dell’art. 336 del codice di procedura penale la  
mancata comparizione dei partecipanti cui è stata notificata la data  
dell’udienza d’appello non preclude l’esame del caso (si veda il paragrafo  
33 sopra).  
2. La valutazione della Corte  
50. La Corte afferma all’inizio che una persona accusata di un reato  
dovrebbe, per un principio generale fondato sulla nozione di equo processo,  
avere il diritto di essere presente all’udienza del giudizio di primo grado.  
Tuttavia, la difesa personale dell’imputato non assume necessariamente lo  
stesso significato per l’udienza d’appello. Infatti, anche laddove una corte  
d’appello abbia piena giurisdizione per riesaminare il caso su questioni sia  
di fatto che di diritto, l’art. 6 non implica sempre un diritto ad essere  
presente di persona. Nel valutare questa questione bisogna avere riguardo,  
tra l’altro, alle specifiche caratteristiche del procedimento in questione e al  
modo in cui gli interessi della difesa sono presentati e tutelati dinanzi alla  
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corte d’appello, in particolare alla luce delle questioni che devono essere  
decise dinanzi ad essa e della loro importanza per l’appellante (si vedano  
Helmers c. Svezia, sentenza del 29 ottobre 1991, Serie A n. 212-A, p. 15, §§  
31-32; Belziuk c. Polonia, sentenza del 25 marzo 1998, Raccolta 1998-II, p.  
570, § 37; Pobornikoff c. Austria, n. 28501/95, § 24, 3 ottobre 2000; e  
Kucera c. Austria, n. 40072/98, § 25, 3 ottobre 2002).  
51. Il diritto di un imputato ai sensi dell’art. 6 all’effettiva  
partecipazione al proprio processo penale in genere comprende non solo il  
diritto ad essere presente, ma anche ad ascoltare e a seguire il processo.  
Simili diritti sono impliciti nella nozione stessa di una procedura in  
contraddittorio e possono anche essere ricavati dalle garanzie contenute, in  
particolare, nel sottoparagrafo (c) del paragrafo 3 dell’art. 6 – “difendersi  
personalmente” (si vedano, tra le altre, Barberà, Messegué e Jabardo c.  
Spagna, sentenza del 6 dicembre 1988, Serie A n. 146, pp. 33-34, § 78;  
Stanford c. Regno Unito, sentenza del 23 febbraio 1994, Serie A n. 282-A,  
pp. 10-11, § 26; e S.C. c. Regno Unito, n. 60958/00, § 28, CEDU 2004-IV).  
La “partecipazione effettiva” in questo contesto presuppone che l’imputato  
abbia una piena comprensione della natura del procedimento giudiziario e di  
cosa vi sia in gioco per la sua persona, compreso il significato di ogni pena  
che possa essergli applicata. L’imputato dovrebbe essere in grado, tra  
l’altro, di spiegare ai propri avvocati la sua versione dei fatti, di indicare  
ogni dichiarazione dalla quale egli dissente e di renderli edotti di ogni fatto  
che dovrebbe essere presentato nella sua difesa (si vedano, per esempio,  
Stanford, citata sopra, p. 11, § 30; V. c. Regno Unito [GC], n. 24888/94, §§  
85, 89, 90, CEDU 1999-IX; e S.C. c. Regno Unito, citata sopra, § 29). Le  
circostanze di un caso possono imporre agli Stati contraenti di adottare  
misure positive al fine di permettere al ricorrente di partecipare  
efficacemente al procedimento (si veda Liebreich c. Germania (dec.), n.  
30443/03, 8 gennaio 2008).  
52. Per quanto riguarda, più in dettaglio, le situazioni in cui l’udito  
dell’imputato è menomato, la Commissione ha ritenuto che ciò non  
consentisse di per sé di bloccare il processo o di condurre alla conclusione  
che un imputato con un simile handicap potesse non avere un equo processo  
(si veda Roos c. Svezia, n. 19598/92, decisione della Commissione del 6  
aprile 1994). Nel caso Roos la Commissione ha osservato che il ricorrente  
aveva avuto un apparecchio acustico ed era stato rappresentato, e ha  
concluso che egli era stato in grado di ascoltare e di seguire il processo.  
53. Nel caso Stanford c. Regno Unito la Corte non ha rinvenuto nessuna  
violazione derivante dal fatto che l’imputato non riuscisse a sentire alcune  
delle deposizioni rese in giudizio a causa della scarsa acustica dell’aula  
giudiziaria, visto che il suo avvocato, che era in grado di ascoltare tutto ciò  
che veniva detto e che era in grado di prendere sempre disposizioni del suo  
cliente, scelse per ragioni tattiche di non portare all’attenzione del giudice in  
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nessuna fase durante l’udienza durata sei giorni le difficoltà di udito  
dell’imputato (si veda Stanford, citata sopra, §§ 24-32).  
54. In una recente decisione nel caso Liebreich c. Germania (citata  
sopra) la Corte ha dichiarato irricevibile la doglianza del ricorrente per cui  
egli non ha potuto partecipare efficacemente all’udienza d’appello a causa  
dell’effetto su di lui di farmaci antidepressivi con i quali egli veniva curato.  
La Corte ha tenuto conto del fatto che il ricorrente era stato rappresentato da  
un avvocato, che egli poteva liberamente consultare durante il processo e  
che prima dell’udienza il tribunale tedesco aveva ottenuto informazioni dal  
medico che curava il ricorrente sulla questione se egli fosse in grado di  
rispondere ad un’accusa. La Corte ha pure esaminato il verbale dell’udienza  
e ha concluso che il ricorrente aveva partecipato efficacemente al processo.  
55. Alla conclusione opposta si è giunti nel caso Cuscani c. Regno  
Unito, in cui il ricorrente non ha potuto seguire il processo a causa della sua  
scarsa padronanza dell’inglese. La Corte ha criticato i tribunali inglesi per il  
loro implicito affidamento sulla dichiarazione del legale che la padronanza  
dell’inglese da parte del ricorrente era sufficiente per comprendere il  
processo. Ha ritenuto che fosse onere del giudice rassicurarsi che la  
mancanza di un interprete non pregiudicasse il pieno coinvolgimento del  
ricorrente nel processo e ha accertato una violazione in considerazione  
dell’omissione del giudice di fare una propria valutazione circa la necessità  
per il ricorrente di servizi di interpreti (si veda Cuscani c. Regno Unito,  
n. 32771/96, §§ 38-40, 24 settembre 2002).  
56. Passando alle circostanze del presente caso, la Corte osserva che il  
ricorrente è duro di orecchi. Egli ha presentato un certificato medico che  
indica che soffre di menomazione cronica bilaterale della capacità uditiva  
(si veda il paragrafo 30 sopra). La Corte è quindi convinta che la capacità  
del ricorrente di ascoltare e di seguire il processo fosse ridotta. Il Governo  
non contesta questo fatto.  
57. E’ contestato tra le parti se il ricorrente abbia portato all’attenzione  
del giudice di primo grado le sue difficoltà di udito. La Corte deplora il fatto  
che nessuna delle parti abbia dimostrato la fondatezza delle proprie  
allegazioni producendo una copia della richiesta di un apparecchio acustico  
ovvero una copia del verbale processuale. Di conseguenza, la Corte si  
ritrova nell’impossibilità di verificare se il ricorrente abbia fatto i passi  
necessari per rendere note le sue difficoltà di udito. La mancata produzione  
di una copia del verbale processuale impedisce altresì alla Corte di valutare  
se il ricorrente abbia avvisato il tribunale di primo grado della presunta  
scarsa efficienza del suo avvocato.  
58. La Corte osserva anche che il ricorrente ha prodotto una copia dei  
suoi motivi d’appello nei quali si lamentava che il suo udito era  
compromesso e chiedeva un apparecchio acustico. La Corte è quindi  
convinta che il giudice d’appello sia stato chiaramente informato che il  
ricorrente aveva problemi di udito. Si deve anche osservare che il ricorrente  
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è stato giudicato colpevole in primo grado di omicidio aggravato e  
condannato a diciotto anni di reclusione. Le tesi del ricorrente dinanzi al  
giudice d’appello comprendevano sia punti di fatto che punti di diritto. Il  
ricorrente ha contestato la sua condanna, ha chiesto la riqualificazione del  
reato confidando nella difesa dell’impulso irresistibile e ha invocato una  
riduzione di pena. Il suo personale e pieno coinvolgimento nel processo  
d’appello era quindi una questione di importanza cruciale per lui. In tali  
circostanze il giudice d’appello era obbligato dall’imparzialità a prendere  
dei provvedimenti aggiuntivi prima di esaminare il caso, per rassicurarsi che  
la menomazione dell’udito del ricorrente non pregiudicasse la sua  
partecipazione effettiva all’udienza d’appello (cfr. Cuscani, sopra citata,  
§ 38, e Vaudelle c. Francia, n. 35683/97, § 59, CEDU 2001-I). Tuttavia, il  
giudice d’appello non ha ritenuto di prendere dei provvedimenti per  
garantire che il ricorrente potesse seguire il processo dinanzi a lui. E’ andato  
avanti con l’udienza senza richiedere un parere medico riguardo al fatto se  
la menomazione del ricorrente gli consentisse di ascoltare il processo o  
considerare la possibilità di prendere accordi per procurare un apparecchio  
acustico.  
59. La Corte attribuisce peso anche al fatto che il ricorrente non fosse  
rappresentato dinanzi al giudice d’appello. Il presente caso è quindi diverso  
dai casi Roos, Stanford e Liebreich (citati sopra nei paragrafi da 52 a 54) in  
cui il fatto che i ricorrenti fossero assistiti da un avvocato che potevano  
liberamente consultare durante il processo ha condotto la Corte a non  
rinvenire alcuna violazione dell’art. 6 §§ 1 e 3 (c). E’ vero che il giudice  
d’appello non poteva essere ritenuto responsabile per la negligenza degli  
avvocati del ricorrente, ai quali erano state correttamente notificate la data e  
l’ora dell’udienza d’appello. Tuttavia, il custode ultimo dell’equità del  
processo era il giudice, al quale, quando si è trovato di fronte alla mancata  
comparizione degli avvocati, era prescritto conformemente al diritto interno  
di nominare un difensore per un imputato che era incapace di difendersi a  
causa di una menomazione fisica (si veda il paragrafo 32 sopra). La Corte  
ribadisce che ai sensi dell’art. 6 § 3 (c) della Convenzione l’imputato ha  
diritto ad avere un avvocato nominato dal tribunale d’ufficio “quando lo  
esigono gli interessi della giustizia” (si vedano Vaudelle, sopra citata, § 59,  
e Padalov c. Bulgaria, n. 54784/00, §§ 54 e 55, 10 agosto 2006). Dato che  
la menomazione dell’udito del ricorrente minava la sua capacità di  
partecipare efficacemente al processo, gli interessi della giustizia esigevano  
che al fine di avere un’equa udienza il ricorrente dovesse avere avuto il  
beneficio della rappresentanza legale durante il processo dinanzi al giudice  
d’appello.  
60. Avuto riguardo alle suddette considerazioni, la Corte conclude che  
c’è stata una violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione in combinato  
disposto con l’art. 6 § 3 (c).  
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IV. SULLE ALTRE DEDOTTE VIOLAZIONI DELL’ART. 6 DELLA  
CONVENZIONE  
61. Infine, il ricorrente si è lamentato ai sensi dell’art. 6 della  
Convenzione che vi siano state varie violazioni della procedura penale  
commesse dal tribunale di primo grado, le quali hanno avuto per risultato la  
sua iniqua condanna.  
62. Non spetta alla Corte occuparsi di errori di fatto o di diritto  
pretesamente commessi da un tribunale interno a meno che e per quanto essi  
possano avere violato diritti e libertà protetti dalla Convenzione (si veda, tra  
gli altri precedenti autorevoli, Čekić e altri c. Croazia (dec.), n. 15085/02,  
9 ottobre 2003). La Corte ha esaminato le doglianze così come proposte dal  
ricorrente. Tuttavia, avendo riguardo a tutta la documentazione in suo  
possesso, ritiene che tali doglianze non rivelino nessuna apparenza di  
violazione dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione o nei suoi  
Protocolli. Ne deriva che questa parte del ricorso deve essere respinta  
siccome manifestamente infondata, ai sensi dell’art. 35 §§ 3 e 4 della  
Convenzione.  
V. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE  
63. L’art. 41 della Convenzione stabilisce:  
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in  
modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se  
del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”  
64. Il ricorrente non ha presentato una richiesta di equa soddisfazione.  
Di conseguenza, la Corte ritiene che non vi sia alcuna richiesta di  
assegnargli alcuna somma per tale ragione.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’  
1. Dichiara la doglianza relativa alla mancata dotazione al ricorrente di un  
apparecchio acustico, all’inefficienza del difensore durante il processo di  
primo grado e alla mancata nomina di un difensore per l’udienza  
d’appello ricevibile ed il resto del ricorso irricevibile;  
2. Ritiene che vi sia stata una violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione  
in combinato disposto con l’art. 6 § 3 (c) della Convenzione a causa  
della mancata dotazione al ricorrente di un apparecchio acustico e della  
mancata nomina di un difensore per l’udienza d’appello.  
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Redatta in inglese, e comunicata per iscritto il 14 ottobre 2008, ai sensi  
dell’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.  
Santiago Quesada  
Cancelliere  
Josep Casadevall  
Presidente  
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