SENTENZA TIMERGALIYEV c. RUSSIA
corte d’appello, in particolare alla luce delle questioni che devono essere
decise dinanzi ad essa e della loro importanza per l’appellante (si vedano
Helmers c. Svezia, sentenza del 29 ottobre 1991, Serie A n. 212-A, p. 15, §§
31-32; Belziuk c. Polonia, sentenza del 25 marzo 1998, Raccolta 1998-II, p.
570, § 37; Pobornikoff c. Austria, n. 28501/95, § 24, 3 ottobre 2000; e
Kucera c. Austria, n. 40072/98, § 25, 3 ottobre 2002).
51. Il diritto di un imputato ai sensi dell’art. 6 all’effettiva
partecipazione al proprio processo penale in genere comprende non solo il
diritto ad essere presente, ma anche ad ascoltare e a seguire il processo.
Simili diritti sono impliciti nella nozione stessa di una procedura in
contraddittorio e possono anche essere ricavati dalle garanzie contenute, in
particolare, nel sottoparagrafo (c) del paragrafo 3 dell’art. 6 – “difendersi
personalmente” (si vedano, tra le altre, Barberà, Messegué e Jabardo c.
Spagna, sentenza del 6 dicembre 1988, Serie A n. 146, pp. 33-34, § 78;
Stanford c. Regno Unito, sentenza del 23 febbraio 1994, Serie A n. 282-A,
pp. 10-11, § 26; e S.C. c. Regno Unito, n. 60958/00, § 28, CEDU 2004-IV).
La “partecipazione effettiva” in questo contesto presuppone che l’imputato
abbia una piena comprensione della natura del procedimento giudiziario e di
cosa vi sia in gioco per la sua persona, compreso il significato di ogni pena
che possa essergli applicata. L’imputato dovrebbe essere in grado, tra
l’altro, di spiegare ai propri avvocati la sua versione dei fatti, di indicare
ogni dichiarazione dalla quale egli dissente e di renderli edotti di ogni fatto
che dovrebbe essere presentato nella sua difesa (si vedano, per esempio,
Stanford, citata sopra, p. 11, § 30; V. c. Regno Unito [GC], n. 24888/94, §§
85, 89, 90, CEDU 1999-IX; e S.C. c. Regno Unito, citata sopra, § 29). Le
circostanze di un caso possono imporre agli Stati contraenti di adottare
misure positive al fine di permettere al ricorrente di partecipare
efficacemente al procedimento (si veda Liebreich c. Germania (dec.), n.
30443/03, 8 gennaio 2008).
52. Per quanto riguarda, più in dettaglio, le situazioni in cui l’udito
dell’imputato è menomato, la Commissione ha ritenuto che ciò non
consentisse di per sé di bloccare il processo o di condurre alla conclusione
che un imputato con un simile handicap potesse non avere un equo processo
(si veda Roos c. Svezia, n. 19598/92, decisione della Commissione del 6
aprile 1994). Nel caso Roos la Commissione ha osservato che il ricorrente
aveva avuto un apparecchio acustico ed era stato rappresentato, e ha
concluso che egli era stato in grado di ascoltare e di seguire il processo.
53. Nel caso Stanford c. Regno Unito la Corte non ha rinvenuto nessuna
violazione derivante dal fatto che l’imputato non riuscisse a sentire alcune
delle deposizioni rese in giudizio a causa della scarsa acustica dell’aula
giudiziaria, visto che il suo avvocato, che era in grado di ascoltare tutto ciò
che veniva detto e che era in grado di prendere sempre disposizioni del suo
cliente, scelse per ragioni tattiche di non portare all’attenzione del giudice in
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