CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
SECONDA SEZIONE  
CASO SİNAN IŞIK c. TURCHIA  
(Ricorso no 21924/05)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
2 febbraio 2010  
Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della  
Convenzione. Essa può subire modifiche di forma  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
ARRÊT SİNAN IŞIK c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE  
Nel caso Sinan Işık c. Turchia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunitasi in una camera composta  
da:  
Françoise Tulkens, presidente,  
Ireneu Cabral Barreto,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Danutė Jočienė,  
Dragoljub Popović,  
András Sajó,  
Işıl Karakaş, giudici,  
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 15 dicembre 2009,  
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data:  
PROCEDURA  
1. All’origine del caso si trova un ricorso (n° 21924/05) diretto contro la Repubblica di  
Turchia e con cui un cittadino di questo Stato, Sinan Işık, ( « il ricorrente ») ha adito la Corte  
il 3 giugno 2005 in virtù dell’art. 34 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle  
libertà fondamentali (« la Convenzione »).  
2. Il ricorrente è rappresentato da K. Genç, avvocato di Ankara. Il governo turco (« il  
Governo ») è rappresentato dal proprio agente.  
3. Il ricorrente allegava in particolare che il rigetto della sua domanda di sostituire  
l’indicazione « islam » con quella della sua confessione « alevita » sulla sua carta d’identità  
era contrario all’articolo 9 della Convenzione. Egli lamentava anche una violazione degli  
articoli 6 e 14 della Convenzione.  
4. Il 15 gennaio 2008, il Presidente della seconda sezione ha deciso di comunicare il  
ricorso al Governo. Come permesso dall’articolo 29 § 3 de la Convenzione, è stato inoltre  
deciso che la camera si sarebbe pronunciata nello stesso tempo sulla ricevibilità e sulla  
fondatezza del ricorso.  
IN FATTO  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE  
5. Işık è nato nel 1962 e risiede a Izmir. Egli è di confessione alevita. Questa confessione,  
profondamente radicata nella storia e nella società turca, è influenzata in particolare dal  
sofismo nonché da certe credenze preislamiche. Alcuni pensatori aleviti la considerano una  
religione a parte, mentre per altri si tratta dell’ « essenza » o della « forma originaria »  
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dell’islam. La sua pratica religiosa differisce da quella delle scuole sunnite1 dell’islam su  
numerosi punti fra cui la preghiera, il digiuno o il pellegrinaggio, (Hasan et Eylem Zengin  
c. Turchia, no 1448/04, § 8, CEDH 2007-XI).  
6. Il ricorrente afferma che la sua carta d’identità, compilata dall’ufficiale di stato civile,  
contiene una rubrica dedicata alla religione e dove figura la dicitura « islam », mentre egli non  
aderisce a questa religione.  
7. Il 7 maggio 2004 egli intenta un’azione dinanzi alla Corte d’appello di Izmir tendente  
ad ottenere l’iscrizione della dicitura « alevita» sulla sua carta d’identità in luogo di quella di  
« islam ». Le parti rilevanti della sua memoria introduttiva del ricorso possono tradursi nel  
modo seguente:  
« (...) la menzione dell’islam sulla mia carta d’identità non rispecchia la realtà. Essendo un cittadino  
alevita della Repubblica di Turchia, io ritengo, sulla base delle mie convinzioni e conoscenze acquisite, che  
una persona non può essere contemporaneamente « alevita » e « islamico » (sic !). Essendo io un cittadino  
della Repubblica di Turchia, che protegge a livello costituzionale la libertà di religione e di coscienza, mi  
rifiuto di portare avanti il peso di questa ingiustizia e di questa contraddizione fondata sulla volontà di  
compensare un timore che non ha alcun legame con la realtà e che ferisce profondamente ».  
8. In seguito alla domanda alla corte, il 9 luglio 2004, il consulente giuridico della  
Direzione degli Affari Religiosi deposita il suo parere sulla domanda del ricorrente. Egli  
considera, in particolare, che il fatto di indicare le interpretazioni religiose o le sotto-culture  
nello spazio dedicato alla religione non può conciliarsi con l’unità nazionale, con i principi  
repubblicani ed il principio di laicità. Pertanto egli sostiene, in particolare, che il termine  
« alevita », che designa un sotto-gruppo dell’islam, non può essere considerato come una  
religione indipendente o una branca (« mezhep ») dell'islamismo. Si tratterebbe di  
un’interpretazione dell’islamismo influenzata dal sofismo e avente delle caratteristiche  
culturali specifiche .  
9. Il 7 settembre 2004 la corte rigetta la domanda del ricorrente. La corte formula le  
seguenti considerazioni:  
« 1. (...) lo spazio dedicato alla religione sulle carte di identità contiene un’informazione generale quanto  
alla religione dei cittadini. È dunque opportuno esaminare se l’ Alevitismo (confessione degli aleviti)  
costituisca una religione indipendente o un’interpretazione dell’islamismo. Risulta dal parere depositato  
dalla presidenza della Direzione degli Affari Religiosi che la confessione degli aleviti è un’interpretazione  
dell’islam influenzata dal sofismo e avente caratteristiche culturali specifiche (...) Di conseguenza questa  
confessione costituisce un’interpretazione dell’islam e non una religione in quanto tale, conformemente ai  
principi generali emanati in materia. D’altro canto solo le religioni generali sono menzionate sulle carte di  
identità e non un’interpretazione o una branca di una certa religione. Non c’è dunque errore nella dicitura  
« islam » sulla carta di identità del ricorrente, che si dichiara « alevita ».  
2. Peraltro, risulta dai libri e dagli articoli presentati dal ricorrente che Ali2 è descritto come « leone  
d'Allah » o in modi simili. Il fatto che certe poesie contengano espressioni diverse non significa che la  
confessione degli aleviti sia estranea all’islam. Dal momento che Ali è uno dei quattro califfi dell’islam e  
che è il genero di Maometto, egli deve essere considerato come una delle personalità illustri dell’islam(...)  
1. La maggioranza della popolazione turca aderisce all’interpretazione moderata dell’islamismo della scuola di  
teologia hanafita.  
1. Ali è stato il quarto califfo dell’islam. È considerato dagli aleviti come il primo imam ed ha un ruolo centrale  
in questa confessione.  
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3. Per esempio, anche nel cristianesimo esistono dei sotto-gruppi fra cui i cattolici, i protestanti, che  
tuttavia si fondano sulle basi cristiane. Cioè a dire che quando un individuo aderisce ad una delle  
interpretazioni dell’islam, questo non significa che egli non sia islamico (...) ».  
10. In un giorno non precisato il ricorrente agisce in Cassazione. Egli si lamenta del fatto  
di essere obbligato a rivelare la sua fede in ragione dell’indicazione obbligatoria della  
religione espressa sulla sua carta d’identità, senza il suo consenso, in violazione del diritto alla  
libertà di religione e di coscienza, ai sensi dell’articolo 9 § 1 della Convenzione. Egli sostiene  
inoltre che l’indicazione suddetta, imposta dall’articolo 43 della legge n° 1587 sullo stato  
civile, non può considerarsi compatibile con l’articolo 24 § 3 della Costituzione in virtù del  
quale « nessuno può essere obbligato a rivelare le proprie credenze e le proprie convinzioni  
religiose ». Egli dichiara anche di aver presentato due domande per ottenere, da una parte, la  
soppressione dell’indicazione della religione sulla sua carta d’identità, in questo caso l’islam  
e, dall’altra parte, l’iscrizione « alevita » nella casella in questione. Egli dichiara che il giudice  
di primo grado avrebbe potuto esaminare le due domande separatamente: accettare la prima e  
rigettare la seconda considerando che l’indicazione controversa non è compatibile con  
l’articolo 24 § 3 della Costituzione. Infine, egli contesta il processo conclusosi con il rigetto  
della sua domanda, nell’ambito del quale la Direzione degli Affari Religiosi aveva qualificato  
la sua confessione come un’interpretazione dell’islam.  
11. Il 21 dicembre 2004 la Corte di cassazione conferma la sentenza di primo grado senza  
ulteriore motivazione.  
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI E INTERNAZIONALE PERTINENTI  
A. Diritto interno  
1. Costituzione  
12. L’articolo 10 è così formulato:  
« Tutti gli individui sono uguali di fronte alla legge senza distinzioni di lingua, di razza, di lingua, di  
colore, di sesso, di opinioni politiche, di convinzioni filosofiche, di religione o di setta,o distinzioni fondate  
su analoghe considerazioni.  
(...)  
Gli organi e le autorità amministrative dello Stato sono tenute ad agire in conformità al principio di  
uguaglianza di fronte alla legge in ogni circostanza . »  
13. Le parti rilevanti dell’articolo 24 sono formulate come segue:  
« Ognuno ha diritto alla libertà di coscienza, di credo e di convinzione religiosa.  
(...)  
Nessuno può essere obbligato a partecipare a preghiere o a cerimonie o riti religiosi né a divulgare le sue  
credenze e le sue convinzioni religiose; nessuno può essere ammonito né incolpato a causa delle sue  
credenze o convinzioni religiose (...) »  
14. L'articolo 136 dispone:  
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« La Direzione degli affari Religiosi, che fa parte dell’amministrazione centrale, adempie le funzioni che  
le sono conferite in virtù della legge specifica che le regolamenta, conformemente al principio di laicità,  
tenendo lontane tutte le opinioni e le idee politiche, e fissandosi come scopo la solidarietà e l’unione  
nazionale. »  
2. Legge no 1587 sullo stato civile  
15. I passaggi pertinenti dell’articolo 43 della legge n° 1587 sullo stato civile (Nüfus  
Kanunu), così come in vigore all’epoca dei fatti, erano così formulati:  
« I registri dello stato civile riportano le seguenti informazioni su individui e famiglie (...)  
a. Informazioni riguardanti lo stato civile:  
1. Nome e cognome, sesso, nomi e cognomi dei parenti, nome da celibe/nubile;  
2. Luogo e data di nascita e data di iscrizione nel registro (anno, mese e giorno) ;  
3. Rettificazioni (...)  
b. Altre informazioni  
(...)  
2. La religione dell’interessato ;  
(...) »  
3. Giurisprudenza costituzionale  
16. Con una sentenza del 21 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 14 ottobre  
1995, la Corte Costituzionale dichiara l’articolo 43 della legge n° 1587 conforme agli articoli  
2 (laicità) e 24 (libertà di religione) della Costituzione. I giudici costituzionali, in particolare,  
affermano:  
« Lo Stato deve conoscere le caratteristiche dei suoi cittadini. Questo bisogno di informazione è fondato  
su esigenze di ordine pubblico, di interesse generale e sugli imperativi economici, politici e sociali (...)  
Lo Stato laico deve essere neutro rispetto alle religioni. In questo contesto, il fatto di menzionare la  
religione sulle carte di identità non può comportare una discriminazione fra i cittadini (...) Tutte le religioni  
hanno lo stesso trattamento in uno Stato laico. Nessuno può intromettersi nelle credenze altrui o nella  
mancanza di credenze. Peraltro, la norma contestata si applica a tutte le credenze e dunque non può causare  
una discriminazione (...)  
Non si può interpretare la norma secondo cui « nessuno può essere obbligato (...) a divulgare le proprie  
credenze e le proprie convinzioni religiose » come divieto di menzionare la religione dell’individuo nei  
registri pubblici. La Costituzione vieta una costrizione.  
La costrizione riguarda la divulgazione delle proprie credenze e delle proprie convinzioni religiose. Non  
è possibile limitare la nozione di « credenze e convinzioni religiose » all’indicazione di un’informazione  
riguardante la religione di ciascun individuo nei registri dello stato civile per scopi demografici. La suddetta  
nozione è ampia e copre numerosi aspetti relativi alla religione o alla fede.  
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La norma secondo cui « nessuno può essere obbligato (...) a divulgare le proprie credenze o le proprie  
convinzioni religiose » deve essere letta in combinazione con la norma in base alla quale « nessuno può  
essere ammonito né incolpato a causa delle sue credenze o convinzioni religiose ». Nel caso in esame non  
si ha a che fare né con un obbligo, né con un’ammonizione, né con un’ accusa.  
D’altro canto in base all’articolo 266 del codice civile, « una persona maggiorenne è libero di scegliere la  
propria religione ». Di conseguenza, colui il quale desiderasse cambiare la sua religione rispetto a quella  
figurante nel registro dello stato civile può presentare un’apposita domanda alla direzione dello stato civile.  
Questa modifica è fatta su ordine dell’autorità periferica. Analogamente, colui il quale desiderasse  
sopprimere integralmente questa indicazione o far iscrivere un credo che non può considerarsi come una  
religione ha la possibilità di adire le giurisdizioni civili (...)  
In conclusione, l’articolo 43 non costituisce una disposizione che può essere considerata come costrittiva.  
Esso si riferisce ad un’informazione riguardante la religione dell’individuo che è trascritta nei registri di  
stato civile per motivi di ordine pubblico, di interesse generale,di bisogni sociali (...) »  
Cinque giudici costituzionali su undici si sono opposti all’opinione della maggioranza  
affermando che l’indicazione della religione sui registri dello stato civile e sulle carte di  
identità non si concilia con l’articolo 24 della Costituzione. Uno dei giudici dissenzienti, in  
particolare, considera che:  
« In virtù della legge n° 1587 sullo stato civile i genitori o i tutori dei minori si vedono obbligati a  
dichiarare la religione dei loro bambini, in mancanza di che nessuna iscrizione sarà fatta. L’indicazione  
della religione nel registro delle famiglie, così come quella sulle carte di identità, prima che i bambini siano  
maggiorenni e senza il loro consenso, costituisce infatti una divulgazione forzata della religione nella vita  
quotidiana (...) In effetti quest’obbligo di divulgazione, a causa della menzione della religione in un  
documento attestante lo stato civile, e della presentazione di questo documento in caso di iscrizione ad una  
scuola o dell’adempimento delle formalità relative al servizio militare, a mio parere, corrisponde proprio ad  
una « costrizione ». »  
4. Legge n° 5490 relativa ai servizi dello stato civile e regolamento di applicazione della  
suddetta legge  
17. I passaggi pertinenti degli articoli 7 e 35 della legge n° 5490 relativa ai servizi dello  
stato civile (Nüfus Hizmetleri Kanunu), entrata in vigore il 29 aprile 2006 (questa legge  
abroga la legge n°1587 sopracitata) sono così formulati:  
Articolo 7  
Informazioni personali necessarie nei registri dello stato civile  
« 1. Un registro dello stato civile è stabilito per ogni quartiere o paese. I registri dello stato civile  
contengono le seguenti informazioni:  
(...)  
e) La religione dell’interessato.  
(...) »  
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Articolo 35  
Rettificazione dei dati  
« 1. Nessuna iscrizione dei registri dello stato civile può essere modificata senza una decisione  
giurisdizionale definitiva (...)  
2. Le informazioni relative alla religione dell’individuo sono inserite o modificate conformemente alle  
dichiarazioni scritte dell’interessato; la casella riservata a tal riguardo può essere lasciata vuota o  
l’informazione può anche essere cancellata. »  
18. L’articolo 82 del regolamento di attuazione della legge n°5490 relativa ai servizi di  
stato civile, adottato il 29 settembre 2006, così dispone per le sue parti pertinenti:  
Articolo 82  
Domande relative ai dati riguardanti la religione  
« Le informazioni relative alla religione degli individui sono iscritte, modificate, cancellate o omesse in  
base alle dichiarazioni scritte degli individui. Le domande di modifica o di cancellazione dei dati relativi  
alla religione non fanno oggetto di alcuna limitazione. »  
5. La Direzione degli Affari Religiosi  
19. La Direzione degli Affari Religiosi fu istituita con la legge n° 633 del 22 giugno 1965,  
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 2 luglio 1965, attinente all’istituzione e alle funzioni della  
Presidenza degli Affari Religiosi. In base all’articolo 1 la Presidenza degli Affari Religiosi,  
dipendente dal Primo Ministro, è incaricata di trattare gli affari in materia di credenze, di culto  
e della morale dell’islam e di gestire i luoghi di culto. In seno alla Direzione il Consiglio  
Superiore degli Affari Religiosi rappresenta la più alta autorità di decisione e consultazione. È  
composto da sedici membri, designati dal Presidente della Direzione. È competente a  
rispondere alle questioni relative alla religione (articolo 5 della legge n° 633) .  
B. Linee direttrici riguardante l’esame delle leggi relative alla religione o alle  
convinzioni religiose, adottate dalla Commissione di Venezia  
20. Le parti pertinenti del documento intitolato « Linee direttrici riguardante l’esame delle  
leggi relative alla religione o alle convinzioni religiose », adottate dalla Commissione di  
Venezia in occasione della sua 59esima sessione plenaria (Venezia, 18 e 19 giugno 2004)  
possono leggersi come segue:  
« II. Questioni di fondo generalmente sollevate dalla legislazione  
2. Definizione del termine « religione ». Gli ordinamenti tentano frequentemente – e questo si comprende  
– di definire la parola « religione » o i termini connessi (« sette », « culti », « religioni tradizionali », etc.).  
Tuttavia, in diritto internazionale non esiste alcuna definizione generalmente accettata di questi vocaboli,  
così numerosi Stati si sono imbattuti in difficoltà terminologiche. Alcuni sostengono che queste parole non  
potrebbero essere definite in senso giuridico in ragione dell’ambiguità inerente il concetto stesso di  
religione. Un errore di definizione corrente consiste nell’esigere il credo in un Dio per qualificare una  
pratica come religiosa laddove – tanto per citare due evidenti contro-esempi – il buddismo classico e  
l’induismo sono rispettivamente non teista e politeista. (...)  
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3. Religione o convinzione. Le norme internazionali non parlano mai di religione in modo isolato ma di  
« religione o credo ». Quest’ultimo vocabolo designa generalmente delle convinzioni profonde relative alla  
condizione umana e al modo. In tal modo l’ateismo e l’agnosticismo, per esempio, sono abitualmente  
considerati come aventi diritto alla stessa protezione delle credenze religiose. Numerosi sono gli  
ordinamenti che non tutelano in maniera adeguata (o che nemmeno li menzionano) i diritti dei non credenti.  
(...)  
B. Valori fondamentali sottesi alle norme internazionali relative alla libertà di religione o di convinzione  
Un consenso molto ampio si è diffuso in seno alla zona OCSE sui contorni del diritto alla libertà di  
religione o di credo, così come esso è formulato negli strumenti di diritto internazionale. I punti essenziali  
che è opportuno prendere in considerazione durante l’esame della legislazione pertinente sono i seguenti:  
1. Foro interno (forum internum). I principali strumenti di diritto internazionale confermano che « Tutti  
hanno diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione». Contrariamente alle manifestazioni della  
religione, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione nel foro interno (forum internum) è  
assoluto e non potrebbe essere sottoposto alla minima compressione. Anzi, per esempio, è inammissibile  
adottare una legge che impone la dichiarazione non volontaria delle credenze religiose.(...) »  
IN DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE  
21. Il ricorrente allega la violazione dell’articolo 9 della Convenzione che è così  
formulato:  
« 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la  
libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio  
credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le  
pratiche e l’osservanza dei riti .  
2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni  
diverse da quelle che sono stabilita dalla leggee che costituiscono misure necessarie, in una società  
democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla  
protezione dei diritti e delle libertà altrui. »  
22. Il ricorrente si lamenta del fatto di essere obbligato a rivelare il suo credo in ragione  
dell’indicazione obbligatoria della religione riportata sulla sua carta d’identità, senza il suo  
consenso, in violazione del diritto alla libertà di religione e di coscienza. Secondo costui,  
l’indicazione contestata non può ritenersi compatibile con l’articolo 24 § 3 della Costituzione  
in virtù del quale « nessuno può essere obbligato a divulgare le sue credenze e le sue  
convinzioni religiose ». Egli sottolinea che quel documento pubblico deve essere presentato in  
caso di domanda ad una pubblica amministrazione, ad un’impresa privata o nell’ambito di  
qualsiasi altra formalità.  
Egli afferma peraltro di aver presentato una domanda tendente ad ottenere la sostituzione  
della menzione « islam » con quella della sua confessione « alevita » sulla sua carta  
d’identità, considerato che l’indicazione esistente non corrisponde alla realtà. A tal proposito  
egli si lamenta del processo conclusosi con il rigetto della sua domanda nel corso del quale la  
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Direzione degli Affari Religiosi aveva qualificato la sua confessione come un’interpretazione  
dell’islam.  
A. Sulla ricevibilità  
1. Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne  
23. Il governo afferma che il ricorrente, che si è accontentato di domandare alle autorità  
giurisdizionali la sostituzione della menzione « islam » con quella della sua confessione  
« alevita »sulla sua carta d’identità, non ha validamente esaurito le vie di ricorso interne  
relative alla sua doglianza sulla libertà di religione e di coscienza.  
24. Il ricorrente non ha presentato osservazioni in risposta su questo nel termine prescritto.  
25. La Corte ricorda che il fondamento della regola del previo esaurimento dei ricorsi  
interni enunciato all’articolo 35 § 1 della Convenzione consiste nel fatto che, prima di adire la  
Corte, il ricorrente deve aver dato allo Stato convenuto la facoltà di rimediare le violazioni  
allegate attraverso mezzi interni, utilizzando i rimedi giuridici offerti dalla legislazione  
nazionale, purché si rivelino efficaci e sufficienti (si veda, fra gli altri, il caso Fressoz et Roire  
c. Francia, ricorso no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I).  
26. Nel caso di specie la Corte osserva che nella sua memoria introduttiva al ricorso,  
sottolineando il suo profondo disaccordo quanto all’obbligo di avere una carta d’identità sulla  
quale è indicata come sua religione l’« islam », il ricorrente ha chiaramente contestato  
quell’indicazione facendo valere la protezione costituzionale della libertà di religione e di  
coscienza; nonché la sua cittadinanza di uno Stato laico (paragrafo 7, supra).  
27. La Corte ricorda che, all’epoca dei fatti, l’indicazione della religione sulle carte di  
identità era obbligatoria in Turchia e che ciò era stato ritenuto conforme all’articolo 24 § 3  
della Costituzione dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza del 21 giugno 1995,  
nonostante la formulazione di questa stessa disposizione costituzionale secondo la quale  
« nessuno può essere obbligato a divulgare le sue credenze e le sue convinzioni religiose ».  
28. Pertanto, visto il contesto giuridico come sopra descritto, nel domandare la  
sostituzione della menzione « islam » con quella della sua confessione « alevita » sulla sua  
carta di identità, la Corte non dubita che il ricorrente tendeva a beneficiare della tutela  
costituzionale della libertà di religione e di coscienza così come garantita dall’articolo 24 § 3  
della Costituzione turca. Tanto più che dinanzi alla Corte di cassazione, egli aveva  
chiaramente contestato l’indicazione obbligatoria della religione, domandandone in  
alternativa la cancellazione sulla sua carta d’identità (paragrafo 10, supra).  
29. Di conseguenza la Corte ritiene che il ricorrente abbia chiaramente mostrato nelle sue  
memorie presentate alle giurisdizioni turche lo doglianze basate sull’articolo 9 della  
Convenzione. Si rigetta pertanto l’eccezione del mancato esaurimento sollevata dal Governo.  
2. Qualità di vittima  
30. Il Governo sostiene che il ricorrente non può pretendersi vittima di una violazione del  
suo diritto alla libertà di manifestare la sua religione. Secondo il Governo il rigetto della  
domanda del ricorrente non compromette l’essenza della libertà di manifestare la sua  
religione, poiché l’indicazione della religione sulla carta d’identità non può essere interpretata  
come una misura vincolante tutti i cittadini turchi a divulgare le proprie credenze e  
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convinzioni religiose né come una restrizione alla libertà di manifestare la propria religione  
mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. Peraltro, riferendosi alla  
giurisprudenza dei tribunali turchi (paragrafo 16, supra), il Governo sostiene che chi desidera  
sopprimere integralmente quest’indicazione ha la possibilità di adire le giurisdizioni civili.  
31. La Corte ritiene che l’argomento basato sulla mancanza della qualità di vittima del  
ricorrente, avanzato dal Governo, solleva delle questioni strettamente legate al merito della  
doglianza che il ricorrente fonda sull’articolo 9 della Convenzione, di modo che se ne tratterà  
unitamente (si veda, mutatis mutandis, il caso Airey c. Irlanda, 9 ottobre 1979, § 19, serie A  
no 32).  
3. Altri motivi di irricevibilità  
32. La Corte asserisce che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi  
dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e che non ci si imbatte in alcun altro motivo di  
irricevibilità. Il ricorso è dunque dichiarato ricevibile.  
B. Sull’articolo 9 della Convenzione  
1. Argomenti delle parti  
33. Il Governo afferma che non c’è stata alcuna ingerenza per l’interessato nell’esercizio  
del suo diritto alla libertà di religione perché l’indicazione della religione sulle carte di  
identità non può avere alcun rapporto diretto con la libertà di religione e di coscienza. Essa  
non può essere interpretata come un obbligo volto alla divulgazione delle proprie credenze e  
convinzioni religiose né come una restrizione alla libertà di manifestare la propria religione  
mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.  
34. Riferendosi alla sentenza della Corte Costituzionale turca del 21 giugno 1995  
(paragrafo 16, supra), il Governo sostiene anche che l’indicazione della religione sulle carte  
di identità non riguarda la sostanza del diritto alla libertà di religione e di credo;  
quell’indicazione sarebbe fondata su imperativi legati all’ordine pubblico, all’interesse sociale  
ed ai bisogni sociali. Non si tratta nemmeno di un obbligo imposto per ottenere la  
divulgazione delle convinzioni di ciascuno né di ammonire o accusare un individuo a causa  
delle sue convinzioni. La Repubblica di Turchia è uno Stato laico dove la libertà di religione è  
espressamente consacrata dalla costituzione. L’atto impugnato, dunque, non realizzerebbe una  
restrizione della libertà di religione del ricorrente.  
35. Peraltro, per il Governo, il contenuto della carta d’identità non potrebbe essere  
determinato in funzione dei gusti di ogni persona. Tenuto conto della molteplicità di  
confessioni comprese nell’islam (per esempio quella « Hanefi », « Shafii », etc.) o degli ordini  
mistici (fra cui « Mevlevi », « Quadiri », « Naqshibandi » etc.), è necessario non menzionare  
le diverse confessioni o branche di una stessa religione per preservare l’ordine pubblico e la  
neutralità dello Stato. Per quanto concerne il ruolo della Direzione degli Affari Religiosi il  
governo fa notare che, in base alla normativa pertinente, essa è incaricata di dare pareri sulle  
questioni relative alla religione musulmana. Funziona nel rispetto del principio di laicità ed è  
incaricata di prendere in considerazione le basi fondamentali della religione musulmana che  
sono valide per tutti i musulmani. Peraltro, riferendosi all’articolo 10 della Costituzione  
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(paragrafo 12, supra), il governo sottolinea che lo Stato deve assicurare parità di trattamento  
ai diversi culti e alle diverse interpretazioni di una stessa religione.  
36. Il ricorrente, che non ha presentato repliche nel termine prescritto, aveva sostenuto nel  
suo ricorso che il rigetto della sua domanda di sostituire la menzione « islam » con quella  
della sua confessione « alevita » sulla sua carta d'identità significa un’ingerenza nel suo diritto  
alla libertà di esercitare la sua religione. Inoltre, egli si lamenta di essere obbligato a svelare il  
proprio credo in ragione di questa indicazione obbligatoria sulla sua carta d’identità.  
2. Valutazione della Corte  
37. La Corte ricorda che, in quanto tutelata dall’articolo 9, la libertà di pensiero, di  
coscienza e di religione rappresenta uno dei capisaldi di una « società democratica » ai sensi  
della Convenzione. Questa libertà figura, nella sua dimensione religiosa, tra gli aspetti  
essenziali dell’identità dei credenti e della loro concezione di vita, ma essa è anche un bene  
prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti. Il pluralismo – chiaramente  
conquistato nel corso dei secoli – non può essere dissociato da molte società. La libertà in  
parola implica, in particolare, la possibilità di aderire o meno ad una religione e quella di  
praticarla o non praticarla (si vedano, fra altri, i casi Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, §  
31, serie A no 260-A, e Buscarini e altri c. Repubblica di San Marino [GC], ricorso no  
24645/94, § 34, CEDH 1999-I).  
38. Se la libertà religiosa dipende innanzitutto dal foro interno essa implica anche la  
libertà di manifestare la propria religione individualmente e in privato o in modo collettivo,  
pubblicamente e nella cerchia di coloro che la condividono. Peraltro, la Corte ha già avuto  
l’occasione di consacrare i diritti negativi di cui all’articolo 9 della Convenzione, in  
particolare, la libertà di non aderire ad alcuna religione e quella di non praticarla (si veda, in  
questo senso, il caso Kokkinakis, et Buscarini e altri, cit.).  
39. La Corte nota che il ricorrente, che aderisce alla confessione alevita, deve portare una  
carta d’identità sulla quale figura l’islam quale sua religione. L’interessato, il 7 maggio 2004,  
ha intentato un’azione dinanzi alla Corte d’appello di Izmir al fine di far trascrivere la sua  
confessione nella rubrica dedicata alla religione (paragrafo 7, supra). Peraltro, dinanzi alla  
Corte di cassazione, egli aveva impugnato l’indicazione obbligatoria della religione  
domandandone, in alternativa, la soppressione sulla sua carta d’identità, facendo valere il suo  
diritto di non essere obbligato a manifestare le proprie convinzioni (paragrafo 10, supra).  
Tuttavia, fondandosi su un parere reso dalla Direzione degli Affari Religiosi, il giudice ha  
rigettato queste domande per il motivo che « solo le religioni generali sono menzionate sulle  
carte di identità e non un’interpretazione o una branca di una certa religione ». Per il giudice  
nazionale, « la confessione alevita è un’interpretazione dell’islamismo influenzata dal sofismo  
e avente caratteristiche culturali specifiche » (paragrafo 9, supra).  
40. La Corte osserva che, secondo la legislazione interna applicabile al momento dei fatti,  
il ricorrente, come ogni cittadino turco, doveva portare una carta d’identità sulla quale  
compare la sua religione. Questo documento pubblico deve essere presentato in caso di  
domanda ad una pubblica amministrazione, ad un’impresa privata o nell’ambito di qualsiasi  
altra formalità per l’identificazione del titolare.  
41. A questo riguardo, la Corte ritiene necessario di ricordare che nel caso Sofianopoulos e  
altri c. Grecia ((dec.), n 1977/02, 1988/02 e 1997/02, CEDH 2002-X), essa ha affermato che  
la carta d’identità non può essere considerata come un mezzo che assicura ai fedeli, di  
qualunque religione o confessione essi siano, il diritto di professare o manifestare una  
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religione. Al contrario, essa ritiene che la libertà di manifestare la propria religione o  
convinzione includa anche un aspetto negativo, cioè il diritto per l’individuo di non essere  
obbligato a manifestare la propria religione o convinzione e di non essere obbligato ad agire  
in modo che si possa concludere che egli ha – o non ha – certe convinzioni. Di conseguenza,  
le autorità statali non hanno il diritto di ingerirsi nell’ambito della libertà di coscienza  
dell’individuo, né di ricercare le sue convinzioni religiose, né di obbligarlo a manifestare le  
sue convinzioni sulla divinità (caso Alexandridis c. Grecia, ricorso no 19516/06, § 38, CEDH  
2008-....).  
La Corte esaminerà la causa sotto il profilo dell’aspetto negativo della libertà di religione e  
di coscienza, cioè del diritto dell’individuo di non essere obbligato a manifestare le sue  
convinzioni.  
42. A tal proposito, la tesi del Governo, secondo la quale l’indicazione contestata non può  
essere interpretata come una misura vincolante tutti i cittadini turchi a divulgare le proprie  
credenze e convinzioni religiose, non può essere accolta dalla Corte. Qui si discute del diritto  
di non divulgare la propria religione o il proprio credo che dipendono dal foro interno di  
ciascuno. Questo diritto è inerente alla nozione di libertà di religione e di coscienza.  
Interpretando l’articolo 9 come legittimante qualunque tipo di coercizione che miri a far  
esternare la propria religione o il proprio credo, si intaccherebbe la sostanza stessa della  
libertà che intende garantire (si veda, mutatis mutandis, il caso Young, James e Webster  
c. Regno Unito, 13 agosto 1981, § 52, série A no 44 ; si veda anche l’opinione dissenziente di  
uno dei giudici della Corte Costituzionale, paragrafo 16, supra).  
43. Peraltro, tenuto conto dell’uso frequente della carta d’identità (iscrizioni scolastiche,  
controlli di identità,servizio militare, etc.), l’indicazione delle convinzioni religiose nei  
documenti ufficiali, tra i quali le carte di identità, rischia di causare situazioni discriminatorie  
nei rapporti con la pubblica amministrazione (caso Sofianopoulos e altri, cit.).  
44. Inoltre, la Corte non comprende perché sarebbe necessario menzionare la religione nei  
registri dello stato civile o sulle carte di identità per ragioni demografiche, che  
implicherebbero necessariamente una legislazione che impone la dichiarazione non volontaria  
delle credenze religiose .  
45. La Corte, peraltro, osserva che il ricorrente contesta il processo conclusosi con il  
rigetto della sua domanda, nel corso del quale la Direzione degli Affari Religiosi aveva  
qualificato la sua confessione come un’interpretazione dell’islam (paragrafo 22, supra). A tal  
proposito, essa ricorda di aver sempre sottolineato che, in una società democratica dove lo  
Stato è il garante ultimo del pluralismi, compreso il pluralismo religioso, il compito delle  
autorità non consiste nell’adottare misure che possono privilegiare una delle interpretazioni  
della religione a discapito di un’altra, o che mirano ad obbligare una comunità divisa, o una  
sua parte, a porsi, contro la sua volontà, sotto un’unica direzione (caso Serif c. Grecia, ricorso  
no 38178/97, § 53, CEDH 1999-IX). Il dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato, così  
come definito nella sua giurisprudenza, è incompatibile con qualsiasi potere di apprezzamento  
dello Stato circa la legittimità delle credenze religiose, e questo dovere gli impone di  
assicurarsi che i gruppi fra loro opposti, essendo derivati da un medesimo gruppo,si tollerino  
(si veda, mutatis mutandis, il caso Manoussakis e altri c. Grecia, 26 settembre 1996, § 47,  
Recueil des arrêts et décisions 1996-IV ; si veda anche il caso Église métropolitaine de  
Bessarabie e altri c. Moldavia, ricorso no 45701/99, § 123, CEDH 2001-XII).  
46. La Corte, di conseguenza, ritiene che l’apprezzamento reso sulla religione del  
ricorrente dalle autorità giurisdizionali interne, sulla base di un parere reso da un’autorità  
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incaricata degli affari in materia di religione musulmana, non sarebbe conciliabile con il  
dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato.  
47. Il Governo richiama l’attenzione della Corte sul fatto che il ricorrente, dopo la  
modifica legislativa attuata con la legge n° 5490, ha la possibilità di domandare che la casella  
riservata alla religione sia lasciata vuota (paragrafi 17 e 18, supra).  
48. La Corte osserva che, in virtù della legge n° 5490 del 29 aprile 2006, i registri dello  
stato civile contengono comunque informazioni sulla religione (articolo 7 della suddetta  
legge). Tuttavia, secondo l’articolo 35 § 2 « Le informazioni relative alla religione  
dell’individuo sono inserite o modificate conformemente alle dichiarazioni scritte  
dell’interessato; la casella riservata a tal riguardo può essere lasciata vuota o l’informazione  
può anche essere cancellata. »  
49. Per la Corte questa modifica non intacca in nulla le considerazioni appena espresse  
poiché la casella dedicata alla religione – vuota o riempita – continua ad esistere sulle carte di  
identità. Tra l’altro, gli individui che desiderano modificare l’informazione relativa alla  
religione figurante sulla loro carta d’identità, o che rifiutano di indicare la propria religione  
sulla stessa, devono presentare una dichiarazione scritta. Sebbene i testi legislativi e  
regolamentari siano muti quanto al contenuto di questa dichiarazione, la Corte osserva che il  
semplice fatto di domandare la cancellazione della religione nei registri civili potrebbe  
significare il diffondersi di un’informazione relativa ad un aspetto dell’atteggiamento degli  
individui avverso al divino (si veda, mutatis mutandis, il caso Folgerø e altri c. Norvegia  
[GC], ricorso no 15472/02, § 98, CEDH 2007-VIII, e il caso Hasan et Eylem Zengin, cit., §  
73).  
50. Per il ricorrente le cose stanno in questo modo. Egli deve dichiarare la sua confessione  
alle autorità per ottenerne l’iscrizione sulla sua carta d’identità. Questa carta così ottenuta, e  
utilizzata frequentemente nella vita quotidiana, costituisce di fatto un documento che impone  
al ricorrente la dichiarazione involontaria delle sue credenze religiose ogni volta che lo usa.  
51. In ogni caso, siccome le carte di identità contengono uno spazio dedicato alla  
religione, il fatto di lasciarlo vuoto ha inevitabilmente uno specifico significato. I titolari di  
una carta d’identità senza informazioni relative alla loro religione si distingueranno,  
contrariamente alla loro volontà ed in virtù di un’ingerenza delle pubbliche autorità, dalle  
persone che hanno una carta d’identità sulla quale figurano le loro convinzioni religiose.  
Peraltro, il domandare che nessuna indicazione figuri sulle carte di identità ha uno stretto  
legame con le convinzioni più intime dell’individuo. Perciò la Corte ritiene che la  
divulgazione di uno degli aspetti più intimi dell’individuo venga sempre messo in ballo.  
52. Una situazione del genere si scontra senza alcun dubbio con il concetto di libertà di  
non manifestare la propria religione o il proprio credo. Detto ciò, per la Corte, il pregiudizio  
in questione trae la sua origine non dal rifiuto di menzionare la confessione del ricorrente,  
alevita, sulla sua carta d’identità, ma dal problema relativo alla trascrizione – obbligatoria o  
facoltativa – della religione sulle carte stesse. La Corte conclude, di conseguenza, che il  
ricorrente può ancora pretendersi vittima di una violazione, nonostante la modifica legislativa  
intervenuta il 29 aprile 2006, e rigetta l’eccezione del Governo (paragrafo 31, supra).  
53. Vi è dunque stata violazione dell’articolo 9 della Convenzione.  
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III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI  
CONVENZIONE  
6
E
14 DELLA  
54. Il ricorrente deduce inoltre una violazione dell’articolo 6 della Convenzione in quanto  
la Corte d’appello ha solo richiesto il parere della Direzione degli Affari Religiosi,  
un’istituzione pubblica. Secondo lui tale istituzione non è un’istanza abilitata a fornire un  
parere sugli aleviti poiché non è specializzata sulla confessione degli aleviti e non se ne  
interessa. Egli aggiunge che se il giudice adito avesse richiesto il parere della Federazione  
dell’Unione delle associazioni degli aleviti-Bektâchî (unione privata di associazioni di  
aleviti), la sua interpretazione sarebbe stata diversa da quella della Direzione degli Affari  
Religiosi. Insomma la Corte d’appello avrebbe dovuto richiedere il parere di questa  
federazione o quello di specialisti in materia religiosa. Pertanto, secondo il ricorrente, gli  
organi giurisdizionali nazionali hanno svolto un’indagine insufficiente che sarebbe all’origine  
della mancata equità del processo.  
55. Infine, il ricorrente segnala che la sua domanda sarebbe stata rigettata dalle corti  
interne perché egli aderisce alla confessione alevita. La Corte d’appello si è accontentata  
solamente di richiedere il parere di un’istituzione pubblica che nega l’esistenza stessa degli  
aleviti e non ha chiesto il parere della federazione suddetta.  
56. Il Governo si oppone alle tesi del ricorrente.  
57. La Corte rileva che queste doglianze sono connesse a quelle che essa ha appena  
esaminato e devono dunque essere dichiarate altrettanto ricevibili. Tuttavia, avuto riguardo  
all’analisi relativa all’articolo 9 della Convenzione (paragrafo 53, supra), la Corte ritiene che  
non ci sia bisogno di verificare separatamente se, nella specie, c’e stata violazione delle  
disposizioni invocate dal ricorrente .  
IV. SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 41 E 46 DELLA CONVENZIONE  
58. Gli articoli 41 e 46 della Convenzione dispongono come segue:  
Articolo 41  
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto  
interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di  
tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »  
Articolo 46  
« 1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle  
controversie delle quali sono parti.  
2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione. »  
59. Il ricorrente non ha formulato entro il termine fissato domanda di equa soddisfazione.  
Perciò la Corte ritiene che non c’è bisogno di riconoscergli una somma a questo titolo.  
60. La Corte osserva inoltre che, nella specie, essa ha giudicato che il fatto di menzionare  
la religione dei cittadini nei registri dello stato civile e sulle carte di identità è incompatibile  
con la libertà di non manifestare la propria religione (paragrafo 53, supra). Queste conclusioni  
implicano di per sé che la violazione del diritto del ricorrente, così come garantito  
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dall’articolo 9 della Convenzione, trae la sua origine nel problema dell’indicazione –  
obbligatoria o facoltativa – della religione sulle carte di identità. A tal riguardo, la Corte  
ritiene che la soppressione della casella dedicata alla religione potrebbe costituire un forma  
appropriata di riparazione che permetterebbe di rimediare alla violazione lamentata.  
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE  
1. Dichiara, a maggioranza, il ricorso ricevibile;  
2. Riunisce nel merito, per sei voti contro uno, l'eccezione del Governo basata sull’assenza  
della qualità di vittima e la rigetta per sei voti contro uno;  
3. Dichiara, per sei voti contro uno, che c’è stata violazione dell’articolo 9 della  
Convenzione;  
4. Dichiara, per sei voti contro uno, che non c’è bisogno di verificare separatamente se c’è  
stata, nella specie, violazione degli articoli 6 e 14 della Convenzione.  
Redatta in francese e notificata per iscritto il 2 febbraio 2010, in applicazione dell’articolo  
77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Sally Dollé  
Cancelliere  
Françoise Tulkens  
Presidente  
Alla presente sentenza si allega, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74  
§ 2 del regolamento, l'opinione dissenziente del giudice Cabral Barreto.  
F.T.  
S.D.  
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OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE CABRAL BARRETO  
Con mio vivo dispiacere, non posso aderire all’analisi della violazione dell’articolo 9 della  
Convenzione alla quale perviene la maggioranza, e ciò per delle ragioni di forma e di merito.  
1. La sentenza ha esaminato il ricorso sotto tre aspetti:  
a) la domanda del ricorrente di vedersi sostituita l’indicazione della religione « islam »  
con quella « alevita »;  
b) o, in via sussidiaria, la domanda consistente ad ottenere la soppressione  
dell’indicazione della religione sulla sua carta d’identità, in questo caso l’islamismo;  
c) la soppressione sulla carta d’identità della casella riguardante la religione.  
2. A me sembra che, per quel che concerne i primi due aspetti, il ricorrente abbia perso la  
qualità di vittima.  
In effetti, dopo la riforma del 29 settembre 2006, è attualmente possibile cancellare i dati  
relativi alla religione; così, la casella riservata a tale scopo sulla carta d’identità può essere  
lasciata vuota, o l’informazione può essere cancellata.  
In più, queste procedure sono effettuate su semplice domanda scritta.  
Pertanto ritengo che le doglianze relative ai due primi punti abbiano trovato rimedio a  
livello interno e che, di conseguenza, questa parte del ricorso debba essere cancellata dal  
ruolo..  
3. Il terzo punto – la soppressione della casella riguardante l’indicazione della religione –  
solleva un problema di forma ed un altro di merito.  
3.1. Un problema di forma – il mancato esaurimento dei ricorsi interni.  
Tale questione non è stata sollevata dinanzi alle autorità nazionali né dal ricorrente né da  
altro soggetto..  
Il ricorrente si è limitato ai due primi aspetti dinanzi alle giurisdizioni nazionali, e lo stesso  
di fronte alla Corte.  
Ora, la Corte non ha una prassi a livello interno che permetta di non tener conto di questa  
condizione di ricevibilità.  
È vero che il governo non ha affrontato questo punto, e che esiste una giurisprudenza  
secondo la quale, dopo la presentazione del ricorso, se il Governo non eccepisce tale motivo  
di irricevibilità, la Corte non può rilevarlo d’ufficio.  
Ma, nella specie, il Governo non si è confrontato con questo problema e quindi non può  
essere criticato per un’omissione che non dipende dalla sua responsabilità.  
Infatti, se la Corte voleva esaminare il ricorso sotto questo profili,sia perché vedeva  
quest’aspetto sin dall’inizio nel ricorso, sia perché questa doglianza le sembrava compresa  
nelle altre doglianze sollevate espressamente dal ricorrente, essa avrebbe dovuto sollecitare il  
Governo a reagire su questo punto.  
Pertanto, al momento della decisione, la Corte non poteva esaminare questa doglianza,  
essendo pacifico che non è mai stata sollevata dal ricorrente a livello nazionale, né notificata  
al Governo.  
3.2. Se si considera, come ritiene la maggioranza, che non c’è alcun ostacolo formale  
all’esame di merito di questa doglianza, devo dire che non posso più seguire il suo approccio  
quando essa afferma che « il domandare che nessuna indicazione figuri sulle carte di identità  
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ha uno stretto legame con le convinzioni religiose» e che « la divulgazione di uno degli aspetti  
più intimi dell’individuo è sempre in gioco», situazione che « va senza alcun dubbio contro il  
concetto di libertà di non manifestare la propria religione o il proprio credo » (paragrafi 52 e  
53 della sentenza).  
Devo sottolineare che non sono totalmente d’accordo con la giurisprudenza della Corte  
così come risulta dai casi Folgerø e altri e Hasan e Eylem Zengin, citati al paragrafo 50 della  
sentenza.  
Al paragrafo 98 della sentenza Folgerø e altri, la Corte richiama « la circostanza  
dell’obbligo dei genitori a comunicare alla scuola informazioni dettagliate sulle loro  
convinzioni religiose e filosofiche» e il « rischio che i genitori si sentono vincolati a svelare  
alle istituzioni scolastiche gli aspetti intimi delle loro convinzioni religiose e filosofiche sono  
sottesi all’esigenza di dare dei motivi ragionevoli a giustificazione delle loro domande di  
esenzione parziale » - (grassetto mio).  
Nella sentenza Hasan e Eylem Zengin, la Corte ha ritenuto che « il fatto che i genitori  
debbano prima di tutto dichiarare alle istituzioni scolastiche che essi aderiscono alla religione  
cristiana o ebrea, affinché i figli siano esentati dal corso, può porre problemi anche rispetto  
all’articolo 9 della Convenzione. »  
Insomma, le convinzioni religiose dipendono dal foro interno di ciascuno, e se un  
individuo è costretto a svelarle davanti alle autorità pubbliche, ciò può porre un problema alla  
luce dell’articolo 9 della Convenzione.  
Tuttavia, le domande per cancellare l’indicazione della religione sulla carta d’identità non  
formano oggetto di alcuna limitazione ma solo di una dichiarazione scritta.  
In questa dichiarazione l’individuo non è obbligato a rivelare la sua religione, né a  
precisare alcunché sulle sue convinzioni, ma solo a richiedere che nessuna menzione sia fatta  
nella casella corrispondente.  
A me sembra che la maggioranza vada troppo lontano quando afferma che « il semplice  
fatto di domandare la cancellazione della religione nei registri civili potrebbe significare il  
diffondersi di un’informazione relativa ad un aspetto dell’atteggiamento degli individui  
avverso al divino ».  
La maggioranza supera la giurisprudenza richiamata che esige,per constatare la violazione  
dell’articolo 9 della Convenzione, almeno che l’individuo sia obbligato a rivelare la propria  
religione. .  
Nel nostro caso, il ricorrente, sia egli alevita o cristiano, ebreo o ateo, ha la possibilità di  
avere una carta d’identità priva di ogni informazione sulla sua religione o sul suo credo, senza  
che le autorità possano conoscere cosa egli pensa.  
Per me l’interpretazione resa dalla maggioranza va al di là della nostra giurisprudenza e  
costituisce un eccesso poco compatibile con il margine di apprezzamento statale che si  
dovrebbe accordare agli Stati.  
4.  
Detto ciò, devo confessare che non riesco a comprendere, e quasi mi dispiace, come  
la religione possa apparire su una carta d’identità (anche su base volontaria), atteso  
che non ravviso l’interesse e l’utilità di una tale indicazione.  
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