ARRÊT SİNAN IŞIK c. TURQUIE – OPINION SÉPARÉE
religione. Al contrario, essa ritiene che la libertà di manifestare la propria religione o
convinzione includa anche un aspetto negativo, cioè il diritto per l’individuo di non essere
obbligato a manifestare la propria religione o convinzione e di non essere obbligato ad agire
in modo che si possa concludere che egli ha – o non ha – certe convinzioni. Di conseguenza,
le autorità statali non hanno il diritto di ingerirsi nell’ambito della libertà di coscienza
dell’individuo, né di ricercare le sue convinzioni religiose, né di obbligarlo a manifestare le
sue convinzioni sulla divinità (caso Alexandridis c. Grecia, ricorso no 19516/06, § 38, CEDH
2008-....).
La Corte esaminerà la causa sotto il profilo dell’aspetto negativo della libertà di religione e
di coscienza, cioè del diritto dell’individuo di non essere obbligato a manifestare le sue
convinzioni.
42. A tal proposito, la tesi del Governo, secondo la quale l’indicazione contestata non può
essere interpretata come una misura vincolante tutti i cittadini turchi a divulgare le proprie
credenze e convinzioni religiose, non può essere accolta dalla Corte. Qui si discute del diritto
di non divulgare la propria religione o il proprio credo che dipendono dal foro interno di
ciascuno. Questo diritto è inerente alla nozione di libertà di religione e di coscienza.
Interpretando l’articolo 9 come legittimante qualunque tipo di coercizione che miri a far
esternare la propria religione o il proprio credo, si intaccherebbe la sostanza stessa della
libertà che intende garantire (si veda, mutatis mutandis, il caso Young, James e Webster
c. Regno Unito, 13 agosto 1981, § 52, série A no 44 ; si veda anche l’opinione dissenziente di
uno dei giudici della Corte Costituzionale, paragrafo 16, supra).
43. Peraltro, tenuto conto dell’uso frequente della carta d’identità (iscrizioni scolastiche,
controlli di identità,servizio militare, etc.), l’indicazione delle convinzioni religiose nei
documenti ufficiali, tra i quali le carte di identità, rischia di causare situazioni discriminatorie
nei rapporti con la pubblica amministrazione (caso Sofianopoulos e altri, cit.).
44. Inoltre, la Corte non comprende perché sarebbe necessario menzionare la religione nei
registri dello stato civile o sulle carte di identità per ragioni demografiche, che
implicherebbero necessariamente una legislazione che impone la dichiarazione non volontaria
delle credenze religiose .
45. La Corte, peraltro, osserva che il ricorrente contesta il processo conclusosi con il
rigetto della sua domanda, nel corso del quale la Direzione degli Affari Religiosi aveva
qualificato la sua confessione come un’interpretazione dell’islam (paragrafo 22, supra). A tal
proposito, essa ricorda di aver sempre sottolineato che, in una società democratica dove lo
Stato è il garante ultimo del pluralismi, compreso il pluralismo religioso, il compito delle
autorità non consiste nell’adottare misure che possono privilegiare una delle interpretazioni
della religione a discapito di un’altra, o che mirano ad obbligare una comunità divisa, o una
sua parte, a porsi, contro la sua volontà, sotto un’unica direzione (caso Serif c. Grecia, ricorso
no 38178/97, § 53, CEDH 1999-IX). Il dovere di neutralità e di imparzialità dello Stato, così
come definito nella sua giurisprudenza, è incompatibile con qualsiasi potere di apprezzamento
dello Stato circa la legittimità delle credenze religiose, e questo dovere gli impone di
assicurarsi che i gruppi fra loro opposti, essendo derivati da un medesimo gruppo,si tollerino
(si veda, mutatis mutandis, il caso Manoussakis e altri c. Grecia, 26 settembre 1996, § 47,
Recueil des arrêts et décisions 1996-IV ; si veda anche il caso Église métropolitaine de
Bessarabie e altri c. Moldavia, ricorso no 45701/99, § 123, CEDH 2001-XII).
46. La Corte, di conseguenza, ritiene che l’apprezzamento reso sulla religione del
ricorrente dalle autorità giurisdizionali interne, sulla base di un parere reso da un’autorità
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