S. H. E ALTRI c. AUSTRIA
C. Valutazione della Corte
1. Sull’applicabilità dell’articolo 14 in combinato con l’articolo 8
56. Il Governo conferma che l’articolo 8 è applicabile al caso di specie e, di
conseguenza, non si oppone all’applicabilità dell’articolo 14 della Convenzione. A tal
riguardo il Governo richiama le dichiarazioni della Corte Costituzionale che, nella sua
sentenza del 14 ottobre 1999, aveva ritenuto che la decisione dei coniugi o dei
conviventi di concepire un bambino e di ricorrere, pertanto, alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita ricadeva entro l’ambito di tutela dell’articolo 8.
57. I ricorrenti concordano con il Governo sull’applicabilità dell’articolo 14 in
combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione.
58. La Corte ricorda che la nozione di “vita privata” nell’ambito del significato
dell’articolo 8 della Convenzione è un concetto elastico che comprende, inter alia, il
diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani (si veda il caso
Niemietz c. Germania, sentenza del 16 dicembre 1992, Serie A n° 251-B, p. 33, § 29),il
diritto allo sviluppo della propria personalità (si veda il caso Bensaid c. Regno Unito,
ricorso n° 44599/98, § 47, ECHR 2001-I) e il diritto di autodeterminarsi (si veda il caso
Pretty c. Regno Unito, ricorso n° 2346/02, § 61, ECHR 2002-III). Esso comprende
elementi come i nomi (si veda il caso Burghartz c. Svizzera, sentenza del 22 febbraio
1994, Serie A n° 280-B, p. 28, § 24), l’identità sessuale, l’orientamento sessuale e la
vita sessuale, che ricadono nell’ambito della sfera della personalità protetta dall’articolo
8 (si veda, per esempio, il caso Dudgeon c. Regno Unito, sentenza del 22 ottobre 1981,
Serie A n° 45, pp. 18-19, § 41, e il caso Laskey, Jaggard e Brown c. Regno Unito,
sentenza del 19 febbraio 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-I, p. 131, §
36), nonché il diritto al rispetto della decisione sia di aver un che di non avere un figlio
(si veda il casi Evans c. Regno Unito [GC], ricorso n° 6339/05, § 71, ECHR 2007-IV).
59. Nel caso Dickson c. Regno Unito, che riguardava il rifiuto di tecniche per
l’inseminazione artificiale ai ricorrenti, un detenuto e sua moglie, la Corte dichiarava
che l’articolo 8 era applicabile in quanto le tecniche di inseminazione artificiale in
questione coinvolgevano la loro vita privata e familiare, la cui nozione ricomprende il
diritto al rispetto della loro decisione di diventare genitori genetici (caso Dickson c.
Regno Unito [GC], ricorso n° 44362/04, § 66, ECHR 2007-XIII, con ulteriori
riferimenti).
60. La Corte, quindi, considera che il diritto di una coppia di concepire un bambino
e di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per tale scopo rientra
nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, in quanto tale scelta è chiaramente
un’espressione della vita privata e familiare. Dunque l’articolo 8 della Convenzione è
applicabile al caso di specie.
61. Con riguardo all’articolo 14, che è stato richiamato nel caso in esame, la Corte
ricorda che esso integra solo le atre disposizioni sostanziali della Convenzione e anche
dei suoi Protocolli. Esso non ha un’esistenza indipendente in quanto ha effetto
solamente in relazione al “godimento dei diritti e delle libertà” protette da quelle
disposizioni (si veda, fra gli altri autorevoli precedenti, il caso Sahin c. Germania [GC],
ricorso n° 30943/96, § 85, ECHR 2003-VIII). L’applicazione dell’articolo 14 non
presuppone necessariamente la violazione di uno dei diritti sostanziali protetti dalla
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