CONSIGLIO D’EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO  
SECONDA SEZIONE  
SCOPPOLA c. ITALIA  
(Ricorso n. 50550/06)  
SENTENZA  
STRASBURGO  
10 giugno 2008  
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’art. 44 § 2  
della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.  
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo  
SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA  
Nel caso Scoppola c. Italia,  
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una  
Camera composta da:  
Françoise Tulkens, presidente,  
Antonella Mularoni,  
Vladimiro Zagrebelsky,  
Danutė Jočienė,  
Dragoljub Popović,  
András Sajó,  
Işıl Karakaş, giudici,  
e da Sally Dollé, Cancelliere di sezione,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 20 maggio 2008,  
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:  
PROCEDURA  
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 50550/06) diretto contro la  
Repubblica italiana, con il quale un cittadino di tale Stato il Sig. Franco  
Scoppola (“il ricorrente”), ha adito la Corte il 19 dicembre 2006 in virtù  
dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e  
delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).  
2. Il ricorrente è rappresentato dagli avvocati N. Paoletti e A. Mari,  
entrambi del foro di Roma. Il Governo italiano (“il Governo”) è  
rappresentato dal suo agente I.M. Braguglia, e dal suo co-agente M. F.  
Crisafulli.  
3. Il ricorrente sostiene che la sua detenzione in carcere è incompatibile  
con il suo stato di salute.  
4. Il 13 febbraio 2007, la presidentessa della seconda sezione della Corte  
ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29  
§ 3 essa ha altresì deciso che la ricevibilità ed il merito del caso siano  
esaminati congiuntamente.  
FATTO  
5. IL ricorrente è nato nel 1940 ed è attualmente detenuto presso il  
penitenziario di Parma.  
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO  
6. Nel settembre 1999, in seguito ad un litigio con i suoi figli, il  
ricorrente uccideva la propria moglie e feriva uno dei figli.  
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SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA  
7. Nel gennaio 2002, il ricorrente veniva condannato dalla Corte di  
assise di appello di Roma alla pena della reclusione all’ergastolo, e scontava  
parte della pena presso l’ospedale del carcere di Regina Coeli in Roma.  
8. Nel dicembre 2003, il ricorrente, che nel frattempo non era in grado  
più di spostarsi se non su di una sedia a rotelle, richiedeva di essere  
trasferito ad un’altra prigione di Roma in cui, grazie all’assenza di barriere  
architettoniche, avrebbe potuto beneficiare delle ore di aria libera e di  
condizioni di detenzione più umane.  
9. Il 5 aprile 2004, il Dipartimento regionale dell’amministrazione  
penitenziaria del Lazio respingeva la richiesta di trasferimento invocando  
come giustificazione le difficoltà derivanti dalla presa in consegna del  
ricorrente a causa del suo precario stato di salute.  
10. In base ad una relazione medica del 9 gennaio 2006, effettuata su  
richiesta del collegio difensivo del ricorrente, le condizioni di salute di  
quest’ultimo venivano definite come “ampiamente incompatibili con la  
detenzione in carcere ed imponenti l’adozione di misure ad esse alternative,  
quali il trasferimento ad un ospedale esterno alla prigione idoneo a fornire al  
ricorrente le cure adeguate e necessarie, oppure presso una struttura  
specializzata nella cura e riabilitazione dei detenuti di lungo corso  
necessitanti assistenza continuativa 24 ore su 24”.  
11. Il 2 marzo 2006 il ricorrente richiedeva al tribunale di sorveglianza  
di Roma la concessione degli arresti domiciliari o, in alternativa, il ricovero  
presso una struttura ospedaliera esterna alla prigione.  
12. L’11 aprile 2006 il ricorrente veniva ricoverato presso l’ospedale  
civile Sandro Pertini a causa della frattura di un femore.  
13. Da una relazione medica del 6 giugno 2006 risulta che, sebbene  
ipotizzato all’atto del ricovero del paziente, un intervento chirurgico di  
applicazione di una protesi all’anca, non fu realizzato in quanto, visto che  
l’interessato non era più in grado di deambulare dal 1987, tale intervento  
sarebbe stato inutile e, soprattutto, pericoloso. Secondo il medico che aveva  
stilato la relazione, il ricorrente poteva lasciare l’ospedale a condizione che  
fosse trasferito in una struttura specializzata e questo al fine di fornirgli le  
cure necessarie (ed in particolare, assistenza continua, utilizzo di un  
materasso speciale atto a prevenire le piaghe da decubito, kinesiterapia  
passiva).  
14. Con ordinanza del 16 giugno 2006, depositata in cancelleria il 21  
giugno 2006, il tribunale di sorveglianza di Roma accordava al ricorrente gli  
arresti domiciliari per la durata di un anno (con l’obbligo di residenza a  
Roma, l’autorizzazione a recarsi presso l’ospedale per le cure mediche, e  
con il divieto di detenzione di armi). Il tribunale fondava la sua decisione  
sulle conclusioni della relazione medica del 6 giugno 2006 e riteneva che le  
condizioni di salute del ricorrente esigevano, da un lato, delle terapie che  
non potevano essere prestate in prigione, e, dall’altro lato, potevano  
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originare “una inutile violazione del divieto di trattamenti inumani nei  
riguardi del detenuto.”  
15. Il 23 giugno 2006 il collegio difensivo del ricorrente richiedeva al  
direttore del carcere di Regina Coeli di volerne autorizzare il trasferimento  
presso la clinica in cui la sorella del loro cliente aveva riservato una camera.  
16. Il 7 luglio 2006, il collegio difensivo del ricorrente informava il  
direttore del carcere che la clinica che era stata precedentemente individuata  
si era rifiutata di accogliere il loro cliente. Si richiedeva, pertanto,  
l’autorizzazione a far visitare il ricorrente da un medico di un’altra clinica al  
fine di stabilire se, alla luce dello stato di salute del paziente, la nuova  
struttura individuata avesse il necessario equipaggiamento.  
17. L’8 settembre 2006, il tribunale di sorveglianza revocava la sua  
decisione del 16 giugno poiché non era stato possibile dare avvio al  
programma di arresti domiciliari a causa dell’impossibilità per il ricorrente  
di individuare un domicilio adatto alle proprie condizioni.  
18. Da una nota del Ministero della Giustizia del 13 marzo 2007, risulta  
che il ricorrente era stato trasferito al centro clinico del penitenziario di  
Regina Coeli di Roma al fine di tenere sotto controllo il suo stato di salute,  
ed in particolare le sue patologie metaboliche, e per assicurare la  
realizzazione delle sedute di kinesiterapia, necessarie per evitare il calo  
della massa muscolare e di preservare la mobilità delle gambe. Il ricorrente  
era costretto a spostarsi su di una sedia a rotelle a causa di una frattura del  
femore destro. Dalla nota si evince che il carcere di Regina Coeli disponeva  
dei mezzi per eliminare le barriere architettoniche; un materasso anti-piaghe  
era stato messo a disposizione del ricorrente. Inoltre, erano stati effettuati  
tutta una serie di controlli endocrinologici finalizzati a ridurre la  
somministrazione di insulina sostituendola con una terapia orale e una  
adeguata alimentazione. La realizzazione di controlli cardiologici non aveva  
evidenziato alcuna anomalia; invece i controlli urologici avevano  
evidenziato una ipertrofia prostatica. Conseguentemente, era stato deciso di  
avviare un sostegno psichiatrico al fine di mantenere sotto controllo la  
depressione di cui soffriva il ricorrente. Risulta, infine, che il carcere di  
Regina Coeli aveva richiesto al garante dei diritti del detenuto della Regione  
Lazio di studiare la possibilità di trasferire il ricorrente presso strutture  
esterne al penitenziario; in effetti, il ricorrente venne trasferito più volte  
presso strutture ospedaliere civili.  
19. Il 29 dicembre 2006 la Direzione Generale dei detenuti e del  
trattamento del Ministero della Giustizia ordinava il trasferimento del  
ricorrente presso il penitenziario di Parma, poiché quest’ultimo disponeva di  
strutture adeguate alle esigenze di persone disabili. Il trasferimento fu  
effettuato il 23 settembre 2007. In un fax del 1 ottobre 2007 il ricorrente  
sosteneva che il trasferimento gli aveva provocato una profonda angoscia,  
privandolo della possibilità di ricevere visite regolari da parte della sorella e  
del suo avvocato, entrambi residenti in Roma.  
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20. In una nota del  
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novembre 2007, il Dipartimento  
dell’amministrazione penitenziaria del Ministero di giustizia fa presente che  
il trasferimento del ricorrente presso il penitenziario di Parma si giustificava  
proprio in base alle sue difficoltà di movimento. In effetti, in seguito ad una  
caduta dal letto che occupava nel carcere di Roma, il ricorrente aveva  
riportato una frattura del femore sinistro. Conseguentemente, il ricorrente  
era stato ricoverato in ospedale, ma i medici avevano ritenuto che il paziente  
non potesse essere operato a causa delle sue patologie cardiache. A Parma,  
il ricorrente era stato sottoposto a dei controlli clinici al fine di predisporre i  
trattamenti terapeutici più adeguati alle sue malattie. Nel settembre e  
nell’ottobre 2007, il ricorrente veniva sottoposto ad una radiografia nasale e  
ad una serie di esami neurologici, urologici e cardiologici. Questi ultimi  
esami non evidenziavano alcuna significativa patologia. Una endoscopia  
nasale, ed un ulteriore esame urologico finalizzato a determinare l’eventuale  
esistenza di calcoli alla vescica, sono in programma. Tra l’altro il ricorrente  
era stato ricoverato in ospedale in seguito ad alcuni episodi di occlusione  
intestinale che lo stesso ricorrente aveva dichiarato di aver avuto nel corso  
della sua detenzione presso il carcere di Regina Coeli. Il ricorrente aveva  
deciso di lasciare l’ospedale, nonostante il parere contrario dei medici.  
Conseguentemente, un medico del penitenziario di Parma era stato  
incaricato di eseguire una colonscopia.  
21. In un’altra nota del 28 gennaio 2008, il Dipartimento  
dell’amministrazione penitenziaria del Ministero di giustizia, ha  
ulteriormente precisato che il trasferimento del ricorrente al penitenziario di  
Parma ha avuto luogo solamente il 23 settembre 2007 poiché nel corso del  
soggiorno presso il carcere di Regina Coeli, l’interessato era stato sottoposto  
ad un ciclo di esami e di terapie che la direzione sanitaria avevano ritenuto  
opportuno non interrompere. Ancora, nel corso della detenzione il ricorrente  
era stato ricoverato in ospedali civili nei seguenti periodi: del 22 al 23  
gennaio 2002 in seguito ad un malore; dall’11 aprile al 14 giugno 2006 in  
seguito alla fratture del femore; dal 18 gennaio al 13 febbraio 2007 e dall’11  
al 13 settembre 2007 in seguito a delle occlusioni intestinali; dal 19 maggio  
al 19 giugno 2007 per valutare l’opportunità di un intervento chirurgico al  
femore.  
22. Il ricorrente ritiene che i chiarimenti forniti dal Governo nella nota di  
cui sopra sono incoerenti, egli sottolinea che il suo stato di salute non ha  
fatto che aggravarsi nel corso della sua detenzione. Il ricorrente sostiene che  
il suo trasferimento a Parma non ha comportato alcun miglioramento,  
sprofondandolo, al contrario, in una situazione di depressione causata  
dall’allontanamento da sua sorella e dal suo legale. Il ricorrente ritiene che  
lo Stato, invece di trasferirlo in un altro penitenziario, avrebbe dovuto  
affidarlo alle cure di una struttura ospedaliera esterna alla prigione.  
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SENTENZA SCOPPOLA c. ITALIA  
II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE  
23. La sospensione facoltativa dell’esecuzione della pena è prevista  
dall’articolo 147 § 1 n. 2) del codice penale, in base al quale  
“L’esecuzione di una pena può essere differita: (...)  
2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si  
trova in condizioni di grave infermità fisica (...). »  
24. Ai sensi dell’articolo 678 del codice di procedura penale la decisione  
di sospendere l’esecuzione della pena può essere adottata anche d’ufficio da  
parte del tribunale di sorveglianza.  
DIRITTO  
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA  
CONVENZIONE  
25. Il ricorrente ritiene che il suo mantenimento in detenzione in carcere  
costituisca una trattamento inumano. Invoca a tal fine l’articolo 3 della  
Convenzione, che recita:  
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o  
degradanti.”  
26. Il Governo si oppone a tale tesi.  
A. Sulla ricevibilità  
27. Il Governo eccepisce in primo luogo l’inammissibilità del ricorso, in  
base alla considerazione che esso è essenzialmente identico al ricorso n.  
10249/03, depositato dal medesimo ricorrente. Nell’ambito di tale ultimo  
ricorso infatti, la Corte ha respinto, con decisione parziale dell’8 dicembre  
2005, una doglianza relativa alla violazione degli articolo 3 e 14 della  
Convenzione che deriverebbe dalle condizioni di vita del ricorrente in  
prigione.  
28. Il ricorrente osserva che il ricorso n. 10249/03 era relativo alla sua  
situazione sino al 2003. Ebbene, da allora il suo stato di salute è gravemente  
peggiorato a causa, tra le altre cose, dell’incidente di cui egli è stato vittima  
l’11 aprile 2006. Ne deriva che i fatti oggetto di denuncia di questo ricorso  
sono differenti rispetto a quelli ad oggetto del ricorso n. 10249/03.  
29. La Corte tiene a ricordare che ai sensi dell’articolo 35 § 2 b) della  
Convenzione, essa non può accogliere nessun ricorso individuale che sia  
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“essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte  
(…) e non contiene fatti nuovi.” Nel caso in esame, nell’ambito del ricorso  
n. 10249/03, la Corte si è pronunciata relativamente alla compatibilità tra lo  
stato di salute del ricorrente ed il suo mantenimento in carcere in base ad  
informazioni che erano disponibili al momento della decisione sulla  
ricevibilità adottata l’8 settembre 2005. Ebbene, nell’ambito del presente  
ricorso, il ricorrente ha prodotto certificati medici successivi a siffatta data e  
delle decisioni giudiziarie sono state adottate il 16 giugno e l’8 settembre  
2006. La Corte ritiene che questi elementi costituiscono dei “fatti nuovi” ai  
sensi dell’articolo 35 § 2 b).  
30. Ne deriva che l’eccezione del Governo deve essere respinta.  
31. La Corte osserva, inoltre, che il ricorso non è manifestamente  
infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Esso, parimenti,  
non evidenzia nessun altro motivo di inammissibilità. Conviene, pertanto,  
dichiararlo ricevibile.  
B. Sul merito  
1. Argomenti delle parti  
(a) Il ricorrente  
32. Il ricorrente ritiene che a causa del suo stato di salute, la cui gravità è  
riconosciuta dalle stesse autorità statali, egli avrebbe dovuto essere trasferito  
presso una struttura ospedaliera in grado di garantire l’assistenza di persone  
anziane non autonome. Il ricorrente fa presente che in seguito alla frattura di  
un femore, è costretto a trascorrere tutte le giornate a letto ed in totale  
mancanza di autonomia. Conseguentemente, egli non è in grado di avviare  
le ricerche per individuare una struttura terapeutica appropriata al suo stato  
di salute. In presenza di tali circostanze, sostiene il ricorrente, spetta allo  
Stato di trovare tale struttura. A tal riguardo, il ricorrente ricorda che una  
violazione dell’articolo 3 della Convenzione può risultare anche dalla  
inazione o dalla mancanza di diligenza da parte delle autorità pubbliche.  
33. Il ricorrente sottolinea che nell’ordinanza del 16 giugno 2006, il  
tribunale di sorveglianza di Roma ha affermato che la continuazione della  
sua detenzione avrebbe originato un trattamento inumano e degradante. Il  
ricorrente considera, altresì, che il suo caso sia del tutto simile al caso  
Farbthus c. Lettonia (n. 4672/02, del 2 dicembre 2004), in cui la Corte ha  
concluso per la violazione dell’articolo 3.  
34. Tra l’altro, la protezione dei detenuti dagli abusi della  
amministrazione penitenziaria è un compito che è affidato al garante dei  
diritti del detenuto; non è consentito, al contrario, sostituirsi a siffatta  
amministrazione e alle autorità nazionali per colmare le loro lacune.  
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35. Infine, il ricorrente afferma che il suo trasferimento al carcere di  
Parma l’ha privato del conforto delle visite della sorella, suo unico legame  
familiare.  
(b) Il Governo  
36. Il Governo osserva che sia l’amministrazione carceraria sia il giudice  
di sorveglianza hanno posto in essere tutte le misure possibili e necessarie  
per garantire al ricorrente delle condizioni di vita compatibili con l’articolo  
3 della Convenzione e per fornirgli le cure necessarie. Il ricorrente è stato  
trasferito dal carcere di Rebibbia a quello di Regina Coeli, che è munito  
delle attrezzature necessarie per eliminare le barriere architettoniche nonché  
di un centro medico. Il ricorrente ha potuto beneficiare di un materasso anti-  
piaghe, di una sorveglianza medica continuativa, di terapie farmacologiche  
e di assistenza psichiatrica. Il ricorrente è stato più volte trasferito presso  
strutture ospedaliere civili. In seguito al fallimento della misura della  
detenzione domiciliare, l’amministrazione si è attivata per garantire al  
ricorrente una possibilità di accoglienza in una struttura adeguata alle sue  
necessità.  
37. Anzi, l’attenzione delle autorità verso il caso del ricorrente è  
testimoniata dal provvedimento di assegnazione agli arresti domiciliari.  
Sfortunatamente, siffatta misura non ha potuto essere eseguita per cause non  
imputabili alle autorità. Tra l’altro, non sembra che il ricorrente avrebbe  
potuto vivere in un domicilio senza una costanze assistenza medica e  
paramedica.  
38. Il Governo sottolinea che allorquando un detenuto è autorizzato a  
vivere al di fuori del carcere, spetta all’interessato trovare una sistemazione  
adeguata. In effetti, l’assegnazione agli arresti domiciliari è subordinata  
all’esistenza di un luogo d’accoglienza. In mancanza di ciò, le autorità non  
potevano fare altro che revocare la misura, non potendosi di certo  
abbandonare il ricorrente alla sua sorte senza un alloggio e senza assistenza.  
39. Il Governo, infine, ricorda che il ricorrente è stato recentemente  
trasferito presso il penitenziario di Parma proprio perché quest’ultimo è  
dotato dell’equipaggiamento necessario per accogliere detenuti disabili.  
2. La valutazione della Corte  
(a) Principi generali  
40. In conformità con la consolidata giurisprudenza della Corte, per  
ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, un maltrattamento deve  
raggiungere un minimo di gravità. La valutazione di tale minimo è relativa  
per definizione; essa dipende dalla globalità dei dati della causa, in  
particolare dalla durata del trattamento, e dai suoi effetti fisici o mentali,  
nonché talvolta dal sesso, dall’età, dalle condizioni di salute della vittima (si  
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veda, tra le altre, Price c. Regno Unito, n. 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII,  
Mouisel c. Francia, n. 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX, e Gennadi  
Naoumenko c. Ucraina, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004). Le  
affermazioni di maltrattamento devono essere confortate da elementi di  
prova appropriati (si veda, mutatis mutandis, Klaas c. Germania, sentenza  
del 22 settembre 1993, Serie A n. 269, § 30). Quanto alla valutazione di tali  
elementi, la Corte si rifà al principio della prova “al di là di ogni  
ragionevole dubbio”, ma aggiunge altresì che tale prova può risultare da un  
fascio di indizi, o di presunzioni non confutate, sufficientemente gravi  
precise e concordanti (Irlanda c. Regno Unito, sentenza del 18 gennaio  
1978, Serie A n. 25, § 161 in fine, e Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, §  
121, CEDH 2000-IV).  
41. Affinché una pena ed il trattamento che ad essa si accompagni  
possano essere definiti “inumani” o “degradanti”, la sofferenza o  
l’umiliazione devono collocarsi ad un livello particolare e differenziarsi  
dall’ordinaria componente di sofferenza e di umiliazione che derivano  
inevitabilmente da ciascuna forma di trattamento o di pena legittima (Jalloh  
c. Germania [GC], n. 54810/00, § 68, 11 luglio 2006).  
42. Con particolare riguardo alle persone private della libertà, l’articolo 3  
impone allo Stato l’obbligo positivo di assicurarsi che ogni prigioniero sia  
detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le  
modalità di esecuzione della misura non sottopongano l’interessato ad un  
logorio o ad una afflizione di tali intensità da eccedere il livello inevitabile  
di sofferenze inerente alla detenzione e che, con riguardo alle esigenze  
pratiche della detenzione, la salute ed il benessere del detenuto siano  
assicurati in modo adeguato anche attraverso la somministrazione delle  
terapie mediche richieste (Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, § 94, CEDH  
2000-XI, e Riviere c. Francia, n. 33834/03, § 62, 11 luglio 2006). Pertanto,  
anche la mancanza di cure mediche appropriate, e più generalmente la  
detenzione di una persona malata in condizioni inadeguate, può in linea di  
principio costituire un trattamento contrario all’articolo 3 (si veda, in via  
esemplificativa, İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII,  
e Gennadi Naumenko citata supra, § 112). Il che equivale a dire che, oltre la  
salute del detenuto, ciò che deve essere protetto in maniera adeguata è il suo  
benessere (Mouisel citata supra, § 40).  
43. Le condizioni di detenzione di una persona malata devono garantire  
la protezione della salute con riguardo agli avvenimenti ordinari e  
ragionevoli della detenzione. Sebbene non sia possibile dedurre un obbligo  
generale di rimettere in libertà un detenuto, o anche di trasferirlo presso un  
ospedale civile, anche in presenza di una persona affetta da una malattia  
particolarmente difficile da curare (Mouisel citata supra, § 40), l’articolo 3  
della Convenzione impone in ogni caso allo Stato di proteggere l’integrità  
fisica delle persone private della libertà. Conseguentemente, la Corte non  
può escludere che dinanzi a condizioni particolarmente gravi, ci si possa  
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trovare in presenza di situazioni in cui la buona amministrazione della  
giustizia penale esige l’adozione di misure di natura umanitaria (Matencio c.  
Francia, n. 58749/00, § 76, 15 gennaio 2004, nonché Sakkopoulos c.  
Grecia, n. 61828/00, § 38, 15 gennaio 2004).  
44. Nell’applicare i principi suindicati la Corte ha già altre volte  
concluso che il mantenimento in detenzione prolungata di una persona di età  
avanzata, e per giunta malata, può ricadere nell’ambito di azione della  
garanzia di cui all’articolo 3 (Papon c. Francia (n. 1) (dec.), n. 64666/01,  
CEDH 2001-VI ; Sawoniuk c. Regno Unito (dec.), n. 63716/00, CEDH  
2001-VI, e Priebke c. Italia (dec.), n. 48799/99, 5 aprile 2001). Inoltre la  
Corte ha ritenuto che mantenere in detenzione una persona tetraplegica, in  
presenza di condizioni non adeguate al suo stato di salute, costituisce un  
trattamento degradante (Price citata supra, § 30). La Corte ha anche ritenuto  
che certi trattamenti possono violare l’articolo 3 per il solo fatto che essi  
siano inflitti nei confronti di una persona sofferente di disturbi mentali  
(Keenan c. Regno Unito, n. 27229/95, §§ 111-115, CEDH 2001-III). Ne  
consegue che, al fine di valutare la compatibilità di un precario stato di  
salute con il regime di detenzione di un ricorrente, la Corte deve tenere  
conto in modo particolare di tre elementi, sarebbe a dire: a) le condizioni del  
detenuto, b) la qualità delle cure somministrate e c) l’appropriatezza del  
mantenimento della misura detentiva alla luce dello stato di salute del  
ricorrente (Farbtuhs c. Lettonia, n. 4672/02, § 53, 2 dicembre 2004, e  
Sakkopoulos citata supra, § 39).  
(b) Applicazione di questi principi al caso di specie  
45. Il caso in esame pone la questione della compatibilità dello Stato di  
salute del ricorrente con il suo mantenimento in detenzione nonché quella  
relativa al se siffatta situazione raggiunga un livello sufficiente di gravità  
per ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione.  
46. La Corte osserva innanzitutto che il ricorrente, che non è più in  
grado di deambulare dal 1986 e ha subito nell’aprile del 2006 la frattura ad  
un femore, può spostarsi solo con l’ausilio di una sedia a rotelle. Il  
ricorrente è privo di qualsivoglia autonomia e afferma di essere costretto a  
trascorrere tutte le sue giornata a letto, la qual cosa non è stata contestata dal  
Governo. Il ricorrente, un uomo di 67 anni, soffre di patologie cardiache e  
del metabolismo, di diabete e di depressione. La visita specialistica  
commissionata dal ricorrente ha concluso che il suo stato di salute è  
incompatibile con la detenzione in prigione, e ciò tenuto conto dell’esigenza  
per l’interessato di essere continuamente assistito (paragrafo 10, supra).  
Tale opinione sembra suffragata dal rapporto medico del 6 giugno 2006, che  
suggeriva il trasferimento del ricorrente in una struttura sufficientemente  
equipaggiata (paragrafo 13, supra).  
47. Sulla scorta di tali perizie mediche, il 16 giugno 2006 il tribunale di  
sorveglianza di Roma concedeva al ricorrente gli arresti domiciliari, e  
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sottolineava che i trattamenti di cui il ricorrente aveva bisogno non  
potevano essere forniti in prigione e che la continuazione della sua  
detenzione in un penitenziario costituiva un trattamento inumano (paragrafo  
14, supra). La Corte non vede alcun motivo per respingere tale conclusione  
alla quale le stesse autorità interne sono pervenute in base all’esame del  
fascicolo del ricorrente.  
48. La Corte osserva analogamente che la decisione di far scontare al  
ricorrente la pena al di fuori del carcere, ispirata dalla necessità di evitare  
una violazione del divieto di trattamenti inumani, è stata revocata l’8  
settembre 2006, in base alla circostanza che il ricorrente non è stato in grado  
di individuare un domicilio adatto al suo stato di salute (paragrafo 17,  
supra). Il ricorrente, pertanto, ha continuato ad essere detenuto in un  
carcere.  
49. La Corte non ignora gli sforzi compiuti dalle autorità nazionali;  
queste hanno assegnato il ricorrente ad un penitenziario, quello di Parma,  
munito di un centro clinico nonché delle attrezzature necessarie per  
eliminare le barriere architettoniche. In tale penitenziario il ricorrente è stato  
sottoposto a numerosi esami clinici, finalizzati alla determinazione di una  
terapia per le sue patologie del metabolismo; egli ha anche beneficiato di  
sedute di kinesiterapia. Tuttavia, l’assenza presso le autorità nazionali della  
volontà di umiliare o di degradare il ricorrente non vale ad escludere in via  
definitiva la violazione dell’articolo 3; in effetti, tale disposizione può  
senz’altro essere violata grazie alla inazione o alla mancanza di diligenza da  
parte della autorità pubbliche (Farbthus citata supra, § 58).  
50. Nel caso di specie, l’esigenza, evidenziata dal tribunale di  
sorveglianza di Roma, di consentire la sistemazione del ricorrente in un  
alloggio al di fuori del carcere è rimasta lettera morta per delle ragioni che  
non possono certo essere imputate all’interessato. Agli occhi della Corte, in  
presenza di circostanze quali quelle del caso in esame, una volta accertato  
che il tentativo di assegnare il ricorrente agli arresti domiciliari non poteva  
sortire effetto, spettava alle autorità nazionali di attivarsi per soddisfare  
l’obbligo su di loro incombente di assicurare delle condizioni di detenzione  
rispettose della dignità umana. In particolare, dal momento che il ricorrente  
non poteva essere curato presso un proprio domicilio e poiché nessun centro  
di cure era disposto ad accoglierlo, lo Stato avrebbe dovuto trasferire senza  
indugi l’interessato presso una prigione meglio equipaggiata al fine di  
escludere qualsiasi rischio di trattamenti inumani, e avrebbe dovuto  
sospendere l’esecuzione di una pena che costituiva ormai un trattamento  
contrario all’articolo 3 della Convenzione. Ciononostante, nella sua  
decisione con cui revocava la concessione degli arresti domiciliari al  
ricorrente, il tribunale di sorveglianza di Roma non ha preso affatto in  
considerazione tale ultima possibilità che, in base alla normativa interna  
rilevante, poteva essere adottata anche d’ufficio (paragrafo 24 supra).  
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51. Conseguentemente, il ricorrente ha continuato ad essere detenuto nel  
penitenziario di Roma-Regina Coeli, penitenziario che il tribunale di  
sorveglianza aveva considerato non adeguato alla luce delle patologie  
dell’interessato. È solamente il 23 settembre 2007, ovverosia più di un anno  
dopo la data in cui il tribunale di sorveglianza aveva accertato  
l’impossibilità di assegnare il ricorrente agli arresti domiciliari, che il  
ricorrente è stato trasferito ad altra prigione, quella di Parma, dotata delle  
strutture che, secondo il Ministero di Giustizia potevano far fronte alle  
difficoltà di mobilità del detenuto. La Corte ritiene di non disporre al  
momento di elementi sufficienti per valutare la qualità di queste strutture, o  
più in generale, le condizioni della detenzione del ricorrente presso il  
carcere di Parma. Essa si limita ad osservare che la continuazione della  
detenzione presso il carcere di Regina Coeli nelle circostanze indicate più  
sopra non ha sortito altro effetto che quello di porre il ricorrente in una  
situazione suscettibile di suscitare in lui angoscia, inferiorità ed umiliazione  
sufficientemente intensi da costituire un “trattamento inumano o  
degradante”, ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. Le spiegazioni  
avanzate dal Governo per giustificare il ritardo nel trasferimento al  
penitenziario di Parma – sarebbe a dire l’inopportunità di una interruzione  
delle terapie in corso presso la prigione di Regina Coeli (paragrafo 21  
supra) –, sono in contraddizione con le conclusione del tribunale di  
sorveglianza.  
52. Pertanto, vi è stata una violazione di tale disposizione.  
II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE  
53. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione :  
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi  
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo  
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda se del  
caso, un equa soddisfazione alla parte lesa.”  
A. Danno  
54. Il ricorrente reclama 35 000 Euro (EUR) per il danno morale  
sofferto.  
55. Il Governo ritiene che tale somma sia eccessiva. Pertanto si rimette  
alla saggezza della Corte e la prega di tenere in considerazione l’insieme  
delle particolari circostanze del caso.  
56. La Corte considera che il ricorrente ha subito un danno morale certo.  
Tuttavia essa considera eccessiva la somma complessiva richiesta.  
Decidendo in base ad equità, la Corte decide di concedere al ricorrente la  
somma di 5000 Euro a titolo di danno morale  
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B. Spese e costi  
57. Il ricorrente richiede la somma di 5000 Euro per i costi e le spese  
legali sostenute nella procedura dinanzi alla Corte. Tuttavia il ricorrente non  
deposita a tal fine alcuna nota spese relativa agli onorari dei suoi avvocati.  
58. Il Governo considera che la somma richiesta debba essere ridotta  
tenuto conto della semplicità del caso e che esso non ha richiesto nessuna  
attività particolarmente lunga o complicata.  
59. Alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte il rimborso  
delle spese e dei costi sostenuti dal ricorrente può essere concesso solo nella  
misura in cui siano dimostrate la realtà, la necessità e la ragionevolezza del  
loro importo (Belziuk c. Polonia, sentenza del 25 marzo 1998, Recueil des  
arrêts et décisions 1998-II, § 49). Nel caso in esame, avuto riguardo agli  
elementi in suo possesso e ai criteri suindicati, la Corte ritiene che sia  
ragionevole accordare la somma di 5000 Euro per le spese e costi della  
procedura e li accorda al ricorrente.  
C. Interessi moratori  
60. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora  
in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea  
maggiorato di tre punti percentuali  
PER QUESTI MOTIVI, LA COURTE, ALL'UNANIMITÀ,  
1. Dichiara il ricorso ricevibile;  
2. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione;  
3. Ritiene  
a) che lo stato convenuto debba versare al ricorrente, entro il termine di  
tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in  
conformità a quanto previsto dall’articolo 44 § 2 della Convenzione, le  
somme seguenti:  
i. 5 000 EUR (cinquemila Euro), più ogni altra somma  
eventualmente dovuta a titolo di imposta, per danno morale;  
ii. 5 000 EUR (cinquemila Euro), più ogni altra somma  
eventualmente dovuta a titolo di imposta, per spese e costi;  
b) che dal momento dello spirare del predetto termine e fino al  
pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice  
calcolato in base al tasso corrispondente a quello di interesse ufficiale  
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marginale della Banca centrale europea applicabile in tale periodo,  
maggiorato di tre punti percentuali;  
4. Rigetta per il resto la domanda di equo soddisfazione.  
Redatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 10 giugno 2008 in  
applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.  
Sally Dollé  
Cancelliere  
Françoise Tulkens  
Presidente  
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